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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 15/07/2025, n. 652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 652 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente relatore
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1029/2021 R.G., promossa da
Parte_1
( , anche quale mandatario della in persona del Presidente P.IVA_1 Parte_2
pro tempore, rappresentato e difeso dalle avv.te Livia Gaezza, Valentina Schilirò e
Maria Rosaria Battiato appellante - appellato contro
( ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Longo appellato- appellante e nei confronti di
Controparte_2
), in persona del
[...] P.IVA_3 CP_3
pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Sebastiano Maugeri
[...]
appellato – appellante e di
Co
, Controparte_4 Controparte_6
( )
[...] P.IVA_4
appellata
Oggetto: appello – opposizione avverso avviso di addebito, provvedimento di variazione del rapporto assicurativo e cartella di pagamento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 3079 del 24.6.2021 il Tribunale di Catania, giudice del lavoro, pronunciandosi sulle cause riunite iscritte ai numeri 12596/2017 R.G., 12900/2017
R.G. e 1126/2019 R.G., accoglieva parzialmente i ricorsi proposti dalla CP_1
avverso il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2016022834/T01 del
19.4.2017 e l'avviso di addebito n. 59320170006712251000, nonché avverso il provvedimento di variazione del rapporto assicurativo n. 13531591765, emesso dall e il ruolo portato dalla cartella di pagamento n. 29320180027787659000, CP_2
emessa per la riscossione delle maggiori somme scaturite dall'impugnato provvedimento di variazione del rapporto assicurativo.
Il decidente premetteva che i richiamati atti promanavano da una verifica ispettiva operata dall e conclusa con il verbale unico di accertamento e notificazione del Pt_1
19.4.2017, con il quale era stato altresì intimato il pagamento di sanzioni amministrative per l'importo di € 45.000,00, la cui legittimità era stata contestata dalla ricorrente. In ordine a tale profilo, osservava che, in materia di sanzioni amministrative, il verbale di accertamento non poteva essere direttamente impugnato, costituendo un atto endoprocedimentale, inidoneo ex se a produrre effetti sulla situazione giuridica dell'opponente sino all'adozione dell'ordinanza ingiunzione. Per tali ragioni, il dichiarava inammissibile l'opposizione nella parte volta all'accertamento della non debenza delle sanzioni amministrative irrogate.
Il tribunale rigettava, altresì, le contestazioni mosse dal ricorrente in ordine alla regolarità formale dello svolgimento dell'attività ispettiva. Osservava in merito che, avuto riguardo alla natura del giudizio di opposizione avverso l'accertamento ispettivo – volto ad accertare negativamente la pretesa contributiva scaturente dalle infrazioni prospettate dall – la mera inosservanza delle disposizioni concernenti la Pt_1
procedimentalizzazione dell'attività ispettiva non incideva sul rapporto, né determinava l'illegittimità della pretesa contributiva da essa derivante.
Ancora in via preliminare, il giudice di prime cure accoglieva il motivo di opposizione con cui la contestava la legittimità dell'iscrizione a ruolo CP_1
operata dall per il soddisfacimento della pretesa creditoria di cui alla cartella di CP_2
pagamento n. 29320180027787659000, poiché l'iscrizione a ruolo era avvenuta in pendenza del giudizio di opposizione al provvedimento di variazione del rapporto assicurativo – atto prodromico alla richiamata cartella di pagamento – e in assenza di provvedimento esecutivo del giudice;
pertanto, richiamato l'art. 24 co. 3, D. Lgs. n.
46/1999, dichiarava illegittima l'iscrizione a ruolo e, correlativamente, annullava la cartella di pagamento n. 29320180027787659000.
