Sentenza 24 gennaio 1985
Massime • 2
In tema di Azione personale di risarcimento del danno da immissioni (intollerabili) ai sensi dell'art. 844 cod. civ., va riconosciuta la legittimazione passiva del proprietario del fondo da cui provengono le immissioni stesse, ancorché queste derivino solo dalle particolari modalità di uso del fondo da parte del conduttore del medesimo, quando sussiste il nesso oggettivo di causalità e non di mera occasionalità tra la condotta del proprietario e l'evento dannoso, e risulti, altresì, che l'eccedenza delle immissioni, rispetto ai limiti legali, sia imputabile a sua colpa per avere concesso il fondo in locazione con la consapevolezza della destinazione dello stesso ad attività di per sè molesta ai vicini e per non avere adottato alcun provvedimento idoneo ad indurre il conduttore ad apportare le modifiche e gli adattamenti necessari per eliminare le immissioni intollerabili. ( Conf 1833/76, mass n 380622).*
In materia di risarcimento del danno, il lucro cessante deve essere risarcito quando sia provato che il danno si produrrà nel futuro secondo una ragionevole e fondata previsione e non solo in caso di assoluta certezza. ( V 5057/80, mass n 408913; ( V 347/80, mass n 403740; ( V 2380/78, mass n 391784; ( Conf 2602/83, mass n 427481).*
Commentario • 1
- 1. Locatore non responsabile per le condotte dell’inquilino?Mariano Acquaviva · https://www.laleggepertutti.it/ · 26 dicembre 2023
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 3 marzo – 28 maggio 2015, n. 11125 Presidente Segreto – Relatore D'Amico Svolgimento del processo F.G. , D.P.G. e Ra.Ma. convennero in giudizio, dinanzi al Tribunale di Sulmona, R.G. e M.F. al fine di sentir condannare questi ultimi all'inibizione di immissioni di fumi, odori e rumori intollerabili provenienti dalla proprietà dei convenuti. Esponevano gli attori che R. e M. erano proprietari di un locale affittato ad altro soggetto che vi aveva installato un ristorante e che, attraverso una canna fumaria in Eternit, da tale locale fuoriuscivano fumi ed altri odori di cucina, intollerabili per l'abitabilità del loro appartamento, oltre ai …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 24/01/1985, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 1985 |
Testo completo
In tema di Azione personale di risarcimento del danno da immissioni (intollerabili) ai sensi dell'art. 844 cod. civ., va riconosciuta la legittimazione passiva del proprietario del fondo da cui provengono le immissioni stesse, ancorché queste derivino solo dalle particolari modalità di uso del fondo da parte del conduttore del medesimo, quando sussiste il nesso oggettivo di causalità e non di mera occasionalità tra la condotta del proprietario e l'evento dannoso, e risulti, altresì, che l'eccedenza delle immissioni, rispetto ai limiti legali, sia imputabile a sua colpa per avere concesso il fondo in locazione con la consapevolezza della destinazione dello stesso ad attività di per sè molesta ai vicini e per non avere adottato alcun provvedimento idoneo ad indurre il conduttore ad apportare le modifiche e gli adattamenti necessari per eliminare le immissioni intollerabili. ( Conf 1833/76, mass n 380622).*