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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 14/10/2025, n. 1067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1067 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 3862/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA
SEZIONE CIVILE
nella persona della Dott.ssa Cleonice G. CORDISCO in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 3862 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(C.F. , (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
) e (C.F. ), CodiceFiscale_2 Parte_3 CodiceFiscale_3 rappresentati e difesi dall'Avv. Maurizio Mililli come da procura in atti OPPONENTI
E
in persona del Direttore Generale, quale mandataria Controparte_1 in nome e per conto della in persona del legale rappresentante “pro Controparte_2 tempore”, (C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Rossella Pucarelli come da procura P.IVA_1 in atti OPPOSTA
NONCHE'
1 (C.F. , nella qualità di Controparte_3 P.IVA_2 cessionaria dei crediti di in persona del procuratore speciale, rappresentata e Controparte_2 difesa dall'avv. Carlo Maccallini come da procura inatti
INTERVENUTA EX ART. 111 CPC
OGGETTO: opposizione a precetto.
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, , quale debitore principale, nonchè Parte_1
e , in qualità di fideiussori, convenivano in giudizio, Parte_2 Parte_3 davanti a questo Tribunale, la in persona del Direttore Controparte_1
Generale, quale mandataria della in persona del legale rappresentante “pro Controparte_2 tempore”, e proponevano opposizione avverso l'atto di precetto con cui era stato loro intimato, in solido, il pagamento della somma di euro 669.845,53, oltre interessi e spese, sulla base del contratto di mutuo ipotecario di originari euro 750.000,00, stipulato in data 23 marzo 2016 ai rogiti del notaio
. Persona_1
In particolare, nel proprio atto introduttivo di lite, gli istanti eccepivano:
1) la improponibilità e/o inammissibilità della minacciata azione esecutiva avversaria, per violazione del divieto del ne bis in idem o, comunque, per carenza di interesse ex art. 100 cpc o per abuso del processo, per effetto della illegittima duplicazione dei titoli esecutivi, per avere la banca opposta chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo fondato sul medesimo contratto di mutuo di cui al precetto;
2) la nullità del mutuo in questione “per difetto di causa e/o per snaturamento dello scopo indicato in contratto ovvero per motivo illecito determinante”, in quanto le somme concesse a prestito erano servite ad estinguere le pregresse passività contratte da un terzo soggetto, la
[...]
nei confronti della stessa banca opposta;
Parte_4
3) l'usura genetica del contratto “de quo” per effetto della prevista penale di estinzione anticipata;
4) l'indeterminatezza del tasso di interesse convenuto, per essere stato indicato nel contratto un ISC diverso da quello effettivamente applicato oltre che per applicazione del piano di ammortamento alla francese;
2 5) la illegittimità della decadenza dal beneficio del termine;
6) la nullità delle fideiussioni per violazione dell'art. 2, comma 2, L. n. 287/1990, in quanto conformi allo schema anticoncorrenziale predisposto dall'ABI;
7) la intervenuta decadenza della banca ad agire nei confronti dei fideiussori -opponenti per violazione dell'art. 1957 cc.
Costituitasi in giudizio, la nella indicata qualità, Controparte_1 contestava puntualmente l'assunto avversario, di cui chiedeva il rigetto.
Con ordinanza del 14 gennaio 2022 il precedente istruttore rigettava la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
Con comparsa del 14.4.2024 interveniva in giudizio ex art. 111 cpc la
[...] nella qualità di cessionaria dei crediti di Controparte_3 Controparte_2 facendo propri tutti gli atti già compiuti nell'interesse della Controparte_1
A seguito di tale intervento gli opponenti eccepivano il difetto di legittimazione attiva e/o difetto di titolarità della cessionaria intervenuta.
Il Tribunale è chiamato in primo luogo a pronunciarsi in ordine a detta eccezione, che deve ritenersi infondata.
Sul punto, infatti, ogni questione appare superata dalla attestazione (prodotta dalla cessionaria medesima) con cui la (appartenente al gruppo della cedente Controparte_4
ha dichiarato che tra i crediti oggetto di cessione in blocco in favore della CP_2 CP_3 rientra anche il credito vantato nei confronti di relativo al mutuo ipotecario Pt_1 Parte_1 oggetto del presente giudizio, cessione di cui è stata data notizia mediante pubblicazione sulla G.U.
n. 148 del 22.12.2022 (prodotta dalla società intervenuta).
Secondo la condivisibile giurisprudenza di merito (cfr., tra le tante, Tribunale Verona, 14.11.2020 e
Tribunale Vallo della Lucania, 6.12.2021), una dichiarazione scritta e dettagliata firmata dalla società cedente, nella quale si dia atto della cartolarizzazione di quella specifica posizione debitoria,
è idonea a fornire la prova dell'avvenuta cessione e dei contenuti di essa, atteso che la stessa giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il contratto di cessione di credito ha natura consensuale, per cui il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione, anche in via esecutiva (cfr. Cass. n. 5997/06, n. 22548/18, 23257/21).
3 D'altro canto, "il contratto di cessione di crediti in blocco non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità" (cfr. Cass. n. 5617/20), sicchè la prova della cessione può essere fornita con ogni mezzo e anche mediante testimonianze o presunzioni e, dunque, anche a mezzo dell'attestazione della banca cedente dell'avvenuta cessione del credito di cui si discute.
La stessa Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10200/21, ha valorizzato la possibilità che la dichiarazione del cedente prodotta in giudizio sia un elemento documentale importante, potenzialmente decisivo al fine di dimostrare la titolarità del credito in capo alla cessionaria.
Nè può sostenersi la tardività di tale produzione documentale, ritenuta ammissibile anche in grado di appello dalla stessa giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 10200/21, cit.).
Sotto altro profilo - e ribadito che la prova della cessione può essere fornita con ogni mezzo e anche mediante testimonianze o presunzioni - nella specie riveste particolare rilievo, ai fini che qui interessano, anche il comportamento tenuto dalla banca opposta che nulla ha eccepito né contestato a seguito dell'intervento della dichiaratasi nuova titolare del credito e legittimata all'incasso CP_3 dello stesso.
Anche da tale circostanza può ritenersi dimostrata non solo la sussistenza del contratto di cessione ma anche la titolarità, in capo alla cessionaria, del credito per cui si procede.
Di qui il rigetto dell'eccezione in parola.
Ciò posto, e passando ad esaminare i singoli motivi di opposizione, il giudicante condivide quanto affermato dal precedente istruttore con l'ordinanza del 14 gennaio 2022 in ordine alla duplicazione dei titoli esecutivi;
la giurisprudenza, infatti, ritiene possibile la duplicazione dei titoli esecutivi in relazione ad uno stesso credito affermando che “In tema di formazione del titolo esecutivo, la duplicazione di titoli giudiziali, consacranti lo stesso diritto, non è di regola consentita, ma è tuttavia ammessa ove il secondo titolo assicuri una tutela più piena (nella specie l'istituto di credito è in possesso del contratto di mutuo che, quale atto ricevuto da notaio, costituisce titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., però può agire in sede monitoria poiché il decreto ingiuntivo consente di ottenere l'iscrizione d'ipoteca giudiziale sugli immobili del debitore)” (vedi Trib Milano n. 12378/2013;
Cass. n. 14737 del 2006; conf. nel principio Cass. n. 10911 del 2002; n. 18248 del 2004).
Ed ancora: "il creditore, ancorché munito di un titolo esecutivo giudiziale, può procurarsene un secondo, non esistendo nell'ordinamento alcun divieto assoluto di duplicazione dei titoli, purché
l'azione non si sia consumata, ovvero non venga violato il principio del "ne bis in idem", sussista
4 l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e, infine, non vi sia abuso del diritto o del processo" (Cass. n.
21768/19); in senso conforme, “il creditore può munirsi di un nuovo titolo esecutivo giudiziale qualora il titolo esecutivo, di cui la parte era già titolare, abbia natura e portata diversa rispetto al secondo titolo esecutivo. Tale principio vale a maggior ragione nei casi in cui venga duplicato un titolo esecutivo di natura non giudiziale con un titolo di natura giudiziale che, come noto, ha una valenza rafforzata nella procedura esecutiva e, soprattutto, consente al creditore ipotecario di iscrivere ipoteca giudiziaria anche su beni diversi ed ulteriori rispetto a quelli già gravati da ipoteca volontaria” Trib. Roma n. 11444/2020;
Trib. Latina n. 2853/2019; Trib. Brescia n. 2606/2017).
Come, dunque, già osservato nella richiamata ordinanza, “appare chiaro che la tutela del credito coperto dal titolo stragiudiziale si differenzia da quella del credito coperto dal titolo giudiziale, posto che la domanda di concessione di decreto ingiuntivo è normalmente finalizzata all'ottenimento di una tutela ulteriore, quale l'iscrizione di ipoteca giudiziale sui beni del debitore”, per cui deve “ritenersi che il principio del divieto di duplicazione dei titoli esecutivi consacranti lo stesso diritto - la cui ratio è evidentemente ispirata ad una maggiore tutela della posizione debitoria
- è recessivo a fronte del periculum del mancato soddisfacimento delle ragioni del creditore…
Infatti, proprio al fine di iscrivere ipoteca giudiziale su beni diversi ed ulteriori rispetto a quelli sui quali era stata iscritta ipoteca volontaria (essendo medio tempore verificatasi una diminuzione della garanzia già prestata), la ha ritenuto necessario munirsi di titolo esecutivo giudiziale, pur CP_1 essendo già in possesso di altro titolo esecutivo di natura stragiudiziale per lo stesso credito”.
Le argomentazioni degli opponenti sul punto sono, pertanto, prive di pregio.
E ad analoghe conclusioni deve giungersi in ordine alla eccepita nullità del mutuo per difetto di causa e/o snaturamento dello scopo indicato in contratto, in quanto le somme mutuate sono servite per ripianare pregresse passività della nei confronti della banca Parte_4 opposta.
Secondo la giurisprudenza, infatti, “Il mutuo c.d. solutorio, ossia stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo - in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico - e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale pactum de non petendo in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la datio rei giuridica propria del mutuo e il
5 loro impiego per l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa” (Cass. n.2779/24)
D'altra parte, il mutuatario è libero di scegliere come destinare le somme erogate e dunque di impiegarle anche eventualmente per ripianare i propri debiti, essendo tale scelta lecita ed insindacabile da parte del giudice, giacché, in linea di principio, il motivo del finanziamento non entra nella causa del contratto” (Tribunale Bari, n. 3797/24; Corte Appello Ancona, 01/03/2024,
n.367)
Il finanziamento stipulato per ripianare pregresse passività non è, quindi, di per sé sufficiente a rendere nulla o illegittima la causa del contratto (cfr.
Tribunale Venezia, 13.03.2019; Tribunale Catania, 15.05.2017, n. 814), potendosi il contratto di mutuo perfezionare, oltre che con la consegna materiale di una determinata quantità di danaro (o di altre cose fungibili), anche “con il conseguimento della giuridica disponibilità di questa da parte del mutuatario”, che si realizza, come un equipollente della traditio (cfr.. Cass.
n. 14270/11), allorquando lo stesso mutuatario dà incarico al mutuante di accreditare la somma sul proprio conto corrente (cfr. Cass. n. 2483/01), per poi destinarla al ripianamento di pregresse passività.
Impostazione questa di recente confermata dalla giurisprudenza della Suprema Corte pronunciatasi a SS.UU., che ha affermato il seguente principio: “il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale” (Cass. Civ. SS.UU. 5841/25).
Nella specie, la documentazione prodotta dagli stessi opponenti comprova che il mutuatario
[...]
sia entrato nella effettiva disponibilità – quantomeno giuridica – della somma Parte_1 erogata la quale, poi, in virtù di disposizione di bonifico da lui stesso effettuato, è stata girata alla
[...]
Parte_4
Dunque, in applicazione dei richiamati principi, anche il motivo di opposizione in esame deve essere rigettato.
6 Priva di fondamento è pure la censura relativa all'usura genetica del mutuo per via della penale di estinzione anticipata contrattualmente prevista.
Ed invero, detta penale costituisce una voce che non va considerata ai fini del superamento del tasso soglia usura.
Infatti, come statuito dalla Suprema Corte, "la natura di penale per recesso della commissione di estinzione anticipata comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà. La commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello. Non si è di fronte, cioè, a «una remunerazione,
a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente"
(Cass. n. 8109/22).
Ed ancora: "La commissione di estinzione anticipata è un corrispettivo per il diritto di recesso riconosciuto in favore del mutuatario e quindi non rappresenta una remunerazione, né è collegata all'erogazione del credito, ma costituisce un corrispettivo che riequilibra il sinallagma altrimenti alterato dal recesso. Come tale la commissione di estinzione anticipata non può farsi rientrare nella formula del TEG ai fini della verifica del tasso soglia usurario" (Tribunale Bari, sez. II, 22/09/2023,
n. 3662).
Che la commissione in esame non rientri tra gli oneri da considerare nel calcolo del TEG risulta anche dalla circolare Banca d'Italia di agosto 2009 “Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura”, ove si legge (p.14) che “Le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto, laddove consentite, sono da ritenersi meramente eventuali, e quindi non vanno aggiunte alle spese di chiusura della pratica”.
Gli opponenti lamentano, altresì, che l'istituto di credito avrebbe applicato un ISC/AE diverso da quello dichiarato in contratto.
Ebbene, secondo l'orientamento giurisprudenziale condiviso dal Tribunale, “l'ipotetica erronea indicazione del AE/ISC non comporta la nullità della clausola né ai sensi dell'art. 1346 c.c. né ai sensi dell'art. 117 TUB, esulando la fattispecie concreta dalle ipotesi tassative previste dalle suddette disposizioni normative. […]. L'indicatore sintetico di costo non è infatti un ulteriore tasso o costo dell'operazione ma rappresenta un dato sintetico che riassume i costi pattuiti. L'erronea indicazione di tale dato non incide sulla validità della pattuizione dei singoli costi che lo
7 compongono ove naturalmente tali costi siano stati validamente convenuti” (Trib. Monza, 13 dicembre 2016).
Nella specie è pacifico che il contratto preveda l'espressa pattuizione di tutte le condizioni economiche regolanti il rapporto, nonchè l'indicazione dell'ISC.
L'indicatore non comporta costi ulteriori per il cliente, svolgendo unicamente una funzione informativa, consistente nel consentire al cliente medesimo di rappresentarsi in modo aderente alla realtà il costo totale dell'operazione di credito. In tali termini, si comprende agevolmente la sua irrilevanza ai fini della valida conclusione del contratto.
Tanto chiarito, il problema che si pone è quale sia la sanzione in caso di omissione o di inesatta indicazione del AE/ISC.
Ebbene, mentre per i tassi e gli interessi propriamente intesi soccorre la disposizione di cui all'art. 117, comma 6, TUB, ai sensi della quale "Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonchè quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati", con riferimento alle clausole del contratto relative a costi che non siano stati inclusi, ovvero siano stati inclusi in modo non corretto nel AE indicato in contratto, la norma di riferimento è unicamente quella di cui all'art. 125 bis TUB la quale sancisce, tra l'altro, la nullità di dette clausole e la loro sostituzione ex lege secondo le modalità di cui al comma settimo della stessa disposizione.
Tale disciplina, tuttavia, è specificamente circoscritta alla clientela consumatrice, con le eccezioni di cui all'art. 122, comma 1, TUB.
Ebbene, la disposizione in esame deve ritenersi nel concreto inapplicabile, poichè il richiamato art. 122 T.U.B., lett. a) e f), espressamente esclude dal suo ambito di applicazione i casi in cui, pur essendo il contraente un consumatore, il contratto abbia ad oggetto "finanziamenti di importo superiore a 75.000 euro", nonchè i "finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili aventi una durata superiore a 5 anni".
Nel caso di specie, trattandosi di finanziamento avente durata superiore a 5 anni e garantito da ipoteca immobiliare, non può trovare applicazione la normativa di cui sopra.
Nè - sotto altro profilo - le conseguenze invocate dall'istante possono desumersi dall'applicazione dell'art. 117, commi 6 e 7, TUB, atteso che - come sopra rilevato - la disciplina in essi contenuti
8 riguarda tematiche differenti da quella qui controversa, relativa all' ed alle conseguenze Pt_5 della sua erronea indicazione in contratto.
D'altra parte, se così non fosse, non si comprenderebbe il senso della previsione di cui all'art. 125 bis, commi 6 e 7, TUB: ove, infatti, le medesime conseguenze scaturissero dall'applicazione del richiamato art. 117, commi 6 e 7 TUB (che contiene disposizioni relative alla generalità dei contratti bancari), il legislatore non avrebbe avuto ragione alcuna di prevedere, nello specifico settore del credito al consumo, una disciplina ad hoc relativamente al AE (cfr. Tribunale
Bologna, 9 gennaio 2018 n.24).
Invero, l'erronea indicazione dell' in un contratto non disciplinato dall'art. 125 bis TUB Pt_5 può unicamente comportare conseguenze risarcitorie, dovendo tuttavia in tal caso il cliente fornire la prova che, ove gli fosse stato correttamente rappresentato il costo complessivo del credito, non avrebbe stipulato il contratto di finanziamento (ad esempio, perchè lo avrebbe stipulato con altro intermediario, le cui indicazioni relativamente all' fossero state veritiere, ma Pt_5 apparentemente superiori;
prova che, in ogni caso, nella specie è del tutto mancata).
