TRIB
Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 05/04/2025, n. 526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 526 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Ragusa
Proc.n. 1910/2023 R.G.
Il Giudice Istruttore, Dott.sa Rosanna Scollo
ha emesso la seguente 2
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, promossa
DA
, nato a [...] il [...], ivi residente a[...]
Serafino Amabile Guastella n. 20, C.F. , elettivamente C.F._1
domiciliato in Ragusa, in via Risorgimento n. 7, presso lo studio dell'Avv.
Luca La Cava, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata all'opposizione
OPPONENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], ivi res.te nella via TR
Cattolica n. 32, C.F.: , rappresentato e difeso per C.F._2 mandato in calce alla comparsa costitutiva dall'Avv. Carmelo Cilia, elett. dom. presso il di lui studio in Ragusa, in via Bulgaria n. 6
OPPOSTO 3
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione proponeva opposizione avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 588/2023 del 02/05/2023, emesso dal Tribunale di Ragusa (proc.n. 1400/2023 R.G.), con il quale gli era stato intimato il pagamento della somma di € 13.435,70, oltre alle spese della procedura monitoria, in favore di , chiedendo “revocare e/o annullare TR nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 588/2023 emesso nel Procedimento n. 1400/23 R.G. Tribunale di Ragusa, per gli assorbenti e dirimenti motivi esposti in narrativa sub 1). In particolare, ritenere e dichiarare nulla la clausola inserita nell'atto di compravendita dell'8 luglio 2022, dichiarando l'assenza di legittimazione passiva nel credito del Sig. ; in subordine, nella Parte_1 denegata ma non temuta ipotesi di non accoglimento della superiore richiesta, limitare il diritto del di rivalersi sull'opponente TR
(qualora riconosciuto come legittimato passivo) nella misura del 50% della sorte capitale dovuta al Condominio ST, previo annullamento della clausola contenuta nell'atto di compravendita. Con vittoria di spese e compensi difensivi”.
Si costituiva , il quale chiedeva “nel merito rigettare con TR ogni statuizione ed integralmente, per i motivi di cui in narrativa, le domande proposte dal Sig. con l'atto introduttivo del Parte_1 giudizio e così confermare il decreto ingiuntivo n. 588/23 opposto, ed il credito dallo stesso portato;
condannare il Sig. , al Parte_1 risarcimento dei danni, ex art. 96 comma 1 c.p.c., in favore del Sig.
[...]
, nella misura che sarà ritenuta equa e di giustizia. Con il favore di CP_1 spese e competenze e salvo ogni ulteriore diritto e/o azione”. 4
Ciò premesso, l'opposizione in esame non è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
Ed invero, del tutto infondati appaiono i motivi di opposizione formulati da
, il quale ha eccepito il proprio difetto di Parte_1 legittimazione passiva nei riguardi dell'opposto, adducendo di non essere tenuto al pagamento della somma ingiuntagli in sede monitoria, invocando un preteso vizio del consenso, avendo la controparte agito con dolo, in sede di stipula dell'atto di compravendita recante data 08.07.2022, in seno al quale lo stesso opponente aveva assunto l'obbligo in via esclusiva di pagare gli oneri condominiali residui, ancora dovuti sino alla data della vendita, relativamente all'immobile in comproprietà delle parti, sito in Ragusa, in C.da Piombo, facente parte del complesso turistico ST.
In particolare, il sosteneva di non essere stato messo al corrente, e Pt_1 quindi di essere stato volutamente tenuto all'oscuro, dell'esistenza di ulteriori oneri condominiali per l'importo ingiunto in questa sede, e che, laddove ne fosse venuto debitamente a conoscenza, non avrebbe acconsentito a stipulare la suddetta clausola contrattuale.
La tesi difensiva sostenuta dall'opponente appare con evidenza del tutto infondata e inconsistente, a fronte delle evidenze documentali in atti, avendo lo stesso espressamente assunto, senza alcun vincolo né condizione, l'obbligo di pagamento degli oneri condominiali fino a quel momento esistenti, in qualità di comproprietario, insieme all'opposto, dell'immobile in questione, e quindi ben potendo informarsi dell'esistenza di debiti a tale titolo.
L'invocato dolo quale vizio nella formazione del consenso è rimasto un'affermazione puramente labiale e inconsistente.
Lo stesso ST aveva correttamente richiesto Controparte_2 il pagamento del dovuto ad entrambi i comproprietari, agendo in via esecutiva a mezzo di pignoramento nei confronti del condebitore OL
, il quale aveva poi manifestato l'intenzione di rivalersi nei TR confronti del , rimasto inadempiente, sebbene si fosse assunto il Pt_1 relativo onere in via esclusiva in sede contrattuale. 5
Nessun obbligo giuridico peraltro poteva dirsi configurabile in capo all'opposto nel senso di informare l'opponente dell'ammontare degli oneri condominiali esistenti, né tanto meno lo stesso era tenuto a mettere al corrente il del contenuto degli accordi intervenuti tra il medesimo e Pt_1
l'ex compagna, nell'ambito del giudizio conclusosi con l'omologa delle condizioni pattuite tra i soggetti citati.
Parimenti inaccoglibile appare l'ulteriore richiesta del di ridurre Pt_1
l'importo dovuto, essendosi lo stesso limitato ad asserire labialmente l'eccessività della somma pretesa, in maniera assolutamente generica, senza tuttavia addurre delle circostanze specifiche, né delle ragioni concrete a supporto di quanto sostenuto.
Altrettanto ingiustificata deve intendersi la richiesta subordinata di debenza dell'importo ingiunto soltanto per la metà, in quanto in evidente contrasto, come già detto, con l'obbligo dal suddetto espressamente assunto in sede di stipula del contratto di vendita dell' 08.07.2022.
L'opposizione in esame andrà pertanto rigettata, con conseguente conferma del decreto opposto nella sua interezza.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo.
L'opponente andrà condannato infine per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., essendo configurabile quantomeno la colpa grave in capo al predetto nell'opporsi all'ingiunzione, avuto riguardo alle risultanze documentali in atti e al tenore delle difese dallo stesso svolte, per una somma che si reputa equo stimare, tenuto conto del valore e della natura della causa, in euro 500,00.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni altra eccezione, istanza e deduzione disattesa 6
rigetta l'opposizione, presentata da avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 588/2023, emesso dal Tribunale di Ragusa in data
01.05.2023, depositato il 02.05.2023, e per l'effetto conferma il decreto citato.
Condanna l'opponente a rifondere le spese processuali sostenute dalla controparte, , da liquidarsi in euro 1.600,00 a titolo di TR
compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Condanna l'opponente al pagamento della somma di euro 500,00, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., in favore dell'opposto.
Così deciso, in Ragusa il 04 aprile 2025.
Il Giudice
Dott.sa Rosanna Scollo