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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/02/2025, n. 1897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1897 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 38446/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Francesco Crisafulli -Presidente
Dott. Francesco Frettoni - Giudice
Dott. Massimo Marasca - Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa di primo grado iscritta al NRG. 38446 /2024 promossa da:
, nato il [...] in [...], (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Lanzilao ed C.F._1 elettivamente domiciliato in Roma al Viale Angelico n. 38 come da procura in atti
RICORRENTE contro
, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. , presso i cui Uffici risulta P.IVA_1 domiciliato in Roma alla Via dei Portoghesi, 12
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. Parte_1 ha chiesto, previo l'annullamento del Decreto Rif. CAT. 4542A122021/Imm. emesso dal Questore di Roma in data 30.07.2024 e notificato il 23.08.2024, di accertare e dichiarare il diritto ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per “casi speciali”, ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o in via subordinata accertare e dichiarare il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per casi speciali, ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1 TUI, nonché art. 5, comma 6 TUI.
L'Amministrazione si è costituita e, deducendo l'infondatezza del ricorso sia in fatto che in diritto, ne ha chiesto il rigetto.
In fatto
Il ricorrente in data 15.10.2022 ha presentato al Questore di Roma istanza di rilascio permesso di soggiorno ex art. 19 comma 1.2 D.Lvo n. 286/98, ma gli è stato opposto il diniego in data 30.07.2024 considerato che “non sussistono motivi per ritenere che l'interessato possa essere oggetto di persecuzioni e che al momento non vi siano ragioni per concedere il permesso di soggiorno per altro titolo”; il predetto provvedimento di diniego è stato notificato in data 23.08.2024.
Nella motivazione del diniego è stato richiamato il parere id. 69952 reso dalla
Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di
Roma in data 26.07.2024, con il quale la stessa ha ritenuto non sussistenti i presupposti di cui all'art. 19 commi 1 e 1.1 del D.Lvo 286/98 e s.s. modifiche, necessari per il rilascio del richiesto permesso di soggiorno.
Il ricorrente ha quindi impugnato nei termini di legge il menzionato diniego e ha prodotto a sostegno della sua posizione la seguente documentazione: istanza di patrocinio a spese dello stato;
cedolino convocazione per attivazione e consegna
PSE/ titolo di soggiorno cartaceo;
certificazione rilasciata dall'Ufficio
[...]
C.P.I.A.7 di Pomezia relativo all'anno scolastico 2016/2017 Controparte_2 attestante la partecipazione per 20 ore al corso di Italiano per Stranieri (L2) livello pre-A1; certificato di iscrizione e frequenza al corso per le competenza di lingua e le conoscenze civiche livello A1 per n. 36 ore del 20.09.2018, relativo all'anno scolastico 2017/2018 rilasciato dall'Ufficio Scolastico Regionale CP_2
C.P.I.A.7 di Pomezia;
Certificazione Unica 2022 relativa al 2021; cartella clinica di pronto soccorso del 12.08.2022 rilasciata dall'Asl Roma 5 Stabilimento Ospedaliero
Coniugi Bernardini Palestrina;
certificato medico rilasciato dal Dott. Persona_1 del 15.08.2022 avente ad oggetto la richiesta di ricovero ospedaliero urgente di parte ricorrente per la presenza di ernia inguinale;
provvedimento impugnato e relativa relata di notifica;
comunicazione obbligatoria Unilav del 09.09.2024 attestante stipula contratto a tempo indeterminato a partire dal 10.09.2024 alle dipendenze della . CP_3
L'Amministrazione, costituitasi in giudizio, ha ribadito la correttezza del proprio operato e ha depositato copia del decreto di rifiuto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale emesso in data 30.07.2024 e copia del parere negativo emesso dalla Commissione Territoriale di Roma.
Con note del 02.12.2024 parte ricorrente ha provveduto al deposito della seguente documentazione: buste paga relative alle mensilità di settembre 2024 e ottobre
2024; Certificazione Unica 2023 relativa al 2022; istanza di liquidazione degli onorari dovuti.
Con note del 03.02.2025 parte ricorrente ha provveduto al deposito della seguente documentazione: documentazione lavorativa al 09.09.2024; stipula contratto a tempo indeterminato a partire dal 24.09.2024 alle dipendenze dell'Azienda Shalaby AN MA SS con annesse buste paga relative alle mensilità di novembre
2024 e dicembre 2024; n. 2 precedenti contratti di lavoro a tempo indeterminato part time del 19.07.2021 e del 04.09.2023 con annesse buste paga relative alle mensilità di luglio 2021, agosto 2021, settembre 2021, maggio 2022, giugno 2022, agosto
2022, ottobre 2022, dicembre 2022.
