Art. 5. 1. L'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima di cui all' articolo 8 della legge 17 febbraio 1982, n. 41 , ferma restando la dotazione organica complessiva, determina la consistenza di ciascuna qualifica, il numero dei dirigenti e degli addetti agli uffici stessi, con propria delibera da adottare ai sensi degli articoli 25 e 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70 .
2. In relazione a future esigenze, coerenti con gli obiettivi e finalita' del piano triennale di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41 , e della legge 31 dicembre 1982, n. 979 , l'Istituto puo', inoltre, adeguare la dotazione organica complessiva con propria delibera da adottare ai sensi degli articoli 25 e 29 della citata legge 20 marzo 1975, n. 70 .
Note all'art. 5:
- Il testo dell' art. 8 della legge n. 41/1982 e' il seguente:
"Art. 8 (Istituto centrale per le ricerche scientifiche e tecnologiche applicate alla pesca marittima). - In attesa della riforma della organizzazione nazionale della ricerca scientifica e del riordinamento degli enti pubblici di ricerca, e' istituito, sotto la vigilanza del Ministero della marina mercantile, l'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima, inserito nella categoria VI "Enti scientifici di ricerca e sperimentazione" della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70 .
L'Istituto provvede all'espletamento sistematico delle ricerche di ogni ordine scientifico e tecnologico nonche' dei servizi tecnici riguardanti:
a) la valutazione dell'entita' e della capacita' produttiva delle risorse biologiche del mare;
b) la individuazione e la sperimentazione degli interventi tecnici idonei a proteggere, a sviluppare e a migliorare le risorse ittiche ai fini di un esercizio razionale della pesca e dell'acquacoltura nelle acque marine;
c) lo studio e il controllo dell'inquinamento del mare ai fini della pesca marittima e dell'acquacoltura;
d) la pubblicazione dei risultati scientifici e tecnologici d'interesse generale ed applicativo per i settori inerenti alle proprie competenze istituzionali;
e) la qualificazione e la specializzazione professionale del proprio personale, nonche' dei giovani laureati e diplomati in discipline inerenti all'attivita' istituzionale, mediante corsi di perfezionamento, conferimento di borse di studio ed altre idonee iniziative a carattere nazionale ed internazionale.
Nell'ambito dei propri fini istituzionali l'Istituto svolge altresi' gli incarichi che, mediante convenzioni, ad esso vengano conferiti da altre pubbliche amministrazioni, da enti ed organizzazioni nazionali ed internazionali.
L'Istituto comunica, ai fini di coordinamento, i propri programmi di ricerca al Ministro incaricato per la ricerca scientifica e tecnologica ed al presidente del Consiglio nazionale delle ricerche.
Organi di amministrazione dell'Istituto sono:
1) il presidente;
2) il consiglio di amministrazione;
3) il collegio dei revisori dei conti.
Il presidente e' nominato con decreto del Ministro della marina mercantile, con la procedura prevista dall' articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 , ed e' scelto tra persone aventi comprovate competenze professionali o scientifiche.
Il consiglio di amministrazione e' composto:
a) dal direttore generale della pesca marittima che, in caso di assenza o di impedimento del presidente dell'Istituto, ne assume le funzioni vicarie;
b) da due funzionari della Direzione generale della pesca marittima con qualifica non inferiore a primo dirigente;
c) da un rappresentante del Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica;
d) da un rappresentante del CNR;
e) da tre rappresentanti della cooperazione peschereccia, designati dalle associazioni cooperativistiche a base nazionale;
f) da un rappresentante dei datori di lavoro della pesca designato dalla Federazione nazionale delle imprese di pesca.
Al consiglio di amministrazione partecipa il direttore dell'Istituto.
Il collegio dei revisori dei conti e' composto:
1) da un rappresentante del Ministro del tesoro che lo presiede;
2) da un rappresentante del Ministro della marina mercantile;
3) da un rappresentante del Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica.
Il personale dell'Istituto e' composto come segue:
a) il direttore dell'Istituto;
b) 10 ricercatori in possesso della laurea in scienze naturali od in scienze biologiche;
c) 5 ricercatori laureati in matematica od in informatica;
d) 3 ricercatori laureati in chimica;
e) 2 ricercatori laureati in fisica;
f) 2 ricercatori laureati in ingegneria elettronica;
g) 3 ricercatori medici veterinari specializzati in ittiopatologia;
h) 2 ricercatori laureati in ingegneria navale;
i) 2 laureati in scienze economiche e commerciali;
l) 2 laureati in scienze giuridiche;
m) 10 diplomati degli studi nautici;
n) 10 impiegati in possesso della licenza media.
Si applicano all'Istituto per quanto riguarda l'ordinamento, il reclutamento e la disciplina del personale le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 .
Con decreto del Ministro della marina mercantile sono definite entro sei mesi le norme di organizzazione dell'Istituto".
- Il testo degli articoli 25 e 29 della legge n. 70/1975 (Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente), e' il seguente:
"Art. 25 (Adeguamento dei regolamenti organici degli enti). Ciascun ente, sentite le organizzazioni sindacali di categoria, dovra' provvedere con apposita delibera ad ordinare i propri servizi, ad adottare o modificare il regolamento organico del personale, in conformita' della presente legge, entro sei mesi dall'approvazione degli accordi sindacali di cui all'articolo 28, ultimo comma.
Tale delibera, soggetta ad approvazione secondo i criteri del successivo articolo 29, dovra' definire, tenuto conto delle caratteristiche ed esigenze di ciascun ente, la consistenza organica di ciascun ruolo e qualifica e, in base alle attribuzioni funzionali di ciascun ufficio, il numero dei dirigenti e degli addetti all'ufficio stesso.
Scaduto infruttuosamente il termine di cui al primo comma, ai relativi adempimenti provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro vigilante e con il Ministro per il tesoro, sentite le organizzazioni sindacali di categoria".
"Art. 29 (Controllo sulle delibere degli enti). - Le delibere con cui gli enti adottano o modificano il regolamento organico, definiscono o modificano la consistenza organica di ciascuna qualifica, il numero dei dirigenti degli uffici e degli addetti agli uffici stessi, sono rimesse a mezzo di raccomandata per l'approvazione al Ministero cui compete la vigilanza sull'ente e al Ministero del tesoro. Alla stessa approvazione sono soggette le delibere con le quali si provvede ad aumentare o modificare gli stanziamenti relativi a spese generali e di personale in conformita' degli accordi sindacali approvati dal Governo.
Per le delibere di cui al primo comma dell'articolo 25 e' richiesta, per la parte riguardante l'ordinamento dei servizi anche il concerto del Presidente del Consiglio dei Ministri. A tal fine le suddette delibere sono rimesse, ai sensi del comma precedente, anche al Presidente del Consiglio dei Ministri.
Entro novanta giorni dalla data in cui la deliberazione risulta pervenuta, il Ministro cui compete la vigilanza, di concerto con il Ministro per il tesoro, l'approva o la restituisce all'ente con motivati rilievi per il riesame da parte dell'organo deliberante. Per i rilievi riguardanti vizi di legittimita' devono essere espressamente indicate le norme che si ritengono violate anche con riferimento ai principi generali dell'ordinamento giuridico.
I rilievi sono comunicati, per conoscenza, anche al presidente dell'organo interno di controllo dell'ente.
Trascorso il termine di novanta giorni la delibera non restituita diventa esecutiva.
Le delibere deventano comunque esecutive, qualora, nonostante i rilievi, siano motivatamente confermate con nuova deliberazione degli organi amministrativi dell'ente, sempreche' i rilievi mossi non attengano a vizi di legittimita' e alla consistenza degli organici.
Nel caso di ripetute e gravi inosservanze da parte dell'ente delle disposizioni contenute nel presente articolo, il Ministero vigilante puo' procedere allo scioglimento del consiglio di amministrazione dell'ente stesso, se direttamente competente, o, in caso diverso, proporne lo scioglimento".
- Per l'argomento della legge n. 41/1982 vedi note all'art. 1.
- La legge n. 979/1982 reca: "Disposizioni sulla difesa del mare".
2. In relazione a future esigenze, coerenti con gli obiettivi e finalita' del piano triennale di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41 , e della legge 31 dicembre 1982, n. 979 , l'Istituto puo', inoltre, adeguare la dotazione organica complessiva con propria delibera da adottare ai sensi degli articoli 25 e 29 della citata legge 20 marzo 1975, n. 70 .
Note all'art. 5:
- Il testo dell' art. 8 della legge n. 41/1982 e' il seguente:
"Art. 8 (Istituto centrale per le ricerche scientifiche e tecnologiche applicate alla pesca marittima). - In attesa della riforma della organizzazione nazionale della ricerca scientifica e del riordinamento degli enti pubblici di ricerca, e' istituito, sotto la vigilanza del Ministero della marina mercantile, l'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima, inserito nella categoria VI "Enti scientifici di ricerca e sperimentazione" della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70 .
L'Istituto provvede all'espletamento sistematico delle ricerche di ogni ordine scientifico e tecnologico nonche' dei servizi tecnici riguardanti:
a) la valutazione dell'entita' e della capacita' produttiva delle risorse biologiche del mare;
b) la individuazione e la sperimentazione degli interventi tecnici idonei a proteggere, a sviluppare e a migliorare le risorse ittiche ai fini di un esercizio razionale della pesca e dell'acquacoltura nelle acque marine;
c) lo studio e il controllo dell'inquinamento del mare ai fini della pesca marittima e dell'acquacoltura;
d) la pubblicazione dei risultati scientifici e tecnologici d'interesse generale ed applicativo per i settori inerenti alle proprie competenze istituzionali;
e) la qualificazione e la specializzazione professionale del proprio personale, nonche' dei giovani laureati e diplomati in discipline inerenti all'attivita' istituzionale, mediante corsi di perfezionamento, conferimento di borse di studio ed altre idonee iniziative a carattere nazionale ed internazionale.
Nell'ambito dei propri fini istituzionali l'Istituto svolge altresi' gli incarichi che, mediante convenzioni, ad esso vengano conferiti da altre pubbliche amministrazioni, da enti ed organizzazioni nazionali ed internazionali.
L'Istituto comunica, ai fini di coordinamento, i propri programmi di ricerca al Ministro incaricato per la ricerca scientifica e tecnologica ed al presidente del Consiglio nazionale delle ricerche.
Organi di amministrazione dell'Istituto sono:
1) il presidente;
2) il consiglio di amministrazione;
3) il collegio dei revisori dei conti.
Il presidente e' nominato con decreto del Ministro della marina mercantile, con la procedura prevista dall' articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 , ed e' scelto tra persone aventi comprovate competenze professionali o scientifiche.
Il consiglio di amministrazione e' composto:
a) dal direttore generale della pesca marittima che, in caso di assenza o di impedimento del presidente dell'Istituto, ne assume le funzioni vicarie;
b) da due funzionari della Direzione generale della pesca marittima con qualifica non inferiore a primo dirigente;
c) da un rappresentante del Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica;
d) da un rappresentante del CNR;
e) da tre rappresentanti della cooperazione peschereccia, designati dalle associazioni cooperativistiche a base nazionale;
f) da un rappresentante dei datori di lavoro della pesca designato dalla Federazione nazionale delle imprese di pesca.
Al consiglio di amministrazione partecipa il direttore dell'Istituto.
Il collegio dei revisori dei conti e' composto:
1) da un rappresentante del Ministro del tesoro che lo presiede;
2) da un rappresentante del Ministro della marina mercantile;
3) da un rappresentante del Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica.
