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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 31/03/2025, n. 1276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1276 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 14212/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia Civile
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 14212/2023, avente come oggetto “divorzio - cessazione degli effetti civili del matrimonio”, promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Tortona (AL), presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. BIANCHI LORENZO, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Controparte_1 C.F._2
Brescia, presso lo studio dell'Avv. DALLA BONA ALESSANDRA, che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di risposta
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI
(come da udienza del 28.3.2025)
Le parti hanno precisato congiuntamente le seguenti conclusioni:
“1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra (C.F.: Parte_1
) e (C.F.: ), C.F._1 Controparte_1 C.F._2
coniugati in AR IA (AL) in data 11/07/2009, con atto trascritto nel Registro dello stato civile del Comune di AR IA (AL) al N.1, parte II, serie A, anno 2009;
2) Ordinare al Comune di AR IA (AL) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
-Sui rapporti personali e l'affidamento dei due figli.
3) I figli minori e verranno affidati, come per legge, ad entrambi i genitori. Per_1 Per_2
I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in via tra loro condivisa, in particolare assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per i figli, tenendo conto della capacità,
dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi, mentre per le questioni di ordinaria amministrazione e/o modica importanza la responsabilità sarà esercitata in via disgiunta da entrambi i genitori.
4) Collocamento paritario dei figli presso entrambi i genitori. I figli staranno presso ciascun genitore secondo il seguente schema, su base bisettimanale:
-la prima settimana: lunedì e martedì con la mamma - mercoledì e giovedì con il papà - venerdì,
sabato e domenica con la mamma;
-la seconda settimana: lunedì e martedì con il papà – mercoledì e giovedì con la mamma – venerdì,
sabato e domenica con il papà.
-Durante le vacanze estive, i figli trascorreranno con ciascun genitore due settimane consecutive nei mesi di luglio e agosto, da concordarsi tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno.
-Durante le vacanze natalizie e pasquali, i figli trascorreranno con ciascun genitore metà del periodo scolastico, in modo che le festività principali siano alternate di anno in anno. Le parti danno atto di aver già raggiunto un accordo relativamente alla gestione delle festività per l'anno 2025.
-Le festività in corso d'anno (quali 25 Aprile, 1 Maggio, 2 Giugno, 1 Novembre, 8 Dicembre) saranno trascorse con ciascun genitore secondo il criterio dell'alternanza.
Sono fatti salvi diversi e più ampi accordi tra i genitori.
5) La residenza anagrafica di e rimarrà quella attuale, presso la madre. Per_2 Per_1
6) I genitori si impegnano a consentire libere frequentazioni dei figli con gli ascendenti e la famiglia di ciascuno di loro, tanto in linea paterna quanto in linea materna.
7) I genitori si danno reciproco assenso all'espatrio con i figli minori per soli fini turistici e acconsentono reciprocamente al rilascio del passaporto, anche per i figli.
-Sui rapporti economici.
8) Nessun reciproco contributo dei genitori al mantenimento dei due figli, stante la parità del tempo di accudimento di e;
ciascuno genitore provvederà al mantenimento diretto quando Per_2 Per_1
li ha con sé.
9) I genitori terranno a proprio carico, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli di cui al protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia, che le parti dichiarano di ben conoscere e che di seguito viene trascritto:
"Spese per la salute
a) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal
medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari erogati o
meno dal Servizio Sanitario Nazionale ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di
sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari;
b) spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche e
oculistiche; II) cure termali e fisioterapiche;
III) farmaci particolari;
Spese per l'istruzione
a) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite
scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico;
b) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie
richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV)
corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
c) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola
e dopo-scuola;
Spese per la custodia di prole minorenne
Spese che non richiedono il preventivo accordo: I) spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter)
se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra
dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative
gratuite; II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Spese per il divertimento
Spese che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti
attrezzature; II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze.
Le spese dovranno essere:
a) documentate;
b) suddivise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
c) corrisposte al genitore che le anticipa entro 15 gg. dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico
bancario con accredito su conto corrente il cui codice Iban verrà indicato nella richiesta."
10) L'Assegno Unico Universale verrà percepito nella misura del 50% da ciascun genitore.
11) Nulla reciprocamente tra i coniugi, essendo gli stessi patrimonialmente autonomi.
12) Premesso che i signori e sono comproprietari, per la Controparte_1 Parte_1
quota di ½ ciascuno, dei seguenti immobili:
-catasto fabbricati, sez. Urbana NCT, foglio 3, n.130, sub.1, classe 1, categoria A/2, consistenza 7,5
vani, superficie catastale totale 145 mq, totale escluse aree scoperte 143 mq, rendita euro 379,60, immobile sito in Via G. Garibaldi, 19 piano T-1;
-catasto fabbricati, sez. Urbana NCT, foglio 3, n.144, sub.1, classe 3, categoria C/2, consistenza 46
mq, superficie catastale totale 59 mq, rendita euro 83,15, immobile sito in Via G. Garibaldi, 19 piano
T;
-catasto fabbricati, sez. Urbana NCT, foglio 3, n.126, sub.8, classe 3, categoria C/6, consistenza 16
mq, superficie catastale totale 29 mq, rendita euro 36,36, immobile sito in Via G. Garibaldi, 13 piano
T;
-catasto fabbricati, sez. Urbana NCT, foglio 3, n.126-128, sub.2, classe 3, categoria A/2, consistenza
6 vani, superficie catastale totale 166 mq, totale escluse aree scoperte 160 mq, rendita euro 418,33,
immobile sito in Via G. Garibaldi, 13 piano T-1;
-catasto fabbricati, sez. Urbana NCT, foglio 3, n.126-128, sub.6-8, classe 3, categoria C/2, consistenza
30 mq, superficie catastale totale 52 mq, rendita euro 54,23, immobile sito in Via G. Garibaldi, 13
piano T.
Il tutto salva migliore descrizione e identificazione che verrà eseguita in sede di rogito notarile.
darsi atto che a composizione e definizione dei rapporti patrimoniali derivanti dal matrimonio, i coniugi concordano quanto segue:
a) Il signor - di seguito indicato come “parte cedente” promette di cedere Controparte_1
con successivo atto notarile da stipulare entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla emissione della sentenza di divorzio, a titolo transattivo, alla sig.ra - di seguito indicata come “parte Parte_1
cessionaria” - che a propria volta promette di accettare ed acquistare a tale titolo, la propria quota del diritto di proprietà, pari ad 1⁄2 dell'intero degli immobili siti in DE OR (BS), identificati catastalmente come segue:
-catasto fabbricati, sez. Urbana NCT, foglio 3, n.130, sub.1, classe 1, categoria A/2, consistenza 7,5
vani, superficie catastale totale 145 mq, totale escluse aree scoperte 143 mq, rendita euro 379,60,
immobile sito in Via G. Garibaldi, 19 piano T-1;
-catasto fabbricati, sez. Urbana NCT, foglio 3, n.144, sub.1, classe 3, categoria C/2, consistenza 46 mq, superficie catastale totale 59 mq, rendita euro 83,15, immobile sito in Via G. Garibaldi, 19 piano
T;
-catasto fabbricati, sez. Urbana NCT, foglio 3, n.126, sub.8, classe 3, categoria C/6, consistenza 16
mq, superficie catastale totale 29 mq, rendita euro 36,36, immobile sito in Via G. Garibaldi, 13 piano
T;
-catasto fabbricati, sez. Urbana NCT, foglio 3, n.126-128, sub.2, classe 3, categoria A/2, consistenza
6 vani, superficie catastale totale 166 mq, totale escluse aree scoperte 160 mq, rendita euro 418,33,
immobile sito in Via G. Garibaldi, 13 piano T-1;
-catasto fabbricati, sez. Urbana NCT, foglio 3, n.126-128, sub.6-8, classe 3, categoria C/2, consistenza
30 mq, superficie catastale totale 52 mq, rendita euro 54,23, immobile sito in Via G. Garibaldi, 13
piano T.
Il tutto salva migliore descrizione e identificazione che verrà eseguita in sede di rogito notarile.