Conseguentemente, la maggioritaria giurisprudenza di merito (condivisa dal Tribunale) ha escluso l'applicabilità dell'art. 117 TUB all'ipotesi di errata indicazione del predetto indice in tutti i contratti non regolati dal Capo II del Titolo VI relativo al "credito ai consumatori" nell'ambito di applicazione definito dalle rilevantissime esclusioni di cui all'art. 122 (cfr. Tribunale Bologna, 28 giugno 2016; Tribunale Milano, 26 ottobre 2017 n.10832; Tribunale Bologna, 20 luglio 2017
n.20759).
Per altro verso, inconferente è il richiamo al piano di ammortamento alla francese, non applicato al mutuo in discussione;
infatti, il piano di ammortamento allo stesso allegato è sviluppato con il metodo c.d. “all'italiana”, la cui peculiarità consiste nell'avere una quota capitale costante su ogni rata e una quota interessi decrescente, caratterizzata da una rata che diminuisce di importo ad ogni scadenza.
L'ammortamento “all'italiana” non comporta, per definizione, alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi (circostanza in ogni caso da escludersi anche per l'ammortamento alla francese, come da ultimo ribadito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15130/24).
Quanto alla nullità delle fideiussioni prestate da e per violazione Parte_2 Parte_3 dell'art. 2, comma 2, L. n. 287/90, il tenore del testo negoziale consente di qualificare le garanzie in parola non come fideiussioni bensì quali contratti autonomi di garanzia.
9 In proposito, la Suprema Corte ha affermato, con orientamento ormai consolidato, che
“l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd.
Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale” (Cass. n. 27619/20; si vedano anche Cass. n. 15091/21, n. 18572/18 e n.
22233/14).
In base all'art. 10, lett. e), delle condizioni generali del finanziamento in esame, allo stesso allegate,
i fideiussori si sono obbligati a versare immediatamente tutte le somme che sono dovute alla mutuataria e a non opporre alcuna eccezione riguardo al momento in cui la banca eserciti la propria facoltà di recedere dal contratto.
L'art. 10, alla lett. d), prevede inoltre la espressa deroga all'art. 1957 cc.
L'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, in deroga alla regola posta dall'art. 1945 cc, distingue il contratto autonomo di garanzia dalla fideiussione, attesa l'assenza dell'elemento essenziale dell'accessorietà che caratterizza quest'ultima.
La qualificazione del contratto stipulato quale contratto autonomo di garanzia, dunque, fa cadere l'assunto degli opponenti circa la presenza di un'intesa anticoncorrenziale degli istituti di credito accertata in virtù del provvedimento n.55 della Banca d'Italia, in quanto quest'ultimo è riferito a una fattispecie diversa.
Ad ogni buon conto, qualora non si dovessero condividere le esposte considerazioni e ritenere che siamo in presenza di una fideiussione, si evidenzia che siamo in presenza di fideiussioni specifiche, prestate a garanzia delle obbligazioni assunte dal debitore principale con riferimento a quella determinata operazione bancaria (mutuo ipotecario del 23 marzo 2016).
Tali fideiussioni, pertanto, non rientrano nell'ambito di applicazione del provvedimento della Banca
d'Italia n. 55/2005.
Infatti, come recentemente ribadito dalla S.C., "La natura anticoncorrenziale pronunciata dalla
Banca d'Italia, di clausole del modello ABI del contratto di fideiussione "omnibus", per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, determina l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti
10 derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca;
tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono perciò anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente" (Cass. n. 21841/24).
Da tali considerazioni consegue, sotto il profilo della normativa antitrust, la validità delle clausole di deroga all'art. 1957 cc con riferimento alle fideiussioni oggetto di causa.
Anche sotto tale ulteriore aspetto, pertanto, l'assunto degli opponenti deve ritenersi infondato.
Da ultimo, nella comparsa conclusionale gli istanti hanno eccepito la vessatorietà della clausola in deroga all'art. 1957 cc, richiamando la pronuncia n. 9479/2023 delle SS.UU. della Cassazione, stante la qualità di consumatori rivestita dai fideiussori e . Parte_2 Parte_3
Ebbene, ritiene il Tribunale che ogni questione relativa alla vessatorietà è superata dal fatto che il contratto è stato stipulato per atto pubblico, per cui le clausole in esso contenute, ancorchè si conformino alle condizioni poste da uno dei contraenti, non possono considerarsi come
"predisposte" dal contraente medesimo ai sensi dell'art. 1341 c.c. e, pertanto, pur se vessatorie, non richiedono approvazione specifica per iscritto. Infatti, la particolare forma contrattuale rivestita dall'accordo esclude la necessità di una approvazione siffatta (vedi Cass. n. 18917/04 e n.
15237/17).
A tanto si aggiunga che la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 2683 del 4/02/2025, ha ritenuto che la clausola di rinuncia preventiva alla decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria, ai sensi dell'art. 1957 c.c., non è da considerarsi vessatoria e, quindi, non richiede la specifica approvazione per iscritto prevista dall'art. 1341, comma 2, c.c.
Sulla scorta di tali argomentazioni, assorbenti di ogni ulteriore questione e che non rendono necessario disporre la invocata CTU, deve - in definitiva - concludersi per l'integrale rigetto dell'opposizione.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da , e nei Parte_1 Parte_2 Parte_3 confronti della in persona del Direttore Generale, quale Controparte_1 mandataria della in persona del legale rappresentante “pro tempore”, con Controparte_2
11 l'intervento ex art. 111 cpc della quale Controparte_3 cessionaria dei crediti di in persona del procuratore speciale, ogni ulteriore Controparte_2 istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta l'opposizione;
b) condanna gli opponenti, in solido, al pagamento delle spese di lite, liquidate nella misura di euro 14.598,00 per compenso professionale, oltre accessori come per legge, in favore della e di euro 3.824,00 per compenso professionale, oltre Controparte_1 accessori come per legge, in favore della società intervenuta.
