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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 25/09/2025, n. 1039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1039 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3578/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 23/09/2025 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 3578/2022 promossa
DA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Parte_1
e difesa dall'Avv. LEGGIERO FABIO, giusta procura in atti
-ricorrente-
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso anche disgiuntamente, dagli Avv.ti
Laura Loreni e Anna Paola Ciarelli, giusta procura in atti
-resistente-
E CONTRO
- in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore
-contumace-
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro avente ad oggetto: opposizione avviso di addebito n. 371 2022 00121502 76 000 dando lettura dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza viene redatta in forma semplificata, senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
2. Preliminarmente deve darsi atto che nel caso di specie la rimasta contumace - non CP_2 deve considerarsi contraddittore necessario in virtù delle annualità cui le contribuzioni dell'atto impugnato afferiscono (anno 2014), stante la disciplina della L. 23.12.1998 n. 448, art. 13 (Cessione e cartolarizzazione dei crediti ), come modificato dall'art. 3, comma CP_1
42-quinquies d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248 che prevede, per quanto in questa sede rileva, la cessione all'ente di cartolarizzazione dei crediti maturati fino al 31 dicembre 2008, di talché la verifica della corretta nel presente giudizio non assume rilievo.
3. La domanda attorea – avente ad oggetto l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 371 2022
00121502 76 000 notificato in data 04.10.2022 con cui l' ha richiesto alla società CP_1 opponente la somma di €uro 292.764,44 a titolo di recupero delle differenze contributive per il periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014, scaturito dal verbale di accertamento n 2018007600 CP_ Prot. 4000.02/01/2019.0000418 del 02.01.2019 – non è fondata e va rigettata
4. A sostegno della domanda, parte opponente ha eccepito: a) l'omessa notifica del verbale di accertamento e la violazione dell'art. 14 L. 689/1981; b) la prescrizione del credito contributivo;
c) la violazione e falsa applicazione dell'art. 116 co. 8 L. 388/2000
5. Il primo motivo di ricorso è infondato.
5.1 In ordine alla eccepita violazione dell'art. 14 della l. 689/81, merita di essere richiamato l'orientamento della Suprema Corte, dal quale non v'è motivo di discostarsi, secondo cui «in tema di omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali, le somme aggiuntive
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro dovute dal contribuente hanno natura di sanzione civile e non amministrativa, costituendo effetto automatico delle violazioni a cui conseguono, con funzione di rafforzamento dell'obbligo contributivo e di predeterminazione legale del danno cagionato all'ente previdenziale, cosicché per esse non opera la deroga alla compensabilità prevista per gli interessi e le sanzioni civili dall'art. 69 della l. n. 153 del 1969 in materia di indebito previdenziale» (Cass. Sez. L., Sentenza n. 16262 del 20/06/2018; nello stesso senso, Cass.,
Sez. Lav., Ordinanza n. 12533 del 10/05/2019, secondo cui «in materia previdenziale, tra omissione contributiva e somme aggiuntive - che hanno natura di sanzioni civili - vi è un vincolo di dipendenza funzionale, contrassegnato dall'automatismo della sanzione rispetto all'omissione, sì che le somme aggiuntive in questione rimangono continuativamente collegate in via giuridica al debito contributivo;
ne consegue che l'automaticità funzionale, legalmente predeterminata, della sanzione civile rispetto all'obbligazione contributiva, esclude non solo la rilevanza dell'elemento soggettivo, ma anche l'idoneità del provvedimento giudiziale sospensivo della cartella ad impedire il maturare delle predette somme aggiuntive»).
Occorre ancora richiamare l'ulteriore principio di diritto espresso dalla Cassazione con
Ordinanza n. 28/2019 secondo cui “ in materia di contestazione di illeciti rilevanti a fini contributivi, per omesso pagamento di quanto dovuto allo stesso titolo agli istituti previdenziali, non rilevi il rispetto dei principi dettati dalla legge 689/1981 in materia di sanzioni amministrative”; la Cassazione invero, ha più volte ribadito (cfr. sentenza n. 3269 del 2009 e ordinanza n. 4225 del 2018) che "nel procedimento di riscossione a mezzo ruolo dei contributi previdenziali, come regolato dagli artt. 24 e ss. del d.lgs. n. 46 del 1999, in difetto di espresse previsioni normative che condizionino la validità della riscossione ad atti prodromici, a differenza di quanto avviene in materia di applicazione di sanzioni amministrative, in forza di quanto previsto, segnatamente, dall'art. 14 della I. n. 689 del
1981, la notifica al debitore di un avviso di accertamento non costituisce atto presupposto necessario del procedimento, la cui omissione invalidi il successivo atto di riscossione, ben potendo l'iscrizione a ruolo avvenire pur in assenza di un atto di accertamento da parte dell'istituto”. Appare ovvio che lo stesso canone vale, in base alla premessa generale posta in esordio dalla società opponente, anche in relazione al verbale di accertamento ispettivo in un giudizio in relazione ai profili contributivi.
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro Ne discende che, poiché il richiamato art. 14 della legge 689/81 riguarda esclusivamente la materia degli illeciti amministrativi, mentre nel caso di specie si verte in tema di debito contributivo, ne va immediatamente esclusa l'applicabilità all'ipotesi in esame.
6. Anche il secondo motivo di doglianza è infondato, avendo l' dimostrato che il CP_1 verbale di accertamento n. NIU 2018007600 del 02.01.2019 (da cui trae origine la pretesa creditoria di cui all'avviso di addebito) è stato notificato alla società opponente a mezzo raccomandata a/r in data 8.1.2019 presso la sede legale in Napoli via nuova Marina n. 5 (cfr CP_ doc all.to alla memoria
Tale circostanza documentale non risulta contestata dalla società, con la conseguenza che alcuna prescrizione può dirsi maturata nel caso in esame.
7. Con il terzo motivo di opposizione la società deduce la violazione dell'art. 116 co. 8 lett. B della L. 388/2000 per aver l' erroneamente imputato l'evasione contributiva, nonostante CP_1 la società avesse regolarmente inviato i modelli DM 10 con il flusso telematico, ed avendo effettuato il relativo pagamento come emergente dall'estratto del Cassetto CP_3
Previdenziale.
Il motivo è infondato.
7.1 Dall'esame del verbale ispettivo NIU 2010007600 del 02.01.2019 da cui è scaturito l'AVA qui opposto è emerso che la società ha utilizzato, per il Parte_1 calcolo delle retribuzioni erogate ai dipendenti, il contratto della metalmeccanica industriale e che dal 1/1/2014 in poi, la società non ha erogato ai dipendenti gli aumenti mensili sulla retribuzione base scaturiti a seguito del rinnovo del contratto di categoria, i quali non sono stati inclusi negli imponibili presi come base per il calcolo dei contributi dovuti all' . CP_1
Gli hanno quindi addebitato gli ulteriori contributi dovuti in base al comma 1, art.1, CP_4 della legge 389/89, secondo cui i datori di lavoro sono tenuti a calcolare i contributi sugli imponibili contrattuali, indipendentemente dalla reale corresponsione degli emolumenti corrisposti ai dipendenti. Inoltre, gli hanno addebitato alla società e per alcuni CP_4 dipendenti, gli scatti di anzianità, a fronte del mancato inserimento degli stessi in busta paga.
(cfr doc. all.to sub memoria ) CP_1
7.2 Sul punto occorre richiamare i principi di diritto espressi da ultimo dalla Corte di
Cassazione con Ordinanza n. 9952/2025 in caso analogo, secondo cui “la fattispecie di omissione contributiva di cui all'art.116, co.8, lett. a) l. n.388/00 ricorre nel solo caso in cui
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro il datore di lavoro abbia provveduto e tutte le denunce e registrazioni obbligatorie, omettendo però il pagamento dei contributi dovuti (Cass.11261/10, Cass.28966/11).
L'omissione contributiva sussiste, in altri termini, nell'ipotesi di mora nel versamento dei CP_ contributi dovuti (v. Cass.17970/22) in base alle denunce effettuate all' e senza che
l'ente debba procedere ad accertamenti volti ad individuare omissioni o falsità nelle denunce e registrazioni (v. ancora Cass.28966/11)” (nello stesso senso cfr anche Cass
8115/2023)
Ebbene, nel caso in esame le denunce inviate dalla società all' per l'anno Parte_1 CP_1
2014 erano errate, poiché prevedevano contribuzioni inferiori a quelle dovute secondo il
CCNL applicato, sulla base di un dato oggettivo (violazione del minimale contributivo) non conforme a diritto. Ciò consente di ritenere che tale ipotesi si collochi al di fuori del perimetro operativo della omissione contributiva.
Peraltro, proprio in virtù dell'accertamento ispettivo svolto dall' si è potuto accertare il CP_1 mancato pagamento della contribuzione dovuta in capo alla società.
8. Le spese di lite nei confronti di – liquidate come in dispositivo secondo il DM n. CP_1
147/22 in relazione alle cause di natura previdenziale (valore €260.000/€520.000) e con applicazione dei valori tariffari minimi stante la non complessità delle questioni trattate – seguono la soccombenza e vanno poste a carico della società opponente.
