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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 11/02/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del giudice Dott. Riccardo Sabato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 434 R.G. 2019 promossa da
(C.F. ) in persona del Sindaco pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. MARIA CETRANGOLO (C.F.
, giusta procura in atti;
C.F._1
PARTE OPPONENTE nei confronti di
C.F. ), in persona del suo procuratore speciale Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. NINO NIGRO (C.F.
), giusta procura in atti;
C.F._2
PARTE OPPOSTA avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 38/2019 del 11.02.2019 emesso dal Tribunale di Lagonegro
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con decreto ingiuntivo n. 38/2019 del 11.02.2019, il Tribunale Ordinario di
Lagonegro ingiungeva al (nel prosieguo Parte_1 Pt_1 di pagare alla la somma di Euro 120.636,08, oltre interessi, spese ed Controparte_1 onorari della procedura monitoria liquidate in complessivi Euro 2.906,50, a titolo di mancato pagamento di fatture relative a fornitura di energia elettrica. Tale credito derivava all'odierna opposta da atto di cessione di credito operato dalla cedente EL
Energia S.p.A.;
2. Avverso tale decreto ingiuntivo, proponeva opposizione l'odierno Comune con atto di citazione ritualmente notificato e conveniva dinanzi al Controparte_1
Tribunale Ordinario di Lagonegro;
a fondamento dell'opposizione, esponeva che la cessione di credito intervenuta fosse ad esso non opponibile e quindi inefficace poiché, essendo il una pubblica amministrazione, la cessione di credito vantato nei Pt_1 confronti di un ente pubblico ex R.D. 2440/1923 sono subordinate alla preventiva adesione dell'ente stesso, ipotesi, quella dell'accettazione espressa del alla Pt_1 cessione, non verificatasi. Evidenziava inoltre che il preteso credito fosse insussistente in virtù del fatto che le fatture alla base dell'azione monitoria risultano spropositate negli importi per un piccolo Comune e che, comunque, non vi fosse prova del rapporto intercorrente tra ed EL e che, infine, le stesse, come la ricorrente aveva Pt_1 prodotto, fossero conformi al libro giornale dell'odierna opponente mentre, nei fatti, fossero state emesse da EL, senza traccia della corrispondenza a quella tenuta da
[...]
Da ultimo, lamentava che le fatture commerciali, a differenza del CP_1 monitorio, nel giudizio ordinario non costituiscano prova e che pertanto non fossero sufficienti a provare presunti crediti, nonché che, stante il calcolo dei consumi addebitati effettuato mediante contattore, gravasse sul somministratore l'onere di provare il corretto ed esatto funzionamento del contatore.
3. L'opposta (nel prosieguo si costituiva Controparte_1 CP_1 il 12.07.2019, contestando l'opposizione avversaria;
in particolare, sosteneva che la preventiva adesione della Pubblica amministrazione alla cessione del credito subisse una consolidata deroga quando si procede nei confronti di enti locali, come il e Pt_1 pertanto la cessione doveva considerarsi valida ed efficace e che l'opponente fosse a conoscenza della cessione, stante la rituale notifica, ammessa nel proprio atto di pagina 2 di 8 citazione. Relativamente all'insussistenza del credito, l'opposta metteva in luce la generica contestazione operata dall'opponente, avendo fornito con la documentazione prodotta piena del credito azionato. Da ultimo, relativamente all'inefficacia probatoria prodotta, la affermava che le fatture prodotte nel giudizio monitorio non fossero in questa CP_1 sede passibili di verifica e, con particolar riguardo alla censura del contatore, concludeva che la prova dell'erogazione è legittimamente assolta attraverso la lettura dello stesso. È onere del fruitore del servizio, semmai, dimostrare eventuali fattori esterni causa di malfunzionamento e, in difetto di specifica contestazione e di idonea prova contraria, evidenziava che importi e consumi in fattura dovessero ritenersi imputabili al Pt_1
Concludeva con la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, richiesta non accolta in corso di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'opposizione è fondata e pertanto deve essere accolta.
2. Giova innanzitutto precisare che con la proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario giudizio di merito a cognizione piena, che ha ad oggetto la fondatezza della pretesa originariamente azionata con il ricorso per ingiunzione, attraverso la ricostituzione dell'integrità del contraddittorio. Nell'ambito di tale giudizio, mentre dal punto di vista formale il debitore ingiunto assume la veste di attore in opposizione, assumendosi l'onere di istaurare il contraddittorio, ed il creditore ricorrente quella di convenuto, dal punto di vista sostanziale le parti mantengono le posizioni, rispettivamente, di convenuto e attore, realizzandosi, quindi, un'inversione meramente formale dei ruoli.