In diritto va riconosciuta la protezione speciale.
Risulta che la domanda è stata presentata in data 15.10.2022, dunque, prima dell'11 marzo 2023: non rientra, quindi. nell'ambito di applicazione del D.L. 20/2023, convertito in L. 5 maggio 2023, n. 50, ma nella disciplina previgente. In particolare, si applicano l'art. 19, comma 1 e 1.1, D. Lgs. 286/1998, come modificato dalla L. 173/2020, e l'art. 32, comma 3, D. Lgs. 25/2008, i quali impediscono l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale quando questo possa esporlo a trattamenti inumani e degradanti e quando costituisca una violazione degli
Pag. 2 di 5 obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano, tra cui quello che impone il rispetto del diritto alla vita individuale e familiare previsto dall'art. 8 CEDU.
Ai fini del riconoscimento di questa forma di protezione la valutazione deve, peraltro, tener conto della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU). Si tratta – tra l'altro - della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine elemento cardine è
l'integrazione lavorativa, che valutata unitamente a significative relazioni a livello personale e sociale rivela un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza. L'articolo 8 tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno e dunque tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'articolo 8. (Corte europea diritti dell'uomo Sez.
I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n.
46410/99, § 59, CEDU 2006-XII).
Come noto, la Corte EDU non ha fornito una definizione specifica del concetto di
“vita privata” ma, mediante la sua giurisprudenza, ha dato indicazioni sul senso e sulla portata del concetto di vita privata ai fini dell'applicazione dell'articolo 8 CEDU. Sul punto la giurisprudenza europea ha sempre affermato che il concetto di “vita privata” è: “ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva c. Per_2
Germania, § 29; c. Regno Unito, 61; Peck c. Regno Unito, § 57), e può Per_3
“abbracciare molteplici aspetti dell'identità fisica e sociale della persona” (S. e c. Regno Unito [GC]). ( e LL c. Italia [GC], § 159). La Per_4 CP_4 nozione di vita privata non è limitata alla “cerchia intima”, in cui il singolo può vivere la sua vita personale come crede, e all'esclusione del mondo esterno. Il rispetto della vita privata deve comprendere anche, in una certa misura, il diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani ( c. Germania Persona_5 Per_ (n. 2) [GC], § 95; c. Germania, § 29; c. Italia, § 32) e comprendere le Per_2 attività professionali ( c. Spagna [GC], § 110; BU c. Persona_7
Romania [GC], § 71; e c. , § 42) o commerciali Per_8 Per_9 Per_10
( e AM Oy c. Finlandia GC). Parte_2
Poiché la nozione di vita privata abbraccia un'ampissima gamma di questioni, le cause concernenti tale nozione sono state raggruppate in tre grandi categorie
(talvolta coincidenti) in modo da fornire una possibilità di classificazione, ovvero: (i) integrità fisica, psicologica o morale, (ii) riservatezza e (iii) identità della persona”. (https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ITA.pdf).
Riguardo a quest'ultimo aspetto, è necessario valutare se dai fatti presentati dal richiedente emerga la prova dei percorsi di integrazione compiuti dal cittadino straniero nel territorio nazionale (Cass.SS.UU. 24413/21) relativamente ai seguenti profili: 1) Radicamento familiare: si riferisce ai legami familiari esistenti in Italia, che devono essere effettivi e caratterizzati da una relazione intensa e concreta, indipendentemente dalla convivenza. Questo include legami di coniugio, legami di sangue o affettivi, nonché l'assenza di significativi legami con il paese d'origine. 2)
Radicamento socio-culturale: si esprime attraverso l'effettiva integrazione, ad esempio, tramite corsi di formazione scolastica o professionale, partecipazione ad
Pag. 3 di 5 associazioni o comitati, conoscenza della lingua italiana e attività svolte all'interno del centro di accoglienza;
3) Radicamento economico: riguarda i rapporti contrattuali stabiliti nel territorio nazionale, come contratti di lavoro, bancari o locatizi, e altri indici di legame con il territorio, come la proprietà immobiliare;
4)Durata del soggiorno: deve essere valutata in relazione alla possibilità che il ritorno nel paese d'origine possa comportare un significativo deterioramento delle condizioni di vita privata e/o familiare, recando così un vulnus ai diritti riconosciuti dall'articolo 8 della CEDU, soprattutto in presenza di un apprezzabile grado di integrazione in Italia.