Nulla sulle spese nei confronti della stante il difetto di legittimazione e la CP_2 contumacia
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna la società opponente alla refusione delle spese di lite in favore dell' che si CP_1 liquidano in complessivi €9.460,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e cpa come per legge;
-nulla sulle spese di lite nei confronti della CP_2
Latina, 25/09/2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Simona Marotta
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 23/09/2025 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 3578/2022 promossa
DA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Parte_1
e difesa dall'Avv. LEGGIERO FABIO, giusta procura in atti
-ricorrente-
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso anche disgiuntamente, dagli Avv.ti
Laura Loreni e Anna Paola Ciarelli, giusta procura in atti
-resistente-
E CONTRO
- in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore
-contumace-
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro avente ad oggetto: opposizione avviso di addebito n. 371 2022 00121502 76 000 dando lettura dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza viene redatta in forma semplificata, senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
2. Preliminarmente deve darsi atto che nel caso di specie la rimasta contumace - non CP_2 deve considerarsi contraddittore necessario in virtù delle annualità cui le contribuzioni dell'atto impugnato afferiscono (anno 2014), stante la disciplina della L. 23.12.1998 n. 448, art. 13 (Cessione e cartolarizzazione dei crediti ), come modificato dall'art. 3, comma CP_1
42-quinquies d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248 che prevede, per quanto in questa sede rileva, la cessione all'ente di cartolarizzazione dei crediti maturati fino al 31 dicembre 2008, di talché la verifica della corretta nel presente giudizio non assume rilievo.
3. La domanda attorea – avente ad oggetto l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 371 2022
00121502 76 000 notificato in data 04.10.2022 con cui l' ha richiesto alla società CP_1 opponente la somma di €uro 292.764,44 a titolo di recupero delle differenze contributive per il periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014, scaturito dal verbale di accertamento n 2018007600 CP_ Prot. 4000.02/01/2019.0000418 del 02.01.2019 – non è fondata e va rigettata
4. A sostegno della domanda, parte opponente ha eccepito: a) l'omessa notifica del verbale di accertamento e la violazione dell'art. 14 L. 689/1981; b) la prescrizione del credito contributivo;
c) la violazione e falsa applicazione dell'art. 116 co. 8 L. 388/2000
5. Il primo motivo di ricorso è infondato.
5.1 In ordine alla eccepita violazione dell'art. 14 della l. 689/81, merita di essere richiamato l'orientamento della Suprema Corte, dal quale non v'è motivo di discostarsi, secondo cui «in tema di omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali, le somme aggiuntive
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro dovute dal contribuente hanno natura di sanzione civile e non amministrativa, costituendo effetto automatico delle violazioni a cui conseguono, con funzione di rafforzamento dell'obbligo contributivo e di predeterminazione legale del danno cagionato all'ente previdenziale, cosicché per esse non opera la deroga alla compensabilità prevista per gli interessi e le sanzioni civili dall'art. 69 della l. n. 153 del 1969 in materia di indebito previdenziale» (Cass. Sez. L., Sentenza n. 16262 del 20/06/2018; nello stesso senso, Cass.,
Sez. Lav., Ordinanza n. 12533 del 10/05/2019, secondo cui «in materia previdenziale, tra omissione contributiva e somme aggiuntive - che hanno natura di sanzioni civili - vi è un vincolo di dipendenza funzionale, contrassegnato dall'automatismo della sanzione rispetto all'omissione, sì che le somme aggiuntive in questione rimangono continuativamente collegate in via giuridica al debito contributivo;
ne consegue che l'automaticità funzionale, legalmente predeterminata, della sanzione civile rispetto all'obbligazione contributiva, esclude non solo la rilevanza dell'elemento soggettivo, ma anche l'idoneità del provvedimento giudiziale sospensivo della cartella ad impedire il maturare delle predette somme aggiuntive»).
Occorre ancora richiamare l'ulteriore principio di diritto espresso dalla Cassazione con
Ordinanza n. 28/2019 secondo cui “ in materia di contestazione di illeciti rilevanti a fini contributivi, per omesso pagamento di quanto dovuto allo stesso titolo agli istituti previdenziali, non rilevi il rispetto dei principi dettati dalla legge 689/1981 in materia di sanzioni amministrative”; la Cassazione invero, ha più volte ribadito (cfr. sentenza n. 3269 del 2009 e ordinanza n. 4225 del 2018) che "nel procedimento di riscossione a mezzo ruolo dei contributi previdenziali, come regolato dagli artt. 24 e ss. del d.lgs. n. 46 del 1999, in difetto di espresse previsioni normative che condizionino la validità della riscossione ad atti prodromici, a differenza di quanto avviene in materia di applicazione di sanzioni amministrative, in forza di quanto previsto, segnatamente, dall'art. 14 della I. n. 689 del
1981, la notifica al debitore di un avviso di accertamento non costituisce atto presupposto necessario del procedimento, la cui omissione invalidi il successivo atto di riscossione, ben potendo l'iscrizione a ruolo avvenire pur in assenza di un atto di accertamento da parte dell'istituto”. Appare ovvio che lo stesso canone vale, in base alla premessa generale posta in esordio dalla società opponente, anche in relazione al verbale di accertamento ispettivo in un giudizio in relazione ai profili contributivi.