Così deciso in Pescara, il 14 ottobre 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Cleonice G. Cordisco
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA
SEZIONE CIVILE
nella persona della Dott.ssa Cleonice G. CORDISCO in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 3862 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(C.F. , (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
) e (C.F. ), CodiceFiscale_2 Parte_3 CodiceFiscale_3 rappresentati e difesi dall'Avv. Maurizio Mililli come da procura in atti OPPONENTI
E
in persona del Direttore Generale, quale mandataria Controparte_1 in nome e per conto della in persona del legale rappresentante “pro Controparte_2 tempore”, (C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Rossella Pucarelli come da procura P.IVA_1 in atti OPPOSTA
NONCHE'
1 (C.F. , nella qualità di Controparte_3 P.IVA_2 cessionaria dei crediti di in persona del procuratore speciale, rappresentata e Controparte_2 difesa dall'avv. Carlo Maccallini come da procura inatti
INTERVENUTA EX ART. 111 CPC
OGGETTO: opposizione a precetto.
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, , quale debitore principale, nonchè Parte_1
e , in qualità di fideiussori, convenivano in giudizio, Parte_2 Parte_3 davanti a questo Tribunale, la in persona del Direttore Controparte_1
Generale, quale mandataria della in persona del legale rappresentante “pro Controparte_2 tempore”, e proponevano opposizione avverso l'atto di precetto con cui era stato loro intimato, in solido, il pagamento della somma di euro 669.845,53, oltre interessi e spese, sulla base del contratto di mutuo ipotecario di originari euro 750.000,00, stipulato in data 23 marzo 2016 ai rogiti del notaio
. Persona_1
In particolare, nel proprio atto introduttivo di lite, gli istanti eccepivano:
1) la improponibilità e/o inammissibilità della minacciata azione esecutiva avversaria, per violazione del divieto del ne bis in idem o, comunque, per carenza di interesse ex art. 100 cpc o per abuso del processo, per effetto della illegittima duplicazione dei titoli esecutivi, per avere la banca opposta chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo fondato sul medesimo contratto di mutuo di cui al precetto;
2) la nullità del mutuo in questione “per difetto di causa e/o per snaturamento dello scopo indicato in contratto ovvero per motivo illecito determinante”, in quanto le somme concesse a prestito erano servite ad estinguere le pregresse passività contratte da un terzo soggetto, la
[...]
nei confronti della stessa banca opposta;
Parte_4
3) l'usura genetica del contratto “de quo” per effetto della prevista penale di estinzione anticipata;
4) l'indeterminatezza del tasso di interesse convenuto, per essere stato indicato nel contratto un ISC diverso da quello effettivamente applicato oltre che per applicazione del piano di ammortamento alla francese;
2 5) la illegittimità della decadenza dal beneficio del termine;
6) la nullità delle fideiussioni per violazione dell'art. 2, comma 2, L. n. 287/1990, in quanto conformi allo schema anticoncorrenziale predisposto dall'ABI;
7) la intervenuta decadenza della banca ad agire nei confronti dei fideiussori -opponenti per violazione dell'art. 1957 cc.
Costituitasi in giudizio, la nella indicata qualità, Controparte_1 contestava puntualmente l'assunto avversario, di cui chiedeva il rigetto.
Con ordinanza del 14 gennaio 2022 il precedente istruttore rigettava la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
Con comparsa del 14.4.2024 interveniva in giudizio ex art. 111 cpc la
[...] nella qualità di cessionaria dei crediti di Controparte_3 Controparte_2 facendo propri tutti gli atti già compiuti nell'interesse della Controparte_1
A seguito di tale intervento gli opponenti eccepivano il difetto di legittimazione attiva e/o difetto di titolarità della cessionaria intervenuta.
Il Tribunale è chiamato in primo luogo a pronunciarsi in ordine a detta eccezione, che deve ritenersi infondata.
Sul punto, infatti, ogni questione appare superata dalla attestazione (prodotta dalla cessionaria medesima) con cui la (appartenente al gruppo della cedente Controparte_4
ha dichiarato che tra i crediti oggetto di cessione in blocco in favore della CP_2 CP_3 rientra anche il credito vantato nei confronti di relativo al mutuo ipotecario Pt_1 Parte_1 oggetto del presente giudizio, cessione di cui è stata data notizia mediante pubblicazione sulla G.U.
n. 148 del 22.12.2022 (prodotta dalla società intervenuta).
Secondo la condivisibile giurisprudenza di merito (cfr., tra le tante, Tribunale Verona, 14.11.2020 e
Tribunale Vallo della Lucania, 6.12.2021), una dichiarazione scritta e dettagliata firmata dalla società cedente, nella quale si dia atto della cartolarizzazione di quella specifica posizione debitoria,
è idonea a fornire la prova dell'avvenuta cessione e dei contenuti di essa, atteso che la stessa giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il contratto di cessione di credito ha natura consensuale, per cui il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione, anche in via esecutiva (cfr. Cass. n. 5997/06, n. 22548/18, 23257/21).
3 D'altro canto, "il contratto di cessione di crediti in blocco non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità" (cfr. Cass. n. 5617/20), sicchè la prova della cessione può essere fornita con ogni mezzo e anche mediante testimonianze o presunzioni e, dunque, anche a mezzo dell'attestazione della banca cedente dell'avvenuta cessione del credito di cui si discute.
La stessa Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10200/21, ha valorizzato la possibilità che la dichiarazione del cedente prodotta in giudizio sia un elemento documentale importante, potenzialmente decisivo al fine di dimostrare la titolarità del credito in capo alla cessionaria.
Nè può sostenersi la tardività di tale produzione documentale, ritenuta ammissibile anche in grado di appello dalla stessa giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 10200/21, cit.).
Sotto altro profilo - e ribadito che la prova della cessione può essere fornita con ogni mezzo e anche mediante testimonianze o presunzioni - nella specie riveste particolare rilievo, ai fini che qui interessano, anche il comportamento tenuto dalla banca opposta che nulla ha eccepito né contestato a seguito dell'intervento della dichiaratasi nuova titolare del credito e legittimata all'incasso CP_3 dello stesso.
