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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 12/05/2025, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O R. Gen. N. 1329/2021 La Corte d'Appello di Brescia, Sezione prima civile, composta da:
dott. Giuseppe Magnoli Presidente
dott. Vittoria Gabriele Consigliere Relatore
dott. Annamaria Laneri Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1329/2021R.G., promossa con atto di citazione notificato in data 23 dicembre 2021 e posta in decisione all'udienza collegiale del 18
dicembre 2024
OGGETTO: d a e , rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2
Fideiussione-polizza per mandato in calce all'atto di appello dall'avv. Alessandro Mosti, giusta fideiussoria procura in atti;
P.IVA_1 APPELLANTE
c o n t r o in persona dell'amministratore unico e legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, quale mandataria di Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Perini
[...]
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Cremona n. 615/2021del
16.11.2021
CONCLUSIONI
Dell'appellante
Voglia l'adita Corte, in integrale riforma della sentenza di primo grado,
contrariis reiectis, così provvedere:
1) in via principale, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti azionati dalla appellata nella qualità spiegata in Controparte_1
atti, nei confronti dei sigg. e della sig.ra Parte_1 Parte_2
per tutte le motivazioni esposte nei motivi d'appello;
2) in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi che la Corte non dovesse accogliere l'eccezione di prescrizione del credito vantato dalla appellata, voglia accertare e dichiarare la nullità assoluta delle fideiussioni stipulate dalla sig.ra in quanto realizzate secondo il Parte_2
modello ABI 2003 dichiarato nullo dalla BA d'Italia, con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, per palese contrasto con la norma imperativa di cui all'art 2, comma 2, lett. a), L. 287/'90 e, dalle decisioni della Corte di
Cassazione, tra cui la n° 29810/17;
3) in via ulteriormente subordinata, voglia la Corte, accertare e dichiarare la falsità delle sottoscrizioni apposte a nome della sig.ra sulle Parte_2 cambiali rilasciate a garanzia dei mutui chirografari e, la rilevanza di tale accertamento ai fini del presente giudizio.
Voglia, in ogni caso, l'adita Corte revocare il decreto ingiuntivo opposto n.
569/2020 (RGN 1161/2020) con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, con IVA e CPA.
Dell'appellata
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così giudicare:
in via preliminare e pregiudiziale:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità del presente appello ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 348-bis cod. proc. civ. per tutti i motivi di cui alla narrativa e per l'effetto confermare la Sentenza n. 615/2021 emessa dal
Tribunale di Cremona – Dott. Daniele Moro, il 16 novembre 2021 (R.G. n.
2059/2020), a definizione del primo grado di giudizio promosso dagli appellanti con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo ex adverso opposto;
in via preliminare e pregiudiziale subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della suesposta eccezione, non concedere la sospensione dell'efficacia della
Sentenza di primo grado quivi impugnata, o dell'esecuzione della medesima,
ove richiesta, da considerarsi in ogni caso tardiva ed infondata;
nel merito: - nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento dell'assorbente eccezione preliminare relativa all'inammissibilità del presente appello ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 348-bis c.p.c.,
confermare la Sentenza n. 615/2021 emessa dal Tribunale di Cremona – Dott.
Daniele Moro, il 16 novembre 2021 (R.G. n. 2059/2020) a definizione del primo grado di giudizio promosso dagli appellanti con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e, per l'effetto, rigettare de plano l'appello promosso dal Signor e dalla Signora Parte_1 Parte_2
con conseguente conferma del decreto ingiuntivo ex adverso opposto, per tutti i motivi esposti in narrativa;
- in ogni caso, condannare, per i titoli di cui al decreto ingiuntivo n. 569/2020
(R.G. n. 1161/2020 – Tribunale di Cremona) i Signori e Parte_1
in via tra loro solidale - al pagamento in favore di Parte_2
dell'importo di Euro 32.095,70 oltre agli interessi al Controparte_1
tasso contrattuale – e comunque entro i limiti del tasso soglia di usura tempo per tempo vigente – maturati e maturandi sulla sola quota capitale, ovvero della maggior o minor somma che dovesse risultare dovuta;
- respingersi in toto ogni ulteriore domanda avversa in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa;
in via incidentale:
- si formula ex art. 216 cod. proc. civ. istanza di verificazione della firma apposta dalla signora sulle cambiali prodotte sub doc. 3 Parte_2
fascicolo di primo grado di parte attrice/opponente; in via istruttoria:
- si chiede l'ammissione di una CTU volta alla verificazione della firma di sulle cambiali rilasciate a garanzia dei mutui chirografari. Parte_2
in ogni caso:
- con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio di appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.In data 15.10.2020 e proponevano Parte_1 Parte_2
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 569/2020 emesso dal Tribunale
di Cremona il 03.07.2020 su istanza di quale Controparte_2
cessionaria dei crediti della , già Controparte_3 Controparte_4
) e per essa, quale mandataria, la con cui è stato
[...] Controparte_5
loro ingiunto il pagamento di € 32.095,70, oltre interessi e spese, in forza dei contratti di mutuo (n.ri 4-9882446 e n. 4-881594) e di un contratto di conto corrente, garantiti da fideiussioni e cambiali.
In particolare deducevano che:
- dopo la notifica della prima diffida ad adempiere, intervenuta il 6 agosto
2008, in data 11 dicembre 2008, era stato dichiarato fallito Parte_1
unitamente alla società Controparte_6
di cui era socio accomandatario nonché fideiussore insieme a Parte_2
con sentenza del Tribunale di Cremona n. 12/2008; la seconda diffida
[...]
era stata notificata in data 24.7.2019, undici anni dopo e quando egli era privo del potere di amministrare i propri beni e della capacità processuale;
pertanto il relativo credito era comunque prescritto;
inoltre la costituzione in mora quale mezzo di interruzione della prescrizione non era comunque compatibile con la pendenza della procedura fallimentare, che comporta la perdita della capacità processuale sino alla chiusura della procedura;
poiché il fallito non può validamente pagare la sua costituzione in mora non è efficace;
neanche la notifica in Gazzetta Ufficiale della cessione del credito valeva a interrompere la prescrizione, sia alla luce del precedente ragionamento sia perché anch'essa si era perfezionata oltre il decennio;
- i contratti di fideiussione, e pertanto anche la deroga all'articolo 1957 cc ivi pattuita, erano nulli in quanto conformi al modello ABI 2003, illegittimo in base al provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della BA d'Italia, per palese contrasto con l'art 2, comma 2, lett. a), L. 287/90, in base alla sentenza della Sezioni Unite della Cassazione n° 29810/'17 che, confermando un orientamento già precedentemente espresso in più decisioni, ha sanzionato la nullità dei contratti sia a monte che a valle, contenenti la clausole di deroga dell'art 1957 c.c., anche se stipulate prima del 2003 contenenti le clausole vietate (nominalmente le clausole 2, 6 e 8);
- le firme apposte sulle cambiali prodotte da controparte in sede monitoria erano disconosciute da Parte_2
Pertanto chiedevano il rigetto della domanda di concessione della provvisoria esecutività del decreto opposto, l'accertamento della intervenuta prescrizione dei crediti oggetto del decreto, la declaratoria di nullità delle fideiussioni e l'accertamento della falsità delle sottoscrizioni apposte sulle cambiali poste a garanzia dei mutui chirografari.
2. Si costituiva in data 20.3.2021 già Controparte_1 Controparte_5
quale mandataria di denegando la Controparte_2
ricostruzione attorea e affermando che:
- con riferimento al rapporto di mutuo chirografario n. 4-9882446, il pagamento delle rate previste dal piano di ammortamento era interrotto sin dal 24 gennaio 2008 e, dunque, alla data del 6 agosto 2008, il debito accumulato ammontava ad €. 22.880,10 per la sola linea capitale (cfr. doc. 7
fascicolo monitorio), di talché con missiva in data 6 agosto 2008 di CP_3
veniva comunicava la risoluzione del contratto (cfr. doc. 8 CP_3
fascicolo monitorio);
- con riferimento al rapporto di conto corrente n. 4-400762, alla data del 6
agosto 2008, vi era un saldo passivo di €. 4.508,24 (cfr. Doc. 9 fascicolo monitorio) e con missiva in data 6 agosto 2008 di CP_3 CP_3
comunicava la chiusura del rapporto, con invito a provvedere entro 5 giorni al rimborso della posizione debitoria (cfr. doc. 10 fascicolo monitorio).
- con riferimento al rapporto di mutuo chirografario n. 4-881594, il pagamento delle rate previste dall'apposito piano di ammortamento era interrotto sin dal 21 dicembre 2007 e, dunque alla data del 6 agosto 2008 il debito maturato ammontava ad €. 4.707,36 in sola linea capitale (cfr. doc. 11
fascicolo monitorio), di talché con missiva in data 6 agosto 2008 di CP_3
comunicava la risoluzione del contratto (cfr. doc. 12 fascicolo CP_3
monitorio). - i crediti non erano prescritti perché successivamente alla lettera del
Contr
6.08.2008 inviata da quale diffida ad adempiere, in data 29.01.2009 la stessa banca creditrice notificava atto di precetto (doc. 4); veniva quindi introdotta procedura esecutiva immobiliare presso il Tribunale di Cremona
RGE 63/2009, a carico di quale garante, conclusasi con la Parte_2
vendita del compendio pignorato in data 8.03.2011; ai sensi dell'art.1310 cc i termini prescrizionali erano stati interrotti, dopo il 6.08.2008, dal
29.01.2009 all'8.03.2011 (periodo dell'esecuzione immobiliare, durante la quale il decorso era anche sospeso) e, da ultimo, con la diffida inviata il 24
luglio 2019;
- i due garanti non avrebbero provato né che le fideiussioni fossero state concluse con specifico intento anticoncorrenziale, né che non le avrebbero sottoscritte in assenza delle clausole conformi al modello ABI, pertanto i contratti relativi erano nel complesso validi ancorché le singole clausole violassero norme imperative;
non poteva rilevarsi alcuna nullità per illiceità
della causa, trattandosi di contratto tipico;
- le firme disconosciute erano autentiche e ne chiedeva la verificazione.
Pertanto domandava l'integrale reiezione delle domande attoree e la conferma del decreto opposto, previa dichiarazione della provvisoria esecutività.
3. Prodotto dalla controparte atto di pignoramento immobiliare con cui era stato introdotto il procedimento esecutivo RGN 63/2009, notificato il 16
maggio 2009, ex art. 140 c.p.c., a in Crema, presso Parte_2 l'indirizzo di “via Le Murie 6”, gli opponenti ne contestavano la valenza interruttiva della prescrizione in quanto sin dal 17 febbraio 2009 ella risultava residente in [...].
4.In data 16.11.2021 con sentenza ex art.281 sexies c.p.c. n.1304/2021 il
Tribunale di Cremona in composizione monocratica decideva come segue:
“ rigetta l'opposizione proposta dai sig.ri e Parte_1 Parte_2
e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna i
[...]
sig.ri e alla rifusione delle spese di lite Parte_1 Parte_2
in favore di parte convenuta, che si liquidano in euro 4.800,00 per compensi
professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, oltre IVA
se e in quanto dovuta e CPA come per legge.”
Stabiliva in particolare che:
- gli attori non avevano contestato la correttezza dell'importo di cui al decreto opposto;
- il disconoscimento proposto dalla era irrilevante in quanto ella era Pt_2
citata nei contratti di mutuo quale garante;
le relative dichiarazioni avevano natura confessoria e pertanto erano idonee a formare piena prova dell'avvenuta sottoscrizione delle garanzie personali;
- l'eccezione di prescrizione era infondata in quanto l'atto di pignoramento appariva regolarmente notificato nelle modalità previste dalla legge per il caso d'irreperibilità relativa del destinatario dell'atto; inoltre il procedimento si era concluso con la vendita del bene, come attestato dal documento allegato tempestivamente alla seconda memoria di cui all'art.183 cpc;
dunque era impossibile che la non fosse a conoscenza di un pignoramento Pt_2
regolarmente trascritto;
inoltre non era possibile eccepire nel procedimento corrente la mancata notifica, in quanto la regolare notificazione era stata accertata nel procedimento esecutivo e, pertanto, il vizio ad essa inerente avrebbe dovuto essere oggetto di opposizione agli atti esecutivi;
infine era stata redatta una graduatoria tra i creditori in data 16.9.11, che a sua volta costituiva un atto non inerziale, idoneo pertanto ad interrompere il decorso della prescrizione;
- la doglianza relativa alla nullità delle fideiussioni per conformità al modello
ABI dichiarato anticoncorrenziale era infondata per tre ordini di ragioni:
innanzitutto perché gli opponenti non avevano provato l'esistenza dell'intesa anticoncorrenziale e dell'applicazione uniforme delle clausole che ne erano oggetto, non avevano formulato alcuna istanza istruttoria né avevano prodotto in giudizio il citato schema ABI e l'accertamento effettuato dalla
BA d'Italia, il cui contenuto, stante la natura amministrativa del provvedimento, non poteva essere conosciuto dal giudice sulla base del principio iura novit curia; in secondo luogo, anche se tale prova fosse stata fornita, non avrebbe determinato la nullità ex se della fideiussione, in quanto non era dimostrato che l'inserimento delle clausole anticoncorrenziali nel singolo contratto fideiussorio costituisse l'adempimento dell'obbligazione originata dall'intesa stessa;
infine l'inefficacia delle singole clausole non determinava di per sé la nullità dell'intero negozio fideiussorio, in forza del principio di conservazione del contratto. Poiché lo scopo perseguito dalle parti negoziali era quello di incrementare la tutela dell'istituto bancario in rapporto al rischio d'insolvenza del debitore principale, era ragionevole ritenere che gli interessati, ove avessero conosciuto la nullità delle clausole,
avrebbero stipulato il contratto senza le pattuizioni inefficaci;
inoltre gli opponenti non avevano mai sostenuto che le parti negoziali non avrebbero concluso l'accordo nell'ipotesi in cui fossero stati consapevoli della nullità
delle clausole, né che le clausole nulle avessero ad oggetto elementi essenziali del contratto ovvero che avessero un rapporto di interdipendenza con altre pattuizioni tale per cui non sia possibile considerare le une senza le altre;
- le spese seguivano la soccombenza.
5. e hanno proposto appello con atto di Parte_1 Parte_2
citazione in data 23.12.21 affidandosi a tre motivi e domandando la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata.
5.1. si è costituita in data 28.4.22 chiedendo che siano Controparte_7
dichiarate inammissibili o respinte le domande e le istanze di controparte.
5.2. In data 1.6.22 la Corte ha respinto l'eccezione d'inammissibilità
dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. e ha rinviato la causa per precisazione delle conclusioni al 18.12.24, data entro la quale le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe e in cui la causa è stata posta in decisione con concessione di termini per il deposito di conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo gli appellanti censurano la sentenza di primo grado in ordine alla statuizione per cui il credito ingiunto non era prescritto. Argomentano, in particolare, che il giudice avrebbe errato nell'escludere la nullità inesistenza della notifica dell'atto di pignoramento alla la Pt_2
notifica ai sensi dell'art.140 cpc sarebbe stata eseguita in un luogo diverso da quello di residenza della debitrice, che si era trasferita due mesi prima;
pertanto, non si applicherebbe l'art.161 cpc ma sarebbe consentito il ricorso ai sensi dell'art.615 c.p.c.; inoltre, la definitività del titolo conseguente alla notifica inesistente non potrebbe nuocere al debitore, e pertanto non avrebbe mai interrotto il corso della prescrizione.
Il primo giudicante avrebbe errato nel ritenere che la nullità potesse esser fatta valere solo nei successivi gradi di impugnazione, poiché avrebbe così
teorizzato un'“impossibilità oggettiva di impugnazione, del tutto sconosciuta
al nostro ordinamento” (pag.7 atto d'appello). Né del resto rileverebbe l'avvenuta vendita del bene pignorato ai fini dell'interruzione della prescrizione sia in quanto detta vendita non potrebbe produrre effetto perché
conseguenza di un atto nullo, sia perché solo la notifica valida di un atto scritto è idonea ad interrompere il corso della prescrizione, e tale notifica risulterebbe comunque viziata.
Infine il giudice avrebbe errato nell'affermare che “non è credibile l'assunto
attoreo secondo cui la sig.ra non abbia mai avuto Parte_2
conoscenza della procedura esecutiva, trovandosi nell'assoluta impossibilità
di conoscere l'esistenza della stessa, considerato che sono trascorsi oltre 10
anni dall'alienazione del bene pignorato e che l'atto di pignoramento
immobiliare è stato regolarmente trascritto, e, come tale, era certamente conoscibile.”. In particolare il giudice di prime cure avrebbe mancato di considerare che la era coniuge convivente del fallito e che Pt_2 Pt_1
l'immobile e i suoi contenuti erano stati oggetto di svariate procedure esecutive;
dunque la aveva scelto di rilasciarlo volontariamente e Pt_2
trasferire la propria residenza preventivamente. Inoltre né questa circostanza né l'avvenuta trascrizione avrebbero alcun effetto sanante sulla validità
dell'atto; nel procedimento di espropriazione non era intervenuta la creditrice
BA di DI OP di , pur avendo datovi inizio solo Controparte_4
altri creditori, dunque fermo restando che l'intervento non è notificato al debitore, la non avrebbe avuto modo di conoscere del procedimento di Pt_2
espropriazione.
1.1. Il motivo è infondato e va reietto.
Si discute in causa dell'efficacia interruttiva della prescrizione dell'atto di pignoramento immobiliare con cui della creditrice BA di DI
OPerativo , a seguito del quale è stata avviata la Controparte_4
procedura esecutiva presso il Tribunale di Cremona RGE 63/2009, a carico di conclusasi con la vendita del compendio pignorato in Parte_2
data 8.03.2011.
La questione sottesa alla prima argomentazione a sostegno del motivo è
quella della esistenza della notifica avvenuta con le forme dell'art. 140
cod.proc.civ. e che viene contestata sul presupposto che Controparte_8
avesse trasferito in data anteriore la propria residenza.
[...]
Va premesso che la inesistenza della notificazione, invocata dagli appellanti si prospetta quando venga eseguita in luoghi o nei confronti di persone non aventi alcuna relazione con il destinatario perché a lui totalmente estranei.
Nel caso in esame la notificazione in questione è avvenuta nel luogo ove era residente sino al 16 febbraio 2009, in base al certificato Parte_2
di residenza dallo stesso prodotto.
Non può, dunque porsi questione circa la esistenza della notificazione ma solo della sua validità.
