Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 24/02/2025, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Barbara Fatale Presidente rel.
2. dott. Rosario Murgida Consigliere
3. dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 61 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente TRA
, C.F. elettivamente Parte_1 C.F._1 ena, 61, v. Massimo Urso, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso in appello appellante
E
(C.F. , in persona del Legale Controparte_1 P.IVA_1 re, rap difesa dal Prof. Avv. Arturo Maresca, in virtù di mandato depositato nel fascicolo telematico conferito dal dott. nella qualità di procuratore di in forza Persona_1 Controparte_1 dei poteri conferiti con atto Notaio , del 20 giugno 2022, Persona_2 repertorio n. 55517, raccolta n. 161 5 al n.777serie 1/T, unitamente al quale è elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Fortunato Francesco Mirigliani, sito in Catanzaro, viale Gaetano Argento n.14 appellata/appellante incidentale
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Cosenza. Differenze retributive per mansioni superiori e straordinario
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: <<…1) Riformare la sentenza del Tribunale di Cosenza nr. 2098/2023, R.G. n. 204/2019 del 15.12.2023, depositata il 15.12.2023, e, per l'effetto, accogliere la domanda del ricorrente e, quindi, accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento della qualifica di quadro A1 a decorrere dal 04.02.2014, ovvero dal 04.05.2014 o dalla diversa data ritenuta di giustizia e, per l'effetto, condannare , in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante p.t., al pag ricorrente della somma, così come risulta dai conteggi riportanti che fanno parte integrante del presente atto,
1
3) In ogni caso, riformare la sentenza del Tribunale di Cosenza nr. 2098/2023, R.G. n. 204/2019 del 15.12.2023 e, previo rigetto dell'eccezione di prescrizione, condannare la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente, a titolo di differenze retributive per lavoro straordinario, della somma di € 19.560,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino all'effettivo soddisfo o in quell'altra somma maggiore o minore che potrà risultare nel corso del giudizio;
4) condannare al pagamento delle distraende spese e Controparte_1 competenze di li trambi i gradi giurisdizionali…>>; per l'appellata:<<… Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità del ricorso in appello e/o dei motivi di appello per le ragioni esposte nel presente atto;
nel merito, rigettare il ricorso in appello proposto dal Sig. perché infondato in fatto e in diritto, per tutte le Parte_1 ragi nte atto con conseguente conferma parziale della sentenza n. 2098/2023, resa inter partes dal Giudice del lavoro di Cosenza dott.ssa Fedora Cavalcanti, in data 15.12.2023, ed in accoglimento dell'appello incidentale in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarare che nulla è dovuto al sig. a titolo di compenso per lavoro Parte_1 straordinario per le motivazioni esposte in atti e, per l'effetto, condannare lo stesso alla restituzione di quanto ricevuto in esecuzione della sentenza di primo grado. Con vittoria di spese diritti ed onorari del doppio grado di giudizio…>>. FATTO E DIRITTO
§ 1 In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2 La vicenda processuale è così ricostruita nella sentenza gravata:
ha convenuto in giudizio e, premesso Parte_1 Controparte_1 il tempo determinato alle il periodo
2 4.11.2013/3.11.2016 (proseguito di fatto sino al 31.12.2016), con inquadramento nel livello B del CCNL applicato (personale non dirigente di ), ha CP_1 esposto di aver disimpegnato mansioni superiori di cui al I o A1 nonché di aver espletato lavoro straordinario sulla base delle esigenze di servizio;
su tali assunti, ha domandato la condanna di al pagamento Controparte_1 della somma di euro 110.265,29 oltre accesso ze retributive per lo svolgimento di mansioni proprie della qualifica di quadro A1 professional master, previo accertamento del diritto a tale inquadramento nonché al pagamento della somma di euro 19.560,00 a titolo di compenso per lavoro straordinario oltre accessori e con il favore delle spese di lite, da distrarsi. Resisteva al ricorso eccependo, in via preliminare, la Controparte_1 prescrizione estintiva diti azionati, essendo il primo atto interruttivo (ricorso giudiziale) stato notificato il 2.7.2019, stante la decorrenza del termine in costanza di rapporto di lavoro avuto riguardo al requisito dimensionale di nel merito, sosteneva l'infondatezza del Controparte_1 ricorso avendo i mansioni proprie del livello di formale inquadramento (livello B del CCNL applicato) e non avendo prestato lavoro straordinario;
concludeva per il rigetto del ricorso e la vittoria delle spese di lite>>.