Il decidente riteneva doversi comunque valutare il merito della pretesa creditoria, come da giurisprudenza che richiamava sul punto, atteso che dall'esito del predetto esame discendeva, tra l'altro, la definizione della questione sulla legittimità del provvedimento di variazione del rapporto assicurativo. Osservava che, all'esito dell'accertamento ispettivo, l'ente previdenziale aveva contestato alla società ricorrente il riconoscimento, in favore di quasi tutti i dipendenti – anche quelli con mansioni diverse da quella di autista – di somme a titolo di “Trasferta Italia”, non sottoposte a imposizione fiscale e contributiva, le cui registrazioni mensili avrebbero riportato importi diversi tra i lavoratori, spesso di notevole entità, e privi di qualsivoglia indicazione dei periodi o delle giornate di riferimento. Sul punto, il decidente riteneva erronee le conclusioni cui erano pervenuti gli ispettori del lavoro, atteso che, avuto riguardo alla natura dell'attività svolta dalla società ricorrente, alla struttura organizzativa della stessa, nonché alle dichiarazioni dei dipendenti – confermate in sede di escussione testi – e alle fatture prodotte dalla società, risultava provata l'effettuazione di trasferte, anche all'estero, circostanza quest'ultima che giustificava la differenza tra gli importi corrisposti, certamente maggiori nel caso di trasferta fuori dai confini nazionali.
Da ultimo, il primo giudice rigettava le doglianze di parte ricorrente in ordine alla pretesa contributiva scaturente dall'illegittimo omesso versamento per le giornate non retribuite. Riteneva, invero, non provato il carattere non giustificato dell'assenza dei lavoratori, né l'eventuale godimento, da parte degli stessi, di giornate non lavorate per cui la legge preveda espressamente la mancanza di retribuzione, con conseguente conferma della pretesa creditoria sul punto.
Per le superiori ragioni, il tribunale annullava il verbale di accertamento e notificazione nella parte avente ad oggetto la pretesa contributiva scaturente dal totale disconoscimento delle “Trasferte Italia” corrisposte, con conseguente annullamento dell'avviso di addebito limitatamente alle somme ivi richieste a tale titolo, confermando nel resto i due richiamati provvedimenti. Annullava, altresì, il provvedimento di variazione del rapporto assicurativo nella parte di esso che traeva origine dal disposto assoggettamento a contribuzione degli importi corrisposti a titolo di trasferta, confermandolo nel resto. Attesa la complessità della causa, compensava integralmente le spese di giudizio.
Con ricorso del 18.8.2021, l appellava la sentenza. Resisteva al gravame Pt_1
la quale proponeva appello incidentale e appello incidentale CP_1
condizionato. Si costituiva l , che proponeva appello incidentale. CP_2
La causa, espletata ctu, è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 15 maggio 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, l'appellante principale censura la sentenza impugnata per avere il decidente ritenuto dimostrato il presupposto dell'esonero dall'obbligo contributivo, obbligo invece ritenuto sussistente dall , atteso il disconoscimento Pt_1
integrale delle trasferte registrate dalla società. Deduce che la non avrebbe CP_1
dimostrato la riconducibilità delle somme poste ad esonero fiscale e contributivo alla fattispecie della “trasferta”, non avendo fornito alcuna indicazione in ordine a quali lavoratori ed in quali giorni e località sarebbero state effettuate le trasferte. Né, a parere dell'ente appellante, potrebbe ritenersi sussistente l'indennità di trasferta stessa, attesa l'inesistenza delle caratteristiche di occasionalità e temporaneità della mutazione del luogo di lavoro, necessarie a caratterizzare tale parte della retribuzione come indennità di trasferta. Aggiunge che la documentazione sulle effettuate trasferte, ritenuta probante dal primo giudice, sarebbe stata formata solo successivamente e in conseguenza all'attività ispettiva, con conseguente irrilevanza i fini dell'assolvimento dell'onere probatorio gravante sulla società, dovendo la prova posta a sostegno della decisione possedere i caratteri dell'oggettività e dell'acquisizione rituale in giudizio, e essere fondata su dichiarazioni dei lavoratori raccolte in sede aziendale e non verificate in sede giudiziale con le garanzie di legge. Insiste nella richiesta di CTU contabile già avanzata in primo grado, al fine di quantificare quanto eventualmente dovuto.
2. Con il secondo motivo, l'appellante principale impugna la statuizione sulle spese;
deduce che, attesa la legittimità del proprio operato e la sussistenza della pretesa creditoria, il giudice di prime cure avrebbe dovuto rigettare il ricorso e condannare la società soccombente alla rifusione delle spese processuali.