Copiosa e costante giurisprudenza di legittimità, a cui questo Collegio
aderisce, afferma che “… le risultanze anagrafiche rivestono un valore
meramente presuntivo circa il luogo dell'effettiva abituale dimora, che è
accertabile con ogni mezzo di prova, anche contro le stesse risultanze
anagrafiche, assumendo rilevanza esclusiva il luogo ove il destinatario della
notifica dimori, di fatto, in via abituale (cfr. anche nelle rispettive
motivazioni, Cass. n. 8463 del 2023; Cass. n. 19387 del 2015; Cass. n. 11550
del 2013). Pertanto, onde dimostrare la nullità della notifica della citazione,
in quanto eseguita in luogo diverso dalla residenza effettiva del destinatario,
non costituisce prova idonea la sola produzione di risultanze anagrafiche
che indichino una residenza difforme rispetto al luogo in cui è stata effettuata
la notifica (cfr. Cass. n. 19132 del 2004), essendosi anzi affermato (cfr. Cass.
n. 10107 del 2014) che, nell'ipotesi in cui la notifica venga eseguita, nel
luogo indicato nell'atto da notificare e nella richiesta di notifica, secondo le
forme previste dall'art. 140 cod. proc. civ., è da presumere che in quel luogo
si trovi la dimora del destinatario e, qualora quest'ultimo intenda contestare in giudizio tale circostanza al fine di far dichiarare la nullità della
notificazione stessa, ha l'onere di fornirne la prova (cfr. Cass. n. 15200/2005,
ribadita, in motivazione, dalla più recente Cass. n. 8463 del 2023).” (Sez. 1,
Ordinanza n. 7933 del 2024).
Nella relazione di notificazione l'ufficiale giudiziario attesta di avere provveduto al deposito presso la casa comunale, all'affissione dell'avviso presso la porta e alla spedizione della raccomandata r.r. in conformità all'art. 140 cod.proc.civ. nel cui avviso di ricevimento l'agente postale attesta che il plico non è stato consegnato per “temporanea assenza del destinatario e
mancanza delle persone idonee a riceverlo”, provvedendo, quindi, oltre che al deposito del plico presso l'ufficio, anche a spedire la comunicazione di avvenuto deposito mediante raccomandata.
A fronte della presunzione che nel luogo ove è stata eseguita la notifica secondo le forme previste dall'art. 140 cod. proc. civ., si trovi la dimora abituale della destinataria la contestazione in giudizio di tale circostanza al fine di far dichiarare la nullità della notificazione stessa è stata affidata alla sola produzione del certificato di residenza storico che attesta che la a Pt_2
avuto la residenza in Crema in Via le Murie n. 6, prima e in piazza Garibaldi
n. 16 dal 17 febbraio 2009. La circostanza che la dimora abituale effettiva sia stata anch'essa trasferita non è stata, invece, oggetto di alcuna allegazione e prova e, come esposto, la certificazione anagrafica prodotta non è sufficiente a dimostrare la nullità della notificazione e a smentire il valore presuntivo che in tal senso hanno le attestazioni dell'ufficiale giudiziario e dell'agente postale.
In assenza di prova contraria, la notifica deve ritenersi perfezionata nella forma di cui all'art.140 c.p.c. ed è, dunque, valida. Ne segue che gli atti della procedura esecutiva, inclusa la vendita, non siano colpiti da nullità derivata,
come sostenuto dagli odierni appellanti, e che pertanto si sia spiegato l'effetto di cui all'art. 2945 cc: “In tema di prescrizione, l'efficacia interruttiva
permanente determinata dall'introduzione del processo esecutivo, estesa
anche al coobbligato ex art. 1310 c.c., si protrae, agli effetti dell'art. 2945,
comma 2, c.c., fino al momento in cui la procedura abbia fatto conseguire al
creditore procedente, in tutto o in parte, l'attuazione coattiva del suo diritto
ovvero, alternativamente, fino alla chiusura anticipata del procedimento
determinata da una causa non ascrivibile al creditore medesimo, mentre,
nell'ipotesi opposta, di estinzione cd. tipica del procedimento esecutivo,
dovuta a condotte inerziali, inattive o rinunciatarie del creditore procedente,
all'interruzione deve riconoscersi effetto istantaneo, a norma dell'art. 2945,
comma 3, c.c.” (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8217 del 24/03/2021).
Parimenti prive di prova sono le affermazioni per cui l'immobile sarebbe stato oggetto di più procedure per cui non sarebbe stato individuabile il credito a cui quella che qui interessa si riferisce;
né ancora vi è prova di qualsivoglia “rilascio volontario” da parte della fermo restando che Pt_2
non è necessaria alcuna sanatoria della notifica perché la stessa è valida.
La validità della notificazione assorbe ogni altra questione posta con il motivo in esame.
2.Con il secondo motivo gli appellanti si dolgono dell'erroneità della sentenza impugnata riguardo alla statuizione di validità dei contratti di fideiussione.
In particolare, argomentano che le fideiussioni sarebbero nulle in quanto redatte in conformità al citato modello ABI del 2003 e che la mera riproduzione delle clausole ritenute vietate sarebbero lo “sbocco dell'intesa
vietata” non rilevando perciò né la mancata produzione in giudizio del modello ABI, né la prova dell'avvenuta intesa anticoncorrenziale. Il contratto sarebbe inoltre integralmente nullo, in quanto il ricorso al disposto dell'art.1419 cc sarebbe consentito dalla giurisprudenza corrente solo in via residuale, solo ove la nullità delle clausole non stravolga completamente l'equilibrio contrattuale. Le fideiussioni sarebbero pertanto nulle sia per violazione di una norma imperativa (art.20 c.2 lett. a l. 287/90) sia per carenza del requisito del requisito dell'accordo delle parti di cui all'art.1325
cc, “Infatti, l'accordo delle parti risulta certamente costretto dall'intesa
anticoncorrenziale, che lo ha privato della libertà” (pag.17 atto d'appello).
2.1. Anche il secondo motivo è infondato e va respinto.
2.2. Preliminarmente è d'uopo stabilire la qualificazione giuridica delle garanzie per cui è causa, data la riproposizione da parte dell'appellata della difesa per cui non sarebbero fideiussioni omnibus ma contratti autonomi di garanzia, non investiti dalla questione relativa al modello ABI del 2003.
Si tratta, quindi, di qualificare la natura della garanzia, posto che il Tribunale
non ha preso esplicita posizione sul punto. Va rilevato che l'obbligazione fideiussoria è un'obbligazione di natura accessoria, in quanto presuppone l'obbligazione principale del debitore, di cui garantisce l'adempimento; la causa del contratto non è già il rischio dell'inadempimento dell'obbligazione principale, ma la funzione di garanzia dell'inadempimento dell'obbligazione mediante l'allargamento della base soggettiva, la quale è del tutto indipendente dall'effettivo rischio di inadempimento e, dunque, dall'eventualità che il debitore principale non adempia la propria obbligazione, ovvero che il suo patrimonio, o il bene offerto in garanzia reale, sia insufficiente a soddisfare le ragioni del creditore.
La pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 3947/2010 ben delinea la differenza degli elementi caratterizzanti la fideiussione e il contratto autonomo di garanzia, riscontrabili nel caso in esame:
contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), espressione
dell'autonomia negoziale ex art. 1322 cod. civ., ha la funzione di tenere
indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della
prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un
fare infungibile (qual è l'obbligazione dell'appaltatore), contrariamente al
contratto del fideiussore, il quale garantisce l'adempimento della medesima
obbligazione principale altrui (attesa l'identità tra prestazione del debitore
principale e prestazione dovuta dal garante); inoltre, la causa concreta del
contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio
economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione
contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre
con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della
medesima prestazione principale. Ne deriva che, mentre il fideiussore è un
"vicario" del debitore, l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del
tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo
qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente
sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale,
bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo
versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della
mancata o inesatta prestazione del debitore>>; inoltre, <
un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta
e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto
autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), in quanto incompatibile con il
principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo
quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della
convenzione negoziale>>.
Nel caso di specie ha prestato garanzia “…sino alla Parte_2
concorrenza dell'importo di £ 52.000.000, per l'adempimento di qualsiasi
obbligazione verso codesta banca già consentite o che dovessero in seguito
essere consentite al predetto nominativo o a chi dovesse essergli
subentrato…”
Il contratto di fideiussione, tra le condizioni particolari, reca la seguente disposizione: “Il fideiussore è tenuto a pagare alla BA a semplice
richiesta quanto dovuto a titolo di capitale, interessi, spese, tassa e ogni altro
accessorio”. Tale previsione costituisce una clausola di pagamento “a semplice richiesta”, che, tuttavia, non determina la qualificazione del contratto di garanzia come contratto autonomo, in quanto dal testo contrattuale emerge come la prestazione oggetto della garanzia sia identificabile con l'obbligazione principale e come la volontà della parti non sia quella di indennizzare il creditore dall'eventuale inadempimento dell'obbligato principale, bensì di adempiere in luogo di quest'ultimo, nel caso in cui venga meno ai propri doveri contrattuali. Infatti,
in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima
richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come
contratto autonomo di garanzia, essendo tale clausola incompatibile con il
principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo
quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della
convenzione negoziale, non desumibile, peraltro, dalla semplice circostanza
che il garante si sia costituito "fideiussore solidale", atteso che la menzionata
rinuncia alle eccezioni contrasta con l'assunzione di un impegno solidale. In
particolare, la fideiussione tipica va distinta dalla polizza fideiussoria, quale
contratto dalla natura autonoma, anche perché, in quest'ultimo caso, il
contraente si impegna ad una prestazione distinta da quella garantita, a
nulla rilevando la previsione del diritto di surroga del garante, la quale è
connaturale ad ogni garanzia, autonoma o accessoria>> (Cass. civ. sez VI,
ord n. 27619/2022).
2.3. Qualificata la garanzia come fideiussione omnibus con clausola a prima richiesta, la statuizione del Tribunale in ordine alla sua validità non merita censure. Di recente la Suprema Corte ha ritenuto che
contratto di fideiussione "a valle", dipendente da intesa restrittiva della
concorrenza "a monte", è rilevabile d'ufficio a condizione che risultino dagli
atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione e la concreta
ricaduta della nullità delle clausole conformi al modello ABI, con la
precisazione che - al detto fine - si deve considerare che l'eccezione di
estinzione della garanzia ex art. 1957 c.c. ha natura di eccezione propria e
non di mera difesa, con la conseguenza che il rilievo officioso della nullità
della clausola di deroga non interferisce con la eventualmente ormai
consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa>> (Cass.
1851/2025).
Precisando la Corte, in parte motiva, che, trattandosi della questione della rilevazione officiosa della nullità parziale del contratto «a valle» dell'intesa anticoncorrenziale, detta rilevazione richiede che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione tra cui l'esistenza del provvedimento della BA d'Italia, oltre che dello schema ABI a cui si riferisce;
esso
parte… … non è un atto normativo e neppure un atto integrativo di atto
normativo, ma un provvedimento regolatorio per il quale – al pari dello
«schema ABI» che lo integra e che non è stato neppure prodotto - certo non
vale il principio iura novit curia;
né, come è stato di recente affermato (v.
Cass. n. 30383/2024), può essere invocata «la possibilità per il giudice di far
riferimento in tal caso al 'fatto notorio', non avendo alcun fondamento
ricondurre alla nozione giuridica di 'notorio', ossia al numero dei fatti conosciuti da un uomo di media cultura, in un dato tempo e luogo, i
provvedimenti sanzionatori indirizzati dalla BA d'Italia alle banche, ed
essendo viceversa principio consolidato che il ricorso alle nozioni di comune
esperienza (fatto notorio), comportando una deroga al principio dispositivo
ed al contraddittorio, in quanto introduce nel processo civile prove non
fornite dalle parti e relative a fatti dalle stesse non vagliati né controllati, va
inteso in senso rigoroso, e cioè come fatto acquisito alle conoscenze della
collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed
incontestabile. Ne consegue che restano estranei a tale nozione le
acquisizioni specifiche di natura tecnica, gli elementi valutativi che
implicano cognizioni particolari o richiedono il preventivo accertamento di
particolari dati, nonché quelle nozioni che rientrano nella scienza privata
del giudice, poiché questa, in quanto non universale, non rientra nella
categoria del notorio, neppure quando derivi al giudice medesimo dalla
pregressa trattazione d'analoghe controversie (Cass. n. 6299/2014;
conforme a Cass.n. 16959/2012 e confermata da Cass. n. 33154/2019)» (così
sent. cit., in motivazione). Sicché va data continuità alla giurisprudenza di
questa Corte per cui in relazione alla contrarietà alla normativa antitrust di
un contratto di fideiussione omnibus posto a valle di intese
anticoncorrenziali è precluso il rilievo officioso della nullità in appello se la
parte interessata non ha tempestivamente prodotto il provvedimento della
BA d'Italia ed il modello ABI cui lo stesso fa riferimento onde
documentare la conformità a detto modello delle clausole contrattuali del
contratto di fideiussione ritenuto nullo appunto in ragione di detta conformità (v. da ultimo Cass. 24380/2024
conforme a Cass. n. 20713/2023)>>.
Nel caso di specie lo schema ABI e il provvedimento della BA d'Italia non sono stati prodotti, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado e come ribadito dagli stessi appellanti, che sostengono, a torto, l'irrilevanza di tale produzione.
Appare peraltro dirimente che le Sezioni Unite, con la pronuncia n.
41994/2021, hanno chiarito che l'eventuale presenza di clausole ricomprese nello schema ABI del 2003 dichiarato in violazione della disciplina antitrust comporta unicamente la nullità parziale delle singole clausole e non la nullità
totale dell'intero contratto di fideiussione:
valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in
relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della
l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli
artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole
clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa
vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che
sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa
volontà delle parti>>.
La nullità parziale delle clausole sarebbe quindi, comunque, irrilevante nel caso di specie in quanto, sulla base del costante orientamento di questa Corte,
anche nell'ipotesi in cui essa fosse fondata, ciò non comporterebbe la inoperatività della garanzia prestata rispetto a tale credito, non essendo stata posta questione di decadenza dalla garanzia ai sensi dell'art. 1957 c.c. che,
trattandosi di eccezione in senso stretto (cfr. Cass. 1851/2025 cit.), avrebbe dovuto essere tempestivamente proposta con l'atto di citazione in opposizione, né emergendo che in relazione alla pretesa della banca vengano in rilievo le ulteriori clausole in questione.
3.Con il terzo motivo gli appellanti lamentano l'erroneità del capo di sentenza impugnata in cui il giudice afferma essere irrilevante il disconoscimento delle firme sulle cambiali effettuato dalla giuste le Pt_2
dichiarazioni di natura confessoria contenute nei contratti di mutuo garantiti.
Argomentano che le clausole contenute nei contratti di mutuo non sarebbero affatto dichiarazioni della garante, ma mere “clausole prestampate”, redatte dalla banca su moduli di cui non è consentita alcuna modifica;
inoltre,
sostengono che l'accertamento della falsità delle sottoscrizioni avrebbe impedito alla BA di esercitare l'azione cambiaria per il credito residuo e avrebbe condotto all'accertamento della inesistenza/nullità dell'atto di precetto per assenza di titolo e portato alla paralisi dell'azione esecutiva svolta dalla cessionaria. Pertanto il giudice avrebbe errato nel ritenere irrilevante il disconoscimento, in questa sede riproposto in via subordinata.
4.1 Il motivo è infondato, ai limiti dell'inammissibilità.
4.2. Come già rilevato dal Tribunale nei “contratto di mutuo chirografario”
del 21 aprile 1998 e del 24 febbraio 2003 è intervenuta in Parte_2
qualità di garante ed ha sottoscritto l'atto con firma che non è mai stata disconosciuta;
ha inoltre sottoscritto apposita dichiarazione circa l'approvazione ed il rilascio di garanzie inerenti “la cambiale di £ 225 MLN
firmata in proprio con avallo di ” e “l'effetto cambiario di Parte_2
euro 54.000,00 firmato in proprio con avallo della sig.ra ” Parte_2
e la cambiale . A tale dichiarazione il Tribunale ha attribuito il valore di
<
circa la sottoscrizione delle garanzie personali>> e sul punto difetta in appello qualsiasi specifica censura se non quella, smentita dalle clausole in questione e dall'intero testo contrattuale in cui sono inserite, che si tratti di
“clausole prestampate redatte dalla banca su moduli che vengono sottoposti
all'altro contraente, a cui non è consentita alcuna modifica, per la firma”.
4.3. Inoltre, anche le firme apposte sul testo della fideiussione non sono mai state disconosciute dalla e solo genericamente e tardivamente ne viene Pt_2
prospettata la falsità in atto di appello, atteso l'onere di disconoscimento previsto dall'art. 214 cod.proc.civ.) e, pertanto, essa è comunque obbligata in forza di essa, oltre che in forza delle garanzie prestate nei contratti di mutuo,
trattandosi di fideiussione omnibus che garantisce tutte le obbligazioni assunte dall' verso la banca, a prescindere dalla loro fonti contrattuali Pt_1
e dai richiami in esse eventualmente contenuti.
4.4. Infine, non risulta dagli atti prodotti che l'azione cambiaria sia stata effettivamente esercitata: il decreto ingiuntivo è stato ottenuto giusti i contratti di mutuo e di conto corrente, mentre le cambiali sono state agite,
non quali titoli di credito ma, al pari della fideiussione, a riprova della qualità
di garante della comunque altrimenti dimostrata. Pt_2 Ne segue che il giudice di primo grado ha correttamente ritenuto irrilevante il disconoscimento della firma sulle cambiali.
5. La sentenza gravata va, pertanto, integralmente confermata.
5.1. Alla totale soccombenza di parte appellante consegue, ai sensi dell'art. 91c.p.c., la condanna della stessa alla rifusione, in favore di parte appellata,
delle spese di lite del presente grado che si liquidano come da nota in quanto conforme ai criteri di cui al DM 55/2014, come modificati dal DM
n.147/2022 (scaglione compreso tra € 26.000,01 a € 52.000,00):
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.058,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.418,00
Fase decisionale, valore medio: € 3.470,00
Compenso tabellare (valori medi) € 6.946,00
oltre spese generali al 15% e accessori come per legge.
6. Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1.quater del
DPR 115/2002.
7. Infine, va disposta la cancellazione, ai sensi dell'art. 89 cod.proc.civ. della seguente frase contenuta nell'atto di appello in quanto gravemente sconveniente ed offensiva nei confronti della controparte:
“ con stupefacente dabbenaggine” (pag 6 atto d'appello.);
Di tale espressione, che travalica ogni necessità e legittimo esercizio del diritto di difesa, va ordinata la cancellazione ai sensi dell'art. 89 cod. proc. civ.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza del Tribunale di Cremona n. 615/2021 pubblicata il
16.11.2021, così provvede:
1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma l' impugnata sentenza;
2) condanna gli appellanti, in solido, al pagamento in favore dell' appellata delle spese del grado, che si liquidano in complessivi € 6.946,00 oltre spese generali al 15% e accessori come per legge.
Si dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma
1 quater del DPR 115/2002 nei confronti degli appellanti.
