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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 07/04/2025, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 708/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Claudia Matteini Presidente dott. Claudio Baglioni Consigliere dott.ssa Francesca Altrui Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 708 /2021 promossa da:
(C.F. )in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore , con il patrocinio dell'avv. ARCUCCI GENNARO e dell'Avv. TRIDICI
MARCO elettivamente domiciliato in Roma via Marianna Dionigi 57 presso lo studio dell'avv.
TRICOLI AURELIO;
APPELLANTE contro
( ), con il patrocinio dell'avv. FRATINI FLORIDO Controparte_1 CodiceFiscale_1
e dell'avv. elettivamente domiciliato in piazza XXIX Marzo n. 24 presso il difensore Pt_1
APPELLATO
avente ad
OGGETTO
Intermediazione finanziaria (S.I.M.) - Contratti di Borsa
sulle
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Part
impugna la sentenza del Tribunale di Terni n. 263 /2021 che ha dichiarato nulli i contratti di investimento del 30.4.2012, 8.1.2013 e 26.11.2014 stipulati da ed aventi ad oggetto azioni della Controparte_1 CP_2
pagina 1 di 12 condannando la alla restituzione di € 18.046,28 oltre rivalutazione monetaria e interessi Controparte_3 CP_2
legali.
Con il primo motivo censura la sentenza che ha dichiarato la nullità dei contratti dopo avere accertato la violazione di obblighi informativi, che per costante giurisprudenza può comportare solo la risoluzione contrattuale.
Con il secondo motivo censura la ritenuta violazione degli obblighi informativi, con il terzo motivo censura la valutazione delle risultanze probatorie (in particolare,le testimonianze assunte) .
Con il quarto motivo censura la ritenuta inadeguatezza delle operazioni di investimento rispetto al profilo di rischio dell'investitore, con il quinto motivo censura la valutazione espressa dal Giudice sul livello di rischio
delle azioni acquistate all'epoca delle transazioni, censura poi la ritenuta sussistenza del nesso causale tra la condotta ascritta alla Banca e il danno conseguito all'investimento e con il sesto motivo lamenta l'omessa considerazione del concorso di colpa del ex art 1227 c.c. CP_1
Chiede, nell'ipotesi di accoglimento dell'appello, la restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado e ripropone le domande già svolte in primo grado e ritenute dal Giudice assorbite, in particolare con riferimento all'accertamento del rispetto delle prescrizioni di cui alla Comunicazione Consob n.
9019104 in materia di informazioni in sede di distribuzione di prodotti finanziari illiquidi, sul rispetto delle prescrizioni in materia di informativa sul conflitto di interessi e dell'ordine cronologico degli ordini di vendita impartiti dalla clientela.
Chiede comunque, in subordine, la riduzione del risarcimento tenuto conto del valore del pacchetto azionario al momento della domanda giudiziale e dell'intervenuta percezione di dividendi, oltre la restituzione dei titoli
Cont
per cui è causa.
Il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e riformulando la domanda di risoluzione CP_1
contrattuale, qualificando la pronuncia di nullità come errore materiale commesso dal Giudice.
La causa è stata istruita a mezzo di CTU.
Risulta fondato il motivo relativo all'erronea pronuncia di nullità contrattuale, avendo il Giudice rilevato vizi relativi agli obblighi informativi, che determinano la risoluzione contrattuale, come da costante giurisprudenza di legittimità (ex mutis, cfr., Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 15099 del 31/05/2021).
pagina 2 di 12 costituendosi ha richiamato la domanda di risoluzione svolta in primo grado, ritenendo che il Giudice sia CP_1
incorso in errore materiale. In realtà, non si tratta di errore materiale, tuttavia deve ritenersi ritualmente riproposta la domanda di risoluzione.
I motivi dal secondo al quinto vengono affrontati congiuntamente.
Part
ha censurato la sentenza del Tribunale di Terni sostenendo l'erroneità della premessa in fatto della pronuncia, vale a dire che i titoli acquistati dovessero considerarsi strumenti finanziari illiquidi, mentre ricorreva solo un mero “rischio di liquidità” poi concretizzatosi in un momento successivo all'acquisto, evidenziando
Cont altresì che all'epoca le azioni della erano negoziate con tempistiche medie di smobilizzo di circa 90 giorni.
L'assunto non è condivisibile.
La liquidità del titolo è data dalla possibilità di trasformare nuovamente lo stesso in denaro liquido ed è del tutto evidente che azioni emesse da banche non quotate presentino delle difficoltà di smobilizzo, visto che la loro vendita è possibile solamente a seguito del riacquisto da parte della società o, al limite, di altri soci.
Cont Le azioni della erano infatti titoli non quotati nei mercati regolamentati, quindi non avevano un mercato (se non in un sistema interno) né un parametro di confronto (in relazione al loro valore) ed è del tutto consequenziale che vi potessero essere ostacoli o limitazioni -difficoltà in genere- al loro smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole, ciò che si era puntualmente verificato.
In base alle definizioni contenute nella comunicazione n.9019104 (dovere dell'intermediario di comportarsi con correttezza e trasparenza in sede di distribuzione di prodotti finanziari illiquidi) adottata dalla CONSOB il
2.3.2009, devono considerarsi titoli “illiquidi” quei “prodotti finanziari per i quali non sono disponibili anche per intrinseche condizioni di diritto o di fatto mercati di scambio caratterizzati da adeguati livelli di liquidità e di trasparenza che possano fornire pronti ed oggettivi parametri di riferimento” o ancora quelli che “determinano per l'investitore ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole, a condizioni di
Cont prezzo significative”. Tale definizione si attaglia alle azioni per cui è causa, trattandosi di titoli che non erano quotati su mercati di scambio caratterizzati da sufficienti livelli di liquidità e trasparenza.
Si osserva, peraltro, che azioni negoziate in un sistema interno hanno valori puramente teorici, in quanto gli scambi sono assai ridotti, e ciò contribuisce a rendere ancor più difficoltoso il loro smobilizzo perché il prezzo in definitiva è stabilito dall'emittente e non è connotato da intrinseca trasparenza, come avviene invece per i titoli pagina 3 di 12 che sono quotati in mercati regolamentati, dove la quotazione è l'effetto del meccanismo c.d. del “bid/ask spread”, cioè della differenza tra il prezzo al quale un acquirente è disposto a comprare un asset (bid) e il prezzo al quale un venditore è disposto a venderlo (ask).
Dunque, al momento in cui avesse deciso di disinvestire sarebbe dovuto necessariamente passare CP_1
attraverso una procedura incerta e poco trasparente.
Cont Riassumendo, le azioni emesse dalla , come più in generale le azioni di banche popolari non quotate in borsa, erano e sono da considerare titoli illiquidi per il fatto di non essere quotati su mercati regolamentati, a prescindere dal concreto rischio di liquidità, che poteva essere legato a situazioni contingenti e transitorie.
Ciò posto, occorre valutare l'esatto adempimento degli obblighi informativi in capo alla Banca, nonché la valutazione di adeguatezza dell'investimento.
