Ordinanza cautelare 12 novembre 2020
Sentenza 14 dicembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 14/12/2021, n. 1511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1511 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/12/2021
N. 01511/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01032/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1032 del 2020, proposto da
DA OÈ, rappresentato e difeso dall'avvocato Sebastiano Tonon, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, San Marco 5278;
contro
Comune di Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro, Marzia Masetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Iannotta in Venezia, S. Marco 4091;
nei confronti
AS IG SA di AS BI & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Mauro Manfren, Pier Marco Rosa Salva, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Mauro Manfren in Venezia, Sestiere di Cannaregio n. 5783;
Versosud S.r.l., rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Manfren, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, rappresentato e difeso dall'avvocato Pier Marco Rosa Salva, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Mauro Manfren in Venezia, Sestiere di Cannaregio n. 5783;
per l'annullamento
della Delibera di Consiglio comunale di Venezia n. 46 del 02/07/2020, con la quale il Comune di Venezia ha approvato il progetto edilizio della RN IG s.a.s. di AS BI & C. in deroga all'art. 11 NTA Variante PRG per l'isola di Murano ai sensi dell'art. 3 L.R. Veneto n. 55 del 31/12/2012 e dell'art. 7 DPR 160/2010, nonché di tutti gli altri atti presupposti, connessi e conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Venezia e di AS IG SA di AS BI & C. e di Versosud S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 ottobre 2021 la dott.ssa Mariagiovanna Amorizzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente è proprietaria, sull’isola di Murano, di un appartamento posto al primo piano di una palazzina con antistante giardino che insiste sul mappale 69.
La palazzina gode della veduta sulla Laguna veneta dal prospetto principale ove è posto un terrazzo più piccolo. Una più limitata visuale è possibile anche da un terrazzo di maggiori dimensioni posto sul prospetto est del fabbricato.
Con il ricorso all’esame ha impugnato la delibera del Consiglio comunale di Venezia n. 46 del 02/07/2020 ed il conseguente provvedimento conclusivo S.U.A.P. prot. 397143 del 15/09/2020 con i quali il Comune ha autorizzato la società AS IG s.a.s. di AS BI & C. ad eseguire un intervento in deroga allo strumento urbanistico vigente per l’isola di Murano ai sensi dell'art. 3 della Legge Regione Veneto n. 55/2012 consistente nella ristrutturazione della vecchia sede aziendale dove avveniva la produzione del vetro ed il suo ampliamento a mezzo di un nuovo fabbricato di due piani, destinato ad ospitare uno spazio espositivo e di vendita delle creazioni in vetro prodotte dalla ditta.
I lotti interessati dall’intervento sono quelli accatastati al mapp. 67 dove insiste l’esistente compendio immobiliare destinato a fornace, e al mapp. 446 dove verrebbe a collocarsi il nuovo fabbricato.
La ricorrente, premettendo la propria legittimazione e l’interesse ad agire, ha impugnato il provvedimento, chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare, per i seguenti motivi:
1. Violazione dell’art. 3 L.R. n. 55 del 31/12/2012 e dell’art. 7 DPR 160/2010. Difetto di istruttoria. Difetto di motivazione. Travisamento del fatto. Violazione della DGRV del 19/11/2013 n. 2045.
2. Violazione dell’art. 14 NTA della Variante al PRG per l’isola di Murano. Difetto di istruttoria. Difetto di motivazione. Travisamento del fatto.
3. Violazione dell’art. 11 DPR 380/2001. Difetto di istruttoria. Travisamento del fatto. Difetto di motivazione.
Si sono costituiti il Comune e la controinteressata, eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione ed interesse della ricorrente e controdeducendo nel merito delle avverse pretese.
Nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, la domanda di sospensione veniva accolta con ordinanza n. 543/2020.
In seguito, la ricorrente ha rinunciato al progetto approvato con il provvedimento impugnato con il presente giudizio, ed ha presentato un nuovo progetto che si differenzia da quello originario per una riduzione del volume del corpo separato ed un maggiore distanziamento dai confini di proprietà dell’edificio della ricorrente.
Le parti resistenti, in considerazione dell’espressa rinuncia al titolo edilizio, hanno chiesto dichiararsi l’improcedibilità del ricorso.
La parte ricorrente ha insistito per la declaratoria della sua procedibilità stante l’assenza di un’esplicita rinuncia anche alla delibera del Consiglio comunale n. 46/2020 che avrebbe una sua autonomia.
All’udienza del 28 ottobre 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
La controinteressata, con dichiarazione del 23 luglio 2021, ha rinunciato espressamente al permesso di costruire impugnato con il presente ricorso (n. PG/2020/0397143 del 15 settembre 2020) in considerazione dell’avvenuta approvazione con la delibera di Consiglio comunale di Venezia n. 40 del 21/07/2021 di un nuovo progetto dalla stessa proposto,ai sensi dell’art. 3 L.R. 55/2012, alternativo a quello originariamente rilasciato.
La rinuncia è stata sospensivamente condizionata al rilascio del titolo edilizio per la realizzazione del nuovo progetto approvato.
Il suddetto titolo (permesso di costruire prot. 2021/345965 [PG 2021/236139]) è stato rilasciato in data 26 luglio 2021.
Considerato che il permesso di costruire prot. 2021/345965 del 26 luglio 2021 approva un progetto alternativo a quello approvato in origine; la controinteressata ha espressamente rinunciato al titolo edilizio che quel progetto autorizzava, subordinatamente al rilascio del permesso di costruire per la realizzazione del nuovo progetto, così manifestando di non aver più interesse alla realizzazione del precedente progetto; tenuto anche conto delle dichiarazioni rese dalla controinteressata in sede di memoria di replica, deve ritenersi che i provvedimenti impugnati nel presente giudizio siano stati interamente superati dalla delibera di Consiglio comunale di Venezia n. 40 del 21/07/2021 e dal permesso di costruire prot. 2021/345965 [PG 2021/236139] del 26 luglio 2021 e che la rinuncia al permesso di costruire PG/2020/0397143 del 15 settembre 2020 debba intendersi riferita all’intero progetto e quindi anche alla delibera del Consiglio comunale n. 46/2020.
Dovendo ritenersi i provvedimenti impugnati rinunciati dalla parte controinteressata, il presente ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Tenuto conto dell’esito in rito, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mariagiovanna Amorizzo | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO