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Sentenza 13 giugno 2024
Sentenza 13 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 13/06/2024, n. 803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 803 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2024 |
Testo completo
N. R.G. 145/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di L'Aquila
in persona dei magistrati:
Barbara Del Bono Presidente
Francesca Coccoli Consigliere rel.
Mariangela Fuina Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 145/2024, posta in decisione nell'udienza collegiale dell'11 giugno 2024, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente tra
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Rosanna Di Cicco appellante
e
(c.f. ) CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. Incoronata Rizzi appellata
nonché
PROCURATORE GENERALE della REPUBBLICA presso la Corte d'appello dell'Aquila
avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 234/2023 del Tribunale di Vasto, pubblicata in data
17 luglio 2023. L'udienza dell'11 giugno 2024, fissata per la discussione della causa ai sensi dell'art. 473 bis.34
c.p.c., veniva svolta in forma cartolare, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e le parti nelle memorie depositate ai sensi della norma citata si riportavano ai rispettivi atti introduttivi.
La causa veniva decisa con la presente sentenza.
Conclusioni dell'appellante:
“- Dichiarare inammissibile ed improponibile la domanda di separazione proposta con ricorso del
10.08.2018 per mancata riconciliazione tra le parti
- Nel merito dichiarare la pronuncia di separazione per intervenuta condizione di disaffezione al matrimonio in entrambi i coniugi, a prescindere da elementi di addebitabilità da parte di uno o dell'altro. - Si insiste, in ogni caso, nella denegata ipotesi di conferma della sentenza impugnata, per la rideterminazione delle spese processuali, tenuto conto sia della soccombenza parziale che delle questioni semplici al vaglio del Tribunale di Vasto. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite”.
Conclusioni dell'appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, contrariis reiectis, così statuire:
1) Rigettare l'appello proposto dal sig. in quanto inammissibile ed infondato Parte_1
in fatto ed in diritto, confermando integralmente la sentenza n. 234/2023 emessa dal Tribunale di
Vasto in data 11/07/2023 e pubblicata il 17/07/2023;
2) Condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze del giudizio”.
Conclusioni del Procuratore Generale della Repubblica:
“Si esprime parere favorevole alla conferma della sentenza di separazione giudiziale emessa dal
T.O. di Vasto n. 234/2023 dell'11.7.2023 all'esito della procedura n. 909/2018 R.G”.
FATTO E DIRITTO
La sentenza impugnata. Con sentenza n. 234/2023 pubblicata in data 17 luglio 2023, il Tribunale di Vasto, su ricorso proposto da nei confronti di , dichiarava CP_1 Parte_1
la separazione personale dei coniugi con addebito al resistente. autorizzandoli a vivere separati con obbligo di mutuo rispetto, con assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, presso la quale vive il figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, con obbligo Persona_1
per il resistente di contribuire mensilmente al mantenimento della coniuge e del figlio attraverso la corresponsione di un assegno quantificato, rispettivamente, in euro 100,00 e in euro 150,00, oltre che attraverso il pagamento del 50% delle spese straordinarie nell'interesse di quest'ultimo. Poneva, infine, le spese processuali a carico del resistente.
Il Tribunale, in particolare, ritenuto provato il presupposto della intervenuta riconciliazione tra i coniugi, dopo la separazione consensuale omologata dal Tribunale di Vasto in data 9.10.2012, dichiarava la separazione dei coniugi sul presupposto della sopravvenuta intollerabilità della vita coniugale da essi intrapresa, addebitandone la responsabilità a , in ragione del Parte_1
comportamento verbalmente violento e aggressivo, oltre che del tutto disinteressato ai bisogni economici e morali della coniuge e dei tre figli, tenuto dallo stesso negli ultimi anni della convivenza.
Quanto ai tre figli della coppia, tutti maggiorenni, rilevava che solo non Persona_1
risultava ancora economicamente autosufficiente per cui, in ragione della abitazione del ragazzo presso la madre, assegnava a quest'ultima la casa coniugale, con obbligo per il resistente di contribuire mensilmente al mantenimento di entrambi, stante anche lo squilibrio reddituale
CP_ sussistente tra i coniugi, derivante dallo stato di disoccupazione della
La soccombenza del ne comportava la condanna alle spese di lite. Per_1
2) Appello. Avverso tale sentenza ha proposto impugnazione formulando Parte_1
le seguenti conclusioni:
"“- Dichiarare inammissibile ed improponibile la domanda di separazione proposta con ricorso del
10.08.2018 per mancata riconciliazione tra le parti.
- Nel merito dichiarare la pronuncia di separazione per intervenuta condizione di disaffezione al matrimonio in entrambi i coniugi, a prescindere da elementi di addebitabilità da parte di uno o dell'altro.
- Si insiste, in ogni caso, nella denegata ipotesi di conferma della sentenza impugnata, per la rideterminazione delle spese processuali, tenuto conto sia della soccombenza parziale che delle questioni semplici al vaglio del Tribunale di Vasto.
Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite”.
A fondamento della proposta impugnazione, ha articolato i seguenti motivi di appello:
1. “Violazione e falsa applicazione dell'art. 157 c.c. in relazione al capo 1 della sentenza sull'avvenuta riconciliazione tra le parti. Erronea ricostruzione degli assunti fattuali in ordine al preteso ripristino della convivenza spirituale e materiale dei coniugi.
Violazione dell'art. 2697 c.c.”.
Lamenta in particolare l'appellante che il Tribunale di prima istanza avrebbe ritenuto raggiunta la prova della intervenuta riconciliazione tra i coniugi successivamente alla separazione consensuale omologata nell'ottobre del 2012, erroneamente valorizzando la deposizione testimoniale resa dai tre figli della coppia, nonostante la situazione di palese conflittualità degli stessi nei confronti del padre, ed omettendo di considerare la deposizione resa dall'unica teste indifferente all'esito del giudizio, , la quale aveva smentito che i coniugi, nonostante la ripresa della Testimone_1
convivenza, si fossero effettivamente riconciliati.
Si duole, altresì, della contraddizione espressa dalla decisione gravata laddove ha ritenuto fornita la prova dell'intervenuta conciliazione, nonostante l'emersione di una situazione di conflitto esasperato.
2. “Violazione e falsa applicazione dell'art. 151 2° comma c.c.. in relazione al capo 2 della sentenza sull'addebito della separazione. Erronea ricostruzione delle risultanze istruttorie. Mancanza del nesso di causalità. Violazione dell'art. 2697 c.c.”
Con tale motivo di gravame l'appellante contesta l'idoneità degli elementi emersi nel corso del giudizio, riconducibili genericamente a comportamenti che rientrano nell'alveo di mere condotte idonee ad integrare prova della assoluta intollerabilità della prosecuzione di una comunione di vita tra i coniugi, cioè a situazioni che legittimano la richiesta di separazione personale, a fondare invece a domanda di addebito, necessitante di altri elementi probatori, oltre che del nesso di causalità, totalmente insussistente nel caso di specie.
