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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 12/05/2025, n. 707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 707 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brindisi
Sezione civile
Il Tribunale di Brindisi - sezione civile, in persona del Giudice Unico, Dott.ssa Caterina
Greco, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4593/2017 del ruolo generale contenzioso civile avente per oggetto controversie di diritto bancario, vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Franco Labate, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata in Ostuni
(Br) alla Via Monte Sarago, n. 1/D;
ATTRICE
CONTRO
(p.i. ) rappresentata da Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
(p.i. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata
[...] P.IVA_2
e difesa dall'Avv. Mario De Guido, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata in
Mesagne (Br) alla via Accademia Affumicati, n. 4;
CONVENUTA
NONCHE' NEI CONFRONTI DI
(p.i. ) rappresentata da Controparte_3 P.IVA_3 [...]
(p.i. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_4 P.IVA_3 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Pesenti, giusta mandato in atti;
INTERVENTORE VOLONTARIO
Conclusioni delle parti:
1 ATTRICE: “Voglia l'Ill.mo Giudicante, a)accertata e dichiarata la nullità e la illegittimità degli addebiti degli interessi passivi, nonché degli accrediti di interessi attivi per le causali di cui all'atto di citazione;
b)accertata e dichiarata la nullità ed illegittimità degli interessi passivi determinata dalla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi;
c)accertata e dichiarata la illegittimità degli addebiti per c.m.s. per i cosiddetti giorni valuta e per spese varie e, per l'effetto; d)che siano condannati i resistenti solidalmente al pagamento in favore della sig.ra della somma di Parte_1
Euro 3.860,00, o di quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria dal dovuto sino all'effettivo soddisfo;
e)che siano condannati i convenuti solidalmente alle spese e competenze di giustizia per la cui determinazione ci si rimette alle determinazioni dell'Onorevole Giudicante, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore anticipatario, oltre al costo complessivo della CTU.”.
CONVENUTA E TERZO INTERVENTORE: “voglia l'Ecc.mo Tribunale, respinta ogni diversa istanza: 1) Accertare e dichiarare inammissibili le eccezioni e le domande proposte dall'attrice con l'atto introduttivo del giudizio in Parte_1
quanto coperte da precedente giudicato (sentenza n. 62/2013 del tribunale di Brindisi,
Sezione Distaccata di Ostuni) e, quindi, in violazione del principio del ne bis in idem. 2) In subordine, rigettare tutte le domande ed eccezioni formulate dall'attrice - in primis quella di condanna della convenuta al pagamento in favore dell'attrice di somme che CP_5
sarebbero state illegittimamente addebitate sul rapporto di conto corrente in oggetto, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e maggior danno - perché infondate in fatto e in diritto. 3) Accertare e dichiarare la piena validità ed efficacia del contratto di conto corrente, di quello di apertura di credito in conto corrente e delle singole clausole di detti contratti. 4) Accertare che il (e le società che l'hanno preceduta Controparte_1
nella titolarità del rapporto) ha correttamente applicato al rapporto con Parte_1
(e legittimamente addebitato), gli interessi convenzionali, le spese, le
[...]
competenze e le commissioni, anche di massimo scoperto, i c.d. giorni valuta, nel rispetto delle norme vigenti (anche in tema di usura) e degli accordi contrattuali. 5) Condannare
l'attrice al pagamento delle spese e competenze del giudizio, ivi Parte_1 comprese quelle di CTU.”
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 3.10.2017, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
deducendo di aver intrattenuto con la convenuta un rapporto bancario, Controparte_1 consistito in un'apertura di credito con affidamento su conto corrente ordinario n. 596-
103943-39 (aperto il 27.12.1996 e chiuso il 22.10.2014). Rispetto a tale rapporto bancario,
l'attrice contestava gli addebiti effettuati per interessi ultralegali non espressamente pattuiti, quelli derivanti dalla capitalizzazione trimestrale dell'interesse composto e dal gioco di valute fittizie, quelli imputabili all'inammissibile commissione di massimo scoperto e a spese forfettarie indebite. Infine, l'attrice chiedeva l'accertamento del Tasso effettivo globale (TEG) applicato al rapporto bancario (ritenuto superiore rispetto al c.d. tasso soglia) e l'accertamento dell'esatto dare – avere tra le parti con ripetizione dell'indebito. si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta, Controparte_1
datata 19.12.2017, sollevando, in via preliminare, l'exceptio rei judicatae ed eccependo, nel merito, l'infondatezza delle domande avverse, delle quali domandava il rigetto.
In particolare, in ordine alla preliminare eccezione di giudicato, la convenuta rilevava che l'odierna attrice aveva già promosso, nei confronti di (poi divenuta Controparte_6
un giudizio analogo, eccependo la nullità delle clausole di cui al Controparte_1
conto corrente n. 596-103943-39 e domandando la condanna della convenuta al pagamento del saldo a credito per la correntista. Evidenziava, poi, che il giudizio, incardinato innanzi al Tribunale di Brindisi – sezione distaccata di Ostuni, si era concluso con sentenza n. 62/2013, pronunciata il 18.5.2013 e passata in giudicato, con la quale la domanda di ripetizione dell'indebito veniva rigettata.
Con comparsa depositata l'11.6.2021 si costituiva in giudizio Controparte_3
quale cessionaria del credito vantato dal chiedendo l'accoglimento
[...] CP_1 CP_1
delle conclusioni rassegnate dalla convenuta.
La causa veniva istruita mediante CTU contabile finalizzata a verificare la legittimità delle rimesse bancarie di cui al conto corrente aperto dall'attrice il 27.12.1996 limitatamente al periodo intercorrente tra il 18.5.2013 (data di deposito della sentenza n. 62/2013 del
Tribunale di Brindisi – sez. distaccata di Ostuni) e il 22.10.2014 (data di chiusura del conto).
3 All'udienza del 25.10.2023 la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Il Giudice, fatte precisare le conclusioni all'udienza del 21.10.2024, tratteneva la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di parte attrice è soltanto in parte fondata per le ragioni che si esporranno.
Preliminarmente, occorre dare atto che le domande avanzate da parte attrice in relazione al periodo antecedente al 18.5.2013 sono inammissibili poiché coperte da giudicato esterno.
Ed invero con sentenza n. 62/2013 il Tribunale di Brindisi – sez. distaccata di Ostuni si è pronunciato su identiche domande avanzate dall'odierna attrice in relazione al medesimo rapporto di conto corrente, rigettando la domanda di ripetizione dell'indebito, oggi riproposta. La sentenza citata è passata in giudicato e, dunque, ciò preclude a questo
Giudice di rivalutare o statuire nuovamente in ordine alle medesime questioni di fatto e diritto illo tempore dedotte dalle parti.
Considerato che il contratto di conto corrente si è protratto nel tempo sino al 22.10.2014
(data di chiusura), le domande di parte attrice potranno essere, al contrario, vagliate in relazione alle vicende contrattuali successive alla precedente pronuncia giudiziaria.
Correttamente, dunque, la causa è stata istruita limitatamente al periodo compreso tra il
18.5.2013 e il 22.10.2014.
Tanto chiarito, seppur in relazione a tale limitato arco di tempo, sarà necessario procedere alla separata analisi delle doglianze sollevate da parte attrice.
Sulla lamentata applicazione di illegittimi interessi ultralegali
L'attrice lamenta, in primo luogo, l'intervenuta applicazione nei rapporti bancari per cui è causa di un tasso di interesse ultralegale sulla base di condizioni contrattuali inesistenti ovvero comunque indeterminate.
L' art. 117 TUB (applicabile ratione temporis) dispone che i contratti bancari sono redatti per iscritto, devono indicare il tasso di interesse o ogni altro prezzo o condizione praticati, che sono nulle e si considerano come non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati;
che in caso di accertata nullità si applicheranno i tassi sostituitivi di cui al comma 7 dello stesso art. 117 TUB.
4 Tanto chiarito in via generale, come rilevato dallo stesso CTU, per il periodo in valutazione vi è una espressa pattuizione scritta delle condizioni economiche da applicare.
Correttamente, dunque, il CTU ha proceduto applicando il tasso di interesse, oggetto di specifica pattuizione scritta.
Sulla lamentata capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori
L'art. 1283 c.c. stabilisce che: “In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti per almeno sei mesi”.
La disposizione ora richiamata detta la disciplina generale in tema di anatocismo, sancendone in via generale il divieto ed ammettendolo soltanto in tre casi: qualora venga proposta una apposita domanda giudiziale;
in caso di espressa pattuizione tra le parti
(purché successiva alla scadenza degli interessi e relativa ad interessi dovuti da almeno sei mesi); in presenza di usi contrari.
Il richiamo agli usi contrari ha consentito, per anni, di ritenere valida la capitalizzazione trimestrale dei soli interessi debitori, in quanto pratica conforme agli usi bancari, considerati quali usi normativi.
Soltanto con sentenza n. 2374 del 1999 la Corte di Cassazione ha chiarito che “la previsione contenuta nei contratti di conto corrente bancario, concernente la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, in quanto basata su un mero uso negoziale e non su una vera e propria norma consuetudinaria, è nulla, in quanto anteriore alla scadenza degli interessi”.
Sennonchè con d.lgs. 432/1999 il legislatore è intervenuto disciplinando in maniera apposita la materia dell'anatocismo bancario. L'art. 25 del richiamato decreto legislativo ha modificato l'art. 120 TUB, così disponendo: “
1. La rubrica dell'articolo 120 t.u. e' sostituita dalla seguente: "Decorrenza delle valute e modalita' di calcolo degli interessi".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 120 t.u. e' aggiunto il seguente:" 2. Il CICR stabilisce modalita' e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attivita' bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicita' nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori".
3. Le clausole relative
5 alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2, sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilira' altresi' le modalita' e i tempi dell'adeguamento. In difetto di adeguamento, le clausole divengono inefficaci e l'inefficacia puo' essere fatta valere solo dal cliente”.
In sostanza, la disposizione ora richiamata, da un lato, ha rimesso ad una fonte normativa secondaria la determinazione delle condizioni di ammissibilità dell'anatocismo bancario
(con l'unico limite della pari periodicità nella capitalizzazione degli interessi tanto debitori quanto creditori) e dall'altro, in funzione retroattiva, ha sanato la nullità delle pattuizioni anatocistiche, anche ove in contrasto con i limiti imposti dalla disciplina codicistica di cui all'art. 1283 c.c.
In attuazione di questa modifica legislativa, il CICR, con delibera del 09/02/2000 (entrata in vigore il 22/04/2000), ha consentito la capitalizzazione degli interessi nell'ambito dei rapporti di conto corrente a condizione che sia garantita una pari periodicità per gli interessi debitori e creditori. In particolare, ha disposto l'art. 2 della citata delibera, in tema di conto corrente, che “Nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità.
2. Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori.
3. Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto corrente può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”.
Con sentenza n. 425 del 2000 la Corte Costituzionale ha dichiarato che “È costituzionalmente illegittimo - in riferimento all'art. 76 cost., per eccesso di delega rispetto all'art. 1, comma 5, l. 24 aprile 1998 n. 128 - l'art. 25, comma 3, d.lg. 4 agosto
1999 n. 342, nella parte in cui stabilisce che le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti bancari stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (Cicr) relativa alle modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria
6 (delibera poi emessa il 9 febbraio 2000 ed entrata in vigore il 22 aprile 2000), siano valide ed efficaci fino a tale data e che, dopo di essa, debbono essere adeguate - a pena di inefficacia da farsi valere solo dal cliente - al disposto della menzionata delibera, con le modalità ed i tempi ivi previsti”.
Di conseguenza, risulta che, a seguito di tale declaratoria di incostituzionalità, deve ritenersi illegittima, per il periodo antecedente all'entrata in vigore della delibera CICR del
09/02/2000, la capitalizzazione trimestrale dei soli interessi debitori per contrasto con la previsione di cui all'art. 1283 c.c., non rientrando essa nel concetto di “usi contrari”.
In tal senso si è pronunciata la Corte di Cassazione a sezioni unite, sancendo che “L'uso di annotare con cadenza trimestrale gli interessi a debito del correntista è un uso meramente negoziale e non normativo e, come tale, risulta inidoneo a derogare al disposto dell'art.
1283 c.c., anche con riferimento al periodo anteriore alle decisioni con cui la Corte di cassazione ha accertato, in difformità rispetto all'orientamento sino ad allora seguito,
l'inesistenza di tale uso normativo, difettandone anche in relazione a tale epoca i presupposti” (cfr. Cassazione civile sez. un.,
04/11/2004, n.21095).
La normativa in tema di anatocismo bancario così descritta ha subito, poi, un'ulteriore modifica con l'entrata in vigore (in data 1.1.2014) della legge di stabilità 2014 (l. n.
147/2013), la quale all'art. 1, comma 69 ha modificato l'art. 120 TUB, così disponendo:
“All'articolo 120 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il CICR stabilisce modalita' e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attivita' bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicita' nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.
Si tratta di una disposizione radicalmente innovativa, la quale ha ribadito, anche per la materia bancaria, il divieto di anatocismo, sancendo espressamente che gli interessi capitalizzati non possono produrre interessi ulteriori.
7 Sennonché, la mancata adozione della delibera del CICR di attuazione di tale modifica normativa ha giustificato dubbi in merito all'effettiva entrata in vigore della disposizione.
La giurisprudenza di merito, sul punto, si è divisa tra chi ha ritenuto la disposizione di cui alla legge di stabilità 2014 immediatamente precettiva (con conseguente divieto di anatocismo bancario, nullità della relativa previsione e diritto alla ripetizione delle somme eventualmente addebitate a tale titolo) e chi, invece, ha ritenuto la riforma non applicabile in assenza della disciplina di dettaglio, demandata alla delibera del CICR.
Sul punto, questo Giudice ritiene di aderire al primo dei suddetti orientamenti giurisprudenziali - ineccepibile sul piano logico e confortato dal dato letterale - di cui si è reso portavoce per primo il Tribunale di Milano, che con sentenza emessa in data
23.2.2015, ha evidenziato che “l'art. 120 t.u.b., come modificato dalla l. n. 147 del 2013
(c.d. legge di stabilità 2014), esclude l'anatocismo dai rapporti bancari;
dal testo della norma non emerge, inoltre, alcuna forma di subordinazione logica o temporale del dato normativo al successivo intervento regolamentare del C.I.C.R., pur dalla norma medesima richiamato. La scelta, che sia stata fatta dalle banche, di mantenere in essere delle clausole contrattuali superate dall'intervento abrogativo del legislatore concreta una condotta omissiva contraria alla correttezza dovuta nei rapporti contrattuali ed evidenziata proprio dal disallineamento rispetto al testo di legge;
d'altro canto, la perdurante applicazione di tali clausole porta al cliente il diritto di ripetere le somme così addebitategli in conto per il periodo successivo all'1 gennaio 2014” (cfr. in senso conforme la recente pronuncia del Tribunale di Alessandria del 27.3.2023).
Da ultimo, bisogna evidenziare che ciascuna delle disposizioni normative richiamate non ha efficacia retroattiva, potendo operare soltanto per il periodo successivo alla sua entrata in vigore. Ne consegue che, per l'ipotesi di rapporti bancari di durata pluriennale (come quello in esame), ad essi sarà applicabile, ratione temporis, ciascuna delle previsioni normative finora descritte limitatamente al periodo di vigenza di ognuna di esse.
Tanto chiarito in punto di diritto, con riferimento al caso in esame, va considerato che il periodo in esame è compreso tra il 18.5.2013 e il 22.10.2014. Ne consegue che, ratione temporis, correttamente il CTU ha applicato la reciproca capitalizzazione trimestrale degli interessi, poiché espressamente pattuita, fino all'entrata in vigore della delibera del CICR
8 09/02/2000 ed ha escluso successivamente ogni forma di capitalizzazione degli interessi passivi.
