Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 25/03/2025, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n.535/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE
SEZIONE III
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Rossella Atzeni - Presidente
Dott. Marcello Castiglione - Consigliere
Dott. Franco Davini - Consigliere istruttore ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa con oggetto: divisione ereditaria
Fra:
Parte_1 Parte_2 Parte_3
rappresentati e difesi dall'Avv. Federico Barbano, presso il cui studio sito in Savona 17100, Via Paleocapa n. 25/6 sono elettivamente domiciliati, come da mandato in atti
- Appellanti -
-
contro
-
rappresentata e difesa dall'Avv. Pastorina Controparte_1
Calcagno, presso il cui studio sito in Savona via Privata degli
Angeli n.15 è elettivamente domiciliata, come da mandato in atti
-Appellata -
Conclusioni delle parti
Per l'appellante:
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello,
1
gravi e fondati motivi enunciati in atto di appello, previa ogni
migliore vista declaratoria e statuizione, in parziale riforma della
Sentenza n. 242/2024 pubblicata dal Tribunale di Savona in data
14.03.2024 e notificata il successivo 20.04.2024,
REVOCARE o annullare i punti di cui alla predetta Sentenza n. 2 e 3
e conseguentemente - ferme le ulteriori statuizioni, Voler
accogliere lo spiegato appello e per l'effetto riformare l'impugnata
Sentenza in ordine alle statuizioni di cui ai capi 2 e 3; pertanto,
- in via preliminare e/o pregiudiziale accertare e dichiarare
l'inammissibilità delle domande congiunte di “di divisione del
compendio ereditario e di verifica di autenticità del testamento”
così come formulate da controparte;
- nel merito e salvo gravame della precedente eccezione preliminare
e/o pregiudiziale, dato atto dell'accertata autenticità della
sottoscrizione della scheda testamentaria datata 27 febbraio 2007 e pubblicata dal Notaio in data 17 settembre 2012 rep. n. 575551 Per_1
racc. n. 32035 registrato a Savona il 20 settembre 2012 al n. 5634
serie 1T, trascritto a Savona il 20 aprile 2012 al reg. d'org. 9160
reg. part. 7281;
- in via principale: rigettare le domanda formulata nel giudizio di
primo grado dalla IG nei confronti dei Controparte_1
signori e Parte_2 Parte_1 Controparte_2
e, in riforma della Sentenza n. 242/2024 Parte_3
emessa dal Tribunale di Savona in data 14.03.2024, rideterminare la
massa ereditaria deducendo il debito di euro 15.493,71 in quanto non
prescritto tale importo andrà dedotto dalla massa ereditaria attiva
e dovrà estinto con versamento della predetta somma a favore della
IG ; e, previa declaratoria e accertamento del Parte_1
2 mancato godimento in via esclusiva dell'immobile per cuiè causa e
accertamento del credito vantato dagli appellanti a titolo di oneri
e manutenzione così come emersi in I grado, accertare in euro
34.802,88 così come evidenziato in sede di comparsa conclusionale,
il valore della quota degli appellanti, rideterminando il valore dei
conguagli in conformità e rigettare la domanda di conguaglio avanzata
dalla IG per il mancato godimento dei terreni CP_1
agricoli e degli immobili;
- in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui
l'Ecc.ma Corte d'Appello dovesse confermare l'accoglimento della
domanda di condanna formulata nel giudizio di primo grado dalla
IG nei confronti dei signori , CP_1 Parte_2 Pt_1
rideterminare il quantum dovuto a titolo di Parte_1
mancatogodimento dell'immobile;
- in ogni caso condannare alle spese tutte del doppio grado di
giudizio dell'emananda sentenza, sua registrazione, e successive.”
Per l'appellata:
“Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria domanda,
eccezione e deduzione,
- respingere l'appello proposto da . Parte_2 Parte_1
, e perché infondato in Parte_3 Controparte_2
fatto e in diritto, di conseguenza confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Savona n. 242/2024 pubblicata in data 14
marzo 2024 emessa a definizione del procedimento Rg. 1710/2021 .
- condannare l'appellante alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio (Compenso ai sensi del D.M. n. 55/2014,
come modificato con i D.M. n .37/2018 e 147/2022). Oltre spese generali e oneri accessori come per legge ).“
3 IN FATTO E DIRITTO
1. decedeva il 12 maggio 2012. Persona_2
moglie separata (dal 2009) del de cuius, citava Controparte_1
in giudizio i potenziali altri coeredi ab intestato Parte_1
, , , al
[...] Parte_2 Parte_3 Controparte_2
fine di:
-fare accertare se il testamento in data 27 febbraio 2007 , che revocava ogni precedente testamento (e quindi anche quello del 28
gennaio 2006 in cui il de cuius aveva nominato l'attrice sua erede)
fosse autentico o meno;
-nel caso fosse autentico provvedere alla divisione dell'asse ereditario fra gli eredi ab intestato;
-condannare i convenuti a corrisponderle un indennizzo per non averle permesso di utilizzare l'immobile di proprietà del de cuius ed ex casa coniugale nonostante avesse fatto espressa richiesta di consegna delle chiavi.
2. Parte_1 Parte_2 Parte_3
si costituivano ed eccepivano l'impossibilità di Controparte_2
domandare contemporaneamente l'accertamento della autenticità del testamento e la divisione giudiziale presupponendo la domanda giudiziale un previo accertamento delle quote ereditarie.
Dichiaravano di non opporsi ad una consulenza tecnica di ufficio grafologica.
Chiedevano il rigetto della domanda di una indennità per la mancata disponibilità dell'immobile in quanto dopo la separazione l'attrice aveva abbandonato l'immobile per recarsi a Milano.
In via riconvenzionale domandavano:
-il rimborso delle spese sostenute sull'immobile nel corso degli anni ammontanti ad Euro 17.554,09;
4 -la restituzione del prestito di Lire 30.000.000 fatto nel 1995
dalla madre del de cuius al figlio per l'acquisto Parte_1
della casa.
3. eccepiva che il credito di Lire 30.000.000 era Controparte_1
prescritto in quanto estinto per il decorso di più di 10 anni.
Nel corso dell'istruttoria erano sentiti i testimoni indicati dalle parti ed erano svolte una consulenza tecnica di ufficio grafologica sul testamento ed una sulla regolarità urbanistica e sul valore dell'immobile in comunione.
4.Il Tribunale di Savona con sentenza del 14 marzo 2024 n.242 sulla base della consulenza tecnica di ufficio grafologica esperita dichiarava che il testamento in data 27 febbraio 2007, che si limitava a revocare ogni precedente disposizione testamentaria, era autentico e di conseguenza la successione doveva avvenire ab intestato.
Poiché l'immobile oggetto di causa era affetto da una irregolarità urbanistica insanabile le parti avevano concordato di rimanere in comunione limitatamente all'immobile ed il Tribunale recepiva in sentenza questa decisione.
Secondo il Tribunale il credito di per il prestito Parte_1
di 30.000.000 di Lire era estinto per prescrizione.
Infatti i testimoni sentiti , se avevano confermato che Parte_1
aveva chiesto ripetutamente al figlio la restituzione della
[...]
somma prestatagli, non avevano dato indicazioni precise di quando questo sarebbe avvenuto.
Sulla domanda di determinazione dei rapporti di debito e credito il
Tribunale recepiva l'indicazione del consulente tecnico di ufficio per cui l'indennizzo spettante all'attrice per l'occupazione era
5 superiore al valore della quota dei convenuti sui beni immobili ,per cui attribuiva all'attrice l'intera massa mobiliare.
Tenuto conto del valore delle rispettive quote e dei rapporti di debito e credito, condannava e a Parte_1 Parte_2
corrispondere all'attrice a titolo di conguaglio Euro 1512,21
ciascuno e e a corrispondere Parte_3 Controparte_2
ciascuna € 504,07 all'attrice.
Compensava le spese di causa fra le parti.
5. Parte_1 Parte_2 Parte_3
proponevano appello contro la sentenza sulla base dei seguenti motivi di appello.
