Ordinanza cautelare 15 maggio 2024
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 24/01/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00104/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00568/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 568 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Del Prete e Vincenzo Di Caterino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore ; Questura di Prato, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria legale in Firenze, Via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
- del Decreto del Questore della Provincia di Prato n. -OMISSIS-del 9 gennaio 2024, notificato in data 18 gennaio 2024, nella parte in cui è stato revocato il permesso di soggiorno di lungo periodo n. -OMISSIS- per soggiornanti di lungo periodo emesso in favore della ricorrente;
- di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente, anche implicito, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente, ivi inclusa la comunicazione di avvio del procedimento del 29 settembre 2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Prato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2024 la dott.ssa Katiuscia Papi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La signora -OMISSIS-, cittadina cinese, era titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo per lavoro subordinato, rilasciato dalla Questura di Prato in data 25 giugno 2011, nel quale erano inseriti anche i figli minori -OMISSIS-.
Il 27 luglio 2023 perveniva all’Amministrazione dell’Interno la richiesta di nulla osta al reingresso trasmessa dal Consolato Generale d’Italia a Shangai. La Questura di Prato, verificato allora che la ricorrente aveva lasciato il territorio nazionale dal 12 gennaio 2020, ed era rimasta assente per 3 anni, 6 mesi e 11 giorni, disponeva la revoca del titolo di soggiorno ai sensi dell’art. 9 comma 7 lettera d) D. Lgs. 286/1998, secondo cui: “ Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 è revocato in caso di assenza dal territorio dell’Unione per un periodo di dodici mesi consecutivi ”.
2. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la signora -OMISSIS- impugnava la suddetta revoca chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia, sulla base di plurimi argomenti di censura.
In particolare, la ricorrente evidenziava le difficoltà di rientro in Italia dalla Cina, legate alla pandemia da Covid-19, nel periodo successivo al suo ritorno nello Stato di origine, e rilevava come l’Amministrazione non avesse valutato la possibilità di concederle un nuovo permesso di soggiorno a diverso titolo.
3. La domanda cautelare, trattata alla camera di consiglio del 15 maggio 2024, veniva respinta con ordinanza della Sezione n. -OMISSIS-.
All’udienza pubblica del 10 dicembre 2024 la causa era trattenuta in decisione.
4. Il Collegio, meglio valutata la fattispecie di causa, e intendendo dare continuità al recente indirizzo giurisprudenziale della Sezione riguardante casi simili (su cui infra ), ritiene che il ricorso sia fondato e meritevole di accoglimento.
L’Amministrazione infatti, nel valutare la ricorrenza, nel caso di specie, degli impedimenti di cui all’art. 13 comma 4 D.P.R. n. 394/1999, non ha preso in considerazione il fatto notorio, e nel contempo determinante ai fini della concreta possibilità di fare ritorno in Italia da parte della signora -OMISSIS-, che le misure restrittive alla libertà di spostamento legate alla pandemia da Covid-19 sono venute meno, da parte del Governo cinese, solo a partire dall’8 gennaio 2023 (in tal senso si vedano: T.A.R. Toscana n. 746 del 17 giugno 2024, n. 1051 del 27 settembre 2024).
Il provvedimento non risulta pertanto adeguatamente istruito e motivato, e come tale si appalesa illegittimo.
Si assorbono le ulteriori censure non specificamente esaminate, per ragioni di continenza ed economia processuale.
5. In definitiva il ricorso va accolto, con conseguente annullamento dell’atto gravato.
6. Le spese di lite vengono compensate, attesa la peculiarità della fattispecie che ha costituito oggetto di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie per le ragioni indicate in motivazione e annulla, per l’effetto, il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della ricorrente.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Cacciari, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario
Katiuscia Papi, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Katiuscia Papi | Alessandro Cacciari |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.