3. “– Sulle spese processuali – Violazione del principio sancito dall'art. 91 c.p.c. -
Erronea indicazione dei parametri per la liquidazione delle spese processuali ai sensi del D.M. 147/2022”.
Sostiene l'appellante che il Tribunale di Vasto avrebbe erroneamente liquidato le spese di giustizia in base al principio della soccombenza, nonostante vi fossero i presupposti per compensare parzialmente le spese di lite, tenuto conto delle richieste formulate nel ricorso introduttivo, solo parzialmente accolte (a fronte di una pretesa economica, in punto di riconoscimento in favore della moglie di una somma mensile di euro 1.000,00 a titolo di assegno di mantenimento, il collegio ha posto a carico del la minor somma di euro 100,00; quanto alla richiesta di contributo Per_1
per il mantenimento dei tre figli, il Tribunale di Vasto ha posto a carico del ricorrente l'importo di euro 150,00, anziché euro 250,00 così come richiesto, in favore del solo figlio maggiorenne non autosufficiente mentre nulla ha riconosciuto per gli altri due figli). Per_1
2.1 Si è costituita l'appellata, eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., non avendo il gravame una ragionevole probabilità di essere accolto, ed inoltre in mancanza di conformità dei motivi di impugnazione a quanto prescritto dall'art. 342 c.p.c. Ha contestato nel merito la fondatezza della proposta impugnazione, di cui ha invocato il rigetto, domandando la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite. ****
3) Motivi della decisione.
3.1. Preliminarmente deve essere rilevato che la presente causa, ai sensi degli artt. 35, comma 4,
d.lgs. n. 149 del 2022 e 473 bis, comma 2, c.p.c., è soggetta al nuovo rito in materia di persone, minorenni e famiglie, disciplinato per le impugnazioni dagli artt. 473 bis.30 e ss. c.p.c.
In particolare, l'art. 35 comma 4 prevede espressamente che “Le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al
28 febbraio 2023”. Ne consegue che la disciplina dell'appello deve ritenersi applicabile a tutte le impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023, salvo che non sia diversamente disposto, e dunque anche ai procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie, per i quali è pur previsto un rito proprio dagli artt. 473-bis e ss, con la previsione di chiusura, contenuta nell'art. 473 bis.1 u.c. cpc, che rimanda, per tutto quanto non disciplinato, alle norme del titolo I e del titolo
II del libro secondo del codice di rito.
Deve pertanto ritenersi che, in difetto di diversa ed espressa previsione in ordine al momento da assumere a riferimento per l'applicazione del cosiddetto “rito Cartabia”, la nuova disciplina dell'appello sia applicabile alle impugnazioni nel rito famiglia;
una interpretazione sistematica della riforma non consentirebbe, infatti, di individuare per tale rito, in assenza di puntuale indicazione, un differimento dell'entrata in vigore delle norme, limitato al giudizio di appello ed in deroga all'istituto delle impugnazioni nella sua regolamentazione generale cui l'art, 473 bis 1 u.c. rimanda.
Dunque, in caso di impugnazione successiva al 28 febbraio 2023, il rito applicabile è quello previsto dal d.lvo 149/2022.
3.2 Sempre in via preliminare la Corte ritiene di vagliare l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., sollevata dalla parte appellata.
Come già rappresentato in altre pronunce di questa Corte, avendo il collegio ritenuto di procedere direttamente alla trattazione della causa senza passare per l'udienza filtro, l'eccezione deve ritenersi implicitamente superata;
in ogni caso, a questo stato della causa l'organo giudicante non potrebbe procedere a una pronuncia di tal fatta in quanto “una volta iniziata la trattazione il giudice di appello perde, per volontà della legge, il potere di negare alle parti il giudizio di appello e di decidere il merito dell'impugnazione con il provvedimento di cui si discute” (Cass. Civ. ord. n.
15786/2021).
3.3. Nel merito, con il primo motivo di gravame sostiene l'appellante che il Tribunale di Vasto avrebbe errato nel ritenere ammissibile la domanda di separazione, sul presupposto della raggiunta prova della intervenuta riconciliazione tra i coniugi successivamente alla separazione consensuale omologata dal medesimo Tribunale in data 9 ottobre 2012.
Contesta, in particolare, l'erronea valorizzazione della deposizione testimoniale resa dai tre figli della coppia, nonostante la situazione di palese conflittualità degli stessi nei confronti del padre, e di contro l'omessa considerazione della deposizione resa dall'unica teste indifferente all'esito del giudizio, , la quale avrebbe smentito che i coniugi, nonostante la ripresa della Testimone_1
convivenza, si fossero effettivamente riconciliati.
Si duole, altresì, della contraddizione espressa dalla decisione gravata laddove ha ritenuto fornita la prova dell'intervenuta conciliazione, nonostante l'emersione di una situazione di esasperata conflittualità.
Il motivo è infondato;
il percorso decisionale ed argomentativo della pronuncia gravata risulta basato sulla corretta premessa del quadro normativo e giurisprudenziale e sviluppato attraverso la corretta e scrupolosa analisi della fattispecie concreta alla luce delle prove acquisite in giudizio.
Ed invero, sotto il primo profilo risultano richiamati i principi che governano in astratto i presupposti che, in presenza di pronuncia di separazione personale dei coniugi, consentono di ritenere raggiunta la prova della effettiva riconciliazione successiva, tale da rendere necessaria una nuova pronuncia sulla separazione.
Prevede in tema di “Cessazione degli effetti della separazione” l'art. 157 del codice civile che “I coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza che sia necessario l'intervento del giudice, con una espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione”.
Gli effetti della separazione possono, dunque, venir meno, secondo quanto dispone l' art. 157 c.c. , solo in virtu' di una espressa dichiarazione dei coniugi (qui pacificamente non intervenuta) o di un comportamento incompatibile con lo stato di separazione, vale a dire per effetto di una piena riconciliazione tra essi coniugi, con la ricostituzione del consorzio familiare attraverso la ripresa di relazioni reciproche oggettivamente rilevanti, che si siano concretizzate in un comportamento inequivoco (Cass. ord. 20 giugno 2023 n. 17596; Cass. 16 giugno 2020, n. 11636).
