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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 107/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
LUBERTO VINCENZO, Presidente
DE MO GIANCARLO, Relatore
COSCARELLA FRANCESCO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1452/2024 depositato il 10/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.dogane E Monopoli Dir.interr. Campania E Calabria-Um-Sot Catanzaro - Via Gioacchino Da Fiore, 34
88100 Catanzaro CZ elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2491/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANZARO sez. 4 e pubblicata il 03/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. MTQ160009129U GIOCHI-LOTTERIE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 50/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il Collegio al termine della camera di consiglio dà lettura del seguente dispositivo:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'odierna appellante ha impugnato la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso proposto avverso l'avviso di accertamento n. MTQ160009129U, relativo all'Imposta Unica sui concorsi pronostici e scommesse per l'anno d'imposta 2017, emesso a seguito del rinvenimento, presso i locali dell'associazione, di apparecchiature videoterminali denominate "Totem",,. I giudici di prime cure avevano fondato la loro decisione sulla correttezza dell'operato dell'Ufficio, ritenendo in particolare che la data di inizio dell'attività, ai fini del calcolo dei giorni di operatività degli apparecchi, dovesse essere individuata nella data di richiesta del Codice
Fiscale e non in quella successiva della registrazione dell'atto costitutivo, respingendo le eccezioni di parte ricorrente e condannandola alle spese di lite,,.
L'appellante censura la sentenza impugnata lamentando che la stessa avrebbe acriticamente recepito le tesi dell'Agenzia senza valutare nel merito le eccezioni difensive, ribadendo che gli apparecchi in questione non erano destinati al gioco d'azzardo ma alla libera navigazione web, all'e-commerce e all'acquisto di ricariche, offrendo accesso a meri giochi promozionali privi di vincite in denaro, in conformità al D.P.R.
430/2001,,. La difesa contesta inoltre l'applicazione dell'Imposta Unica ex D.L. 504/98 in luogo del PREU,
l'assenza di prova sulle vincite e la nullità dell'atto per carenza di motivazione, in quanto basato per relationem sul verbale della Guardia di Finanza senza un'autonoma istruttoria tecnica. Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, chiedendo la conferma della sentenza impugnata e ribadendo la natura illecita degli apparecchi "Totem" che consentono la connessione a piattaforme di gioco esterne in violazione del monopolio statale, evidenziando come la normativa vigente (L. 190/2014 e L. 208/2015) assoggetti tali apparecchi all'Imposta Unica forfettaria indipendentemente dalla prova delle singole giocate, rendendo irrilevante la finalità promozionale se sussiste la connessione telematica vietata,,.
L'istanza di sospensione cautelare proposta dall'appellante è stata rigettata da questa Corte con ordinanza n. 607/2024, per carenza di fumus boni iuris e periculum in mora,.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata. La
Corte osserva preliminarmente che le doglianze relative alla qualificazione giuridica degli apparecchi rinvenuti non colgono nel segno. È pacifico agli atti che gli apparecchi in uso presso il circolo fossero "Totem" dotati di connessione internet, idonei a consentire l'accesso a piattaforme di gioco esterne non autorizzate. La tesi difensiva secondo cui tali terminali servissero unicamente per l'e-commerce e per "giochi promozionali" leciti ai sensi del D.P.R. 430/2001 è smentita dal quadro normativo applicabile, specificamente dall'art. 1, comma
923, della Legge n. 208/2015, il quale estende il divieto e le relative sanzioni anche all'offerta di giochi promozionali qualora avvenga tramite apparecchi situati in esercizi pubblici che consentano la connessione telematica al web,. Ne consegue che la mera idoneità del dispositivo a collegarsi a siti di gioco non autorizzati, eludendo il monopolio statale, integra la fattispecie impositiva prevista dall'art. 1, comma 646, lettera b), della Legge n. 190/2014. Non merita accoglimento neppure l'eccezione relativa all'errata applicazione dell'Imposta Unica (D.L. 504/98) in luogo del PREU. Come correttamente evidenziato dall'Ufficio e dalla giurisprudenza in materia, il PREU si applica agli apparecchi leciti e collegati alla rete telematica statale che consentono la lettura dei dati di gioco;
al contrario, per gli apparecchi irregolari (c.d. Totem) che non garantiscono tale tracciabilità e si collegano a siti esteri, il legislatore ha introdotto una presunzione legale assoluta assoggettandoli all'Imposta Unica su un imponibile forfettario medio giornaliero di euro 3.000,00,,.
