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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 30/05/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 707/2023
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
- sezione lavoro -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai seguenti magistrati:
Paolo TALAMO Presidente
Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Silvia BURELLI Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso in appello da
con sede legale in Via Ennio Doris snc, 20079 Basiglio (MI), codice Parte_1
fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese Metropolitane di Milano - Monza e Brianza – Lodi
, in persona del procuratore speciale Dott. (c.f. ), in P.IVA_1 Parte_2 C.F._1
virtù dei poteri al medesimo conferiti con procura speciale in data 23.9.2010, rep. n. 43875, racc. n.
14137 per atto Notaio Dott. (doc. a), rappresentata e difesa - anche disgiuntamente Persona_1
tra loro - dagli Avv.ti Stefano Previti (c.f. - indirizzo p.e.c. C.F._2
– fax 06-3235618), Daniele Franzini (c.f. Email_1
- indirizzo p.e.c. - fax 06-3235618), C.F._3 Email_2
(c.f. - indirizzo p.e.c. Parte_3 C.F._4
- fax 02-76390427) e Valeria Mazzotta (c.f. Email_3
– indirizzo p.e.c. , con domicilio C.F._5 Email_4
digitale presso le caselle di posta elettronica certificata dei nominati difensori, alle quali i medesimi hanno dichiarato, anche ai sensi dell'articolo 136 c.p.c., di voler ricevere tutte le notificazioni, gli
1 avvisi e le comunicazioni di Cancelleria e con domicilio in Via Guolo n. 15, 30031 Dolo (VE), presso lo studio dell'Avv. Mazzotta, giusta procura speciale in atti
Parte appellante contro
, nato in [...] il [...] e residente in [...](Padova) – Controparte_1
via C. Colombo 8/H, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Nicoletta Zuin C.F._6
(C.F. ; pec: ed elettivamente C.F._7 Email_5
domiciliato presso lo studio della stessa in Padova – via Emanuele Filiberto di Savoia 47 e,
alternativamente, presso la PEC giusta procura in atti Email_6
Parte appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza non definitiva n. 220/2022 e la sentenza definitiva n.
364/2023 del Tribunale di PADOVA – sezione lavoro
IN PUNTO: risoluzione del contratto di agenzia
Conclusioni:
Per parte appellante:
“Nel merito:
1) accogliere le domande formulate da con il ricorso introduttivo del Parte_1
procedimento di primo grado e, per l'effetto, in riforma della sentenza (non definitiva) n. 220/2022,
accertati e dichiarati l'intervenuta risoluzione del Contratto di Agenzia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9, lettera A, del medesimo contratto per contegni addebitabili all'ex promotore, nonché i diritti di credito vantati dalla in relazione alle somme di denaro indicate in narrativa (id est, Pt_1
euro 6.752,82 a titolo di Anticipi Provvigionali, euro 191.590,00 a titolo di Provvigioni Integrative ed euro 1.760,79 a titolo di Indennità di Portafoglio) ed operata la compensazione con il credito vantato dall'ex promotore (id est, euro 852,58 a titolo di F.I.R.R.) - condannare il SI. a Controparte_1
corrispondere a l'importo di euro (198.315,82 + 1.760,79 – 852,58 =) Parte_1
199.224,03 (centonovantanovemiladuecentoventiquattro/03) e, nel contempo, dichiarare che nulla
è dovuto al SI. a titolo di indennità sostitutiva del mancato preavviso, con condanna del CP_1
medesimo SI. alla restituzione dell'importo di euro 24.430,36; CP_1
2 2) accertata e dichiarata l'insussistenza del diritto del SI. all'indennità di cessazione del CP_1
rapporto di cui all'art. 1751 c.c., dichiarare, in riforma della sentenza (definitiva) n. 364/2023, che nulla è dovuto al SI. a titolo di indennità di cessazione del rapporto e, per l'effetto, CP_1
condannare il medesimo SI. alla restituzione dell'importo di euro 110.222,27, nonché al CP_1
pagamento dell'importo di euro 6.230,90, corrisposto da al C.T.U. Dott. Parte_1
; Persona_2
3) condannare il SI. al pagamento delle spese relative a entrambi i gradi di CP_1
giudizio, nonché alla restituzione dell'importo di euro 17.884,94”.
Per parte appellata:
“nel merito: per tutto quanto esposto respingere l'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Padova - Giudice unico del lavoro, non definitiva, n. 220/2022
del 7 aprile 2022 e avverso la sentenza del Tribunale di Padova – Giudice unico del lavoro, definitiva,
n. 364/2023 del 16 novembre 2023, perché infondato e, per l'effetto, confermare parzialmente (a eccezione della parte relativa alla restituzione degli anticipi provvigionali e all'indennità di portafoglio,
per complessivi euro 7.661,03) la citata sentenza, anche nel capo delle spese,
Con vittoria di spese, competenze e onorari per tutte le fasi del giudizio.”
Svolgimento del processo
1. Con sentenza non definitiva il primo giudice ha rigettato le domande della soc.
[...]
nei confronti dell'agente e ha accolto la domanda riconvenzionale dello Parte_1 CP_1
stesso, condannando la a corrispondere € 24.990,00 a titolo di indennità sostitutiva del Pt_1
preavviso, nonché ha rimesso la causa in istruttoria per l'accertamento e la quantificazione dell'indennità di fine rapporto e del danno lamentato dallo stesso. Con sentenza definitiva il primo giudice ha condannato la a corrispondere al sig. € 112.747,19 a titolo di indennità Pt_1 CP_1
di fine rapporto ex art. 1751 c.c. e a rifondere i 2/3 delle spese di lite, compensandole per il residuo;
ha, altresì, posto a carico della le spese della CTU contabile e a carico del sig. le Pt_1 CP_1
spese della CTU medico legale.
Il sig. era agente della soc. dal 29.4.2016; il rapporto era CP_1 Parte_1
regolato da un “contratto di agenzia”, senza esclusiva e senza rappresentanza, nonché da un
3 “accordo integrativo” e da un “regolamento indennità aggiuntive e premiali”. Con lettera del
27.4.2018 la società comunicava al provvedimento di sospensione cautelare di 45 giorni;
CP_1
successivamente con lettera del 28.5.2018 comunicava la risoluzione del contratto di agenzia per giusta causa, contestando al sig. la distrazione di somme della clientela, e ai sensi del CP_1
contratto di agenzia chiedeva la restituzione delle provvigioni e del FIRR nonché dell'importo residuo dell'indennità di portafoglio.
1.1. Con sentenza non definitiva il primo giudice ha rigettato le domande della ed Pt_1
ha accolto la domanda del avente ad oggetto l'indennità sostitutiva del preavviso CP_1
(disponendo la prosecuzione del giudizio in punto indennità di fine rapporto ex art. 1751 c.c. e risarcimento del danno), così motivando:
Controparte_
“A) Sulla domanda svolta da nei confronti del IG . Parte_1 La domanda non è fondata, per i motivi di seguito esposti. Controparte_
, premesso di aver intrattenuto un rapporto di agenzia con il dottor dal 29 aprile 2016 Parte_1 al 28 maggio 2018 - data in cui il contratto il rapporto è stato risolto per giusta causa a seguito della contestata distrazione di somme di pertinenza della clientela - ha chiesto la condanna del convenuto, in applicazione dell'articolo 9 del contratto di agenzia e dell'articolo 7 dell'accordo integrativo al contratto stesso, a restituire tutte le provvigioni ricevute nel corso del rapporto, alla restituzione del FIRR versatogli e al pagamento dell'importo residuo dell'indennità di portafoglio, per complessivi euro 199.224,03.
In particolare, con il ricorso ha richiamato la lettera del 28 maggio 2018 con la quale ha comunicato al dott. Parte_1
che 'ogni rapporto di collaborazione con la nostra società è da intendersi risolto per giusta causa ai sensi dell'articolo 9 lettera CP_1 del contratto di agenzia senza esclusiva e senza rappresentanza da lei sottoscritto. L'interruzione del predetto rapporto di collaborazione ha decorrenza immediata e non comporta per l'obbligo di riconoscerle alcune indennità. Più precisamente le Parte_1 contestiamo la violazione delle disposizioni di cui al regolamento di attuazione del decreto legislativo n, 58/1998 concernente la disciplina degli intermediari adottato dalla per aver distratto somme di pertinenza della clientela. In particolare facciamo riferimento al CP_2 danno arrecato alla risparmiatrice IGa;
circostanza da lei confermato in occasione dell'incontro intervenuto in data 3 maggio Pt_4 2018 con gli istruttori di Parte_1 Il dott. ha negato di aver mai posto in essere, nel corso del rapporto di agenzia con , azioni CP_1 Parte_1 finalizzate a distrarre somme di pertinenza dei clienti e/o della banca stessa.
***
L'art. 9 del contratto di agenzia – 'Rilevanza degli inadempimenti' – prevede: A) ferma la risolubilità del contratto per giusta causa e per le usuali ragioni, il contratto stesso si risolve di diritto ex art. 1456 c.c. senza obbligo di preavviso ed indennità nei seguenti casi in adempimento dell'agente ….d) qualsiasi comportamento dell'Agente contrario alla legge e alla normativa della e della CP_2 AN d'Italia o di altri organi di controllo o non conforme alla correttezza e deontologia professionale dell'Agente anche nei confronti dei suoi colleghi'. Senza aver, con l'atto introduttivo, in alcun modo specificato le modalità con le quali si sarebbe perpetuata la distrazione, l'importo asseritamente distratto, il soggetto che avrebbe fruito della distrazione e i danni subiti dalla parte ricorrente ha unicamente Pt_1Controparte_ chiesto di provare che 'le violazioni di cui al capitolo precedente imputabile al IG erano consistite nella verde distratto somme di pertinenza della risparmiatrice IGa , come dal medesimo ammesso in occasione dell'incontro avvenuto in Pt_4 CP_1 data 3 maggio 2018 con gli ispettori di Parte_1 Inammissibili, in quanto tardive, risultano le ulteriori allegazioni e richieste probatorie formulate dalla AN con la memoria difensiva a seguito della domanda riconvenzionale di parte convenuta, come evidenziato con l'ordinanza del 17/02/2020 e poi ribadito con l'ordinanza del 9 aprile 2021, laddove non sono stati ammessi 'i capitoli articolati nella memoria di replica avverso la domanda riconvenzionale, essendo diretti approvare circostanza a sostegno della domanda introduttiva del giudizio e non circostanze in replica alla domanda riconvenzionale del convenuto' Orbene, in relazione all'unico capitolo rilevante formulato in ricorso, la teste introdotta dalla , Parte_5 addetta alla gestione contratti e alla rete commerciale, ha soltanto dichiarato: 'sono a conoscenza dei fatti contestati al IG , CP_1 so che a seguito della revoca del contratto di agenzia abbiamo richiesto la restituzione di importi al IG ..Ne sono a conoscenza CP_1 perché ho ricevuto una breve relazione, un modulo di revoca, in cui viene spiegata la motivazione della revoca..Io non sono stata presente all'incontro del 3 maggio 2018 con gli ispettori di AN Mediolanum SPA… La mia conoscenza della questione deriva esclusivamente dalla lettura del modulo di revoca che ho ricevuto. Solitamente a questi incontri sono presenti i responsabili dell'ispettorato che svolgono proprio quella funzione, non so dire chi fosse presente per …io ho verificato solo la documentazione relativa Parte_1 alla revoca'. In alcun modo, pertanto, è stata confermata in sede testimoniale la distrazione di somme da parte del dott. , né che il CP_1 medesimo abbia ammesso la condotta contestata
E nemmeno, evidentemente, la prova può derivare dalla lettera (doc. 64 parte ricorrente) – mai sottoscritta dal - inviata CP_1Pt_ dal responsabile dei controlli e Indicatori Preventivi di ad altri responsabili di altri uffici della medesima banca, Parte_1 nei quali si dà conto dell'incontro avvenuto con il dottor in relazione ai fatti oggetto di contestazione, trattandosi di atto di esclusiva CP_1 formazione unilaterale della stessa ricorrente. Né, infine, parte ricorrente può legittimamente invocare il ricorso ai poteri istruttori attribuiti al giudice del lavoro dall'art. 421 c.p.c. per ottenere l'escussione, quali testimoni, dei soggetti indicati nel documento (doc. 64 ricorrente) già in possesso dalla AN - e
4 depositato anch'esso tardivamente solo con la memoria di replica alla domanda riconvenzionale - peraltro su capitoli nemmeno formulati in ricorso, pena un'inammissibile violazione degli oneri di allegazione e prova dei fatti costitutivi della domanda che gravavano su parte ricorrente.
Come correttamente evidenziato dalla difesa del dottor - e diversamente da quanto ha cercato di sostenere la difesa CP_1 di parte ricorrente, nel vano tentativo di invertire gli oneri di allegazione e prova - la domanda formulata da nei confronti Parte_1 del convenuto va correttamente qualifica, in base alle stesse conclusioni della ricorrente e in base alle espresse previsioni delle clausole dell'articolo 9 del contratto di agenzia richiamato dalla lettera di recesso del 28 maggio 2018, quale domanda di accertamento dell'avvenuta risoluzione del contratto ope legis ex art. 1456 c.c. e non come azione di risoluzione giudiziale ai sensi dell'art. 1453 c.c.
(cfr. tra le tante Cass. 26.11.2021, n. 36918; Cass. 17.12.2009, n. 26508).
Come noto, mentre l'azione di risoluzione del contratto per inadempimento ex articolo 1004 e 53 CC tende a una pronuncia costitutiva diretta a sciogliere il vincolo contrattuale, previo accertamento da parte del giudice della gravità dell'inadempimento, l'azione di risoluzione di cui agli articoli 1454, 1456 e 1457 è finalizzata ad una pronuncia dichiarativa dell'avvenuta risoluzione di diritto a seguito del verificarsi di un fatto oggettivo previsto dalle parti come determinante lo scioglimento del rapporto.
Come ben chiarito dalla difesa del convenuto, dalla diversa natura delle due azioni deriva anche un diverso carico dell'onere della prova gravando nell'azione per inadempimento sul debitore e nell'azione di risoluzione sul creditore;
la clausola risolutiva espressa infatti attribuisce al contraente il diritto potestativo di ottenere la risoluzione del contratto per un determinato inadempimento della controparte dispensando dal solo onere di provarne l'importanza, ma non anche di provarne l'esistenza, qualora essa sia messa in discussione.
In altri termini nell'azione di risoluzione del contratto per inadempimento l'attore è tenuto a provare non solo il titolo per il quale agisce ma anche il fatto costituente l'inadempimento del debitore
Nel caso di specie, in alcun modo la ricorrente, come era suo onere, ha dato prova dei fatti costitutivi della domanda di Pt_1 risoluzione ex art. 1456 c.c. del contratto di agenzia svolta nei confronti del dott. , essendosi limitata a provare l'esistenza della
CP_1 clausola risolutiva espressa, ma non anche la sussistenza dell'inadempimento che sarebbe stato posto in essere dal dottor .
CP_1 Il recesso dal contratto di agenzia comunicato al dott. da è perciò illegittimo.
CP_1 Parte_1 L'illegittimità del recesso comunicato al dott. da , in ragione dell'accertata mancanza di giusta
CP_1 Parte_1 causa per insussistenza dell'inadempimento, comporta il rigetto della domanda, formulata dalla ricorrente nei suoi confronti, di restituzione degli anticipi provvigionali, delle provvigioni integrative e di ogni altra somma, con conseguente assorbimento della domanda, formulata in via subordinata dal convenuto, di riduzione della penale ex art. 1384 c.c.
***
B) Sulle domande riconvenzionali del dott. nei confronti di
CP_1 Parte_1 In ragione dell'accertata insussistenza della giusta causa di recesso dal rapporto di agenzia da parte di , il Parte_1 dottor ha perciò solo diritto all'indennità sostitutiva del preavviso per il periodo non lavorato - pari a tre mesi in base alle previsioni
CP_1 dello stesso contratto di agenzia (art. 2), circostanza questa non contestata dalla parte ricorrente - sicché del tutto generica – a fronte dell'indicazione da parte del sia della provvigione in misura fissa di euro 8.330,00 che delle modalità di calcolo - risulta la
CP_1 contestazione circa la quantificazione della relativa indennità effettuata dal , calcolata - in base ad una mera moltiplicazione - in
CP_1 complessivi euro 24.900,00 (euro 8.330,00 X 3).
Pertanto, va condannata a corrispondere al dottor , a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, la Parte_1 CP_1 complessiva somma di euro 24.990,00 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
Il dott. ha chiesto poi la condanna della al pagamento dell'indennità di fine rapporto ex art. 1751 CP_1 Parte_1 c.c. comma 3, sul presupposto di aver procurato nuovi clienti garantendo alla banca un portafoglio complessivo di euro 15 milioni, clienti che alla cessazione del rapporto hanno continuato a operare con la preponente, la quale ha continuato a ricevere sostanziali vantaggi, indennità quantificata in euro 124.950,0 sulla base della media annuale delle provvigioni percepite nel corso del rapporto.
A fronte delle contestazioni svolte dalla relative sia ai presupposti che alla quantificazione di tale domanda, Parte_1 la causa va rimessa in istruttoria.
Il dott. ha poi chiesto, in via riconvenzionale, la condanna della parte ricorrente al risarcimento del danno non CP_1 patrimoniale – quantificato in euro 106.701,00 - patito in conseguenza dell'infarto da cui è stato colpito in data 11.8.18, che sarebbe stato causato dall'illegittima risoluzione del rapporto di agenzia e dalla conseguente illegittima richiesta di restituzione degli importi percepiti nel corso del rapporto.
A fronte delle contestazioni, da parte di , della responsabilità, anche in termini di nesso causale, e della Parte_1 quantificazione del danno, la causa va parimenti rimessa in istruttoria.
La causa va dunque, con separata ordinanza, rimessa in istruttoria, per l'accertamento e la quantificazione in relazione alla domanda di condanna al pagamento dell'indennità di cessazione del rapporto di agenzia ex art. 1751 comma 3 c.c. ed in relazione alla domanda di risarcimento del danno.
La decisione sulle spese va rinviata alla sentenza definitiva” (pagg. 3-8).
1.2. Con sentenza definitiva il primo giudice, preso atto della rinuncia del alla CP_1
domanda risarcitoria medio tempore formulata, ha accolto la domanda del sig. avente ad CP_1
oggetto l'indennità di fine rapporto ex art. 1751 c.c., così motivando:
“A seguito della rimessione in istruttoria, è stata disposta una CTU medico legale in relazione alla domanda di risarcimento del danno conseguente all'illegittima risoluzione del rapporto di agenzia e una CTU contabile per la quantificazione dell'indennità di fine rapporto ex art. 1751 c.c. rivendicata dal IG . CP_1 Il IG , all'esito della CTU medico legale, ha dichiarato di rinunciare alla domanda relativa al risarcimento del danno. CP_1 Si tratta, perciò, soltanto di valutare la domanda del IG relativa al pagamento dell'indennità di fine rapporto ex art. CP_1 1751 c.c.
La domanda è fondata.
Con la sentenza non definitiva è stata accertata l'illegittimità della risoluzione del contatto di agenzia per iniziativa della mandante.
Nella memoria difensiva con domanda riconvenzionale il ha chiesto il pagamento della indennità di fine rapporto ex CP_1 art. 1751 c.c., sul presupposto, pacifico, che non siano applicabili al rapporto di cui si discute gli accordi economici collettivi.
In base alla previsione codicistica, l'indennità spetta quanto l'agente abbia procurato al preponente nuovi clienti o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti;
il preponente riceva sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti anche
5 successivamente al recesso dal contratto di agenzia;
il suo pagamento sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti. Se è vero che grava sull'agente, in base ai principi generali, allegare e provare i fatti costitutivi del rivendicato diritto all'indennità di fine rapporto, la prova è desumibile anche in virtù del principio di non contestazione, del principio di vicinanza della prova, del principio di acquisizione, dei risultati dell'ordine di esibizione e dei più ampi poteri istruttori di cui all'art. 421 c.p.c. che, come noto, caratterizzano il processo del lavoro, con una un contemperamento del principio dispositivo con quello della ricerca della verità della verità materiale. L'ordine di esibizione disposto nel corso del presente giudizio non ha supplito ad una carenza probatoria del dott. . CP_1 Come chiarito dalla Cassazione, 'La ripartizione dell'onere della prova tra lavoratore, titolare del credito, e datore di lavoro, deve tenere conto, oltre che della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio - riconducibile all'art. 24 Cost. e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio - della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova;
conseguentemente ove i fatti possano essere noti solo all'imprenditore e non anche al lavoratore, incombe sul primo l'onere della prova negativa' (Cass. 25.7.2008, n. 20484) E tale principio di diritto è applicabile anche al contratto di agenzia, anche tenuto conto che l'art. 1748 c.c. riconosce il diritto dell'agente di esigere che gli siano fornite tutte le informazioni necessarie per verificare l'importo delle provvigioni liquidate. E la documentazione in possesso del preponente può essere indispensabile per sorreggere, sul piano probatorio, attraverso precisi dati quantitativi, l'allegazione relativa al numero dei clienti e al volume degli affari realizzato nel corso degli anni. In tal senso la Suprema Corte afferma che 'L'art. 1748 cod. civ., nel testo modificato dall'art. 2 del d.lgs. n.303 del 1991, ha riconosciuto il diritto dell'agente di esigere che gli siano fornite tutte le informazioni, in particolare un estratto dei libri contabili, necessarie per verificare l'importo delle provvigioni liquidate. Conseguentemente, in relazione a tale precisa garanzia normativa, non appare conforme a diritto la reiezione, come nella specie, dell'istanza dell'agente mirante, indipendentemente dall'espletamento di consulenza tecnica, all'acquisizione della documentazione in possesso solo del preponente, indispensabile per sorreggere, sul piano probatorio, attraverso precisi dati quantitativi, l'allegazione relativa all'aumento del numero dei clienti e del volume degli affari nel corso degli anni;
né è imputabile alla parte la carenza di indicazione di tali dati quantitativi, derivando dall'inadempimento dell'obbligo di informazioni posto dalla legge a carico del preponente' (cfr. Cass. 5.9.2007), sicché qualora il preponente 'non gli abbia trasmesso i dati e le informazioni necessarie per esercitare i suoi diritti di credito quantificando esattamente negli atti di causa le sue spettanze, il giudice deve, su istanza di parte, emanare nei confronti del preponente l'ordine di esibizione delle scritture contabili ex art. 210 c.p.c.' (Cass. 31.5.2022, n.17575). Le previsioni di cui agli 1748 e 1749 c.c., lungi da comportare, in caso di loro inottemperanza da parte del preponente, una inversione dell'onere della prova, pongono degli obblighi il cui rispetto mira in via preventiva ad attenuare le difficoltà cui potrebbe andare incontro l'agente pur sempre onerato di fornire la prova del proprio diritto al pagamento delle provvigioni, obblighi ai quali è data attuazione in via strumentale ed in sede giudiziale tramite l'emanazione dell'ordine di esibizione, ma pur sempre al fine di permettere all'agente di assolvere all'onere probatorio su di lui incombente (cfr. Cass. 9064/2023, in motivazione). L'ordine di esibizione, dunque, si configura come mezzo integrativo di acquisizione documentale che opera nel contesto del principio di disponibilità della prova, in funzione completiva della facoltà processuale della parte di produrre i documenti che ritiene a sé favorevoli ma di cui non abbia il possesso.
Come ben evidenziato nelle note conclusive, ciò è avvenuto nel caso di specie: 'il dott. , infatti, si è visto costretto a CP_1 formulare l'istanza di esibizione in quanto la preponente gli ha inviato, nel corso del rapporto di agenzia, degli estratti conto (denominati Commission Statement) che nulla dicevano sull'attività dallo stesso svolta, sui contratti conclusi, sull'ammontare del portafoglio seguito (come risulta inequivocabilmente dall'esame dei docc. da 5 a 49 prodotti da controparte). Quindi, poiché l'agente, ai sensi dell'art. 1748 c.c., ha diritto di esigere che gli siano fornite tutte le informazioni necessarie per verificare la correttezza degli importi liquidatigli nel corso del rapporto di agenzia;
la documentazione in possesso del preponente può essere indispensabile per sorreggere, sul piano probatorio, attraverso precisi dati quantitativi, l'allegazione relativa al numero di clienti e al volume degli affari realizzato nel corso degli anni;
non può imputarsi all'agente la carenza di indicazioni di tali dati quantitativi laddove derivi (come nel caso concreto) dall'inadempimento degli obblighi di informazioni posto dalla legge a carico del preponente'. A fondamento di tale domanda il IG ha allegato di aver procurato a nuovi clienti, producendo (doc. 1) CP_1 Parte_1 una c.d. griglia clienti al 30.4.2018, 'garantendole un portafoglio complessivo di euro 15 milioni clienti che, alla cessazione del rapporto, hanno continuato a operare con la proponente. La mandante, dunque, ha continuato e sta continuando a ricevere sostanziali vantaggi dai clienti reperiti dal dott. CP_1 Il ha quindi quantificato in euro 124.950,00 l'indennità, 'computata sulla base della media annuale delle provvigioni CP_1 percepite dal convenuto nel corso del rapporto (docc.
5-27 ricorso)'. Il dottor nella domanda riconvenzionale ha allegato che tutti i clienti di cui al documento 1) erano stati da lui procurati;
CP_1 ha chiarito che nel suddetto documento è riportato il cd. NAV (Net Asset Value), ovvero l'ammontare del patrimonio che i clienti avevano in al 30 aprile 2018, confermando così il volume di affari procurato alla preponente dal promotore, circostanza anche questa Parte_1 non specificamente contestata.
Con la memoria difensiva in risposta alla domanda riconvenzionale si è limitata a dichiarare di contestare Parte_1 'recisamente il diritto del sig. al riconoscimento dell'indennità domandata, nonché la valenza processual- probatoria della griglia CP_1 clienti prodotta dal resistente' (di cui ha inoltre dichiarato di contestare la provenienza da parte della , sostenendo altresì che 'il Pt_1 IG non ha allegato né dedotto alcunché in merito all'attività effettivamente svolta costituente il presupposto necessario al CP_1 sorgere del diritto a detta indennità non essendo idoneo al detto fine il documento prodotto sub doc. 1'. Si tratta, però, di contestazione del tutto generica;
poiché non la circostanza allegata dal non è stata specificamente CP_1 contestata dalla è da ritenersi acquisita al processo e provata. Pt_1 Come chiarito dalla Suprema Corte, la contestazione, infatti, è idonea a evitare gli effetti previsti dall'art. 115 c.p.c. solo se è specifica, dettagliata e onnicomprensiva e non si limita a concretizzarsi a formule di stile, a espressioni apodittiche o ad asserzioni meramente negative ma deve essere puntuale, circostanziata, dettagliata e onnicomprensiva. Ciò vieppiù nelle controversie di lavoro nelle quali, in base all'art. 416, comma 3, c.p.c., il convenuto deve prendere posizione, in maniera precisa, circa i fatti affermati dall'attore. Come ricordato dalla difesa del , proprio il coordinamento tra l'art. 115 c.p.c. e l'art. 416 c.p.c. impone la lettura CP_1 combinata del requisito di specificità, previsto dal primo, con quello di precisione, previsto dal secondo, con la conseguenza che la contestazione deve essere completa e univoca.
Nella fattispecie concreta, si è limitata ad affermare … 'In questa sede contesta Parte_1 Parte_1 recisamente il diritto del SI. al riconoscimento dell'indennità domandata, nonché la valenza processual-probatoria della ″griglia CP_1 clienti″ prodotta dal resistente sub doc. 1', con una contestazione evidentemente del tutto generica. Il presupposto allegato dal a fondamento del diritto all'indennità di fine rapporto, è da ritenersi provato non solo in CP_1 ragione della non contestazione della ma vieppiù perché la stessa in ricorso ha affermato che l'art. 2 del Pt_1 Parte_1 Regolamento indennità aggiuntive e premiali (doc. 4 ricorrente) prevedeva che il promotore finanziario beneficiario della riassegnazione del portafoglio clienti di altro promotore avrebbe dovuto corrispondere alla preponente una c.d. indennità di portafoglio (art. 2).
Come dallo stesso evidenziato, il ott. è subentrato a due portafogli clienti di scarsissimo valore e contenuto com'è CP_1 dimostrato dall'importo dell'indennità di portafoglio versata alla preponente (cfr. docc. 57 e 58 ricorrente), sicché se ne desume che la quasi totalità dei clienti indicati nella 'griglia clienti' (doc. 1 ), e nei 'dettagli raccolta netta' (docc. 69-70bis di ) CP_1 Parte_1 6 vanno qualificati 'nuovi'. La coincidenza dei nominativi contenuti nei suddetti documenti contraddice il (peraltro generico) disconoscimento operato da nella memoria difensiva ex art. 416 c.p.c. sulla domanda riconvenzionale del in relazione al doc. 1 dallo Parte_1 CP_1 stesso depositato.
ha poi prodotto (doc. 68), il prospetto recante il riepilogo della raccolta del dott. dal quale risulta Parte_1 CP_1 che, solo nel periodo gennaio 2017-dicembre 2018 (ovvero al 27 aprile 2018, data di sospensione del contratto di agenzia, cfr. doc. 63 e doc. 52 , quest'ultimo ha gestito un portafoglio di oltre sette milioni di euro. Pt_1 Tale dato conferma quello risultante dalla griglia clienti allegata dal (e che indica, come raccolta netta, la somma di CP_1 euro 11 milioni).
La prima condizione prevista dall'art. 1751 c.c. è stata dunque provata. Parimenti provata è la seconda condizione, vale a dire che il preponente riceva sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti anche successivamente al recesso dal contratto di agenzia.
Al di là della non contestazione da parte della assume rilievo il 'dettaglio raccolta netta' depositato dalla Società (docc. Pt_1 69-70 bis ricorrente).
Vero è che la Società non ha adempiuto all'ordine impartito dal giudice (cfr. verbale udienza del 22 ottobre 2019), avendo essa prodotto documenti diversi e relativi a un periodo inferiore. L'ordine di esibizione aveva infatti ad oggetto il 'portafoglio dei clienti indicati nel documento 1 riguardanti il periodo 1° marzo 2016-31 dicembre 2018', sicché avrebbe dovuto produrre, per ciascun cliente indicato nella c.d. griglia Cliente (doc, Parte_1 1 ), il portafoglio relativo al periodo 1° marzo 2016-31 dicembre 2018. CP_1 Invece la Società ha prodotto un'estrapolazione dei dati relativi ai clienti seguiti dal dott. (cfr. nota di deposito 31 CP_1 gennaio 2020) consistenti, di fatto, in prospetti riportanti il dettaglio della 'raccolta netta' dallo stesso effettuata nel più breve periodo 1° giugno 2016-30 giugno 2018.
In tal modo ha elaborato i prospetti 'sull'agente' anziché 'sui clienti' e ha escluso l'attività bancaria da questi Parte_1 svolta dal 1° marzo al 31 maggio 2016 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2018 impedendo l'acquisizione dei dati richiesti, condotta processuale valutabile ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c. In ogni caso, dalla documentazione prodotta risulta che i clienti procurati dal hanno continuato a operare con la CP_1 Pt_1 quantomeno sino al 30 giugno 2018 cioè successivamente sia al 27 aprile 2018 (data della sospensione del contratto di agenzia) che al
28 maggio 2018 (data di risoluzione del rapporto;
cfr. docc. 10, 70 con evidenziate le operazioni successive al 27 aprile 2018). Pt_1 Tutto ciò comprova che ha continuato a ricevere sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con i clienti Parte_1 procuratile dal , anche successivamente al recesso dal contratto di agenzia. CP_1 Sussiste, infine, anche la terza condizione prevista per l'ottenimento dell'indennità prevista dall'art. 1751 c.c. cioè l'equità della sua corresponsione, tenuto conte di tutte le circostanze del caso e, in particolare, per un verso delle provvigioni perdute dall'agente (che mensilmente, percepiva, a titolo di provvigione fissa, euro 8.330,00, oltre alle provvigioni variabili, cfr. docc.
5-49 società ricorrente) a seguito della subita illegittima risoluzione del rapporto di agenzia, per 'fatti infamanti e non provati', dall'altro dai vantaggi procurati dal a , vale a dire una raccolta di oltre 11 milioni di euro. CP_1 Parte_1 In conclusione, risultano provate tutti i presupposti per il riconoscimento a favore del dell'indennità ex art. 1751 c.c., CP_1 da liquidarsi per quanto da ultimo evidenziato, nella misura massima stabilita nella relazione della CTU del dott. , alla quale si Per_2 rinvia integralmente in quanto frutto di una accurata indagine, priva di vizi logici e non contestata nei suoi risultati contabili. Controparte_ Pertanto, va condannata a corrispondere al IG a titolo di indennità di fine rapporto
Parte_1 ex art. 1751 c.c. la somma di € 112.747,19, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Il rigetto delle domande di e, al contempo, la rinuncia del alla domanda di risarcimento del danno
Parte_1 CP_1 giustificano la compensazione di 1/3 delle spese del giudizio, mentre i residui 2/3 – nella misura liquidata in dispositivo - vanno posti a carico di secondo soccombenza.
Parte_1 Vanno poste a carico di le spese della CTU contabile e a carico del IG le spese della
Parte_1 CP_1 CTU medico legale, liquidate separatamente” (pag. 4-11).
2. Per la riforma della sentenza non definitiva e della sentenza definitiva ha proposto appello la soc. sulla base di cinque motivi. Precisa di aver dato esecuzione a Parte_1
entrambe le sentenze.
2.1. Con il primo motivo di appello la società ha impugnato la sentenza non definitiva in quanto nulla per motivazione assente o comunque apparente/omessa pronuncia in punto domanda relativa agli anticipi provvigionali e all'indennità di portafoglio.
L'appellante ribadisce che ha diritto alla restituzione degli anticipi provvigionali per € 6.752,82
ai sensi dell'art. 5, lett. C), del contratto di agenzia (doc. 2), come risulta da fattura n. 18/002PS del
11.1.2018 (doc. 23) e da nota di credito n. 18/001PS del 11.1.2018 completa del Commission
Statement di competenza (doc. 51). Ribadisce altresì che ha diritto alla restituzione dell'indennità di portafoglio per € 1.760,79 ai sensi dell'art. 2 del regolamento (doc. 4), con riferimento all'acquisizione
7 di portafogli autorizzata mediante lettere ID 71192 (doc. 57) e ID 81052 (doc. 58), come risulta da prospetto contente il dettaglio contabile (doc. 59).
L'appellante lamenta che il primo giudice non ha considerato che controparte non aveva contestato le circostanze a fondamento delle relative pretese della e che il diritto della società Pt_1
alla restituzione di tali importi prescinde dalla sussistenza della causa di recesso. Rileva che il primo giudice si è limitato a rigettare le domande dopo aver dichiarato l'insussistenza della giusta causa di recesso, senza fornire specifica motivazione su dette pretese, sicché la sentenza non definitiva è
nulla per violazione dell'art. 132, comma 1 n. 4), c.p.c..
2.2. Con il secondo motivo di appello la società ha impugnato la sentenza non definitiva in quanto erronea, illogica, contraddittoria e infondata con riguardo al rigetto delle domande relative agli anticipi provvigionali, all'indennità di portafoglio e alle provvigioni integrative.
L'appellante si duole che il primo giudice ha rigettato le domande della società per mancato adempimento degli oneri allegatori e probatori. Ribadisce di avere diritto alla restituzione di €
6.752,82 per anticipi provvigionali e di € 1.760,79 per indennità di portafoglio – come da argomentazioni e documentazioni sopra esposte – al netto dell'importo di € 852,58 dovuto a titolo di
FIRR maturato. Ribadisce altresì di avere diritto alla restituzione di € 191.590,00 per provvigioni integrative ai sensi degli artt.
6-7 dell'accordo integrativo, come risulta dalle ragioni di cui alla lettera del 28.5.2018 (doc. 52) contenente comunicazione di recesso per giusta causa nonché
contestazione in via stragiudiziale dell'inadempimento, precisando che il sig. ha replicato CP_1
soltanto in sede processuale e in modo generico.
L'appellante osserva di avere adeguatamente allegato nel ricorso introduttivo i fatti di causa e di avere provato documentalmente la fondatezza delle proprie pretese, sicché la sentenza non definitiva – nell'eventualità in cui sia ritenuta sufficientemente motivata – è comunque errata in fatto e in diritto. Sostiene che controparte aveva l'onere di contestare specificamente le condotte di cui alla lettera del 28.5.2018 (cfr. Cass. n. 22055/2017 e n. 16970/2018) e che, sussistendo giusta causa di recesso, nulla è dovuto al sig. a titolo di indennità sostitutiva del mancato preavviso. CP_1
Richiama Cass. S.U. 13533/2001 circa la ripartizione dell'onere probatorio tra le parti ed evidenzia che nel caso di specie, trattandosi di un grave inadempimento contrattuale, la società ha assolto il
8 proprio onere dando prova della fonte negoziale e degli obblighi contrattuali a carico dell'agente mentre il sig. non ha fornito prova puntuale e positiva del suo adempimento. Afferma, CP_1
contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, la tempestività e l'ammissibilità delle richieste istruttorie e dei documenti prodotti di cui alla memoria difensiva ex art. 416 c.p.c..
2.3. Con il terzo motivo di appello la società ha impugnato la sentenza non definitiva in quanto erronea, illogica, contraddittoria e infondata con riguardo all'accoglimento della domanda riconvenzionale di pagamento dell'indennità sostitutiva del mancato preavviso.
L'appellante ribadisce che risulta sussistente la giusta causa di recesso e pertanto nulla è
dovuto al sig. a titolo di indennità sostitutiva del mancato preavviso. CP_1
2.4. Con il quarto motivo di appello la società ha impugnato la sentenza non definitiva in quanto erronea, illogica, contraddittoria e infondata circa il rifiuto di esercizio dei poteri istruttori officiosi.
L'appellante evidenzia che – alla luce degli atti di causa e delle deposizioni testimoniali – il primo giudice aveva il potere-dovere di esercitare i poteri istruttori officiosi ex art. 421 c.p.c. (cfr.
Cass. n. 6753/2012, S.U. 113532004, n. 16182/2011, n. 10522/1997), in particolare disponendo l'escussione di ulteriori testimoni, come peraltro espressamente richiesto dalla società.
2.5. Con il quinto motivo di appello la società ha impugnato la sentenza definitiva in quanto erronea, illogica, contraddittoria e infondata con riguardo all'accoglimento della domanda riconvenzionale di pagamento dell'indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c..
L'appellante lamenta che la decisione del primo giudice si basa su una errata applicazione del criterio di riparto degli oneri probatori ex art. 2697 c.c., su una errata e/o falsa applicazione del principio di contestazione ex art. 115 c.p.c. e su una errata applicazione dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.. Rileva che il sig. non ha allegato né provato i fatti – ossia l'attività CP_1
effettivamente svolta – a fondamento della pretesa dell'indennità di fine rapporto e in particolare osserva che: controparte aveva l'onere di allegare i fatti costitutivi della domanda;
il documento depositato quale “griglia clienti” non è idoneo a colmare tale carenza allegatoria, anche perché è
stato contestato dalla società; controparte non ha neppure provato la sussistenza dei requisiti ex art. 9 esso è stato emesso illegittimamente poiché: controparte non aveva adempiuto all'onere di indicare nominativamente i documenti necessari e di dimostrare l'impossibilità ad acquisirli in altro modo;
la non è in possesso di alcun documento denominato “analisi del portafoglio” e, nonostante Pt_1
l'apposita istanza della società, il primo giudice non ha fornito specificazioni;
il sig. era in CP_1
grado di fornire tutte le informazioni e documentazioni necessarie a ricostruire la propria attività
svolta e l'ordine di esibizione non aveva una funzione meramente integrativa.
3. Si è costituito il sig. contestando l'appello e chiedendone il rigetto. CP_1
Quanto al primo e al secondo motivo di appello circa gli anticipi provvigionali e l'indennità di portafoglio, il sig. conferma di non aver preso posizione in primo grado al riguardo e che CP_1
tali somme sono dovute alla società al netto del FIRR maturato.
Quanto al secondo motivo di appello, il sig. afferma la correttezza della sentenza CP_1
impugnata; osserva che l'art. 9 del contratto di agenzia e la lettera di recesso richiamano l'art. 1456
c.c. mentre il ricorso della società in primo grado fondava le richieste sull'art. 1453 c.c., rilevando che le due norme prevedono azioni di diversa natura e diverso carico degli oneri probatori;
evidenzia che il ricorso avversario in primo grado presentava carenze allegatorie e probatorie e che a ciò non potevano supplire i poteri officiosi del giudice.
Quanto al terzo motivo di appello, il sig. ribadisce che il recesso era illegittimo stante CP_1
l'insussistenza della giusta causa e che pertanto egli aveva diritto all'indennità sostitutiva del preavviso.
Quanto al quarto motivo di appello, il sig. ne afferma l'infondatezza in quanto il CP_1
primo giudice non poteva esercitare i poteri officiosi ex art. 421 c.p.c. in assenza dell'allegazione dei fatti costitutivi delle pretese e in assenza di qualsiasi significativa pista probatoria emergente dai mezzi istruttori.
Quanto al quinto motivo di appello, il sig. sostiene di avere dedotto e documentato CP_1
la propria domanda e che non vi è stata contestazione specifica e precisa di controparte;
aggiunge che il primo giudice ha legittimamente emesso un ordine di esibizione a carico della senza Pt_1
supplire a carenze probatorie dell'agente, e che ha correttamente verificato i requisiti previsti dall'art. 10 4. La causa è stata discussa all'udienza del giorno 17.4.2025 e, all'esito della camera di consiglio, è stata decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Il Collegio ritiene che l'appello è fondato limitatamente alla domanda relativa agli anticipi provvigionali e all'indennità di portafoglio (primo motivo), mentre nel resto deve essere rigettato per le seguenti dirimenti ragioni che assorbono ogni altra questione.
6. Sul primo motivo di appello. Il sig. , tramite il proprio difensore, ha confermato – CP_1
in atti e in udienza – di non aver contestato la pretesa della a titolo di anticipi Parte_1
provvigionali e di indennità di portafoglio, al netto del FIRR maturato. Profilo su cui il primo giudice ha omesso di statuire.
È pertanto pacifico che, in accoglimento del primo motivo di appello sul punto, il sig. CP_1
deve essere condannato al pagamento in favore di dell'importo di euro 7.661,03. Parte_1
7. Per il resto l'appello è infondato e deve essere rigettato.
Il Collegio ritiene che le sentenze impugnate sono compiutamente motivate e aderenti alle risultanze istruttorie.
8. Il secondo e il terzo motivo di appello (fatta eccezione per la parte in cui si ripropone la questione della restituzione degli anticipi provvigionali e dell'indennità di portafoglio, già oggetto del primo motivo) nonché il quarto motivo (in punto mancato esercizio dei poteri officiosi) sono suscettibili di essere trattati congiuntamente e risultano infondati.
Il Collegio rileva che – come correttamente ritenuto dal primo giudice – erano generici gli addebiti posti a fondamento del recesso nonché le conseguenti pretese della come esposti Pt_1
tanto nella lettera di recesso (doc. 52) quanto nel ricorso giudiziale.
Il presente giudizio lavoristico è stato introdotto dalla soc. sub specie di Parte_1
accertamento dell'avvenuta risoluzione di diritto del contratto di agenzia ex art. 9, lett. A, del contratto medesimo che prevede la risoluzione del contratto per giusta causa a fronte della violazione da parte dell'Agente della disciplina degli intermediari finanziari.
Sicché la aveva l'onere di articolare nel ricorso tutte le allegazioni fattuali relative alle Pt_1
circostanze integranti l'accertamento richiesto.
11 Viceversa, come detto, già le allegazioni del ricorso introduttivo del giudizio erano generiche,
non indicando con precisione la condotta del asseritamente contraria alla disciplina degli CP_1
intermediari. Invero, l'addebito mosso al – ovverosia quello di aver distratto somme di CP_1
pertinenza della clientela, e segnatamente della risparmiatrice sig. -, risulta del tutto generico Pt_4
con riferimento a modalità della condotta e collocazione temporale. Si legge, in particolare, nel ricorso di primo grado, a pag. 7: “14. con lettera raccomandata datata 28.5.2018, pervenuta all'ex promotore in data 11.6.2018, essendosi il SI. reso inadempiente ai propri obblighi CP_1
contrattuali e regolamentari e, in particolare, all'impegno assunto all'articolo 1, lettera A, del
Contratto di Agenzia, comunicava al medesimo la propria intenzione di avvalersi Parte_1
del disposto dell'articolo 9, lettera A, del Contratto di Agenzia, il quale, conseguentemente, era “da intendersi risolto per giusta causa” (doc. 52);
15. con la lettera di cui al punto precedente la contestava al SI. “la Pt_1 CP_1
violazione delle disposizioni di cui al Regolamento di attuazione del D. Lgs. N. 58/1998 concernente la disciplina degli intermediari adottato dalla per aver distratto somme di pertinenza della CP_2
clientela” (segnatamente, della “risparmiatrice SI.ra ”), circostanza che il medesimo SI. Pt_4
aveva ammesso “in occasione dell'incontro intervenuto in data 3 maggio 2018 con gli CP_1
ispettori di ”. Parte_1
Del resto, risultava generica anche la lettera di risoluzione (doc. 52 di primo grado invocato dalla che non aggiunge alcuna circostanza specifica rispetto alle generiche allegazioni del Pt_1
ricorso di primo grado.
Per il principio di circolarità tra oneri allegatori, oneri di contestazione e di prova che caratterizza il processo del lavoro, a fronte della predetta genericità di allegazioni circa l'asserita violazione da parte del del regolamento degli intermediari (da cui si pretenderebbe di CP_1
inferire l'avvenuta risoluzione del contratto), deve ritenersi che non sia sorto alcuno specifico onere di contestazione (e di prova) in capo al , che pure ha contestato sin dal primo grado di CP_1
giudizio la (genericamente, dalla allegata distrazione di somme e la (genericamente, dalla Pt_1
allegata “confessione” (v. pag. 3 ss. memoria di costituzione di primo grado). Pt_1
12 In ogni caso, il Collegio ritiene che anche i capitoli sui quali la chiedeva l'interrogatorio Pt_1
del sono stati genericamente formulati e, conseguentemente, non ammessi dal primo CP_1
giudice. Non si indicano, invero, quali “violazioni contrattuali e regolamentari” avrebbe commesso
(e, in tesi, ammesso in sede stragiudiziale) il , non essendo indicate le modalità e la CP_1
tempistica dell'asserita distrazione: “11) Vero che nell'anno 2018 la AN esercitava la facoltà di recesso per giusta causa in ragione delle violazioni contrattuali e regolamentari da me commesse.
12) Vero che le violazioni, di cui al capitolo precedente, a me imputabili erano consistite nell'aver distratto somme di pertinenza della risparmiatrice SI.ra , come da me ammesso in Pt_4
occasione dell'incontro avvenuto in data 3 maggio 2018 con gli ispettori di ”. Parte_1
Questo Collegio ritiene generici anche i capitoli di prova testimoniale riferiti al recesso della
AN: “11) Vero che nell'anno 2018 la esercitava la facoltà di recesso per giusta causa in Pt_1
ragione delle violazioni contrattuali e regolamentari commesse dal SI. . Controparte_1
12) Vero che le violazioni, di cui al capitolo precedente, imputabili al SI. Controparte_1
erano consistite nell'aver distratto somme di pertinenza della risparmiatrice SI.ra , come dal Pt_4
medesimo SI ammesso in occasione dell'incontro avvenuto in data 3 maggio 2018 con gli CP_1
ispettori di ”. Parte_1
Peraltro la pur allegando che all'incontro in cui il avrebbe confessato la Pt_1 CP_1
condotta contestata erano presenti i supervisori e e gli addetti CP_3 CP_4
all'”ufficio controlli preventivi rete” , e (pag. 24 Persona_3 Persona_4 Persona_5
dell'appello), ha indicato come testimoni sui capitoli che precedono: “i SIg.ri , Parte_7 Pt_8
e ” (v. ricorso di primo grado), quindi persone non presenti all'incontro
[...] Parte_5
di cui si discorre. Correttamente, quindi, il primo giudice non ha ammesso i predetti testimoni, in quanto, non presenti all'asserita confessione stragiudiziale, non avrebbero potuto confermarla per conoscenza diretta.
Quanto alle circostanze allegate a pag. 23 dell'appello, esse non risultano indicate nel ricorso di primo grado. Ed invero, la afferma di averle indicate nella memoria depositata a seguito Pt_1
della domanda riconvenzionale del . Tuttavia, trattandosi di fatti costitutivi del diritto azionato CP_1
13 (accertamento dell'avvenuta risoluzione per giusta causa del contratto di agenzia) essi avrebbero dovuto essere allegati dalla nel ricorso introduttivo del giudizio. Pt_1
Quanto alle produzioni documentali docc. 62 e 63, non sono ammissibili in quanto tardive e non acquisibili nemmeno ex art. 421 c.p.c., mancando, per quanto precede (genericità delle allegazioni e prova) una c.d. “pista probatoria” in merito all'asserita distrazione.
Per quanto precede, correttamente il primo giudice ha rigettato le domande della non Pt_1
essendo specificamente allegata ( e provata) alcuna violazione da parte del ai doveri su di CP_1
lui incombenti quale intermediario finanziario e non sussistendo, dunque, la giusta causa del recesso posto in essere dalla medesima dal contratto intercorso tra le parti. Pt_1
9. Anche il quinto motivo di appello, relativo all'accoglimento della domanda del in CP_1
punto indennità ex art. 1751 c.c., risulta infondato.
Il Collegio rileva che, contrariamente a quanto sopra osservato con riferimento alle domande formulate dalla con riferimento alla domanda del relativa all'indennità ex art. 1751 Pt_1 CP_1
c.c. sussisteva una c.d. pista probatoria in relazione alla quale esercitare i poteri officiosi che, quindi,
sono stati correttamente esercitati dal primo giudice con riferimento agli ordini di esibizione.
Ed invero, il sig. aveva allegato sin dalla memoria di costituzione in primo grado (v. CP_1
pag. 6 ss.) di aver procurato alla nuovi clienti, indicati (anche nominativamente) nel Pt_1
documento n. 1 prodotto (indicante, in particolare, i clienti sino al 30.4.2018 quanto a tipologia,
numero per tipologia, stato del conto corrente), garantendo alla un portafoglio complessivo Pt_1
di 15 milioni di euro, clienti che, alla cessazione del rapporto di agenzia per cui è causa, avevano continuato a operare con la che, dunque, ha continuato a ricevere “sostanziali vantaggi” dai Pt_1
clienti procurati dal . Il ha anche documentato i calcoli dell'indennità in questione CP_1 CP_1
sulla base delle provvigioni percepite nel corso del rapporto (v. pag. 6 memoria di primo grado).
Il , in definitiva, ha allegato tutti gli elementi costitutivi del vantato diritto all'indennità CP_1
ex art. 1751 c.c. e offerto elementi probatori (in particolare la griglia clienti, le cui risultanze non sono state specificamente contestate dalla né con riferimento ai nominativi dei clienti, né con Pt_1
riferimento alle altre indicazioni ivi contenute, v. pag. 14 della memoria su riconvenzionale della
, in relazione ai quali correttamente il primo giudice ha esercitato i poteri ex art. 421 c.p.c. Pt_1
14 con riferimento a dati in possesso della che, invero, quantomeno in parte qua, li ha prodotti Pt_1
in giudizio.
In definitiva, il quinto motivo di appello, che si limita a contestare il mancato assolvimento dell'onere di allegazione e prova in capo al e l'illegittimo esercizio dei poteri istruttori CP_1
officiosi da parte del giudice è infondato per quanto precede. Non vi sono specifiche contestazioni sulla CTU svolta in primo grado.
10. Per tutto quanto precede, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma delle impugnate sentenze, deve essere condannato al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
dell'importo di euro 7.661,03. Parte_1
Le sentenze impugnate devono, viceversa, essere nel resto confermate.
11. Quanto alle spese di lite del presente grado di giudizio, in applicazione del principio della prevalente soccombenza, esse devono essere poste a carico di parte appellante per 4/5 e compensate per 1/5, al fine di tener conto della parziale fondatezza dell'appello in ordine al primo motivo.
Sicché la soc. deve essere condannata alla rifusione in favore del Parte_1
sig. di 4/5 delle spese di lite del grado, nella misura liquidata in tale quota in dispositivo, CP_1
facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/14 e ss. mod., in un importo parametrato ai medi dello scaglione di riferimento per valore della causa, oltre a rimborso spese forfetario, IVA e CPA
come per legge.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata e/o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma delle impugnate sentenze, condanna al pagamento in favore di dell'importo di Controparte_1 Parte_1
euro 7.661,03;
2) ferme nel resto le impugnate sentenze;
15 3) compensa tra le parti 1/5 delle spese di lite grado e condanna parte appellante alla refusione in favore della parte appellata del residua quota di 4/5 che liquida in tale quota in euro 6.783,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Venezia, il giorno 17.4.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Silvia Burelli Paolo Talamo
16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1751 c.c.. Evidenzia che ha adempiuto all'ordine di esibizione per quanto possibile e che comunque
1751 c.c..