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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 27/03/2025, n. 562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 562 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VIBO VALENTIA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 2358/2018, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. MAZZA MANLIO Parte_1
ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA CP_1
resistente
OGGETTO: Opposizione alla richiesta di restituzione della prestazione NASpI.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 28 novembre 2018, il ricorrente proponeva Parte_1
opposizione avverso la richiesta di restituzione della somma di euro 7.107,15, corrispondente alla prestazione NASpI percepita nel periodo dal 1° marzo 2017 al 23 ottobre
2017; a sostegno della propria domanda il ricorrente sosteneva che la richiesta di restituzione era illegittima, deducendo il proprio stato di bisogno e la buona fede nella percezione della prestazione.
2. Si costituiva in giudizio l' , contestando la fondatezza del ricorso e sostenendo che la CP_1
NASpI non spettasse al ricorrente, in quanto non erano stati rispettati i requisiti richiesti dalla normativa vigente. In particolare, l' aveva sospeso la prestazione e richiesto la CP_2
restituzione degli importi erogati, in applicazione della normativa vigente in materia di prestazioni previdenziali, rilevando che il ricorrente non aveva presentato una nuova
1 domanda di NASpI nei termini previsti (68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro), come richiesto dall'art. 6 del D.Lgs. n. 22/2015.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
2. L'art. 6 del D.Lgs. n. 22/2015 stabilisce che la domanda di NASpI debba essere presentata entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, pena la decadenza dal diritto alla prestazione. Nel caso in esame, risulta pacifico che il ricorrente non abbia presentato alcuna nuova istanza entro il termine previsto.
3. L'art. 59 della Legge n. 92/2012 prevede, inoltre, che le prestazioni previdenziali possano essere concesse ai soggetti condannati solo dopo l'integrale esecuzione della pena e previa nuova domanda. Anche sotto questo profilo, il ricorrente non ha dimostrato di aver rispettato tali condizioni, né di aver presentato alcuna richiesta successiva alla sospensione della prestazione.
4. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha più volte ribadito che:“L'ente previdenziale può legittimamente revocare e chiedere la restituzione di prestazioni indebitamente erogate quando risulti che il beneficiario non abbia soddisfatto i requisiti normativi previsti, indipendentemente dalla buona fede nella percezione del beneficio” (Cass. Civ., Sez. Lav., n.
6543/2019).
5. Nel caso in esame, la revoca della prestazione e la richiesta di restituzione si fondano su una causa di decadenza espressamente prevista dalla legge. La circostanza che il ricorrente versi in uno stato di bisogno non rileva ai fini della legittimità del provvedimento impugnato, in quanto il requisito della tempestiva presentazione della domanda è essenziale per l'accesso alla NASpI.
6. Alla luce di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato.
7. Stante la natura della causa si ritiene equo compensare le spese del giudizio
DISPOSITIVO
Il Tribunale, di Vibo Valentia nella persona della dott.ssa Susanna Cirianni definitivamente pronunciando, così decide:
1. Rigetta il ricorso proposto da . Parte_1
2. Conferma la legittimità della richiesta di restituzione dell'importo di euro 7.107,15 avanzata dall' . CP_1
3. Compensa le spese dele giudizio.
2 Così deciso, 25/03/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
3
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 2358/2018, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. MAZZA MANLIO Parte_1
ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA CP_1
resistente
OGGETTO: Opposizione alla richiesta di restituzione della prestazione NASpI.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 28 novembre 2018, il ricorrente proponeva Parte_1
opposizione avverso la richiesta di restituzione della somma di euro 7.107,15, corrispondente alla prestazione NASpI percepita nel periodo dal 1° marzo 2017 al 23 ottobre
2017; a sostegno della propria domanda il ricorrente sosteneva che la richiesta di restituzione era illegittima, deducendo il proprio stato di bisogno e la buona fede nella percezione della prestazione.
2. Si costituiva in giudizio l' , contestando la fondatezza del ricorso e sostenendo che la CP_1
NASpI non spettasse al ricorrente, in quanto non erano stati rispettati i requisiti richiesti dalla normativa vigente. In particolare, l' aveva sospeso la prestazione e richiesto la CP_2
restituzione degli importi erogati, in applicazione della normativa vigente in materia di prestazioni previdenziali, rilevando che il ricorrente non aveva presentato una nuova
1 domanda di NASpI nei termini previsti (68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro), come richiesto dall'art. 6 del D.Lgs. n. 22/2015.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
2. L'art. 6 del D.Lgs. n. 22/2015 stabilisce che la domanda di NASpI debba essere presentata entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, pena la decadenza dal diritto alla prestazione. Nel caso in esame, risulta pacifico che il ricorrente non abbia presentato alcuna nuova istanza entro il termine previsto.
3. L'art. 59 della Legge n. 92/2012 prevede, inoltre, che le prestazioni previdenziali possano essere concesse ai soggetti condannati solo dopo l'integrale esecuzione della pena e previa nuova domanda. Anche sotto questo profilo, il ricorrente non ha dimostrato di aver rispettato tali condizioni, né di aver presentato alcuna richiesta successiva alla sospensione della prestazione.
4. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha più volte ribadito che:“L'ente previdenziale può legittimamente revocare e chiedere la restituzione di prestazioni indebitamente erogate quando risulti che il beneficiario non abbia soddisfatto i requisiti normativi previsti, indipendentemente dalla buona fede nella percezione del beneficio” (Cass. Civ., Sez. Lav., n.
6543/2019).
5. Nel caso in esame, la revoca della prestazione e la richiesta di restituzione si fondano su una causa di decadenza espressamente prevista dalla legge. La circostanza che il ricorrente versi in uno stato di bisogno non rileva ai fini della legittimità del provvedimento impugnato, in quanto il requisito della tempestiva presentazione della domanda è essenziale per l'accesso alla NASpI.
6. Alla luce di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato.
7. Stante la natura della causa si ritiene equo compensare le spese del giudizio
DISPOSITIVO
Il Tribunale, di Vibo Valentia nella persona della dott.ssa Susanna Cirianni definitivamente pronunciando, così decide:
1. Rigetta il ricorso proposto da . Parte_1
2. Conferma la legittimità della richiesta di restituzione dell'importo di euro 7.107,15 avanzata dall' . CP_1
3. Compensa le spese dele giudizio.
2 Così deciso, 25/03/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
3