Primo motivo di appello.
Il Tribunale aveva omesso di pronunciarsi sulla eccezione preliminare che non era possibile procedere alla divisione se non fosse stato accertato che loro erano eredi.
Secondo motivo di appello.
In realtà i testimoni avevano dato delle indicazioni temporali in quanto avevano specificato che la richiesta di restituzione del prestito era stata avanzata sia prima della separazione dei coniugi sia dopo che l'odierna attrice e il de cuius si erano separati;
quindi l'eccezione di prescrizione era superata.
Terzo motivo di appello.
Gli appellanti non si erano mai opposti alla divisione dell'immobile né alla fruizione dell'immobile da parte dell'appellata.
Nella missiva della si diceva che sarebbe stata Controparte_1
fatta formale richiesta della restituzione ma tale richiesta non era mai stata avanzata.
6 Inoltre il consulente tecnico di ufficio era andato chiaramente oltre i suoi poteri ed aveva formulato valutazioni spettanti solo al giudice.
Gli appellati non avevano tratto alcuna utilità dall'immobile che del resto essendo abusivo non poteva dare alcuna utilità.
L'ammontare delle fatture di luce e gas erano la dimostrazione che l'immobile non era utilizzato.
6. ritualmente costituitasi chiedeva il rigetto Controparte_1
dell'appello.
Circa il primo motivo di appello non vi era stata una omissione di pronuncia ma una pronuncia implicita, in quanto, accertata l'autenticità del testamento che revocava tutti i precedenti testamenti, incluso quello che nominava sua unica Controparte_1
erede; ne seguiva che gli appellanti erano coeredi contro cui era stata validamente proposta domanda di divisione ereditaria.
Circa il secondo motivo di appello l'interruzione della prescrizione doveva avvenire con atto scritto avente datata certa ed erano irrilevanti le generiche dichiarazioni dei testi (peraltro tutti imparentati con gli appellanti).
Circa il terzo motivo di appello all'appellata era stato impedito il godimento dell'immobile che era stato tenuto dagli appellanti in perfette condizioni e con tutte le utenze attive, cosa che non aveva molto senso in mancanza di un utilizzo.
Non era vero che le chiavi erano nella sua disponibilità, cosa del resto inverosimile tenendo conto che aveva lasciato la casa anni.
Dopo che le parti avevano precisato le conclusioni, depositato le comparse conclusionali e le repliche, la causa era rimessa al collegio all'udienza del 6 marzo 2025 e successivamente decisa in camera di consiglio.
7 7. Il primo motivo di appello è infondato.
Non è vero che non si possa proporre congiuntamente una domanda di accertamento negativo della autenticità o meno del testamento ed una domanda di divisione all'esito dell'accertamento.
Accade quotidianamente che cause di divisione ereditarie possano vedere la controversia riguardare non solo i beni facenti parte della comunione e le modalità di divisione ma anche la esatta determinazione delle quote ereditarie.
La sentenza della Cassazione Sez. Un 15 giugno 2015 n. 12.307 citata dagli appellanti non prescrive assolutamente nulla in proposito limitandosi a stabilire che chi contesti l'autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo e che su di lui grava l'onere della prova.
Una volta accertato che il testamento era autentico, e quindi che gli odierni appellati erano coeredi (punto su cui è sceso il giudicato), il Tribunale ha implicitamente rigettato l'eccezione di improcedibilità.
Il secondo motivo di appello è infondato.
L'articolo 2943 c.c. disciplina l'ipotesi di interruzione prescrizione da parte del titolare del credito.
Fra le ipotesi contemplate vi è la messa in mora;
ma ai sensi dell'art. 1219 c.c. la messa in mora deve essere fatta con atto scritto.
Quindi le ripetute richieste orali formulate da Parte_1
al proprio figlio sono prive di effetto interruttivo.
E' in ogni caso vero come dice il Tribunale che nessuna delle testimonianze colloca temporalmente le dichiarazioni.
8 L'unica dichiarazione testimoniale che fa un vaghissimo riferimento temporale è quella in cui si dice che le richieste furono avanzate anche dopo la separazione (risalente al 2009).
Ma il prestito avvenne nel 1995 ed il de cuius morì nel 2012; se anche per assurdo la richiesta orale avesse una valenza interruttiva
(che invece pacificamente non ha) in assenza di prova di quando si sarebbe verificato l'evento interruttivo nell'arco dei 17 anni fra il prestito e la morte è impossibile accertare che il credito non si sia prescritto mancando la prova di quando si collochi la richiesta in questo arco di tempo.
Una eventuale richiesta, dopo la separazione, mettiamo nel 2010,
sarebbe inidonea ad interrompere il decorso di una prescrizione ormai maturata definitivamente nel 2005.
E' invece ammessa la prova per testimoni dell'ipotesi di cui all'art. 2944 c.c., in cui l'interruzione della prescrizione può avvenire per il riconoscimento del debito da parte del debitore fatta anche a terzi.
I capitoli dedotti da parte appellante in primo grado non erano volti a dare questa prova infatti prevedevano:
“ 7) vero che la sig.ra madre del de cuius, ha Parte_1
effettuato il prestito della somma di lire 30.000.000, utilizzato
dal sig. per l'acquisto dell'immobile sito in Noli Persona_2
(Sv), Via Luminella 36 A;
8) vero che la sig.ra ha richiesto la restituzione Parte_1
dell'importo di lire 30.000.000; “
Si deve però dire che uno dei testimoni ha fatto una dichiarazione compatibile con l'art. 2944 c.c..
9 La teste ha infatti dichiarato: “ capo7 : è vero , così Tes_1
mi riferiva il Signor e mi aveva anche detto che Persona_2
avrebbe restituito tale somma;
“.
Manca però anche qui come si vede qualsiasi riferimento temporale e di conseguenza questa testimonianza è inidonea a provare che il credito non si sia estinto per prescrizione.
Il terzo motivo di appello è infondato.
L'appellata essendosi separata ed avendo lasciata la casa coniugale trasferendosi a Milano non aveva più motivi per avere una copia delle chiavi.
In atti vi è la seguente missiva inviata nel 2014 al legale degli appellanti da parte del legale dell'appellata.
Anche se il legale si riserva di effettuare una diffida formale è
indubbio che la lettera richiede espressamente una immediata consegna delle chiavi.
Gli appellanti non hanno mai detto né tanto meno dimostrato di avere consegnato una copia delle chiavi dell'immobile alla appellata o di averle consentito l'accesso all'immobile.
La mancata fruizione di un bene che come erede aveva diritto di utilizzare per l'opposizione degli altri coeredi comporta il sorgere al diritto ad una indennità per il mancato uso.
10 Del tutto irrilevante è poi in che modo gli appellanti abbiano utilizzato l'immobile in quanto l'indennità trova il suo fondamento nell'impedimento ad usarlo da parte della e non Controparte_1
nell'uso fatto dagli appellanti.
Le spese legali del giudizio di appello seguono la soccombenza e sono liquidate in Euro 12.000,00 per compensi oltre spese generali,
cpa ed I.V.A. ( 2.900,00 Euro per la fase di studio, 1.900,00 Euro
per la fase introduttiva, 2.200,00 Euro per la fase di trattazione e istruttoria, 5000,00 Euro per la fase della decisione ) .
Occorre dichiarare ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma
1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'appello è stato interamente rigettato.
Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53..
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa
istanza, sull'appello proposto da Parte_1 Parte_2
, contro la sentenza del Tribunale di
[...] Parte_3
Savona del 14 marzo 2024 n.242 respinge l'appello e conferma la
sentenza appellata.
Condanna Parte_1 Parte_2 Parte_3
, debitori in solido a rifondere a le
[...] Controparte_1
spese legali del giudizio di appello liquidate in Euro 12.000,00
per compensi oltre spese generali, cpa ed I.V.A..
Dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater
del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'appello è stato interamente
rigettato.
11 Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano
omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
Genova lì 12 marzo 2025
Il Consigliere estensore
Dott. Franco Davini
Il Presidente
Dott. Rossella Atzeni
12