3. Con l'appello incidentale, l si riporta integralmente ai motivi di appello CP_2
principale esposti dall , di cui chiede l'accoglimento. Deduce la violazione del Pt_1
principio secondo cui spetta al datore di lavoro che pretende di avere accesso ai benefici contributivi, previsti in caso di trasferta dei dipendenti o di rimborso per spese di viaggio, dimostrare la sussistenza della causa di esonero dall'assoggettamento a contribuzione, prova che, nel caso di specie, non sarebbe stata fornita.
4. Con il primo motivo di appello incidentale, la impugna la CP_1
statuizione di prime cure nella parte in cui ha confermato l'avviso unico di accertamento e notificazione con riferimento all'asserito omesso versamento per le giornate non retribuite. Deduce che, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, il carattere non giustificato delle assenze dei lavoratori sarebbe stato provato in giudizio tanto dall'assenza di contestazioni sul punto da parte dei lavoratori interessati, quanto dalla regolare sottoscrizione – da parte degli stessi – dei prospetti paga, a conferma dei dati ivi indicati. Eccepisce altresì la prescrizione della pretesa contributiva, ai sensi degli artt. 2955 n. 2 e 2956 n. 1 cod. civ.
5. Con il secondo motivo di appello incidentale, la società lamenta l'erronea compensazione delle spese legali anche con riferimento alla posizione ricoperta dall nell'ambito del giudizio di opposizione, atteso che l'ente, pur avendo piena CP_2
conoscenza dell'avvenuta sospensione del provvedimento di variazione del rapporto assicurativo, avrebbe comunque iscritto a ruolo le somme di cui alla cartella di pagamento, emessa proprio in conseguenza del provvedimento impugnato.
6. Con il primo motivo di appello incidentale condizionato, censura CP_1
la sentenza di prime cure per avere il decidente erroneamente ritenuto che l'inosservanza delle disposizioni che regolano la procedimentalizzazione dell'attività ispettiva non incidesse sul merito dell'accertamento contributivo e sulla ragione della pretesa creditoria. Deduce l'incongruenza del superiore assunto, dovendo il verbale unico di accertamento e notificazione contenere specifici requisiti, previsti dalla legge, per acquisire validità, e ciò al preciso fine di consentire al destinatario il pieno esercizio del diritto di difesa. Aggiunge che risulterebbe provata l'illegittimità del richiamato verbale, che, oltre ad omettere l'indicazione dei termini di impugnazione, avrebbe riportato tabelle – dalle quali il contribuente avrebbe dovuto evincere l'imponibile asseritamente evaso – del tutto generiche e incomplete. Conclude lamentando la violazione del principio di ragionevolezza dell'accertamento ispettivo, concluso a distanza di oltre un anno dal primo accesso.
7. Con il secondo motivo di appello incidentale condizionato, la società deduce l'omessa pronuncia sull'eccezione di illegittimità dell'aumento della base imponibile assoggettata a contribuzione, operata dall tramite l'applicazione dell'aliquota del Pt_1
9,49%, percentuale che sarebbe già stata erogata dalla in favore dei propri CP_1
dipendenti.
8. Con l'ultimo motivo di appello incidentale condizionato, la società censura la sentenza impugnata laddove il decidente, pur avendo dichiarato illegittima l'iscrizione a ruolo delle somme asseritamente vantate dall , ha ritenuto di dover valutare il CP_2
merito della pretesa creditoria. Deduce che, in assenza di una specifica richiesta in tal senso da parte dell'ente impositore, al giudicante sarebbe precluso qualsiasi accertamento di merito;
pertanto, atteso che nessuna richiesta in tal senso era stata avanzata dall'ente nel giudizio di prime cure, il decidente avrebbe dovuto limitarsi a dichiarare l'illegittimità della cartella di pagamento opposta. Conclude insistendo nella richiesta di prova testimoniale già formulata in primo grado.
9. Va preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva di
[...]
