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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 05/12/2024, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda civile, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Cinzia Mondatore Presidente dott.ssa Francesca Caputo Giudice Estensore dott. Alessandro Carra Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G. 4242/2024 V.G., avente ad oggetto "separazione consensuale"
T R A
e entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Annaleila Lisi, Parte_1 Parte_2 come da mandato in atti;
-RICORRENTI-
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza cartolare del 4.11.2024
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.10.2024 le parti esponevano:
• di aver contratto matrimonio in data 02.07.2011;
• di aver generato due figlie, nate, rispettivamente, in data 22.01.2018 e in data 15.03.2013;
• di aver interrotto la convivenza, stante l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Chiedevano, pertanto, che il Tribunale dichiarasse la separazione personale dei coniugi;
fissata l'udienza cartolare, il fascicolo veniva trasmesso al PM. Con note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza cartolare del 4.11.2024 le parti insistevano per l'accoglimento della domanda, confermando il contenuto del ricorso introduttivo e integrando le previsioni inerenti il diritto di visita paterno infrasettimanale e festivo.
Le richieste formulate dalle parti meritano accoglimento.
Rileva, infatti, il Tribunale che le comuni deduzioni dei coniugi confermino l'integrale venir meno della comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Le condizioni concordate dalle parti, infra riportate, appaiono consone agli interessi delle medesime e della prole, sicchè non v'è ragione di discostarsene:
1) Entrambi i coniugi vivranno separatamente con l'obbligo di mutuo rispetto e si impegnano, per il bene delle due figlie minori, a salvaguardare il reciproco ruolo genitoriale presso le figlie ed a rassicurarle del loro affetto e della presenza di entrambi, impegnandosi a condividere i momenti più significativi della loro vita, come meglio specificato in prosieguo.
2) AFFIDAMENTO DELLE FIGLIE MINORENNI e saranno affidate in modo Per_1 Per_2 condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento stabile con la madre presso la casa coniugale sita in ZZ alla via Annunziata n. 15, ove è già fissata la loro residenza. Detto immobile, di cui i coniugi sono attualmente comproprietari al 50%, verrà trasferito interamente alla sig.ra così come previsto al successivo punto sub Pt_1
8). Pertanto, la moglie (la quale a seguito del trasferimento immobiliare, diverrà unica proprietaria della casa coniugale), lo abiterà assieme alle figlie. Le parti precisano che, sino a quando non interverrà la stipula notarile relativa ai trasferimenti immobiliari previsti al punto sub 8), la casa coniugale sita in ZZ si intenderà assegnata alla moglie, nello interesse delle figlie minori. Il padre e la madre eserciteranno la responsabilità genitoriale sulle figlie minori, anche separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione;
le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo esclusivamente conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni delle figlie, anche al fine di poter richiedere all'altro genitore la compartecipazione alla relativa spesa. I genitori si obbligano a comunicare tra loro in modo aperto e cooperativo e a scambiarsi informazioni circa gli impegni, le necessità o le questioni riguardanti le figlie. I genitori si impegnano, inoltre, a condividere la gestione dei rapporti con la scuola recandosi insieme
(compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi) ai colloqui previsti per gli incontri scuola-famiglia. I genitori si impegnano a discutere e stabilire insieme le scelte e le regole educative (ad esempio, orario dell'andare a dormire, orario della sveglia, comportamento a tavola, alimentazione, igiene personale, amicizie e frequentazioni, uscite, viaggi, gite scolastiche, impegni sportivi ed extra scolastici, uso di smartphone e computer ecc.) trasmettendole alle figlie e facendole rispettare nello stesso modo, sia che le bambine siano con il papà sia che siano con la mamma, evitando, per quanto è possibile, deroghe unilaterali in modo da far comprendere alle figlie che si tratta di regole condivise. I genitori parteciperanno entrambi (salvo diverso accordo fra loro) alle visite mediche e pediatriche.
3) REGOLAMENTAZIONE DEI TEMPI DI VISITA Il padre terrà con sé le bambine nei giorni di lunedì
e venerdì dalla uscita di scuola e sino alle ore 22,30; in detti giorni, pranzeranno e ceneranno col padre, che avrà cura di riportare le figlie presso la abitazione materna in serata, dopo la cena (salvo diverso accordo con la madre, per insorte necessità o emergenze, sia dei genitori che delle figlie). In tali giornate, il padre provvederà a seguire le bambine nello svolgimento dei compiti, così come avrà cura di accompagnarle ad eventuali corsi extra-scolastici pomeridiani. Il padre terrà con sé le figlie a weekend alterni dal venerdì sera sino alla domenica dopo il pranzo.
4) REGOLAMENTAZIONE DELLE FESTIVITA' Salvo diversi accordi fra le parti, le bambine trascorreranno con ciascun genitore, ad anni alterni, la vigilia di Natale o il giorno di Natale, la vigilia di
Capodanno o il Primo dell'Anno, il giorno di Santo Stefano o l'Epifania, il giorno di Pasqua o di Pasquetta, tenendo conto sia delle esigenze delle figlie, nonché degli impegni lavorativi dei genitori. Le minori trascorreranno, altresì, in modo alternato, con ciascun genitore, le festività del 1/11, dell'8/12, del 25/4, del 1/5 e del 2/6. I genitori festeggeranno insieme il compleanno delle figlie. Le bambine parteciperanno, poi, a tutte le ricorrenze di ciascun genitore (compleanno, onomastico, festa del papà, festa della mamma), a prescindere dal giorno in cui le stesse dovessero cadere. Tale suddivisione delle festività sarà osservata dalle parti a prescindere dai tempi di visita settimanali, costituendo eccezione al calendario della settimana.
5) REGOLAMENTAZIONE NEL PERIODO ESTIVO Nel periodo estivo, i tempi di frequentazione padre/figlie saranno quelli indicati al punto 3), salvo diversi accordi tra i genitori anche in ordine alla possibilità per ciascuno di tenere continuativamente con sé le figlie per una settimana, compatibilmente con il periodo di ferie eventualmente godute da ciascun genitore e comunicate per tempo all'altro. Durante tali periodi, sarà sospeso il diritto di visita del genitore non collocatario, che tuttavia avrà facoltà di sentire il figlio almeno una volta al giorno telefonicamente o in videochiamata.
6) MANTENIMENTO DELLE FIGLIE MINORI Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra entro CP_1 Pt_1 il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 350,00 mensili per ogni figlia (per un totale di € 700,00) a titolo di contributo per il mantenimento delle bambine, rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT, e provvederà nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie necessarie alle figlie, secondo quanto stabilito dal
Protocollo d'intesa in materia di spese straordinarie, siglato dal Tribunale di Lecce il 21.05.2018 e da intendersi parte integrante del presente accordo. Sul punto si precisa che il padre, sin da ora, si accolla le spese mensili per il corso di danza seguito da entrambe le bambine. Le parti concordano che l'assegno unico per i figli a carico, già percepito al 100% dalla Sig.ra continuerà ad essere richiesto e percepito nella stessa misura dalla medesima, Pt_1 senza necessità di ulteriore consenso da parte del Sig. CP_1
7) MANTENIMENTO DELLA MOGLIE Le parti si accordano che – in virtù delle differenti sostanze economiche rivenienti dalle rispettive attività lavorative – il sig. verserà alla moglie, entro il giorno 5 di CP_1 ogni mese, la somma di € 100,00 rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT, a titolo di contributo di mantenimento.
8) ACCORDI PATRIMONIALI I coniugi, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti, convengono di far rientrare nelle condizioni di separazione alcuni trasferimenti immobiliari, per come meglio di seguito descritti. I coniugi si impegnano a perfezionare detti trasferimenti, stipulando con rogito notarile,
a seguito della sentenza di omologa della separazione da parte del Tribunale adito. A tal proposito, pertanto, si specifica quanto segue. I coniugi sono comproprietari di n. 02 unità immobiliari, acquistate in costanza di matrimonio. In particolare, trattasi di : - immobile sito in ZZ alla via Annunziata n. 15, con relativo box di pertinenza. - immobile sito in Melendugno – San Foca, alla Corte San Niceta n. 5, comprensivo di veranda, vano tecnico, area scoperta. 8.1) Beni immobili ubicati nel territorio di ZZ. Trattasi di una unità abitativa e di un box auto all'interno di un fabbricato condominiale (id. catastale: Foglio 26, particella 370, subalterno 17, cat. A/3 classe 2 – Foglio 26, particella 370, subalterno 10, cat C/6 classe 2), la cui stima di valore di mercato, per come valutata dal geom. nella relazione che si allega alla quale si rimanda, è CP_2 pari ad € 155.000,00. In relazione a tali possidenze, le parti si accordano affinché l'immobile in ZZ, già casa coniugale e temporaneamente assegnato alla madre nello interesse delle figlie minori, di proprietà della sig.ra per la quota del 50%, venga trasferito interamente alla stessa. Il sig. quindi, si impegna a Pt_1 CP_1 trasferire alla moglie la quota parte del 50% della proprietà di detto immobile, nonché la quota parte del 50% del box di pertinenza della unità, diventando di conseguenza la sig.ra unica proprietaria al 100% sia della Pt_1 abitazione che del box. 8.2) Beni immobili ubicati nel territorio di Melendugno – San Foca Trattasi di unità abitativa con veranda, vano tecnico e area scoperta, facente parte di un fabbricato ubicato nel Comune di
Melendugno – San Foca, alla Corte San Niceta n. 5 (id. catastale: foglio 19, particella 177 subalterno 15 e 23, cat A/3, classe 3), la cui stima di valore di mercato, per come valutata dal geom. nella relazione CP_2 che si allega alla quale si rimanda, è pari ad € 100.000,00. Le parti si accordano che, in relazione all'immobile sito in Melendugno-San Foca, sempre in comproprietà fra i coniugi, la sig.ra trasferirà al sig. la Pt_1 CP_1 sua quota parte del 50% di detta unità immobiliare, di conseguenza che il marito diverrà unico proprietario al
100% della predetta abitazione. A seguito di tali trasferimenti, tutti gli oneri relativi ai predetti immobili (utenze,
IMU, TARI, spese condominiali ecc.) ricadranno in via esclusiva sui diretti proprietari. Le parti si danno atto e concordano che la stipula notarile relativa a tali trasferimenti immobiliari avverrà successivamente al deposito della sentenza di omologa della separazione.
9) ALTRE DISPOSIZIONI Per quanto concerne gli arredi e suppellettili delle abitazioni su indicate, i ricorrenti dichiarano di aver già provveduto di comune accordo alla loro suddivisione. I coniugi non possiedono altro patrimonio immobiliare o mobiliare in comunione. Le parti dichiarano, eccetto quanto precisato nel presente ricorso, di aver risolto tutte le loro questioni patrimoniali e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altra a qualsiasi titolo o ragione. Le parti si danno, sin da ora, il reciproco consenso per il rilascio della carta d'identità valida per l'espatrio e/o del passaporto sia per sé che per le figlie, senza necessità di ulteriore consenso. I genitori si impegnano reciprocamente a darsi preventiva comunicazione di eventuali viaggi e/o di spostamenti con le figlie minori fuori della Provincia di Lecce, nonché della eventuale variazione della residenza propria e dei figli. I coniugi avranno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé le minori.
Alcuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese di lite, in ragione della natura del procedimento incardinato.
P.T.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- omologa la separazione personale dei coniugi, che hanno contratto matrimonio in data 02.07.2011 in
ZZ (Le) e trascritto nel registro di matrimonio di quel Comune al n. 12 parte II Serie A anno 2011, autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza, alle condizioni delineate in motivazione;
- ordina alla cancelleria di comunicare la presente sentenza all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti di cui all'art. 69 DPR 396/00;
- nulla sulle spese di lite.
Lecce, 4.12.2024
Il giudice estensore La Presidente dott.ssa Francesca Caputo dott.ssa Cinzia Mondatore