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Sentenza 6 luglio 2025
Sentenza 6 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 06/07/2025, n. 1044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1044 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2750/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa AR Concetta Elda Caprino Presidente
dott.ssa Liboria AR Stancampiano Giudice relatore dott.ssa Elena Contessi Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 10 giugno 2025, promossa da:
NELLA QUALITÀ DI CURATORE DEL SIG. GIUDICI (C.F. Parte_1 CP_1
nata a [...] il [...], rappresenta e difesa dell'avv. C.F._1
BONFANTI DOMENICO ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
ricorrente per la revoca dell'inabilitazione di
( ), nato a [...] l'[...]; CP_2 C.F._2
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: Inabilitazione
Conclusioni: per la parte ricorrente e il Pubblico Ministero, come da verbale di udienza del 10 giugno
2025.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13 maggio 2025, in qualità di curatore di Parte_1
persona inabilitata, promuoveva dinanzi al Tribunale di Bergamo giudizio per la revoca dell'inabilitazione di deducendo che, a decorrere dal 21/01/2021 quest'ultimo si CP_2
trovava ricoverato presso la struttura Fondazione EMILIA BOSIS in Bergamo via Mentana n. 15 e che, per la natura della malattia, la durata della degenza sarebbe stata permanente, che il medesimo risultava ricoverato da cinque anni, ma non poteva essere ospitato per più di sei anni, terminati i quali sarebbe stato necessario trovare un'altra struttura adeguata, che pertanto la nomina di un amministratore di sostegno in favore dell'inabilitato appariva la soluzione più idonea per consentire la gestione di ogni interesse di senza che il medesimo fosse obbligato a presenziare personalmente CP_2
con aggravio di autorizzazioni e spese per garantire i trasferimenti dalla struttura, che pertanto l'inabilitazione non era sufficientemente tutelante per la persona inabilitata, avendo di fatto, CP_2
necessità di un'assistenza quotidiana, ritenendo pertanto opportuna la nomina di un amministratore di sostegno. domandava pertanto la revoca dell'attuale misura di tutela e la Parte_1
trasmissione del fascicolo ai sensi dell'art. 429 c.c. al Giudice Tutelare.
All'udienza del 10 giugno 2025, il Giudice procedeva all'esame diretto di CP_2
Dall'esame risultava che le condizioni in cui versava fossero tali da portare alla CP_2
revoca della inabilitazione, occorrendo una misura maggiormente protettiva.
Il Giudice sentiva anche la ricorrente la quale dichiarava: ““io avevo Parte_1 parlato con la dott.ssa che mi aveva spiegato della necessità di revocare l'inabilitazione Per_1 per procedere con l'amministrazione di sostegno. Io ritengo di avere la necessità di tutelare con CP_2
una maggiore flessibilità per le incombenze della vita quotidiana. Io vorrei essere nominata amministratore di sostegno” (v. verbale udienza 10 giugno 2025).
All'udienza del 10 giugno 2025 comparivano anche , Controparte_3 CP_4
, e , parenti entro il quarto grado e/o affini
[...] Controparte_5 Controparte_6
entro il secondo grado, i quali di dichiaravano di essere d'accordo con la revoca dell'inabilitazione e la nomina di un Amministratore di sostegno per CP_2
Il Pubblico Ministero presente all'udienza esprimeva parere favorevole alla revoca dell'inabilitazione.
La ricorrente domandava pertanto che la causa fosse trattenuta in decisione precisando le conclusioni come da ricorso introduttivo con rinuncia ai termini di cui all'art. 473-bis. 28 c.p.c.; il Pubblico
Ministero dichiarava di associarsi alla richiesta della ricorrente.
2 Il Giudice relatore tratteneva pertanto la causa in decisione per riferirne al Collegio in camera di consiglio.
Rileva il Collegio che già dall'esame diretto di sono risultate evidenti le condizioni CP_2
in cui lo stesso si trova, per cui risulta necessario assicurare allo stesso una maggiore tutela.
Risulta, d'altronde, documentata, sulla base degli atti prodotti dalla ricorrente, la situazione di difficoltà nella gestione economica dell'inabilitato, occorrendo pertanto procedere alla nomina di un amministratore di sostegno per il medesimo (v. doc. 3, ricorrente).
Dunque, la domanda avente ad oggetto la revoca dell'inabilitazione è fondata e merita accoglimento, atteso che le attuali condizioni di sono tali da far ritenere che non persistono i CP_2
presupposti sostanziali della dichiarazione di inabilitazione che deve, quindi, essere revocata.
Giova precisare in punto di diritto che, nel vigore della L. n. 6 del 2004, e, nell'ambito delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, l'inabilitazione trova applicazione nei casi previsti dall'art. 415 c.c., ovverossia quando “Il maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all'interdizione, può essere inabilitato.