Sostiene l'appellante che avesse investito già in passato somme in obbligazioni subordinate Cariorvieto CP_1
per un importo di € 20.000 ed aveva una “qualificazione media del profilo di rischio”, tanto che riferiva nel questionario di profilatura del 5.12.2011 di avere
• un obiettivo di investimento teso alla crescita del capitale nel medio-lungo periodo, pur accettando il rischio di perderlo in parte;
• la volontà di operare in strumenti finanziari di breve, medio e lungo termine;
• la disponibilità ad accettare una perdita massima pari ad una parte media del capitale investito;
• una fonte di reddito da lavoro e da immobili;
• un reddito annuo fino ad € 50.000 ed un patrimonio complessivo tra € 200.000 ed € 500.000;
• impegni (debiti residui) a medio lungo termine inferiori ad € 50.000;
• conoscenza di obbligazioni, certificati di deposito, pronti contro termine, obbligazioni strutturate e subordinate,
fondi comuni, SICAV, EFT, ETC, polizza index linked/unit linked, gestioni patrimoniali, azioni, obbligazioni convertibili, warrant, covered warrant e certificates, mentre non ha conoscenza di derivati;
• condotto studi o ha interessi o svolge oppure ha svolto una professione che hanno consentito di acquisire competenze specifiche in ambito finanziario;
• esperienza di investimenti in azioni e fondi azionari;
• effettuato operazioni negli ultimi 12 mesi per un importo medio compreso tra € 10.000 ed € 50.000;
pagina 4 di 12 • eseguito meno di una operazione a trimestre.
Informazioni ribadite nel successivo questionario di profilatura, somministrato il 30.4.2012, quindi a distanza di soli quattro mesi, nel quale però il mutava la disponibilità ad accettare una perdita massima, che questa CP_1
volta indicava come pari anche una parte consistente del capitale investito.
Cont Secondo l'appellante, dato tale profilo di rischio, medio, l'investimento effettuato in azioni della risultava adeguata.
Ritiene questa Corte di non condividere tale impostazione.
Il svolgeva il lavoro di imbianchino, con reddito annuo dichiarato fino a 50.000; una consistenza CP_1
complessiva del patrimonio compresa tra €.200.000,00 e 500.000, avendo investito nell'ultimo anno un importo tra 10.000 e €.50.000,00 ed effettuando meno di un'operazione a trimestre.
Dagli estratti conto prodotti dalla Banca non risulta affatto un'esperienza in investimenti e fondi azionari,
contraddittoria è l'affermazione di conoscere i warrant, covered warrant e polizze index linked ma di non conoscere i derivati;
l'attività svolta non era certo tale da consentirgli di acquisire conoscenza in materia finanziaria, il pregresso investimento in Cariorvieto non è dimostrato che rivestisse un livello di rischio tale da dimostrare una disponibilità al rischio, posto che trattasi di titoli di debito che garantiscono il rimborso del
100% del valore nominale a scadenza e danno diritto inoltre al pagamento di cedole periodiche predeterminate a tasso crescente (“Step Up”); infine, il mutamento della disponibilità alla perdita di capitale espresso dopo solo quattro mesi dalla prima dichiarazione lascia quanto meno perplessi sulla comprensione della notizia riferita.
In pratica aveva un patrimonio medio ed un reddito da lavoro non sostanzioso e, soprattutto, investiva CP_1
sporadicamente cifre assai contenute, mentre dalla profilatura era chiaro, per un operatore professionale,
comprendere che i dati riferiti per la loro incoerenza non potevano far propendere per una valutazione media del profilo di rischio, al di là dell'apparente informativa resa dal cliente.
Si rammenta che l'art. 39 co 5 Reg. CONSOB n. 16190 del 29 ottobre 2007 prevede che “Gli intermediari possono fare affidamento sulle informazioni fornite dai clienti o potenziali clienti a meno che esse non siano manifestamente superate, inesatte o incomplete.
Peraltro, in nessuna delle due profilatura viene indicato in calce la valutazione del profilo di rischio del cliente,
tale indicazione si ritrova solo nelle premesse del contratto quadro stipulato il 5.12.2011
pagina 5 di 12 Sotto tale aspetto possono disattendersi le indicazioni fornite dal CTU a pag. 34, proprio perché le indicazioni fornite nel questionario appaiono in sé contraddittorie, e la qualifica professionale, così come la natura degli investimenti effettuati lasciano propendere per un livello di rischio medio-basso.
Occorre inoltre premettere che l'acquisto veniva effettuato in regime di consulenza.
Si rammenta, come pure evidenziato nella CTU, che a seguito del recepimento della direttiva Mifid
l'intermediario che presta servizio di consulenza ha l'obbligo di effettuare la preventiva valutazione di adeguatezza.
Tuttavia, non si ha evidenza del report della consulenza, né dell'esito della valutazione di adeguatezza.
Nella “Valutazione di adeguatezza” di cui al par. 3 della Sez. VI delle “Informazioni e Comunicazioni ai sensi del Regolamento Intermediari n. 16190 del 29.10.2007 in attuazione della Direttiva MIFIS 2004/39/CE” all. al documento di sintesi del contratto di intermediazione finanziaria sottoscritto dal il 5.12.2011, la Banca CP_1
dichiara espressamente di adottare un approccio “multivariato”, nel senso che “la valutazione di adeguatezza scaturisce da un confronto di più variabili afferenti, da un lato, alle caratteristiche del cliente e, dall'altro, a quello dello strumento/prodotto, e non si limita ad un mero raffronto di un indice sintetico di rischio dello strumento /prodotto con il profilo di rischio, altrettanto sintetico, assegnato al cliente”. Inoltre, la procede, CP_2
soprattutto in presenza di prodotti finanziari illiquidi o mediamente liquidi…al raffronto tra “il periodo di tempo per i quale il cliente desidera conservare l'investimento “ (holding period) risultante dalle risposte alle domande nn. 2 3 e 4 degli obiettivi di investimento del questionario, sia con le caratteristiche di durata che di liquidità
dell'operazione consigliata al cliente” con riferimento specificatamente alle caratteristiche di durata e liquidità
dell'operazione raccomandata.
Inoltre, all'epoca dei fatti era in vigore la comunicazione CONSOB n.9019104 del 2.3.2009 (dovere dell'intermediario di comportarsi con correttezza e trasparenza in sede di distribuzione di prodotti finanziari
illiquidi), sotto il vigore della MIFID I, con l'obiettivo di fornire una protezione rafforzata agli investitori retail.
In base al punto 3.4 della citata comunicazione l'intermediario deve “dotarsi di procedure che consentano agli addetti alla relazione con la clientela l'effettiva valutazione della adeguatezza del prodotto illiquido in relazione ai bisogni del cliente” e, sulla scorta del punto 3.6, “la valutazione di adeguatezza deve essere condotta con pagina 6 di 12 particolare cura”; l'intermediario ha inoltre l'obbligo di valutare l'adeguatezza con riguardo alla situazione finanziaria del cliente ed ai suoi obiettivi di investimento.