(già ), atteso che tute le questioni Controparte_4 Controparte_6
oggetto del giudizio riguardano il merito della pretesa contributiva o l'attività di accertamento posta in essere dagli istituti creditori, alla quale l'ente riscossore rimane estraneo. Da ultimo la questione è stata definitivamente risolta in tal senso dalla pronuncia delle sezioni unite della Corte di cassazione n. 7514 del 2022.
10. Ciò posto, l'appello proposto dall e dall è parzialmente fondato. Pt_1 CP_2
Premesso l'onere a carico della società di provare la sussistenza dalla causa di esonero dall'assoggettamento a contribuzione, come affermato dal primo giudice e non censurato (si veda Cass. n. 18160/2018 richiamata nella pronuncia impugnata), il tribunale ha ritenuto assolto tale onere per tutte le trasferte indicate come tali dalla in considerazione dell'attività svolta dalla società (“che dispone di 71 motrici CP_1
e 170 rimorchi”); della circostanza che la stessa avesse alle proprie dipendenze, nel periodo oggetto di ispezione, 65 autisti, tutti assunti presso la sede di lavoro di
; del dato, ritenuto verosimile, che ciascuno di essi ogni giorno si recasse con Pt_3
l'automezzo affidatogli, fuori dal territorio comunale (“apparendo implausibile, piuttosto, che gli autisti – attesa la struttura della azienda opponente – restassero nel territorio comunale, oppure non svolgessero le mansioni loro affidate trattenendosi presso la sede”); del fatto, documentato da numerose fatture, che l'azienda effettuasse trasporti all'estero. In virtù di tali elementi il giudicante ha ritenuto provato che delle trasferte fossero effettuate, evidenziando la mancanza di un'analitica ricostruzione che avrebbe potuto portare ad individuare importi non assoggettabili a contribuzione, attività che gli ispettori non hanno compiuto in sede di accertamento, né l'istituto in sede giudiziale, non avendo preso posizione su ciascuno dei rilevanti dati sopra evidenziati.
Il tribunale ha poi dato rilevanza alle dichiarazioni sottoscritte dai dipendenti che nel periodo in esame hanno effettuato trasferte per conto della società, corredate da appositi prospetti suddivisi per dipendente e per mese, in cui, giorno per giorno, sono state indicate le tratte dai medesimi espletate.
Il giudice utilizza, a fondamento della decisione, anche le deposizioni dei due testi, dipendenti della società addetti all'organizzazione del lavoro, i quali hanno riferito che dopo l'accesso ispettivo hanno ricostruito, sulla base dei loro appunti di lavoro e della documentazione in possesso della società (DDT, bolle di consegna e fatture rilasciate ai clienti), le trasferte effettuate dai singoli autisti, ai quali hanno, poi, sottoposto per il controllo, l'approvazione e la sottoscrizione, l'elenco depositato in atti. Così motiva il tribunale: “In definitiva, dalla documentazione già esibita in sede ispettiva, da quella ulteriormente allegata al ricorso, dalle dichiarazioni sostitutive per atto di notorietà allegate al ricorso e dai relativi prospetti alle stesse allegati e, altresì, da quanto riferito dai testi escussi, deve ritenersi dimostrato da parte dell'azienda opponente il presupposto dell'esonero dall'obbligo contributivo fatto valere dall e fondato Pt_1
sulle integralmente disconosciute trasferte”.
L ha rilevato in merito che la documentazione che il giudice ha ritenuto Pt_1
probante delle trasferte effettuate sia in Italia che all'estero è successiva all'accertamento ispettivo e non ha valore probante non essendo stata acquisita ritualmente in giudizio ed essendo costituita da dichiarazioni dei lavoratori raccolte in sede aziendale e non verificate giudizialmente: “Ed anche sulle prove testimoniali raccolte in corso di causa dei testi avversari sigg. e valorizzate dal Tes_1 Tes_2
Giudice ai fini del decidere, si osserva come le stesse nessun elemento probatorio abbiano fornito sull'effettività delle trasferte posta a fondamento delle corrisposte indennità di trasferta portate in busta paga e non assoggettate a contribuzione, avendo esclusivamente riferito i testi sull'organizzazione aziendale e sulla ricostruzione postuma della asserite trasferte con l'elaborazione dagli stessi effettuata di
“dichiarazioni dei lavoratori” firmate dopo l'ispezione per cui è causa ed appunti, ciò
a conferma della circostanza che delle indennità di trasferta erogate ai lavoratori in azienda non sussisteva in società alcuna documentazione certa atta a provare quanto poi sostenuto in giudizio dal ricorrente”.
