Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 07/02/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Seconda Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
Dott. Giuseppe Lupo Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliere
Dott.ssa Sebastiana Ciardo Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 928/2023 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente in questo grado tra nata a [...] [...] (C.F. Parte_1 [...]
ed elettivamente domiciliata in Palermo, Via G. Puc- C.F._1
cini n.70, presso lo studio dell'avv. Sergio Quadra, che la rappresenta e difende, giusta mandato in atti
– parte appellante –
CONTRO
nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1 [...]
ed elettivamente domiciliato in Palermo, via Emilia C.F._2
n. 23, presso lo studio legale dell'Avv. Floriana Blandi che lo rappre- senta e difende per mandato in atti
- parte appellata–
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Corte di Appello Palermo sez. II civile
MOTIVI DELLA DECISIONE
❖ Fatti di causa
Il Tribunale di Palermo, con l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. emessa in data 24 marzo 2023 condannò, ritenendo sussistente una occupazione sine titulo, alla restituzione immediata Parte_1
dell'immobile sito in Palermo via Benedetto Gravina n. 66, 2° ammez- zato, di cui al foglio 120 particella 236/26, libero da cose e persone in favore di rigettando le ulteriori domande formula- Controparte_1
te dal ricorrente e condannando la resistente al pagamento delle spese legali, liquidate in € 2.552,00 per compensi professionali, € 81,12 per spese documentate, oltre al 15% per spese generali, iva e cpa come per legge.
Avverso la suddetta sentenza proponeva appello , Parte_1
chiedendo preliminarmente la rimessione in termini per il deposito del contratto di locazione e, nel merito, l'integrale riforma.
Si costituiva nel giudizio opponendosi Controparte_1
all'ammissione del contratto di locazione e chiedendo in ogni caso la dichiarazione di nullità dello stesso ai sensi dell'art. 1, comma 346, l.
30 dicembre 2004 n. 311; resisteva, nel merito, al gravame e chiedeva, in subordine, la riqualificazione della domanda di occupazione sine ti- tulo in domanda di risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento.
Con note conclusive del 20 settembre 2024, Controparte_1
rappresentava di avere provveduto alla registrazione del contratto di locazione oggetto del giudizio, al fine di instaurare un giudizio di inti-
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mazione di sfratto per morosità nei confronti di e conseguire Pt_1
il materiale possesso dell'immobile e il pagamento dei canoni di loca- zione scaduti.
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., in data 29 novembre 2024, previo deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica entro i termini assegnati dal consigliere re- latore ai sensi dell'art. 352 c.p.c., la causa, sentita la relazione del con- sigliere dr. Sebastiana Ciardo, è stata posta in decisione dal collegio.
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❖ MOTIVI DI APPELLO
1. Con il primo motivo di appello, l'appellante sostiene che il
Tribunale abbia errato ad accogliere la domanda di rilascio dell'immobile ritenendo che esso fosse detenuto da senza ti- Pt_1
tolo, esistendo, invece, idoneo titolo locativo. Soggiunge l'appellante di non avere avuto notizia della notifica del ricorso di primo grado e per- tanto avanza istanza di rimessione in termini per il deposito del con- tratto di locazione con cui ha concesso in locazione CP_1
l'immobile oggetto di causa a decorrere dal 15 dicembre 1999. La pro- va dell'esistenza di un rapporto locativo tra le parti sarebbe comunque ricavabile dalle quietanze di pagamento depositate agli atti dallo stes- so in cui viene espressamente indicato “canone di locazione”. CP_1
2. Con il secondo motivo di appello, l'appellante censura l'ordinanza impugnata nella parte in cui, sulla scorta della documenta- zione in atti e dalla mancata comparizione di a rendere Parte_1
interrogatorio formale, ritiene raggiunta la prova della dedotta occu-
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pazione sine titulo. Ciò in quanto, i documenti versati agli atti, al con- trario, dimostrerebbero l'esistenza di un titolo locativo;
mentre, la mancata comparizione fu determinata dal fatto che non Parte_1
era mai venuta a conoscenza di tale circostanza. Il verbale di convoca- zione, infatti, è stato notificato con deposito alla casa comunale ed il re- lativo avviso non è stato mai consegnato alla destinataria, rimanendo in giacenza presso l'ufficio postale. In ogni caso, ritiene l'appellante che l'omessa risposta all'interrogatorio formale o la mancata comparizione della parte non equivalgono ad una confessione, imponendo comun- que al giudice di valutare ogni altro elemento di prova.
