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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 03/07/2025, n. 1629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1629 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente rel.
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 4232 r.g.a.c. dell'anno 2024 , avente ad oggetto: separazione giudiziale,
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gina Lupo e Simonetti Giancarlo, Parte_1 come da mandato in atti,
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa dall'Avv. Boccassini Flaviano, come da CP_1 mandato in atti,
RESISTENTE
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENUTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.09.2024, , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio in Taranto il 09/05/2013 con che dalla loro unione nasceva CP_1 il 22.05.2015, chiedeva pronunziarsi la separazione alle condizioni di cui al ricorso. Per_1
Costituitosi in giudizio, il resistente non si opponeva alla domanda di separazione ma contestava le avverse deduzioni.
All'udienza del 13.06.2025, i procuratori delle parti precisavano le conclusioni per la pronuncia relativa al solo status.
La causa veniva, quindi, rimessa al Collegio per la decisione.
L'articolo 151 c.c., statuendo che “la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza”, dispone che il Giudice pronunzia la separazione e, ove ne sussistano le condizioni, dichiara a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione in ragione della sua condotta contraria ai doveri derivanti dal matrimonio.
Dalle deduzioni difensive si evince che nel rapporto coniugale, non più connotato dalla comunione materiale e spirituale tipica della relazione matrimoniale, si è creata una frattura insanabile, che non ha consentito e che non consente la prosecuzione del rapporto familiare.
Il distacco coniugale ha, evidentemente, assunto i caratteri della gravità e dell'insuperabilità, insuscettibili di attenuazione con la prosecuzione della convivenza ed anzi destinati a compromettere ulteriormente la relazione tra i coniugi.
Pertanto, deve essere pronunciata la separazione personale tra i coniugi, salva l'attività istruttoria per gli altri profili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, nella composizione collegiale indicata in epigrafe, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) DICHIARA la separazione personale tra i coniugi , nato a [...] il Parte_1
20/02/1982 e nata a [...] l' 08/06/1983 , uniti in matrimonio in Taranto in CP_1 data 09/05/2013 (trascritto con atto n. 13, p. II, s. A, u. 4, dell'anno 2013);
2) DISPONE che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del comune competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3) DISPONE con contestuale ordinanza per il prosieguo del giudizio;
4) spese al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 30.06.2025
Il Presidente est.
Dott. Martino Casavola