3. Da ciò discende la conseguenza che il giudizio di cognizione, a contraddittorio pieno, introdotto con la notifica dell'opposizione è regolato dagli ordinari principi in tema di onere della prova: essendo oggetto dell'accertamento giudiziale, infatti, la fondatezza della pretesa sostanziale azionata col ricorso, il creditore ricorrente sarà tenuto a dare la prova del proprio credito, mentre incomberà sul debitore ingiunto pagina 3 di 8 l'onere relativo all'allegazione e dimostrazione degli eventuali fatti impeditivi, modificativi od estintivi, idonei a paralizzare la pretesa del creditore.
4. Pertanto, devono trovare applicazione i noti criteri in tema di onere della prova elaborati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella sentenza n. 13533 del 2001, secondo cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento”.
5. Ancora sul debitore opponente, inoltre, graverà l'onere di prendere posizione in maniera puntuale e specifica, non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti che sono posti dall'attore a fondamento della domanda e di allegare in maniera altrettanto puntuale i fatti che integrino eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio (art. 167 c.p.c.).
6. Ciò premesso, preliminarmente, è necessario analizzare la documentazione versata in atti.
pagina 4 di 8 7. Nel caso in esame, le prestazioni sottese ai crediti rivendicati risultano inquadrabili nell'ambito dell'appalto pubblico di beni e servizi connessi alla necessità di continuativa somministrazione delle fonti energetiche.
8. Ed invero, trattandosi nella specie di crediti vantati in ragione di un dedotto rapporto contrattuale con un ente pubblico, occorre, innanzitutto, evidenziare che, in caso di contratti posti in essere dalle pubbliche amministrazioni (anche iure privatorum), costituisce ius receptum presso la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione che la volontà di obbligarsi della pubblica amministrazione. non può desumersi per implicito da fatti o atti, dovendo essere manifestata nelle forme, necessariamente rigide, richieste dalla legge, tra le quali l'atto scritto ad substantiam (cfr. Cass. civ. nr. 6966/1998; Cass. civ. nr. 15488/2001; Cass. civ. nr. 15293/2005; Cass. civ. Sez. U nr. 6827/2010; Cass. civ. nr.
13656/2013; Cass. civ. nr. 22778/2019).
9. In altri termini, l'ordinamento impone dei requisiti di validità, che attengono alla manifestazione della volontà dell'ente e alla forma dei contratti stessi: nella specie, la prima deve provenire dall'organo al quale è attribuita la legale rappresentanza (previe eventuali delibere di altri organi), mentre la forma deve essere, a pena di nullità, scritta, al fine precipuo di consentire i controlli cui l'azione amministrativa è sempre soggetta.
10. Ove detti requisiti non siano rispettati, non può parlarsi di "contratto", ancorché invalidamente concluso, ma di un comportamento di fatto privo di rilievo sul piano giuridico (v, ex multis, Cass. civ. nr. 5179/1995).
11. In definitiva, per il perfezionamento dei contratti stipulati dalle amministrazioni pubbliche, è necessaria una manifestazione documentale della volontà negoziale da parte dell'organo rappresentativo abilitato a concludere, in nome e per conto dell'ente pubblico, negozi giuridici, di talché un contratto non potrà dirsi legittimamente perfezionato ove la volontà di addivenire alla sua stipula non sia, nei confronti della controparte, esternata, in nome e per conto dell'ente pubblico, da quell'unico organo autorizzato a rappresentarlo (cfr. per tutte, Cass. civ. nr. 9975/2014, dove si è chiarito che persino la deliberazione dell'ente, fino a quando non risulti tradotta in un atto contrattuale sottoscritto dal rappresentante dell'ente e dall'affittuario, è atto con efficacia pagina 5 di 8 interna all'ente pubblico, non costituente neppure proposta contrattuale, sicché non è idonea a determinare la costituzione del relativo rapporto negoziale;
v. anche Cass. civ. nr. 12195/2005; Cass. civ. nr. 17891/2003; Cass. civ. nr. 13628/2001).
12. A ciò si aggiunga che, in caso di contratti stipulati da enti locali, vi è un ulteriore requisito di validità, ovvero i contratti devono essere sempre accompagnati dal relativo impegno di spesa.
13. Ed infatti, l'art. 191, comma 1, T.U.E.L. dispone che gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria, comunicati dal responsabile del servizio al terzo interessato che - ferma l'obbligazione a carico dell'amministratore, funzionario o dipendente dell'ente che abbia consentito la fornitura del bene o servizio in violazione della norma (comma 4) - ha facoltà, in mancanza della comunicazione suddetta, di non eseguire la prestazione.
14. Detta norma chiude un risalente percorso sviluppatosi a partire dagli artt. 284 e
288 del r.d. 3 marzo 1934, n. 383 (T.U. della legge comunale e provinciale) e scandito dall'art. 23 del d.l. 2 marzo 1989, n. 66 (conv., con modif., dalla legge 24 aprile 1989, n.
144), inserito nel titolo IV dedicato al risanamento finanziario delle gestioni locali, e quindi dall'art. 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (ordinamento delle autonomie locali), in attuazione del principio costituzionale di buon andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97 Cost.
15. Tali previsioni - e, in particolare, l'art. 191 T.U.E.L., che ne riassume da ultimo la portata precettiva - tutelano, con tutta evidenza, il preminente interesse pubblico all'equilibrio economico-finanziario delle amministrazioni locali in un quadro di certezza della spesa secondo le previsioni di bilancio e di trasparenza dell'azione amministrativa
(v. Cass. Civ. SS.UU. nr. 12195/2005, Cass. Civ. SS.UU. nr. 13831/2005; v. anche Cass.
Civ. nr. 15410/2018; Civ. nr. Cass. Civ. nr. 6919/2019).
16. In considerazione di tale impianto di principi e norme, è pacifico in giurisprudenza che gli atti degli enti locali importanti un obbligo contrattuale in capo ai medesimi siano validi e vincolanti nei loro confronti a condizione che siano pagina 6 di 8 accompagnati dal relativo impegno di spesa, diversamente discendendone la nullità tanto della deliberazione che ne autorizza il compimento quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione, ferma l'obbligazione a carico dell'amministratore, funzionario o dipendente del medesimo ente che sia responsabile della violazione ai sensi dell'art. 191, co. 4, TUEL (v., ex multis, Cass. Civ. nr. 24303/2011; Cass. Civ. nr. 15410/2018 Cass.
Civ. nr. 33768/2019; Cass. Civ. nr. 7113/2020; Cass. Civ. nr. 390/2021).
17. Del resto, in questo senso, anche di recente si è espressa la S.C. (ordinanza n.
17197/2024), chiarendo che gli atti degli enti locali che comportino un obbligo contrattuale sono validi e vincolanti nei loro confronti a condizione che siano accompagnati dal relativo impegno di spesa, diversamente discendendone la nullità tanto della deliberazione che ne autorizza il compimento quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione e, riformando la sentenza della Corte di appello, precisando che non sfugge a tale regola anche il contratto firmato dall'ente locale per la somministrazione dell'energia elettrica qualora privo dell'impegno contabile.
18. Applicando queste coordinate ermeneutiche al caso che ci occupa, la documentazione versata in atti dalla società opposta, creditrice attrice in senso sostanziale, anche a seguito del relativo rilievo operato dal giudice con ordinanza del
7/2/23, non risulta idonea a fondare la pretesa di pagamento.
19. Ed invero, osservate le note del 13/10/23 di parte opposta (da ultimo ribadite con memoria di replica del 6/2/25), e pur volendo aderire alla tesi circa la fonte legale del contratto di forniture, non risulta, in ogni caso, prodotta alcuna determina dalla quale evincere un impegno di spesa registrato sul competente capitolo di bilancio per la stipulazione dei contratti de quibus, neppure quale debito iscritto fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, co. 1 let e) TUEL.
20. A fronte di tale carenza dimostrativa, pertanto, non può ritenersi validamente assunto alcun impegno contrattuale nei confronti dell'Ente, poiché la volontà di quest'ultimo non risulta essersi regolarmente formata. I rapporti contrattuali sui quali si fonda l'odierna pretesa creditoria, pertanto, risultano viziati in quanto contrastanti con norme imperative (segnatamente gli artt. 191 e 192 del Tuel.) e, pertanto, nulli ai sensi pagina 7 di 8 del disposto di cui all'art. 1418, comma 1, cod. civ. (cfr. sul punto Cass. Sez. I, sent.
15410/2018 secondo la quale “gli atti degli enti locali importanti un obbligo contrattuale in capo ai medesimi siano validi e vincolanti nei loro confronti a condizione che siano accompagnati dal relativo impegno di spesa, diversamente discendendone la nullità tanto della deliberazione che ne autorizza il compimento quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa (Cass., Sez. I,
18/11/2011, n. 24303; Cass., Sez. I, 28/12/2010, n. 26202; Cass., Sez. I, 26/05/2010, n.
12880).
21. In considerazione dell'analisi preliminare svolta, l'opposizione non può che essere accolta, ritenendo conseguentemente assorbite le ulteriori eccezioni e motivi sollevati.
22. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei valori minimi previsti dal D.M. 55/2014, difformemente dalla nota spese depositata il 17/1/25, stante la ridotta attività processuale espletata, il rilievo ufficioso della questione e il valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n.
38/2019;
- condanna altresì l'opposta a rimborsare all'opponente le spese di lite, che liquida in
Euro 406,50 per spese ed Euro 8000,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a., come per legge, con attribuzione per dichiarata antistarietà.
Lagonegro, data da consolle
Il Giudice
(dott. Riccardo Sabato)
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