In applicazione di questi criteri si ritiene dimostrato un sufficiente grado di integrazione del richiedente sul territorio italiano. Parte_1 ha allegato documentazione attestante la partecipazione per 20 ore al corso di
Italiano per Stranieri (L2) livello pre-A1 nonché l'iscrizione e la frequenza al corso per le competenza di lingua e le conoscenze civiche livello A1 per n. 36 ore, relativamente all'anno scolastico 2017/2018 presso l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio C.P.I.A.7 di Pomezia, dando dunque prova di volersi integrare e di apprendere la lingua italiana. Per ciò che riguarda lo svolgimento di attività lavorativa sul territorio nazionale parte ricorrente ha depositato numerosi documenti da cui è possibile evincere che: relativamente all'annualità 2021 parte ricorrente ha prodotto redditi di lavoro dipendente e assimilabili con contratto a tempo indeterminato per un importo pari ad € 4.473,75; con riferimento alla medesima annualità lo stesso ha prodotto un contratto di lavoro a tempo indeterminato – part time stipulato con la ditta Selim KY Abdelalim del 19.07.2021 con mansione di addetto al lavaggio veicoli con annesse buste paga di luglio 2021, agosto 2021, settembre 2021; -relativamente all'annualità 2022 parte ricorrente ha prodotto redditi di lavoro dipendente e assimilabili con contratto a tempo indeterminato per un importo pari ad € 11.303,59; con riferimento alla medesima annualità lo stesso ha prodotto le buste paga relative alle mensilità di maggio 2022, giugno 2022, agosto
2022, ottobre 2022, dicembre 2022; relativamente all'annualità 2023 parte ricorrente ha prodotto un contratto di lavoro a tempo indeterminato part time – sottoscritto dalle parti – del 04.09.2023 con mansione di addetto al lavaggio veicoli - buste paga relative alle mensilità di settembre 2024 e ottobre 2024 alle dipendenze dell'azienda Shalaby AN MA SS;
- relativamente all'annualità
2024/2025 parte ricorrente ha prodotto documentazione da cui si evince l'assunzione di parte ricorrente a tempo indeterminato, a far data dal 10.09.2024, alle dipendenze della con la mansione di addetto al lavaggio veicoli;
una CP_5 seconda l'assunzione di parte ricorrente a tempo indeterminato, a far data dal 24.09.2024, alle dipendenze dell'Azienda Shalaby AN MA SS con la mansione di manovale edile con annesse buste paga relative alle mensilità di settembre 2024, ottobre 2024, novembre 2024 e dicembre 2024. Pertanto, ciò premesso ed illustrato appare evidente come parte ricorrente abbia dato prova di aver regolarizzato la propria posizione lavorativa e di essersi integrato;
lo stesso, infatti, risulta essere stato assunto con contratto a tempo indeterminato a partire dal
24.09.2024 potendo in tal modo condurre una vita dignitosa nel rispetto della legge
Pag. 4 di 5 (vedasi certificazioni uniche, buste paga, comunicazioni obbligatorie Unilav, contratti di lavoro). Parte ricorrente è arrivato in Italia nel maggio del 2015, pertanto, lo stesso soggiorna in Italia da circa 10 anni, periodo nel quale si è dato da fare, trovando lavoro e inserendosi nel tessuto economico e sociale, così come dimostrato dai numerosi documenti lavorativi allegati.
In considerazione di quanto esposto e tenuto conto che non sono stati allegati e/o rilevati nel corso dell'istruttoria elementi ostativi al rilascio del già menzionato titolo di soggiorno per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica o di protezione della salute, sussistono i presupposti per il riconoscimento in favore del ricorrente della protezione speciale di cui all'art. 32, co. 3 d.lgs. n. 25/08 Il ricorso va, pertanto, accolto.