Visto l'art. 89 cod.proc.civ. dispone la cancellazione, ai sensi dell'art. 89
cod.proc.civ. della seguente frase contenuta nell'atto di appello in quanto gravemente sconveniente ed offensiva: “con stupefacente dabbenaggine”
(pag. 6 atto d'appello.);
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 05 maggio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Vittoria Gabriele Giuseppe Magnoli
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O R. Gen. N. 1329/2021 La Corte d'Appello di Brescia, Sezione prima civile, composta da:
dott. Giuseppe Magnoli Presidente
dott. Vittoria Gabriele Consigliere Relatore
dott. Annamaria Laneri Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1329/2021R.G., promossa con atto di citazione notificato in data 23 dicembre 2021 e posta in decisione all'udienza collegiale del 18
dicembre 2024
OGGETTO: d a e , rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2
Fideiussione-polizza per mandato in calce all'atto di appello dall'avv. Alessandro Mosti, giusta fideiussoria procura in atti;
P.IVA_1 APPELLANTE
c o n t r o in persona dell'amministratore unico e legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, quale mandataria di Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Perini
[...]
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Cremona n. 615/2021del
16.11.2021
CONCLUSIONI
Dell'appellante
Voglia l'adita Corte, in integrale riforma della sentenza di primo grado,
contrariis reiectis, così provvedere:
1) in via principale, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti azionati dalla appellata nella qualità spiegata in Controparte_1
atti, nei confronti dei sigg. e della sig.ra Parte_1 Parte_2
per tutte le motivazioni esposte nei motivi d'appello;
2) in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi che la Corte non dovesse accogliere l'eccezione di prescrizione del credito vantato dalla appellata, voglia accertare e dichiarare la nullità assoluta delle fideiussioni stipulate dalla sig.ra in quanto realizzate secondo il Parte_2
modello ABI 2003 dichiarato nullo dalla BA d'Italia, con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, per palese contrasto con la norma imperativa di cui all'art 2, comma 2, lett. a), L. 287/'90 e, dalle decisioni della Corte di
Cassazione, tra cui la n° 29810/17;
3) in via ulteriormente subordinata, voglia la Corte, accertare e dichiarare la falsità delle sottoscrizioni apposte a nome della sig.ra sulle Parte_2 cambiali rilasciate a garanzia dei mutui chirografari e, la rilevanza di tale accertamento ai fini del presente giudizio.
Voglia, in ogni caso, l'adita Corte revocare il decreto ingiuntivo opposto n.
569/2020 (RGN 1161/2020) con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, con IVA e CPA.
Dell'appellata
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così giudicare:
in via preliminare e pregiudiziale:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità del presente appello ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 348-bis cod. proc. civ. per tutti i motivi di cui alla narrativa e per l'effetto confermare la Sentenza n. 615/2021 emessa dal
Tribunale di Cremona – Dott. Daniele Moro, il 16 novembre 2021 (R.G. n.
2059/2020), a definizione del primo grado di giudizio promosso dagli appellanti con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo ex adverso opposto;
in via preliminare e pregiudiziale subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della suesposta eccezione, non concedere la sospensione dell'efficacia della
Sentenza di primo grado quivi impugnata, o dell'esecuzione della medesima,
ove richiesta, da considerarsi in ogni caso tardiva ed infondata;
nel merito: - nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento dell'assorbente eccezione preliminare relativa all'inammissibilità del presente appello ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 348-bis c.p.c.,
confermare la Sentenza n. 615/2021 emessa dal Tribunale di Cremona – Dott.
Daniele Moro, il 16 novembre 2021 (R.G. n. 2059/2020) a definizione del primo grado di giudizio promosso dagli appellanti con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e, per l'effetto, rigettare de plano l'appello promosso dal Signor e dalla Signora Parte_1 Parte_2
con conseguente conferma del decreto ingiuntivo ex adverso opposto, per tutti i motivi esposti in narrativa;
- in ogni caso, condannare, per i titoli di cui al decreto ingiuntivo n. 569/2020
(R.G. n. 1161/2020 – Tribunale di Cremona) i Signori e Parte_1
in via tra loro solidale - al pagamento in favore di Parte_2
dell'importo di Euro 32.095,70 oltre agli interessi al Controparte_1
tasso contrattuale – e comunque entro i limiti del tasso soglia di usura tempo per tempo vigente – maturati e maturandi sulla sola quota capitale, ovvero della maggior o minor somma che dovesse risultare dovuta;
- respingersi in toto ogni ulteriore domanda avversa in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa;
in via incidentale:
- si formula ex art. 216 cod. proc. civ. istanza di verificazione della firma apposta dalla signora sulle cambiali prodotte sub doc. 3 Parte_2
fascicolo di primo grado di parte attrice/opponente; in via istruttoria:
- si chiede l'ammissione di una CTU volta alla verificazione della firma di sulle cambiali rilasciate a garanzia dei mutui chirografari. Parte_2
in ogni caso:
- con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio di appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.In data 15.10.2020 e proponevano Parte_1 Parte_2
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 569/2020 emesso dal Tribunale
di Cremona il 03.07.2020 su istanza di quale Controparte_2
cessionaria dei crediti della , già Controparte_3 Controparte_4
) e per essa, quale mandataria, la con cui è stato
[...] Controparte_5
loro ingiunto il pagamento di € 32.095,70, oltre interessi e spese, in forza dei contratti di mutuo (n.ri 4-9882446 e n. 4-881594) e di un contratto di conto corrente, garantiti da fideiussioni e cambiali.
In particolare deducevano che:
- dopo la notifica della prima diffida ad adempiere, intervenuta il 6 agosto
2008, in data 11 dicembre 2008, era stato dichiarato fallito Parte_1
unitamente alla società Controparte_6
di cui era socio accomandatario nonché fideiussore insieme a Parte_2
con sentenza del Tribunale di Cremona n. 12/2008; la seconda diffida
[...]
era stata notificata in data 24.7.2019, undici anni dopo e quando egli era privo del potere di amministrare i propri beni e della capacità processuale;
pertanto il relativo credito era comunque prescritto;
inoltre la costituzione in mora quale mezzo di interruzione della prescrizione non era comunque compatibile con la pendenza della procedura fallimentare, che comporta la perdita della capacità processuale sino alla chiusura della procedura;
poiché il fallito non può validamente pagare la sua costituzione in mora non è efficace;
neanche la notifica in Gazzetta Ufficiale della cessione del credito valeva a interrompere la prescrizione, sia alla luce del precedente ragionamento sia perché anch'essa si era perfezionata oltre il decennio;
- i contratti di fideiussione, e pertanto anche la deroga all'articolo 1957 cc ivi pattuita, erano nulli in quanto conformi al modello ABI 2003, illegittimo in base al provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della BA d'Italia, per palese contrasto con l'art 2, comma 2, lett. a), L. 287/90, in base alla sentenza della Sezioni Unite della Cassazione n° 29810/'17 che, confermando un orientamento già precedentemente espresso in più decisioni, ha sanzionato la nullità dei contratti sia a monte che a valle, contenenti la clausole di deroga dell'art 1957 c.c., anche se stipulate prima del 2003 contenenti le clausole vietate (nominalmente le clausole 2, 6 e 8);
- le firme apposte sulle cambiali prodotte da controparte in sede monitoria erano disconosciute da Parte_2
Pertanto chiedevano il rigetto della domanda di concessione della provvisoria esecutività del decreto opposto, l'accertamento della intervenuta prescrizione dei crediti oggetto del decreto, la declaratoria di nullità delle fideiussioni e l'accertamento della falsità delle sottoscrizioni apposte sulle cambiali poste a garanzia dei mutui chirografari.
2. Si costituiva in data 20.3.2021 già Controparte_1 Controparte_5
quale mandataria di denegando la Controparte_2
ricostruzione attorea e affermando che:
- con riferimento al rapporto di mutuo chirografario n. 4-9882446, il pagamento delle rate previste dal piano di ammortamento era interrotto sin dal 24 gennaio 2008 e, dunque, alla data del 6 agosto 2008, il debito accumulato ammontava ad €. 22.880,10 per la sola linea capitale (cfr. doc. 7
fascicolo monitorio), di talché con missiva in data 6 agosto 2008 di CP_3
veniva comunicava la risoluzione del contratto (cfr. doc. 8 CP_3
fascicolo monitorio);
- con riferimento al rapporto di conto corrente n. 4-400762, alla data del 6
agosto 2008, vi era un saldo passivo di €. 4.508,24 (cfr. Doc. 9 fascicolo monitorio) e con missiva in data 6 agosto 2008 di CP_3 CP_3
comunicava la chiusura del rapporto, con invito a provvedere entro 5 giorni al rimborso della posizione debitoria (cfr. doc. 10 fascicolo monitorio).
- con riferimento al rapporto di mutuo chirografario n. 4-881594, il pagamento delle rate previste dall'apposito piano di ammortamento era interrotto sin dal 21 dicembre 2007 e, dunque alla data del 6 agosto 2008 il debito maturato ammontava ad €. 4.707,36 in sola linea capitale (cfr. doc. 11
fascicolo monitorio), di talché con missiva in data 6 agosto 2008 di CP_3
comunicava la risoluzione del contratto (cfr. doc. 12 fascicolo CP_3
monitorio). - i crediti non erano prescritti perché successivamente alla lettera del
Contr
6.08.2008 inviata da quale diffida ad adempiere, in data 29.01.2009 la stessa banca creditrice notificava atto di precetto (doc. 4); veniva quindi introdotta procedura esecutiva immobiliare presso il Tribunale di Cremona
RGE 63/2009, a carico di quale garante, conclusasi con la Parte_2
vendita del compendio pignorato in data 8.03.2011; ai sensi dell'art.1310 cc i termini prescrizionali erano stati interrotti, dopo il 6.08.2008, dal
29.01.2009 all'8.03.2011 (periodo dell'esecuzione immobiliare, durante la quale il decorso era anche sospeso) e, da ultimo, con la diffida inviata il 24
luglio 2019;
- i due garanti non avrebbero provato né che le fideiussioni fossero state concluse con specifico intento anticoncorrenziale, né che non le avrebbero sottoscritte in assenza delle clausole conformi al modello ABI, pertanto i contratti relativi erano nel complesso validi ancorché le singole clausole violassero norme imperative;
non poteva rilevarsi alcuna nullità per illiceità
della causa, trattandosi di contratto tipico;
- le firme disconosciute erano autentiche e ne chiedeva la verificazione.
Pertanto domandava l'integrale reiezione delle domande attoree e la conferma del decreto opposto, previa dichiarazione della provvisoria esecutività.
3. Prodotto dalla controparte atto di pignoramento immobiliare con cui era stato introdotto il procedimento esecutivo RGN 63/2009, notificato il 16
maggio 2009, ex art. 140 c.p.c., a in Crema, presso Parte_2 l'indirizzo di “via Le Murie 6”, gli opponenti ne contestavano la valenza interruttiva della prescrizione in quanto sin dal 17 febbraio 2009 ella risultava residente in [...].
4.In data 16.11.2021 con sentenza ex art.281 sexies c.p.c. n.1304/2021 il
Tribunale di Cremona in composizione monocratica decideva come segue:
“ rigetta l'opposizione proposta dai sig.ri e Parte_1 Parte_2
e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna i
[...]
sig.ri e alla rifusione delle spese di lite Parte_1 Parte_2
in favore di parte convenuta, che si liquidano in euro 4.800,00 per compensi
professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, oltre IVA
se e in quanto dovuta e CPA come per legge.”
Stabiliva in particolare che:
- gli attori non avevano contestato la correttezza dell'importo di cui al decreto opposto;
- il disconoscimento proposto dalla era irrilevante in quanto ella era Pt_2
citata nei contratti di mutuo quale garante;
le relative dichiarazioni avevano natura confessoria e pertanto erano idonee a formare piena prova dell'avvenuta sottoscrizione delle garanzie personali;
- l'eccezione di prescrizione era infondata in quanto l'atto di pignoramento appariva regolarmente notificato nelle modalità previste dalla legge per il caso d'irreperibilità relativa del destinatario dell'atto; inoltre il procedimento si era concluso con la vendita del bene, come attestato dal documento allegato tempestivamente alla seconda memoria di cui all'art.183 cpc;
dunque era impossibile che la non fosse a conoscenza di un pignoramento Pt_2
regolarmente trascritto;
inoltre non era possibile eccepire nel procedimento corrente la mancata notifica, in quanto la regolare notificazione era stata accertata nel procedimento esecutivo e, pertanto, il vizio ad essa inerente avrebbe dovuto essere oggetto di opposizione agli atti esecutivi;
infine era stata redatta una graduatoria tra i creditori in data 16.9.11, che a sua volta costituiva un atto non inerziale, idoneo pertanto ad interrompere il decorso della prescrizione;
- la doglianza relativa alla nullità delle fideiussioni per conformità al modello
ABI dichiarato anticoncorrenziale era infondata per tre ordini di ragioni:
innanzitutto perché gli opponenti non avevano provato l'esistenza dell'intesa anticoncorrenziale e dell'applicazione uniforme delle clausole che ne erano oggetto, non avevano formulato alcuna istanza istruttoria né avevano prodotto in giudizio il citato schema ABI e l'accertamento effettuato dalla
BA d'Italia, il cui contenuto, stante la natura amministrativa del provvedimento, non poteva essere conosciuto dal giudice sulla base del principio iura novit curia; in secondo luogo, anche se tale prova fosse stata fornita, non avrebbe determinato la nullità ex se della fideiussione, in quanto non era dimostrato che l'inserimento delle clausole anticoncorrenziali nel singolo contratto fideiussorio costituisse l'adempimento dell'obbligazione originata dall'intesa stessa;
infine l'inefficacia delle singole clausole non determinava di per sé la nullità dell'intero negozio fideiussorio, in forza del principio di conservazione del contratto. Poiché lo scopo perseguito dalle parti negoziali era quello di incrementare la tutela dell'istituto bancario in rapporto al rischio d'insolvenza del debitore principale, era ragionevole ritenere che gli interessati, ove avessero conosciuto la nullità delle clausole,
avrebbero stipulato il contratto senza le pattuizioni inefficaci;
inoltre gli opponenti non avevano mai sostenuto che le parti negoziali non avrebbero concluso l'accordo nell'ipotesi in cui fossero stati consapevoli della nullità
delle clausole, né che le clausole nulle avessero ad oggetto elementi essenziali del contratto ovvero che avessero un rapporto di interdipendenza con altre pattuizioni tale per cui non sia possibile considerare le une senza le altre;
- le spese seguivano la soccombenza.
5. e hanno proposto appello con atto di Parte_1 Parte_2
citazione in data 23.12.21 affidandosi a tre motivi e domandando la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata.
5.1. si è costituita in data 28.4.22 chiedendo che siano Controparte_7
dichiarate inammissibili o respinte le domande e le istanze di controparte.
5.2. In data 1.6.22 la Corte ha respinto l'eccezione d'inammissibilità
dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. e ha rinviato la causa per precisazione delle conclusioni al 18.12.24, data entro la quale le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe e in cui la causa è stata posta in decisione con concessione di termini per il deposito di conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo gli appellanti censurano la sentenza di primo grado in ordine alla statuizione per cui il credito ingiunto non era prescritto. Argomentano, in particolare, che il giudice avrebbe errato nell'escludere la nullità inesistenza della notifica dell'atto di pignoramento alla la Pt_2
notifica ai sensi dell'art.140 cpc sarebbe stata eseguita in un luogo diverso da quello di residenza della debitrice, che si era trasferita due mesi prima;
pertanto, non si applicherebbe l'art.161 cpc ma sarebbe consentito il ricorso ai sensi dell'art.615 c.p.c.; inoltre, la definitività del titolo conseguente alla notifica inesistente non potrebbe nuocere al debitore, e pertanto non avrebbe mai interrotto il corso della prescrizione.
Il primo giudicante avrebbe errato nel ritenere che la nullità potesse esser fatta valere solo nei successivi gradi di impugnazione, poiché avrebbe così
teorizzato un'“impossibilità oggettiva di impugnazione, del tutto sconosciuta
al nostro ordinamento” (pag.7 atto d'appello). Né del resto rileverebbe l'avvenuta vendita del bene pignorato ai fini dell'interruzione della prescrizione sia in quanto detta vendita non potrebbe produrre effetto perché
conseguenza di un atto nullo, sia perché solo la notifica valida di un atto scritto è idonea ad interrompere il corso della prescrizione, e tale notifica risulterebbe comunque viziata.
Infine il giudice avrebbe errato nell'affermare che “non è credibile l'assunto
attoreo secondo cui la sig.ra non abbia mai avuto Parte_2
conoscenza della procedura esecutiva, trovandosi nell'assoluta impossibilità
di conoscere l'esistenza della stessa, considerato che sono trascorsi oltre 10
anni dall'alienazione del bene pignorato e che l'atto di pignoramento
immobiliare è stato regolarmente trascritto, e, come tale, era certamente conoscibile.”. In particolare il giudice di prime cure avrebbe mancato di considerare che la era coniuge convivente del fallito e che Pt_2 Pt_1
l'immobile e i suoi contenuti erano stati oggetto di svariate procedure esecutive;
dunque la aveva scelto di rilasciarlo volontariamente e Pt_2
trasferire la propria residenza preventivamente. Inoltre né questa circostanza né l'avvenuta trascrizione avrebbero alcun effetto sanante sulla validità
dell'atto; nel procedimento di espropriazione non era intervenuta la creditrice
BA di DI OP di , pur avendo datovi inizio solo Controparte_4
altri creditori, dunque fermo restando che l'intervento non è notificato al debitore, la non avrebbe avuto modo di conoscere del procedimento di Pt_2
espropriazione.
1.1. Il motivo è infondato e va reietto.
Si discute in causa dell'efficacia interruttiva della prescrizione dell'atto di pignoramento immobiliare con cui della creditrice BA di DI
OPerativo , a seguito del quale è stata avviata la Controparte_4
procedura esecutiva presso il Tribunale di Cremona RGE 63/2009, a carico di conclusasi con la vendita del compendio pignorato in Parte_2
data 8.03.2011.
La questione sottesa alla prima argomentazione a sostegno del motivo è
quella della esistenza della notifica avvenuta con le forme dell'art. 140
cod.proc.civ. e che viene contestata sul presupposto che Controparte_8
avesse trasferito in data anteriore la propria residenza.
[...]
Va premesso che la inesistenza della notificazione, invocata dagli appellanti si prospetta quando venga eseguita in luoghi o nei confronti di persone non aventi alcuna relazione con il destinatario perché a lui totalmente estranei.
Nel caso in esame la notificazione in questione è avvenuta nel luogo ove era residente sino al 16 febbraio 2009, in base al certificato Parte_2
di residenza dallo stesso prodotto.
Non può, dunque porsi questione circa la esistenza della notificazione ma solo della sua validità.