La censura è condivisibile.
Il tribunale, dopo aver affermato la necessità di una certosina ricostruzione delle trasferte effettive e di quelle che tali non erano che avrebbero dovuto fare gli ispettori, ha accolto la prospettazione della società senza aver effettuato tale ricostruzione in sede giudiziale, rimettendosi all'attività svolta in tal senso da due dipendenti della società che affermano di aver consultato documentazione non depositata in atti e, dunque, non sottoposta al vaglio giudiziale delle altre parti e anche del giudice.
Per tale motivo il collegio ha ritenuto necessario ordinare alla società l'esibizione della documentazione in questione, ordine adempiuto con le modalità che emergono dagli atti di causa stante l'enorme mole di documenti. E' stato nominato poi un consulente per verificare, sulla base di quanto prodotto dalla società, “se ed in che misura le trasferte indicate per ciascun dipendente nelle buste paga relative al periodo oggetto dell'accertamento ispettivo siano ricollegabili alla documentazione allegata al fascicolo… e oggetto dell'ordine di esibizione e produzione…, calcolando eventualmente, nell'ipotesi che tale verifica abbia esito positivo solo parzialmente, quanto dovuto per contributi”.
Il consulente, utilizzando dei criteri corretti, per i quali si rimanda alla relazione peritale in atti, ha calcolato i contributi dovuti per trasferte non ricollegabili ad alcuna documentazione in € 773.249,00, cui aggiungere € 469.430,00 per somme aggiuntive ed € 37.280,00 per oneri di riscossine, per un totale di € 1.279.960,00.
Le conclusioni del ctu, frutto di un esame analitico e razionale di tutta la documentazione in atti, sono pienamente condivisibili anche nelle risposte alle osservazioni del consulente della società.
11. L'appello incidentale della società, va, invece, rigettato. In ordine al primo motivo il tribunale ha rilevato che era onere della società dimostrare il carattere ingiustificato dell'assenza dei dipendenti, con conseguente venir meno dell'obbligo contributivo e retributivo ed ha osservato che in sede ispettiva lo stesso amministratore unico ha dichiarato che “in alcuni periodi Parte_4
dell'anno l'attività lavorativa della si riduce e pertanto i lavoratori vengono CP_1
messi a riposo. I lavoratori ad eccezione di ferie, permessi richiesti, eventuali casi di malattia o posti a riposo per carenza di lavoro, sono sempre presenti”, senza alcuna menzione delle pretese assenze ingiustificate. Si legge ancora in sentenza: “Né la società opponente, non avendo peraltro neppure allegato – per avere sostenuto il carattere ingiustificato delle assenze, inspiegabilmente verificatesi massicciamente nei periodi dell'anno di corresponsione delle mensilità aggiuntive – ha provato l'eventuale godimento da parte dei lavoratori di giornate di assenza per cui la legge preveda espressamente la mancanza di retribuzione (ed essendo, in ogni caso, tassative le ipotesi di esonero dall'assoggettamento a contribuzione)”.
Tali passaggi argomentativi non sono stati censurati dalla società la quale si è limitata a riproporre le difese già esposte in primo grado, evidenziando i dati emersi dal LUL e la mancanza di contestazione da parte dei dipendenti, elementi ampiamente superati dalle argomentazioni del primo giudice.
La prova per testi non può essere ammessa, atteso che la motivazione per cui la relativa richiesta è stata rigettata dal tribunale (essendo i testi indicati i lavoratori interessati ricorreva l'incapacità a testimoniare) non è stata censurata dalla società.
Anche i motivi di appello incidentale condizionato vanno rigettati.
Quanto ai vizi formali del verbale ispettivo il tribunale ne ha escluso la rilevanza in quanto oggetto del giudizio è il rapporto contributivo e non l'atto, per cui le violazioni formali potrebbero rilevare solo in caso di lesione del diritto di difesa.