Non vi è dubbio che “il ripristino della coabitazione possa essere uno degli indici attraverso i quali valutare l'intervenuta riconciliazione, ma solo in quanto essa sia espressione di una effettiva ripresa della convivenza coniugale, che non è data dal mero fatto di dividere
l'abitazione, ma dalla esistenza di un progetto di vita comune, attuato nella quotidianit à e improntato alla solidarietà, alla reciproca collaborazione e alla assistenza morale e materiale” (Cass. n. 9839 del 2023; Cass. n. 17596 del 2023). Inoltre, “Il coniuge che ha interesse a far accertare l'avvenuta riconciliazione, dopo la separazione, ha l'onere di fornire una prova piena e incontrovertibile della ricostituzione d el consorzio familiare, che il giudice di merito è' chiamato a verificare, compiendo un apprezzamento insindacabile in sede di legittimità (Cass. n. 19535 del 17 settembre 2014;
Cass. n. 1630 del 23 gennaio 2018; Cass. n. 20323 del 26 luglio 2019; Cass. n . 27963 del 23 settembre 2022; Cass. n. 9839 del 20239.
Tanto premesso in astratto, in punto di fatto è opportuno premettere che non è oggetto di contestazione tra le parti la circostanza della ripresa della coabitazione dei coniugi nella casa coniugale, sita in San Salvo, alla P.zza Sardegna n. 19, che era stata interrotta solo per un breve e non precisato periodo dopo il decreto di omologa della separazione nell'ottobre 2012; neppure è contestato che tale ripristinata convivenza si sia protratta fino al 2018.
Oggetto di contestazione è il valore riconciliatorio attribuito ad una tale convivenza, affermato dalla
CP_ sul presupposto della intervenuta ricostituzione di una comunione spirituale e materiale e negato invece dall'appellante, nella prospettazione del quale la ripresa della coabitazione sarebbe stata frutto di una mera necessità di carattere economico.
I tre figli dei coniugi, tutti all'epoca conviventi nella medesima casa coniugale, hanno affermato che dopo l'omologa della separazione i genitori si sono riconciliati, hanno ristabilito un rapporto di convivenza nella casa coniugale, hanno ricostituito la comunione spirituale e materiale e hanno condiviso nuovamente il talamo coniugale, quantomeno fino agli anni 2015-2016, allorquando il rapporto sarebbe tornato nuovamente in crisi, secondo quanto in particolare testimoniato dal figlio
(“negli ultimi 4/5 anni i rapporti tra i miei genitori si sono nuovamente Persona_1 incrinati”).
Sostiene l'appellante che dalla deposizione dei figli, l'attendibilità dei quali sarebbe peraltro viziata dall'astio nutrito nei confronti del padre, emergerebbe unicamente la prova della ripresa della convivenza tra i due coniugi, senza tuttavia elementi concreti ed esteriormente apprezzabili dai quali trarne l'asserita portata riconciliatoria.
La circostanza che tutti e tre i figli, ormai maggiorenni e due dei quali economicamente autosufficienti e non più conviventi presso la madre, abbiano descritto una situazione di fatto protrattasi negli anni, caratterizzata dal disinteresse affettivo del padre nei confronti della coniuge e della prole, oltre che da un regime di accentramento della gestione delle risorse economiche della famiglia, amministrate in via esclusiva dal senza consentire una pur modesta Per_1
disponibilità economica al resto della famiglia, in uno con l'atteggiamento di chiusura ed isolamento durante il tempo trascorso in casa, non comporta di per sé che la deposizione testimoniale dei tre figli sia viziata da pregiudizio ed imparzialità. Nonostante uno dei figli, in particolare , abbia riferito di non parlare con il padre Testimone_2
da circa due anni, e nonostante tutti e tre, secondo quanto dagli stessi riferito, abbiano subito la situazione familiare fino alla degenerazione degli ultimi anni della convivenza, caratterizzata da atteggiamenti denigratori e verbalmente aggressivi del nei confronti della coniuge, Per_1
tuttavia la deposizione testimoniale resa dagli stessi è risultata estremamente lucida, coerente, sufficientemente distaccata e, soprattutto, non inficiata da risultanze probatorie ulteriori, atte a porre eventualmente in crisi l'attendibilità dei testimoni.
In proposito è opportuno ribadire, come compiutamente argomentato dal giudice di primo grado, che la teste di parte ricorrente, , estranea al nucleo familiare e, sebbene amica Testimone_1
CP_ della riconosciuta dallo stesso appellante come disinteressata all'esito della lite, all'udienza del
3.12.2020 ha affermato che i coniugi non si sarebbero mai del tutto riconciliati, precisando che “i CP_ coniugi e dopo l'omologa della precedente separazione del 9/10/2012 sono Per_1
tornati a vivere insieme nella casa coniugale ma non hanno ricostituito la comunione spirituale e materiale propria del rapporto coniugale né hanno condiviso nuovamente il talamo coniugale. CP_ Sono a conoscenza di questa circostanza in quanto mi è stata riferita dalla signora .
La deposizione della teste prosegue, poi, con la narrazione di atteggiamenti denigratori del
[...]
CP_ nei confronti della anche questi riferiti dall'appellata, mentre per conoscenza diretta Per_1
CP_ narra soltanto di aver “.. visto personalmente la sig.ra accudire il marito ma non ho mai assistito direttamente alle condotte denigratorie del sig. che mi sono state riferite, a Per_1
CP_ volte anche piangendo, dalla sig.ra Qualche volta, quando ero presente, ho avuto modo di notare che il nel rientrare a casa, non salutava nemmeno la moglie”. Per_1
Dunque, tale deposizione, nei limiti in cui appare utilizzabile in quanto frutto della percezione diretta della teste, risulta assolutamente convergente con quanto riferito dai figli della coppia in merito all'atteggiamento di disinteresse del nei confronti della coniuge, e Per_1
CP_ dell'accudimento invece manifestato dalla nei confronti del marito.
Laddove, come puntualmente rilevato dal giudice di prime cure, la testimonianza pare collidere con quanto riferito dai figli della coppia, e cioè sotto il profilo in esame della ricostituzione di una comunione spirituale e materiale tra i coniugi all'indomani della separazione consensuale, la diversa narrazione dei fatti volta a negare un riavvicinamento affettivo dei due coniugi si fonda, come correttamente evidenziato nella gravata sentenza, su circostanze non percepite direttamente dalla
CP_ teste, ma apprese del relato, attraverso i racconti della e dunque non utilizzabili.
Non coglie dunque nel segno la censura mossa dall'appellante né sotto il profilo della impropria valorizzazione della deposizione testimoniale dei tre figli maggiorenni della coppia, risultata invece attendibile ed utile alla ricostruzione dei fatti probanti una convivenza significativa della intervenuta riconciliazione, né in ordine alla omessa valutazione della deposizione testimoniale della in realtà oggetto di puntuale e scrupoloso esame e di condivisibile statuizione in merito Tes_1
alle risultanze apparentemente contrastanti.
Né la conclusione a favore del presupposto della intervenuta riconciliazione appare contraddire l'affermazione di una sopravvenuta intollerabilità della convivenza coniugale per fatto imputabile al avendo il giudice di prime cure compiutamente dato conto della successione Per_1
temporale degli eventi (riconciliazione e nuova crisi coniugale), svoltisi nell'arco di diversi anni
(all'ottobre del 2012 risale la prima separazione, di natura consensuale, e a poco tempo dopo la ripresa della convivenza, a seguito della riconciliazione;
agli anni 2015-16 risale, invece, la nuova crisi coniugale che condurrà nel 2018 alla richiesta di separazione giudiziale).
3.4. Con il secondo motivo di appello il contesta l'idoneità degli elementi emersi nel Per_1
corso del giudizio, riconducibili genericamente a comportamenti che rientrano nell'alveo di mere condotte idonee ad integrare prova della assoluta intollerabilità della prosecuzione di una comunione di vita tra i coniugi, cioè a situazioni che legittimano la richiesta di separazione personale, a fondare invece la domanda di addebito, necessitante di altri elementi probatori, oltre che del nesso di causalità, totalmente insussistente nel caso di specie.
Com'è noto ai sensi dell'art. 151 c.c. «La separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole. Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze
e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio».
La pronuncia di addebito della separazione non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posti dall'art. 143 c.c. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare che tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata una situazione in cui la convivenza non era più tollerabile, abbia assunto efficacia causale nel determinare tale situazione (Cass. civ., sez. I, 20 agosto 2014, n. 18074).
Con riguardo all'onere della prova, in base alle regole generali, deve ritenersi gravante sulla parte che richiede l'addebito della separazione l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (Cass. civ., sez. I, 5 agosto 2020, n. 16691). È, invece, onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale alla violazione dell'obbligo derivante dal matrimonio (v. Cass. civ., sez. VI-1,19 febbraio 2018, n.
3923, con riferimento alla violazione dell'obbligo di fedeltà). L'anteriorità della crisi della coppia rispetto alla violazione di tali obblighi, quale causa di esclusione del nesso caus ale tra quest'ultima condotta violativa degli obblighi derivanti dal matrimonio e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, integrando un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio, purché sia allegata dalla parte a ciò interessata e risulti dal materiale probatorio acquisito al processo (Cass. civ., sez. I, 21 luglio 2021, n. 20866).
Con specifico riferimento alle violenze fisiche o verbali inflitte da un coniuge all'altro, la
Suprema Corte ha, tuttavia, precisato che “esse costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione di addebito all'autore di esse. Il loro accertamento esonera, infatti, il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (Cass. civ., sez. I, 24 ottobre 2022, n. 31351; Cass. civ., sez. VI-1, 19 febbraio 2018, n. 3925; v. già Cass. civ., sez. I, 7 aprile 2005, n. 7321 e Cass. civ., sez. I, 19 maggio 2006, n. 11844) .
Nel caso di specie, dunque, i fatti concretamente accertati e non contestati ed in particolare i reiterati episodi di aggressività verbale e di insulti nei confronti della moglie, appellata come “una poco di buono”, lungi dal risultare riconducibili a meri ed ordinari indici della crisi coniugale, come nella prospettazione dell'appellante, integrano violazioni dei doveri coniugali tali da aver inciso con efficacia disgregante sul rapporto coniugale. A ciò si aggiunge il disinteresse affettivo nei confronti della coniuge e una condotta integrante gli estremi dell'umiliazione della donna, costretta a dipendere interamente dal marito nella gestione economica della famiglia accentrata in via esclusiva nel che non concedeva disponibilità alcuna del proprio reddito a favore della moglie e Per_1
dei figli, finanche nell'ordinaria amministrazione e fino alla spesa alimentare.
3.5. Priva di pregio risulta, infine, la censura rivolta alla statuizione sulle spese di lite del primo grado di giudizio, poste integralmente a carico del resistente . Parte_1
La regola generale fissata dall'art. 91 c.p.c., secondo la quale “Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte”, ha la funzione di garantire l'effettività del diritto di difesa (art. 24 Cost.).
La soccombenza consiste nella difformità tra le richieste della parte (domande ed eccezioni) e la decisione del giudice. In particolare, “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.” (Cass. Seioni unite 31 ottobre 2022 n. 32061). CP_ Ebbene, nel caso di specie la in primo grado aveva formulato le seguenti domande:”1)
Pronunciare la separazione personale dei coniugi e con CP_1 Parte_1
addebito della responsabilità al marito;
2) Assegnare la casa coniugale ubicata in San Salvo, alla
Piazza Sardegna n. 19, con gli arredi e suppellettili ivi esistenti alla moglie, che vi continuerà ad abitare con i figli;
3) Porre a carico del SI. un assegno mensile non inferiore Parte_1 ad € 1.000,00 mensili, di cui € 400,00 per il mantenimento della ricorrente ed € 200,00 per il contributo al mantenimento di ciascuno dei tre figli, o quello maggiore o minore che dovesse essere ritenuto di giustizia, da versarsi entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT come per legge, nonché il 50% delle spese straordinarie occorrenti per i figli
(scuola, cure mediche); 4)assegnare l'autovettura 5) Condannare il al Parte_1
pagamento delle spese e competenze del giudizio”.
In sede di costituzione il resistente si era opposto alle domande avversarie, formulando anche le seguenti domande riconvenzionali: “- assegnare la casa familiare ubicata in san Salvo, alla Piazza
Sardegna n. 19, con tutti gli arredi e suppellettili, al marito;
- nulla per il mantenimento della moglie, posto che la stessa ha una concreta capacità lavorativa;
- dichiarare la separazione personale dei coniugi per fatto addebitabile alla SI.ra . In subordine, nella ipotesi in CP_1 cui venisse confermata la statuizione relativa all'assegnazione alla moglie della casa coniugale, poiché detto valore può legittimamente compensarsi integralmente con quello dell'assegno di mantenimento, si insiste per l'esclusione di qualsivoglia ulteriore obbligo di contribuzione nei confronti del coniuge che continua a fruire dell'immobile familiare (Cass. Civ. n. 19291/2005), con obbligo di provvedere e concorrere in via diretta al mantenimento dei figli, qualora non economicamente autosufficienti. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite”.
Ne consegue che correttamente il giudice di prime cure, alla luce della soccombenza del
[...]
e dell'esito vittorioso delle richieste della ricorrente in ordine a tutti i capi di domanda, Per_1
seppur in misura quantitativamente ridotta quanto al contributo al mantenimento riconosciuto solo alla ricorrente e al figlio in presenza, dunque, di rigetto parziale del capo di domanda Per_1
relativo ai restanti due figli, ha posto integralmente a carico del resistente le spese di lite.
3.6. Nel rigetto dell'appello le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con esclusione della fase istruttoria in quanto non svolta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n. 234/2023 del Tribunale di Vasto, pubblicata in data 17 luglio 2023, nei confronti di
[...]
ogni altra istanza disattesa, così provvede: CP_1
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in euro 6.946,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al 15% di rimborso spese forfettarie.