Il personale dell'Istituto e' composto come segue:
a) il direttore dell'Istituto;
b) 10 ricercatori in possesso della laurea in scienze naturali od in scienze biologiche;
c) 5 ricercatori laureati in matematica od in informatica;
d) 3 ricercatori laureati in chimica;
e) 2 ricercatori laureati in fisica;
f) 2 ricercatori laureati in ingegneria elettronica;
g) 3 ricercatori medici veterinari specializzati in ittiopatologia;
h) 2 ricercatori laureati in ingegneria navale;
i) 2 laureati in scienze economiche e commerciali;
l) 2 laureati in scienze giuridiche;
m) 10 diplomati degli studi nautici;
n) 10 impiegati in possesso della licenza media.
Si applicano all'Istituto per quanto riguarda l'ordinamento, il reclutamento e la disciplina del personale le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 .
Con decreto del Ministro della marina mercantile sono definite entro sei mesi le norme di organizzazione dell'Istituto".
- Il testo degli articoli 25 e 29 della legge n. 70/1975 (Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente), e' il seguente:
"Art. 25 (Adeguamento dei regolamenti organici degli enti). Ciascun ente, sentite le organizzazioni sindacali di categoria, dovra' provvedere con apposita delibera ad ordinare i propri servizi, ad adottare o modificare il regolamento organico del personale, in conformita' della presente legge, entro sei mesi dall'approvazione degli accordi sindacali di cui all'articolo 28, ultimo comma.
Tale delibera, soggetta ad approvazione secondo i criteri del successivo articolo 29, dovra' definire, tenuto conto delle caratteristiche ed esigenze di ciascun ente, la consistenza organica di ciascun ruolo e qualifica e, in base alle attribuzioni funzionali di ciascun ufficio, il numero dei dirigenti e degli addetti all'ufficio stesso.
Scaduto infruttuosamente il termine di cui al primo comma, ai relativi adempimenti provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro vigilante e con il Ministro per il tesoro, sentite le organizzazioni sindacali di categoria".
"Art. 29 (Controllo sulle delibere degli enti). - Le delibere con cui gli enti adottano o modificano il regolamento organico, definiscono o modificano la consistenza organica di ciascuna qualifica, il numero dei dirigenti degli uffici e degli addetti agli uffici stessi, sono rimesse a mezzo di raccomandata per l'approvazione al Ministero cui compete la vigilanza sull'ente e al Ministero del tesoro. Alla stessa approvazione sono soggette le delibere con le quali si provvede ad aumentare o modificare gli stanziamenti relativi a spese generali e di personale in conformita' degli accordi sindacali approvati dal Governo.
Per le delibere di cui al primo comma dell'articolo 25 e' richiesta, per la parte riguardante l'ordinamento dei servizi anche il concerto del Presidente del Consiglio dei Ministri. A tal fine le suddette delibere sono rimesse, ai sensi del comma precedente, anche al Presidente del Consiglio dei Ministri.
Entro novanta giorni dalla data in cui la deliberazione risulta pervenuta, il Ministro cui compete la vigilanza, di concerto con il Ministro per il tesoro, l'approva o la restituisce all'ente con motivati rilievi per il riesame da parte dell'organo deliberante. Per i rilievi riguardanti vizi di legittimita' devono essere espressamente indicate le norme che si ritengono violate anche con riferimento ai principi generali dell'ordinamento giuridico.
I rilievi sono comunicati, per conoscenza, anche al presidente dell'organo interno di controllo dell'ente.
Trascorso il termine di novanta giorni la delibera non restituita diventa esecutiva.
Le delibere deventano comunque esecutive, qualora, nonostante i rilievi, siano motivatamente confermate con nuova deliberazione degli organi amministrativi dell'ente, sempreche' i rilievi mossi non attengano a vizi di legittimita' e alla consistenza degli organici.
Nel caso di ripetute e gravi inosservanze da parte dell'ente delle disposizioni contenute nel presente articolo, il Ministero vigilante puo' procedere allo scioglimento del consiglio di amministrazione dell'ente stesso, se direttamente competente, o, in caso diverso, proporne lo scioglimento".
- Per l'argomento della legge n. 41/1982 vedi note all'art. 1.
- La legge n. 979/1982 reca: "Disposizioni sulla difesa del mare".