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Sentenza 11 aprile 2024
Sentenza 11 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/04/2024, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA N.372 /2024 V.G.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. P.M.
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD N. CRON.
Sezione I Civile N. SENT.
Riunito in Camera di Consiglio, in persona dei magistrati signori:
1) dott.Nadia Zampogna Presidente
2) dott.Maurizio Spezzaferri Giudice rel/est.
3) dott.Giuseppe Di Leone Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
Letto il ricorso personalmente sottoscritto e depositato in data 01/02/2024 dai coniugi Parte_1
) rapp.to e difeso dall'Avv.NASTI GIUSEPPE ed elett.te
[...] C.F._1
dom.CORSO UMBERTO I 80016 MARANO DI NAPOLI ITALIA e Parte_2
rapp.ta e difesa dall'Avv.ANNELLA GAETANO ed elett.te dom.ta in C.F._2
Napoli al Corso A. Lucci n.121 , come da procure in atti, tendente ad ottenere la separazione su domanda congiunta ex art. 473 bis.51 c.p.c.;
considerato come, non lo stesso ricorso, le parti hanno anche chiesto, ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c.,
la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 4-2-2022, con presa d'atto da parte del tribunale delle condizioni indicate in ricorso, allorché potrà dirsi perfezionata la condizione di procedibilità della domanda, costituita dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione;
tenuto conto, in fatto, come le parti abbiano contratto matrimonio in data 04/02/2002; Udito il relatore e ritenuta la propria competenza;
viste le dichiarazioni rese in data 18-3-2024 dai coniugi nel termine fissato ai sensi dell'art. 473-
bis.51, comma secondo, c.p.c. di rinuncia alla comparizione all'udienza del 3-4-2024 con conferma della volontà di non riconciliarsi e richiamo, dunque, alle condizioni di separazione riportate in ricorso;
ritenuto, in diritto, che le risultanze degli atti hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione da rendersi ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c.;
considerato che il ricorso congiunto prevede compiutamente le condizioni che si intendono espressamente richiamate, con la precisazione che gli assegni di mantenimento dei figli devono intendersi ex lege sottoposti ad indicizzazione annuale sulla scorta degli indici;
; Org_1
rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume e che quelle concernenti la prole rispondono all'interesse dei figli;
considerato come è stato disposto a cura della cancelleria l'invio degli atti al P.M. mediante decreto del 3-2-2024;
rilevato come il giudizio debba proseguire per la definizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, come da separata ordinanza;
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
letto ed applicato l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
P. Q. M.
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] Parte_1
NAPOLI (NA) il 12/08/1977 e nata in [...] il [...]; Parte_2
2) Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso e confermate con le dichiarazioni scritte sopra citate e ciò a tutti gli effetti di legge;
3) compensa le spese di lite per la natura del presente giudizio;
4) rimette la causa sul ruolo per la definizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, come da separata ordinanza.
5) ordina che il presente decreto sia trasmesso a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, D.p.r. 3-11-2000 n. 396 (Ordinamento dello stato civile) all'Ufficiale dello stato civile del comune di Marano di Napoli nonché per gli eventuali adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato Civile, ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione. (Atto n°6 P.II Serie A Anno 2002).
Così deciso in Aversa il 4-4-2024
Il Giudice Relatore/Estensore La Presidente
Dott. Maurizio Spezzaferri Dott.ssa Nadia Zampogna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. P.M.
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD N. CRON.
Sezione I Civile N. SENT.
Riunito in Camera di Consiglio, in persona dei magistrati signori:
1) dott.Nadia Zampogna Presidente
2) dott.Maurizio Spezzaferri Giudice rel/est.
3) dott.Giuseppe Di Leone Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
Letto il ricorso personalmente sottoscritto e depositato in data 01/02/2024 dai coniugi Parte_1
) rapp.to e difeso dall'Avv.NASTI GIUSEPPE ed elett.te
[...] C.F._1
dom.CORSO UMBERTO I 80016 MARANO DI NAPOLI ITALIA e Parte_2
rapp.ta e difesa dall'Avv.ANNELLA GAETANO ed elett.te dom.ta in C.F._2
Napoli al Corso A. Lucci n.121 , come da procure in atti, tendente ad ottenere la separazione su domanda congiunta ex art. 473 bis.51 c.p.c.;
considerato come, non lo stesso ricorso, le parti hanno anche chiesto, ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c.,
la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 4-2-2022, con presa d'atto da parte del tribunale delle condizioni indicate in ricorso, allorché potrà dirsi perfezionata la condizione di procedibilità della domanda, costituita dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione;
tenuto conto, in fatto, come le parti abbiano contratto matrimonio in data 04/02/2002; Udito il relatore e ritenuta la propria competenza;
viste le dichiarazioni rese in data 18-3-2024 dai coniugi nel termine fissato ai sensi dell'art. 473-
bis.51, comma secondo, c.p.c. di rinuncia alla comparizione all'udienza del 3-4-2024 con conferma della volontà di non riconciliarsi e richiamo, dunque, alle condizioni di separazione riportate in ricorso;
ritenuto, in diritto, che le risultanze degli atti hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione da rendersi ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c.;
considerato che il ricorso congiunto prevede compiutamente le condizioni che si intendono espressamente richiamate, con la precisazione che gli assegni di mantenimento dei figli devono intendersi ex lege sottoposti ad indicizzazione annuale sulla scorta degli indici;
; Org_1
rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume e che quelle concernenti la prole rispondono all'interesse dei figli;
considerato come è stato disposto a cura della cancelleria l'invio degli atti al P.M. mediante decreto del 3-2-2024;
rilevato come il giudizio debba proseguire per la definizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, come da separata ordinanza;
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
letto ed applicato l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
P. Q. M.
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] Parte_1
NAPOLI (NA) il 12/08/1977 e nata in [...] il [...]; Parte_2
2) Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso e confermate con le dichiarazioni scritte sopra citate e ciò a tutti gli effetti di legge;
3) compensa le spese di lite per la natura del presente giudizio;
4) rimette la causa sul ruolo per la definizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, come da separata ordinanza.
5) ordina che il presente decreto sia trasmesso a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, D.p.r. 3-11-2000 n. 396 (Ordinamento dello stato civile) all'Ufficiale dello stato civile del comune di Marano di Napoli nonché per gli eventuali adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato Civile, ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione. (Atto n°6 P.II Serie A Anno 2002).
Così deciso in Aversa il 4-4-2024
Il Giudice Relatore/Estensore La Presidente
Dott. Maurizio Spezzaferri Dott.ssa Nadia Zampogna