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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 05/06/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
V.G. N. 1311/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
Elga Bulgarelli Giudice
Sara Pozzetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. V.G. 1311/2025
avente per oggetto: declaratoria di cessazione effetti civili del matrimonio concordatario
congiuntamente proposta da:
nato a [...] il [...] Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. CASALEGNO MARIA PIA
e nata ad [...] il [...] Parte_2
rappresentata e difesa dall'avv. MARCARINO SARA
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
scaduto il termine per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
rilevato che le parti hanno ribadito le conclusioni congiunte;
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
fissato all'uopo il termine;
essendo fallito il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda, il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1) la figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori in modo condiviso. Per_1
Essi eserciteranno la loro responsabilità genitoriale disgiuntamente per gli incombenti inerenti all'ordinaria amministrazione e congiuntamente per le scelte di maggiore interesse per la minore
(scuola, salute, educazione, residenza etc.). avrà la propria residenza anagrafica e la prevalente Per_1 collocazione presso l'abitazione della madre in Alba Via dei Partigiani n. 20.
2) la casa familiare sita in Alba Via dei Partigiani n. 20, rimane definitivamente assegnata alla signora
, che ne è anche proprietaria esclusiva, con tutti i beni mobili ivi esistenti;
la signora Pt_2 Pt_2
farà fronte a tutte le spese ordinarie e straordinarie inerenti alla stessa;
il signor ha provveduto Pt_1 prima d'ora a prelevare i propri effetti personali ed i beni indicati nel ricorso per separazione.
3) il signor avrà ampia facoltà di vedere la figlia minore e di tenerla con sé, secondo le Pt_1 Per_1
seguenti previsioni di massima, da allineare di volta in volta alle esigenze lavorative del padre ed a quelle scolastiche ed extrascolastiche della figlia, ormai quasi diciasettenne;
3a - trascorrerà il sabato e/o la domenica, a week end alternati, con il papà, presso la cui Per_1
abitazione avrà facoltà di pernottare;
il tutto secondo le esigenze di e compatibilmente con gli Per_1
impegni lavorativi del padre;
3b - trascorrerà con il papà un pomeriggio/sera a settimana, con facoltà di pernottamento presso Per_1
l'abitazione del papà; il tutto secondo le esigenze di e compatibilmente con gli impegni Per_1
lavorativi del padre;
3c - nelle vacanze estive ciascuno dei genitori avrà facoltà di trascorrere due settimane anche non consecutive con , previo accordo entro il 30 maggio di ogni anno;
qualora trascorra il Per_1 Per_1 periodo estivo nell'abitazione della mamma il papà avrà facoltà di Persona_2 Parte_3
andare a farle visita quando lo desidera previo accordo con;
nel periodo natalizio i genitori Per_1
trascorreranno con i figli, ad anni alterni, il giorno di Natale e quello della Vigilia, con facoltà per entrambi i genitori, previo accordo tra loro, di organizzare giornate e/o periodi di permanenza in montagna o in altro luogo con i figli;
per quanto riguarda la Pasqua, i ponti e le altre festività i genitori concordano sulla regola generale dell'alternanza annuale, fatto salvo diverso accordo tra loro, anche in ragione degli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli.
4) - , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, manterrà la residenza anagrafica Per_3
presso la casa familiare e, anche in considerazione del fatto che lo stesso vive a Torino per esigenze di studio, regolamenterà in autonomia i tempi di permanenza e le visite presso ciascun genitore;
5) Il signor contribuirà al mantenimento ordinario dei figli versando, un assegno mensile pari Pt_1
ad euro 1.500,00 complessivi, annualmente rivalutati secondo indici Istat, versando entro il giorno 5 di ogni mese l'importo di euro 750,00 direttamente a , maggiorenne non economicamente Per_3
autosufficiente mediante bonifico sul conto corrente a lui intestato e quello di euro 750,00 alla signora per la figlia minore , mediante bonifico sul conto corrente intestato alla signora Pt_2 Per_1
. Al raggiungimento della maggiore età di , qualora la stessa non sia economicamente Pt_2 Per_1 indipendente, il padre corrisponderà l'assegno direttamente, così come già previsto per il figlio maggiore.
6) Per le spese straordinarie afferenti ai figli (ivi comprese quelle universitarie e di alloggio fuori sede) si farà riferimento, anche per quanto attiene alla concertazione e documentazione delle stesse, al Protocollo in uso presso il Tribunale di Asti, consegnato in copia prima d'ora ad entrambi i coniugi.