§3 Il Tribunale, escussi i testimoni, accoglie la domanda per straordinario e rigetta quella per mansioni superiori, alla luce delle seguenti argomentazioni: <valga premettere che pacifica oltre documentata la sussistenza inter partes di rapporto lavoro a tempo determinato costituito per effetto contratto del con il quale ricorrente stato assunto periodo novembre inquadramento nel livello b cui al sistema classificazione professionale personale dipendente e regime orario ore controparte_1 settimanali. l rive utive parametrate alla qualit quantit asserisce prestato ha avuto esecuzione anche scadenza termine finale apposto sotto profilo della assume aver disimpegnato mansioni superiori quello afferma svolto straordinario rivendica pertanto le conseguenti differenze retributive. contesta i presupposti entrambe domande sostenendo lo ioni proprie contestando altres dedotto straordinario. muovendo da tale ultimo capo domanda valga richiamare risalente tutto consolidato orientamento s.c. secondo lavoratore chieda in via giudiziale compenso dimostrare lavorato normale senza prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa giudice utilizzabile solo riferimento quantificazione n. successive numerose conformi tra cass.>3 Il ricorrente, in seno al ricorso, premesso l'orario settimanale pari a 36 ore, sostiene di aver lavorato per nove/dieci ore al giorno per cinque giorni la settimana nel periodo di causa, secondo l'articolazione oraria descritta (8/13 e 13,30 sino alle 19, 20 oppure 21 in base alle esigenze di servizio per un totale di 1.114,70 ore) e a supporto di tali assunti produce i tabulati delle presenze. si limita a contestazione generica, limitandosi ad evidenziare Controparte_1 ile” delle ore di lavoro indicate in ricorso e non contesta i tabulati delle presenze allegati all'atto introduttivo.
Sul punto, si richiama l'insegnamento della SC secondo cui Il convenuto a norma dell'art. 416 cod. proc. civ., nel rito del lavoro (e, non diversamente, a norma dell'art. 167 cod. proc. civ., nella nuova formulazione, nel rito ordinario), nella memoria di costituzione in primo grado "deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata a una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda, proponendo tutte le sue difese in fatto e in diritto ..."; nel caso in cui il convenuto nulla abbia eccepito in relazione a tali fatti, gli stessi devono considerarsi come pacifici sicché l'attore è esonerato da qualsiasi prova al riguardo ed è inammissibile la contestazione dei medesimi fatti in sede di legittimità (Cass. n. 18202/08 e succ. conf.). Nel caso di specie, a fronte della specifica descrizione attorea dell'orario di lavoro osservato, si è limitata a una mera negazione senza alcuna specifica CP_1 contestazi alle allegazioni in fatto in punto di orario di lavoro per come indicato in ricorso;
orbene, come noto, la non contestazione integra un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (cfr. Cass. n. 5356/09). Orbene, considerata l'omessa contestazione specifica tanto delle allegazioni attoree quanto della documentazione a supporto (vale a dire i tabulati delle presenze sulla base delle rilevazioni delle timbrature), occorre ulteriormente rilevare che i testi escussi hanno concordemente confermato la prosecuzione quasi quotidiana da parte del ricorrente dell'attività lavorativa oltre l'orario contrattuale;
in particolare, il teste , collega di lavoro nel periodo di Tes_1 causa, ha dichiarato di trattenersi irca due ore in più al giorno e il ricorrente “anche oltre” mentre il teste collega di lavoro sino al Testimone_2 giugno 2016, ha dichiarato che il va molto straordinario lavorando oltre le 36 ore settimanali e che a volte finiva alle 20 e a volte anche dopo” precisando che in il lavoro straordinario è molto diffuso per i CP_1 dipendenti con inquadram alto come il ricorrente in quanto si lavora per obiettivi. Valutando complessivamente il compendio probatorio e rilevato che, inoltre, non ha contestato i dati estratti dal tabulato delle Controparte_1 timbrature sulla cui base sono stati elaborati i conteggi delle spettanze per tale titolo (avuto riguardo al numero di ore mensili di lavoro straordinario) la
4 domanda deve essere accolta e stante la mancata contestazione dei conteggi da parte convenuta, gli stessi possono essere posti alla base della presente decisione. Sul punto, Nel processo del lavoro, l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al "quantum" sussiste anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della loro quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, dovendosi escludere una generale incompatibilità tra il sostenere la propria estraneità al momento genetico del rapporto e il difendersi sul "quantum debeatur" (Cass. n. 29236/2017). Nel dettaglio, sulla base dei conteggi, l'istante rivendica la complessiva somma di euro 19.500,00 per il periodo dicembre 2013/dicembre 2016; occorre a questo punto esaminare l'eccezione di prescrizione sollevata da che indica quale CP_1 primo atto interruttivo il ricorso giudiziale notificato in luglio 2019 con conseguente prescrizione dei crediti maturati prima del luglio 2014.