Il trasferimento della quota del diritto di proprietà relativa alle unità immobiliari sopradescritte verrà
eseguito a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto conosciuto e accettato dalle parti e che comprende tutti i diritti accessori, le servitù attive e passive, le pertinenze e la eventuale quota proporzionale degli enti e spazi condominiali in ragione dei millesimi.
Parte cedente e parte cessionaria dichiarano sin da ora che le unità immobiliari cedute sono in buono stato di conservazione e prive di vizi e/o difetti, salvo quelli già conosciuti dovuti al deperimento per l'uso degli immobili.
Ai sensi dell'art. 29, comma 11 bis L. 27.02.1985 n. 52 introdotto dal comma 14 dell'art. 19 del D.L.
n. 78 del 31.05.2010, convertito in L. 122 del 30.07.2010, le parti dichiareranno, in sede di atto di ripetizione del presente accordo in forma pubblica, che i dati catastali sopra citati e le planimetrie depositate in catasto sono conformi allo stato di fatto degli immobili descritti.
Parte cedente si impegna a garantire Parte Promissaria Acquirente in ordine a qualsivoglia caso di evizione relativo alla cessione della quota oggetto del presente accordo.
b) La signora a regolamentazione dei rapporti di dare/avere pendente tra le parti, si impegna Pt_1 a corrispondere al marito la somma di complessivi € 60.000,00 (euro sessantamila/00), importo che la signora si impegna a versare al signor alla stipula dell'atto Parte_1 Controparte_1
notarile.
c) L'atto di ripetizione in forma pubblica del presente accordo di divorzio dovrà avvenire nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre il termine sopra convenuto tra le parti di 60 (sessanta)
giorni dalla data di pubblicazione della sentenza di divorzio. Il sig. si impegna a Controparte_1
trasmettere per tempo la documentazione necessaria per la stipula del rogito notarile.
Si dà atto che il trasferimento sarà connotato dall'esenzione dell'imposta di bollo, di registro,
ipotecaria e catastale ai sensi dell'art. 19 dell legge n.74/1987.
d) Ogni spesa, imposta e/o tassa inerente l'atto di ripetizione sopra indicato rimarranno ad esclusivo ed integrale carico della sola parte cessionaria signora Pt_1
e) Sino all'intervenuta cessione della quota di proprietà degli immobili a favore della moglie, la casa familiare resta assegnata alla signora affinché la abiti con i due figli. Si dà atto che il signor Pt_1
ha rilasciato prima d'ora la casa coniugale. Controparte_1
La moglie si impegna sin da ora a riconsegnare al marito i beni personali di costui noti alle parti,
ancora custoditi nella casa familiare: computer apple vintage, stazione meteo Bresser, caschi moto,
tavolino in corridoio dei nonni del marito, specchio bagno grande, poltrona da ufficio, candelabro,
macchina da scrivere Lego, BBQ, tapis-roulant, quadri e regali del padre del sig. Controparte_1
album fotografici del marito e dei genitori di costui;
il tutto entro e non oltre dieci giorni dalla data del rogito notarile di cessione della quota di casa familiare.
Le parti danno atto che la Vespa 50 Special si trova già nel possesso del signor Controparte_1
Contestualmente alla stipula del rogito notarile, la signora sottoscriverà il passaggio di Pt_1
proprietà in favore del marito.
Le parti convengono che i restanti beni presenti nella casa coniugale resteranno nella proprietà
esclusiva della signora la quale si accollerà non solo le spese notarili dell'atto di cessione, ma Pt_1
anche quelle relative all'agibilità dei fabbricati e alla sanatoria per l'apertura della comunicazione tra i due fabbricati.
Contestualmente alla sottoscrizione del rogito notarile, il signor consegnerà alla Controparte_1
signora e chiavi del cancello ancora in suo possesso. Il telecomando del cancello carraio verrà Pt_1
tenuto a disponibilità dei figli quando si trovano presso il padre, per ogni necessità dei figli stessi.
f) La signora errà a proprio integrale carico tutte le utenze domestiche (con intestazione delle Pt_1
utenze stesse in capo alla moglie, ove ciò non fosse già avvenuto), gli eventuali costi di gestione ordinaria e le imposte gravanti sugli immobili per il loro utilizzo (quali la TARI), sollevando e manlevando il signor da qualsiasi debenza. Controparte_1
Sino all'intervenuta cessione della quota di proprietà degli immobili a favore della moglie, gli oneri di ordinaria manutenzione delle unità abitative resteranno a carico della signora quale Pt_1
utilizzatrice.
