Sentenza 11 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 11/03/2026, n. 4544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4544 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04544/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00107/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 107 del 2023, proposto da Novares Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Enrico Michetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi n.12;
nei confronti
Comune di Milano, Comune di Novara, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- della circolare n. 115/2022 prot. n. 26077 del 31.10.2022 avente ad oggetto "Modalità di rilascio dei certificati anagrafici telematici tramite l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR)” con la quale il Ministero dell'Interno Dipartimento per gli affari interni e territoriali ha finanche determinato di “ voler sensibilizzare i Sigg.ri Sindaci sui contenuti della presente circolare, avendo cura di rappresentare che un improprio trattamento dei suddetti dati, non conforme alle disposizioni richiamate, oltre che in contrasto con il d.PCM 194/2014 e il d.M.3.11.2021 citati, può comportare una violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali previste dal Regolamento UE2016/679 e dal d.lgs. 196/2003 con la conseguente possibilità di incorrere nelle relative sanzioni. .”
- nonché di ogni altro atto precedente, conseguente, connesso o presupposto attinente l'oggetto del giudizio, anche non espressamente menzionato e/o richiamato oltre a quelli impugnati comunque connesso o coordinato, anteriore e conseguente, ivi compreso i provvedimenti conseguenti e connessi adottati dal Ministero dell'Interno e/o dalle altre pubbliche amministrazioni interessate nel procedimento amministrativo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 febbraio 2026 la dott.ssa Monica LO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con il ricorso all’esame del Collegio la parte ricorrente impugna la circolare in epigrafe, con la quale il Ministero dell’Interno, in riscontro alla richiesta di parere, rivoltogli da alcuni Comuni, relativamente alla possibilità di stipulare convenzioni con enti ed organizzazioni di categoria (ad es. tabaccai, edicole ecc.) finalizzate al rilascio di certificati anagrafici telematici presso soggetti, utilizzando piattaforme digitali messe a disposizione da alcune società di informatica, conclude nel senso della incompatibilità del descritto meccanismo con quanto previsto, in tema di specifiche tecniche e di incedibilità dei dispositivi di sicurezza, dall'Allegato C del d.P.C.M. n. 194/2014, recante " Regolamento recante modalità di attuazione e di funzionamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) e di definizione del piano per il graduale subentro dell’ANPR alle anagrafi della popolazione residente " ed invita i Prefetti a “ voler sensibilizzare i Sigg.ri Sindaci sui contenuti della presente circolare, avendo cura di rappresentare che un improprio trattamento dei suddetti dati, non conforme alle disposizioni richiamate, oltre che in contrasto con il d.PCM 194/2014 e il d.M. 3.11.2021 citati, può comportare una violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali previste dal Regolamento UE 2016/679 e dal d.lgs. 196/2003 con la conseguente possibilità di incorrere nelle relative sanzioni ”.
2. Il gravame è affidato al seguente motivo di censura:
“1) Illogicità, irragionevolezza, abnormità, - arbitrarietà - Difetto/erroneità di motivazione - Perplessità – Contraddittorietà - Difetto ed erroneità dell’istruttoria – Violazione e falsa applicazione dell’art. 62 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell’Amministrazione Digitale (Anagrafe nazionale della popolazione residente - ANPR). comma 3 - Ultimo periodo – Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 Subentro alle anagrafi tenute dai comuni del D.P.C.M. 10.11.2014, n. 194 – Violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui all’Allegato C del D.P.C.M. 10.11.2014, n. 194. - Violazione e falsa applicazione dell’art. 33 (Certificati anagrafici). del D.P.R. 30.5.1989, n. 223 ”.