Sulla commissione di massimo scoperto e sulle ulteriori spese di tenuta conto
Quanto alla lamentata applicazione illegittima della commissione di massimo scoperto, le questioni di diritto sollevate dall'attrice si sono rivelate irrilevanti in concreto, considerato che il CTU ha accertato che la stessa non è stata addebitata nel periodo oggetto di esame.
Quanto alle ulteriori spese di tenuta conto, il CTU correttamente le ha escluse ove non espressamente pattuite.
Sulle contestate modalità di determinazione della valuta
Parte attrice contesta l'arbitraria antergazione e/o postergazione dei cd. giorni di valuta nella gestione
Sul punto, la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che “non sono legittimi i tassi di interesse, le previsioni di costi o commissioni e la disciplina della postergazione delle valute di accredito che non siano previsti espressamente e per iscritto dalle parti con analitica determinatezza e senza rinvio a clausole "su piazza" o equivalenti”. (cfr.
Cassazione civile sez. III, 03/05/2011, n.9695).
Nel caso di specie, dunque, il CTU correttamente ha applicato la postergazione o antergazione delle valute stante la presenza di specifiche pattuizioni.
Sulle complessive risultanze della CTU
Il CTU, dottore commercialista e revisore contabile, nel suo elaborato ha fornito una risposta ai quesiti posti in modo chiaro, logico e coerente, quantificando le somme illegittimamente addebitate alla correntista nel periodo compreso tra il 18.5.2013 e il
22.10.2014 in € 2.738,60.
Quanto alla determinazione dell'esatto dare – avere tra le parti in relazione al conto corrente per il quale è causa, bisogna partire dai dati contabili rilevati dal CTU, il quale a pagina 11 della sua relazione scrive: “Periodo oggetto di esame: dal 18.05.2013 al
22.10.2014. Durante detto periodo il
c/c - ancorché affidato per euro 15.494,00 - non risulta più operativo e si rilevano solo gli addebiti periodici di competenze trimestrali, commissioni e spese varie. Il saldo del c/c alla data del 18.05.2013 è pari a euro 52.108,93 a debito della correntista. Alla data del
22.10.2014 il saldo del c/c è azzerato per estinzione del conto”.
9 Ed ancora, va dato atto che dai prospetti contabili allegati alla relazione (cfr. all. n. 10) risulta che prima dell'operazione di “azzeramento saldo per estinzione” del 22.10.2014, il saldo del conto corrente, non epurato dagli addebiti illegittimi, era pari ad € 62.744,90 a debito per la correntista.
Ora, è convincimento di chi giudica che nella determinazione dell'esatto dare – avere tra le parti non possa tenersi conto – come correttamente rilevato dalla banca convenuta – dell'ultima operazione contabile di azzeramento per estinzione, in quanto si tratta in maniera evidente di una mera operazione di tipo contabile finalizzata alla chiusura del conto, non essendo ragionevole ipotizzare che l'estinzione sia avvenuta in ragione del pagamento del debito pregresso. Tanto per due ordini di ragioni: da un lato, tale ricostruzione dei fatti (pure prospettata dalla in sede di CTU) non è stata CP_5
espressamente contestata dall'attrice; dall'altro, non vi è prova contabile di operazioni di accredito da parte della correntista;
al contrario il CTU ha dato atto che il conto corrente nel periodo analizzato non era più operativo essendo stati rilevati solo gli addebiti periodici di competenze trimestrali, commissioni e spese varie (cfr. in senso conforme Corte appello sez. III - Taranto, 04/10/2023, n. 404).
In definitiva, deve ritenersi che il saldo effettivo alla data di chiusura del conto corrente era quello riportato prima dell'operazione puramente contabile di azzeramento del saldo e, dunque, era pari ad € 62.744,90 a debito per la correntista. Da tale somma deve essere chiaramente detratta quella corrispondente alle poste indebitamente addebitate dalla banca nel periodo compreso tra il 18.5.2013 e la chiusura del conto, come accertate dal CTU. Ne consegue che la correntista, in relazione al rapporto di conto corrente per cui è causa, risulta debitrice nei confronti della banca per l'importo di € 60.006,30 (ottenuto sottraendo
€ 2.738,60 ad € 62.744,90).
Sulle spese di lite
La liquidazione delle spese va regolamentata in funzione dell'accoglimento soltanto parziale delle domande di parte attrice (sul punto si confronti quanto disposto dalle sezioni unite della Corte di Cassazione con sentenza n.32061/2022, ove è stato affermato che
“l'accoglimento, anche in misura sensibilmente ridotta, non consente la condanna della parte risultata comunque vittoriosa al pagamento delle spese processuali, potendone giustificare, al più, la compensazione totale o parziale”).
10 Ne consegue che le spese del presente grado di giudizio dovranno essere integralmente compensate tra le parti.
Le spese di CTU vanno poste a carico delle parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Caterina Greco, definitivamente pronunciando nella causa proposta da
[...]
contro nonché nei confronti di Parte_1 Controparte_1
così provvede: Controparte_3
1) Accerta che il saldo finale del conto corrente ordinario per cui è causa è pari ad €
60.006,30 a debito per la correntista;
2) rigetta le ulteriori domande formulate da parte attrice;
3) dichiara le spese di lite compensate tra le parti;
4) pone le spese di CTU definitivamente a carico delle parti in solido.
