Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/04/2025, n. 2511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2511 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile composta dai magistrati
Cecilia DE SANTIS Presidente
Antonella Miryam STERLICCHIO Consigliere rel.
Biagio Roberto CIMINI Consigliere riunita in camera di consiglio, pronuncia la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1055 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
Parte_1
Avv. LUCA COSTANTINI e e per essa quale procuratrice, CP_1 Controparte_2
[...]
Avv. GIANPIERO QUADRINI e già Controparte_3 Controparte_4
Avv. ROMANO DAVIDE Avv. DOMENICO CLAUDIO PANNOLI Avv. CINZIA ESPOSITO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Gli appellanti in epigrafe impugnano la sentenza del Tribunale di Cassino,
n. 1037 del 2019, che ha deciso quanto segue: “Premesso che in data 04.10.83 il Tribunale di Cassino emetteva il Decreto Ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.380\83, notificato il 09.11.83 e non opposto, con il quale ingiungeva, tra gli altri, odierna parte opponente a pagare, in solido con gli altri debitori, la somma di €.17.544,11 oltre interessi convenzionali come da decreto e oltre le spese del procedimento;
che, altresì, in data 04.10.83 il Tribunale di Cassino emetteva il Decreto Ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.383\83, notificato il 09.11.83 e non opposto a cui veniva ingiunto a suddetta parte di pagare in solido con
, sempre in forza dei detti titoli esecutivi veniva Parte_1 intrapresa l'esecuzione n.36\88, in seguito sospesa per una serie di azioni giudiziarie conclusesi solo in data 22.06.2009 con la Sentenza 14543\09 della Corte di Cassazione. In data 15.12.15 veniva notificato al debitore, odierno opponente, atto di precetto intimante il pagamento della somma complessiva di €.48.912,76, oltre accessori, spese successive ed interessi e, in data 14.01.2016, atto di pignoramento degli immobili ipotecati, conseguentemente, veniva instaurata la procedura esecutiva immobiliare n.24/16 R.G.E avverso la quale, odierno opponente, proponeva opposizione e, contestualmente, chiedeva sospendersi detta procedura. Tuttavia, con ordinanza del 31.03.17, il G.E. rigettava la proposta istanza di sospensione e, avverso tale ordinanza, il sig. Parte_1 proponeva reclamo ex artt. 624 – 669 terdecies c.p.c. che, con ordinanza del 10.07.17 il Tribunale di Cassino, in composizione collegiale, rigettava integralmente. Con atto di citazione del 25.05.17, il Sig. provvedeva a Parte_1 instaurare il giudizio di merito, eccependo la prescrizione dei crediti vantati da controparte in quanto originati da atti giudiziali notificati in data 9.11.1983 e non seguiti da idonei atti interruttivi. Lamentava, inoltre, l'incongruità della valutazione del compendio pignorato operata dal CTU per essere la stessa non coincidente con altra valutazione depositata dal CTU nell'ambito della procedura n.36/88. In conclusione, chiedeva dichiararsi l'intervenuta prescrizione dei crediti rivendicati da controparte e, in via subordinata, la illegittimità, illogicità e/o iniquità della relazione del CTU e, conseguentemente, annullare il provvedimento con cui venivano disposte le vendite del compendio pignorato, con vittoria delle spese di lite.
pag. 2/8 Controparte si costituiva e contestava l'opposizione in quanto infondata in fatto e diritto. Innanzitutto sosteneva la validità della relazione di stima operata dal CTU considerata la mancata valenza del precedente elaborato, anche, in virtù della forte contrazione subita dal mercato immobiliare e, inoltre, precisava come gli immobili oggetto della procedura non era stati, nel corso degli anni, oggetto di ristrutturazione. Riteneva, poi, fuorvianti ed irrilevanti le eccezioni, sollevate da controparte, circa la mancata considerazione, da parte del CTU, delle possibilità di ampliamento previste dal cd. “piano casa” sottolineando come allo stesso con competa valutare ipotetiche ed indimostrate possibilità di incremento di valore dell'immobile ma solo di determinare quale è, allo stato attuale, il valore effettivo e concreto del bene. Infine, circa la presunta prescrizione del diritto, sottolineava come l'efficacia degli stessi era rimasta sospesa sino al 23.04.09, data in cui veniva emessa la sentenza n.14543 della Suprema Corte di Cassazione con la quale veniva integralmente rigettata l'opposizione avanzata da controparte. Pertanto, almeno sino alla suddetta data, la era impossibilitata ad azionare i titoli esecutivi, con la CP_5 necessaria conseguenza che il termine prescrizionale non poteva decorrere. Da ultimo, chiedeva rigettarsi la domanda di parte opponente in quanto infondata con vittoria di spese , competenze e onorari. Instaurato il contraddittorio all'udienza del 25.10.2017 il Giudice, su richiesta di parte opponente, assegnava i termini di cui all'art. 183 c.p.c. E rinviava per l'ammissione dei mezzi istruttori all'udienza del 09.05.2018.
pag. 3/8 In detta udienza i difensori delle parti si riportavano ai rispettivi scritti e il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza del 6.05.2019 per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 09.05.2019 il Giudice tratteneva la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Ebbene, tanto chiarito in fatto, in diritto deve precisarsi quanto di seguito. Preliminarmente, deve osservarsi che prima della riforma dell'art. 568, comma 1, c.p.c. operata dalla l. 6 agosto 2015, n. 132, per effetto del rinvio all'art. 15 c.p.c. il criterio per la determinazione del valore degli immobili pignorati utilizzava quale base di calcolo il reddito dominicale del terreno o la rendita catastale del fabbricato. La dottrina, tuttavia, in accordo con la giurisprudenza, evidenziando l'evidente inadeguatezza di quel sistema rispetto ai valori di mercato – non va dimenticato, infatti, che il valore dell'immobile, in virtù del richiamo contenuto negli artt. 570 e 576 c.p.c., è destinato a costituire il prezzo base della successiva vendita – aveva ritenuto che la previsione dell'art. 568, ultimo comma, c.p.c. (che dava la possibilità al giudice dell'esecuzione di discostarsi dal criterio legale nell'ipotesi di manifesta inadeguatezza dello stesso, optando per una determinazione basata sugli elementi forniti dalle parti del processo esecutivo e dall'esperto stimatore da lui nominato) fosse l'unico criterio in concreto utilizzabile. Pur non avendo la riforma introdotta con la l. 14 maggio 2005, n. 80 e con la l. 28 dicembre 2005, n. 263 apparentemente inciso sul sistema appena descritto, dal momento che la disposizione di cui all'art. 568, comma 1, c.p.c. non era stata modificata, il criterio legale di stima è risultato nella sostanza incompatibile con il nuovo testo degli artt. 569, 173- bis disp. att., 490, comma 2, c.p.c., che richiedono, quale necessario segmento della fase preparatoria della vendita, la nomina dell'esperto e la redazione di una relazione di stima, destinata alla diffusione al pubblico.
La riforma del 2015, dunque, stabilendo che il valore degli immobili staggiti debba essere determinato secondo il criterio del valore di mercato, ha semplicemente adeguato la disposizione normativa a quella che già era la prassi esistente nei Tribunali italiani. Poiché il prezzo base è infine determinato dal Giudice dell'esecuzione nell'ordinanza di vendita, la relazione estimativa costituisce un mero atto propedeutico all'espropriazione forzata, come tale non suscettibile, ai sensi dell'art. 617, comma 2, c.p.c., di autonoma impugnazione, proponibile, di contro, soltanto avverso il successivo provvedimento che ne recepisca, quale parte integrante e sostanziale, le sue risultanze, vale a dire avverso pag. 4/8 l'ordinanza con la quale, ai sensi degli artt. 569 e 591-bis c.p.c., vengono determinate le modalità di vendita o delegate le relative operazioni, con la conseguenza che le censure formulate dal debitore esecutato in merito alle conclusioni peritali non danno luogo ad un'opposizione in senso tecnico e, qualora formalmente proposte con apposita domanda, devono essere dichiarate inammissibili (cfr. Trib. Salerno, sez. III, 17/02/2014, n. 518). Resta comunque fermo il principio – consolidato nella giurisprudenza di legittimità – secondo cui sulla validità dell'ordinanza di vendita non incide la circostanza che il prezzo base sia fissato con riferimento ad una stima effettuata da un esperto che si assuma essere inferiore al valore di mercato del bene, atteso che si tratta di dato puramente indicativo, che non pregiudica l'esito della vendita e la realizzazione del giusto prezzo individuato come il prezzo realizzabile secondo il giuoco delle offerte e dei successivi rialzi degli interessati, dei quali sia stata verificata la serietà.(cfr. Cass. 29/08/2003, n. 12701; Cass. 17/05/2005, n. 10334; Cass., 31/03/2008, n. 8304; Cass. 10/02/2015, n. 2474). Da ciò discende che il valore effettivo del bene (cui corrisponde il giusto prezzo) non è mai, come erroneamente postulano gli istanti, quello di stima, che è solo un valore meramente indicativo, ma solo e soltanto quello effettivo di mercato, ossia quello emergente dalla procedura competitiva, salvo che la stessa non sia inficiata da fattori devianti illeciti. Nel caso di specie, inoltre, le ben note contrazioni del mercato immobiliare rendono del tutto verosimile la contrazione della stima rispetto al passato;
e sul punto deve evidenziarsi che è cosa nota come la circostanza che molti esperti non ne abbiano invece in passato tenuto considerazione e che le aggiudicazioni vi siano state soltanto all'esito di almeno tre esperimenti. Deve, ancora, osservarsi che gli immobili in questione, nel corso degli anni, non hanno ricevuto alcun intervento manutentivo, con la conseguenza che la situazione attuale è notevolmente deteriore rispetto a quanto fu redatta la prima CTU. Con riguardo alle eccezioni sollevate da parte opponente relative alla mancata considerazione, da parte del CTU, delle possibilità di ampliamento previste dal cd. “piano casa” deve sottolinearsi che nemmeno è circostanza pacifica che un aumento di volumetria, tenuto conto dei costi da sostenersi, comporterebbero un effettivo incremento del valore del compendio. Infine, circa la sollevata eccezione di prescrizione del diritto, deve, in primis, osservarsi che la norma alla quale si fa riferimento parlando di interruzione della prescrizione è l'art. 2945 c.c. il quale così dispone: "Per effetto dell'interruzione s'inizia un nuovo periodo di prescrizione. Se l'interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due pag. 5/8 commi dell'articolo 2943, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio. Se il processo si estingue, rimane fermo l'effetto interruttivo e il nuovo periodo di prescrizione comincia dalla data dell'atto interruttivo. Nel caso di arbitrato la prescrizione non corre dal momento della notificazione dell'atto contenente la domanda di arbitrato sino al momento in cui il lodo che definisce il giudizio non è più impugnabile o passa in giudicato la sentenza resa sull'impugnazione". La Suprema Corte è stata a lungo coinvolta in dispute che avevano ad oggetto l'interruzione della prescrizione e le modalità del suo esercizio.
All'uopo ha rilevato che "E' principio consolidato di questa Corte che, in tema di interruzione della prescrizione, un atto, per avere efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo). Quest'ultimo requisito non è soggetto a rigore di forme, all'infuori della scrittura, e, quindi, non richiede l'uso di formule solenni nè l'osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere dal medesimo il soddisfacimento del proprio diritto" (Cassazione civile, sez. lav., 28/11/2016, (ud. 15/09/2016, dep.28/11/2016), n. 24116). Orbene, nel caso di specie, il termine di prescrizione con riferimento ai titoli giudiziali che occupano è stato interrotto con l'introduzione della procedura esecutiva n. 36/1988 ed è rimasto sospeso fino alla definizione del giudizio di opposizione all'esecuzione con sentenza n. 14543 del 23.04.2009 della Suprema Corte di Cassazione: pertanto, tenuto conto che la procedura esecutiva predetta era stata sospesa e che pertanto il diritto sotteso non poteva essere esercitato, deve concludersi circa il rigetto della sollevata eccezione di prescrizione. Dunque, si impone il rigetto della presente opposizione.
pag. 6/8 Le spese del presente giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando sulla domanda dichiara:
rigetta l'opposizione;
condanna a rifondere, in favore di Parte_1 CP_1
le spese del presente giudizio che liquida in € 4151,00, oltre oneri
[...] di legge.”.
Le parti appellate, delle quali già Controparte_3 [...]
è intervenuta ex art. 111 c.p.c. quale cessionaria Controparte_4 del credito, hanno chiesto il rigetto dell'appello. La causa, previa precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è infondato e, pertanto, non merita d'essere accolto. Con il primo motivo l'appellante si duole che la causa di opposizione all'esecuzione sia stata decisa in primo grado dallo stesso giudice che aveva provveduto sull'istanza di sospensione. Il motivo non è fondato, posto che l'art. 186 bis disp. att. c.p.c. trova applicazione solo all'opposizione agli atti esecutivi. E l'impugnazione proposta nel presente giudizio non attiene anche alla incongruità della valutazione del compendio pignorato eseguita dal ctu, che sarebbe stata inammissibile in base al combinato disposto degli artt. 617 e 618 c.p.c., ma esclusivamente al rigetto dell'opposizione all'esecuzione. Con il secondo motivo lamenta che il Tribunale avrebbe respinto l'eccezione di prescrizione senza tener conto che il termine decorre dall'estinzione della prima procedura esecutiva. Anche tale motivo è infondato. L'appellante deduce che “la procedura esecutiva n. 36/88, attivata dalla banca precedentemente a quella a cui si è fatta opposizione, si è estinta per inattività della procedente e non risultano atti interruttivi della prescrizione successivi ai precetti all'epoca notificati ed al conseguente pignoramento. Conseguentemente, poiché il precedente pignoramento risale al 1988 e questo è l'unico atto a cui può essere attribuita validità ai fini della prescrizione, poiché inoltre l'effetto sospensivo della procedura esecutiva è
pag. 7/8 venuto meno ab origine per effetto della estinzione della procedura stessa, ebbene, nel momento in cui la banca ha promosso l'attuale procedura esecutiva, il termine di prescrizione del proprio credito (senz'altro decennale) era abbondantemente prescritto.”. Quindi, stando all'assunto dell'appellante, la precedente procedura esecutiva relativa ai medesimi titoli giudiziali cui fa riferimento la sentenza gravata (che ha ritenuto sospesa la prescrizione sino alla sentenza della Suprema Corte di Cassazione), si sarebbe estinta. Ebbene, può prescindersi da qualunque altro tipo di valutazione sul punto atteso che il non ha neppure indicato la prova di tale estinzione, Pt_1 peraltro contestata dalla controparte. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza dell'appellante che dovrà rifonderle alle parti appellate, in solido ex parte creditoris in considerazione dell'identità di posizione sostanziale delle stesse.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: respinge l'appello; condanna alla rifusione delle spese di lite in Parte_1 favore di e di , CP_1 Controparte_4 in solido, nella misura che liquida in euro 6.000,00, oltre spese generali ed accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, quater, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dalla legge del 24 dicembre 2012, n.228. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23.4.2025.
Il Presidente Il Consigliere estensore pag. 8/8