Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 08/04/2025, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
Successivamente, all'udienza del giorno 8/4/2025, avanti al sottoscritto dott.
F. Venier, sono comparsi il procuratore degli attori avv.
[...]
e i procuratori dei convenuti avv. TROIANI MAGDA in Pt_1
sostituzione dell'avv. MICULAN MAURIZIO e avv. SANTINI ANDREA.
Il procuratore degli attori insiste nella istanza di ammissione del giuramento decisorio sui capitoli formulati nel foglio di precisazione delle conclusioni.
L'avv. Troiani si oppone in quanto i capitoli formulati hanno ad oggetto circostanze nuove e non si tratta di giuramento decisorio in quanto riguarda solamente il quantum.
L'avv. Santini si associa alle ragioni di opposizione esposte dall'avv.
Troiani.
Il Giudice, ritenuta la irrilevanza ai fini della decisione delle circostanze oggetto dei capitoli sui quali i legali rappresentanti delle società convenute dovrebbero rendere il giuramento decisorio, respinge l'istanza.
Il procuratore degli attori precisa le conclusioni richiamandosi a quelle formulate nel foglio di precisazione delle conclusioni.
Il procuratore dei convenuti e precisa le CP_1 Controparte_2
conclusioni richiamandosi a quelle formulate nelle note conclusive depositate.
Il procuratore del convenuto precisa le conclusioni CP_3
richiamandosi a quelle formulate nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente e deposita nota spese.
Il Giudice invita le parti a discutere la causa e, dopo breve discussione, pronuncia sentenza come da fogli allegati al presente verbale, dei quali dà integrale lettura.
Il Giudice
- Dott. Francesco Venier -
Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott.
Francesco Venier, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n° 1959/2022 del R.G. in data 10
giugno 2022, iniziata con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 1°
giugno 2022 e a mezzo del servizio postale in data 10 giugno 2022
d a
- e , con i procuratori e Parte_2 Parte_3
domiciliatari avvocato e avvocato DI BENEDETTO Parte_1
ELISA per procura speciale allegata telematicamente all'atto di citazione,
a t t o r i
c o n t r o
- , con il procuratore e domiciliatario avvocato Controparte_4
MICULAN MAURIZIO, per procura speciale allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta,
- , in persona del legale rappresentante, con il Controparte_2
procuratore e domiciliatario avvocato MICULAN MAURIZIO, per procura speciale allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta,
- in persona del legale rappresentante, con i procuratori e CP_3
domiciliatari avvocato CAMPA MASSIMO e avvocato SANTINI
ANDREA, per procura speciale allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta,
c o n v e n u t i
avente per oggetto: mediazione – 1.40.036.
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza
SENTENZA 8.4.2025 N° 1959/22 R.G. Pag. 1 e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 281 sexies c.p.c.
o s s e r v a e , assumendo di avere svolto attività di Parte_2 Parte_3
mediazione nella compravendita delle quote della società CP_5
Meccanici Industriali vendute dalla società alla
[...] Controparte_2
società su incarico di , all'epoca CP_3 Controparte_4
amministratore unico e socio della hanno chiesto la condanna CP_5
delle parti della compravendita e di in solido con la Controparte_4
società venditrice a pagare loro la provvigione, quantificata, per ciascuna delle due parti, nel 3% del corrispettivo.
ha negato di avere mai avuto rapporti con gli attori, Controparte_2
essendo stata costituita in data successiva al periodo nel quale gli attori assumevano di avere svolto attività di mediazione, ha negato che la venduta delle quote dei fosse causalmente correlata alla attività svolta CP_5
dagli attori, ha eccepito che questi ultimi non avevano i requisiti soggettivi per svolgere attività di mediatori e ha contestato l'ammontare della provvigione richiesta.
ha negato di avere conferito qualsiasi incarico agli attori e Controparte_4
che questi abbiano dato un contributo causale alla compravendita delle quote della a ed Controparte_6 CP_3
abbiano pertanto diritto alla provvigione, ha eccepito che essi non avevano i requisiti soggettivi per poter svolgere attività di mediazione e che comunque il compenso richiesto non era stato concordato, né dovuto in base agli usi richiamati dagli attori.
Anche ha negato che gli attori avessero apportato un contributo CP_3
causale alla conclusione dell'affare ed ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e il difetto di legittimazione attiva di
[...]
, assumendo di non avere avuto alcun rapporto con lui;
in ogni Parte_3
SENTENZA 8.4.2025 N° 1959/22 R.G. Pag. 2 caso, in via subordinata alla reiezione delle domande attoree, CP_3
ha chiesto di essere manlevata dagli altri convenuti di quanto fosse stata condannata a pagare agli attori.
Tentata inutilmente la conciliazione della causa ed assegnati i termini previsti dall'art. 183, comma 6 c.p.c., la causa è stata istruita con la assunzione di cinque testimoni e, all'esito, è stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale.
Gli attori hanno chiesto il pagamento della provvigione relativa alla mediazione che assumono di avere effettuato tra le due società convenute,
per incarico di . Controparte_4
Il mediatore, ai sensi dell'art. 1755 c.c., ha diritto alla provvigione “se
l'affare è concluso per effetto del suo intervento” e l'“affare” che le società convenute hanno concluso è esitato nell'acquisto da parte di CP_3
delle quote della società di Controparte_6
proprietà di che ne era l'unico socio. Controparte_2
La vicenda nella quale la compravendita di quelle quote si colloca è in realtà
alquanto più articolata e come tale gli stessi attori la rappresentano.
Nella loro prospettazione essa trae origine dall'incarico dato da CP
, all'epoca amministratore unico e legale rappresentante di
[...] CP_5
a “di ricercare un soggetto interessato all'acquisto della Parte_3
partecipazione societaria della;
avrebbe quindi presentato CP_5 Pt_3
a “comunicandogli che insieme avrebbero Parte_4
svolto l'incarico di trovare un compratore della partecipazione della
[...]
CP_
e concordando con “nell'ipotesi di buon esito CP_1
dell'incarico, una provvigione complessiva a loro favore del 3% rispetto al prezzo di cessione delle quote”.
E' pacifico che, a seguito di ciò, ha contattato Parte_2
collegato ad una società di investimento, la Columna Controparte_7
Capital, con il quale è stata avviata una trattativa, alla quale Parte_2
SENTENZA 8.4.2025 N° 1959/22 R.G. Pag. 3 ha partecipato, diretta all'acquisto delle quote della da Pt_2 CP_5
parte della società di investimento.
La trattativa è rimasta senza esito, come riferito dai testimoni CP_7
a essendo rimaste le posizioni delle parti assai
[...] Parte_5
distanti.
Nel corso delle trattative era emerso il nome della come si una CP_3
società operante in uno dei settori in cui operava anche e, CP_5
essenzialmente per il tramite di è stata avviata da CP_7 CP_1
una trattativa anche con questa, in persona inizialmente di NI Dell'Arte, a dire degli attori “amministratore delegato della Astraco s.r.l., società di
consulenza imprenditoriale con sede a Milano che, tramite una società
veicolo, nel 2020 aveva acquisito la ” e successivamente con il legale CP_3
rappresentante di CP_3 Parte_6
Questa seconda trattativa, come si è detto, è andata a buon fine, ma la compravendita delle quote è seguita ad una serie di operazioni societarie,
così articolatesi.
In data 21 ottobre 2021 i soci della ( , CP_5 Controparte_4 [...]
, e hanno CP_8 CP_9 CP_10 Persona_1
costituito la società nella quale hanno conferito le loro Controparte_2
quote di (doc. 29 e 30 di parte attrice e doc. 4 della convenuta CP_5
. CP_3
Nella stessa data l'assemblea dei soci di (ovvero CP_5 CP_2
divenutane unico socio) deliberava la modifica della denominazione
[...]
sociale in quella di e la scissione parziale della società e la CP_11
costituzione di una nuova società denominata Controparte_6
della quale rimaneva unica socia (doc. 31 di
[...] Controparte_2
parte attrice); le quote di quest'ultima società venivano poi vendute da
[...]
a con ciò completandosi l'operazione. CP_2 CP_3
Le operazioni societarie ora descritte erano determinate dal fatto che nel
SENTENZA 8.4.2025 N° 1959/22 R.G. Pag. 4 patrimonio della originaria erano comprese degli immobili, CP_12
un'azienda agricola, un'azienda che si occupava di lavorazioni meccaniche, tornitura e fresatura e un ramo d'azienda che costruiva macchine e l'interesse di che, come da essa riferito nel suo atto introduttivo, Parte_7
si occupa si occupa di progettazione e realizzazione di macchine e processi per la curvatura e la lavorazione dei tubi metallici, era diretto solamente all'acquisizione di quest'ultimo ramo d'azienda (teste ). Tes_1
D'altra parte, come i testimoni hanno confermato, anche nel corso della trattativa condotta in vista della cessione di a Columna Capital si CP_5
era parlato di scorporare dal compendio ceduto la azienda agricola e ciò
sarebbe dovuto avvenire con operazioni analoghe a quelle poste in essere nell'ottobre 2021.
A queste operazioni non ha avuto parte e, anzi, non Parte_2
risulta avere partecipato attivamente neppure alle trattative che le avevano precedute: di fatto egli risulta essere intervenuto ad un unico incontro con i rappresentanti di il 14 aprile 2021 presso la sede di CP_3 CP_5
nel corso del quale non vi è prova che abbia palesato la sua veste autonoma.
Del tutto estraneo all'”affare” concluso con è rimasto CP_3 [...]
, il cui apporto si è limitato a mettere in contatto con Parte_3 CP_1
prima dell'avvio di qualsiasi trattativa. Parte_2
Se “al fine del sorgere del diritto alla provvigione ex art. 1755, comma 1
c.c., è necessario che tra l'intervento del mediatore e la conclusione
dell'affare vi sia un nesso di causalità adeguata, alla stregua di un giudizio
ex post, ad affare compiuto, ed incombendo sul mediatore la relativa prova,
senza che l'aver messo le parti in relazione tra loro sia di per sé sufficiente
a conferire all'intervento il carattere dell'adeguatezza” (Cass. sez. II, 8
gennaio 2024, n. 538), già in astratto tale nesso non è riscontrabile tra il ruolo che assume di avere svolto e l'affare concluso, ma Parte_3
anche con riguardo alla attività svolta da manca la prova Parte_2
SENTENZA 8.4.2025 N° 1959/22 R.G. Pag. 5 del suo apporto causale alla cessione delle quote di
[...]
Controparte_6
Non vi è prova neppure che sin dall'inizio abbia inteso Controparte_4
conferire a un incarico di mediazione: il fatto che Parte_8
l'incontro avvenuto presso il ristorante gestito da tra Parte_3 [...]
e avesse la “funzione di reperire un potenziale Pt_2 CP_1
interessato all'acquisto delle quote della società” (teste ) non prova Tes_2
che al secondo sia stato dato un incarico in questo senso (anche se egli in questo senso si è certamente attivato, presentando a Controparte_7
) e la circostanza è stata esclusa dal teste CP_1 Parte_5
tantomeno un sorriso di in risposta alla affermazione di Controparte_4
che in caso di buon esito dell'affare si attendeva una Parte_2
provvigione del 3% (teste ) equivale alla assunzione di un Tes_2
obbligazione in questo senso.
Indipendentemente da ciò, vi è una ragione a monte che esclude che gli attori possano vantare il diritto ad un compenso per la mediazione da essi asseritamente svolta.
Come di è detto, l'“affare” in relazione al quale gli attori chiedono di essere compensati si è articolato in una serie di operazioni societarie, finalizzate all'obbiettivo sul quale le parti avevano alla fine trovato un accordo, quello di cedere a il ramo d'azienda di “che costruiva CP_3 CP_5
macchine” (teste ), in quanto complementare alle lavorazioni già CP_1
effettuate dalla società cessionaria, non interessata invece l'altro settore industriale e tanto meno la partecipazione nella azienda agricola “La
Rajade” di Dolegna del Collio.
Un tanto è riconosciuto dagli stessi attori, che nella loro terza memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6 c.p.c. riportano, a conforto delle loro prospettazioni, la allegazione contenuta nella comparsa di costituzione di secondo cui “diveniva necessario individuare un percorso, CP_3
SENTENZA 8.4.2025 N° 1959/22 R.G. Pag. 6 prevedendo una serie di atti prodromici all'acquisizione delle
Contr partecipazioni di considerato che la relativa attività si articolava in
diversi rami di azienda (azienda agricola denominata “Rajade”, asset immobiliari, progettazione di macchine industriali) e che l'interesse di
riguardava la sola c.d. “divisione macchine” (…) in altre parole, CP_3
era opportuno strutturare un'operazione che escludesse gli asset immobiliari e l'attività propria dell' nonché quella di Parte_9
officina meccanica”.
L'“affare” in questione va dunque considerato nella sua integrità, ma anche con riguardo all'effetto perseguito da e alla fine condiviso da CP_3
che era quello della cessione di un ramo d'azienda. Controparte_2
Come affermato da Cass. sez. II, 4 maggio 2023, n. 11675, l'affare deve
“intendersi in senso generico ed empirico, anche ove si articoli in una
concatenazione di più atti strumentali, purché diretti nel loro complesso a
realizzare un unico interesse economico (Cass. 11467/2001)” e, allo stesso modo in cui “sussiste l'identità dell'affare (…) ove i contraenti, in luogo che
perfezionare la vendita di un immobile, originariamente programmata,
abbiano inteso ottenere il medesimo risultato economico mediante il
trasferimento delle quote della società titolare, dovendo ritenersi che, anche in tal caso, l'operazione sia stata condotta in porto per effetto dell'opera del mediatore (Cass. 4381/2012)”, nella vicenda in esame Controparte_2
e hanno inteso ottenere attraverso il trasferimento della società CP_3
neocostituita ad hoc, la vendita del ramo d'azienda in essa confluito.
Come correttamente rilevato dai convenuti, l'obbligo di iscrizione nel ruolo dei mediatori già previsto dalla legge 3.2.1989, n. 39 è stato sostituito dall'art. 73, comma 1 del d.lgs. 26.3.2010, n. 59 dalla iscrizione nel registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economiche e amministrative
(REA).
La nuova norma non ha abrogato la legge 39 del 1989, il cui art. 6, secondo
SENTENZA 8.4.2025 N° 1959/22 R.G. Pag. 7 cui la previsione "hanno diritto alla provvigione soltanto coloro che sono
iscritti nei ruoli", va interpretata “nel senso che, anche per i rapporti di
mediazione sottoposti alla normativa prevista dal D.lgs. 59/2010 hanno
diritto alla provvigione solo i mediatori che siano iscritti nei registri delle
imprese o nei repertori tenuti dalla camera di commercio (Cass. 762/2014;
Cass. 10125/2011; Cass. 16147/2010; Cass. s.u. 19161/2017)” (ancora
Cass. sez. II, 4 maggio 2023, n. 11675).
Rimangono esclusi da tale obbligo, ai sensi del quarto comma dell'art. 2
della legge 39 del 1989, coloro che svolgono attività di mediazione in modo occasionale o discontinuo (e non vi è prova che la mediazione asseritamente effettuata dagli attori non sia stata occasionale), a meno che non si tratti di mediazione svolta a titolo oneroso, per la conclusione di affari relativi ad immobili od aziende e, come si è detto, quella che gli attori assumono di avere svolto ha riguardato un “affare” relativo appunto ad un ramo d'azienda.
Poiché non vi è prova che gli attori siano iscritti come mediatori nel registro delle imprese o nel REA, deve escludersi in radice il loro diritto ad essere compensati per la attività svolta o che assumono di avere svolto.
La domanda attorea va di conseguenza respinta e gli attori vanno condannati a rifondere ai convenuti le spese del giudizio, che si liquidano come in dispositivo, sulla base del parametro applicabile alle cause di valore indeterminato elevato e tenuto conto della ridotta attività istruttoria, delle modalità della fase decisoria e della parziale identità delle difese di e difese dal medesimo legale. Controparte_4 Controparte_2
p. q. m.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) Respinge le domande proposte da e Parte_2 Parte_3
nei confronti di , e Controparte_2 Controparte_4 CP_3
SENTENZA 8.4.2025 N° 1959/22 R.G. Pag. 8 con atto di citazione notificato in data 1 e 10 giugno 2022;
2) Condanna e , in solido tra loro, a Parte_2 Parte_3
rifondere a , in persona del legale rappresentante, le Controparte_2
spese del presente giudizio, liquidate in € 1.800,00 per la fase di studio, in €
1.200,00 per la fase introduttiva, in € 2.800,00 per la fase istruttoria e di trattazione, in € 2.500,00 per la fase decisionale e in € 1.245,00 per rimborso forfettario delle spese, oltre IVA e CPA.;
3) Condanna e , in solido tra loro, a Parte_2 Parte_3
rifondere a le spese del presente giudizio, liquidate in € Controparte_4
40,80 per esborsi, in € 2.000,00 per la fase di studio, in € 1.500,00 per la fase introduttiva, in € 3.000,00 per la fase istruttoria e di trattazione, in €
2.200,00 per la fase decisionale e in € 1.305,00 per rimborso forfettario delle spese, oltre IVA e CPA.;
4) Condanna e , in solido tra loro, a Parte_2 Parte_3
rifondere a , in persona del legale rappresentante, le spese del CP_3
presente giudizio, liquidate in € 2.500,00 per la fase di studio, in € 1.600,00 per la fase introduttiva, in € 4.000,00 per la fase istruttoria e di trattazione, in € 2.800,00 per la fase decisionale e in € 1.635,00 per rimborso forfettario delle spese, oltre IVA e CPA.
Così deciso in Udine, l'8/4/2025.
Il Giudice
- Dott. Francesco Venier -
SENTENZA 8.4.2025 N° 1959/22 R.G. Pag. 9