Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 02/06/2025, n. 954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 954 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott. Antonio
Giovanni Provazza, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 395 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2019, vertente
T R A
(CF , rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Oliverio;
Parte_1 C.F._1
Attrice
E in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
Enrico Manfredi;
convenuta
E
(CF , rappresentato e difeso dall'Avv. Davide Controparte_2 C.F._2
Tarsitano; convenuto
Nonché
, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e Controparte_3 difesa dall'Avv. Santo Spagnolo;
terza chiamata
E
, già in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_4 Controparte_5 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Corina;
terza chiamata
OGGETTO: Risarcimento danni da responsabilità medica.
pagina 1 di 9
Ragione di fatto e di diritto della decisione
L'attrice in epigrafe indicata conveniva in giudizio il dott. e la Controparte_2 Controparte_6
per accertare la responsabilità delle odierne parti convenute e ottenere la condanna al
[...]
risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, quale conseguenza dei postumi invalidanti subiti a seguito dell'intervento di chirurgia oftalmologica, eseguito in data 12.06.2009 dal dott.
, che le avrebbe causato: “cecità OS in soggetto con deficit visivo OD, depressione Controparte_2 endo-reattiva con disturbo fobico, attacchi di panico e alterazione del ciclo sonno-veglia”, con postumi permanenti;
deduceva, nello specifico, che nel mese di giugno 2009 a causa di una riduzione della qualità visiva a carico dell'occhio sinistro, si rivolgeva per una visita specialistica al Dr. il quale poneva la diagnosi di “distacco della retina e cataratta” indicando Controparte_2
la necessità di un ricovero per intervento chirurgico;
veniva ricoverata presso la
[...]
dal 09.06.2009 al 24.06.2009 e sottoposta al predetto intervento di Controparte_7
chirurgia oftalmologica a seguito del quale non si realizzò un miglioramento della condizione visiva, anzi l'insorgenza di complicanze che avrebbero determinato la necessità di eseguire interventi ulteriori, a causa della errata procedura di intervento utilizzata dal sanitario, anziché quella corretta c.d. del piombaggio;
lamentava, inoltre, che dopo l'intervento chirurgico con uso del gas non le sarebbe stato prescritto il mantenimento di una corretta posizione del capo CP_8 tale da favorire l'azione del gas;
sosteneva, ancora, che l'intervento non fosse stato tempestino per il notevole lasso di tempo intercorso tra l'insorgenza della malattia e il trattamento chirurgico;
da ultimo, eccepiva di non aver ricevuto un completo “consenso informato” necessario per gli interventi effettuati, con riguardo anche all'operazione di pupilloplastica.
Si costituiva il dott. che resisteva alla domanda, eccependo, in via preliminare, la Controparte_2 carenza di legittimazione passiva in relazione alla domanda proposta nei suoi confronti dall'attrice in quanto, ai sensi dell'art. 7, comma 1 e 2 della legge 08 marzo 2017, n.24 (c.d. Legge Gelli) la domanda giudiziale doveva essere proposta, in via esclusiva, solo nei confronti della struttura sanitaria;
sollevava, poi, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno lamentato essendo decorsi i termini di prescrizione quinquennale di cui all'art.
2.947 c.c. dalla data dell'intervento chirurgico, avvenuto nel giugno 2009; nel merito, contestava la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto e priva di riscontro probatorio, evidenziando che l'attrice al momento del pagina 2 di 9 trattamento presentava già un quadro clinico piuttosto grave e complicato tale da comportare la mancanza di qualsivoglia nesso di causalità tra le lesioni lamentate ed il trattamento sanitario eseguito;
in subordine, contestava l'avversa pretesa di risarcimento anche sotto il profilo del quantum; proponeva domanda di manleva istando per la chiamata in causa della compagnia assicurativa.
La convenuta si costituiva contestando ogni profilo di responsabilità Controparte_6
nonché la sussistenza del nesso causale tra la dedotta condotta del sanitario e i danni riportati, in quanto lo stesso avrebbe osservato tutti i protocolli e le pertinenti linee guida e, di conseguenza, non poteva a questi addebitarsi alcuna negligenza, imperizia ed alcuna imprudenza;
contestava, in via subordinata, il quantum della pretesa risarcitoria;
proponeva, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, domanda di rivalsa nei confronti del Dott. ; avanzava CP_2
domanda di manleva da eventuali condanne chiamando in causa la compagnia assicurativa.
Si costituiva la la quale sollevava diverse eccezioni in ordine all'operatività Controparte_4
della polizza assicurativa, chiedendo nel merito il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto, avuto riguardo alla posizione della assicurata e del personale CP_6
dipendente.
Si costituiva, da ultimo, la la quale eccepiva, in via preliminare, Controparte_3
l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno;
sollevava l'inoperatività della polizza assicurativa in quanto la stessa sarebbe operante solo in caso di accertamento della “colpa grave” in capo al sanitario;
nel merito veniva richiesto il rigetto della domanda attorea poiché infondata;
in subordine, si contestava il quantum della pretesa risarcitoria, con la richiesta di condannare esclusivamente la casa per l'operato del dott. . CP_6 Controparte_6 CP_2
Il giudizio veniva istruito a mezzo prove orali e di CTU medico-legale.
All'udienza del 15.11.2024 la causa veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini per i deposito delle comparse conclusionali e successive repliche.
Così ricostruito, in via di estrema sintesi, l'oggetto del processo e la posizione delle parti, si osserva quanto segue.
Tanto premesso, pacifico il contratto di spedalità con la deve osservarsi che Controparte_6 nell'ambito della responsabilità contrattuale l'attore, oltre ad allegare l'inadempimento imputabile,
è tenuto a provare il nesso di causalità tra illecito e il danno, elemento questo che deve accertarsi e pagina 3 di 9 provarsi secondo la regola del “più probabile che non”, dovendosi cioè verificare, in termini di probabilità logica desumibile dagli elementi di conferma disponibili nel caso concreto e dalla contemporanea esclusione di possibili elementi alternativi (Cass. un. 11 gennaio 2008, n. 584 582,
581 e 576), che l'opera del professionista, ovvero della struttura sanitaria abbia causato o concorso a causare il danno verificatosi oppure, in caso di condotta omissiva, se quell'opera, ove correttamente e prontamente svolta, avrebbe avuto serie ed apprezzabili possibilità di evitare il danno verificatosi (Cass. 12906/2020; Cass. 21008/2018).
Dall'esame della documentazione medica operata dai CTU emerge che in data in data 6 giugno
2009 l'attrice si recava a visita dal dott. , avendo accusato da circa 20 giorni Controparte_2
disturbi visivi (cfr. annotazione anamnesi svolta dal medico in cui si legge: “vede male”) al termine della quale, dopo l'esame del fondo oculare effettuato in midriasi e con lente di Volk, si rilevava la presenza di distacco di retina con foro maculare.
Disposto il ricovero presso la struttura , reparto oculistico, nella anamnesi Controparte_7
patologica prossima veniva annotato “ miodesopsie e fotopsie all'occhio sinistro ed un deciso calo di vista allo stesso occhio da tre o quattro giorni” e all'esame obiettivo “opacità cortico nucleari e puntiformi in periferia molto dense e sottocoppa posteriore”; al fondo oculare veniva segnalata la presenza di “foro maculare sospetto con distacco di retina settore inferiore e temporale con interessamento del polo posteriore”. Pur indicando che “non si evidenziano rotture periferiche” si precisava che “l'esplorazione (è) resa difficoltosa in ogni caso dall'opacità dei mezzi diottrici”. In ragione di ciò la terapia chirurgica del distacco di retina avveniva in due tempi, in quanto l'intervento di vitrectomia era preceduto da quello di cataratta. Quindi il giorno del ricovero
(9.06.2009) si effettuava l'intervento di facoemulsificazione di cataratta con impianto di IOL nel sacco capsulare e in data 12 giugno 2009 quello per distacco di retina da foro maculare.
La paziente, in data 17 giugno 2009, veniva ricondotta in sala operatoria per eseguire un lavaggio della camera anteriore con asportazione dell'ipoema (secondo intervento), grazie al quale diveniva meglio esplorabile il segmento posteriore, in cui si rilevava la presenza di scarso emovitreo in via di riassorbimento.
Il 22 giugno 2009 si riscontrava la presenza di alcune sinechie iridee lenticolari e il giorno successivo si procedeva allo sbrigliamento con ulteriore intervento chirurgico.
La sig.ra rimaneva ricoverata fino al 24 giugno 2009. Pt_1
pagina 4 di 9 Veniva assegnata una terapia domiciliare e fissato un controllo entro una settimana.
Il 6 luglio 2009 l'attrice tornava presso la per un ulteriore controllo, nel corso del quale CP_9
veniva registrato un visus di 1/50, il tono oculare di 10 mmHg, persistenza midriasi, IOL in situ, la retina in piano con cerchiaggio ben evidente e presenza di gas in camera ridotta.
Nell'occasione veniva annotato che la paziente non aveva mantenuto costante la posizione consigliata alla dimissione.
Il 14 luglio 2009, la signora veniva invece controllata nello studio del dott. che Pt_1 CP_2
rilevava la retina in piano con gas in riassorbimento ed un visus di conta dita a 10 cm.
Dai successivi controlli emerge che la condizione del visus si stabilizzava nei termini di cui sopra.
L'istante lamenta innanzitutto la tardività dell'intervento effettuato il 12.06.2009, da effettuarsi al più entro 48 ore dalla visita avvenuta presso lo studio privato del dott. in data 6.06.2009. CP_2
I CTU, sul punto, chiariscono che i distacchi macula–off non rappresentano una urgenza, a differenza degli interventi per distacco di retina, ma con macula ancora attaccata, essendosi già verificata la lesione maculare e dunque una chirurgia differibile, sicché un intervento praticato anche entro sette, ovvero dieci giorni non incide sulla prognosi finale.
Le conclusioni degli Ausiliari sono contestate in ragione di un asserito richiamo parziale degli sudi citati sull'argomento.
Al riguardo, deve osservarsi che l'attrice, la quale né in sede di contraddittorio tecnico con i CTU né alla prima udienza successiva al deposto, ha contestato alcunché sul punto, adduce che una
“analisi oggettiva dei diversi studi citati” dagli Ausiliari sconfesserebbe gli assunti di quest'ultimi.
Le contestazioni dell'attrice non appaiono idonee a revocare indubbio le conclusioni dei CTU, per difetto di specificità, la quale senza compiutamente argomentare si limita ad indicare un Link contenente, a detta sua, gli articoli utilizzati (parzialmente) dagli ausiliari.
A parte la considerazione che attraverso la tecnica del rinvio ad elementi presenti su una pagina web (tramite collegamento link ipertestuale) si pretende di far confluire all'interno del procedimento e in sede di comparsa conclusionale documentazione non prodotta entro i termini di rito, ovvero al più, trattandosi di studi richiamati dai Consulenti, in sede di osservazioni alla CTU, quest'ultimi dopo avere loro stessi richiamato uno “studio che mostra come in caso di macula off per pazienti operati entro 1-2 giorni il 100% dei pazienti abbia recuperato un'acuità visiva superiore ai 5/10”, pervengono alle loro conclusioni (opposte) sulla base di studi ritenuti pagina 5 di 9 prevalenti, dovendosi da ciò ritenere che lo scritto sopra richiamato sia da intendersi isolato e riportato per completezza espositiva.
Peraltro, le contestazioni dell'attrice non appaiono idonee a sconfessare le argomentazioni espresse dai CTU dal momento che la stessa, dopo avere evidenziato alcuni passaggi della relazione d'ufficio, riassume la posizione dei CTU chiarendo che “In estrema sintesi i distacchi cosiddetti macula on (macula attaccata) sono delle urgenze chirurgiche da trattare il più rapidamente possibile poiché il risultato della chirurgia è potenzialmente molto buono. Il paziente con distacco di retina ma con macula attaccata, se operato con successo, può continuare a vedere molto bene senza in pratica nessun esito invalidante” (pag. 3 comparsa conclusionale).
Nel caso in esame, la condizione della macula non era soltanto di coinvolgimento nel distacco, ma di foro maculare da cui è originato il distacco, dunque di , e il limite temporale per Per_1
l'intervento è di 7-10 giorni, in quanto, il rischio di degenerazione dei recettori della macula distaccata, in tali casi, avviene dopo qualche tempo, sicché l'urgenza è relativa.
Quanto all'intervento praticato dai sanitari della struttura convenuta i CTU hanno ritenuto corretta la tipologia, avuto riguardo alle linee guida prevalenti dell'epoca.
L'intervento fu eseguito con una tecnica mista, ovvero agendo sia all'esterno sulla parete del bulbo mediante l'apposizione di un cerchiaggio, sia all'interno mediante vitrectomia, tecnica ritenuta indispensabile per la chiusura del foro maculare.
In considerazione della presenza di una cataratta rilevante, che non consentiva di osservare perfettamente il fondo oculare attraverso mezzi diottrici trasparenti, si è proceduto dapprima ad effettuare l'intervento di rimozione della cataratta (facoemulsificazione con impianto di lente intraoculare nel sacco).
Tale approccio è stata considerato corretto.
La vitrectomia all'epoca come oggi (con tutte le varianti progressivamente sviluppate e descritte dai CTU) è generalmente considerata l'approccio chirurgico preferito per il trattamento del distacco retinico associato al foro maculare in occhi altamente miopi.
Diversamente, la chirurgia di parete non era ritenuta più attuale (all'epoca dei fatti), in ragione delle difficoltà riscontate nel raggiungere il corretto posizionamento del “piombo”.
Nonostante i CTU evidenzino che tale ultima tecnica nel tempo è stata oggetto di un rinnovato interesse e siano state sviluppate diverse varianti e tipologie di piombi, che variano per materiale e pagina 6 di 9 forma, tuttavia, nel 2019 uno studio effettuato dall'Università di Trieste e pubblicato sulla rivista
The Journal of Ophtalmology ha ritenuto la vitrectomia con rimozione della ialoide posteriore e della membrana limitante interna e tamponamento con gas oppure con olio di silicone, lo standard terapeutico per il distacco retinico associato a foro maculare.
Tra le due opzioni di tamponamento, rispettivamente con gas oppure olio di silicone, il primo risultava più efficace nel garantire il riaccollamento della retina.
Peraltro, uno studio del 2022 pubblicato su The British Journal of Ophtalmology giunge alla conclusione che vi è una pratica equivalenza tra vitrectomia e piombaggio maculare in relazione al successo nella chiusura del foro maculare e nel recupero visivo, nonostante una percentuale di fallimenti più elevato nel riaccollamento della retina dopo il primo trattamento, circostanza, tuttavia, non verificatasi nel caso in esame in cui la retina ha mantenuto le aderenze.
Pur considerando che negli anni è stato proposto di utilizzare contemporaneamente le due tecniche, effettuando la vitrectomia associata al piombaggio, all'epoca dei fatti per cui è causa la vitrectomia era indubbiamente la tecnica più utilizzata, con l'ulteriore precisazione che non esiste un Gold standard chirurgico universalmente riconosciuto.
Deve altresì osservarsi che sia nelle note del consenso che nelle indicazioni alla dimissione fu prescritto alla paziente di mantenere una posizione del capo idonea a favorire l'effetto tamponante del perfluoro carbonato.
In definitiva, pertanto, dall'espletata CTU medico-legale, avente carattere “percipiente” (cfr., tra le altre, Cass. 5487/19), deve concludersi che non sussistono elementi che correlano la perdita visiva della ricorrente con l'operato dei sanitari secondo i principi di alta probabilità o del più probabile che non.
Pacifico, anche in considerazione degli elementi emersi in sede di CTU, che l'attrice prestava il consenso per iscritto sia all'intervento di cataratta che a quello di distacco di retina, con riguardo, invece, all'omesso consenso informato con riguardo agli ulteriori interventi, si precisa quanto segue.
L'attrice lamenta un pregiudizio quale conseguenza alla lesione del diritto di autodeterminazione.
Sul punto, deve preliminarmente osservarsi che, e in ossequio al principio generale della causalità giuridica, solo i danni effettivamente subìti e specificamente dimostrati dal danneggiato sono risarcibili, con la conseguenza che la violazione dell'obbligo di informazione medica (ossia la pagina 7 di 9 lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente) non costituisce un danno risarcibile in sé
(cfr. in motivazione Cass. n.17649/2024).
Mentre nel caso di deficit informativo eziologicamente rilevante nella determinazione del danno da lesione del diritto alla salute danno risarcibile è per l'appunto rappresentato dalle conseguenze di tale lesione, secondo i noti criteri che le definiscono sul piano relazionale e morale, nel caso in cui - quale quello di specie - non è questo il danno che viene in considerazione, è indispensabile allegare e provare specificamente quali altri pregiudizi, diversi dal danno alla salute eventualmente derivato, il danneggiato abbia subito.
Un danno risarcibile da lesione del diritto all'autodeterminazione, infatti, è predicabile se e solo se,
a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente, da allegarsi specificamente e da provarsi concretamente (cfr. Cass. ,
n.16633/2023).
Nel caso di specie tale pregiudizio non è stato neppure specificamente allegato, in quanto il generico riferimento alla circostanza che il dott. non ha consegnato “un completo e CP_10
dettagliato consenso informato perché potesse essere con i giusti tempi, valutato ed accettato e sottoscritto in sede di pre-intervento” non individua alcun danno-conseguenza, venendo a coincidere tautologicamente con la stessa violazione del diritto e, quindi, con il danno-evento
(Cass. n. 28895/2019).
Peraltro, i CTU hanno evidenziato che i successivi interventi (lavaggio della camera anteriore per rimuovere il sangue ivi presente e lo sbrigliamento delle sinechie infiammatorie tra il margine pupillare dell'iride e la lente intraoculare) rientravano tra i “correttivi prevedibili e non prevenibili discendenti, senza soluzione di continuo, dall'intervento principale e comunque contemplati nell'elenco delle possibili complicanze elencate nel consenso di base”, potendo ricavare una presunzione di segno contrario circa un eventuale dissenso della paziente a tali, necessari, interventi correttivi.
Analoghe considerazioni in punto di insufficiente allegazione in ordine al pregiudizio lamentato devono svolgersi con riguardo all'intervento di pupillo plastica, peraltro intervenuto, circa 11 mesi dopo i fatti di causa, stando alle scarse risultanze documentali, che era onere dell'attrice fornire, in pagina 8 di 9 ragione del principio secondo il quale la prova del rapporto contrattuale, ovvero da contatto sociale qualificato, per come invocato dall'attrice, è a carico del paziente (Cass. un. 11 gennaio 2008, n.
584 582, 581 e 576).
Assorbite le ulteriori questioni, comprese le domande di garanzia azionate dai convenuti.
La natura prevalentemente tecnica delle questioni affrontate giustifica la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti processuali. Le spese di CTU, nella misura liquidata con separato decreto, vanno poste in via definitiva a carico dell'erario essendo parte attrice, soccombente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda;
- compensa le spese di lite tra tutte le parti processuali;
- pone definitivamente a carico dell'erario le spese della CTU, liquidate con separato decreto.
Cosenza, 2.06.2025
Il Giudice dott. Antonio Giovanni Provazza
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