Anche da tale circostanza può ritenersi dimostrata non solo la sussistenza del contratto di cessione ma anche la titolarità, in capo alla cessionaria, del credito per cui si procede.
Di qui il rigetto dell'eccezione in parola.
Ciò posto, e passando ad esaminare i singoli motivi di opposizione, il giudicante condivide quanto affermato dal precedente istruttore con l'ordinanza del 14 gennaio 2022 in ordine alla duplicazione dei titoli esecutivi;
la giurisprudenza, infatti, ritiene possibile la duplicazione dei titoli esecutivi in relazione ad uno stesso credito affermando che “In tema di formazione del titolo esecutivo, la duplicazione di titoli giudiziali, consacranti lo stesso diritto, non è di regola consentita, ma è tuttavia ammessa ove il secondo titolo assicuri una tutela più piena (nella specie l'istituto di credito è in possesso del contratto di mutuo che, quale atto ricevuto da notaio, costituisce titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., però può agire in sede monitoria poiché il decreto ingiuntivo consente di ottenere l'iscrizione d'ipoteca giudiziale sugli immobili del debitore)” (vedi Trib Milano n. 12378/2013;
Cass. n. 14737 del 2006; conf. nel principio Cass. n. 10911 del 2002; n. 18248 del 2004).
Ed ancora: "il creditore, ancorché munito di un titolo esecutivo giudiziale, può procurarsene un secondo, non esistendo nell'ordinamento alcun divieto assoluto di duplicazione dei titoli, purché
l'azione non si sia consumata, ovvero non venga violato il principio del "ne bis in idem", sussista
4 l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e, infine, non vi sia abuso del diritto o del processo" (Cass. n.
21768/19); in senso conforme, “il creditore può munirsi di un nuovo titolo esecutivo giudiziale qualora il titolo esecutivo, di cui la parte era già titolare, abbia natura e portata diversa rispetto al secondo titolo esecutivo. Tale principio vale a maggior ragione nei casi in cui venga duplicato un titolo esecutivo di natura non giudiziale con un titolo di natura giudiziale che, come noto, ha una valenza rafforzata nella procedura esecutiva e, soprattutto, consente al creditore ipotecario di iscrivere ipoteca giudiziaria anche su beni diversi ed ulteriori rispetto a quelli già gravati da ipoteca volontaria” Trib. Roma n. 11444/2020;
Trib. Latina n. 2853/2019; Trib. Brescia n. 2606/2017).
Come, dunque, già osservato nella richiamata ordinanza, “appare chiaro che la tutela del credito coperto dal titolo stragiudiziale si differenzia da quella del credito coperto dal titolo giudiziale, posto che la domanda di concessione di decreto ingiuntivo è normalmente finalizzata all'ottenimento di una tutela ulteriore, quale l'iscrizione di ipoteca giudiziale sui beni del debitore”, per cui deve “ritenersi che il principio del divieto di duplicazione dei titoli esecutivi consacranti lo stesso diritto - la cui ratio è evidentemente ispirata ad una maggiore tutela della posizione debitoria
- è recessivo a fronte del periculum del mancato soddisfacimento delle ragioni del creditore…
Infatti, proprio al fine di iscrivere ipoteca giudiziale su beni diversi ed ulteriori rispetto a quelli sui quali era stata iscritta ipoteca volontaria (essendo medio tempore verificatasi una diminuzione della garanzia già prestata), la ha ritenuto necessario munirsi di titolo esecutivo giudiziale, pur CP_1 essendo già in possesso di altro titolo esecutivo di natura stragiudiziale per lo stesso credito”.
Le argomentazioni degli opponenti sul punto sono, pertanto, prive di pregio.
E ad analoghe conclusioni deve giungersi in ordine alla eccepita nullità del mutuo per difetto di causa e/o snaturamento dello scopo indicato in contratto, in quanto le somme mutuate sono servite per ripianare pregresse passività della nei confronti della banca Parte_4 opposta.
Secondo la giurisprudenza, infatti, “Il mutuo c.d. solutorio, ossia stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo - in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico - e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale pactum de non petendo in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la datio rei giuridica propria del mutuo e il
5 loro impiego per l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa” (Cass. n.2779/24)
D'altra parte, il mutuatario è libero di scegliere come destinare le somme erogate e dunque di impiegarle anche eventualmente per ripianare i propri debiti, essendo tale scelta lecita ed insindacabile da parte del giudice, giacché, in linea di principio, il motivo del finanziamento non entra nella causa del contratto” (Tribunale Bari, n. 3797/24; Corte Appello Ancona, 01/03/2024,
n.367)
Il finanziamento stipulato per ripianare pregresse passività non è, quindi, di per sé sufficiente a rendere nulla o illegittima la causa del contratto (cfr.
Tribunale Venezia, 13.03.2019; Tribunale Catania, 15.05.2017, n. 814), potendosi il contratto di mutuo perfezionare, oltre che con la consegna materiale di una determinata quantità di danaro (o di altre cose fungibili), anche “con il conseguimento della giuridica disponibilità di questa da parte del mutuatario”, che si realizza, come un equipollente della traditio (cfr.. Cass.
n. 14270/11), allorquando lo stesso mutuatario dà incarico al mutuante di accreditare la somma sul proprio conto corrente (cfr. Cass. n. 2483/01), per poi destinarla al ripianamento di pregresse passività.
Impostazione questa di recente confermata dalla giurisprudenza della Suprema Corte pronunciatasi a SS.UU., che ha affermato il seguente principio: “il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale” (Cass. Civ. SS.UU. 5841/25).
Nella specie, la documentazione prodotta dagli stessi opponenti comprova che il mutuatario
[...]
sia entrato nella effettiva disponibilità – quantomeno giuridica – della somma Parte_1 erogata la quale, poi, in virtù di disposizione di bonifico da lui stesso effettuato, è stata girata alla
[...]