Premesso che tale impostazione non è stata criticata, evidenzia il collegio che la società non ha dedotto in cosa siano consistite le lesioni del diritto di difesa;
anzi, la proposizione dei ricorsi in opposizione, con i quali la società si è adeguatamente difesa dalle pretese dell'istituto scaturenti dagli accertamenti ispettivi, sono la conferma che le modalità di espletamento dell'attività ispettiva non hanno comportato alcuna limitazione del diritto di difesa.
Quanto alla quota di contributi a carico del lavoratore, basta osservare che è il datore di lavoro ad essere debitore dell anche per tale quota (cfr. Cassazione civile CP_7
sez. lav., 25/10/2022, n.31508 che afferma tale principio nel caso opposto di recupero di contributi versati in eccesso).
Infine, correttamente il giudice, pur annullando la cartella esattoriale riguardante i premi , per violazione dell'art. 24 dlgs n. 46/99 ha pronunciato nel merito della CP_2
pretesa dell'istituto, pur in assenza di esplicita domanda. Sul punto il collegio condivide l'orientamento consolidato del giudice di legittimità che, in ipotesi analoga di illegittima iscrizione a ruolo per decadenza ex art. 25 dlgs n. 46/99, ha affermato che
“L'azione proposta contro l'iscrizione a ruolo dei contributi previdenziali prima di una intimazione di pagamento è una opposizione all'esecuzione, quindi un'ordinaria azione di accertamento negativo del credito a cognizione piena, sicchè la ritenuta decadenza dall'iscrizione, e la conseguente illegittimità della stessa, non esimono il giudice dalla verifica della fondatezza della pretesa contributiva, nell'"an" e nel "quantum", seppure
l'ente previdenziale si sia limitato a chiedere il mero rigetto dell'opposizione, senza formulare alcuna specifica domanda al fine di sollecitare la cognizione in ordine alla sussistenza dell'obbligazione, e senza che costituisca domanda nuova la successiva richiesta di condanna dell'opponente al pagamento del credito di cui alla cartella”
(Cassazione civile sez. lav., 23/01/2020, n.1558).
12. Pertanto, in riforma della sentenza impugnata e in relazione all'avviso di addebito n. 59320170006712251000 si dichiarano non dovute le somme eccedenti l'ammontare di € 1.632.706,00 (€ 1.279.960,00 + € 352.746,00 relativi a contributi, accessori e oneri di riscossione per le giornate di pretesa assenza ingiustificata ); la società va poi condannata al pagamento in favore dell delle somme dovute a CP_2
titolo di premi assicurativi sulle trasferte non documentate di cui alla relazione peritale, nonchè che dei maggiori premi scaturenti dall'assoggettamento a contribuzione delle retribuzioni dovute per le giornate illegittimamente qualificate come di assenza ingiustificata, oltre accessori.
13. Le spese di entrambi i gradi si compensano stante la parziale fondatezza delle pretese creditorie degli enti previdenziali.
Si compensano le spese di primo grado nei confronti di Controparte_4
, in ragione dell'epoca di pronunciamento della Corte di cassazione a
[...]
sezioni unite;
non si provvede per quelle del presente grado, stante la contumacia dell . Controparte_8
A carico della società soccombente vanno poste le spese di ctu, liquidate separatamente.
Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della appellante incidentale. CP_1
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando, dichiara il difetto di legittimazione passiva di;
Controparte_4
accoglie l'appello proposto dall e dall e, in riforma della sentenza Pt_1 CP_2
impugnata: dichiara non dovute le somme portate dall'avviso di addebito n.
5932017000671225100 eccedenti l'ammontare di € 1.632.706,00; annulla la cartella esattoriale n. 29320180027787659000 e condanna la CP_1
al pagamento in favore dell delle somme come specificate in motivazione, oltre CP_2
accessori; compensa tra tutte le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio;
nulla per le spese del grado nei confronti di;
Controparte_4
pone a carico della le spese di ctu liquidate separatamente;
CP_1
ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a CP_1
quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della sezione lavoro all'esito dell'udienza del 15 maggio 2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Graziella Parisi