TRIB
Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/03/2025, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Tribunale di Napoli Nord, I Sezione Civile, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Nadia Zampogna Presidente rel.
2) Dott. Eugenio Troisi Giudice
3) Dott.ssa Veronica Vernetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4902 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno
2024, riservata in decisione all'udienza cartolare del giorno 27.03.2025, vertente sulla separazione personale dei coniugi su ricorso congiunto
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Sessa Parte_1 C.F._1
Aurunca (CE), al Vico II Ugolino n. 12, preso lo studio dell'avv. Rossella De Angelis, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
E
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Aversa (CE) Parte_2 C.F._2
alla Via Dei Glicini n. 38, presso lo studio dell'avv. Corrado C. Manni, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 16.12.2024, i ricorrenti, in atti generalizzati, premettendo di avere contratto matrimonio in Casandrino (Na) il 04.05.2024 in regime di separazione dei beni e che dalla loro unione non erano nati figli, dichiaravano che tra essi coniugi era venuta meno qualsivoglia comunione materiale e spirituale;
pertanto, avevano deciso di separarsi consensualmente alle condizioni riportate nel ricorso. All'udienza del 27.03.2025 i ricorrenti comparivano in modalità figurata ai sensi degli artt. 127 e
127 ter c.p.c. ribadendo, mediante il deposito di note scritte, la volontà di separarsi alle condizioni accessorie indicate nel ricorso introduttivo.
Quindi il Giudice relatore riservava la causa al Collegio per la decisione, sulle conclusioni del PM che nulla opponeva.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non essendo stata avanzata dalle parti la domanda di addebito.
Quanto alle statuizioni accessorie relative all'assegnazione della casa coniugale, le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui al ricorso, che devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte Cass. Sez. U, Sentenza n. 642 del 16/01/2015; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22562 del
07/11/2016, ma anche Cass. N. 24508 del 2006 Rv. 593074 - 01, N. 10033 del 2007 Rv. 596633 -
01, N. 7347 del 2012 Rv. 622892 - 01, N. 12644 del 2012 Rv. 623402 - 01, N. 63360 del 2014 Rv.
255094 - 01, N. 107 del 2015 Rv. 633996 – 01).
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Tenuto conto della congiunta richiesta delle parti, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
23.10.1997 e , nato a [...] il [...], alle condizioni di cui al ricorso Parte_2
introduttivo a tutti gli effetti di legge;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, D.p.r. 3-11-2000 n. 396 all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Casandrino (Na), nonché per gli eventuali adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente
Ufficiale di Stato Civile, ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione (Atto n. 4, p.
II, S. A, Ufficio 1, anno 2024).
c) nulla per le spese. Manda la cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso, all'esito della camera di consiglio del 27.03.2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Nadia Zampogna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Tribunale di Napoli Nord, I Sezione Civile, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Nadia Zampogna Presidente rel.
2) Dott. Eugenio Troisi Giudice
3) Dott.ssa Veronica Vernetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4902 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno
2024, riservata in decisione all'udienza cartolare del giorno 27.03.2025, vertente sulla separazione personale dei coniugi su ricorso congiunto
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Sessa Parte_1 C.F._1
Aurunca (CE), al Vico II Ugolino n. 12, preso lo studio dell'avv. Rossella De Angelis, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
E
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Aversa (CE) Parte_2 C.F._2
alla Via Dei Glicini n. 38, presso lo studio dell'avv. Corrado C. Manni, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 16.12.2024, i ricorrenti, in atti generalizzati, premettendo di avere contratto matrimonio in Casandrino (Na) il 04.05.2024 in regime di separazione dei beni e che dalla loro unione non erano nati figli, dichiaravano che tra essi coniugi era venuta meno qualsivoglia comunione materiale e spirituale;
pertanto, avevano deciso di separarsi consensualmente alle condizioni riportate nel ricorso. All'udienza del 27.03.2025 i ricorrenti comparivano in modalità figurata ai sensi degli artt. 127 e
127 ter c.p.c. ribadendo, mediante il deposito di note scritte, la volontà di separarsi alle condizioni accessorie indicate nel ricorso introduttivo.
Quindi il Giudice relatore riservava la causa al Collegio per la decisione, sulle conclusioni del PM che nulla opponeva.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non essendo stata avanzata dalle parti la domanda di addebito.
Quanto alle statuizioni accessorie relative all'assegnazione della casa coniugale, le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui al ricorso, che devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte Cass. Sez. U, Sentenza n. 642 del 16/01/2015; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22562 del
07/11/2016, ma anche Cass. N. 24508 del 2006 Rv. 593074 - 01, N. 10033 del 2007 Rv. 596633 -
01, N. 7347 del 2012 Rv. 622892 - 01, N. 12644 del 2012 Rv. 623402 - 01, N. 63360 del 2014 Rv.
255094 - 01, N. 107 del 2015 Rv. 633996 – 01).
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Tenuto conto della congiunta richiesta delle parti, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
23.10.1997 e , nato a [...] il [...], alle condizioni di cui al ricorso Parte_2
introduttivo a tutti gli effetti di legge;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, D.p.r. 3-11-2000 n. 396 all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Casandrino (Na), nonché per gli eventuali adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente
Ufficiale di Stato Civile, ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione (Atto n. 4, p.
II, S. A, Ufficio 1, anno 2024).
c) nulla per le spese. Manda la cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso, all'esito della camera di consiglio del 27.03.2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Nadia Zampogna