Parte_4
Dunque, in applicazione dei richiamati principi, anche il motivo di opposizione in esame deve essere rigettato.
6 Priva di fondamento è pure la censura relativa all'usura genetica del mutuo per via della penale di estinzione anticipata contrattualmente prevista.
Ed invero, detta penale costituisce una voce che non va considerata ai fini del superamento del tasso soglia usura.
Infatti, come statuito dalla Suprema Corte, "la natura di penale per recesso della commissione di estinzione anticipata comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà. La commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello. Non si è di fronte, cioè, a «una remunerazione,
a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente"
(Cass. n. 8109/22).
Ed ancora: "La commissione di estinzione anticipata è un corrispettivo per il diritto di recesso riconosciuto in favore del mutuatario e quindi non rappresenta una remunerazione, né è collegata all'erogazione del credito, ma costituisce un corrispettivo che riequilibra il sinallagma altrimenti alterato dal recesso. Come tale la commissione di estinzione anticipata non può farsi rientrare nella formula del TEG ai fini della verifica del tasso soglia usurario" (Tribunale Bari, sez. II, 22/09/2023,
n. 3662).
Che la commissione in esame non rientri tra gli oneri da considerare nel calcolo del TEG risulta anche dalla circolare Banca d'Italia di agosto 2009 “Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura”, ove si legge (p.14) che “Le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto, laddove consentite, sono da ritenersi meramente eventuali, e quindi non vanno aggiunte alle spese di chiusura della pratica”.
Gli opponenti lamentano, altresì, che l'istituto di credito avrebbe applicato un ISC/AE diverso da quello dichiarato in contratto.
Ebbene, secondo l'orientamento giurisprudenziale condiviso dal Tribunale, “l'ipotetica erronea indicazione del AE/ISC non comporta la nullità della clausola né ai sensi dell'art. 1346 c.c. né ai sensi dell'art. 117 TUB, esulando la fattispecie concreta dalle ipotesi tassative previste dalle suddette disposizioni normative. […]. L'indicatore sintetico di costo non è infatti un ulteriore tasso o costo dell'operazione ma rappresenta un dato sintetico che riassume i costi pattuiti. L'erronea indicazione di tale dato non incide sulla validità della pattuizione dei singoli costi che lo
7 compongono ove naturalmente tali costi siano stati validamente convenuti” (Trib. Monza, 13 dicembre 2016).
Nella specie è pacifico che il contratto preveda l'espressa pattuizione di tutte le condizioni economiche regolanti il rapporto, nonchè l'indicazione dell'ISC.
L'indicatore non comporta costi ulteriori per il cliente, svolgendo unicamente una funzione informativa, consistente nel consentire al cliente medesimo di rappresentarsi in modo aderente alla realtà il costo totale dell'operazione di credito. In tali termini, si comprende agevolmente la sua irrilevanza ai fini della valida conclusione del contratto.
Tanto chiarito, il problema che si pone è quale sia la sanzione in caso di omissione o di inesatta indicazione del AE/ISC.
Ebbene, mentre per i tassi e gli interessi propriamente intesi soccorre la disposizione di cui all'art. 117, comma 6, TUB, ai sensi della quale "Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonchè quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati", con riferimento alle clausole del contratto relative a costi che non siano stati inclusi, ovvero siano stati inclusi in modo non corretto nel AE indicato in contratto, la norma di riferimento è unicamente quella di cui all'art. 125 bis TUB la quale sancisce, tra l'altro, la nullità di dette clausole e la loro sostituzione ex lege secondo le modalità di cui al comma settimo della stessa disposizione.
Tale disciplina, tuttavia, è specificamente circoscritta alla clientela consumatrice, con le eccezioni di cui all'art. 122, comma 1, TUB.
Ebbene, la disposizione in esame deve ritenersi nel concreto inapplicabile, poichè il richiamato art. 122 T.U.B., lett. a) e f), espressamente esclude dal suo ambito di applicazione i casi in cui, pur essendo il contraente un consumatore, il contratto abbia ad oggetto "finanziamenti di importo superiore a 75.000 euro", nonchè i "finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili aventi una durata superiore a 5 anni".
Nel caso di specie, trattandosi di finanziamento avente durata superiore a 5 anni e garantito da ipoteca immobiliare, non può trovare applicazione la normativa di cui sopra.
Nè - sotto altro profilo - le conseguenze invocate dall'istante possono desumersi dall'applicazione dell'art. 117, commi 6 e 7, TUB, atteso che - come sopra rilevato - la disciplina in essi contenuti
8 riguarda tematiche differenti da quella qui controversa, relativa all' ed alle conseguenze Pt_5 della sua erronea indicazione in contratto.
D'altra parte, se così non fosse, non si comprenderebbe il senso della previsione di cui all'art. 125 bis, commi 6 e 7, TUB: ove, infatti, le medesime conseguenze scaturissero dall'applicazione del richiamato art. 117, commi 6 e 7 TUB (che contiene disposizioni relative alla generalità dei contratti bancari), il legislatore non avrebbe avuto ragione alcuna di prevedere, nello specifico settore del credito al consumo, una disciplina ad hoc relativamente al AE (cfr. Tribunale
Bologna, 9 gennaio 2018 n.24).
Invero, l'erronea indicazione dell' in un contratto non disciplinato dall'art. 125 bis TUB Pt_5 può unicamente comportare conseguenze risarcitorie, dovendo tuttavia in tal caso il cliente fornire la prova che, ove gli fosse stato correttamente rappresentato il costo complessivo del credito, non avrebbe stipulato il contratto di finanziamento (ad esempio, perchè lo avrebbe stipulato con altro intermediario, le cui indicazioni relativamente all' fossero state veritiere, ma Pt_5 apparentemente superiori;
prova che, in ogni caso, nella specie è del tutto mancata).