L'eccezione è fondata, trovando applicazione il termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. decorrente dal giorno di insorgenza dei crediti retributivi nel corso del rapporto lavorativo trattandosi di rapporto di lavoro a tempo determinato e non constando atti interruttivi anteriori alla notifica del ricorso.
Pertanto, espunti dal conteggio gli importi richiesti per il periodo precedente al luglio 2014, al ricorrente compete la somma di euro 15.177,92 oltre accessori come per legge. Ulteriormente, parte ricorrente assume di aver svolto mansioni proprie del
“quadro di primo livello professional master”, superiore al formale inquadramento contrattuale (livello B) rivendicandone il relativo trattamento economico;
[...] contesta nettamente l'assunto. Controparte_1
o all'oggetto di tale domanda, si premette in diritto che costituisce, innanzitutto, onere della parte interessata che agisce in giudizio allegare tempestivamente e specificamente i fatti costitutivi, principali e secondari, del diritto fatto valere, e ciò sia in virtù del disposto dell'art. 414 c.p.c. che in virtù dei princìpi generali della domanda ex art. 99 c.p.c. e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato previsto in generale dall'art. 112 c.p.c.; e tale onere è evidentemente distinto e logicamente precedente rispetto all'onere della prova dei medesimi fatti allegati che incombe su chi vuol far valere il diritto vantato ai sensi dell'art. 2697 c.c. e che opera soltanto in caso di sufficiente allegazione dei fatti costitutivi del diritto. Costituisce, poi, onere sempre della parte interessata provare l'effettivo svolgimento di mansioni inquadrabili nel livello superiore rivendicato e ciò anche al fine di ottenere le differenze retributive, sulla base della necessaria parametrazione della retribuzione alla qualità (oltre che alla quantità) del lavoro svolto. A tal proposito la giurisprudenza consolidata della Cassazione ( cfr. n. 54/90 - 2174/99 – 3528/99 – 2859/01 – 12156/03 – 11037/06 - 5128/07) ha precisato che nel procedimento logico – giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè dall'accertamento in fatto delle attività in concreto svolte,
5 dall'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria, interpretando le disposizioni collettive secondo criteri di cui agli artt. 1362 e ss c.c. e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda. La giurisprudenza della Cassazione ha affermato sul punto ( n. 8025/2003) che “ Il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto” ; ed in motivazione la sentenza citata ha precisato che “ il denunciato "difetto di allegazione" non risiede tanto nella mancata precisazione dei compiti espletati dal (e diffusamente Pt_2 esplicitati anche in questa sede) o nella mancata produzione del ccnl, pacificamente acquisito al processo, quanto, come già riferito in narrativa, nell'assenza di comparazione, fra la declaratoria contrattuale rivestita e quella pretesa, a fronte delle mansioni espletate.
Si legge, infatti, nella sentenza "..il lavoratore ha sostenuto d'aver diritto all'inquadramento come funzionario di grado 4^ F a sensi e per gli effetti del ccnl vigente per i dipendenti del settore terziario (1^ livello con equiparazione al grado) senza minimamente dar conto di quali fossero le caratteristiche delle mansioni proprie dell'impiegato di 1^ livello del settore terziario, senza neppure produrre il contratto invocato, senza evidenziare in quali termini e per quali ragioni l'attività svolta presso la era da ricomprendere tra le previsioni Pt_3 contrattuali relative all'impiegato o livello (sottolineature dell'estensore),". L'anello mancante non consiste, dunque, a ben vedere, come opina il ricorrente, in un asserito difetto d'allegazione dell'attività prestata, quanto nel manchevole raffronto di questa con le previsioni contrattuali, addebitato dal Tribunale alla insufficiente strategia processuale del ricorrente, che era onerato della relativa prova. Il che presuppone, anche in questa sede, una puntuale denuncia del difetto d'attività del giudice nell'analisi e nella valutazione di entrambe le declaratorie contrattuali in tesi violate, con riferimento sia a quella restrittiva applicata dall'imprenditore in modo inadeguato per il lavoratore, sia a quella coerente, indebitamente non assegnata, che concorrono a configurare, unitariamente considerate, l'ossatura della domanda e giustificano (o non) la pretesa giudiziaria. In breve non basta dire: questi sono i compiti, questa è la disposizione contrattuale invocata, ma occorre esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento, ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale e, in questa vicenda, a scaglioni (attività impiegatizia a fronte di funzioni direttive, contrattualmente distinte). Nè può, a tal fine, sopperire l'intervento ufficioso del Giudice che non solo ignora i dati fattuali di riscontro, ma neppure può interferire con il principio fondante la regola processuale, che impone a colui che dice l'onere di allegare e di provare gli elementi complessivi
6 posti a sostegno della domanda” ( cfr. anche Cass. n. 5128/07). Nel caso di specie, è pacifico e documentato che l'assunzione a tempo determinato è avvenuta per lo svolgimento di mansioni di impiegato con assegnazione di compiti afferenti all'attività di rendicontazione amministrativa e contabile connesse ai progetti finanziati ed inquadramento nel livello B del CCNL applicato al rapporto di lavoro (si veda il contratto di assunzione a tempo determinato del 10.10.2013 in atti). Sulla scorta delle previsioni del CCNL per il personale non dirigente di
[...]
, Il personale, in relazione al diverso grado di partecipazione al pr CP_1 produttivo aziendale, al differente apporto professionale richiesto e alle diverse responsabilità connesse ad ogni funzione aziendale, è inquadrato in 6 livelli professionali – da A a F. L'inquadramento del personale avviene sulla base di declaratorie generali, ruoli ed esemplificazioni di figure professionali. Le Parti si danno atto che le figure professionali sono da ritenersi esemplificative e che la descrizione delle attività dei ruoli non ha carattere esaustivo. Le declaratorie, i ruoli e le figure professionali descritti consentono per analogia di inquadrare le ulteriori figure professionali non indicate nel presente CCNL (cfr. art. 20). Appartengono al livello B i Lavoratori che in possesso di conoscenze specialistiche svolgono funzioni inerenti attività tecnico/specialistiche ovvero funzioni di gestione, guida e controllo con responsabilità di un gruppo di lavoratori, con facoltà di decisione nell'ambito di un'autonomia funzionale circoscritta da direttive superiori, norme o procedure aziendali, idonee anche a supportare i processi decisionali. Ruoli 1) Supervisor Lavoratori che, in diversi ambienti organizzativi aziendali, sono responsabili della gestione di risorse umane e rispondono direttamente degli obiettivi del gruppo assegnati dall'Azienda; fungono da punto di riferimento professionale supportando il gruppo di persone coordinate nello svolgimento delle attività e ripartiscono le attività rispetto ai carichi di lavoro;
rilevano le esigenze formative/addestramento del team seguito, in relazione a nuovi prodotti, servizi, procedure 2) Specialista Lavoratori che possiedono un know-how specialistico e che in diversi ambienti organizzativi aziendali, nei limiti delle direttive dei propri superiori, forniscono supporto di tipo specialistico in relazione a specifiche tematiche in progetti e/o processi di lavoro, interfacciandosi con le funzioni aziendali di riferimento.
Nel livello professionale A – QUADRI- sono inquadrati i Lavoratori con elevata preparazione professionale, ampia autonomia, alto grado di specializzazione, responsabilità diretta nell'attuazione degli obiettivi della Società, cui sono attribuiti compiti di rilevante importanza. Appartengono a questo livello i dipendenti che hanno la gestione e la responsabilità di strutture organizzative di rilievo, o ai quali, in relazione Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale non dirigente di all'elevato contenuto specialistico della CP_1 professionalità, sono attri organizzative in ambito commerciale o progetti di interesse strategico per la Società, che comportino attività di studio, consulenza, progettazione, programmazione, pianificazione, ricerca e applicazione di metodologie innovative della massima rilevanza. All'interno del presente livello professionale sono individuate due distinte posizioni retributive: A2 ed A1. Posizione Retributiva A2 Ruoli 1) Responsabile di Struttura Lavoratori
7 che sono responsabili di strutture organizzative e della gestione di risorse umane/economiche e che rispondono direttamente degli obiettivi assegnati dall'Azienda. Nell'ambito di tale profilo professionale le attività svolte presuppongono relazioni all'interno e/o all'esterno della società e la conoscenza delle politiche strategiche e di sviluppo aziendale. Figure professionali esemplificative Responsabile di Servizio CRP Direttore Ufficio Postale Responsabile Centro Primario di Distribuzione 2) Professional Lavoratori che coordinano strutture commerciali con responsabilità diretta sugli obiettivi nel territorio di competenza e/o che possiedono un elevato know-how specialistico e, in diversi contesti organizzativi aziendali, contribuiscono con il proprio supporto professionale al mantenimento di elevati standard qualitativi. L'attività di tali figure professionali è caratterizzata da supporto consulenziale e/o interpretativo, analisi e studio, progettazione e indirizzo in relazione a specifiche tematiche. Figure professionali esemplificative Venditore Imprese Building Manager Analista Posizione Retributiva A1 Ruoli 1) Responsabile di Struttura Complessa Lavoratori che, in ambienti organizzativi eterogenei e complessi, sono responsabili della gestione di risorse umane ed economiche e rispondono direttamente degli obiettivi assegnati dall'Azienda. Nell'ambito di tale profilo professionale le attività svolte presuppongono relazioni all'interno e/o all'esterno della Società di elevata complessità e la piena conoscenza delle politiche strategiche e di sviluppo aziendale. Figure professionali esemplificative Responsabile CRP Responsabile di Servizio (Filiale / Polo / CMP) Direttore Ufficio Postale Responsabile Centro Primario di Distribuzione 2) Professional Lavoratori che coordinano CP_2 strutture commerciali con responsabilità su obiettivi di rilevante complessità economica in aree geografiche di grandi dimensioni e/o che possiedono un elevato know how specialistico fungendo, in diversi contesti organizzativi aziendali, da punto di riferimento in progetti e/o processi di lavoro di rilevante importanza. Nell'ambito della propria professionalità contribuiscono a supportare le politiche aziendali attraverso attività di consulenza, progettazione e indirizzo. Figure professionali esemplificative Responsabile Engineering Responsabile Venditori Imprese Responsabile Venditori Pubblica Amministrazione Local (…). Le deposizioni dei testi, per la loro genericità, riflesso anche della genericità dei capitoli di prova formulati al fine di dimostrare tale thema, non consentono di ritenere raggiunta la prova della presenza, nei compiti lavorativi disimpegnati dal ricorrente, dei tratti caratterizzanti il livello superiore preteso (quadro). E' emerso che il ricorrente si occupava della gestione del personale a livello di risorse umane autorizzando ferie o permessi giornalieri dei dipendenti (così il teste in termini analoghi il teste ha riferito che il ricorrente aveva Tes_1 Tes_2 la re lità di un gruppo di person secondo cui il ricorrente Tes_3 si occupava della gestione del personale) ma tali i sono proprie del livello B che, invero, prevede che il lavoratore abbia funzioni di gestione, guida e controllo con responsabilità di un gruppo di lavoratori> e che sia responsabile della gestione delle risorse umane, fungendo da punto di riferimento professionale supportando il gruppo di persone coordinate nello svolgimento delle attività (in
8 tal senso il teste ha riferito che “noi addetti al distretto avevamo il Tes_1 ricorrente come re ). Pertanto, tali mansioni sono aderenti al formale inquadramento contrattuale e non presentano o quanto meno non è emersa in giudizio alcuna esorbitanza qualitativa rispetto allo stesso. Al contempo è emerso che il ricorrente si interfacciava con me – teste n.d.r. – e con il mio responsabile;
in termini Tes_2 analoghi, il teste ha che il ricorrente aveva come referenti l'ing Tes_1
e l'in che erano dirigenti ed ai quali faceva rendiconto Per_3 Tes_2 sull'attività. Orbene, tali scarne deposizioni non consentono di ritenere provata la responsabilità diretta nell'attuazione degli obiettivi cioè il rispondere direttamente degli obiettivi assegnati, essendo proprio del livello B la responsabilità diretta degli obiettivi del gruppo assegnati dall'azienda. Non è emersa né autonomia decisionale (peraltro neppure declinata in termini concreti in seno al ricorso) considerata anche l'ampia autonomia di cui gode il lavoratore inquadrato nel livello B che, invero, ha facoltà di decisione sia pure entro i limiti delineati da direttive superiori e considerato che il ricorrente – per come emerso in sede di istruttoria orale – si interfacciava con le figure aziendali gerarchicamente sovra ordinate vale da dire l'ing. e Per_3 Tes_2 conformemente alla declaratoria del livello B che, mp lavoratore che si interfaccia con le funzioni aziendali di riferimento. E', infine, emerso – sia pure in termini alquanto generici – che il ricorrente aveva contatti con l'università per conto di (così il teste o con soggetti CP_1 Tes_1 terzi non meglio identificati (così e risultanze non Tes_2 consentono di ritenere – in difetto di elemen cisi anche sotto il profilo della frequenza – che si trattasse di relazione all'esterno della società di elevata complessità e presupponenti la piena conoscenza delle politiche strategiche e di sviluppo aziendale, secondo la declaratoria propria del quadro. Per le ragioni che precedono il ricorso in parte qua deve essere respinto per infondatezza. In conclusione, deve trovare accoglimento la domanda relativa al compenso per lavoro straordinario con conseguente condanna di al Controparte_1 pagamento della somma di euro 15.177,92 oltre intere lla data di maturazione delle singole componenti del credito sino al soddisfo, mentre deve essere respinta la domanda relativa al superiore inquadramento ed alle conseguenti differenze retributive. Le spese di lite, liquidate in aderenza al criterio del decisum, seguono la parziale soccombenza con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente>>
§4 La sentenza è gravata d'appello sia dal lavoratore, con atto depositato il 15.1.2024, che dalla società, con memoria contenente impugnazione incidentale, depositata il 24 gennaio 25 e ritualmente notificata. La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del termine fissato con decreto del 31 dicembre 2024, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
9 §5 Il gravame del lavoratore attiene alla declaratoria di parziale prescrizione del credito per differenze retributive per lavoro straordinario, nonché al rigetto della domanda di liquidazione di quelle per mansioni superiori.
§5.1 Sul primo punto, denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2935, 2948, n. 4, cod. civ. art. 18 l. n. 300/1970 e 36 Cost. per avere il tribunale fatto decorrere la prescrizione del credito vantato dal lavoratore a titolo di lavoro straordinario in costanza di rapporto, anziché dopo la cessazione dello stesso <<
…in ragione del mutato quadro normativo operato dalla legge 92/2012, che ha ridotto l'area della cd. stabilità reale, per cui, alla luce dei principi espressi dalla Corte di Cassazione n. 26246/2022, va escluso che la prescrizione dei diritti del lavoratore possa decorrere in costanza di rapporto di lavoro, con la conseguenza che la prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4 c.c. non era affatto maturata alla data di notifica del ricorso, essendo trascorsi appena 3 anni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, avvenuta il 31.12.2016…>> L'appello, in parte qua, è fondato, sia pure per ragioni diverse da quelle dedotte, ossia perché il contratto a tempo determinato, come quello qui in considerazione, non è mai assistito da garanzia reale (Cass SL 7565/97, 13122/2000, 3869/2001); pertanto, il quadro normativo modificato dalla Legge n. 92/12 non ha aggiunto alcuna novità in materia.
§6 Passando alle mansioni superiori, deduce che <<…i documenti prodotti e le deposizioni testimoniali avevano fornito un quadro piuttosto preciso delle mansioni svolte dall'appellante e del grado di importanza e di autonomia delle stesse all'interno della struttura aziendale e, precisamente all'interno del Distretto Cyber Security di Cosenza che era ed è un polo ad alta tecnologica, il cui personale è altamente specializzato, composto in gran parte da ingegneri informatici che si occupano della sicurezza delle comunicazioni digitali e del contrasto al crimine informatico. Le risultanze documentali e testimoniali hanno accertato che al Dott.
era stata affidata la responsabilità del Distretto Cyber Parte_1
gli era stata affidata la gestione di progetti strategici della società, rappresentando quest'ultima nei confronti dei terzi ed in particolari di altri centri di ricerca, come l'Università della Calabria (UNICAL) e il CP_3
( ricevendo dai dirigenti, per lo svolgimento di tali e
[...] Controparte_4
indicazioni di massima sugli obiettivi e sui programmi. Non solo, il contenuto della documentazione allegata era stato pacificamente ammesso dalla controparte (cfr. memoria difensiva pagg. n. 7 e 13) ed aveva trovato pure riscontro nelle deposizioni testimoniali, che attestavano, senza dubbio alcuno, la diretta responsabilità del ricorrente, nonché la rilevanza esterna del ruolo, caratteristiche estranee alla qualifica di livello B ed invece perfettamente riconducibili a quella di quadro. Ancora: sempre dalla documentazione allegata emergeva la funzione di raccordo svolta dal ricorrente tra la struttura dirigenziale ed il restante personale, funzione ritenuta assolutamente tipica per la figura del quadro, avuto altresì riguardo alla L. n. 190
10 del 1985, che istituito la figura del quadro intermedio. I documenti allegati (che in seguito verranno analizzati) dimostravano che il ricorrente rivestiva, nell'ambito aziendale, una posizione (organizzativa e/o funzionale), tale da porsi come sostanziale intermediario ha i dirigenti di ed il personale non Controparte_1 quadro, e da trovarsi, quindi, rispetto a questo, in posizione di sostanziale sopra ordinazione gerarchica. Tanto emergeva dalla prodotta ed acquisita documentazione, nonché dall'istruttoria testimoniale. Correlativamente, risultava provato che nello svolgimento della sua attività il coordinasse, vigilasse o Pt_1 gestisse risorse, contrariamente invece a quanto previsto dalla declaratoria relativa al livello B del ccnl di categoria. Ma v'è di più: il Tribunale, non solo ha omesso l'esame di documenti decisivi per il giudizio, ma ha completamente trascurato che non è necessario per l'inquadramento richiesto l'esistenza di responsabilità diretta in strutture organizzative di rilievo e/o poteri di coordinamento diretti (peraltro provata dal ricorrente), ma è sufficiente anche lo svolgimento di “funzioni di elevato contenuto specialistico”, di cui all'art. 20 ccnl, il quale pone, in termini di alternatività, la responsabilità di gestione di unità organiche rispetto ad altre attività qualificanti l'Area Quadri che consentono l'inquadramento nella relativa declaratoria professionale…nel senso che la declaratoria contrattuale che individua la figura del quadro prevede, quali figure esemplificative, non solo il ruolo di “Responsabile di Struttura” (esempio, direttore di ufficio postale, responsabile di Servizio CRP, responsabile Centro Primario di Distribuzione), ma anche il ruolo di “Professional”, il quale contempla, oltre al lavoratore che coordina strutture commerciali con responsabilità diretta sugli obiettivi nel territorio di competenza, anche i lavoratori che “possiedono un elevato know-how specialistico, come la figura dell'analista, caratterizzata da supporto consulenziale e/o interpretativo, analisi e studio, progettazione e indirizzo in relazione a specifiche tematiche…>>.
§6.1 L'articolata censura non coglie nel segno. Orbene, osserva il Collegio che secondo l'appellante (cfr. pag. 19-20 del ricorso in appello) “… gli aspetti che caratterizzano l'area Quadri sono essenzialmente: 1) lo svolgimento di un ruolo di raccordo fra la struttura dirigenziale ed il restante personale;
2) lo svolgimento di funzioni di rappresentanza, sovrintendenza, coordinamento nonché attività di studio, progettazione, consulenza, richiedenti specifica e particolare preparazione professionale o rilevanti contenuti specialistici;
3) autonomia decisionale;
4) con diretta responsabilità organizzativa sui risultati”, che devono sussistere congiuntamente. Si tratta di verificare, dunque, se il lavoratore avesse il ruolo di raccordo tra la struttura dirigenziale e il restante personale che, per sua stessa ammissione, è la caratteristica precipua dell'area quadri. La verifica va fatta avuto riguardo alle figure di riferimento del sig. : si tratta, in sostanza, di appurare se Pt_1 costoro rientrassero nel novero dei dirigenti. La disamina delle deposizioni testimoniali e della documentazione in atti conduce alla risposta negativa al quesito.
11 Infatti, il teste dopo avere precisato che era quadro di 3^ livello Tes_2 nell'organigram ferito che “il distretto di cyber security era gestito dal ricorrente che aveva la responsabilità di un gruppo di persone che formalmente rispondevano a me quale capo gerarchico ma in concreto l'organizzazione era più capillare;
nel distretto si portavano avanti dei progetti e era il referente Pt_1 operativo del team di persone che lavoravano che formal ondevano a me ma in termini operativi al ricorrente”; insomma, dal dichiarato del teste si evince che il punto di riferimento del sig. non erano soggetti appartenenti alla Pt_1 struttura dirigenziale ma, a sua volta, un quadro (ossia lo stesso Tes_2 appartenente all'area quadri). La documentazione che il giudicante, secondo l'appellante, avrebbe omesso di valutare compiutamente non è dunque da sola dirimente.
§6.2 L'appellante sostiene altresì che egli si rapportava direttamente all'Ing. che, nell'organigramma del distretto cyber security (prodotto da Per_3 scicolo di primo grado), figura come preposto a e che, a sua CP_1 Tes_2 volta, ha come preposto il direttore dei sistemi informativi;
sennonché, osserva la Corte che andava dal ricorrente allegata e provata la circostanza dell'appartenenza all'area dirigenziale di tale ulteriore soggetto, sicché, in mancanza di tale allegazione, vale quanto si desume dall'organico suddetto, ossia l'estraneità dell'Ing. alla struttura dirigenziale, essendo egli Per_3 sottoposto alla direzione dei sistemi informativi.
