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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/01/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7754/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai giudici:
1) dott. Roberto Cordio Presidente
2) dott. Sergio Centaro Giudice rel. est.
3) dott.ssa Cristiana Delfa Giudice
riunito in Camera di consiglio, ai sensi dell'art. 630 III c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito in cancelleria, la seguente
SENTENZA
nella causa vertente
TRA
nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'Avv. Carmelo Guidotto ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Catania, viale Pietro
Novelli n.159;
RECLAMANTE
CONTRO
), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t.; RECLAMATA
OGGETTO: Reclamo contro il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del pignoramento di cui alla procedura esecutiva iscritta al n. 990/2024
R.G. Esec..
CONCLUSIONI DELLA PARTE RECLAMANTE: “VOGLIA L'ILL.MO TRIBUNALE
ADITO in accoglimento del proposto reclamo ed in riforma dell'impugnata ordinanza dichiarare l'illegittimità del pignoramento per intervenuta prescrizione e, conseguentemente, l'estinzione dei crediti portati dalla cartella di pagamento n. 29320010121315345000 e dall'intimazione n.
29320249011196242. Con vittoria di spese e compensi da distrarre on favore del procuratore che se ne è dichiarato antistatario”.
CONCLUSIONI DELLA PARTE RECLAMATA: “ IL TRIBUNALE ADITO voglia: 1) in via preliminare e assorbente, dichiarare l'inammissibilità del ricorso proposto ex art. 630 c.p.c. per le ragioni ampiamente spiegate in parte motiva;
2) sempre in via preliminare e assorbente dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in ordine alle eccezioni di omessa notifica della cartella e di intervenuta prescrizione del credito, trattandosi di crediti di natura tributaria;
3) in ogni caso ritenere e dichiarare la regolarità e la validità della cartella 29320010121315345000 e della relativa notifica;
4) accertare e dichiarare che il credito azionato non è prescritto e che le relative somme sono, a tutt'oggi, dovute dal sig. ; 5) accertare e Pt_1
dichiarare la legittimità e la regolarità dell'operato dell CP_2
; 6) comunque, rigettare le domande dei ricorrente siccome
[...]
infondate in fatto e in diritto;
7) in via subordinata, nella non temuta ipotesi di accoglimento del ricorso, ritenere e dichiarare la piena e perfetta legittimità della procedura posta in essere dalla per il recupero CP_3
coattivo del credito de quo e conseguentemente dichiarare, con qualsiasi formula, che essa è esente da qualunque responsabilità e che non risponde delle eventuali conseguenze sfavorevoli della lite, anche in ordine ad una possibile condanna alle spese. Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.” FATTO
Il reclamante lamenta l'erroneità del provvedimento adottato dal G.E. che ha dichiarato, nel prendere atto della richiesta di pronuncia di cessazione della materia del contendere (con riferimento al pignoramento identificato dal n. 29384202400000509001) e dell'intervenuta rinuncia alla domanda (con riferimento al pignoramento contraddistinto dal n.
29384202400000508001), l'estinzione della procedura esecutiva iscritta al n. 990/2024 R.G. Esec..
Il reclamo è, parzialmente, fondato e merita, in parte qua, accoglimento.
Con il reclamo in oggetto il , dopo aver proposto, in sede esecutiva, Pt_1
un'opposizione all'esecuzione con la quale ha eccepito, fondamentalmente, l'impignorabilità delle somme contenute in un c/c cointestato con il proprio figlio, alimentato solo dalle somme spettanti a quest'ultimo (estraneo all'esecuzione) a titolo di pensione d'invalidità e di indennità di accompagnamento (…509001 finale) e la nullità dell'intimazione e del pignoramento stante l'omessa notificazione della cartella esattoriale e la prescrizione del credito (….508001 finale), ha avanzato la domanda che oggi ci impegna lamentando che nessuna deliberazione diversa dalla pronuncia di estinzione fosse stata adottata dal G.E. con riferimento all'eccezione di prescrizione del credito.
Deve essere, preliminarmente, rilevato che, a prescindere dalla dichiarazione di estinzione pronunciata dal G.E., quest'ultimo avrebbe dovuto disporre la separazione della causa di opposizione dalla procedura esecutiva ed avrebbe dovuto stabilire un termine entro il quale – la parte che aveva maggiore interesse – avrebbe dovuto iscrivere la causa di opposizione sul R.G. degli affari contenziosi civili. Da questa considerazione scaturisce la fondatezza di una parte del reclamo.
Nessuna deliberazione sulla richiesta di sospensione dell'esecuzione avrebbe dovuto, peraltro, essere adottata in considerazione che, la dichiarazione di estinzione è più favorevole, per il , rispetto a quella Pt_1
di sospensione. E' da considerarsi infondata, invece, la domanda della reclamata riguardante il difetto di giurisdizione del giudice ordinario tenuto conto della circostanza che l'eccezione di prescrizione, riguardante fatti sopravvenuti alla notificazione degli atti prodromici all'esecuzione, costituisce un'opposizione all'esecuzione rientrante nella giurisdizione dell'A.G.O..
Parimenti infondata appare la richiesta d'inammissibilità del reclamo, così come proposta dalla parte reclamata, tenuto conto che il provvedimento estintivo in oggetto deve essere impugnato esclusivamente con il reclamo e non con altri mezzi d'impugnazione (ex art. 617 c.p.c., ad esempio).
Alla luce delle deduzioni sopra riportate - che mandano esenti il Collegio dal deliberare in ordine all'esistenza di un “fumus” di fondatezza delle ragioni addotte in sede di opposizione e del “periculum in mora”, soprattutto riguardo all'eccezione di prescrizione (che dovrà trovare una sua definizione nel caso in cui la relativa causa dovesse essere iscritta sul
R.G.) - deve essere ribadita la parziale fondatezza del ricorso con riferimento alla mancanza di deliberazione sul proseguimento della causa di opposizione. Tale circostanza legittima, pertanto, questo Collegio giudicante ad integrare l'ordinanza reclamata nella parte in cui non ha previsto la separazione della causa di opposizione dalla procedura esecutiva e la concessione di un termine per iscrivere la detta controversia sul Ruolo Generale.
Deve essere, inoltre, considerato che, come detto, la dichiarazione di estinzione della procedura esecutiva risulta rivestire una maggiore natura
(proceduralmente) satisfattiva rispetto alla richiesta di sospensione della procedura esecutiva con la conseguenza che nessuna deliberazione sulle spese della fase cautelare può essere disposta al riguardo.
Rilevato che, in considerazione della peculiarità delle questioni trattate – connotate, in tema di giurisdizione, da un inusuale e reiterato cambiamento d'interpretazione effettuato dalla Corte di Cassazione nell'ultimo decennio – può essere disposta la compensazione delle spese di questa fase.
P.Q.M.
Dichiara
la parziale fondatezza del reclamo;
Dispone
che l'ordinanza reclamata sia integrata nel senso che, la parte che abbia interesse, provveda all'iscrizione della causa di opposizione sul Ruolo
Generale degli affari contenziosi civili entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di questo provvedimento e notifichi alle controparti un atto di citazione nel rispetto dei termini di legge a comparire;
Nulla
sulle spese della fase cautelare;
Compensa
interamente tra le parti le spese di questa fase di reclamo.
Così deciso in Catania, nella camera di Consiglio della VI sezione civile, il
6/12/2024.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Sergio Centaro Dott. Roberto Cordio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai giudici:
1) dott. Roberto Cordio Presidente
2) dott. Sergio Centaro Giudice rel. est.
3) dott.ssa Cristiana Delfa Giudice
riunito in Camera di consiglio, ai sensi dell'art. 630 III c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito in cancelleria, la seguente
SENTENZA
nella causa vertente
TRA
nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'Avv. Carmelo Guidotto ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Catania, viale Pietro
Novelli n.159;
RECLAMANTE
CONTRO
), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t.; RECLAMATA
OGGETTO: Reclamo contro il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del pignoramento di cui alla procedura esecutiva iscritta al n. 990/2024
R.G. Esec..
CONCLUSIONI DELLA PARTE RECLAMANTE: “VOGLIA L'ILL.MO TRIBUNALE
ADITO in accoglimento del proposto reclamo ed in riforma dell'impugnata ordinanza dichiarare l'illegittimità del pignoramento per intervenuta prescrizione e, conseguentemente, l'estinzione dei crediti portati dalla cartella di pagamento n. 29320010121315345000 e dall'intimazione n.
29320249011196242. Con vittoria di spese e compensi da distrarre on favore del procuratore che se ne è dichiarato antistatario”.
CONCLUSIONI DELLA PARTE RECLAMATA: “ IL TRIBUNALE ADITO voglia: 1) in via preliminare e assorbente, dichiarare l'inammissibilità del ricorso proposto ex art. 630 c.p.c. per le ragioni ampiamente spiegate in parte motiva;
2) sempre in via preliminare e assorbente dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in ordine alle eccezioni di omessa notifica della cartella e di intervenuta prescrizione del credito, trattandosi di crediti di natura tributaria;
3) in ogni caso ritenere e dichiarare la regolarità e la validità della cartella 29320010121315345000 e della relativa notifica;
4) accertare e dichiarare che il credito azionato non è prescritto e che le relative somme sono, a tutt'oggi, dovute dal sig. ; 5) accertare e Pt_1
dichiarare la legittimità e la regolarità dell'operato dell CP_2
; 6) comunque, rigettare le domande dei ricorrente siccome
[...]
infondate in fatto e in diritto;
7) in via subordinata, nella non temuta ipotesi di accoglimento del ricorso, ritenere e dichiarare la piena e perfetta legittimità della procedura posta in essere dalla per il recupero CP_3
coattivo del credito de quo e conseguentemente dichiarare, con qualsiasi formula, che essa è esente da qualunque responsabilità e che non risponde delle eventuali conseguenze sfavorevoli della lite, anche in ordine ad una possibile condanna alle spese. Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.” FATTO
Il reclamante lamenta l'erroneità del provvedimento adottato dal G.E. che ha dichiarato, nel prendere atto della richiesta di pronuncia di cessazione della materia del contendere (con riferimento al pignoramento identificato dal n. 29384202400000509001) e dell'intervenuta rinuncia alla domanda (con riferimento al pignoramento contraddistinto dal n.
29384202400000508001), l'estinzione della procedura esecutiva iscritta al n. 990/2024 R.G. Esec..
Il reclamo è, parzialmente, fondato e merita, in parte qua, accoglimento.
Con il reclamo in oggetto il , dopo aver proposto, in sede esecutiva, Pt_1
un'opposizione all'esecuzione con la quale ha eccepito, fondamentalmente, l'impignorabilità delle somme contenute in un c/c cointestato con il proprio figlio, alimentato solo dalle somme spettanti a quest'ultimo (estraneo all'esecuzione) a titolo di pensione d'invalidità e di indennità di accompagnamento (…509001 finale) e la nullità dell'intimazione e del pignoramento stante l'omessa notificazione della cartella esattoriale e la prescrizione del credito (….508001 finale), ha avanzato la domanda che oggi ci impegna lamentando che nessuna deliberazione diversa dalla pronuncia di estinzione fosse stata adottata dal G.E. con riferimento all'eccezione di prescrizione del credito.
Deve essere, preliminarmente, rilevato che, a prescindere dalla dichiarazione di estinzione pronunciata dal G.E., quest'ultimo avrebbe dovuto disporre la separazione della causa di opposizione dalla procedura esecutiva ed avrebbe dovuto stabilire un termine entro il quale – la parte che aveva maggiore interesse – avrebbe dovuto iscrivere la causa di opposizione sul R.G. degli affari contenziosi civili. Da questa considerazione scaturisce la fondatezza di una parte del reclamo.
Nessuna deliberazione sulla richiesta di sospensione dell'esecuzione avrebbe dovuto, peraltro, essere adottata in considerazione che, la dichiarazione di estinzione è più favorevole, per il , rispetto a quella Pt_1
di sospensione. E' da considerarsi infondata, invece, la domanda della reclamata riguardante il difetto di giurisdizione del giudice ordinario tenuto conto della circostanza che l'eccezione di prescrizione, riguardante fatti sopravvenuti alla notificazione degli atti prodromici all'esecuzione, costituisce un'opposizione all'esecuzione rientrante nella giurisdizione dell'A.G.O..
Parimenti infondata appare la richiesta d'inammissibilità del reclamo, così come proposta dalla parte reclamata, tenuto conto che il provvedimento estintivo in oggetto deve essere impugnato esclusivamente con il reclamo e non con altri mezzi d'impugnazione (ex art. 617 c.p.c., ad esempio).
Alla luce delle deduzioni sopra riportate - che mandano esenti il Collegio dal deliberare in ordine all'esistenza di un “fumus” di fondatezza delle ragioni addotte in sede di opposizione e del “periculum in mora”, soprattutto riguardo all'eccezione di prescrizione (che dovrà trovare una sua definizione nel caso in cui la relativa causa dovesse essere iscritta sul
R.G.) - deve essere ribadita la parziale fondatezza del ricorso con riferimento alla mancanza di deliberazione sul proseguimento della causa di opposizione. Tale circostanza legittima, pertanto, questo Collegio giudicante ad integrare l'ordinanza reclamata nella parte in cui non ha previsto la separazione della causa di opposizione dalla procedura esecutiva e la concessione di un termine per iscrivere la detta controversia sul Ruolo Generale.
Deve essere, inoltre, considerato che, come detto, la dichiarazione di estinzione della procedura esecutiva risulta rivestire una maggiore natura
(proceduralmente) satisfattiva rispetto alla richiesta di sospensione della procedura esecutiva con la conseguenza che nessuna deliberazione sulle spese della fase cautelare può essere disposta al riguardo.
Rilevato che, in considerazione della peculiarità delle questioni trattate – connotate, in tema di giurisdizione, da un inusuale e reiterato cambiamento d'interpretazione effettuato dalla Corte di Cassazione nell'ultimo decennio – può essere disposta la compensazione delle spese di questa fase.
P.Q.M.
Dichiara
la parziale fondatezza del reclamo;
Dispone
che l'ordinanza reclamata sia integrata nel senso che, la parte che abbia interesse, provveda all'iscrizione della causa di opposizione sul Ruolo
Generale degli affari contenziosi civili entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di questo provvedimento e notifichi alle controparti un atto di citazione nel rispetto dei termini di legge a comparire;
Nulla
sulle spese della fase cautelare;
Compensa
interamente tra le parti le spese di questa fase di reclamo.
Così deciso in Catania, nella camera di Consiglio della VI sezione civile, il
6/12/2024.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Sergio Centaro Dott. Roberto Cordio