Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/05/2025, n. 1896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1896 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N.5126/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 17.4.2025 da
1) Parte_1 nata a [...], il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Giuseppe Dottorini presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2
Nato a Legnano, il 4 maggio 1974 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Giuseppe Dottorini presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Nerviano, in data 25 ottobre 2003 (anno
2003, atto n. 42, parte II, serie A, Uff. 1), in regime di separazione dei beni
□ separati consensualmente con verbale in data 18 gennaio 2021, omologato con decreto n. cronol.
993/2021 del 26 gennaio 2021, R.G. 43309/2020
e (C.F. ), nata a [...], il [...], entrambe residenti Parte_4 C.F._4 in Nerviano, Via Cavour n. 52, di cittadinanza italiana
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 17 aprile 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1.- Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato in Nerviano, in data 25 ottobre 2003 fra i signori e e ordinare all'Ufficiale di Stato Civile Parte_1 Parte_2 del Comune di Nerviano di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza. Pt_
2.- La figlia minore, , rimane affidata ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso l'abitazione materna sita in Nerviano, via Cavour n. 52. Pt_ 3.- Il signor potrà vedere e tenere con sé la figlia quando lo desidera, previo accordo con Pt_2 la madre e tenuto conto delle esigenze della minore. In ogni caso, il padre avrà con sé la figlia secondo le seguenti modalità:
- a fine settimana alterni, dal venerdì all'uscita da scuola sino alla domenica sera alle 20,00, con accompagnamento presso l'abitazione materna;
- a settimane alterne, per tre giorni alla settimana, dal primo giorno all'uscita da scuola, sino alla terza serata alle 20,00, con accompagnamento presso l'abitazione materna, nonché in altre occasioni secondo il calendario che sarà di volta in volta concordato tra i coniugi anche tramite sms;
- ad anni alterni, dal 23 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 06 gennaio;
- ad anni alterni le vacanze scolastiche pasquali;
Pt_
- per le vacanze estive, il padre potrà tenere con sé per quindici giorni nel mese di luglio e per quindici giorni nel mese di agosto, in date da concordarsi tra i coniugi entro il 30 maggio di ogni anno;
Pt_
- i ponti legati ad una vacanza scolastica saranno trascorsi da con il genitore con cui trascorrerà il fine settimana di competenza, salvo diversi accordi tra le parti, con accompagnamento della stessa presso le rispettive strutture scolastiche il giorno di ripresa dell'attività didattica;
- i periodi di visita verranno concordati di volta in volta tenendo conto di un criterio di alternatività
e in modo da garantire a entrambi i coniugi di stare pari tempo con la figlia minore;
- ulteriori periodi di visita potranno essere concordati tra i genitori;
Per quanto concerne la figlia , in ragione della maggiore età, la stessa potrà vedere il padre Pt_3 liberamente, ogni qualvolta lo desideri, accordandosi direttamente con lui.
4.- Il signor si impegna a corrispondere quale contributo per le figlie, (maggiorenne ma Pt_2 Pt_3 Pt_ non economicamente indipendente) e (minorenne), l'assegno mensile per dodici mensilità, pari ad euro 1.700,00. Tale importo verrà corrisposto dal signor alla signora in via Pt_2 Parte_1 anticipata, entro il giorno cinque di ogni mese, con bonifico bancario a valuta fissa. Tale somma sarà annualmente soggetta a rivalutazione istat con decorrenza dal mese di emissione della sentenza di divorzio.
5. - Qualora il signor dovesse prestare nuovamente servizio all'estero, per tutto il periodo in Pt_2 cui si troverà fuori dall'Italia, tenuto conto della permanenza stabile delle figlie con la mamma, Pt_ quest'ultimo provvederà a corrispondere quale contributo per il mantenimento di e un Pt_3 assegno mensile di euro 2.250,00 con le medesime modalità e nei medesimi termini già indicati al punto 4.
6.- Le spese straordinarie per le figlie da individuarsi sulla scorta del protocollo del Tribunale di
Milano con verbale di riunione del 14.11.2017 e qui di seguito integralmente riportato, verranno sostenute nella misura del 80 % dal signor e per la restante quota del 20 % dalla signora Pt_2
al netto di eventuali coperture assicurative: Parte_1
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dalmedico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il signor provvederà ad anticipare le spese straordinarie e ad inviare a mezzo raccomandata Pt_2
o e-mail con prova di avvenuta ricezione alla signora la documentazione comprovante Parte_1
l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta con una spesa massima mensile di euro 500,00 al mese sino al completo saldo.
7.- Il signor si impegna a corrispondere alla signora la somma di euro 7.650,00 a Pt_2 Parte_1 titolo di adeguamento Istat non versato per gli anni 2022, 2023 e 2024 sugli assegni di mantenimento da lui dovuti per la moglie e le figlie. Tale importo verrà versato entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo.
8. - La signora si impegna, a far data dal deposito del presente ricorso, a farsi Parte_1 integralmente carico delle rate residue del mutuo acceso dai coniugi per il pagamento dei lavori di ristrutturazione della casa coniugale, di sua esclusiva proprietà manlevando il signor Pt_2
Si precisa che, alla data di sottoscrizione del presente accordo il mutuo residuo ammonta a complessivi euro 64.662,37.
9. - Il signor si impegna a versare alla signora a titolo di assegno divorzile, previa Pt_2 Parte_1 dichiarazione di equità da parte del Tribunale e a titolo di liquidazione, in un'unica soluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, l'importo di euro 54.000,00 a mezzo bonifico bancario, da versarsi con le seguenti modalità:
- euro 30.000,00 entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo
- euro 24.000,00 entro il 31 dicembre 2025
10. - Le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural durante ed è stata effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria,
e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, delle parti e loro aventi causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale.
11- Con il perfezionamento degli accordi di cui sopra, i coniugi si dichiarano autonomi ed economicamente indipendenti e di non aver null'altro a pretendere reciprocamente per qualsiasi causa, ragione e titolo conseguente al matrimonio e alla separazione.
12. Spese di lite compensate tra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Ritenuto, infine, che dagli atti e dai documenti di causa non emergono motivi per non ritenere equa la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co. 8 legge 898/1970.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Nerviano, in data 25 ottobre 2003 tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Nulla sulle spese di procedura
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Nerviano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
Così deciso in Milano, il 14.5.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG