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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 20/03/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.g. 2043/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 2043/2024 promossa da:
(C.F. ) con l'avv. FERRINI LEANDRA Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) con l'avv. FERRINI Controparte_1 C.F._2
LEANDRA
Con l'intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni il procuratore delle parti precisava le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi lo scioglimento del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 9/5/2024, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale e di scioglimento del matrimonio, premettendo di avere contratto matrimonio in Livorno il 18/10/2003 e che dalla loro unione è nato il figlio in Grosseto il 18/08/2005, oggi maggiorenne ma non ancora Per_1 economicamente indipendente.
Le parti chiedevano, inoltre, la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all'articolo 473-bis 13, terzo comma, c.p.c.
Con provvedimento in data 20/5/2024 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 4/9/2024, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute.
In data 4/9/2024, il Giudice Relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione, ritenuto che la domanda di divorzio sia procedibile solo decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale. In data 17.09.2024 il Tribunale emetteva sentenza di omologa della separazione e con separata ordinanza rimetteva la causa sul ruolo del Giudice relatore, fissando l'udienza del 20.03.2025 in trattazione scritta per la prosecuzione del giudizio dinnanzi al G.I.
All'udienza del 20.03.2025 il Giudice relatore, lette le note scritte, rimetteva la causa per la decisione. Il ricorso, depositato in data 9/5/2024, è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, corrispondendo le condizioni anche agli interessi della prole la cui audizione appare, pertanto, manifestamente superflua.
Il tutto come da dispositivo.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio o lo scioglimento del matrimonio celebrato in Livorno il 18/10/2003 tra e Parte_1 CP_1
, trascritto nei registri dello stat Livo
[...]
Atti di Matrimonio dell'Anno 2003 Parte 1 n. 190.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1. Il figlio maggiorenne continuerà a vivere presso l'abitazione del padre posta in Per_1
Livorno, Piazza Mazzi otrà esercitare autonomamente il proprio diritto di visita accordandosi personalmente con la madre;
2. Entrambi i coniugi si impegneranno reciprocamente a curare il generale benessere del figlio seguendone le naturali inclinazioni;
3. Il Sig. si occuperà del figlio accollandosene integralmente il mantenimento Pt_1 ordinario ra contribuirà al rimborso del 50% delle spese straordinarie. CP_1
Per spese straordinarie si intendono quelle previste quelle previste dal protocollo CNF e che le parti dichiarano di esserli note e che dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori nonché documentate dal genitore che le ha anticipate, con conseguente obbligo dell'altro al loro rimborso, entro 15 giorni dalla presentazione dei giustificativi di spesa. Nelle spese straordinarie si intendono ovviamente per esplicita pattuizione tra le parti anche quelle relative al percorso di studio del figlio.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Livorno per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Livorno, 20.03.2025 Il Giudice Relatore dott. Azzurra Fodra
Il Presidente
dott. Gianmarco Marinai
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 2043/2024 promossa da:
(C.F. ) con l'avv. FERRINI LEANDRA Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) con l'avv. FERRINI Controparte_1 C.F._2
LEANDRA
Con l'intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni il procuratore delle parti precisava le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi lo scioglimento del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 9/5/2024, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale e di scioglimento del matrimonio, premettendo di avere contratto matrimonio in Livorno il 18/10/2003 e che dalla loro unione è nato il figlio in Grosseto il 18/08/2005, oggi maggiorenne ma non ancora Per_1 economicamente indipendente.
Le parti chiedevano, inoltre, la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all'articolo 473-bis 13, terzo comma, c.p.c.
Con provvedimento in data 20/5/2024 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 4/9/2024, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute.
In data 4/9/2024, il Giudice Relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione, ritenuto che la domanda di divorzio sia procedibile solo decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale. In data 17.09.2024 il Tribunale emetteva sentenza di omologa della separazione e con separata ordinanza rimetteva la causa sul ruolo del Giudice relatore, fissando l'udienza del 20.03.2025 in trattazione scritta per la prosecuzione del giudizio dinnanzi al G.I.
All'udienza del 20.03.2025 il Giudice relatore, lette le note scritte, rimetteva la causa per la decisione. Il ricorso, depositato in data 9/5/2024, è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, corrispondendo le condizioni anche agli interessi della prole la cui audizione appare, pertanto, manifestamente superflua.
Il tutto come da dispositivo.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio o lo scioglimento del matrimonio celebrato in Livorno il 18/10/2003 tra e Parte_1 CP_1
, trascritto nei registri dello stat Livo
[...]
Atti di Matrimonio dell'Anno 2003 Parte 1 n. 190.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1. Il figlio maggiorenne continuerà a vivere presso l'abitazione del padre posta in Per_1
Livorno, Piazza Mazzi otrà esercitare autonomamente il proprio diritto di visita accordandosi personalmente con la madre;
2. Entrambi i coniugi si impegneranno reciprocamente a curare il generale benessere del figlio seguendone le naturali inclinazioni;
3. Il Sig. si occuperà del figlio accollandosene integralmente il mantenimento Pt_1 ordinario ra contribuirà al rimborso del 50% delle spese straordinarie. CP_1
Per spese straordinarie si intendono quelle previste quelle previste dal protocollo CNF e che le parti dichiarano di esserli note e che dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori nonché documentate dal genitore che le ha anticipate, con conseguente obbligo dell'altro al loro rimborso, entro 15 giorni dalla presentazione dei giustificativi di spesa. Nelle spese straordinarie si intendono ovviamente per esplicita pattuizione tra le parti anche quelle relative al percorso di studio del figlio.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Livorno per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Livorno, 20.03.2025 Il Giudice Relatore dott. Azzurra Fodra
Il Presidente
dott. Gianmarco Marinai