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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 27/03/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 1620/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Michele Ruvolo Presidente dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice dott. Gaetano Sole Giudice relatore estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1620/2024 promossa da:
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
D'ANGELO CHIARA
Ricorrente
e
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. P_ C.F._2
D'ANGELO VITO
Pure ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come da ricorso congiunto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 11.11.2024, la Sig.ra e Parte_1
il Sig. deducevano di aver contratto matrimonio con rito concordatario in P_
pagina 1 di 3 data 26/07/1999 in Alcamo (TP), trascritto nel Registro dello Stato Civile del medesimo
Comune, con atto n. 136, parte II, serie A, dell'anno 1999.
Deducevano che dalla loro unione sono nati due figli: nato a [...] il Per_1
20.06.2001 e , nata a [...] il [...]. Per_2
Avanzavano domanda di separazione personale dei coniugi, essendo venuta a mancare l'affectio maritalis a causa del deterioramento del rapporto coniugale, non consentendo più la serena prosecuzione della convivenza.
Rassegnavano quindi le conclusioni di cui al ricorso congiunto, di seguito integralmente riportate:
“1. I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
2. La casa coniugale, di proprietà del di lui padre, viene assegnata alla moglie che vi abita con i figli, unitamente ai beni ed agli arredi ivi contenuti;
3. Il sig. , a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, verserà alla P_ sig.ra entro il giorno 30 di ogni mese, la somma di € 400,00 (quattrocento/00), di cui € Pt_1
200,00 per ciascun figlio, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
contribuirà altresì, nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie;
il suddetto pagamento avverrà alle coordinate bancarie della sig.ra conosciute dal sig. ; Pt_1 P_
4. I coniugi chiedono che venga stabilito il diritto della sig.ra a Parte_1 percepire, per intero, l'assegno unico spettante per la figlia;
Persona_3
5. I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento”.
Indi la causa veniva avviata a decisione.
*****
Tanto premesso, il Tribunale prende atto della pacifica sussistenza delle condizioni per la declaratoria di separazione personale e dell'assetto condiviso tra le parti che, non apparendo contrario a norme imperative, deve essere adottato a regolamento dei rapporti tra esse.
Inoltre, il Tribunale prende atto della convergenza delle richieste avanzate dalle parti e ritiene che la domanda meriti accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. pagina 2 di 3 Null'altro va aggiunto in ordine alle spese del giudizio, le quali rimangono compensate tra costoro.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero:
- pronuncia la separazione dei coniugi e Parte_1 P_
, uniti in matrimonio con rito concordatario in data 26/07/1999 in Alcamo (TP), trascritto
[...]
nel Registro dello Stato Civile del medesimo Comune, con atto n. 136, parte II, serie A, dell'anno 1999, come da accordo riportato in parte motiva;
- nulla per le spese del presente procedimento;
- dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al DPR 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 26/02/2025
Il Giudice rel.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Michele Ruvolo Presidente dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice dott. Gaetano Sole Giudice relatore estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1620/2024 promossa da:
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
D'ANGELO CHIARA
Ricorrente
e
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. P_ C.F._2
D'ANGELO VITO
Pure ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come da ricorso congiunto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 11.11.2024, la Sig.ra e Parte_1
il Sig. deducevano di aver contratto matrimonio con rito concordatario in P_
pagina 1 di 3 data 26/07/1999 in Alcamo (TP), trascritto nel Registro dello Stato Civile del medesimo
Comune, con atto n. 136, parte II, serie A, dell'anno 1999.
Deducevano che dalla loro unione sono nati due figli: nato a [...] il Per_1
20.06.2001 e , nata a [...] il [...]. Per_2
Avanzavano domanda di separazione personale dei coniugi, essendo venuta a mancare l'affectio maritalis a causa del deterioramento del rapporto coniugale, non consentendo più la serena prosecuzione della convivenza.
Rassegnavano quindi le conclusioni di cui al ricorso congiunto, di seguito integralmente riportate:
“1. I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
2. La casa coniugale, di proprietà del di lui padre, viene assegnata alla moglie che vi abita con i figli, unitamente ai beni ed agli arredi ivi contenuti;
3. Il sig. , a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, verserà alla P_ sig.ra entro il giorno 30 di ogni mese, la somma di € 400,00 (quattrocento/00), di cui € Pt_1
200,00 per ciascun figlio, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
contribuirà altresì, nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie;
il suddetto pagamento avverrà alle coordinate bancarie della sig.ra conosciute dal sig. ; Pt_1 P_
4. I coniugi chiedono che venga stabilito il diritto della sig.ra a Parte_1 percepire, per intero, l'assegno unico spettante per la figlia;
Persona_3
5. I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento”.
Indi la causa veniva avviata a decisione.
*****
Tanto premesso, il Tribunale prende atto della pacifica sussistenza delle condizioni per la declaratoria di separazione personale e dell'assetto condiviso tra le parti che, non apparendo contrario a norme imperative, deve essere adottato a regolamento dei rapporti tra esse.
Inoltre, il Tribunale prende atto della convergenza delle richieste avanzate dalle parti e ritiene che la domanda meriti accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. pagina 2 di 3 Null'altro va aggiunto in ordine alle spese del giudizio, le quali rimangono compensate tra costoro.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero:
- pronuncia la separazione dei coniugi e Parte_1 P_
, uniti in matrimonio con rito concordatario in data 26/07/1999 in Alcamo (TP), trascritto
[...]
nel Registro dello Stato Civile del medesimo Comune, con atto n. 136, parte II, serie A, dell'anno 1999, come da accordo riportato in parte motiva;
- nulla per le spese del presente procedimento;
- dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al DPR 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 26/02/2025
Il Giudice rel.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo
pagina 3 di 3