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Tutti i motivi di appello, da trattarsi congiuntamente perché logi- camente connessi investendo l'integrale percorso motivazionale della sentenza impugnata, sono fondati nei termini che di seguito si espon- gono.
Preliminarmente, deve rigettarsi la richiesta rimessione in termini per la produzione documentale avanzata da parte appellante, poiché sia il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. introduttivo del primo grado di giudi- zio, che il verbale di udienza con l'invito a presenziare pe l'interrogatorio formale sono stati regolarmente notificati.
Ai sensi dell'art. 294 c.p.c. in comb. disp. con l'art. 153 c.p.c., infatti, il contumace ha l'onere di dimostrare che la nullità della citazione o della sua notificazione gli ha impedito di avere conoscenza del processo o che la costituzione è stata impedita da causa a lui non imputabile.
Nella specie, l'appellante si limita ad allegare genericamente la cir-
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costanza di non avere avuto notizia del giudizio di primo grado, ben- ché le ricevute agli atti dimostrino che la procedura di notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c. si sia regolarmente perfezionata.
Il ricorso introduttivo è stato depositato presso la casa comunale in data 06 luglio 2020 dall'ufficiale giudiziario che ha provveduto, il gior- no dopo, a spedire la raccomandata A.R. di avviso.
È agli atti anche la ricevuta di ritorno del 20 luglio 2020 che attesta
“atto non ritirato entro il termine di dieci giorni”. Allo stesso modo, in relazione al verbale di udienza con l'invito a presenziare per l'interrogatorio formale, anch'esso notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c.,
è agli atti la ricevuta di ritorno del 04 agosto 2021 della raccomandata spedita il 22 luglio 2021 che attesta “plico ancora giacente”.
Deve, pertanto rigettarsi l'istanza di rimessione in termini ai fini della produzione documentale posto che non ha dato Parte_1
prova della nullità della notificazione o di essere incorsa in decadenza per causa ad essa non imputabile.
Ne consegue che tutti i documenti nuovi, prodotti per la prima volta in questo giudizio sono inammissibili ai sensi dell'art. 345 c.p.c.
Quanto all'esistenza di un contratto di locazione in forza del quale l'appellante allega di avere detenuto l'immobile, così contestando l'azione di rilascio promossa dal perché fondata su una asse- CP_1
rita occupazione sine titulo, dalle difese dal medesimo esposte in que- sto grado del giudizio oltre che dalla stessa documentazione prodotta nel giudizio di primo grado, se ne ricava la dimostrazione della sua esi- stenza con l'effetto che, pertanto, emerge un titolo in forza del quale
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l'appellante ha detenuto l'immobile nel corso degli anni.
Difatti, nel corso del giudizio di primo grado, il ricorrente ha prodot- to in atti ricevute di pagamento dei canoni mensili di locazione rila- sciate alla a riprova che la stessa abitava l'immobile in forza Pt_1
di un contratto che, seppur nullo, costituisce sempre un titolo di de- tenzione proveniente dal proprietario. Proprio la sussistenza di un titolo, ancorché nullo per difetto di forma (contratto di locazione ad uso abitativo non registrato), in forza del quale la convenuta in primo grado è stata immessa nella disponibilità dell'immobile, di cui l'attore chiede il rilascio, consente di qualificare la domanda dell'attore come domanda personale di restituzione, differente da quella azionata in primo grado che è domanda reale, fondata sul suo diritto di proprietà.
La stessa registrazione tardiva del contratto di locazione, allegata dall'appellato, determina il riconoscimento dell'esistenza tra le parti di un rapporto contrattuale locatizio, che logicamente deve condurre al rigetto della domanda di accertamento dell'occupazione sine titulo in riforma dell'impugnata ordinanza, ostandovi una riqualificazione della domanda in risoluzione per inadempimento, come richiesto dall'appellato, avente una differente causa petendi e trattandosi, per- tanto, di domanda del tutto nuova come tale inammissibile.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, recente- mente ribadito da una pronuncia dei Giudici di Legittimità, “il giudice ha il potere di qualificare la domanda in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti a condizione che la <
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nato, intesi quale fondamento della pretesa creditoria e non quali fatti storici, mutano o, se già esposti nell'atto introduttivo del giudizio in fun- zione descrittiva, vengono dedotti con una differente portata” (Cass. Civ.
Ord. 10402 del 17 aprile 2024). Peraltro, “non sussiste violazione né del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, stabilito dall'art. 112 cod. proc. civ., né del principio del divieto del ius novorum in appello, stabilito dall'art. 345 dello stesso codice, nell'ipotesi in cui il giu- dice di appello, nel rispetto dei termini della controversia delineati in primo grado, accolga la domanda sulla base di una diversa qualificazio- ne giuridica dei fatti, già implicitamente o esplicitamente acquisiti al processo. Il potere – dovere del giudice di qualificare giuridicamente
l'azione e di attribuire il <
Orbene, nella specie, la chiesta pronuncia di accertamento dell'occupazione sine titulo e l'azione di risoluzione contrattuale per grave inadempimento hanno natura e causa petendi del tutto differen- ti, trattandosi, come detto, l'una di azione reale e l'altra di azione per- sonale.
Nella domanda di risoluzione del contratto per grave inadempimen-
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to, il fatto costitutivo è l'inadempimento grave e colpevole rispetto ad obbligazioni contrattuali esistenti e vincolanti per le parti in causa in forza di un titolo negoziale.
Al contrario, la domanda di rilascio per occupazione sine titulo avanzata in primo grado da prescinde dalla deduzione di al- CP_1
cun rapporto di natura negoziale, basandosi sulla dedotta altrui deten- zione priva di alcun titolo giustificativo, presupponendo il proprio di- ritto di proprietà.
Conseguentemente, l'appello deve accogliersi e l'ordinanza deve es- sere integralmente riformata, con rigetto della domanda proposta in primo grado.
In ossequio alle regole della soccombenza, la parte appellata è con- dannata alla refusione delle spese di lite sostenute dall'appellante solo in questo grado del giudizio che si liquidano come in dispositivo, tenu- to conto del valore della causa e delle questioni trattate, secondo i pa- rametri di cui al D.M. 55/2014 come modificato ed integrato dal D.M.
147/2022, che si distraggono in favore del procuratore costituito anti- statario ex art. 93 c.p.c., con riforma dell'ordinanza impugnata, anche in punto di spese di lite del primo grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in accoglimento dell'appello proposto ed in riforma dell'ordinanza ex art. 702bis c.p.c., emessa dal Tribunale di Palermo in data 24 marzo 2023:
rigetta la domanda spiegata da nei confronti Controparte_1
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di di accertamento dell'occupazione sine titulo Parte_1
dell'immobile sito in Palermo, via Benedetto Gravina, n. 66, 2° ammez- zato (a sinistra salendo dalle scale), di cui al foglio 120, particella
236/26 con condanna al rilascio dello stesso immobile;
condanna l'appellato a rimborsare all'appellante le spese di lite di questo grado del giudizio che liquida in complessivi € 4.100.00, oltre spese generali, cpa ed iva come per legge, che si distraggono in favore del procuratore costituito antistatario ex art. 93 c.p.c.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione della Corte d'Appello di
Palermo del 30.1.2025.
Il Consigliere Estensore
Dott.ssa Sebastiana Ciardo
Dott. Giuseppe Lupo
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