Tale regime forfettario rende superflua la lettura dei contatori o la prova specifica dell'avvenuta vincita in denaro per ogni singola giocata, in quanto l'imposta colpisce la disponibilità dell'apparecchio idoneo al gioco illecito. Quanto al vizio di motivazione per il rinvio al Processo Verbale di Constatazione (PVC), si ribadisce che la motivazione per relationem è pienamente legittima nel processo tributario quando l'atto richiamato sia stato conosciuto o reso conoscibile al contribuente, realizzando una legittima economia di scrittura che non lede il diritto di difesa, posto che l'appellante ha avuto piena contezza delle contestazioni mosse, come dimostrato dalla puntuale difesa spiegata sin dal primo grado. Risulta infine corretta la decisione dei giudici di prime cure in merito alla determinazione del periodo di operatività degli apparecchi. La data di attribuzione del Codice Fiscale segna inequivocabilmente l'ingresso del soggetto giuridico nel mondo fiscale e la sua idoneità ad operare, mentre la successiva registrazione dello statuto ha valore meramente dichiarativo e non è idonea, di per sé, a dimostrare che l'attività non fosse già in essere precedentemente, in assenza di prove documentali contrarie che l'appellante non ha fornito. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate tenendo conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta. Pertanto,
l'appellante viene condannata al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli, che si liquidano forfettariamente in euro 1.200,00 (milleduecento/00), oltre accessori di legge se dovuti.
P.Q.M.
La Corte conferma la sentenza impugnata, spese come in motivazione.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
LUBERTO VINCENZO, Presidente
DE MO GIANCARLO, Relatore
COSCARELLA FRANCESCO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1452/2024 depositato il 10/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.dogane E Monopoli Dir.interr. Campania E Calabria-Um-Sot Catanzaro - Via Gioacchino Da Fiore, 34
88100 Catanzaro CZ elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2491/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANZARO sez. 4 e pubblicata il 03/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. MTQ160009129U GIOCHI-LOTTERIE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 50/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il Collegio al termine della camera di consiglio dà lettura del seguente dispositivo:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'odierna appellante ha impugnato la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso proposto avverso l'avviso di accertamento n. MTQ160009129U, relativo all'Imposta Unica sui concorsi pronostici e scommesse per l'anno d'imposta 2017, emesso a seguito del rinvenimento, presso i locali dell'associazione, di apparecchiature videoterminali denominate "Totem",,. I giudici di prime cure avevano fondato la loro decisione sulla correttezza dell'operato dell'Ufficio, ritenendo in particolare che la data di inizio dell'attività, ai fini del calcolo dei giorni di operatività degli apparecchi, dovesse essere individuata nella data di richiesta del Codice
Fiscale e non in quella successiva della registrazione dell'atto costitutivo, respingendo le eccezioni di parte ricorrente e condannandola alle spese di lite,,.
L'appellante censura la sentenza impugnata lamentando che la stessa avrebbe acriticamente recepito le tesi dell'Agenzia senza valutare nel merito le eccezioni difensive, ribadendo che gli apparecchi in questione non erano destinati al gioco d'azzardo ma alla libera navigazione web, all'e-commerce e all'acquisto di ricariche, offrendo accesso a meri giochi promozionali privi di vincite in denaro, in conformità al D.P.R.