Tenuto conto dell'ammissione di parte ricorrente al patrocinio a spese dello stato, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa
NRG. 38446/2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Dichiara il diritto del Sig. nato il Parte_1
27/08/1968 in EGITTO, C.F. , alla protezione speciale e C.F._1 dispone la trasmissione degli atti al Questore ai fini del rilascio in suo favore del permesso di soggiorno di durata biennale, convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art 32. co. 3, D.LGS. n° 25/2008;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso alla camera di consiglio del 05/02/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Massimo Marasca Francesco Crisafulli
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 38446/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Francesco Crisafulli -Presidente
Dott. Francesco Frettoni - Giudice
Dott. Massimo Marasca - Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa di primo grado iscritta al NRG. 38446 /2024 promossa da:
, nato il [...] in [...], (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Lanzilao ed C.F._1 elettivamente domiciliato in Roma al Viale Angelico n. 38 come da procura in atti
RICORRENTE contro
, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. , presso i cui Uffici risulta P.IVA_1 domiciliato in Roma alla Via dei Portoghesi, 12
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. Parte_1 ha chiesto, previo l'annullamento del Decreto Rif. CAT. 4542A122021/Imm. emesso dal Questore di Roma in data 30.07.2024 e notificato il 23.08.2024, di accertare e dichiarare il diritto ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per “casi speciali”, ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o in via subordinata accertare e dichiarare il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per casi speciali, ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1 TUI, nonché art. 5, comma 6 TUI.
L'Amministrazione si è costituita e, deducendo l'infondatezza del ricorso sia in fatto che in diritto, ne ha chiesto il rigetto.
In fatto
Il ricorrente in data 15.10.2022 ha presentato al Questore di Roma istanza di rilascio permesso di soggiorno ex art. 19 comma 1.2 D.Lvo n. 286/98, ma gli è stato opposto il diniego in data 30.07.2024 considerato che “non sussistono motivi per ritenere che l'interessato possa essere oggetto di persecuzioni e che al momento non vi siano ragioni per concedere il permesso di soggiorno per altro titolo”; il predetto provvedimento di diniego è stato notificato in data 23.08.2024.
Nella motivazione del diniego è stato richiamato il parere id. 69952 reso dalla
Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di
Roma in data 26.07.2024, con il quale la stessa ha ritenuto non sussistenti i presupposti di cui all'art. 19 commi 1 e 1.1 del D.Lvo 286/98 e s.s. modifiche, necessari per il rilascio del richiesto permesso di soggiorno.
Il ricorrente ha quindi impugnato nei termini di legge il menzionato diniego e ha prodotto a sostegno della sua posizione la seguente documentazione: istanza di patrocinio a spese dello stato;
cedolino convocazione per attivazione e consegna
PSE/ titolo di soggiorno cartaceo;
certificazione rilasciata dall'Ufficio
[...]
C.P.I.A.7 di Pomezia relativo all'anno scolastico 2016/2017 Controparte_2 attestante la partecipazione per 20 ore al corso di Italiano per Stranieri (L2) livello pre-A1; certificato di iscrizione e frequenza al corso per le competenza di lingua e le conoscenze civiche livello A1 per n. 36 ore del 20.09.2018, relativo all'anno scolastico 2017/2018 rilasciato dall'Ufficio Scolastico Regionale CP_2
C.P.I.A.7 di Pomezia;
Certificazione Unica 2022 relativa al 2021; cartella clinica di pronto soccorso del 12.08.2022 rilasciata dall'Asl Roma 5 Stabilimento Ospedaliero
Coniugi Bernardini Palestrina;
certificato medico rilasciato dal Dott. Persona_1 del 15.08.2022 avente ad oggetto la richiesta di ricovero ospedaliero urgente di parte ricorrente per la presenza di ernia inguinale;
provvedimento impugnato e relativa relata di notifica;
comunicazione obbligatoria Unilav del 09.09.2024 attestante stipula contratto a tempo indeterminato a partire dal 10.09.2024 alle dipendenze della . CP_3
L'Amministrazione, costituitasi in giudizio, ha ribadito la correttezza del proprio operato e ha depositato copia del decreto di rifiuto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale emesso in data 30.07.2024 e copia del parere negativo emesso dalla Commissione Territoriale di Roma.
Con note del 02.12.2024 parte ricorrente ha provveduto al deposito della seguente documentazione: buste paga relative alle mensilità di settembre 2024 e ottobre
2024; Certificazione Unica 2023 relativa al 2022; istanza di liquidazione degli onorari dovuti.
Con note del 03.02.2025 parte ricorrente ha provveduto al deposito della seguente documentazione: documentazione lavorativa al 09.09.2024; stipula contratto a tempo indeterminato a partire dal 24.09.2024 alle dipendenze dell'Azienda Shalaby AN MA SS con annesse buste paga relative alle mensilità di novembre
2024 e dicembre 2024; n. 2 precedenti contratti di lavoro a tempo indeterminato part time del 19.07.2021 e del 04.09.2023 con annesse buste paga relative alle mensilità di luglio 2021, agosto 2021, settembre 2021, maggio 2022, giugno 2022, agosto
2022, ottobre 2022, dicembre 2022.