g) Il mutuo arancio n.70400001239 residuo gravante sull'immobile casa coniugale, cointestato ai signori e avente n. stipulato con ING BANK Controparte_1 Parte_1 P.IVA_1
in data 15/4/2009, per capitale iniziale complessivo di euro 212.859,43, e residuante in euro 90.609,66
verrà sostenuto dai coniugi sino alla stipula dell'atto di cessione della quota di proprietà del marito;
successivamente il mutuo resterà a carico integralmente dalla signora che in ogni caso all'atto Pt_1
della cessione della quota di proprietà da parte del signor provvederà all'accollo Controparte_1
della quota parte di mutuo del marito.
Al rogito, il conto cointestato [...] di appoggio del mutuo verrà estinto.
A far data dalla stipula dell'atto di cessione, il signor cesserà pertanto il pagamento Controparte_1
della propria quota di rata di mutuo. L'accollo del mutuo da parte della moglie avverrà con liberazione da parte della banca mutuante di ed eventuali suoi garanti, all'esito di Controparte_1
apposita istruttoria che potrà essere avviata anche prima della data concordata per la stipula dell'atto notarile.
13) Le spese legali del procedimento avente RG n. 14212/2023 del Tribunale di Brescia, saranno tutte compensate tra le parti ivi incluse le spese sostenute per la CTU, con rinuncia alla solidarietà professionale dei difensori ai sensi dell'art.13 L.P.
14) Con l'esatto adempimento di tutto quanto sopra, i coniugi dichiarano di avere regolato e definito tra loro ogni rapporto di carattere economico e patrimoniale e di non aver pertanto, dal momento dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni previste nel presente accordo, più nulla a pretendere reciprocamente riguardo alle stesse.
La signora e il signor dichiarano espressamente di non avere Parte_1 Controparte_1
null'altro a pretendere per nessun titolo o ragione reciprocamente, neppure per asseriti crediti vantati a qualsiasi titolo;
ciò anche con riferimento ai supposti prestiti eseguiti in passato da parte dei familiari della signora a favore del signor e dal signor Pt_1 Controparte_1 Controparte_1
espressamente contestati.
15) Le parti rinunciano alla concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche e all'eventuale appello della sentenza.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 20.11.2023, deduceva di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario il giorno 11.7.2009 a AR IA (AL) con Controparte_1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 1, parte 2, serie A, anno 2009,
e che dall'unione erano nati i figli il 13.12.2010 e il 20.12.2013. Per_1 Per_2
La ricorrente aggiungeva che la separazione dei coniugi era stata ottenuta con accordo di negoziazione assistita sottoscritto in data 20.1.2023 e debitamente autorizzato dal P.M.
Ella chiedeva, quindi, la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio e la regolamentazione delle questioni personali ed economiche accessorie alla pronuncia sullo status.
Il resistente compariva alla prima udienza dinanzi al Giudice delegato, all'esito della quale non era possibile raggiungere un accordo, e, dopo l'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti e le determinazioni istruttorie, all'udienza del 28.3.2025, celebrata in modalità cartolare, le parti precisavano le conclusioni in forma congiunta sopra trascritte;
il Giudice, quindi, si riservava di riferirne al Collegio in vista della decisione.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento. Si osserva infatti che, a quanto emerge dagli atti, la separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale;
il periodo di separazione, le vicende intercorse (si rimanda agli atti di causa)
e le attuali condizioni delle parti dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, comma 2, n. 2, lettera b), della legge
898/1970 ai fini della pronuncia del divorzio.
Le condizioni concordate dalle parti sono conformi all'interesse morale e materiale della prole, che si è omesso di sentire perché l'audizione sarebbe stata manifestamente superflua alla luce del raggiunto accordo rispettoso del principio della bigenitorilità.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti e provvede in conformità ad esso.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, a spese compensate.
Si dà atto altresì che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. compensa integralmente fra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del 28.3.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia Civile
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 14212/2023, avente come oggetto “divorzio - cessazione degli effetti civili del matrimonio”, promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Tortona (AL), presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. BIANCHI LORENZO, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Controparte_1 C.F._2
Brescia, presso lo studio dell'Avv. DALLA BONA ALESSANDRA, che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di risposta
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI
(come da udienza del 28.3.2025)
Le parti hanno precisato congiuntamente le seguenti conclusioni:
“1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra (C.F.: Parte_1
) e (C.F.: ), C.F._1 Controparte_1 C.F._2
coniugati in AR IA (AL) in data 11/07/2009, con atto trascritto nel Registro dello stato civile del Comune di AR IA (AL) al N.1, parte II, serie A, anno 2009;
2) Ordinare al Comune di AR IA (AL) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
-Sui rapporti personali e l'affidamento dei due figli.
3) I figli minori e verranno affidati, come per legge, ad entrambi i genitori. Per_1 Per_2
I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in via tra loro condivisa, in particolare assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per i figli, tenendo conto della capacità,
dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi, mentre per le questioni di ordinaria amministrazione e/o modica importanza la responsabilità sarà esercitata in via disgiunta da entrambi i genitori.
4) Collocamento paritario dei figli presso entrambi i genitori. I figli staranno presso ciascun genitore secondo il seguente schema, su base bisettimanale:
-la prima settimana: lunedì e martedì con la mamma - mercoledì e giovedì con il papà - venerdì,
sabato e domenica con la mamma;
-la seconda settimana: lunedì e martedì con il papà – mercoledì e giovedì con la mamma – venerdì,
sabato e domenica con il papà.
-Durante le vacanze estive, i figli trascorreranno con ciascun genitore due settimane consecutive nei mesi di luglio e agosto, da concordarsi tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno.
-Durante le vacanze natalizie e pasquali, i figli trascorreranno con ciascun genitore metà del periodo scolastico, in modo che le festività principali siano alternate di anno in anno. Le parti danno atto di aver già raggiunto un accordo relativamente alla gestione delle festività per l'anno 2025.
-Le festività in corso d'anno (quali 25 Aprile, 1 Maggio, 2 Giugno, 1 Novembre, 8 Dicembre) saranno trascorse con ciascun genitore secondo il criterio dell'alternanza.
Sono fatti salvi diversi e più ampi accordi tra i genitori.
5) La residenza anagrafica di e rimarrà quella attuale, presso la madre. Per_2 Per_1
6) I genitori si impegnano a consentire libere frequentazioni dei figli con gli ascendenti e la famiglia di ciascuno di loro, tanto in linea paterna quanto in linea materna.
7) I genitori si danno reciproco assenso all'espatrio con i figli minori per soli fini turistici e acconsentono reciprocamente al rilascio del passaporto, anche per i figli.
-Sui rapporti economici.
8) Nessun reciproco contributo dei genitori al mantenimento dei due figli, stante la parità del tempo di accudimento di e;
ciascuno genitore provvederà al mantenimento diretto quando Per_2 Per_1
li ha con sé.
9) I genitori terranno a proprio carico, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli di cui al protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia, che le parti dichiarano di ben conoscere e che di seguito viene trascritto:
"Spese per la salute
a) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal
medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari erogati o
meno dal Servizio Sanitario Nazionale ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di
sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari;
b) spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche e
oculistiche; II) cure termali e fisioterapiche;
III) farmaci particolari;
Spese per l'istruzione
a) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite
scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico;
b) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie
richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV)
corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
c) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola
e dopo-scuola;
Spese per la custodia di prole minorenne
Spese che non richiedono il preventivo accordo: I) spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter)
se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra
dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative
gratuite; II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Spese per il divertimento
Spese che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti
attrezzature; II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze.
Le spese dovranno essere:
a) documentate;
b) suddivise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
c) corrisposte al genitore che le anticipa entro 15 gg. dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico
bancario con accredito su conto corrente il cui codice Iban verrà indicato nella richiesta."
10) L'Assegno Unico Universale verrà percepito nella misura del 50% da ciascun genitore.
11) Nulla reciprocamente tra i coniugi, essendo gli stessi patrimonialmente autonomi.
12) Premesso che i signori e sono comproprietari, per la Controparte_1 Parte_1
quota di ½ ciascuno, dei seguenti immobili:
-catasto fabbricati, sez. Urbana NCT, foglio 3, n.130, sub.1, classe 1, categoria A/2, consistenza 7,5
vani, superficie catastale totale 145 mq, totale escluse aree scoperte 143 mq, rendita euro 379,60, immobile sito in Via G. Garibaldi, 19 piano T-1;
-catasto fabbricati, sez. Urbana NCT, foglio 3, n.144, sub.1, classe 3, categoria C/2, consistenza 46
mq, superficie catastale totale 59 mq, rendita euro 83,15, immobile sito in Via G. Garibaldi, 19 piano
T;
-catasto fabbricati, sez. Urbana NCT, foglio 3, n.126, sub.8, classe 3, categoria C/6, consistenza 16
mq, superficie catastale totale 29 mq, rendita euro 36,36, immobile sito in Via G. Garibaldi, 13 piano
T;
-catasto fabbricati, sez. Urbana NCT, foglio 3, n.126-128, sub.2, classe 3, categoria A/2, consistenza
6 vani, superficie catastale totale 166 mq, totale escluse aree scoperte 160 mq, rendita euro 418,33,
immobile sito in Via G. Garibaldi, 13 piano T-1;
-catasto fabbricati, sez. Urbana NCT, foglio 3, n.126-128, sub.6-8, classe 3, categoria C/2, consistenza
30 mq, superficie catastale totale 52 mq, rendita euro 54,23, immobile sito in Via G. Garibaldi, 13
piano T.
Il tutto salva migliore descrizione e identificazione che verrà eseguita in sede di rogito notarile.
darsi atto che a composizione e definizione dei rapporti patrimoniali derivanti dal matrimonio, i coniugi concordano quanto segue:
a) Il signor - di seguito indicato come “parte cedente” promette di cedere Controparte_1
con successivo atto notarile da stipulare entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla emissione della sentenza di divorzio, a titolo transattivo, alla sig.ra - di seguito indicata come “parte Parte_1
cessionaria” - che a propria volta promette di accettare ed acquistare a tale titolo, la propria quota del diritto di proprietà, pari ad 1⁄2 dell'intero degli immobili siti in DE OR (BS), identificati catastalmente come segue:
-catasto fabbricati, sez. Urbana NCT, foglio 3, n.130, sub.1, classe 1, categoria A/2, consistenza 7,5
vani, superficie catastale totale 145 mq, totale escluse aree scoperte 143 mq, rendita euro 379,60,
immobile sito in Via G. Garibaldi, 19 piano T-1;
-catasto fabbricati, sez. Urbana NCT, foglio 3, n.144, sub.1, classe 3, categoria C/2, consistenza 46 mq, superficie catastale totale 59 mq, rendita euro 83,15, immobile sito in Via G. Garibaldi, 19 piano
T;
-catasto fabbricati, sez. Urbana NCT, foglio 3, n.126, sub.8, classe 3, categoria C/6, consistenza 16
mq, superficie catastale totale 29 mq, rendita euro 36,36, immobile sito in Via G. Garibaldi, 13 piano
T;
-catasto fabbricati, sez. Urbana NCT, foglio 3, n.126-128, sub.2, classe 3, categoria A/2, consistenza
6 vani, superficie catastale totale 166 mq, totale escluse aree scoperte 160 mq, rendita euro 418,33,
immobile sito in Via G. Garibaldi, 13 piano T-1;
-catasto fabbricati, sez. Urbana NCT, foglio 3, n.126-128, sub.6-8, classe 3, categoria C/2, consistenza
30 mq, superficie catastale totale 52 mq, rendita euro 54,23, immobile sito in Via G. Garibaldi, 13
piano T.
Il tutto salva migliore descrizione e identificazione che verrà eseguita in sede di rogito notarile.
Il trasferimento della quota del diritto di proprietà relativa alle unità immobiliari sopradescritte verrà
eseguito a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto conosciuto e accettato dalle parti e che comprende tutti i diritti accessori, le servitù attive e passive, le pertinenze e la eventuale quota proporzionale degli enti e spazi condominiali in ragione dei millesimi.
Parte cedente e parte cessionaria dichiarano sin da ora che le unità immobiliari cedute sono in buono stato di conservazione e prive di vizi e/o difetti, salvo quelli già conosciuti dovuti al deperimento per l'uso degli immobili.
Ai sensi dell'art. 29, comma 11 bis L. 27.02.1985 n. 52 introdotto dal comma 14 dell'art. 19 del D.L.
n. 78 del 31.05.2010, convertito in L. 122 del 30.07.2010, le parti dichiareranno, in sede di atto di ripetizione del presente accordo in forma pubblica, che i dati catastali sopra citati e le planimetrie depositate in catasto sono conformi allo stato di fatto degli immobili descritti.
Parte cedente si impegna a garantire Parte Promissaria Acquirente in ordine a qualsivoglia caso di evizione relativo alla cessione della quota oggetto del presente accordo.
b) La signora a regolamentazione dei rapporti di dare/avere pendente tra le parti, si impegna Pt_1 a corrispondere al marito la somma di complessivi € 60.000,00 (euro sessantamila/00), importo che la signora si impegna a versare al signor alla stipula dell'atto Parte_1 Controparte_1
notarile.
c) L'atto di ripetizione in forma pubblica del presente accordo di divorzio dovrà avvenire nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre il termine sopra convenuto tra le parti di 60 (sessanta)
giorni dalla data di pubblicazione della sentenza di divorzio. Il sig. si impegna a Controparte_1
trasmettere per tempo la documentazione necessaria per la stipula del rogito notarile.
Si dà atto che il trasferimento sarà connotato dall'esenzione dell'imposta di bollo, di registro,
ipotecaria e catastale ai sensi dell'art. 19 dell legge n.74/1987.
d) Ogni spesa, imposta e/o tassa inerente l'atto di ripetizione sopra indicato rimarranno ad esclusivo ed integrale carico della sola parte cessionaria signora Pt_1
e) Sino all'intervenuta cessione della quota di proprietà degli immobili a favore della moglie, la casa familiare resta assegnata alla signora affinché la abiti con i due figli. Si dà atto che il signor Pt_1
ha rilasciato prima d'ora la casa coniugale. Controparte_1
La moglie si impegna sin da ora a riconsegnare al marito i beni personali di costui noti alle parti,
ancora custoditi nella casa familiare: computer apple vintage, stazione meteo Bresser, caschi moto,
tavolino in corridoio dei nonni del marito, specchio bagno grande, poltrona da ufficio, candelabro,
macchina da scrivere Lego, BBQ, tapis-roulant, quadri e regali del padre del sig. Controparte_1
album fotografici del marito e dei genitori di costui;
il tutto entro e non oltre dieci giorni dalla data del rogito notarile di cessione della quota di casa familiare.
Le parti danno atto che la Vespa 50 Special si trova già nel possesso del signor Controparte_1
Contestualmente alla stipula del rogito notarile, la signora sottoscriverà il passaggio di Pt_1
proprietà in favore del marito.
Le parti convengono che i restanti beni presenti nella casa coniugale resteranno nella proprietà
esclusiva della signora la quale si accollerà non solo le spese notarili dell'atto di cessione, ma Pt_1
anche quelle relative all'agibilità dei fabbricati e alla sanatoria per l'apertura della comunicazione tra i due fabbricati.
Contestualmente alla sottoscrizione del rogito notarile, il signor consegnerà alla Controparte_1
signora e chiavi del cancello ancora in suo possesso. Il telecomando del cancello carraio verrà Pt_1
tenuto a disponibilità dei figli quando si trovano presso il padre, per ogni necessità dei figli stessi.
f) La signora errà a proprio integrale carico tutte le utenze domestiche (con intestazione delle Pt_1
utenze stesse in capo alla moglie, ove ciò non fosse già avvenuto), gli eventuali costi di gestione ordinaria e le imposte gravanti sugli immobili per il loro utilizzo (quali la TARI), sollevando e manlevando il signor da qualsiasi debenza. Controparte_1
Sino all'intervenuta cessione della quota di proprietà degli immobili a favore della moglie, gli oneri di ordinaria manutenzione delle unità abitative resteranno a carico della signora quale Pt_1
utilizzatrice.
g) Il mutuo arancio n.70400001239 residuo gravante sull'immobile casa coniugale, cointestato ai signori e avente n. stipulato con ING BANK Controparte_1 Parte_1 P.IVA_1
in data 15/4/2009, per capitale iniziale complessivo di euro 212.859,43, e residuante in euro 90.609,66
verrà sostenuto dai coniugi sino alla stipula dell'atto di cessione della quota di proprietà del marito;
successivamente il mutuo resterà a carico integralmente dalla signora che in ogni caso all'atto Pt_1
della cessione della quota di proprietà da parte del signor provvederà all'accollo Controparte_1
della quota parte di mutuo del marito.
Al rogito, il conto cointestato [...] di appoggio del mutuo verrà estinto.
A far data dalla stipula dell'atto di cessione, il signor cesserà pertanto il pagamento Controparte_1
della propria quota di rata di mutuo. L'accollo del mutuo da parte della moglie avverrà con liberazione da parte della banca mutuante di ed eventuali suoi garanti, all'esito di Controparte_1
apposita istruttoria che potrà essere avviata anche prima della data concordata per la stipula dell'atto notarile.
13) Le spese legali del procedimento avente RG n. 14212/2023 del Tribunale di Brescia, saranno tutte compensate tra le parti ivi incluse le spese sostenute per la CTU, con rinuncia alla solidarietà professionale dei difensori ai sensi dell'art.13 L.P.
14) Con l'esatto adempimento di tutto quanto sopra, i coniugi dichiarano di avere regolato e definito tra loro ogni rapporto di carattere economico e patrimoniale e di non aver pertanto, dal momento dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni previste nel presente accordo, più nulla a pretendere reciprocamente riguardo alle stesse.
La signora e il signor dichiarano espressamente di non avere Parte_1 Controparte_1
null'altro a pretendere per nessun titolo o ragione reciprocamente, neppure per asseriti crediti vantati a qualsiasi titolo;
ciò anche con riferimento ai supposti prestiti eseguiti in passato da parte dei familiari della signora a favore del signor e dal signor Pt_1 Controparte_1 Controparte_1
espressamente contestati.
15) Le parti rinunciano alla concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche e all'eventuale appello della sentenza.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 20.11.2023, deduceva di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario il giorno 11.7.2009 a AR IA (AL) con Controparte_1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 1, parte 2, serie A, anno 2009,
e che dall'unione erano nati i figli il 13.12.2010 e il 20.12.2013. Per_1 Per_2
La ricorrente aggiungeva che la separazione dei coniugi era stata ottenuta con accordo di negoziazione assistita sottoscritto in data 20.1.2023 e debitamente autorizzato dal P.M.
Ella chiedeva, quindi, la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio e la regolamentazione delle questioni personali ed economiche accessorie alla pronuncia sullo status.
Il resistente compariva alla prima udienza dinanzi al Giudice delegato, all'esito della quale non era possibile raggiungere un accordo, e, dopo l'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti e le determinazioni istruttorie, all'udienza del 28.3.2025, celebrata in modalità cartolare, le parti precisavano le conclusioni in forma congiunta sopra trascritte;
il Giudice, quindi, si riservava di riferirne al Collegio in vista della decisione.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento. Si osserva infatti che, a quanto emerge dagli atti, la separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale;
il periodo di separazione, le vicende intercorse (si rimanda agli atti di causa)
e le attuali condizioni delle parti dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, comma 2, n. 2, lettera b), della legge
898/1970 ai fini della pronuncia del divorzio.
Le condizioni concordate dalle parti sono conformi all'interesse morale e materiale della prole, che si è omesso di sentire perché l'audizione sarebbe stata manifestamente superflua alla luce del raggiunto accordo rispettoso del principio della bigenitorilità.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti e provvede in conformità ad esso.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, a spese compensate.
Si dà atto altresì che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. compensa integralmente fra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del 28.3.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209