Non risulta che al momento della prima operazione di sottoscrizione di n. 300 azioni il 30.4.2012 l'istituto bancario abbia offerto specifiche informazioni sullo strumento finanziario, che non fossero quelle generiche indicate dai testi escussi circa la possibilità di smobilizzo a 60/90 giorni e alla solidità dell'emittente. Appare
peraltro irrilevante la censura mossa dalla secondo il Tribunale avrebbe errato nel trattare la questione CP_2
dell'adeguatezza delle operazioni di investimento contestate, sulla base della disciplina (abrogata) prevista dal
Reg. Consob n. 11522/1998 (pre Mifid), posto che le disposizioni di cui al Reg. Consob 16190/2007 post Mifid
appaiono vieppiù violate;
si rammenta che l'art. 40 Reg. CONSOB n. 16190 del 29 ottobre 2007 prevede che :”
1. Sulla base delle informazioni ricevute dal cliente, e tenuto conto della natura e delle caratteristiche del servizio fornito, gli intermediari valutano che la specifica operazione consigliata o realizzata nel quadro della prestazione del servizio di gestione di portafogli soddisfi i seguenti criteri:
a) corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente;
b) sia di natura tale che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all'investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento;
c) sia di natura tale per cui il cliente possieda la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi inerenti all'operazione o alla gestione del suo portafoglio.
Né può condividersi l'affermazione difensiva secondo cui nessuna segnalazione di inadeguatezza era evidentemente dovuta dalla avendo la stessa operato in regime di mera ricezione e trasmissione di ordini, CP_2
sulla base delle disposizioni previste dal successivo regolamento 16190/2007 (post Mifid) propriamente applicabile alla fattispecie in esame: ciò appare peraltro essere una palese ammissione della mancata valutazione e segnalazione da parte della Piuttosto, un'approfondita ed appropriata valutazione di adeguatezza, da CP_2
effettuarsi con specifico riferimento all'investimento da effettuare, avrebbe comportato una seria verifica delle conoscenze, propensioni e fini di investimento del , che avrebbero fatto risultare l'investimento CP_1
palesemente inadeguato, tenuto conto da un lato della contraddittorietà della profilatura, dall'altro del rischio di liquidità dei titoli, ed ancora dell'esigenza rappresentata più volte dal di effettuare investimenti che Per_1
fossero prontamente liquidabili.
pagina 7 di 12 Di ciò vi è riprova nelle testimonianze,giustamente valorizzate dal Giudice di prime cure, resa dalla teste Tes_1
testimonianza che non è affatto de relato, come sostiene l'appellante, posto che la stessa riferisce di avere ascoltato le telefonate al vivavoce che il figlio (appellato) aveva con il Direttore, e di avere personalmente più
volte chiesto in se l'investimento era sicuro, avendo ricevuto risposta che era sicurissimo e che poteva CP_2
riprendere i soldi quando voleva. Ancora, la teste ha riferito (verbale d'udienza del 19.10.2017) “che le Tes_2
azioni statisticamente venivano rivendute entro tre mesi”; “non escludo di avergli detto che si poteva smobilitare il capitale in qualsiasi momento, perché statisticamente, all'epoca, si trattava di azioni che venivano rivendute entro il termine di 90 gg.” Così confermando che al cliente veniva data l'idea di un titolo prontamente liquidabile senza alcuna difficoltà o rischio di perdita che non fosse quello legato a normali titoli azionari, come pure riferito dal teste che escludendo di avere assicurato che si trattasse di prodotti sicurissimi, ha però Tes_2
fatto riferimento ai margini di rischio generico delle azioni. Egli inoltre ha riferito che “sì, dicevamo che i titoli potevano seguire un iter ed essere smobilizzati dopo due tre mesi al massimo”, ed ancora: “in linea di massima io dicevo che l era solido e che quindi le azioni era improbabile che scendessero”. CP_5
Ancora, segnala il CTU che le operazioni di investimento in titoli della hanno Controparte_6
determinato la concentrazione del rischio di portafoglio su un unico emittente: a seguito dell'operazione del
26/11/2014 l'intero portafoglio detenuto presso la risulta costituito da titoli della CP_2 Controparte_7
In realtà per la conclusione dell'operazione dell'08/01/2013 la ha segnalato il rischio di concentrazione CP_2
chiedendo l'autorizzazione all'investitore per eseguire comunque l'operazione, ma nessuna segnalazione si riscontra invece al momento della conclusione dell'operazione del 26/11/2014, e comunque anche la segnalazione dell'08/01/2013 non appare coerente con la normativa secondaria di riferimento, atteso che l'intermediario non avrebbe potuto eseguire un'operazione ritenuta inadeguata – per eccessivo livello di concentrazione – nell'ambito del servizio di consulenza, neanche con l'autorizzazione dell'investitore, essendo necessario in tal caso eseguire l'operazione nell'ambito di un diverso servizio di investimento.
Il CTU, dunque, ha accertato che gli investimenti contestati, presentavano rischi finanziariamente non sopportabili e, pertanto, non adeguati, in quanto si andavano a sommare ad un portafoglio titoli già quasi
Cont interamente esposto al rischio di credito verso la . Trattandosi esclusivamente di azioni ed obbligazioni 1 E ciò, indipendentemente dalla composizione dello stesso in azioni e obbligazioni, perché comunque comporta l'assunzione del rischio di perdere l'intero capitale in caso di default dell'emittente.. pagina 8 di 12 Cont emesse da , gli investimenti effettuati non potevano, quindi, ritenersi coerenti con il livello di conoscenza ed esperienza di strumenti finanziari riconosciuto all'attore, ed individuato dalla convenuta come medio.
Con riguardo al motivo di appello che censura l'omessa valutazione dell'informazione fornita con la documentazione prodotta in atti (contratti quadro, documenti e prospetti informativi, ordini di acquisto, schede prodotto) si osserva che l'adempimento agli obblighi informativi non è adempiuto (solo) con la consegna di moduli standardizzati (in termini cfr. il punto 3.7 della comunicazione Consob n.9019104 del 2.3.2009), ma deve consistere ne fornire informazioni specifiche relative alle “diverse tipologie di rischio determinate dall'eventuale assunzione della posizione: rischio emittente/controparte, rischio di mercato e rischio di liquidità” (punto 3.9
della comunicazione Consob n.9019104 ). Infatti, le informazioni contenute nei contratti quadro, nelle schede di adesione degli azionisti, negli ordini di acquisto o nelle note informative (effettivamente contenenti l'espressione
“operazione effettuata in conflitto di interesse”), nulla aggiungevano in specifico ed in concreto alle questioni della illiquidità dei titoli ed all'inadeguatezza delle operazioni per cui è causa.
Anche il CTU ha rilevato che le informazioni rese sono risultate del tutto carenti al momento della conclusione dell'operazione del 30/04/20122, mentre nelle successive due operazioni è stato esclusivamente offerto il prospetto informativo dell'emissione;, per la seconda operazione dell'08/01/2013 risulta posta all'attenzione del
Sig. un documento informativo sintetico (scheda prodotto) riportante le principali informazioni sugli Parte_3
strumenti finanziari oggetto di emissione mentre per l'operazione del 26/11/2014 non è neanche presente tale evidenza documentale ( anche se nelle premesse della scheda di adesione si dà atto della consegna all'investitore della scheda prodotto).
Rispetto delle prescrizioni di cui alla Comunicazione Consob del 2.3.2009 n. 9019104, secondo l'analisi del
CTU la banca convenuta si è “limitata” ad un'analisi basata solo ed esclusivamente sul profilo tracciato dal questionario senza entrare nel merito ed indagare più approfonditamente su quella che era la situazione e su quella che effettivamente era la reale propensione al rischio dell'investitore. 2 Il CTU ha rilevato 'assenza di evidenze in merito al rilascio di informazioni specifiche al momento della prima operazione di sottoscrizione di n. 300 azioni del 30/04/2012, pur rilevando sia la consegna del documento sui rischi generali degli investimenti al momento della stipula del contratto quadro del 22/02/2006, sia la presenza di un'apposita sezione dedicata alla natura e rischi degli strumenti finanziari nel contratto quadro del 05/12/2011; ha poi precisato, rispetto alle osservazioni del ctp, che l'assenza denunciata era riferita alle informazioni specifiche sullo strumento finanziario oggetto di investimento citando la Suprema Corte che ha precisato che gli obblighi informativi non possono ritenersi assolti con la sola consegna del documento generale dei rischi degli investimenti in strumenti finanziari (cfr. Cass. 7932/2023) . pagina 9 di 12 Da tanto discende la conclusione per cui l'odierna convenuta non abbia tenuto un comportamento in linea con quanto indicato nella comunicazione della Consob, limitandosi ad un'analisi superficiale.
Si è dunque riscontrata l'assenza di evidenze in merito al rilascio di informazioni specifiche al momento delle operazionie di sottoscrizione di n. 300 azioni del 30/04/2012, pur rilevando sia la consegna del documento sui rischi generali degli investimenti al momento della stipula del contratto quadro del 22/02/2006, sia la presenza di un'apposita sezione dedicata alla natura e rischi degli strumenti finanziari nel contratto quadro del 05/12/2011.
Cont Invece, data la tipologia delle azioni della e della loro quotazione in mercati non regolamentati, la CP_2
avrebbe dovuto fornire al cliente anche informazioni specifiche riguardanti il problema dello spread denaro-
lettera, in quanto il punto 3.4 della comunicazione CONSOB N. 9019104 DEL 2 MARZO 2009 in materia di doveri dell'intermediario di comportarsi con correttezza e trasparenza in sede di distribuzione di prodotti finanziari illiquidi prevede che “l'intermediario dovrà dotarsi di procedure che consentano agli addetti alla
relazione con la clientela l'effettiva valutazione dell'adeguatezza del prodotto illiquido in relazione ai bisogni
del cliente. In particolare, gli operatori dovranno porre specifico riguardo ai diversi fattori che possono
incidere sul livello di costo di strumenti illiquidi, quali lo spread denaro-lettera nella fase di successivo
eventuale smobilizzo od altri elementi non immediatamente percepibili dai clienti.” mentre come detto non vi è
prova agli atti di tale attività informativa, che è stata fornita in modo del tutto generico.
Part Il mancato assolvimento da parte di all'obbligo informativo ha comportato una compromissione del patrimonio conoscitivo del cliente, il quale non è stato sufficientemente reso edotto riguardo all'illiquidità dei titoli acquistati ed alle conseguenti difficoltà di smobilizzo - che poi in concreto hanno portato all'impossibilità
di vendere le azioni nel corso del rapporto- inducendo il ad effettuare un investimento che, tenuto conto CP_1
della sua propensione al rischio e della necessità di avere pronta liquidità egli non avrebbe mai fatto.
Pertanto, si ritiene che la venuta meno a precisi obblighi di informazione, che l'investimento da parte CP_8
Cont del in azioni della non fosse assolutamente adeguato rispetto agli obiettivi finanziari del cliente e CP_1
Part che lo stesso ponesse a suo carico rischi che non era in grado di sopportare. Non risulta che abbia fornito al spiegazioni suppletive sulla natura dell'acquisto di titoli illiquidi e sulla compatibilità con la propria CP_1
conoscenza di tali strumenti finanziari né con le attuali propensioni di investimento e livello di rischio accettato.
pagina 10 di 12 Accolto l'appello in merito all'erronea pronuncia di nullità, deve dunque pronunciarsi la risoluzione degli ordini di acquisto del 30.4.2012, 8.1.2013 e 26.11.2014 per cui è causa.
Quanto al nesso causale, ai fini del risarcimento del danno, la giurisprudenza della Cassazione afferma che dalla funzione sistematica assegnata all'obbligo informativo gravante sull'intermediario, preordinato al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo-informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario; tale prova, tuttavia, non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio dell'investitore,
desunta anche da scelte intrinsecamente rischiose pregresse, perché anche l'investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli sono stati segnalati
(Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 17.04.2020, n. 7905. ).
Nel caso di specie, nessuna prova contraria idonea è stata offerta.
Essendo la Banca venuta meno a precisi obblighi di informazione, necessari ai fini di scelte di investimento consapevoli e di riequilibrare l'asimmetria informativa nel modo rafforzato che la natura dei titoli richiedeva,
non può ritenersi integrata una condotta colposa da parte del che abbia concorso a causare il danno ex CP_1
art. 1227 c.c.
Poiché alle date in cui il ha affermato di aver impartito gli ordini di vendita, come accertato dal CTU CP_1
(vds. Relazione di ctu pag. 41) sebbene i titoli fossero formalmente commerciabili nel concreto è stata evidenziata la difficoltà di eseguire gli ordini di vendita, stante la carenza di liquidità delle azioni, deve ritenersi che il danno vada liquidato in ragione del capitale complessivamente investito, che risulta pari in base all'accertamento peritale ad € 16.907,24, da cui occorre detrarre i dividendi di € 70,22, con un danno complessivo finale di € 16.837,02. Debbono inoltre essere riconosciuti gli interessi sulle somme rivalutate anno per anno a far data dalla domanda giudiziale, oltre interessi legali dalla data della sentenza al soddisfo.
Alla risoluzione consegue altresì la restituzione dei titoli, come richiesto dalla CP_2
Le spese di lite, tenuto conto dell'esito complessivo della lite, gravano sulla così come le spese di CP_2
CTU che vengono liquidate con separato decreto.
pagina 11 di 12 Le spese di primo grado, attesa la sostanziale conferma degli effetti, non vengono riformate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe,
-in parziale accoglimento dell'appello,
dichiara risolti gli ordini di acquisto del 30.4.2012, 8.1.2013 e 26.11.2014;
Part
-condanna al pagamento in favore della parte appellata di € 16.837,02 oltre interessi sulle somme rivalutate anno per anno a far data dalla domanda, oltre interessi legali dalla data della sentenza al soddisfo
-dispone la restituzione dei titoli in favore della Banca
Part
-condanna al rimborso in favore di delle spese di lite del presente grado di giudizio, che Controparte_1
si liquidano in euro 2.906,00 per compenso al difensore, oltre rimborso spese forfetarie (15%), Cap e Iva come per legge;
-spese di CTU definitivamente a carico della parte appellante
Perugia, 13/02/2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott.ssa Francesca Altrui dott.ssa Claudia Matteini
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Claudia Matteini Presidente dott. Claudio Baglioni Consigliere dott.ssa Francesca Altrui Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 708 /2021 promossa da:
(C.F. )in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore , con il patrocinio dell'avv. ARCUCCI GENNARO e dell'Avv. TRIDICI
MARCO elettivamente domiciliato in Roma via Marianna Dionigi 57 presso lo studio dell'avv.
TRICOLI AURELIO;
APPELLANTE contro
( ), con il patrocinio dell'avv. FRATINI FLORIDO Controparte_1 CodiceFiscale_1
e dell'avv. elettivamente domiciliato in piazza XXIX Marzo n. 24 presso il difensore Pt_1
APPELLATO
avente ad
OGGETTO
Intermediazione finanziaria (S.I.M.) - Contratti di Borsa
sulle
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Part
impugna la sentenza del Tribunale di Terni n. 263 /2021 che ha dichiarato nulli i contratti di investimento del 30.4.2012, 8.1.2013 e 26.11.2014 stipulati da ed aventi ad oggetto azioni della Controparte_1 CP_2
pagina 1 di 12 condannando la alla restituzione di € 18.046,28 oltre rivalutazione monetaria e interessi Controparte_3 CP_2
legali.
Con il primo motivo censura la sentenza che ha dichiarato la nullità dei contratti dopo avere accertato la violazione di obblighi informativi, che per costante giurisprudenza può comportare solo la risoluzione contrattuale.
Con il secondo motivo censura la ritenuta violazione degli obblighi informativi, con il terzo motivo censura la valutazione delle risultanze probatorie (in particolare,le testimonianze assunte) .
Con il quarto motivo censura la ritenuta inadeguatezza delle operazioni di investimento rispetto al profilo di rischio dell'investitore, con il quinto motivo censura la valutazione espressa dal Giudice sul livello di rischio
delle azioni acquistate all'epoca delle transazioni, censura poi la ritenuta sussistenza del nesso causale tra la condotta ascritta alla Banca e il danno conseguito all'investimento e con il sesto motivo lamenta l'omessa considerazione del concorso di colpa del ex art 1227 c.c. CP_1
Chiede, nell'ipotesi di accoglimento dell'appello, la restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado e ripropone le domande già svolte in primo grado e ritenute dal Giudice assorbite, in particolare con riferimento all'accertamento del rispetto delle prescrizioni di cui alla Comunicazione Consob n.
9019104 in materia di informazioni in sede di distribuzione di prodotti finanziari illiquidi, sul rispetto delle prescrizioni in materia di informativa sul conflitto di interessi e dell'ordine cronologico degli ordini di vendita impartiti dalla clientela.
Chiede comunque, in subordine, la riduzione del risarcimento tenuto conto del valore del pacchetto azionario al momento della domanda giudiziale e dell'intervenuta percezione di dividendi, oltre la restituzione dei titoli
Cont
per cui è causa.
Il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e riformulando la domanda di risoluzione CP_1
contrattuale, qualificando la pronuncia di nullità come errore materiale commesso dal Giudice.
La causa è stata istruita a mezzo di CTU.
Risulta fondato il motivo relativo all'erronea pronuncia di nullità contrattuale, avendo il Giudice rilevato vizi relativi agli obblighi informativi, che determinano la risoluzione contrattuale, come da costante giurisprudenza di legittimità (ex mutis, cfr., Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 15099 del 31/05/2021).
pagina 2 di 12 costituendosi ha richiamato la domanda di risoluzione svolta in primo grado, ritenendo che il Giudice sia CP_1
incorso in errore materiale. In realtà, non si tratta di errore materiale, tuttavia deve ritenersi ritualmente riproposta la domanda di risoluzione.
I motivi dal secondo al quinto vengono affrontati congiuntamente.
Part
ha censurato la sentenza del Tribunale di Terni sostenendo l'erroneità della premessa in fatto della pronuncia, vale a dire che i titoli acquistati dovessero considerarsi strumenti finanziari illiquidi, mentre ricorreva solo un mero “rischio di liquidità” poi concretizzatosi in un momento successivo all'acquisto, evidenziando
Cont altresì che all'epoca le azioni della erano negoziate con tempistiche medie di smobilizzo di circa 90 giorni.
L'assunto non è condivisibile.
La liquidità del titolo è data dalla possibilità di trasformare nuovamente lo stesso in denaro liquido ed è del tutto evidente che azioni emesse da banche non quotate presentino delle difficoltà di smobilizzo, visto che la loro vendita è possibile solamente a seguito del riacquisto da parte della società o, al limite, di altri soci.
Cont Le azioni della erano infatti titoli non quotati nei mercati regolamentati, quindi non avevano un mercato (se non in un sistema interno) né un parametro di confronto (in relazione al loro valore) ed è del tutto consequenziale che vi potessero essere ostacoli o limitazioni -difficoltà in genere- al loro smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole, ciò che si era puntualmente verificato.
In base alle definizioni contenute nella comunicazione n.9019104 (dovere dell'intermediario di comportarsi con correttezza e trasparenza in sede di distribuzione di prodotti finanziari illiquidi) adottata dalla CONSOB il
2.3.2009, devono considerarsi titoli “illiquidi” quei “prodotti finanziari per i quali non sono disponibili anche per intrinseche condizioni di diritto o di fatto mercati di scambio caratterizzati da adeguati livelli di liquidità e di trasparenza che possano fornire pronti ed oggettivi parametri di riferimento” o ancora quelli che “determinano per l'investitore ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole, a condizioni di
Cont prezzo significative”. Tale definizione si attaglia alle azioni per cui è causa, trattandosi di titoli che non erano quotati su mercati di scambio caratterizzati da sufficienti livelli di liquidità e trasparenza.
Si osserva, peraltro, che azioni negoziate in un sistema interno hanno valori puramente teorici, in quanto gli scambi sono assai ridotti, e ciò contribuisce a rendere ancor più difficoltoso il loro smobilizzo perché il prezzo in definitiva è stabilito dall'emittente e non è connotato da intrinseca trasparenza, come avviene invece per i titoli pagina 3 di 12 che sono quotati in mercati regolamentati, dove la quotazione è l'effetto del meccanismo c.d. del “bid/ask spread”, cioè della differenza tra il prezzo al quale un acquirente è disposto a comprare un asset (bid) e il prezzo al quale un venditore è disposto a venderlo (ask).
Dunque, al momento in cui avesse deciso di disinvestire sarebbe dovuto necessariamente passare CP_1
attraverso una procedura incerta e poco trasparente.
Cont Riassumendo, le azioni emesse dalla , come più in generale le azioni di banche popolari non quotate in borsa, erano e sono da considerare titoli illiquidi per il fatto di non essere quotati su mercati regolamentati, a prescindere dal concreto rischio di liquidità, che poteva essere legato a situazioni contingenti e transitorie.
Ciò posto, occorre valutare l'esatto adempimento degli obblighi informativi in capo alla Banca, nonché la valutazione di adeguatezza dell'investimento.
Sostiene l'appellante che avesse investito già in passato somme in obbligazioni subordinate Cariorvieto CP_1
per un importo di € 20.000 ed aveva una “qualificazione media del profilo di rischio”, tanto che riferiva nel questionario di profilatura del 5.12.2011 di avere
• un obiettivo di investimento teso alla crescita del capitale nel medio-lungo periodo, pur accettando il rischio di perderlo in parte;
• la volontà di operare in strumenti finanziari di breve, medio e lungo termine;
• la disponibilità ad accettare una perdita massima pari ad una parte media del capitale investito;
• una fonte di reddito da lavoro e da immobili;
• un reddito annuo fino ad € 50.000 ed un patrimonio complessivo tra € 200.000 ed € 500.000;
• impegni (debiti residui) a medio lungo termine inferiori ad € 50.000;
• conoscenza di obbligazioni, certificati di deposito, pronti contro termine, obbligazioni strutturate e subordinate,
fondi comuni, SICAV, EFT, ETC, polizza index linked/unit linked, gestioni patrimoniali, azioni, obbligazioni convertibili, warrant, covered warrant e certificates, mentre non ha conoscenza di derivati;
• condotto studi o ha interessi o svolge oppure ha svolto una professione che hanno consentito di acquisire competenze specifiche in ambito finanziario;
• esperienza di investimenti in azioni e fondi azionari;
• effettuato operazioni negli ultimi 12 mesi per un importo medio compreso tra € 10.000 ed € 50.000;
pagina 4 di 12 • eseguito meno di una operazione a trimestre.
Informazioni ribadite nel successivo questionario di profilatura, somministrato il 30.4.2012, quindi a distanza di soli quattro mesi, nel quale però il mutava la disponibilità ad accettare una perdita massima, che questa CP_1
volta indicava come pari anche una parte consistente del capitale investito.
Cont Secondo l'appellante, dato tale profilo di rischio, medio, l'investimento effettuato in azioni della risultava adeguata.
Ritiene questa Corte di non condividere tale impostazione.
Il svolgeva il lavoro di imbianchino, con reddito annuo dichiarato fino a 50.000; una consistenza CP_1
complessiva del patrimonio compresa tra €.200.000,00 e 500.000, avendo investito nell'ultimo anno un importo tra 10.000 e €.50.000,00 ed effettuando meno di un'operazione a trimestre.
Dagli estratti conto prodotti dalla Banca non risulta affatto un'esperienza in investimenti e fondi azionari,
contraddittoria è l'affermazione di conoscere i warrant, covered warrant e polizze index linked ma di non conoscere i derivati;
l'attività svolta non era certo tale da consentirgli di acquisire conoscenza in materia finanziaria, il pregresso investimento in Cariorvieto non è dimostrato che rivestisse un livello di rischio tale da dimostrare una disponibilità al rischio, posto che trattasi di titoli di debito che garantiscono il rimborso del
100% del valore nominale a scadenza e danno diritto inoltre al pagamento di cedole periodiche predeterminate a tasso crescente (“Step Up”); infine, il mutamento della disponibilità alla perdita di capitale espresso dopo solo quattro mesi dalla prima dichiarazione lascia quanto meno perplessi sulla comprensione della notizia riferita.
In pratica aveva un patrimonio medio ed un reddito da lavoro non sostanzioso e, soprattutto, investiva CP_1
sporadicamente cifre assai contenute, mentre dalla profilatura era chiaro, per un operatore professionale,
comprendere che i dati riferiti per la loro incoerenza non potevano far propendere per una valutazione media del profilo di rischio, al di là dell'apparente informativa resa dal cliente.
Si rammenta che l'art. 39 co 5 Reg. CONSOB n. 16190 del 29 ottobre 2007 prevede che “Gli intermediari possono fare affidamento sulle informazioni fornite dai clienti o potenziali clienti a meno che esse non siano manifestamente superate, inesatte o incomplete.
Peraltro, in nessuna delle due profilatura viene indicato in calce la valutazione del profilo di rischio del cliente,
tale indicazione si ritrova solo nelle premesse del contratto quadro stipulato il 5.12.2011
pagina 5 di 12 Sotto tale aspetto possono disattendersi le indicazioni fornite dal CTU a pag. 34, proprio perché le indicazioni fornite nel questionario appaiono in sé contraddittorie, e la qualifica professionale, così come la natura degli investimenti effettuati lasciano propendere per un livello di rischio medio-basso.
Occorre inoltre premettere che l'acquisto veniva effettuato in regime di consulenza.
Si rammenta, come pure evidenziato nella CTU, che a seguito del recepimento della direttiva Mifid
l'intermediario che presta servizio di consulenza ha l'obbligo di effettuare la preventiva valutazione di adeguatezza.
Tuttavia, non si ha evidenza del report della consulenza, né dell'esito della valutazione di adeguatezza.
Nella “Valutazione di adeguatezza” di cui al par. 3 della Sez. VI delle “Informazioni e Comunicazioni ai sensi del Regolamento Intermediari n. 16190 del 29.10.2007 in attuazione della Direttiva MIFIS 2004/39/CE” all. al documento di sintesi del contratto di intermediazione finanziaria sottoscritto dal il 5.12.2011, la Banca CP_1
dichiara espressamente di adottare un approccio “multivariato”, nel senso che “la valutazione di adeguatezza scaturisce da un confronto di più variabili afferenti, da un lato, alle caratteristiche del cliente e, dall'altro, a quello dello strumento/prodotto, e non si limita ad un mero raffronto di un indice sintetico di rischio dello strumento /prodotto con il profilo di rischio, altrettanto sintetico, assegnato al cliente”. Inoltre, la procede, CP_2
soprattutto in presenza di prodotti finanziari illiquidi o mediamente liquidi…al raffronto tra “il periodo di tempo per i quale il cliente desidera conservare l'investimento “ (holding period) risultante dalle risposte alle domande nn. 2 3 e 4 degli obiettivi di investimento del questionario, sia con le caratteristiche di durata che di liquidità
dell'operazione consigliata al cliente” con riferimento specificatamente alle caratteristiche di durata e liquidità
dell'operazione raccomandata.
Inoltre, all'epoca dei fatti era in vigore la comunicazione CONSOB n.9019104 del 2.3.2009 (dovere dell'intermediario di comportarsi con correttezza e trasparenza in sede di distribuzione di prodotti finanziari
illiquidi), sotto il vigore della MIFID I, con l'obiettivo di fornire una protezione rafforzata agli investitori retail.
In base al punto 3.4 della citata comunicazione l'intermediario deve “dotarsi di procedure che consentano agli addetti alla relazione con la clientela l'effettiva valutazione della adeguatezza del prodotto illiquido in relazione ai bisogni del cliente” e, sulla scorta del punto 3.6, “la valutazione di adeguatezza deve essere condotta con pagina 6 di 12 particolare cura”; l'intermediario ha inoltre l'obbligo di valutare l'adeguatezza con riguardo alla situazione finanziaria del cliente ed ai suoi obiettivi di investimento.
Non risulta che al momento della prima operazione di sottoscrizione di n. 300 azioni il 30.4.2012 l'istituto bancario abbia offerto specifiche informazioni sullo strumento finanziario, che non fossero quelle generiche indicate dai testi escussi circa la possibilità di smobilizzo a 60/90 giorni e alla solidità dell'emittente. Appare
peraltro irrilevante la censura mossa dalla secondo il Tribunale avrebbe errato nel trattare la questione CP_2
dell'adeguatezza delle operazioni di investimento contestate, sulla base della disciplina (abrogata) prevista dal
Reg. Consob n. 11522/1998 (pre Mifid), posto che le disposizioni di cui al Reg. Consob 16190/2007 post Mifid
appaiono vieppiù violate;
si rammenta che l'art. 40 Reg. CONSOB n. 16190 del 29 ottobre 2007 prevede che :”
1. Sulla base delle informazioni ricevute dal cliente, e tenuto conto della natura e delle caratteristiche del servizio fornito, gli intermediari valutano che la specifica operazione consigliata o realizzata nel quadro della prestazione del servizio di gestione di portafogli soddisfi i seguenti criteri:
a) corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente;
b) sia di natura tale che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all'investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento;
c) sia di natura tale per cui il cliente possieda la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi inerenti all'operazione o alla gestione del suo portafoglio.
Né può condividersi l'affermazione difensiva secondo cui nessuna segnalazione di inadeguatezza era evidentemente dovuta dalla avendo la stessa operato in regime di mera ricezione e trasmissione di ordini, CP_2
sulla base delle disposizioni previste dal successivo regolamento 16190/2007 (post Mifid) propriamente applicabile alla fattispecie in esame: ciò appare peraltro essere una palese ammissione della mancata valutazione e segnalazione da parte della Piuttosto, un'approfondita ed appropriata valutazione di adeguatezza, da CP_2
effettuarsi con specifico riferimento all'investimento da effettuare, avrebbe comportato una seria verifica delle conoscenze, propensioni e fini di investimento del , che avrebbero fatto risultare l'investimento CP_1
palesemente inadeguato, tenuto conto da un lato della contraddittorietà della profilatura, dall'altro del rischio di liquidità dei titoli, ed ancora dell'esigenza rappresentata più volte dal di effettuare investimenti che Per_1
fossero prontamente liquidabili.
pagina 7 di 12 Di ciò vi è riprova nelle testimonianze,giustamente valorizzate dal Giudice di prime cure, resa dalla teste Tes_1
testimonianza che non è affatto de relato, come sostiene l'appellante, posto che la stessa riferisce di avere ascoltato le telefonate al vivavoce che il figlio (appellato) aveva con il Direttore, e di avere personalmente più
volte chiesto in se l'investimento era sicuro, avendo ricevuto risposta che era sicurissimo e che poteva CP_2
riprendere i soldi quando voleva. Ancora, la teste ha riferito (verbale d'udienza del 19.10.2017) “che le Tes_2
azioni statisticamente venivano rivendute entro tre mesi”; “non escludo di avergli detto che si poteva smobilitare il capitale in qualsiasi momento, perché statisticamente, all'epoca, si trattava di azioni che venivano rivendute entro il termine di 90 gg.” Così confermando che al cliente veniva data l'idea di un titolo prontamente liquidabile senza alcuna difficoltà o rischio di perdita che non fosse quello legato a normali titoli azionari, come pure riferito dal teste che escludendo di avere assicurato che si trattasse di prodotti sicurissimi, ha però Tes_2
fatto riferimento ai margini di rischio generico delle azioni. Egli inoltre ha riferito che “sì, dicevamo che i titoli potevano seguire un iter ed essere smobilizzati dopo due tre mesi al massimo”, ed ancora: “in linea di massima io dicevo che l era solido e che quindi le azioni era improbabile che scendessero”. CP_5
Ancora, segnala il CTU che le operazioni di investimento in titoli della hanno Controparte_6
determinato la concentrazione del rischio di portafoglio su un unico emittente: a seguito dell'operazione del
26/11/2014 l'intero portafoglio detenuto presso la risulta costituito da titoli della CP_2 Controparte_7
In realtà per la conclusione dell'operazione dell'08/01/2013 la ha segnalato il rischio di concentrazione CP_2
chiedendo l'autorizzazione all'investitore per eseguire comunque l'operazione, ma nessuna segnalazione si riscontra invece al momento della conclusione dell'operazione del 26/11/2014, e comunque anche la segnalazione dell'08/01/2013 non appare coerente con la normativa secondaria di riferimento, atteso che l'intermediario non avrebbe potuto eseguire un'operazione ritenuta inadeguata – per eccessivo livello di concentrazione – nell'ambito del servizio di consulenza, neanche con l'autorizzazione dell'investitore, essendo necessario in tal caso eseguire l'operazione nell'ambito di un diverso servizio di investimento.
Il CTU, dunque, ha accertato che gli investimenti contestati, presentavano rischi finanziariamente non sopportabili e, pertanto, non adeguati, in quanto si andavano a sommare ad un portafoglio titoli già quasi
Cont interamente esposto al rischio di credito verso la . Trattandosi esclusivamente di azioni ed obbligazioni 1 E ciò, indipendentemente dalla composizione dello stesso in azioni e obbligazioni, perché comunque comporta l'assunzione del rischio di perdere l'intero capitale in caso di default dell'emittente.. pagina 8 di 12 Cont emesse da , gli investimenti effettuati non potevano, quindi, ritenersi coerenti con il livello di conoscenza ed esperienza di strumenti finanziari riconosciuto all'attore, ed individuato dalla convenuta come medio.
Con riguardo al motivo di appello che censura l'omessa valutazione dell'informazione fornita con la documentazione prodotta in atti (contratti quadro, documenti e prospetti informativi, ordini di acquisto, schede prodotto) si osserva che l'adempimento agli obblighi informativi non è adempiuto (solo) con la consegna di moduli standardizzati (in termini cfr. il punto 3.7 della comunicazione Consob n.9019104 del 2.3.2009), ma deve consistere ne fornire informazioni specifiche relative alle “diverse tipologie di rischio determinate dall'eventuale assunzione della posizione: rischio emittente/controparte, rischio di mercato e rischio di liquidità” (punto 3.9
della comunicazione Consob n.9019104 ). Infatti, le informazioni contenute nei contratti quadro, nelle schede di adesione degli azionisti, negli ordini di acquisto o nelle note informative (effettivamente contenenti l'espressione
“operazione effettuata in conflitto di interesse”), nulla aggiungevano in specifico ed in concreto alle questioni della illiquidità dei titoli ed all'inadeguatezza delle operazioni per cui è causa.
Anche il CTU ha rilevato che le informazioni rese sono risultate del tutto carenti al momento della conclusione dell'operazione del 30/04/20122, mentre nelle successive due operazioni è stato esclusivamente offerto il prospetto informativo dell'emissione;, per la seconda operazione dell'08/01/2013 risulta posta all'attenzione del
Sig. un documento informativo sintetico (scheda prodotto) riportante le principali informazioni sugli Parte_3
strumenti finanziari oggetto di emissione mentre per l'operazione del 26/11/2014 non è neanche presente tale evidenza documentale ( anche se nelle premesse della scheda di adesione si dà atto della consegna all'investitore della scheda prodotto).
Rispetto delle prescrizioni di cui alla Comunicazione Consob del 2.3.2009 n. 9019104, secondo l'analisi del
CTU la banca convenuta si è “limitata” ad un'analisi basata solo ed esclusivamente sul profilo tracciato dal questionario senza entrare nel merito ed indagare più approfonditamente su quella che era la situazione e su quella che effettivamente era la reale propensione al rischio dell'investitore. 2 Il CTU ha rilevato 'assenza di evidenze in merito al rilascio di informazioni specifiche al momento della prima operazione di sottoscrizione di n. 300 azioni del 30/04/2012, pur rilevando sia la consegna del documento sui rischi generali degli investimenti al momento della stipula del contratto quadro del 22/02/2006, sia la presenza di un'apposita sezione dedicata alla natura e rischi degli strumenti finanziari nel contratto quadro del 05/12/2011; ha poi precisato, rispetto alle osservazioni del ctp, che l'assenza denunciata era riferita alle informazioni specifiche sullo strumento finanziario oggetto di investimento citando la Suprema Corte che ha precisato che gli obblighi informativi non possono ritenersi assolti con la sola consegna del documento generale dei rischi degli investimenti in strumenti finanziari (cfr. Cass. 7932/2023) . pagina 9 di 12 Da tanto discende la conclusione per cui l'odierna convenuta non abbia tenuto un comportamento in linea con quanto indicato nella comunicazione della Consob, limitandosi ad un'analisi superficiale.
Si è dunque riscontrata l'assenza di evidenze in merito al rilascio di informazioni specifiche al momento delle operazionie di sottoscrizione di n. 300 azioni del 30/04/2012, pur rilevando sia la consegna del documento sui rischi generali degli investimenti al momento della stipula del contratto quadro del 22/02/2006, sia la presenza di un'apposita sezione dedicata alla natura e rischi degli strumenti finanziari nel contratto quadro del 05/12/2011.
Cont Invece, data la tipologia delle azioni della e della loro quotazione in mercati non regolamentati, la CP_2
avrebbe dovuto fornire al cliente anche informazioni specifiche riguardanti il problema dello spread denaro-
lettera, in quanto il punto 3.4 della comunicazione CONSOB N. 9019104 DEL 2 MARZO 2009 in materia di doveri dell'intermediario di comportarsi con correttezza e trasparenza in sede di distribuzione di prodotti finanziari illiquidi prevede che “l'intermediario dovrà dotarsi di procedure che consentano agli addetti alla
relazione con la clientela l'effettiva valutazione dell'adeguatezza del prodotto illiquido in relazione ai bisogni
del cliente. In particolare, gli operatori dovranno porre specifico riguardo ai diversi fattori che possono
incidere sul livello di costo di strumenti illiquidi, quali lo spread denaro-lettera nella fase di successivo
eventuale smobilizzo od altri elementi non immediatamente percepibili dai clienti.” mentre come detto non vi è
prova agli atti di tale attività informativa, che è stata fornita in modo del tutto generico.
Part Il mancato assolvimento da parte di all'obbligo informativo ha comportato una compromissione del patrimonio conoscitivo del cliente, il quale non è stato sufficientemente reso edotto riguardo all'illiquidità dei titoli acquistati ed alle conseguenti difficoltà di smobilizzo - che poi in concreto hanno portato all'impossibilità
di vendere le azioni nel corso del rapporto- inducendo il ad effettuare un investimento che, tenuto conto CP_1
della sua propensione al rischio e della necessità di avere pronta liquidità egli non avrebbe mai fatto.
Pertanto, si ritiene che la venuta meno a precisi obblighi di informazione, che l'investimento da parte CP_8
Cont del in azioni della non fosse assolutamente adeguato rispetto agli obiettivi finanziari del cliente e CP_1
Part che lo stesso ponesse a suo carico rischi che non era in grado di sopportare. Non risulta che abbia fornito al spiegazioni suppletive sulla natura dell'acquisto di titoli illiquidi e sulla compatibilità con la propria CP_1
conoscenza di tali strumenti finanziari né con le attuali propensioni di investimento e livello di rischio accettato.
pagina 10 di 12 Accolto l'appello in merito all'erronea pronuncia di nullità, deve dunque pronunciarsi la risoluzione degli ordini di acquisto del 30.4.2012, 8.1.2013 e 26.11.2014 per cui è causa.
Quanto al nesso causale, ai fini del risarcimento del danno, la giurisprudenza della Cassazione afferma che dalla funzione sistematica assegnata all'obbligo informativo gravante sull'intermediario, preordinato al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo-informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario; tale prova, tuttavia, non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio dell'investitore,
desunta anche da scelte intrinsecamente rischiose pregresse, perché anche l'investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli sono stati segnalati
(Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 17.04.2020, n. 7905. ).
Nel caso di specie, nessuna prova contraria idonea è stata offerta.
Essendo la Banca venuta meno a precisi obblighi di informazione, necessari ai fini di scelte di investimento consapevoli e di riequilibrare l'asimmetria informativa nel modo rafforzato che la natura dei titoli richiedeva,
non può ritenersi integrata una condotta colposa da parte del che abbia concorso a causare il danno ex CP_1
art. 1227 c.c.
Poiché alle date in cui il ha affermato di aver impartito gli ordini di vendita, come accertato dal CTU CP_1
(vds. Relazione di ctu pag. 41) sebbene i titoli fossero formalmente commerciabili nel concreto è stata evidenziata la difficoltà di eseguire gli ordini di vendita, stante la carenza di liquidità delle azioni, deve ritenersi che il danno vada liquidato in ragione del capitale complessivamente investito, che risulta pari in base all'accertamento peritale ad € 16.907,24, da cui occorre detrarre i dividendi di € 70,22, con un danno complessivo finale di € 16.837,02. Debbono inoltre essere riconosciuti gli interessi sulle somme rivalutate anno per anno a far data dalla domanda giudiziale, oltre interessi legali dalla data della sentenza al soddisfo.
Alla risoluzione consegue altresì la restituzione dei titoli, come richiesto dalla CP_2
Le spese di lite, tenuto conto dell'esito complessivo della lite, gravano sulla così come le spese di CP_2
CTU che vengono liquidate con separato decreto.
pagina 11 di 12 Le spese di primo grado, attesa la sostanziale conferma degli effetti, non vengono riformate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe,
-in parziale accoglimento dell'appello,
dichiara risolti gli ordini di acquisto del 30.4.2012, 8.1.2013 e 26.11.2014;
Part
-condanna al pagamento in favore della parte appellata di € 16.837,02 oltre interessi sulle somme rivalutate anno per anno a far data dalla domanda, oltre interessi legali dalla data della sentenza al soddisfo
-dispone la restituzione dei titoli in favore della Banca
Part
-condanna al rimborso in favore di delle spese di lite del presente grado di giudizio, che Controparte_1
si liquidano in euro 2.906,00 per compenso al difensore, oltre rimborso spese forfetarie (15%), Cap e Iva come per legge;
-spese di CTU definitivamente a carico della parte appellante
Perugia, 13/02/2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott.ssa Francesca Altrui dott.ssa Claudia Matteini
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