Cass. civ., sez. II, sentenza 31/03/2023, n. 9064
CASS
Sentenza 31 marzo 2023

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Massime1

In tema di contratto di agenzia, l'onere della prova dei fatti costitutivi del diritto alla provvigione, gravante sull'agente, non può ritenersi soddisfatto per la sola circostanza che il preponente non abbia adempiuto agli obblighi informativi su di lui incombenti in forza dell'art. 1749 c.c., essendo questi ultimi pur sempre preordinati a consentire all'agente di assolvere al suddetto onere (anche, se del caso, in sede giudiziale, attraverso un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.).

Commentario1

  • 1Contratto di agenzia: ecco quando il giudice deve emanare l'ordine di esibizione (Cass. 34690/23)
    Studio Legale Calvello · https://www.studiolegalecalvello.it/articoli/ · 18 febbraio 2024

    IL PRINCIPIO DI DIRITTO ENUNCIATO DALLA CORTE In tema di contratto d'agenzia, nel giudizio di accertamento del diritto alla provvigione, l'agente, al quale l'art. 1748 c.c., nel testo modificato dall'art. 2, D.L.vo n. 303 del 1991, riconosce il diritto di esigere tutte le informazioni necessarie per verificare l'importo delle provvigioni liquidate, ha l'onere di provare che gli affari da lui promossi sono andati a buon fine o che il mancato pagamento sia dovuto a fatto imputabile al preponente, cosicché, qualora quest'ultimo non gli abbia trasmesso i dati e le informazioni necessarie per esercitare i suoi diritti di credito quantificando esattamente negli atti di causa le sue spettanze, …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 31/03/2023, n. 9064
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9064
Data del deposito : 31 marzo 2023

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