Conseguentemente, la maggioritaria giurisprudenza di merito (condivisa dal Tribunale) ha escluso l'applicabilità dell'art. 117 TUB all'ipotesi di errata indicazione del predetto indice in tutti i contratti non regolati dal Capo II del Titolo VI relativo al "credito ai consumatori" nell'ambito di applicazione definito dalle rilevantissime esclusioni di cui all'art. 122 (cfr. Tribunale Bologna, 28 giugno 2016; Tribunale Milano, 26 ottobre 2017 n.10832; Tribunale Bologna, 20 luglio 2017
n.20759).
Per altro verso, inconferente è il richiamo al piano di ammortamento alla francese, non applicato al mutuo in discussione;
infatti, il piano di ammortamento allo stesso allegato è sviluppato con il metodo c.d. “all'italiana”, la cui peculiarità consiste nell'avere una quota capitale costante su ogni rata e una quota interessi decrescente, caratterizzata da una rata che diminuisce di importo ad ogni scadenza.
L'ammortamento “all'italiana” non comporta, per definizione, alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi (circostanza in ogni caso da escludersi anche per l'ammortamento alla francese, come da ultimo ribadito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15130/24).
Quanto alla nullità delle fideiussioni prestate da e per violazione Parte_2 Parte_3 dell'art. 2, comma 2, L. n. 287/90, il tenore del testo negoziale consente di qualificare le garanzie in parola non come fideiussioni bensì quali contratti autonomi di garanzia.
9 In proposito, la Suprema Corte ha affermato, con orientamento ormai consolidato, che
“l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd.
Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale” (Cass. n. 27619/20; si vedano anche Cass. n. 15091/21, n. 18572/18 e n.
22233/14).
In base all'art. 10, lett. e), delle condizioni generali del finanziamento in esame, allo stesso allegate,
i fideiussori si sono obbligati a versare immediatamente tutte le somme che sono dovute alla mutuataria e a non opporre alcuna eccezione riguardo al momento in cui la banca eserciti la propria facoltà di recedere dal contratto.
L'art. 10, alla lett. d), prevede inoltre la espressa deroga all'art. 1957 cc.
L'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, in deroga alla regola posta dall'art. 1945 cc, distingue il contratto autonomo di garanzia dalla fideiussione, attesa l'assenza dell'elemento essenziale dell'accessorietà che caratterizza quest'ultima.
La qualificazione del contratto stipulato quale contratto autonomo di garanzia, dunque, fa cadere l'assunto degli opponenti circa la presenza di un'intesa anticoncorrenziale degli istituti di credito accertata in virtù del provvedimento n.55 della Banca d'Italia, in quanto quest'ultimo è riferito a una fattispecie diversa.
Ad ogni buon conto, qualora non si dovessero condividere le esposte considerazioni e ritenere che siamo in presenza di una fideiussione, si evidenzia che siamo in presenza di fideiussioni specifiche, prestate a garanzia delle obbligazioni assunte dal debitore principale con riferimento a quella determinata operazione bancaria (mutuo ipotecario del 23 marzo 2016).
Tali fideiussioni, pertanto, non rientrano nell'ambito di applicazione del provvedimento della Banca
d'Italia n. 55/2005.
Infatti, come recentemente ribadito dalla S.C., "La natura anticoncorrenziale pronunciata dalla
Banca d'Italia, di clausole del modello ABI del contratto di fideiussione "omnibus", per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, determina l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti
10 derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca;
tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono perciò anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente" (Cass. n. 21841/24).
Da tali considerazioni consegue, sotto il profilo della normativa antitrust, la validità delle clausole di deroga all'art. 1957 cc con riferimento alle fideiussioni oggetto di causa.
Anche sotto tale ulteriore aspetto, pertanto, l'assunto degli opponenti deve ritenersi infondato.
Da ultimo, nella comparsa conclusionale gli istanti hanno eccepito la vessatorietà della clausola in deroga all'art. 1957 cc, richiamando la pronuncia n. 9479/2023 delle SS.UU. della Cassazione, stante la qualità di consumatori rivestita dai fideiussori e . Parte_2 Parte_3
Ebbene, ritiene il Tribunale che ogni questione relativa alla vessatorietà è superata dal fatto che il contratto è stato stipulato per atto pubblico, per cui le clausole in esso contenute, ancorchè si conformino alle condizioni poste da uno dei contraenti, non possono considerarsi come
"predisposte" dal contraente medesimo ai sensi dell'art. 1341 c.c. e, pertanto, pur se vessatorie, non richiedono approvazione specifica per iscritto. Infatti, la particolare forma contrattuale rivestita dall'accordo esclude la necessità di una approvazione siffatta (vedi Cass. n. 18917/04 e n.
15237/17).
A tanto si aggiunga che la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 2683 del 4/02/2025, ha ritenuto che la clausola di rinuncia preventiva alla decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria, ai sensi dell'art. 1957 c.c., non è da considerarsi vessatoria e, quindi, non richiede la specifica approvazione per iscritto prevista dall'art. 1341, comma 2, c.c.
Sulla scorta di tali argomentazioni, assorbenti di ogni ulteriore questione e che non rendono necessario disporre la invocata CTU, deve - in definitiva - concludersi per l'integrale rigetto dell'opposizione.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da , e nei Parte_1 Parte_2 Parte_3 confronti della in persona del Direttore Generale, quale Controparte_1 mandataria della in persona del legale rappresentante “pro tempore”, con Controparte_2
11 l'intervento ex art. 111 cpc della quale Controparte_3 cessionaria dei crediti di in persona del procuratore speciale, ogni ulteriore Controparte_2 istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta l'opposizione;
b) condanna gli opponenti, in solido, al pagamento delle spese di lite, liquidate nella misura di euro 14.598,00 per compenso professionale, oltre accessori come per legge, in favore della e di euro 3.824,00 per compenso professionale, oltre Controparte_1 accessori come per legge, in favore della società intervenuta.
Così deciso in Pescara, il 14 ottobre 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Cleonice G. Cordisco
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