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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/11/2025, n. 1505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1505 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3419/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
nato a [...], in data [...] (Avv. SAMARITANO Parte_1
ILEANA);
E
, nata a [...], in data [...] (Avv. SCALIA GIOVANNI Controparte_1
BATTISTA);
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta.
Conclusioni del P.M.: Visto, nulla si oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta in data 20/12/2021;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Palermo, con decreto dei 20/12/2021 - 13/01/2022;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, come di seguito richiamate integralmente: Per_
“1) Le parti concordano che la figlia minor sarà affidata ad entrambi i genitori con domicilio prevalente presso l'abitazione della madre, sita in Isola delle Femmine alla Via
Romeo n.147, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale sulla stessa provvedendo a curarne la crescita, l'educazione e l'istruzione scolastica seguendone le naturali inclinazioni. Nell'attuare tale intento e nella gestione delle decisioni di maggiore interesse per la minore, i genitori dovranno confrontarsi e concordare le migliori scelte di vita per la stessa relative anche alla sua istruzione e scelta di cure sanitarie. Limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione i genitori saranno separatamente responsabili della figlia;
2) Il sig. verserà a titolo di contributo al mantenimento della figlia Parte_1 la somma di Euro 150,00, somma che sarà versata (mensilmente e per dodici mensilità) alla sig.ra anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dalla Controparte_1 sottoscrizione del presente ricorso, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, con prima rivalutazione da effettuarsi decorso un anno dalla corresponsione del primo assegno.
3) I sigg.ri e concordano di condividere le spese Parte_1 Controparte_1 straordinarie necessarie per la figlia nella misura del 50% ciascuno e ciò nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto dal
Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo (Luglio 2019) da intendersi parte integrante del presente atto ovvero a titolo esemplificativo ma non esaustivo: spese sanitarie non coperte da SSN, spese per l'acquisto dei medicinali da banco, se prescritte, spese per l'abbigliamento, spese scolastiche (retta scolastica mensile nonchè quota di iscrizione scolastica, acquisto libri di testo, materiale scolastico, viaggi di istruzione, insegnanti di recupero) e spese inerenti le attività sportive, viaggi, attività ludiche. Tali ultime spese ed ogni ulteriore spesa, di carattere straordinario, dovrà essere preventivamente concordata tra i genitori per iscritto in ragione della reale necessità di assumerla e delle possibilità economiche di entrambi da valutarsi volta per volta. Per_ Le superiori spese per la figlia per la quota di pertinenza del sig. , se Parte_1 sostenute anticipatamente dalla sig.ra , saranno alla stessa rimborsate pro quota, CP_1 previa esibizione di documento giustificativo di spesa entro e non oltre il mese successivo all'avvenuto esborso e contestualmente al versamento dell'assegno di mantenimento ovvero a mezzo bonifico bancario alle coordinate della sig.r . CP_1
Le superiori spese per la minore per la quota di pertinenza della sig.ra , se CP_1 sostenute anticipatamente dal sig. , saranno allo stesso rimborsate pro quota, Parte_1 previa esibizione di documento giustificativo di spesa, a mezzo bonifico bancario alle coordinate del sig entro e non oltre il mese successivo all'avvenuto esborso;
Parte_1 4) SUL DIRITTO DI VISITA DA PARTE DEL PADRE
Il Sig. la trascorrerà con la figlia minore due pomeriggi a settimana, martedi e Pt_1 giovedi, prelevandola da scuola il martedi per poi riaccompagnarla a scuola il mercoledi mattina, ed il giovedi prelevandola da scuola per riaccompagnarla presso la casa familiare alle ore 20,00. Il padre, inoltre, trascorrerà con la minore un week-end a settimane alterne, prelevando la stessa alle ore 16,00 del venerdi per riaccompagnarla presso il suo domicilio alle ore 20,00 della domenica. Nella settimana in cui è previsto il week-end il sig. Pt_2 non pernotterà con la minore il martedi.
Nell'ipotesi in cui, per motivi di lavoro, il padre non potesse tenere con sé la figlia nei pomeriggi di sua spettanza o nel fine settimana di sua competenza, d'accordo con l'altro genitore, provvederà a recuperare i giorni perduti nel corso della settimana, o nel fine settimana, successivo. Per_ Durante le festività Natalizie e di fine anno la minor , trascorrerà, ad anni alterni e seguendo il criterio della rotazione, il 24 dicembre con un genitore ed il 25 con l'altro, così come il 31 dicembre con uno ed il 1° gennaio con l'altro, secondo il criterio dell'alternanza e rotazione annuale.
Le ulteriori festività civili e religiose saranno trascorse dal minore a rotazione ora con l'uno ora con l'altro genitore.
Nel periodo estivo ciascun genitore avrà il diritto di trascorrere un periodo esclusivo e continuativo di 10 giorni con la propria figlia che i genitori concorderanno e si comunicheranno entro il 31 maggio di ogni anno e per iscritto, tenendo conto delle reciproche necessità e soprattutto delle esigenze della minore.
In ogni caso, qualora nei suddetti periodi di vacanza i coniugi dovessero spostarsi con la figlia fuori dalla loro abituale residenza, entrambi si obbligano ed impegnano a darsene notizia ed a comunicarsi un recapito telefonico del luogo di temporanea permanenza. I sigg.ri e , in ogni caso, rispetto a quanto precedentemente stabilito, Parte_1 CP_1 potranno sempre concordare che la permanenza della minore con il padre avvenga in giorni ed orari differenti, nell'esclusivo interesse della stessa, in ragione della età e sempre previo suo consenso”.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato in Palermo il 06/10/2012 da nato a Parte_1
PALERMO, in data 23/03/1985 e da , nata a PALERMO, in [...] Controparte_1
25/10/1988, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 202, parte II, serie A, dell'anno 2012, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, il
20/11/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con fir- ma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal Giudice relatore Dott.ssa Donata
D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs.
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del
Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3419/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
nato a [...], in data [...] (Avv. SAMARITANO Parte_1
ILEANA);
E
, nata a [...], in data [...] (Avv. SCALIA GIOVANNI Controparte_1
BATTISTA);
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta.
Conclusioni del P.M.: Visto, nulla si oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta in data 20/12/2021;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Palermo, con decreto dei 20/12/2021 - 13/01/2022;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, come di seguito richiamate integralmente: Per_
“1) Le parti concordano che la figlia minor sarà affidata ad entrambi i genitori con domicilio prevalente presso l'abitazione della madre, sita in Isola delle Femmine alla Via
Romeo n.147, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale sulla stessa provvedendo a curarne la crescita, l'educazione e l'istruzione scolastica seguendone le naturali inclinazioni. Nell'attuare tale intento e nella gestione delle decisioni di maggiore interesse per la minore, i genitori dovranno confrontarsi e concordare le migliori scelte di vita per la stessa relative anche alla sua istruzione e scelta di cure sanitarie. Limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione i genitori saranno separatamente responsabili della figlia;
2) Il sig. verserà a titolo di contributo al mantenimento della figlia Parte_1 la somma di Euro 150,00, somma che sarà versata (mensilmente e per dodici mensilità) alla sig.ra anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dalla Controparte_1 sottoscrizione del presente ricorso, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, con prima rivalutazione da effettuarsi decorso un anno dalla corresponsione del primo assegno.