Copiosa e costante giurisprudenza di legittimità, a cui questo Collegio
aderisce, afferma che “… le risultanze anagrafiche rivestono un valore
meramente presuntivo circa il luogo dell'effettiva abituale dimora, che è
accertabile con ogni mezzo di prova, anche contro le stesse risultanze
anagrafiche, assumendo rilevanza esclusiva il luogo ove il destinatario della
notifica dimori, di fatto, in via abituale (cfr. anche nelle rispettive
motivazioni, Cass. n. 8463 del 2023; Cass. n. 19387 del 2015; Cass. n. 11550
del 2013). Pertanto, onde dimostrare la nullità della notifica della citazione,
in quanto eseguita in luogo diverso dalla residenza effettiva del destinatario,
non costituisce prova idonea la sola produzione di risultanze anagrafiche
che indichino una residenza difforme rispetto al luogo in cui è stata effettuata
la notifica (cfr. Cass. n. 19132 del 2004), essendosi anzi affermato (cfr. Cass.
n. 10107 del 2014) che, nell'ipotesi in cui la notifica venga eseguita, nel
luogo indicato nell'atto da notificare e nella richiesta di notifica, secondo le
forme previste dall'art. 140 cod. proc. civ., è da presumere che in quel luogo
si trovi la dimora del destinatario e, qualora quest'ultimo intenda contestare in giudizio tale circostanza al fine di far dichiarare la nullità della
notificazione stessa, ha l'onere di fornirne la prova (cfr. Cass. n. 15200/2005,
ribadita, in motivazione, dalla più recente Cass. n. 8463 del 2023).” (Sez. 1,
Ordinanza n. 7933 del 2024).
Nella relazione di notificazione l'ufficiale giudiziario attesta di avere provveduto al deposito presso la casa comunale, all'affissione dell'avviso presso la porta e alla spedizione della raccomandata r.r. in conformità all'art. 140 cod.proc.civ. nel cui avviso di ricevimento l'agente postale attesta che il plico non è stato consegnato per “temporanea assenza del destinatario e
mancanza delle persone idonee a riceverlo”, provvedendo, quindi, oltre che al deposito del plico presso l'ufficio, anche a spedire la comunicazione di avvenuto deposito mediante raccomandata.
A fronte della presunzione che nel luogo ove è stata eseguita la notifica secondo le forme previste dall'art. 140 cod. proc. civ., si trovi la dimora abituale della destinataria la contestazione in giudizio di tale circostanza al fine di far dichiarare la nullità della notificazione stessa è stata affidata alla sola produzione del certificato di residenza storico che attesta che la a Pt_2
avuto la residenza in Crema in Via le Murie n. 6, prima e in piazza Garibaldi
n. 16 dal 17 febbraio 2009. La circostanza che la dimora abituale effettiva sia stata anch'essa trasferita non è stata, invece, oggetto di alcuna allegazione e prova e, come esposto, la certificazione anagrafica prodotta non è sufficiente a dimostrare la nullità della notificazione e a smentire il valore presuntivo che in tal senso hanno le attestazioni dell'ufficiale giudiziario e dell'agente postale.
In assenza di prova contraria, la notifica deve ritenersi perfezionata nella forma di cui all'art.140 c.p.c. ed è, dunque, valida. Ne segue che gli atti della procedura esecutiva, inclusa la vendita, non siano colpiti da nullità derivata,
come sostenuto dagli odierni appellanti, e che pertanto si sia spiegato l'effetto di cui all'art. 2945 cc: “In tema di prescrizione, l'efficacia interruttiva
permanente determinata dall'introduzione del processo esecutivo, estesa
anche al coobbligato ex art. 1310 c.c., si protrae, agli effetti dell'art. 2945,
comma 2, c.c., fino al momento in cui la procedura abbia fatto conseguire al
creditore procedente, in tutto o in parte, l'attuazione coattiva del suo diritto
ovvero, alternativamente, fino alla chiusura anticipata del procedimento
determinata da una causa non ascrivibile al creditore medesimo, mentre,
nell'ipotesi opposta, di estinzione cd. tipica del procedimento esecutivo,
dovuta a condotte inerziali, inattive o rinunciatarie del creditore procedente,
all'interruzione deve riconoscersi effetto istantaneo, a norma dell'art. 2945,
comma 3, c.c.” (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8217 del 24/03/2021).
Parimenti prive di prova sono le affermazioni per cui l'immobile sarebbe stato oggetto di più procedure per cui non sarebbe stato individuabile il credito a cui quella che qui interessa si riferisce;
né ancora vi è prova di qualsivoglia “rilascio volontario” da parte della fermo restando che Pt_2
non è necessaria alcuna sanatoria della notifica perché la stessa è valida.
La validità della notificazione assorbe ogni altra questione posta con il motivo in esame.
2.Con il secondo motivo gli appellanti si dolgono dell'erroneità della sentenza impugnata riguardo alla statuizione di validità dei contratti di fideiussione.
In particolare, argomentano che le fideiussioni sarebbero nulle in quanto redatte in conformità al citato modello ABI del 2003 e che la mera riproduzione delle clausole ritenute vietate sarebbero lo “sbocco dell'intesa
vietata” non rilevando perciò né la mancata produzione in giudizio del modello ABI, né la prova dell'avvenuta intesa anticoncorrenziale. Il contratto sarebbe inoltre integralmente nullo, in quanto il ricorso al disposto dell'art.1419 cc sarebbe consentito dalla giurisprudenza corrente solo in via residuale, solo ove la nullità delle clausole non stravolga completamente l'equilibrio contrattuale. Le fideiussioni sarebbero pertanto nulle sia per violazione di una norma imperativa (art.20 c.2 lett. a l. 287/90) sia per carenza del requisito del requisito dell'accordo delle parti di cui all'art.1325
cc, “Infatti, l'accordo delle parti risulta certamente costretto dall'intesa
anticoncorrenziale, che lo ha privato della libertà” (pag.17 atto d'appello).
2.1. Anche il secondo motivo è infondato e va respinto.
2.2. Preliminarmente è d'uopo stabilire la qualificazione giuridica delle garanzie per cui è causa, data la riproposizione da parte dell'appellata della difesa per cui non sarebbero fideiussioni omnibus ma contratti autonomi di garanzia, non investiti dalla questione relativa al modello ABI del 2003.
Si tratta, quindi, di qualificare la natura della garanzia, posto che il Tribunale
non ha preso esplicita posizione sul punto. Va rilevato che l'obbligazione fideiussoria è un'obbligazione di natura accessoria, in quanto presuppone l'obbligazione principale del debitore, di cui garantisce l'adempimento; la causa del contratto non è già il rischio dell'inadempimento dell'obbligazione principale, ma la funzione di garanzia dell'inadempimento dell'obbligazione mediante l'allargamento della base soggettiva, la quale è del tutto indipendente dall'effettivo rischio di inadempimento e, dunque, dall'eventualità che il debitore principale non adempia la propria obbligazione, ovvero che il suo patrimonio, o il bene offerto in garanzia reale, sia insufficiente a soddisfare le ragioni del creditore.
La pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 3947/2010 ben delinea la differenza degli elementi caratterizzanti la fideiussione e il contratto autonomo di garanzia, riscontrabili nel caso in esame:
contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), espressione
dell'autonomia negoziale ex art. 1322 cod. civ., ha la funzione di tenere
indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della
prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un
fare infungibile (qual è l'obbligazione dell'appaltatore), contrariamente al
contratto del fideiussore, il quale garantisce l'adempimento della medesima
obbligazione principale altrui (attesa l'identità tra prestazione del debitore
principale e prestazione dovuta dal garante); inoltre, la causa concreta del
contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio
economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione
contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre
con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della
medesima prestazione principale. Ne deriva che, mentre il fideiussore è un
"vicario" del debitore, l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del
tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo
qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente
sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale,
bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo
versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della
mancata o inesatta prestazione del debitore>>; inoltre, <
un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta
e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto
autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), in quanto incompatibile con il
principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo
quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della
convenzione negoziale>>.
Nel caso di specie ha prestato garanzia “…sino alla Parte_2
concorrenza dell'importo di £ 52.000.000, per l'adempimento di qualsiasi
obbligazione verso codesta banca già consentite o che dovessero in seguito
essere consentite al predetto nominativo o a chi dovesse essergli
subentrato…”
Il contratto di fideiussione, tra le condizioni particolari, reca la seguente disposizione: “Il fideiussore è tenuto a pagare alla BA a semplice
richiesta quanto dovuto a titolo di capitale, interessi, spese, tassa e ogni altro
accessorio”. Tale previsione costituisce una clausola di pagamento “a semplice richiesta”, che, tuttavia, non determina la qualificazione del contratto di garanzia come contratto autonomo, in quanto dal testo contrattuale emerge come la prestazione oggetto della garanzia sia identificabile con l'obbligazione principale e come la volontà della parti non sia quella di indennizzare il creditore dall'eventuale inadempimento dell'obbligato principale, bensì di adempiere in luogo di quest'ultimo, nel caso in cui venga meno ai propri doveri contrattuali. Infatti,
in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima
richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come
contratto autonomo di garanzia, essendo tale clausola incompatibile con il
principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo
quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della
convenzione negoziale, non desumibile, peraltro, dalla semplice circostanza
che il garante si sia costituito "fideiussore solidale", atteso che la menzionata
rinuncia alle eccezioni contrasta con l'assunzione di un impegno solidale. In
particolare, la fideiussione tipica va distinta dalla polizza fideiussoria, quale
contratto dalla natura autonoma, anche perché, in quest'ultimo caso, il
contraente si impegna ad una prestazione distinta da quella garantita, a
nulla rilevando la previsione del diritto di surroga del garante, la quale è
connaturale ad ogni garanzia, autonoma o accessoria>> (Cass. civ. sez VI,
ord n. 27619/2022).
2.3. Qualificata la garanzia come fideiussione omnibus con clausola a prima richiesta, la statuizione del Tribunale in ordine alla sua validità non merita censure. Di recente la Suprema Corte ha ritenuto che
contratto di fideiussione "a valle", dipendente da intesa restrittiva della
concorrenza "a monte", è rilevabile d'ufficio a condizione che risultino dagli
atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione e la concreta
ricaduta della nullità delle clausole conformi al modello ABI, con la
precisazione che - al detto fine - si deve considerare che l'eccezione di
estinzione della garanzia ex art. 1957 c.c. ha natura di eccezione propria e
non di mera difesa, con la conseguenza che il rilievo officioso della nullità
della clausola di deroga non interferisce con la eventualmente ormai
consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa>> (Cass.
1851/2025).
Precisando la Corte, in parte motiva, che, trattandosi della questione della rilevazione officiosa della nullità parziale del contratto «a valle» dell'intesa anticoncorrenziale, detta rilevazione richiede che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione tra cui l'esistenza del provvedimento della BA d'Italia, oltre che dello schema ABI a cui si riferisce;
esso
parte… … non è un atto normativo e neppure un atto integrativo di atto
normativo, ma un provvedimento regolatorio per il quale – al pari dello
«schema ABI» che lo integra e che non è stato neppure prodotto - certo non
vale il principio iura novit curia;
né, come è stato di recente affermato (v.
Cass. n. 30383/2024), può essere invocata «la possibilità per il giudice di far
riferimento in tal caso al 'fatto notorio', non avendo alcun fondamento
ricondurre alla nozione giuridica di 'notorio', ossia al numero dei fatti conosciuti da un uomo di media cultura, in un dato tempo e luogo, i
provvedimenti sanzionatori indirizzati dalla BA d'Italia alle banche, ed
essendo viceversa principio consolidato che il ricorso alle nozioni di comune
esperienza (fatto notorio), comportando una deroga al principio dispositivo
ed al contraddittorio, in quanto introduce nel processo civile prove non
fornite dalle parti e relative a fatti dalle stesse non vagliati né controllati, va
inteso in senso rigoroso, e cioè come fatto acquisito alle conoscenze della
collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed
incontestabile. Ne consegue che restano estranei a tale nozione le
acquisizioni specifiche di natura tecnica, gli elementi valutativi che
implicano cognizioni particolari o richiedono il preventivo accertamento di
particolari dati, nonché quelle nozioni che rientrano nella scienza privata
del giudice, poiché questa, in quanto non universale, non rientra nella
categoria del notorio, neppure quando derivi al giudice medesimo dalla
pregressa trattazione d'analoghe controversie (Cass. n. 6299/2014;
conforme a Cass.n. 16959/2012 e confermata da Cass. n. 33154/2019)» (così
sent. cit., in motivazione). Sicché va data continuità alla giurisprudenza di
questa Corte per cui in relazione alla contrarietà alla normativa antitrust di
un contratto di fideiussione omnibus posto a valle di intese
anticoncorrenziali è precluso il rilievo officioso della nullità in appello se la
parte interessata non ha tempestivamente prodotto il provvedimento della
BA d'Italia ed il modello ABI cui lo stesso fa riferimento onde
documentare la conformità a detto modello delle clausole contrattuali del
contratto di fideiussione ritenuto nullo appunto in ragione di detta conformità (v. da ultimo Cass. 24380/2024
conforme a Cass. n. 20713/2023)>>.
Nel caso di specie lo schema ABI e il provvedimento della BA d'Italia non sono stati prodotti, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado e come ribadito dagli stessi appellanti, che sostengono, a torto, l'irrilevanza di tale produzione.
Appare peraltro dirimente che le Sezioni Unite, con la pronuncia n.
41994/2021, hanno chiarito che l'eventuale presenza di clausole ricomprese nello schema ABI del 2003 dichiarato in violazione della disciplina antitrust comporta unicamente la nullità parziale delle singole clausole e non la nullità
totale dell'intero contratto di fideiussione:
valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in
relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della
l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli
artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole
clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa
vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che
sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa
volontà delle parti>>.
La nullità parziale delle clausole sarebbe quindi, comunque, irrilevante nel caso di specie in quanto, sulla base del costante orientamento di questa Corte,
anche nell'ipotesi in cui essa fosse fondata, ciò non comporterebbe la inoperatività della garanzia prestata rispetto a tale credito, non essendo stata posta questione di decadenza dalla garanzia ai sensi dell'art. 1957 c.c. che,
trattandosi di eccezione in senso stretto (cfr. Cass. 1851/2025 cit.), avrebbe dovuto essere tempestivamente proposta con l'atto di citazione in opposizione, né emergendo che in relazione alla pretesa della banca vengano in rilievo le ulteriori clausole in questione.
3.Con il terzo motivo gli appellanti lamentano l'erroneità del capo di sentenza impugnata in cui il giudice afferma essere irrilevante il disconoscimento delle firme sulle cambiali effettuato dalla giuste le Pt_2
dichiarazioni di natura confessoria contenute nei contratti di mutuo garantiti.
Argomentano che le clausole contenute nei contratti di mutuo non sarebbero affatto dichiarazioni della garante, ma mere “clausole prestampate”, redatte dalla banca su moduli di cui non è consentita alcuna modifica;
inoltre,
sostengono che l'accertamento della falsità delle sottoscrizioni avrebbe impedito alla BA di esercitare l'azione cambiaria per il credito residuo e avrebbe condotto all'accertamento della inesistenza/nullità dell'atto di precetto per assenza di titolo e portato alla paralisi dell'azione esecutiva svolta dalla cessionaria. Pertanto il giudice avrebbe errato nel ritenere irrilevante il disconoscimento, in questa sede riproposto in via subordinata.
4.1 Il motivo è infondato, ai limiti dell'inammissibilità.
4.2. Come già rilevato dal Tribunale nei “contratto di mutuo chirografario”
del 21 aprile 1998 e del 24 febbraio 2003 è intervenuta in Parte_2
qualità di garante ed ha sottoscritto l'atto con firma che non è mai stata disconosciuta;
ha inoltre sottoscritto apposita dichiarazione circa l'approvazione ed il rilascio di garanzie inerenti “la cambiale di £ 225 MLN
firmata in proprio con avallo di ” e “l'effetto cambiario di Parte_2
euro 54.000,00 firmato in proprio con avallo della sig.ra ” Parte_2
e la cambiale . A tale dichiarazione il Tribunale ha attribuito il valore di
<
circa la sottoscrizione delle garanzie personali>> e sul punto difetta in appello qualsiasi specifica censura se non quella, smentita dalle clausole in questione e dall'intero testo contrattuale in cui sono inserite, che si tratti di
“clausole prestampate redatte dalla banca su moduli che vengono sottoposti
all'altro contraente, a cui non è consentita alcuna modifica, per la firma”.
4.3. Inoltre, anche le firme apposte sul testo della fideiussione non sono mai state disconosciute dalla e solo genericamente e tardivamente ne viene Pt_2
prospettata la falsità in atto di appello, atteso l'onere di disconoscimento previsto dall'art. 214 cod.proc.civ.) e, pertanto, essa è comunque obbligata in forza di essa, oltre che in forza delle garanzie prestate nei contratti di mutuo,
trattandosi di fideiussione omnibus che garantisce tutte le obbligazioni assunte dall' verso la banca, a prescindere dalla loro fonti contrattuali Pt_1
e dai richiami in esse eventualmente contenuti.
4.4. Infine, non risulta dagli atti prodotti che l'azione cambiaria sia stata effettivamente esercitata: il decreto ingiuntivo è stato ottenuto giusti i contratti di mutuo e di conto corrente, mentre le cambiali sono state agite,
non quali titoli di credito ma, al pari della fideiussione, a riprova della qualità
di garante della comunque altrimenti dimostrata. Pt_2 Ne segue che il giudice di primo grado ha correttamente ritenuto irrilevante il disconoscimento della firma sulle cambiali.
5. La sentenza gravata va, pertanto, integralmente confermata.
5.1. Alla totale soccombenza di parte appellante consegue, ai sensi dell'art. 91c.p.c., la condanna della stessa alla rifusione, in favore di parte appellata,
delle spese di lite del presente grado che si liquidano come da nota in quanto conforme ai criteri di cui al DM 55/2014, come modificati dal DM
n.147/2022 (scaglione compreso tra € 26.000,01 a € 52.000,00):
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.058,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.418,00
Fase decisionale, valore medio: € 3.470,00
Compenso tabellare (valori medi) € 6.946,00
oltre spese generali al 15% e accessori come per legge.
6. Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1.quater del
DPR 115/2002.
7. Infine, va disposta la cancellazione, ai sensi dell'art. 89 cod.proc.civ. della seguente frase contenuta nell'atto di appello in quanto gravemente sconveniente ed offensiva nei confronti della controparte:
“ con stupefacente dabbenaggine” (pag 6 atto d'appello.);
Di tale espressione, che travalica ogni necessità e legittimo esercizio del diritto di difesa, va ordinata la cancellazione ai sensi dell'art. 89 cod. proc. civ.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza del Tribunale di Cremona n. 615/2021 pubblicata il
16.11.2021, così provvede:
1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma l' impugnata sentenza;
2) condanna gli appellanti, in solido, al pagamento in favore dell' appellata delle spese del grado, che si liquidano in complessivi € 6.946,00 oltre spese generali al 15% e accessori come per legge.
Si dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma
1 quater del DPR 115/2002 nei confronti degli appellanti.
Visto l'art. 89 cod.proc.civ. dispone la cancellazione, ai sensi dell'art. 89
cod.proc.civ. della seguente frase contenuta nell'atto di appello in quanto gravemente sconveniente ed offensiva: “con stupefacente dabbenaggine”
(pag. 6 atto d'appello.);
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 05 maggio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Vittoria Gabriele Giuseppe Magnoli