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro Ne discende che, poiché il richiamato art. 14 della legge 689/81 riguarda esclusivamente la materia degli illeciti amministrativi, mentre nel caso di specie si verte in tema di debito contributivo, ne va immediatamente esclusa l'applicabilità all'ipotesi in esame.
6. Anche il secondo motivo di doglianza è infondato, avendo l' dimostrato che il CP_1 verbale di accertamento n. NIU 2018007600 del 02.01.2019 (da cui trae origine la pretesa creditoria di cui all'avviso di addebito) è stato notificato alla società opponente a mezzo raccomandata a/r in data 8.1.2019 presso la sede legale in Napoli via nuova Marina n. 5 (cfr CP_ doc all.to alla memoria
Tale circostanza documentale non risulta contestata dalla società, con la conseguenza che alcuna prescrizione può dirsi maturata nel caso in esame.
7. Con il terzo motivo di opposizione la società deduce la violazione dell'art. 116 co. 8 lett. B della L. 388/2000 per aver l' erroneamente imputato l'evasione contributiva, nonostante CP_1 la società avesse regolarmente inviato i modelli DM 10 con il flusso telematico, ed avendo effettuato il relativo pagamento come emergente dall'estratto del Cassetto CP_3
Previdenziale.
Il motivo è infondato.
7.1 Dall'esame del verbale ispettivo NIU 2010007600 del 02.01.2019 da cui è scaturito l'AVA qui opposto è emerso che la società ha utilizzato, per il Parte_1 calcolo delle retribuzioni erogate ai dipendenti, il contratto della metalmeccanica industriale e che dal 1/1/2014 in poi, la società non ha erogato ai dipendenti gli aumenti mensili sulla retribuzione base scaturiti a seguito del rinnovo del contratto di categoria, i quali non sono stati inclusi negli imponibili presi come base per il calcolo dei contributi dovuti all' . CP_1
Gli hanno quindi addebitato gli ulteriori contributi dovuti in base al comma 1, art.1, CP_4 della legge 389/89, secondo cui i datori di lavoro sono tenuti a calcolare i contributi sugli imponibili contrattuali, indipendentemente dalla reale corresponsione degli emolumenti corrisposti ai dipendenti. Inoltre, gli hanno addebitato alla società e per alcuni CP_4 dipendenti, gli scatti di anzianità, a fronte del mancato inserimento degli stessi in busta paga.
(cfr doc. all.to sub memoria ) CP_1
7.2 Sul punto occorre richiamare i principi di diritto espressi da ultimo dalla Corte di
Cassazione con Ordinanza n. 9952/2025 in caso analogo, secondo cui “la fattispecie di omissione contributiva di cui all'art.116, co.8, lett. a) l. n.388/00 ricorre nel solo caso in cui
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro il datore di lavoro abbia provveduto e tutte le denunce e registrazioni obbligatorie, omettendo però il pagamento dei contributi dovuti (Cass.11261/10, Cass.28966/11).
L'omissione contributiva sussiste, in altri termini, nell'ipotesi di mora nel versamento dei CP_ contributi dovuti (v. Cass.17970/22) in base alle denunce effettuate all' e senza che
l'ente debba procedere ad accertamenti volti ad individuare omissioni o falsità nelle denunce e registrazioni (v. ancora Cass.28966/11)” (nello stesso senso cfr anche Cass
8115/2023)
Ebbene, nel caso in esame le denunce inviate dalla società all' per l'anno Parte_1 CP_1
2014 erano errate, poiché prevedevano contribuzioni inferiori a quelle dovute secondo il
CCNL applicato, sulla base di un dato oggettivo (violazione del minimale contributivo) non conforme a diritto. Ciò consente di ritenere che tale ipotesi si collochi al di fuori del perimetro operativo della omissione contributiva.
Peraltro, proprio in virtù dell'accertamento ispettivo svolto dall' si è potuto accertare il CP_1 mancato pagamento della contribuzione dovuta in capo alla società.
8. Le spese di lite nei confronti di – liquidate come in dispositivo secondo il DM n. CP_1
147/22 in relazione alle cause di natura previdenziale (valore €260.000/€520.000) e con applicazione dei valori tariffari minimi stante la non complessità delle questioni trattate – seguono la soccombenza e vanno poste a carico della società opponente.
Nulla sulle spese nei confronti della stante il difetto di legittimazione e la CP_2 contumacia
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna la società opponente alla refusione delle spese di lite in favore dell' che si CP_1 liquidano in complessivi €9.460,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e cpa come per legge;
-nulla sulle spese di lite nei confronti della CP_2
Latina, 25/09/2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Simona Marotta
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro