Articolo 7 del Decreto 29 aprile 2008, n. 110
Articolo 6Articolo 8
Versione
20 giugno 2008
Art. 7. Verifica dell'adempimento dell'obbligo 1. Ogni anno a partire dal 2009, entro il 31 maggio ogni soggetto tenuto agli obblighi di immissione in consumo di una quota di biocarburanti trasmette al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali i certificati di immissione in consumo di biocarburanti in proprio possesso, relativi all'anno precedente. Ai fini della verifica dell'assolvimento dell'obbligo di immissione in consumo sono contabilizzati i quantitativi di biocarburanti introdotti nei depositi fiscali e miscelati con benzine e gasoli di cui all'articolo 2, lettere b) e c) destinati al mercato nazionale.
2. Ogni anno a partire dal 2009, entro il 30 settembre il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base dei dati di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, e dei certificati ricevuti da ciascuno soggetto sottoposto all'obbligo, avvalendosi del supporto tecnico dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), effettua la verifica del rispetto dell'obbligo complessivamente in capo a ciascun soggetto nell'anno precedente. Avvalendosi anche del supporto della Guardia di Finanza, effettua la verifica a campione delle autocertificazioni fornite dagli operatori di cui all'articolo 3, commi 1 e 2.
3. Fatto salvo quanto previsto nel comma 5, l'obbligo si intende rispettato se, nell'anno oggetto di verifica, i certificati di cui agli articoli 5 e 6, trasmessi da ciascun soggetto uguagliano o superano il valore minimo dei certificati di competenza del soggetto stesso. I relativi certificati che concorrono alla copertura dell'obbligo sono annullati. L'esito della verifica e' comunicato agli interessati.
4. In caso di mancato adempimento dell'obbligo, sono comminate le sanzioni previste dal decreto di cui al comma 2 dell'articolo 2-quater della legge 81, cosi' come modificato dall' articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 .
5. A partire dal 2009, qualora a seguito della verifica di cui ai commi precedenti, un soggetto sottoposto all'obbligo consegua una quota del proprio obbligo di ciascun anno superiore al 75% e inferiore al 100% puo' compensare tale quota residua esclusivamente nell'anno successivo. Le sanzioni di cui al comma 4 si applicano in ogni caso qualora il soggetto sottoposto all'obbligo abbia conseguito una quota del proprio obbligo di ciascun anno inferiore o uguale al 75%, per la parte mancante al 75% stesso.
6. Qualora a seguito della verifica di cui ai commi precedenti, un soggetto sottoposto all'obbligo disponga di certificati eccedenti il quantitativo minimo di obbligo a lui riconducibile nell'anno, puo' far valere tali certificati ai fini del rispetto dell'obbligo relativo all'anno successivo, fino ad un massimo del 25% del proprio obbligo in tale anno successivo.
Nota all'art. 7:
- Per i riferimenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , si veda nelle note alle premesse.
Entrata in vigore il 20 giugno 2008
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