Possono anche essere inabilitati coloro che, per prodigalità o per abuso abituale di bevande alcooliche o di stupefacenti, espongono sé o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici.
Possono infine essere inabilitati il sordo e il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia, se non hanno ricevuto un'educazione sufficiente, salva l'applicazione dell'articolo 414 quando risulta che essi sono del tutto incapaci di provvedere ai propri interessi”, dovendosi comunque perseguire l'obiettivo della minore limitazione possibile della capacità di agire, attraverso l'assunzione di provvedimenti di sostegno temporaneo o permanente.
In particolare, l'amministrazione di sostegno, introdotta nell'ordinamento dalla L. n. 6 del 2004, all'art. 3, presenta la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali l'interdizione o l'inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la riforma degli artt. 414 e 427 c.c.
Rispetto ai predetti istituti, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze del soggetto nel caso concreto, in relazione alla sua flessibilità e alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa
(v. Cass. 4866/2010).
3 Orbene, nel caso di specie, dall'esame di e dalla complessiva situazione accertata, è CP_2
emersa l'adeguatezza della misura dell'amministrazione di sostegno;
di contro, la misura della inabilitazione non appare adeguata alle attuali esigenze di protezione del medesimo.
In relazione alle considerazioni sopra esposte, deve, dunque, procedersi all'accoglimento del ricorso con conseguente revoca dell'inabilitazione disposta dal Tribunale di Bergamo con sentenza n.
1069/2003, del 27 marzo 2003, depositata il 15 aprile 2003 (R.G. n. 9731/02), nei confronti di
[...]
nonché della nomina del curatore dell'inabilitato. CP_2
Stante la natura della causa, in assenza di contestazione, le spese di lite devono dichiararsi irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie il ricorso, con conseguente revoca dell'inabilitazione disposta dal Tribunale di Bergamo con sentenza n. 1069/2003, del 27 marzo 2003, depositata il 15 aprile 2003 (R.G. n. 9731/02), nei confronti di nonché della nomina del curatore CP_2 Parte_1
dispone la trasmissione degli atti del procedimento al Giudice Tutelare di questo Tribunale per l'apertura della procedura di amministrazione di sostegno per DENIS GIUDICI;
dichiara irripetibili le spese anticipate dalla parte ricorrente.
MANDA alla Cancelleria per la trasmissione al Giudice Tutelare.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 12 giugno 2025.
Il Presidente
Dott.ssa AR Concetta Elda Caprino
Il Giudice relatore
Dott.ssa Liboria AR Stancampiano
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa AR Concetta Elda Caprino Presidente
dott.ssa Liboria AR Stancampiano Giudice relatore dott.ssa Elena Contessi Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 10 giugno 2025, promossa da:
NELLA QUALITÀ DI CURATORE DEL SIG. GIUDICI (C.F. Parte_1 CP_1
nata a [...] il [...], rappresenta e difesa dell'avv. C.F._1
BONFANTI DOMENICO ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
ricorrente per la revoca dell'inabilitazione di
( ), nato a [...] l'[...]; CP_2 C.F._2
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: Inabilitazione
Conclusioni: per la parte ricorrente e il Pubblico Ministero, come da verbale di udienza del 10 giugno
2025.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13 maggio 2025, in qualità di curatore di Parte_1
persona inabilitata, promuoveva dinanzi al Tribunale di Bergamo giudizio per la revoca dell'inabilitazione di deducendo che, a decorrere dal 21/01/2021 quest'ultimo si CP_2
trovava ricoverato presso la struttura Fondazione EMILIA BOSIS in Bergamo via Mentana n. 15 e che, per la natura della malattia, la durata della degenza sarebbe stata permanente, che il medesimo risultava ricoverato da cinque anni, ma non poteva essere ospitato per più di sei anni, terminati i quali sarebbe stato necessario trovare un'altra struttura adeguata, che pertanto la nomina di un amministratore di sostegno in favore dell'inabilitato appariva la soluzione più idonea per consentire la gestione di ogni interesse di senza che il medesimo fosse obbligato a presenziare personalmente CP_2
con aggravio di autorizzazioni e spese per garantire i trasferimenti dalla struttura, che pertanto l'inabilitazione non era sufficientemente tutelante per la persona inabilitata, avendo di fatto, CP_2
necessità di un'assistenza quotidiana, ritenendo pertanto opportuna la nomina di un amministratore di sostegno. domandava pertanto la revoca dell'attuale misura di tutela e la Parte_1
trasmissione del fascicolo ai sensi dell'art. 429 c.c. al Giudice Tutelare.
All'udienza del 10 giugno 2025, il Giudice procedeva all'esame diretto di CP_2
Dall'esame risultava che le condizioni in cui versava fossero tali da portare alla CP_2
revoca della inabilitazione, occorrendo una misura maggiormente protettiva.