430/2001,,. La difesa contesta inoltre l'applicazione dell'Imposta Unica ex D.L. 504/98 in luogo del PREU,
l'assenza di prova sulle vincite e la nullità dell'atto per carenza di motivazione, in quanto basato per relationem sul verbale della Guardia di Finanza senza un'autonoma istruttoria tecnica. Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, chiedendo la conferma della sentenza impugnata e ribadendo la natura illecita degli apparecchi "Totem" che consentono la connessione a piattaforme di gioco esterne in violazione del monopolio statale, evidenziando come la normativa vigente (L. 190/2014 e L. 208/2015) assoggetti tali apparecchi all'Imposta Unica forfettaria indipendentemente dalla prova delle singole giocate, rendendo irrilevante la finalità promozionale se sussiste la connessione telematica vietata,,.
L'istanza di sospensione cautelare proposta dall'appellante è stata rigettata da questa Corte con ordinanza n. 607/2024, per carenza di fumus boni iuris e periculum in mora,.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata. La
Corte osserva preliminarmente che le doglianze relative alla qualificazione giuridica degli apparecchi rinvenuti non colgono nel segno. È pacifico agli atti che gli apparecchi in uso presso il circolo fossero "Totem" dotati di connessione internet, idonei a consentire l'accesso a piattaforme di gioco esterne non autorizzate. La tesi difensiva secondo cui tali terminali servissero unicamente per l'e-commerce e per "giochi promozionali" leciti ai sensi del D.P.R. 430/2001 è smentita dal quadro normativo applicabile, specificamente dall'art. 1, comma
923, della Legge n. 208/2015, il quale estende il divieto e le relative sanzioni anche all'offerta di giochi promozionali qualora avvenga tramite apparecchi situati in esercizi pubblici che consentano la connessione telematica al web,. Ne consegue che la mera idoneità del dispositivo a collegarsi a siti di gioco non autorizzati, eludendo il monopolio statale, integra la fattispecie impositiva prevista dall'art. 1, comma 646, lettera b), della Legge n. 190/2014. Non merita accoglimento neppure l'eccezione relativa all'errata applicazione dell'Imposta Unica (D.L. 504/98) in luogo del PREU. Come correttamente evidenziato dall'Ufficio e dalla giurisprudenza in materia, il PREU si applica agli apparecchi leciti e collegati alla rete telematica statale che consentono la lettura dei dati di gioco;
al contrario, per gli apparecchi irregolari (c.d. Totem) che non garantiscono tale tracciabilità e si collegano a siti esteri, il legislatore ha introdotto una presunzione legale assoluta assoggettandoli all'Imposta Unica su un imponibile forfettario medio giornaliero di euro 3.000,00,,.
Tale regime forfettario rende superflua la lettura dei contatori o la prova specifica dell'avvenuta vincita in denaro per ogni singola giocata, in quanto l'imposta colpisce la disponibilità dell'apparecchio idoneo al gioco illecito. Quanto al vizio di motivazione per il rinvio al Processo Verbale di Constatazione (PVC), si ribadisce che la motivazione per relationem è pienamente legittima nel processo tributario quando l'atto richiamato sia stato conosciuto o reso conoscibile al contribuente, realizzando una legittima economia di scrittura che non lede il diritto di difesa, posto che l'appellante ha avuto piena contezza delle contestazioni mosse, come dimostrato dalla puntuale difesa spiegata sin dal primo grado. Risulta infine corretta la decisione dei giudici di prime cure in merito alla determinazione del periodo di operatività degli apparecchi. La data di attribuzione del Codice Fiscale segna inequivocabilmente l'ingresso del soggetto giuridico nel mondo fiscale e la sua idoneità ad operare, mentre la successiva registrazione dello statuto ha valore meramente dichiarativo e non è idonea, di per sé, a dimostrare che l'attività non fosse già in essere precedentemente, in assenza di prove documentali contrarie che l'appellante non ha fornito. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate tenendo conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta. Pertanto,
l'appellante viene condannata al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli, che si liquidano forfettariamente in euro 1.200,00 (milleduecento/00), oltre accessori di legge se dovuti.
P.Q.M.
La Corte conferma la sentenza impugnata, spese come in motivazione.