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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 29/09/2025, n. 2897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2897 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. 7677/2023 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
QUARTA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 29/09/2025, nella QUARTA SEZIONE CIVILE del Tribunale di Napoli, all'udienza del Giudice dott.ssa Alessandra Tedesco, sono presenti:
l'Avv. ELIANTONIO MARCO per parte attrice il quale si riporta a tutti gli atti deposi- tati e conclude per l'accoglimento della domanda, insistendo per l'accoglimento dei mezzi istruttori.
l'Avv. GIAQUINTO VITTORIO per parte convenuta il quale si riporta a tutti gli atti depositati e conclude chiedendo il rigetto della domanda.
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa. Le parti si riportano ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
Terminata la discussione, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, in persona del Giudi- ce dott.ssa Alessandra Tedesco, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7677 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2023 vertente
TRA
rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Marco Parte_1
Eliantonio, presso il cui studio elettivamente domicilia in Casagiove al Viale Europa n.
46;
1
ATTRICE
E
, sito in Caserta alla via Unità Italiana n. 122, in persona Controparte_1 dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Da- rio Goglia, presso il cui studio elettivamente domicilia in Caserta in Corso Trieste n.
216;
CONVENUTO
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECI-
SIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha citato in giudizio il Parte_1
chiedendo l'annullamento della delibera assembleare del Controparte_1
10.10.2023, con la quale venivano approvati, ai punti 1 e 2, i bilanci consuntivi degli anni 2020, 2021 e gennaio – agosto 2023, nonché i bilanci preventivi degli anni 2023 e
2024.
In particolare, l'attrice ha dedotto la violazione dell'art. 1130 bis c.p.c. nella redazione dei bilanci, la violazione dell'art. 63 disp. Att. c.c., atteso che la somma di € 3.384,74 che le viene imputata a titolo di oneri condominiali straordinari, riguarda lavori eseguiti prima dell'acquisto da parte sua dell'immobile nel condominio in questione, ed in ogni caso la prescrizione di tale pretesa.
Si è costituito il convenuto, chiedendo il rigetto della domanda, in quanto CP_1 infondata in fatto e in diritto.
La causa, meramente documentale, è stata rinviata per la decisone ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 29.9.2025.
Va innanzitutto affermata la procedibilità della domanda, essendo stato esperito il pro- cedimento di mediazione ai sensi dell'art. 4 D.lgs. 28/2010 (come novellato dal D.l
69/2013 conv. in legge n.98/2013) come documentato in atti (cfr. verbale di mancata conciliazione del 13.12.2024).
Ciò premesso, nel merito la domanda proposta è in parte fondata e va, pertanto, accolta, nei limiti e per le ragioni che seguono.
In primo luogo, va precisato che il primo motivo di impugnazione dedotto dall'attrice, vale a dire la violazione di cui all'art. 1130 bis c.c. nella redazione dei bilanci, risulta infondato.
In primo luogo, i bilanci approvati con la delibera impugnata risultano nel loro com- plesso comprensibili e idonei a rendere conoscibili in modo chiaro e specifico le voci di
2
entrata e di spesa imputate ai singoli condomini, essendo anche accompagnati dal relati- vo libro cassa.
Inoltre, il convenuto ha dimostrato che è stata redatta anche la nota esplica- CP_1 tiva, anche se non allegata ai bilanci approvati, e l'attrice avrebbe potuto in ogni mo- mento richiederne la visione.
Fondata è, invece, la doglianza riguardante l'illegittima imputazione della somma di €
3.384,74, come indicata nell'ultimo bilancio consuntivo, in capo all'attrice.
Invero, dalle allegazioni in atti risulta che la somma contestata, relativa a oneri condo- miniali straordinari, risale ad un periodo antecedente al trasferimento della proprietà dell'appartamento in capo all'attrice.
Ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c. il nuovo proprietario risponde solidalmente con il pre- cedente solo per i contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente l'acquisto.
Ne consegue che l'addebito degli oneri straordinari di anni anteriori al 2017, anno del passaggio di proprietà in favore dell'attrice, non può legittimamente gravare su quest'ultima.
Peraltro, il nella comparsa di costituzione e nelle successive memorie de- CP_1 positate non ha contestato tale circostanza ma ha unicamente stigmatizzato il compor- tamento dell'attrice circa la mancata comunicazione all'amministratore del trasferimen- to di proprietà e la presenza della precedente proprietaria alle assemblee.
Per quanto detto, la domanda dell'attrice va in parte accolta, con conseguente annulla- mento della delibera impugnata nella parte in cui le viene imputato il pagamento di €
3.384,74, come contabilizzata nell'ultimo bilancio approvato, quali oneri condominiali straordinari pregressi.
Le spese di lite, in considerazione della particolarità della controversia, della motivazio- ne posta a base della decisione e del comportamento dell'attrice che non ha tempesti- vamente comunicato al convenuto il trasferimento di proprietà, ingeneran- CP_1 do confusione nell'individuazione del soggetto a cui attribuire gli oneri condominiali, vengono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, definitivamente pro- nunciando sulle domande in epigrafe così provvede:
a) annulla la delibera condominiale del 10.10.2023 nella parte in cui nell'approvare i bilanci consuntivi pone a carico dell'attrice il pagamento della somma di €
3.384,74, come contabilizzata nell'ultimo bilancio consuntivo depositato;
3
b) compensa interamente le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 29.9.2025
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Tedesco
4
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
QUARTA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 29/09/2025, nella QUARTA SEZIONE CIVILE del Tribunale di Napoli, all'udienza del Giudice dott.ssa Alessandra Tedesco, sono presenti:
l'Avv. ELIANTONIO MARCO per parte attrice il quale si riporta a tutti gli atti deposi- tati e conclude per l'accoglimento della domanda, insistendo per l'accoglimento dei mezzi istruttori.
l'Avv. GIAQUINTO VITTORIO per parte convenuta il quale si riporta a tutti gli atti depositati e conclude chiedendo il rigetto della domanda.
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa. Le parti si riportano ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
Terminata la discussione, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, in persona del Giudi- ce dott.ssa Alessandra Tedesco, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7677 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2023 vertente
TRA
rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Marco Parte_1
Eliantonio, presso il cui studio elettivamente domicilia in Casagiove al Viale Europa n.
46;
1
ATTRICE
E
, sito in Caserta alla via Unità Italiana n. 122, in persona Controparte_1 dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Da- rio Goglia, presso il cui studio elettivamente domicilia in Caserta in Corso Trieste n.
216;
CONVENUTO
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECI-
SIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha citato in giudizio il Parte_1
chiedendo l'annullamento della delibera assembleare del Controparte_1
10.10.2023, con la quale venivano approvati, ai punti 1 e 2, i bilanci consuntivi degli anni 2020, 2021 e gennaio – agosto 2023, nonché i bilanci preventivi degli anni 2023 e
2024.
In particolare, l'attrice ha dedotto la violazione dell'art. 1130 bis c.p.c. nella redazione dei bilanci, la violazione dell'art. 63 disp. Att. c.c., atteso che la somma di € 3.384,74 che le viene imputata a titolo di oneri condominiali straordinari, riguarda lavori eseguiti prima dell'acquisto da parte sua dell'immobile nel condominio in questione, ed in ogni caso la prescrizione di tale pretesa.
Si è costituito il convenuto, chiedendo il rigetto della domanda, in quanto CP_1 infondata in fatto e in diritto.
La causa, meramente documentale, è stata rinviata per la decisone ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 29.9.2025.
Va innanzitutto affermata la procedibilità della domanda, essendo stato esperito il pro- cedimento di mediazione ai sensi dell'art. 4 D.lgs. 28/2010 (come novellato dal D.l
69/2013 conv. in legge n.98/2013) come documentato in atti (cfr. verbale di mancata conciliazione del 13.12.2024).
Ciò premesso, nel merito la domanda proposta è in parte fondata e va, pertanto, accolta, nei limiti e per le ragioni che seguono.
In primo luogo, va precisato che il primo motivo di impugnazione dedotto dall'attrice, vale a dire la violazione di cui all'art. 1130 bis c.c. nella redazione dei bilanci, risulta infondato.
In primo luogo, i bilanci approvati con la delibera impugnata risultano nel loro com- plesso comprensibili e idonei a rendere conoscibili in modo chiaro e specifico le voci di
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entrata e di spesa imputate ai singoli condomini, essendo anche accompagnati dal relati- vo libro cassa.
Inoltre, il convenuto ha dimostrato che è stata redatta anche la nota esplica- CP_1 tiva, anche se non allegata ai bilanci approvati, e l'attrice avrebbe potuto in ogni mo- mento richiederne la visione.
Fondata è, invece, la doglianza riguardante l'illegittima imputazione della somma di €
3.384,74, come indicata nell'ultimo bilancio consuntivo, in capo all'attrice.
Invero, dalle allegazioni in atti risulta che la somma contestata, relativa a oneri condo- miniali straordinari, risale ad un periodo antecedente al trasferimento della proprietà dell'appartamento in capo all'attrice.
Ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c. il nuovo proprietario risponde solidalmente con il pre- cedente solo per i contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente l'acquisto.
Ne consegue che l'addebito degli oneri straordinari di anni anteriori al 2017, anno del passaggio di proprietà in favore dell'attrice, non può legittimamente gravare su quest'ultima.
Peraltro, il nella comparsa di costituzione e nelle successive memorie de- CP_1 positate non ha contestato tale circostanza ma ha unicamente stigmatizzato il compor- tamento dell'attrice circa la mancata comunicazione all'amministratore del trasferimen- to di proprietà e la presenza della precedente proprietaria alle assemblee.
Per quanto detto, la domanda dell'attrice va in parte accolta, con conseguente annulla- mento della delibera impugnata nella parte in cui le viene imputato il pagamento di €
3.384,74, come contabilizzata nell'ultimo bilancio approvato, quali oneri condominiali straordinari pregressi.
Le spese di lite, in considerazione della particolarità della controversia, della motivazio- ne posta a base della decisione e del comportamento dell'attrice che non ha tempesti- vamente comunicato al convenuto il trasferimento di proprietà, ingeneran- CP_1 do confusione nell'individuazione del soggetto a cui attribuire gli oneri condominiali, vengono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, definitivamente pro- nunciando sulle domande in epigrafe così provvede:
a) annulla la delibera condominiale del 10.10.2023 nella parte in cui nell'approvare i bilanci consuntivi pone a carico dell'attrice il pagamento della somma di €
3.384,74, come contabilizzata nell'ultimo bilancio consuntivo depositato;
3
b) compensa interamente le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 29.9.2025
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Tedesco
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