Deduce la società ricorrente che la circolare sarebbe stata adottata in violazione dell’art. 62 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 che, al comma 3, prescrive: “ I comuni inoltre possono consentire, mediante la piattaforma di cui all'articolo 50-ter ovvero anche mediante apposite convenzioni, la fruizione dei dati anagrafici da parte dei soggetti aventi diritto. L'ANPR assicura ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b) (Gestori di Servizi Pubblici), l'accesso ai dati contenuti nell'ANPR. L'ANPR attribuisce a ciascun cittadino un codice identificativo univoco per garantire la circolarità dei dati anagrafici e l'interoperabilità con le altre banche dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b).”. La circolare violerebbe, altresì, l’art. 1 del d.P.C.M. 10 novembre 2014, n. 194 secondo il quale “ I comuni inoltre possono consentire, anche mediante apposite convenzioni, la fruizione dei dati anagrafici da parte dei soggetti aventi diritto. L'ANPR assicura alle pubbliche amministrazioni e agli organismi che erogano pubblici servizi l'accesso ai dati contenuti nell'ANPR”. Il rispetto delle misure di sicurezza sarebbe poi salvaguardato dalla disposizione di cui all’allegato C del citato DPCM, disciplinante proprio le ridette misure da applicarsi dalle pubbliche amministrazioni ma anche più in generale dagli organismi che erogano pubblici servizi.
La circolare gravata sarebbe anche viziata “ per incompetenza e/o comunque per eccesso di potere laddove vorrebbe negare al Sindaco di continuare a rilasciare i certificati ai sensi del “suo” regolamento anagrafico - il riferimento è al regolamento anagrafico, DPR 223/1989- in quanto unico soggetto da ritenersi quale ufficiale d’anagrafe .”
3. Si è costituito il Ministero dell’Interno, con memoria di mero stile, resistendo formalmente al ricorso e chiedendone la reiezione.
4. Alla udienza straordinaria di smaltimento del 27 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti, ex art. 73, comma 3, c.p.a., di un possibile profilo di inammissibilità del gravame per carenza di interesse.
5. Il ricorso è inammissibile per carenza originaria di interesse.
5.1.Vero è che con il ricorso esaminato la ricorrente impugna la circolare ministeriale in epigrafe, recante un mero invito rivolto ai Prefetti a “sensibilizzare” i Sindaci sulle criticità rinvenienti, in punto di sicurezza e tutela della riservatezza, dall’affidamento, tramite convenzioni con enti ed organizzazioni di categoria (ad es. tabaccai, edicole ecc.), del servizio di rilascio di certificati anagrafici telematici, utilizzando piattaforme digitali. Nella circolare il Ministero, esaminati i punti critici del meccanismo, con particolare riguardo al carattere personale e incedibile dei dispositivi di sicurezza assegnati dal Ministero ai Sindaci ed ai dipendenti dell'Amministrazione comunale preposti all'accesso all’ANPR, preventivamente censiti ed autorizzati, si limita a sollecitare, tramite i Prefetti, una particolare attenzione dei Sindaci sulla tematica, individuando la mera possibilità, nel caso, descritto in maniera ipotetica, di un “ improprio trattamento dei suddetti dati, non conforme alle disposizioni richiamate” , di una “ violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali previste dal Regolamento UE 2016/679 e dal d.lgs. 196/2003 con la conseguente possibilità di incorrere nelle relative sanzioni ”.
Trattasi, all’evidenza, di un atto interno, privo di effetti lesivi sulle ragioni della ricorrente che, pertanto, alcun interesse ha alla sua rimozione dal mondo giuridico in assenza, peraltro, della impugnazione di un atto che ne faccia applicazione o sia frutto di osservanza da parte del Sindaci ai quale la circolare, da ultimo, è rivolta.
Nella fattispecie, in effetti, la circolare fornisce una lettura della disciplina di settore, con riguardo alla pratica delle convenzioni per la gestione del servizio di rilascio dei certificati anagrafici da parte di soggetti diversi dal Comune, limitandosi, tuttavia, ad esprimere esclusivamente un parere, non vincolante, ed a sollecitare una più attenta riflessione dei Sindaci sulle criticità evidenziate rispetto al sistema in atto. Essa non genera alcun effetto inibitorio né preclusivo dell’attività oggetto della circolare, perseguendo piuttosto una finalità di moral suasion e di indirizzo. Si è al cospetto, dunque, di un atto che non possiede valore di provvedimento, avente una valenza generale, privo, ex se , di idoneità lesiva, e come tale impugnabile, eventualmente, solo unitamente ad altro atto concretamente lesivo, che in questo caso non risulta sussistere.
6. In conclusione il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.
7. Le spese possono essere compensate attesa la peculiarità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL NG, Presidente
Emiliano Raganella, Consigliere
Monica LO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Monica LO | EL NG |
IL SEGRETARIO