Così deciso nella camera di consiglio dell'11 giugno 2024, su relazione del consigliere Francesca
Coccoli
Il Consigliere estensore
Francesca Coccoli
Il Presidente
Barbara Del Bono
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di L'Aquila
in persona dei magistrati:
Barbara Del Bono Presidente
Francesca Coccoli Consigliere rel.
Mariangela Fuina Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 145/2024, posta in decisione nell'udienza collegiale dell'11 giugno 2024, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente tra
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Rosanna Di Cicco appellante
e
(c.f. ) CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. Incoronata Rizzi appellata
nonché
PROCURATORE GENERALE della REPUBBLICA presso la Corte d'appello dell'Aquila
avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 234/2023 del Tribunale di Vasto, pubblicata in data
17 luglio 2023. L'udienza dell'11 giugno 2024, fissata per la discussione della causa ai sensi dell'art. 473 bis.34
c.p.c., veniva svolta in forma cartolare, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e le parti nelle memorie depositate ai sensi della norma citata si riportavano ai rispettivi atti introduttivi.
La causa veniva decisa con la presente sentenza.
Conclusioni dell'appellante:
“- Dichiarare inammissibile ed improponibile la domanda di separazione proposta con ricorso del
10.08.2018 per mancata riconciliazione tra le parti
- Nel merito dichiarare la pronuncia di separazione per intervenuta condizione di disaffezione al matrimonio in entrambi i coniugi, a prescindere da elementi di addebitabilità da parte di uno o dell'altro. - Si insiste, in ogni caso, nella denegata ipotesi di conferma della sentenza impugnata, per la rideterminazione delle spese processuali, tenuto conto sia della soccombenza parziale che delle questioni semplici al vaglio del Tribunale di Vasto. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite”.
Conclusioni dell'appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, contrariis reiectis, così statuire:
1) Rigettare l'appello proposto dal sig. in quanto inammissibile ed infondato Parte_1
in fatto ed in diritto, confermando integralmente la sentenza n. 234/2023 emessa dal Tribunale di
Vasto in data 11/07/2023 e pubblicata il 17/07/2023;
2) Condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze del giudizio”.
Conclusioni del Procuratore Generale della Repubblica:
“Si esprime parere favorevole alla conferma della sentenza di separazione giudiziale emessa dal
T.O. di Vasto n. 234/2023 dell'11.7.2023 all'esito della procedura n. 909/2018 R.G”.
FATTO E DIRITTO
La sentenza impugnata. Con sentenza n. 234/2023 pubblicata in data 17 luglio 2023, il Tribunale di Vasto, su ricorso proposto da nei confronti di , dichiarava CP_1 Parte_1
la separazione personale dei coniugi con addebito al resistente. autorizzandoli a vivere separati con obbligo di mutuo rispetto, con assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, presso la quale vive il figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, con obbligo Persona_1
per il resistente di contribuire mensilmente al mantenimento della coniuge e del figlio attraverso la corresponsione di un assegno quantificato, rispettivamente, in euro 100,00 e in euro 150,00, oltre che attraverso il pagamento del 50% delle spese straordinarie nell'interesse di quest'ultimo. Poneva, infine, le spese processuali a carico del resistente.
Il Tribunale, in particolare, ritenuto provato il presupposto della intervenuta riconciliazione tra i coniugi, dopo la separazione consensuale omologata dal Tribunale di Vasto in data 9.10.2012, dichiarava la separazione dei coniugi sul presupposto della sopravvenuta intollerabilità della vita coniugale da essi intrapresa, addebitandone la responsabilità a , in ragione del Parte_1
comportamento verbalmente violento e aggressivo, oltre che del tutto disinteressato ai bisogni economici e morali della coniuge e dei tre figli, tenuto dallo stesso negli ultimi anni della convivenza.
Quanto ai tre figli della coppia, tutti maggiorenni, rilevava che solo non Persona_1
risultava ancora economicamente autosufficiente per cui, in ragione della abitazione del ragazzo presso la madre, assegnava a quest'ultima la casa coniugale, con obbligo per il resistente di contribuire mensilmente al mantenimento di entrambi, stante anche lo squilibrio reddituale
CP_ sussistente tra i coniugi, derivante dallo stato di disoccupazione della
La soccombenza del ne comportava la condanna alle spese di lite. Per_1
2) Appello. Avverso tale sentenza ha proposto impugnazione formulando Parte_1
le seguenti conclusioni:
"“- Dichiarare inammissibile ed improponibile la domanda di separazione proposta con ricorso del
10.08.2018 per mancata riconciliazione tra le parti.
- Nel merito dichiarare la pronuncia di separazione per intervenuta condizione di disaffezione al matrimonio in entrambi i coniugi, a prescindere da elementi di addebitabilità da parte di uno o dell'altro.
- Si insiste, in ogni caso, nella denegata ipotesi di conferma della sentenza impugnata, per la rideterminazione delle spese processuali, tenuto conto sia della soccombenza parziale che delle questioni semplici al vaglio del Tribunale di Vasto.
Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite”.
A fondamento della proposta impugnazione, ha articolato i seguenti motivi di appello:
1. “Violazione e falsa applicazione dell'art. 157 c.c. in relazione al capo 1 della sentenza sull'avvenuta riconciliazione tra le parti. Erronea ricostruzione degli assunti fattuali in ordine al preteso ripristino della convivenza spirituale e materiale dei coniugi.
Violazione dell'art. 2697 c.c.”.
Lamenta in particolare l'appellante che il Tribunale di prima istanza avrebbe ritenuto raggiunta la prova della intervenuta riconciliazione tra i coniugi successivamente alla separazione consensuale omologata nell'ottobre del 2012, erroneamente valorizzando la deposizione testimoniale resa dai tre figli della coppia, nonostante la situazione di palese conflittualità degli stessi nei confronti del padre, ed omettendo di considerare la deposizione resa dall'unica teste indifferente all'esito del giudizio, , la quale aveva smentito che i coniugi, nonostante la ripresa della Testimone_1
convivenza, si fossero effettivamente riconciliati.
Si duole, altresì, della contraddizione espressa dalla decisione gravata laddove ha ritenuto fornita la prova dell'intervenuta conciliazione, nonostante l'emersione di una situazione di conflitto esasperato.
2. “Violazione e falsa applicazione dell'art. 151 2° comma c.c.. in relazione al capo 2 della sentenza sull'addebito della separazione. Erronea ricostruzione delle risultanze istruttorie. Mancanza del nesso di causalità. Violazione dell'art. 2697 c.c.”
Con tale motivo di gravame l'appellante contesta l'idoneità degli elementi emersi nel corso del giudizio, riconducibili genericamente a comportamenti che rientrano nell'alveo di mere condotte idonee ad integrare prova della assoluta intollerabilità della prosecuzione di una comunione di vita tra i coniugi, cioè a situazioni che legittimano la richiesta di separazione personale, a fondare invece a domanda di addebito, necessitante di altri elementi probatori, oltre che del nesso di causalità, totalmente insussistente nel caso di specie.
3. “– Sulle spese processuali – Violazione del principio sancito dall'art. 91 c.p.c. -
Erronea indicazione dei parametri per la liquidazione delle spese processuali ai sensi del D.M. 147/2022”.
Sostiene l'appellante che il Tribunale di Vasto avrebbe erroneamente liquidato le spese di giustizia in base al principio della soccombenza, nonostante vi fossero i presupposti per compensare parzialmente le spese di lite, tenuto conto delle richieste formulate nel ricorso introduttivo, solo parzialmente accolte (a fronte di una pretesa economica, in punto di riconoscimento in favore della moglie di una somma mensile di euro 1.000,00 a titolo di assegno di mantenimento, il collegio ha posto a carico del la minor somma di euro 100,00; quanto alla richiesta di contributo Per_1
per il mantenimento dei tre figli, il Tribunale di Vasto ha posto a carico del ricorrente l'importo di euro 150,00, anziché euro 250,00 così come richiesto, in favore del solo figlio maggiorenne non autosufficiente mentre nulla ha riconosciuto per gli altri due figli). Per_1
2.1 Si è costituita l'appellata, eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., non avendo il gravame una ragionevole probabilità di essere accolto, ed inoltre in mancanza di conformità dei motivi di impugnazione a quanto prescritto dall'art. 342 c.p.c. Ha contestato nel merito la fondatezza della proposta impugnazione, di cui ha invocato il rigetto, domandando la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite. ****
3) Motivi della decisione.
3.1. Preliminarmente deve essere rilevato che la presente causa, ai sensi degli artt. 35, comma 4,
d.lgs. n. 149 del 2022 e 473 bis, comma 2, c.p.c., è soggetta al nuovo rito in materia di persone, minorenni e famiglie, disciplinato per le impugnazioni dagli artt. 473 bis.30 e ss. c.p.c.
In particolare, l'art. 35 comma 4 prevede espressamente che “Le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al
28 febbraio 2023”. Ne consegue che la disciplina dell'appello deve ritenersi applicabile a tutte le impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023, salvo che non sia diversamente disposto, e dunque anche ai procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie, per i quali è pur previsto un rito proprio dagli artt. 473-bis e ss, con la previsione di chiusura, contenuta nell'art. 473 bis.1 u.c. cpc, che rimanda, per tutto quanto non disciplinato, alle norme del titolo I e del titolo
II del libro secondo del codice di rito.
Deve pertanto ritenersi che, in difetto di diversa ed espressa previsione in ordine al momento da assumere a riferimento per l'applicazione del cosiddetto “rito Cartabia”, la nuova disciplina dell'appello sia applicabile alle impugnazioni nel rito famiglia;
una interpretazione sistematica della riforma non consentirebbe, infatti, di individuare per tale rito, in assenza di puntuale indicazione, un differimento dell'entrata in vigore delle norme, limitato al giudizio di appello ed in deroga all'istituto delle impugnazioni nella sua regolamentazione generale cui l'art, 473 bis 1 u.c. rimanda.
Dunque, in caso di impugnazione successiva al 28 febbraio 2023, il rito applicabile è quello previsto dal d.lvo 149/2022.
3.2 Sempre in via preliminare la Corte ritiene di vagliare l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., sollevata dalla parte appellata.
Come già rappresentato in altre pronunce di questa Corte, avendo il collegio ritenuto di procedere direttamente alla trattazione della causa senza passare per l'udienza filtro, l'eccezione deve ritenersi implicitamente superata;
in ogni caso, a questo stato della causa l'organo giudicante non potrebbe procedere a una pronuncia di tal fatta in quanto “una volta iniziata la trattazione il giudice di appello perde, per volontà della legge, il potere di negare alle parti il giudizio di appello e di decidere il merito dell'impugnazione con il provvedimento di cui si discute” (Cass. Civ. ord. n.
15786/2021).
3.3. Nel merito, con il primo motivo di gravame sostiene l'appellante che il Tribunale di Vasto avrebbe errato nel ritenere ammissibile la domanda di separazione, sul presupposto della raggiunta prova della intervenuta riconciliazione tra i coniugi successivamente alla separazione consensuale omologata dal medesimo Tribunale in data 9 ottobre 2012.
Contesta, in particolare, l'erronea valorizzazione della deposizione testimoniale resa dai tre figli della coppia, nonostante la situazione di palese conflittualità degli stessi nei confronti del padre, e di contro l'omessa considerazione della deposizione resa dall'unica teste indifferente all'esito del giudizio, , la quale avrebbe smentito che i coniugi, nonostante la ripresa della Testimone_1
convivenza, si fossero effettivamente riconciliati.
Si duole, altresì, della contraddizione espressa dalla decisione gravata laddove ha ritenuto fornita la prova dell'intervenuta conciliazione, nonostante l'emersione di una situazione di esasperata conflittualità.
Il motivo è infondato;
il percorso decisionale ed argomentativo della pronuncia gravata risulta basato sulla corretta premessa del quadro normativo e giurisprudenziale e sviluppato attraverso la corretta e scrupolosa analisi della fattispecie concreta alla luce delle prove acquisite in giudizio.
Ed invero, sotto il primo profilo risultano richiamati i principi che governano in astratto i presupposti che, in presenza di pronuncia di separazione personale dei coniugi, consentono di ritenere raggiunta la prova della effettiva riconciliazione successiva, tale da rendere necessaria una nuova pronuncia sulla separazione.
Prevede in tema di “Cessazione degli effetti della separazione” l'art. 157 del codice civile che “I coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza che sia necessario l'intervento del giudice, con una espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione”.
Gli effetti della separazione possono, dunque, venir meno, secondo quanto dispone l' art. 157 c.c. , solo in virtu' di una espressa dichiarazione dei coniugi (qui pacificamente non intervenuta) o di un comportamento incompatibile con lo stato di separazione, vale a dire per effetto di una piena riconciliazione tra essi coniugi, con la ricostituzione del consorzio familiare attraverso la ripresa di relazioni reciproche oggettivamente rilevanti, che si siano concretizzate in un comportamento inequivoco (Cass. ord. 20 giugno 2023 n. 17596; Cass. 16 giugno 2020, n. 11636).
Non vi è dubbio che “il ripristino della coabitazione possa essere uno degli indici attraverso i quali valutare l'intervenuta riconciliazione, ma solo in quanto essa sia espressione di una effettiva ripresa della convivenza coniugale, che non è data dal mero fatto di dividere
l'abitazione, ma dalla esistenza di un progetto di vita comune, attuato nella quotidianit à e improntato alla solidarietà, alla reciproca collaborazione e alla assistenza morale e materiale” (Cass. n. 9839 del 2023; Cass. n. 17596 del 2023). Inoltre, “Il coniuge che ha interesse a far accertare l'avvenuta riconciliazione, dopo la separazione, ha l'onere di fornire una prova piena e incontrovertibile della ricostituzione d el consorzio familiare, che il giudice di merito è' chiamato a verificare, compiendo un apprezzamento insindacabile in sede di legittimità (Cass. n. 19535 del 17 settembre 2014;
Cass. n. 1630 del 23 gennaio 2018; Cass. n. 20323 del 26 luglio 2019; Cass. n . 27963 del 23 settembre 2022; Cass. n. 9839 del 20239.