In diritto va riconosciuta la protezione speciale.
Risulta che la domanda è stata presentata in data 15.10.2022, dunque, prima dell'11 marzo 2023: non rientra, quindi. nell'ambito di applicazione del D.L. 20/2023, convertito in L. 5 maggio 2023, n. 50, ma nella disciplina previgente. In particolare, si applicano l'art. 19, comma 1 e 1.1, D. Lgs. 286/1998, come modificato dalla L. 173/2020, e l'art. 32, comma 3, D. Lgs. 25/2008, i quali impediscono l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale quando questo possa esporlo a trattamenti inumani e degradanti e quando costituisca una violazione degli
Pag. 2 di 5 obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano, tra cui quello che impone il rispetto del diritto alla vita individuale e familiare previsto dall'art. 8 CEDU.
Ai fini del riconoscimento di questa forma di protezione la valutazione deve, peraltro, tener conto della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU). Si tratta – tra l'altro - della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine elemento cardine è
l'integrazione lavorativa, che valutata unitamente a significative relazioni a livello personale e sociale rivela un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza. L'articolo 8 tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno e dunque tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'articolo 8. (Corte europea diritti dell'uomo Sez.
I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n.
46410/99, § 59, CEDU 2006-XII).
Come noto, la Corte EDU non ha fornito una definizione specifica del concetto di
“vita privata” ma, mediante la sua giurisprudenza, ha dato indicazioni sul senso e sulla portata del concetto di vita privata ai fini dell'applicazione dell'articolo 8 CEDU. Sul punto la giurisprudenza europea ha sempre affermato che il concetto di “vita privata” è: “ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva c. Per_2
Germania, § 29; c. Regno Unito, 61; Peck c. Regno Unito, § 57), e può Per_3
“abbracciare molteplici aspetti dell'identità fisica e sociale della persona” (S. e c. Regno Unito [GC]). ( e LL c. Italia [GC], § 159). La Per_4 CP_4 nozione di vita privata non è limitata alla “cerchia intima”, in cui il singolo può vivere la sua vita personale come crede, e all'esclusione del mondo esterno. Il rispetto della vita privata deve comprendere anche, in una certa misura, il diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani ( c. Germania Persona_5 Per_ (n. 2) [GC], § 95; c. Germania, § 29; c. Italia, § 32) e comprendere le Per_2 attività professionali ( c. Spagna [GC], § 110; BU c. Persona_7
Romania [GC], § 71; e c. , § 42) o commerciali Per_8 Per_9 Per_10
( e AM Oy c. Finlandia GC). Parte_2
Poiché la nozione di vita privata abbraccia un'ampissima gamma di questioni, le cause concernenti tale nozione sono state raggruppate in tre grandi categorie
(talvolta coincidenti) in modo da fornire una possibilità di classificazione, ovvero: (i) integrità fisica, psicologica o morale, (ii) riservatezza e (iii) identità della persona”. (https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ITA.pdf).
Riguardo a quest'ultimo aspetto, è necessario valutare se dai fatti presentati dal richiedente emerga la prova dei percorsi di integrazione compiuti dal cittadino straniero nel territorio nazionale (Cass.SS.UU. 24413/21) relativamente ai seguenti profili: 1) Radicamento familiare: si riferisce ai legami familiari esistenti in Italia, che devono essere effettivi e caratterizzati da una relazione intensa e concreta, indipendentemente dalla convivenza. Questo include legami di coniugio, legami di sangue o affettivi, nonché l'assenza di significativi legami con il paese d'origine. 2)
Radicamento socio-culturale: si esprime attraverso l'effettiva integrazione, ad esempio, tramite corsi di formazione scolastica o professionale, partecipazione ad
Pag. 3 di 5 associazioni o comitati, conoscenza della lingua italiana e attività svolte all'interno del centro di accoglienza;
3) Radicamento economico: riguarda i rapporti contrattuali stabiliti nel territorio nazionale, come contratti di lavoro, bancari o locatizi, e altri indici di legame con il territorio, come la proprietà immobiliare;
4)Durata del soggiorno: deve essere valutata in relazione alla possibilità che il ritorno nel paese d'origine possa comportare un significativo deterioramento delle condizioni di vita privata e/o familiare, recando così un vulnus ai diritti riconosciuti dall'articolo 8 della CEDU, soprattutto in presenza di un apprezzabile grado di integrazione in Italia.