Esse saranno ripartite tra i genitori nella misura del 60% in capo al padre e 40% in capo alla madre a far data dal deposito del presente ricorso. In caso di disaccordo, la spesa verrà sostenuta per intero dal genitore che la autorizzerà. Per quanto attiene alle spese per le utenze telefoniche (contratti di telefonia mobile) la madre farà fronte a quelle per la figlia mentre il padre farà fronte a quelle per il figlio. I genitori si danno reciprocamente atto che sono comprese tra le spese straordinarie relative all'autoveicolo Citroen targato GF669LY in uso a benché formalmente intestato alla signora Per_3
, fino al raggiungimento dell'autonomia economica del figlio. Pt_2
7) L'assegno unico universale continuerà ad essere richiesto e pagato dall'INPS interamente alla signora , con l'espresso assenso del marito, anche per quanto riguarda eventuali arretrati se Pt_2
dovuti;
8) L'animale domestico acquistato dal signor per i figli e formalmente intestato alla signora Pt_1
rimarrà presso l'abitazione della signora;
per quanto riguarda le spese ad esso Pt_2 Pt_2
inerenti si farà riferimento a quanto previsto sul punto dal Protocollo del Tribunale di Asti.
9) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e pertanto rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento, dichiarando espressamente di aver definito ogni questione patrimoniale tra di essi intercorsa in ragione del matrimonio contratto e di non avere reciprocamente nulla a pretendere oggi retro;
10) i coniugi rilasciano reciproca autorizzazione al rilascio e/o al rinnovo del documento valido per l'espatrio per sé e per la figlia minore;
11) Le spese legali relative alla presente procedura sono interamente compensate tra le parti”;
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la legge primo dicembre 1970, n.898, così come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n.74, prevede che, ove la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non sia ricostituibile, può proporsi domanda intesa ad ottenere la pronuncia di divorzio, qualora fra i coniugi stessi sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e lo stato di separazione si protragga ininterrottamente per il tempo di legge, presupposti che nel caso di specie sicuramente ricorrono, come si evince dalla documentazione esibita, dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla diversa residenza anagrafica di ciascuno dei coniugi;
b) appare, pertanto, certo che lo stato di separazione perduri per il tempo necessario per legge e che proprio per la perdurante separazione sia ad oggi impossibile la ricostruzione di una qualsiasi forma di convivenza materiale o morale fra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da:
nato a [...] il [...] e da , nata ad Parte_1 Parte_2
BA (CN) il 18/09/1970, celebrato in BAROLO in data 08/12/1999, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 6, Parte II, Serie A, Anno 1999, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 29/05/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
Elga Bulgarelli Giudice
Sara Pozzetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. V.G. 1311/2025
avente per oggetto: declaratoria di cessazione effetti civili del matrimonio concordatario
congiuntamente proposta da:
nato a [...] il [...] Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. CASALEGNO MARIA PIA
e nata ad [...] il [...] Parte_2
rappresentata e difesa dall'avv. MARCARINO SARA
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
scaduto il termine per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
rilevato che le parti hanno ribadito le conclusioni congiunte;
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
fissato all'uopo il termine;
essendo fallito il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda, il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1) la figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori in modo condiviso. Per_1
Essi eserciteranno la loro responsabilità genitoriale disgiuntamente per gli incombenti inerenti all'ordinaria amministrazione e congiuntamente per le scelte di maggiore interesse per la minore
(scuola, salute, educazione, residenza etc.). avrà la propria residenza anagrafica e la prevalente Per_1 collocazione presso l'abitazione della madre in Alba Via dei Partigiani n. 20.
2) la casa familiare sita in Alba Via dei Partigiani n. 20, rimane definitivamente assegnata alla signora
, che ne è anche proprietaria esclusiva, con tutti i beni mobili ivi esistenti;
la signora Pt_2 Pt_2
farà fronte a tutte le spese ordinarie e straordinarie inerenti alla stessa;
il signor ha provveduto Pt_1 prima d'ora a prelevare i propri effetti personali ed i beni indicati nel ricorso per separazione.
3) il signor avrà ampia facoltà di vedere la figlia minore e di tenerla con sé, secondo le Pt_1 Per_1
seguenti previsioni di massima, da allineare di volta in volta alle esigenze lavorative del padre ed a quelle scolastiche ed extrascolastiche della figlia, ormai quasi diciasettenne;
3a - trascorrerà il sabato e/o la domenica, a week end alternati, con il papà, presso la cui Per_1
abitazione avrà facoltà di pernottare;
il tutto secondo le esigenze di e compatibilmente con gli Per_1
impegni lavorativi del padre;
3b - trascorrerà con il papà un pomeriggio/sera a settimana, con facoltà di pernottamento presso Per_1
l'abitazione del papà; il tutto secondo le esigenze di e compatibilmente con gli impegni Per_1
lavorativi del padre;
3c - nelle vacanze estive ciascuno dei genitori avrà facoltà di trascorrere due settimane anche non consecutive con , previo accordo entro il 30 maggio di ogni anno;
qualora trascorra il Per_1 Per_1 periodo estivo nell'abitazione della mamma il papà avrà facoltà di Persona_2 Parte_3
andare a farle visita quando lo desidera previo accordo con;
nel periodo natalizio i genitori Per_1
trascorreranno con i figli, ad anni alterni, il giorno di Natale e quello della Vigilia, con facoltà per entrambi i genitori, previo accordo tra loro, di organizzare giornate e/o periodi di permanenza in montagna o in altro luogo con i figli;
per quanto riguarda la Pasqua, i ponti e le altre festività i genitori concordano sulla regola generale dell'alternanza annuale, fatto salvo diverso accordo tra loro, anche in ragione degli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli.
4) - , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, manterrà la residenza anagrafica Per_3
presso la casa familiare e, anche in considerazione del fatto che lo stesso vive a Torino per esigenze di studio, regolamenterà in autonomia i tempi di permanenza e le visite presso ciascun genitore;
5) Il signor contribuirà al mantenimento ordinario dei figli versando, un assegno mensile pari Pt_1
ad euro 1.500,00 complessivi, annualmente rivalutati secondo indici Istat, versando entro il giorno 5 di ogni mese l'importo di euro 750,00 direttamente a , maggiorenne non economicamente Per_3
autosufficiente mediante bonifico sul conto corrente a lui intestato e quello di euro 750,00 alla signora per la figlia minore , mediante bonifico sul conto corrente intestato alla signora Pt_2 Per_1
. Al raggiungimento della maggiore età di , qualora la stessa non sia economicamente Pt_2 Per_1 indipendente, il padre corrisponderà l'assegno direttamente, così come già previsto per il figlio maggiore.
6) Per le spese straordinarie afferenti ai figli (ivi comprese quelle universitarie e di alloggio fuori sede) si farà riferimento, anche per quanto attiene alla concertazione e documentazione delle stesse, al Protocollo in uso presso il Tribunale di Asti, consegnato in copia prima d'ora ad entrambi i coniugi.
Esse saranno ripartite tra i genitori nella misura del 60% in capo al padre e 40% in capo alla madre a far data dal deposito del presente ricorso. In caso di disaccordo, la spesa verrà sostenuta per intero dal genitore che la autorizzerà. Per quanto attiene alle spese per le utenze telefoniche (contratti di telefonia mobile) la madre farà fronte a quelle per la figlia mentre il padre farà fronte a quelle per il figlio. I genitori si danno reciprocamente atto che sono comprese tra le spese straordinarie relative all'autoveicolo Citroen targato GF669LY in uso a benché formalmente intestato alla signora Per_3
, fino al raggiungimento dell'autonomia economica del figlio. Pt_2
7) L'assegno unico universale continuerà ad essere richiesto e pagato dall'INPS interamente alla signora , con l'espresso assenso del marito, anche per quanto riguarda eventuali arretrati se Pt_2
dovuti;
8) L'animale domestico acquistato dal signor per i figli e formalmente intestato alla signora Pt_1
rimarrà presso l'abitazione della signora;
per quanto riguarda le spese ad esso Pt_2 Pt_2
inerenti si farà riferimento a quanto previsto sul punto dal Protocollo del Tribunale di Asti.
9) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e pertanto rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento, dichiarando espressamente di aver definito ogni questione patrimoniale tra di essi intercorsa in ragione del matrimonio contratto e di non avere reciprocamente nulla a pretendere oggi retro;
10) i coniugi rilasciano reciproca autorizzazione al rilascio e/o al rinnovo del documento valido per l'espatrio per sé e per la figlia minore;
11) Le spese legali relative alla presente procedura sono interamente compensate tra le parti”;
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la legge primo dicembre 1970, n.898, così come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n.74, prevede che, ove la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non sia ricostituibile, può proporsi domanda intesa ad ottenere la pronuncia di divorzio, qualora fra i coniugi stessi sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e lo stato di separazione si protragga ininterrottamente per il tempo di legge, presupposti che nel caso di specie sicuramente ricorrono, come si evince dalla documentazione esibita, dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla diversa residenza anagrafica di ciascuno dei coniugi;
b) appare, pertanto, certo che lo stato di separazione perduri per il tempo necessario per legge e che proprio per la perdurante separazione sia ad oggi impossibile la ricostruzione di una qualsiasi forma di convivenza materiale o morale fra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da:
nato a [...] il [...] e da , nata ad Parte_1 Parte_2
BA (CN) il 18/09/1970, celebrato in BAROLO in data 08/12/1999, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 6, Parte II, Serie A, Anno 1999, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 29/05/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.