Tanto premesso in astratto, in punto di fatto è opportuno premettere che non è oggetto di contestazione tra le parti la circostanza della ripresa della coabitazione dei coniugi nella casa coniugale, sita in San Salvo, alla P.zza Sardegna n. 19, che era stata interrotta solo per un breve e non precisato periodo dopo il decreto di omologa della separazione nell'ottobre 2012; neppure è contestato che tale ripristinata convivenza si sia protratta fino al 2018.
Oggetto di contestazione è il valore riconciliatorio attribuito ad una tale convivenza, affermato dalla
CP_ sul presupposto della intervenuta ricostituzione di una comunione spirituale e materiale e negato invece dall'appellante, nella prospettazione del quale la ripresa della coabitazione sarebbe stata frutto di una mera necessità di carattere economico.
I tre figli dei coniugi, tutti all'epoca conviventi nella medesima casa coniugale, hanno affermato che dopo l'omologa della separazione i genitori si sono riconciliati, hanno ristabilito un rapporto di convivenza nella casa coniugale, hanno ricostituito la comunione spirituale e materiale e hanno condiviso nuovamente il talamo coniugale, quantomeno fino agli anni 2015-2016, allorquando il rapporto sarebbe tornato nuovamente in crisi, secondo quanto in particolare testimoniato dal figlio
(“negli ultimi 4/5 anni i rapporti tra i miei genitori si sono nuovamente Persona_1 incrinati”).
Sostiene l'appellante che dalla deposizione dei figli, l'attendibilità dei quali sarebbe peraltro viziata dall'astio nutrito nei confronti del padre, emergerebbe unicamente la prova della ripresa della convivenza tra i due coniugi, senza tuttavia elementi concreti ed esteriormente apprezzabili dai quali trarne l'asserita portata riconciliatoria.
La circostanza che tutti e tre i figli, ormai maggiorenni e due dei quali economicamente autosufficienti e non più conviventi presso la madre, abbiano descritto una situazione di fatto protrattasi negli anni, caratterizzata dal disinteresse affettivo del padre nei confronti della coniuge e della prole, oltre che da un regime di accentramento della gestione delle risorse economiche della famiglia, amministrate in via esclusiva dal senza consentire una pur modesta Per_1
disponibilità economica al resto della famiglia, in uno con l'atteggiamento di chiusura ed isolamento durante il tempo trascorso in casa, non comporta di per sé che la deposizione testimoniale dei tre figli sia viziata da pregiudizio ed imparzialità. Nonostante uno dei figli, in particolare , abbia riferito di non parlare con il padre Testimone_2
da circa due anni, e nonostante tutti e tre, secondo quanto dagli stessi riferito, abbiano subito la situazione familiare fino alla degenerazione degli ultimi anni della convivenza, caratterizzata da atteggiamenti denigratori e verbalmente aggressivi del nei confronti della coniuge, Per_1
tuttavia la deposizione testimoniale resa dagli stessi è risultata estremamente lucida, coerente, sufficientemente distaccata e, soprattutto, non inficiata da risultanze probatorie ulteriori, atte a porre eventualmente in crisi l'attendibilità dei testimoni.
In proposito è opportuno ribadire, come compiutamente argomentato dal giudice di primo grado, che la teste di parte ricorrente, , estranea al nucleo familiare e, sebbene amica Testimone_1
CP_ della riconosciuta dallo stesso appellante come disinteressata all'esito della lite, all'udienza del
3.12.2020 ha affermato che i coniugi non si sarebbero mai del tutto riconciliati, precisando che “i CP_ coniugi e dopo l'omologa della precedente separazione del 9/10/2012 sono Per_1
tornati a vivere insieme nella casa coniugale ma non hanno ricostituito la comunione spirituale e materiale propria del rapporto coniugale né hanno condiviso nuovamente il talamo coniugale. CP_ Sono a conoscenza di questa circostanza in quanto mi è stata riferita dalla signora .
La deposizione della teste prosegue, poi, con la narrazione di atteggiamenti denigratori del
[...]
CP_ nei confronti della anche questi riferiti dall'appellata, mentre per conoscenza diretta Per_1
CP_ narra soltanto di aver “.. visto personalmente la sig.ra accudire il marito ma non ho mai assistito direttamente alle condotte denigratorie del sig. che mi sono state riferite, a Per_1
CP_ volte anche piangendo, dalla sig.ra Qualche volta, quando ero presente, ho avuto modo di notare che il nel rientrare a casa, non salutava nemmeno la moglie”. Per_1
Dunque, tale deposizione, nei limiti in cui appare utilizzabile in quanto frutto della percezione diretta della teste, risulta assolutamente convergente con quanto riferito dai figli della coppia in merito all'atteggiamento di disinteresse del nei confronti della coniuge, e Per_1
CP_ dell'accudimento invece manifestato dalla nei confronti del marito.
Laddove, come puntualmente rilevato dal giudice di prime cure, la testimonianza pare collidere con quanto riferito dai figli della coppia, e cioè sotto il profilo in esame della ricostituzione di una comunione spirituale e materiale tra i coniugi all'indomani della separazione consensuale, la diversa narrazione dei fatti volta a negare un riavvicinamento affettivo dei due coniugi si fonda, come correttamente evidenziato nella gravata sentenza, su circostanze non percepite direttamente dalla
CP_ teste, ma apprese del relato, attraverso i racconti della e dunque non utilizzabili.
Non coglie dunque nel segno la censura mossa dall'appellante né sotto il profilo della impropria valorizzazione della deposizione testimoniale dei tre figli maggiorenni della coppia, risultata invece attendibile ed utile alla ricostruzione dei fatti probanti una convivenza significativa della intervenuta riconciliazione, né in ordine alla omessa valutazione della deposizione testimoniale della in realtà oggetto di puntuale e scrupoloso esame e di condivisibile statuizione in merito Tes_1
alle risultanze apparentemente contrastanti.
Né la conclusione a favore del presupposto della intervenuta riconciliazione appare contraddire l'affermazione di una sopravvenuta intollerabilità della convivenza coniugale per fatto imputabile al avendo il giudice di prime cure compiutamente dato conto della successione Per_1
temporale degli eventi (riconciliazione e nuova crisi coniugale), svoltisi nell'arco di diversi anni
(all'ottobre del 2012 risale la prima separazione, di natura consensuale, e a poco tempo dopo la ripresa della convivenza, a seguito della riconciliazione;
agli anni 2015-16 risale, invece, la nuova crisi coniugale che condurrà nel 2018 alla richiesta di separazione giudiziale).
3.4. Con il secondo motivo di appello il contesta l'idoneità degli elementi emersi nel Per_1
corso del giudizio, riconducibili genericamente a comportamenti che rientrano nell'alveo di mere condotte idonee ad integrare prova della assoluta intollerabilità della prosecuzione di una comunione di vita tra i coniugi, cioè a situazioni che legittimano la richiesta di separazione personale, a fondare invece la domanda di addebito, necessitante di altri elementi probatori, oltre che del nesso di causalità, totalmente insussistente nel caso di specie.
Com'è noto ai sensi dell'art. 151 c.c. «La separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole. Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze
e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio».
La pronuncia di addebito della separazione non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posti dall'art. 143 c.c. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare che tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata una situazione in cui la convivenza non era più tollerabile, abbia assunto efficacia causale nel determinare tale situazione (Cass. civ., sez. I, 20 agosto 2014, n. 18074).
Con riguardo all'onere della prova, in base alle regole generali, deve ritenersi gravante sulla parte che richiede l'addebito della separazione l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (Cass. civ., sez. I, 5 agosto 2020, n. 16691). È, invece, onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale alla violazione dell'obbligo derivante dal matrimonio (v. Cass. civ., sez. VI-1,19 febbraio 2018, n.
3923, con riferimento alla violazione dell'obbligo di fedeltà). L'anteriorità della crisi della coppia rispetto alla violazione di tali obblighi, quale causa di esclusione del nesso caus ale tra quest'ultima condotta violativa degli obblighi derivanti dal matrimonio e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, integrando un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio, purché sia allegata dalla parte a ciò interessata e risulti dal materiale probatorio acquisito al processo (Cass. civ., sez. I, 21 luglio 2021, n. 20866).
Con specifico riferimento alle violenze fisiche o verbali inflitte da un coniuge all'altro, la
Suprema Corte ha, tuttavia, precisato che “esse costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione di addebito all'autore di esse. Il loro accertamento esonera, infatti, il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (Cass. civ., sez. I, 24 ottobre 2022, n. 31351; Cass. civ., sez. VI-1, 19 febbraio 2018, n. 3925; v. già Cass. civ., sez. I, 7 aprile 2005, n. 7321 e Cass. civ., sez. I, 19 maggio 2006, n. 11844) .
Nel caso di specie, dunque, i fatti concretamente accertati e non contestati ed in particolare i reiterati episodi di aggressività verbale e di insulti nei confronti della moglie, appellata come “una poco di buono”, lungi dal risultare riconducibili a meri ed ordinari indici della crisi coniugale, come nella prospettazione dell'appellante, integrano violazioni dei doveri coniugali tali da aver inciso con efficacia disgregante sul rapporto coniugale. A ciò si aggiunge il disinteresse affettivo nei confronti della coniuge e una condotta integrante gli estremi dell'umiliazione della donna, costretta a dipendere interamente dal marito nella gestione economica della famiglia accentrata in via esclusiva nel che non concedeva disponibilità alcuna del proprio reddito a favore della moglie e Per_1
dei figli, finanche nell'ordinaria amministrazione e fino alla spesa alimentare.
3.5. Priva di pregio risulta, infine, la censura rivolta alla statuizione sulle spese di lite del primo grado di giudizio, poste integralmente a carico del resistente . Parte_1
La regola generale fissata dall'art. 91 c.p.c., secondo la quale “Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte”, ha la funzione di garantire l'effettività del diritto di difesa (art. 24 Cost.).
La soccombenza consiste nella difformità tra le richieste della parte (domande ed eccezioni) e la decisione del giudice. In particolare, “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.” (Cass. Seioni unite 31 ottobre 2022 n. 32061). CP_ Ebbene, nel caso di specie la in primo grado aveva formulato le seguenti domande:”1)
Pronunciare la separazione personale dei coniugi e con CP_1 Parte_1
addebito della responsabilità al marito;
2) Assegnare la casa coniugale ubicata in San Salvo, alla
Piazza Sardegna n. 19, con gli arredi e suppellettili ivi esistenti alla moglie, che vi continuerà ad abitare con i figli;
3) Porre a carico del SI. un assegno mensile non inferiore Parte_1 ad € 1.000,00 mensili, di cui € 400,00 per il mantenimento della ricorrente ed € 200,00 per il contributo al mantenimento di ciascuno dei tre figli, o quello maggiore o minore che dovesse essere ritenuto di giustizia, da versarsi entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT come per legge, nonché il 50% delle spese straordinarie occorrenti per i figli
(scuola, cure mediche); 4)assegnare l'autovettura 5) Condannare il al Parte_1
pagamento delle spese e competenze del giudizio”.
In sede di costituzione il resistente si era opposto alle domande avversarie, formulando anche le seguenti domande riconvenzionali: “- assegnare la casa familiare ubicata in san Salvo, alla Piazza
Sardegna n. 19, con tutti gli arredi e suppellettili, al marito;
- nulla per il mantenimento della moglie, posto che la stessa ha una concreta capacità lavorativa;
- dichiarare la separazione personale dei coniugi per fatto addebitabile alla SI.ra . In subordine, nella ipotesi in CP_1 cui venisse confermata la statuizione relativa all'assegnazione alla moglie della casa coniugale, poiché detto valore può legittimamente compensarsi integralmente con quello dell'assegno di mantenimento, si insiste per l'esclusione di qualsivoglia ulteriore obbligo di contribuzione nei confronti del coniuge che continua a fruire dell'immobile familiare (Cass. Civ. n. 19291/2005), con obbligo di provvedere e concorrere in via diretta al mantenimento dei figli, qualora non economicamente autosufficienti. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite”.
Ne consegue che correttamente il giudice di prime cure, alla luce della soccombenza del
[...]
e dell'esito vittorioso delle richieste della ricorrente in ordine a tutti i capi di domanda, Per_1
seppur in misura quantitativamente ridotta quanto al contributo al mantenimento riconosciuto solo alla ricorrente e al figlio in presenza, dunque, di rigetto parziale del capo di domanda Per_1
relativo ai restanti due figli, ha posto integralmente a carico del resistente le spese di lite.
3.6. Nel rigetto dell'appello le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con esclusione della fase istruttoria in quanto non svolta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n. 234/2023 del Tribunale di Vasto, pubblicata in data 17 luglio 2023, nei confronti di
[...]
ogni altra istanza disattesa, così provvede: CP_1
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in euro 6.946,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al 15% di rimborso spese forfettarie.
Così deciso nella camera di consiglio dell'11 giugno 2024, su relazione del consigliere Francesca
Coccoli
Il Consigliere estensore
Francesca Coccoli
Il Presidente
Barbara Del Bono