Articolo 12 della Legge 29 marzo 1956, n. 288
Articolo 11Articolo 13
Versione
11 maggio 1956
Art. 12.
L'ufficiale subisce nel ruolo una detrazione di anzianita' quando sia stato:
1) detenuto per condanna a pena restrittiva della liberta' personale;
2) detenuto in stato di carcerazione preventiva per reato che abbia importato condanna a pena restrittiva della liberta' personale;
3) sospeso dall'impiego per causa diversa da condanna penale;
4) in aspettativa per motivi privati;
5) in aspettativa per infermita' temporanea non proveniente da causa di servizio, qualora in un triennio, in una o piu' volte, e rimanendo nello stesso grado, abbia trascorso non meno di un anno in detta posizione.
La detrazione di anzianita' di cui al primo comma e' corrispondente al periodo di tempo in cui l'ufficiale si sia trovato in una delle posizioni sopra indicate.
Entrata in vigore il 11 maggio 1956