3) I sigg.ri e concordano di condividere le spese Parte_1 Controparte_1 straordinarie necessarie per la figlia nella misura del 50% ciascuno e ciò nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto dal
Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo (Luglio 2019) da intendersi parte integrante del presente atto ovvero a titolo esemplificativo ma non esaustivo: spese sanitarie non coperte da SSN, spese per l'acquisto dei medicinali da banco, se prescritte, spese per l'abbigliamento, spese scolastiche (retta scolastica mensile nonchè quota di iscrizione scolastica, acquisto libri di testo, materiale scolastico, viaggi di istruzione, insegnanti di recupero) e spese inerenti le attività sportive, viaggi, attività ludiche. Tali ultime spese ed ogni ulteriore spesa, di carattere straordinario, dovrà essere preventivamente concordata tra i genitori per iscritto in ragione della reale necessità di assumerla e delle possibilità economiche di entrambi da valutarsi volta per volta. Per_ Le superiori spese per la figlia per la quota di pertinenza del sig. , se Parte_1 sostenute anticipatamente dalla sig.ra , saranno alla stessa rimborsate pro quota, CP_1 previa esibizione di documento giustificativo di spesa entro e non oltre il mese successivo all'avvenuto esborso e contestualmente al versamento dell'assegno di mantenimento ovvero a mezzo bonifico bancario alle coordinate della sig.r . CP_1
Le superiori spese per la minore per la quota di pertinenza della sig.ra , se CP_1 sostenute anticipatamente dal sig. , saranno allo stesso rimborsate pro quota, Parte_1 previa esibizione di documento giustificativo di spesa, a mezzo bonifico bancario alle coordinate del sig entro e non oltre il mese successivo all'avvenuto esborso;
Parte_1 4) SUL DIRITTO DI VISITA DA PARTE DEL PADRE
Il Sig. la trascorrerà con la figlia minore due pomeriggi a settimana, martedi e Pt_1 giovedi, prelevandola da scuola il martedi per poi riaccompagnarla a scuola il mercoledi mattina, ed il giovedi prelevandola da scuola per riaccompagnarla presso la casa familiare alle ore 20,00. Il padre, inoltre, trascorrerà con la minore un week-end a settimane alterne, prelevando la stessa alle ore 16,00 del venerdi per riaccompagnarla presso il suo domicilio alle ore 20,00 della domenica. Nella settimana in cui è previsto il week-end il sig. Pt_2 non pernotterà con la minore il martedi.
Nell'ipotesi in cui, per motivi di lavoro, il padre non potesse tenere con sé la figlia nei pomeriggi di sua spettanza o nel fine settimana di sua competenza, d'accordo con l'altro genitore, provvederà a recuperare i giorni perduti nel corso della settimana, o nel fine settimana, successivo. Per_ Durante le festività Natalizie e di fine anno la minor , trascorrerà, ad anni alterni e seguendo il criterio della rotazione, il 24 dicembre con un genitore ed il 25 con l'altro, così come il 31 dicembre con uno ed il 1° gennaio con l'altro, secondo il criterio dell'alternanza e rotazione annuale.
Le ulteriori festività civili e religiose saranno trascorse dal minore a rotazione ora con l'uno ora con l'altro genitore.
Nel periodo estivo ciascun genitore avrà il diritto di trascorrere un periodo esclusivo e continuativo di 10 giorni con la propria figlia che i genitori concorderanno e si comunicheranno entro il 31 maggio di ogni anno e per iscritto, tenendo conto delle reciproche necessità e soprattutto delle esigenze della minore.
In ogni caso, qualora nei suddetti periodi di vacanza i coniugi dovessero spostarsi con la figlia fuori dalla loro abituale residenza, entrambi si obbligano ed impegnano a darsene notizia ed a comunicarsi un recapito telefonico del luogo di temporanea permanenza. I sigg.ri e , in ogni caso, rispetto a quanto precedentemente stabilito, Parte_1 CP_1 potranno sempre concordare che la permanenza della minore con il padre avvenga in giorni ed orari differenti, nell'esclusivo interesse della stessa, in ragione della età e sempre previo suo consenso”.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato in Palermo il 06/10/2012 da nato a Parte_1
PALERMO, in data 23/03/1985 e da , nata a PALERMO, in [...] Controparte_1
25/10/1988, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 202, parte II, serie A, dell'anno 2012, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, il
20/11/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con fir- ma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal Giudice relatore Dott.ssa Donata
D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs.
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del
Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.