Il Giudice sentiva anche la ricorrente la quale dichiarava: ““io avevo Parte_1 parlato con la dott.ssa che mi aveva spiegato della necessità di revocare l'inabilitazione Per_1 per procedere con l'amministrazione di sostegno. Io ritengo di avere la necessità di tutelare con CP_2
una maggiore flessibilità per le incombenze della vita quotidiana. Io vorrei essere nominata amministratore di sostegno” (v. verbale udienza 10 giugno 2025).
All'udienza del 10 giugno 2025 comparivano anche , Controparte_3 CP_4
, e , parenti entro il quarto grado e/o affini
[...] Controparte_5 Controparte_6
entro il secondo grado, i quali di dichiaravano di essere d'accordo con la revoca dell'inabilitazione e la nomina di un Amministratore di sostegno per CP_2
Il Pubblico Ministero presente all'udienza esprimeva parere favorevole alla revoca dell'inabilitazione.
La ricorrente domandava pertanto che la causa fosse trattenuta in decisione precisando le conclusioni come da ricorso introduttivo con rinuncia ai termini di cui all'art. 473-bis. 28 c.p.c.; il Pubblico
Ministero dichiarava di associarsi alla richiesta della ricorrente.
2 Il Giudice relatore tratteneva pertanto la causa in decisione per riferirne al Collegio in camera di consiglio.
Rileva il Collegio che già dall'esame diretto di sono risultate evidenti le condizioni CP_2
in cui lo stesso si trova, per cui risulta necessario assicurare allo stesso una maggiore tutela.
Risulta, d'altronde, documentata, sulla base degli atti prodotti dalla ricorrente, la situazione di difficoltà nella gestione economica dell'inabilitato, occorrendo pertanto procedere alla nomina di un amministratore di sostegno per il medesimo (v. doc. 3, ricorrente).
Dunque, la domanda avente ad oggetto la revoca dell'inabilitazione è fondata e merita accoglimento, atteso che le attuali condizioni di sono tali da far ritenere che non persistono i CP_2
presupposti sostanziali della dichiarazione di inabilitazione che deve, quindi, essere revocata.
Giova precisare in punto di diritto che, nel vigore della L. n. 6 del 2004, e, nell'ambito delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, l'inabilitazione trova applicazione nei casi previsti dall'art. 415 c.c., ovverossia quando “Il maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all'interdizione, può essere inabilitato.
Possono anche essere inabilitati coloro che, per prodigalità o per abuso abituale di bevande alcooliche o di stupefacenti, espongono sé o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici.
Possono infine essere inabilitati il sordo e il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia, se non hanno ricevuto un'educazione sufficiente, salva l'applicazione dell'articolo 414 quando risulta che essi sono del tutto incapaci di provvedere ai propri interessi”, dovendosi comunque perseguire l'obiettivo della minore limitazione possibile della capacità di agire, attraverso l'assunzione di provvedimenti di sostegno temporaneo o permanente.
In particolare, l'amministrazione di sostegno, introdotta nell'ordinamento dalla L. n. 6 del 2004, all'art. 3, presenta la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali l'interdizione o l'inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la riforma degli artt. 414 e 427 c.c.
Rispetto ai predetti istituti, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze del soggetto nel caso concreto, in relazione alla sua flessibilità e alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa
(v. Cass. 4866/2010).
3 Orbene, nel caso di specie, dall'esame di e dalla complessiva situazione accertata, è CP_2
emersa l'adeguatezza della misura dell'amministrazione di sostegno;
di contro, la misura della inabilitazione non appare adeguata alle attuali esigenze di protezione del medesimo.
In relazione alle considerazioni sopra esposte, deve, dunque, procedersi all'accoglimento del ricorso con conseguente revoca dell'inabilitazione disposta dal Tribunale di Bergamo con sentenza n.
1069/2003, del 27 marzo 2003, depositata il 15 aprile 2003 (R.G. n. 9731/02), nei confronti di
[...]
nonché della nomina del curatore dell'inabilitato. CP_2
Stante la natura della causa, in assenza di contestazione, le spese di lite devono dichiararsi irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie il ricorso, con conseguente revoca dell'inabilitazione disposta dal Tribunale di Bergamo con sentenza n. 1069/2003, del 27 marzo 2003, depositata il 15 aprile 2003 (R.G. n. 9731/02), nei confronti di nonché della nomina del curatore CP_2 Parte_1
dispone la trasmissione degli atti del procedimento al Giudice Tutelare di questo Tribunale per l'apertura della procedura di amministrazione di sostegno per DENIS GIUDICI;
dichiara irripetibili le spese anticipate dalla parte ricorrente.
MANDA alla Cancelleria per la trasmissione al Giudice Tutelare.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 12 giugno 2025.
Il Presidente
Dott.ssa AR Concetta Elda Caprino
Il Giudice relatore
Dott.ssa Liboria AR Stancampiano
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