Brindisi, 9.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Greco
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brindisi
Sezione civile
Il Tribunale di Brindisi - sezione civile, in persona del Giudice Unico, Dott.ssa Caterina
Greco, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4593/2017 del ruolo generale contenzioso civile avente per oggetto controversie di diritto bancario, vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Franco Labate, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata in Ostuni
(Br) alla Via Monte Sarago, n. 1/D;
ATTRICE
CONTRO
(p.i. ) rappresentata da Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
(p.i. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata
[...] P.IVA_2
e difesa dall'Avv. Mario De Guido, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata in
Mesagne (Br) alla via Accademia Affumicati, n. 4;
CONVENUTA
NONCHE' NEI CONFRONTI DI
(p.i. ) rappresentata da Controparte_3 P.IVA_3 [...]
(p.i. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_4 P.IVA_3 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Pesenti, giusta mandato in atti;
INTERVENTORE VOLONTARIO
Conclusioni delle parti:
1 ATTRICE: “Voglia l'Ill.mo Giudicante, a)accertata e dichiarata la nullità e la illegittimità degli addebiti degli interessi passivi, nonché degli accrediti di interessi attivi per le causali di cui all'atto di citazione;
b)accertata e dichiarata la nullità ed illegittimità degli interessi passivi determinata dalla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi;
c)accertata e dichiarata la illegittimità degli addebiti per c.m.s. per i cosiddetti giorni valuta e per spese varie e, per l'effetto; d)che siano condannati i resistenti solidalmente al pagamento in favore della sig.ra della somma di Parte_1
Euro 3.860,00, o di quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria dal dovuto sino all'effettivo soddisfo;
e)che siano condannati i convenuti solidalmente alle spese e competenze di giustizia per la cui determinazione ci si rimette alle determinazioni dell'Onorevole Giudicante, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore anticipatario, oltre al costo complessivo della CTU.”.
CONVENUTA E TERZO INTERVENTORE: “voglia l'Ecc.mo Tribunale, respinta ogni diversa istanza: 1) Accertare e dichiarare inammissibili le eccezioni e le domande proposte dall'attrice con l'atto introduttivo del giudizio in Parte_1
quanto coperte da precedente giudicato (sentenza n. 62/2013 del tribunale di Brindisi,
Sezione Distaccata di Ostuni) e, quindi, in violazione del principio del ne bis in idem. 2) In subordine, rigettare tutte le domande ed eccezioni formulate dall'attrice - in primis quella di condanna della convenuta al pagamento in favore dell'attrice di somme che CP_5
sarebbero state illegittimamente addebitate sul rapporto di conto corrente in oggetto, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e maggior danno - perché infondate in fatto e in diritto. 3) Accertare e dichiarare la piena validità ed efficacia del contratto di conto corrente, di quello di apertura di credito in conto corrente e delle singole clausole di detti contratti. 4) Accertare che il (e le società che l'hanno preceduta Controparte_1
nella titolarità del rapporto) ha correttamente applicato al rapporto con Parte_1
(e legittimamente addebitato), gli interessi convenzionali, le spese, le
[...]
competenze e le commissioni, anche di massimo scoperto, i c.d. giorni valuta, nel rispetto delle norme vigenti (anche in tema di usura) e degli accordi contrattuali. 5) Condannare
l'attrice al pagamento delle spese e competenze del giudizio, ivi Parte_1 comprese quelle di CTU.”
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 3.10.2017, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
deducendo di aver intrattenuto con la convenuta un rapporto bancario, Controparte_1 consistito in un'apertura di credito con affidamento su conto corrente ordinario n. 596-
103943-39 (aperto il 27.12.1996 e chiuso il 22.10.2014). Rispetto a tale rapporto bancario,
l'attrice contestava gli addebiti effettuati per interessi ultralegali non espressamente pattuiti, quelli derivanti dalla capitalizzazione trimestrale dell'interesse composto e dal gioco di valute fittizie, quelli imputabili all'inammissibile commissione di massimo scoperto e a spese forfettarie indebite. Infine, l'attrice chiedeva l'accertamento del Tasso effettivo globale (TEG) applicato al rapporto bancario (ritenuto superiore rispetto al c.d. tasso soglia) e l'accertamento dell'esatto dare – avere tra le parti con ripetizione dell'indebito. si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta, Controparte_1
datata 19.12.2017, sollevando, in via preliminare, l'exceptio rei judicatae ed eccependo, nel merito, l'infondatezza delle domande avverse, delle quali domandava il rigetto.
In particolare, in ordine alla preliminare eccezione di giudicato, la convenuta rilevava che l'odierna attrice aveva già promosso, nei confronti di (poi divenuta Controparte_6
un giudizio analogo, eccependo la nullità delle clausole di cui al Controparte_1
conto corrente n. 596-103943-39 e domandando la condanna della convenuta al pagamento del saldo a credito per la correntista. Evidenziava, poi, che il giudizio, incardinato innanzi al Tribunale di Brindisi – sezione distaccata di Ostuni, si era concluso con sentenza n. 62/2013, pronunciata il 18.5.2013 e passata in giudicato, con la quale la domanda di ripetizione dell'indebito veniva rigettata.
Con comparsa depositata l'11.6.2021 si costituiva in giudizio Controparte_3
quale cessionaria del credito vantato dal chiedendo l'accoglimento
[...] CP_1 CP_1
delle conclusioni rassegnate dalla convenuta.
La causa veniva istruita mediante CTU contabile finalizzata a verificare la legittimità delle rimesse bancarie di cui al conto corrente aperto dall'attrice il 27.12.1996 limitatamente al periodo intercorrente tra il 18.5.2013 (data di deposito della sentenza n. 62/2013 del
Tribunale di Brindisi – sez. distaccata di Ostuni) e il 22.10.2014 (data di chiusura del conto).
3 All'udienza del 25.10.2023 la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Il Giudice, fatte precisare le conclusioni all'udienza del 21.10.2024, tratteneva la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di parte attrice è soltanto in parte fondata per le ragioni che si esporranno.
Preliminarmente, occorre dare atto che le domande avanzate da parte attrice in relazione al periodo antecedente al 18.5.2013 sono inammissibili poiché coperte da giudicato esterno.
Ed invero con sentenza n. 62/2013 il Tribunale di Brindisi – sez. distaccata di Ostuni si è pronunciato su identiche domande avanzate dall'odierna attrice in relazione al medesimo rapporto di conto corrente, rigettando la domanda di ripetizione dell'indebito, oggi riproposta. La sentenza citata è passata in giudicato e, dunque, ciò preclude a questo
Giudice di rivalutare o statuire nuovamente in ordine alle medesime questioni di fatto e diritto illo tempore dedotte dalle parti.
Considerato che il contratto di conto corrente si è protratto nel tempo sino al 22.10.2014
(data di chiusura), le domande di parte attrice potranno essere, al contrario, vagliate in relazione alle vicende contrattuali successive alla precedente pronuncia giudiziaria.
Correttamente, dunque, la causa è stata istruita limitatamente al periodo compreso tra il
18.5.2013 e il 22.10.2014.
Tanto chiarito, seppur in relazione a tale limitato arco di tempo, sarà necessario procedere alla separata analisi delle doglianze sollevate da parte attrice.
Sulla lamentata applicazione di illegittimi interessi ultralegali
L'attrice lamenta, in primo luogo, l'intervenuta applicazione nei rapporti bancari per cui è causa di un tasso di interesse ultralegale sulla base di condizioni contrattuali inesistenti ovvero comunque indeterminate.
L' art. 117 TUB (applicabile ratione temporis) dispone che i contratti bancari sono redatti per iscritto, devono indicare il tasso di interesse o ogni altro prezzo o condizione praticati, che sono nulle e si considerano come non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati;
che in caso di accertata nullità si applicheranno i tassi sostituitivi di cui al comma 7 dello stesso art. 117 TUB.
4 Tanto chiarito in via generale, come rilevato dallo stesso CTU, per il periodo in valutazione vi è una espressa pattuizione scritta delle condizioni economiche da applicare.
Correttamente, dunque, il CTU ha proceduto applicando il tasso di interesse, oggetto di specifica pattuizione scritta.
Sulla lamentata capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori
L'art. 1283 c.c. stabilisce che: “In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti per almeno sei mesi”.
La disposizione ora richiamata detta la disciplina generale in tema di anatocismo, sancendone in via generale il divieto ed ammettendolo soltanto in tre casi: qualora venga proposta una apposita domanda giudiziale;
in caso di espressa pattuizione tra le parti
(purché successiva alla scadenza degli interessi e relativa ad interessi dovuti da almeno sei mesi); in presenza di usi contrari.
Il richiamo agli usi contrari ha consentito, per anni, di ritenere valida la capitalizzazione trimestrale dei soli interessi debitori, in quanto pratica conforme agli usi bancari, considerati quali usi normativi.
Soltanto con sentenza n. 2374 del 1999 la Corte di Cassazione ha chiarito che “la previsione contenuta nei contratti di conto corrente bancario, concernente la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, in quanto basata su un mero uso negoziale e non su una vera e propria norma consuetudinaria, è nulla, in quanto anteriore alla scadenza degli interessi”.
Sennonchè con d.lgs. 432/1999 il legislatore è intervenuto disciplinando in maniera apposita la materia dell'anatocismo bancario. L'art. 25 del richiamato decreto legislativo ha modificato l'art. 120 TUB, così disponendo: “
1. La rubrica dell'articolo 120 t.u. e' sostituita dalla seguente: "Decorrenza delle valute e modalita' di calcolo degli interessi".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 120 t.u. e' aggiunto il seguente:" 2. Il CICR stabilisce modalita' e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attivita' bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicita' nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori".
3. Le clausole relative
5 alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2, sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilira' altresi' le modalita' e i tempi dell'adeguamento. In difetto di adeguamento, le clausole divengono inefficaci e l'inefficacia puo' essere fatta valere solo dal cliente”.
In sostanza, la disposizione ora richiamata, da un lato, ha rimesso ad una fonte normativa secondaria la determinazione delle condizioni di ammissibilità dell'anatocismo bancario
(con l'unico limite della pari periodicità nella capitalizzazione degli interessi tanto debitori quanto creditori) e dall'altro, in funzione retroattiva, ha sanato la nullità delle pattuizioni anatocistiche, anche ove in contrasto con i limiti imposti dalla disciplina codicistica di cui all'art. 1283 c.c.
In attuazione di questa modifica legislativa, il CICR, con delibera del 09/02/2000 (entrata in vigore il 22/04/2000), ha consentito la capitalizzazione degli interessi nell'ambito dei rapporti di conto corrente a condizione che sia garantita una pari periodicità per gli interessi debitori e creditori. In particolare, ha disposto l'art. 2 della citata delibera, in tema di conto corrente, che “Nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità.
2. Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori.
3. Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto corrente può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”.
Con sentenza n. 425 del 2000 la Corte Costituzionale ha dichiarato che “È costituzionalmente illegittimo - in riferimento all'art. 76 cost., per eccesso di delega rispetto all'art. 1, comma 5, l. 24 aprile 1998 n. 128 - l'art. 25, comma 3, d.lg. 4 agosto
1999 n. 342, nella parte in cui stabilisce che le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti bancari stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (Cicr) relativa alle modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria
6 (delibera poi emessa il 9 febbraio 2000 ed entrata in vigore il 22 aprile 2000), siano valide ed efficaci fino a tale data e che, dopo di essa, debbono essere adeguate - a pena di inefficacia da farsi valere solo dal cliente - al disposto della menzionata delibera, con le modalità ed i tempi ivi previsti”.
Di conseguenza, risulta che, a seguito di tale declaratoria di incostituzionalità, deve ritenersi illegittima, per il periodo antecedente all'entrata in vigore della delibera CICR del
09/02/2000, la capitalizzazione trimestrale dei soli interessi debitori per contrasto con la previsione di cui all'art. 1283 c.c., non rientrando essa nel concetto di “usi contrari”.
In tal senso si è pronunciata la Corte di Cassazione a sezioni unite, sancendo che “L'uso di annotare con cadenza trimestrale gli interessi a debito del correntista è un uso meramente negoziale e non normativo e, come tale, risulta inidoneo a derogare al disposto dell'art.
1283 c.c., anche con riferimento al periodo anteriore alle decisioni con cui la Corte di cassazione ha accertato, in difformità rispetto all'orientamento sino ad allora seguito,
l'inesistenza di tale uso normativo, difettandone anche in relazione a tale epoca i presupposti” (cfr. Cassazione civile sez. un.,
04/11/2004, n.21095).
La normativa in tema di anatocismo bancario così descritta ha subito, poi, un'ulteriore modifica con l'entrata in vigore (in data 1.1.2014) della legge di stabilità 2014 (l. n.
147/2013), la quale all'art. 1, comma 69 ha modificato l'art. 120 TUB, così disponendo:
“All'articolo 120 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il CICR stabilisce modalita' e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attivita' bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicita' nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.
Si tratta di una disposizione radicalmente innovativa, la quale ha ribadito, anche per la materia bancaria, il divieto di anatocismo, sancendo espressamente che gli interessi capitalizzati non possono produrre interessi ulteriori.
7 Sennonché, la mancata adozione della delibera del CICR di attuazione di tale modifica normativa ha giustificato dubbi in merito all'effettiva entrata in vigore della disposizione.
La giurisprudenza di merito, sul punto, si è divisa tra chi ha ritenuto la disposizione di cui alla legge di stabilità 2014 immediatamente precettiva (con conseguente divieto di anatocismo bancario, nullità della relativa previsione e diritto alla ripetizione delle somme eventualmente addebitate a tale titolo) e chi, invece, ha ritenuto la riforma non applicabile in assenza della disciplina di dettaglio, demandata alla delibera del CICR.
Sul punto, questo Giudice ritiene di aderire al primo dei suddetti orientamenti giurisprudenziali - ineccepibile sul piano logico e confortato dal dato letterale - di cui si è reso portavoce per primo il Tribunale di Milano, che con sentenza emessa in data
23.2.2015, ha evidenziato che “l'art. 120 t.u.b., come modificato dalla l. n. 147 del 2013
(c.d. legge di stabilità 2014), esclude l'anatocismo dai rapporti bancari;
dal testo della norma non emerge, inoltre, alcuna forma di subordinazione logica o temporale del dato normativo al successivo intervento regolamentare del C.I.C.R., pur dalla norma medesima richiamato. La scelta, che sia stata fatta dalle banche, di mantenere in essere delle clausole contrattuali superate dall'intervento abrogativo del legislatore concreta una condotta omissiva contraria alla correttezza dovuta nei rapporti contrattuali ed evidenziata proprio dal disallineamento rispetto al testo di legge;
d'altro canto, la perdurante applicazione di tali clausole porta al cliente il diritto di ripetere le somme così addebitategli in conto per il periodo successivo all'1 gennaio 2014” (cfr. in senso conforme la recente pronuncia del Tribunale di Alessandria del 27.3.2023).
Da ultimo, bisogna evidenziare che ciascuna delle disposizioni normative richiamate non ha efficacia retroattiva, potendo operare soltanto per il periodo successivo alla sua entrata in vigore. Ne consegue che, per l'ipotesi di rapporti bancari di durata pluriennale (come quello in esame), ad essi sarà applicabile, ratione temporis, ciascuna delle previsioni normative finora descritte limitatamente al periodo di vigenza di ognuna di esse.
Tanto chiarito in punto di diritto, con riferimento al caso in esame, va considerato che il periodo in esame è compreso tra il 18.5.2013 e il 22.10.2014. Ne consegue che, ratione temporis, correttamente il CTU ha applicato la reciproca capitalizzazione trimestrale degli interessi, poiché espressamente pattuita, fino all'entrata in vigore della delibera del CICR
8 09/02/2000 ed ha escluso successivamente ogni forma di capitalizzazione degli interessi passivi.
Sulla commissione di massimo scoperto e sulle ulteriori spese di tenuta conto
Quanto alla lamentata applicazione illegittima della commissione di massimo scoperto, le questioni di diritto sollevate dall'attrice si sono rivelate irrilevanti in concreto, considerato che il CTU ha accertato che la stessa non è stata addebitata nel periodo oggetto di esame.
Quanto alle ulteriori spese di tenuta conto, il CTU correttamente le ha escluse ove non espressamente pattuite.
Sulle contestate modalità di determinazione della valuta
Parte attrice contesta l'arbitraria antergazione e/o postergazione dei cd. giorni di valuta nella gestione
Sul punto, la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che “non sono legittimi i tassi di interesse, le previsioni di costi o commissioni e la disciplina della postergazione delle valute di accredito che non siano previsti espressamente e per iscritto dalle parti con analitica determinatezza e senza rinvio a clausole "su piazza" o equivalenti”. (cfr.
Cassazione civile sez. III, 03/05/2011, n.9695).
Nel caso di specie, dunque, il CTU correttamente ha applicato la postergazione o antergazione delle valute stante la presenza di specifiche pattuizioni.
Sulle complessive risultanze della CTU
Il CTU, dottore commercialista e revisore contabile, nel suo elaborato ha fornito una risposta ai quesiti posti in modo chiaro, logico e coerente, quantificando le somme illegittimamente addebitate alla correntista nel periodo compreso tra il 18.5.2013 e il
22.10.2014 in € 2.738,60.
Quanto alla determinazione dell'esatto dare – avere tra le parti in relazione al conto corrente per il quale è causa, bisogna partire dai dati contabili rilevati dal CTU, il quale a pagina 11 della sua relazione scrive: “Periodo oggetto di esame: dal 18.05.2013 al
22.10.2014. Durante detto periodo il
c/c - ancorché affidato per euro 15.494,00 - non risulta più operativo e si rilevano solo gli addebiti periodici di competenze trimestrali, commissioni e spese varie. Il saldo del c/c alla data del 18.05.2013 è pari a euro 52.108,93 a debito della correntista. Alla data del
22.10.2014 il saldo del c/c è azzerato per estinzione del conto”.
9 Ed ancora, va dato atto che dai prospetti contabili allegati alla relazione (cfr. all. n. 10) risulta che prima dell'operazione di “azzeramento saldo per estinzione” del 22.10.2014, il saldo del conto corrente, non epurato dagli addebiti illegittimi, era pari ad € 62.744,90 a debito per la correntista.
Ora, è convincimento di chi giudica che nella determinazione dell'esatto dare – avere tra le parti non possa tenersi conto – come correttamente rilevato dalla banca convenuta – dell'ultima operazione contabile di azzeramento per estinzione, in quanto si tratta in maniera evidente di una mera operazione di tipo contabile finalizzata alla chiusura del conto, non essendo ragionevole ipotizzare che l'estinzione sia avvenuta in ragione del pagamento del debito pregresso. Tanto per due ordini di ragioni: da un lato, tale ricostruzione dei fatti (pure prospettata dalla in sede di CTU) non è stata CP_5
espressamente contestata dall'attrice; dall'altro, non vi è prova contabile di operazioni di accredito da parte della correntista;
al contrario il CTU ha dato atto che il conto corrente nel periodo analizzato non era più operativo essendo stati rilevati solo gli addebiti periodici di competenze trimestrali, commissioni e spese varie (cfr. in senso conforme Corte appello sez. III - Taranto, 04/10/2023, n. 404).
In definitiva, deve ritenersi che il saldo effettivo alla data di chiusura del conto corrente era quello riportato prima dell'operazione puramente contabile di azzeramento del saldo e, dunque, era pari ad € 62.744,90 a debito per la correntista. Da tale somma deve essere chiaramente detratta quella corrispondente alle poste indebitamente addebitate dalla banca nel periodo compreso tra il 18.5.2013 e la chiusura del conto, come accertate dal CTU. Ne consegue che la correntista, in relazione al rapporto di conto corrente per cui è causa, risulta debitrice nei confronti della banca per l'importo di € 60.006,30 (ottenuto sottraendo
€ 2.738,60 ad € 62.744,90).
Sulle spese di lite
La liquidazione delle spese va regolamentata in funzione dell'accoglimento soltanto parziale delle domande di parte attrice (sul punto si confronti quanto disposto dalle sezioni unite della Corte di Cassazione con sentenza n.32061/2022, ove è stato affermato che
“l'accoglimento, anche in misura sensibilmente ridotta, non consente la condanna della parte risultata comunque vittoriosa al pagamento delle spese processuali, potendone giustificare, al più, la compensazione totale o parziale”).
10 Ne consegue che le spese del presente grado di giudizio dovranno essere integralmente compensate tra le parti.
Le spese di CTU vanno poste a carico delle parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Caterina Greco, definitivamente pronunciando nella causa proposta da
[...]
contro nonché nei confronti di Parte_1 Controparte_1
così provvede: Controparte_3
1) Accerta che il saldo finale del conto corrente ordinario per cui è causa è pari ad €
60.006,30 a debito per la correntista;
2) rigetta le ulteriori domande formulate da parte attrice;
3) dichiara le spese di lite compensate tra le parti;
4) pone le spese di CTU definitivamente a carico delle parti in solido.
Brindisi, 9.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Greco
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