In applicazione di questi criteri si ritiene dimostrato un sufficiente grado di integrazione del richiedente sul territorio italiano. Parte_1 ha allegato documentazione attestante la partecipazione per 20 ore al corso di
Italiano per Stranieri (L2) livello pre-A1 nonché l'iscrizione e la frequenza al corso per le competenza di lingua e le conoscenze civiche livello A1 per n. 36 ore, relativamente all'anno scolastico 2017/2018 presso l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio C.P.I.A.7 di Pomezia, dando dunque prova di volersi integrare e di apprendere la lingua italiana. Per ciò che riguarda lo svolgimento di attività lavorativa sul territorio nazionale parte ricorrente ha depositato numerosi documenti da cui è possibile evincere che: relativamente all'annualità 2021 parte ricorrente ha prodotto redditi di lavoro dipendente e assimilabili con contratto a tempo indeterminato per un importo pari ad € 4.473,75; con riferimento alla medesima annualità lo stesso ha prodotto un contratto di lavoro a tempo indeterminato – part time stipulato con la ditta Selim KY Abdelalim del 19.07.2021 con mansione di addetto al lavaggio veicoli con annesse buste paga di luglio 2021, agosto 2021, settembre 2021; -relativamente all'annualità 2022 parte ricorrente ha prodotto redditi di lavoro dipendente e assimilabili con contratto a tempo indeterminato per un importo pari ad € 11.303,59; con riferimento alla medesima annualità lo stesso ha prodotto le buste paga relative alle mensilità di maggio 2022, giugno 2022, agosto
2022, ottobre 2022, dicembre 2022; relativamente all'annualità 2023 parte ricorrente ha prodotto un contratto di lavoro a tempo indeterminato part time – sottoscritto dalle parti – del 04.09.2023 con mansione di addetto al lavaggio veicoli - buste paga relative alle mensilità di settembre 2024 e ottobre 2024 alle dipendenze dell'azienda Shalaby AN MA SS;
- relativamente all'annualità
2024/2025 parte ricorrente ha prodotto documentazione da cui si evince l'assunzione di parte ricorrente a tempo indeterminato, a far data dal 10.09.2024, alle dipendenze della con la mansione di addetto al lavaggio veicoli;
una CP_5 seconda l'assunzione di parte ricorrente a tempo indeterminato, a far data dal 24.09.2024, alle dipendenze dell'Azienda Shalaby AN MA SS con la mansione di manovale edile con annesse buste paga relative alle mensilità di settembre 2024, ottobre 2024, novembre 2024 e dicembre 2024. Pertanto, ciò premesso ed illustrato appare evidente come parte ricorrente abbia dato prova di aver regolarizzato la propria posizione lavorativa e di essersi integrato;
lo stesso, infatti, risulta essere stato assunto con contratto a tempo indeterminato a partire dal
24.09.2024 potendo in tal modo condurre una vita dignitosa nel rispetto della legge
Pag. 4 di 5 (vedasi certificazioni uniche, buste paga, comunicazioni obbligatorie Unilav, contratti di lavoro). Parte ricorrente è arrivato in Italia nel maggio del 2015, pertanto, lo stesso soggiorna in Italia da circa 10 anni, periodo nel quale si è dato da fare, trovando lavoro e inserendosi nel tessuto economico e sociale, così come dimostrato dai numerosi documenti lavorativi allegati.
In considerazione di quanto esposto e tenuto conto che non sono stati allegati e/o rilevati nel corso dell'istruttoria elementi ostativi al rilascio del già menzionato titolo di soggiorno per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica o di protezione della salute, sussistono i presupposti per il riconoscimento in favore del ricorrente della protezione speciale di cui all'art. 32, co. 3 d.lgs. n. 25/08 Il ricorso va, pertanto, accolto.
Tenuto conto dell'ammissione di parte ricorrente al patrocinio a spese dello stato, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa
NRG. 38446/2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Dichiara il diritto del Sig. nato il Parte_1
27/08/1968 in EGITTO, C.F. , alla protezione speciale e C.F._1 dispone la trasmissione degli atti al Questore ai fini del rilascio in suo favore del permesso di soggiorno di durata biennale, convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art 32. co. 3, D.LGS. n° 25/2008;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso alla camera di consiglio del 05/02/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Massimo Marasca Francesco Crisafulli
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