§7 Passando all'appello incidentale sullo straordinario, critica la sentenza CP_1 laddove è stato applicato il principio di non contestaz erché si legge nella memoria di costituzione di primo grado: “E assolutamente non corrispondente al vero quanto asserito da controparte circa le ore di lavoro svolte giornalmente dal ricorrente. Si contesta, dunque, che il ricorrente abbia svolto lavoro straordinario con le modalità descritte e si osserva, comunque, che in giurisprudenza è pacifico che “spetta al lavoratore dare la prova dell'effettiva prestazione di lavoro straordinario” (così Cass. 20-02 2018, n. 4076). In via subordinata, si contesta la quantificazione operata da controparte, stante l'eccesivo numero di ore giornalmente considerate ai fini della individuazione di un numero assolutamente inverosimile di ore di lavoro straordinario e mancata specificazione dei criteri utilizzati”; lamenta altresì la genericità del dichiarato dei testi sul punto.
§7.1 Il gravame non si presta ad essere accolto. La censura, invero, è da reputare generica, perché, a ben vedere, non riguarda i tabulati delle presenze che il giudicante ha valorizzato per ritenere provato, unitamente al dichiarato dei testi, l'espletamento di un monte orario superiore a quello ordinario. Le dichiarazioni dei testimoni sono, peraltro, tutt'altro che generiche, difformemente da quanto affermato dall'appellante. Così il teste “certamente il ricorrente faceva molto straordinario Tes_2 lavorando oltr e settimanali;
a volte finiva alle 20 a volte anche dopo a
12 seconda delle esigenze lavorative di quel periodo”; ed il teste “Il mio Tes_1 orario di lavoro era 7 ore e 20 minuti per 5 giorni la settimana, z'ora di pausa ma di fatto lavoravo oltre l'orario di lavoro, specie all'inizio perché era una struttura emergente;
di fatto mi trattenevo anche due ore al giorno in più e il ricorrente anche di più perché era la figura di riferimento”. Ora, il numero di ore di straordinario è desunto dal tabulato del cartellino marcatempo;
afferma che quel documento attesta solo la presenza fisica CP_1 del lavorato i locali aziendali, e non l'effettivo espletamento della prestazione lavorativa;
ma a respingere tale impostazione è sufficiente rinviare al dichiarato dei due testi suddetti, i quali, riferendo che la prestazione lavorativa andava oltre l'orario ordinario, confermano, di fatto, che tale presenza coincideva con lo svolgimento della stessa.
§8 Le considerazioni che precedono conducono al rigetto dell'appello incidentale e all'accoglimento di quello principale solo relativamente allo straordinario, spettante per l'intero importo richiesto, ossia senza la decurtazione per il periodo prescritto, poiché il termine di prescrizione ha iniziato a decorrere solo alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato ed è stato interrotto dalla notifica del ricorso di primo grado. Quanto alle spese del primo grado di lite, si rileva che il Tribunale ha condannato per la parte accolta, liquidando sul decisum;
ora, il lavoratore CP_1 era soccombente per una parte della domanda (la parte prescritta per lavoro straordinario e le differenze per mansioni superiori, pari a poco meno di tremila euro), sicché avrebbe potuto compensare almeno in parte, ma non v'è appello incidentale di sulle spese. Pertanto, la parziale modifica della sentenza CP_1 non incide sulla regolamentazione delle spese, che va dunque confermata. Circa quelle del presente grado, la parziale reciproca soccombenza induce a compensarle nella misura di 1/3; , soccombente in parte Controparte_1 quanto all'appello principale e tot gravame incidentale, è tenuta a rifondere a i restanti 2/3, secondo la misura Parte_1 indicata in dispositivo
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, con ricorso in data 15 gennaio 2024, nonché sull'appello Parte_1
i , con memoria depositata il 24 gennaio 2025, Controparte_1 avverso la se le di Cosenza, giudice del lavoro, n. 2098/23, resa in data 15/1/2023, così provvede: rigetta l'appello incidentale;
accoglie l'appello principale per quanto di ragione e, per l'effetto, indica in euro 19.560,00 il credito di nei confronti di;
Parte_1 Controparte_1 conferma nel resto;
compensa tra le parti nella misura di 1/3 le spese del grado di lite che liquida, nell'intero, in euro 3000,00, e condanna alla rifusione a Controparte_1
dei restanti 2/3, oltr r legge dovuti, da Parte_1
;
13 dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13. Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 24 febbraio 2025 Il Presidente estensore Dr.ssa Barbara Fatale
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