Sentenza 20 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/05/2003, n. 7876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7876 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2003 |
Testo completo
374 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Aula 'B' LLO BO E E REPUBBLICA ITALIANA N ) ZIO E N. OPAC A 1, ISTR 9 19 11- D EG E 24- Dott.0787 6/0 R IC A TE SUPREMA DI CASSAZIONE IUD D 39 E Oggetto T E G ESEN 6 4 (IST.NE Sentenza Giudice T. SEZIONE TERZA CIVILE T R di Pace A Risarcimento del Composta dagli Ill mi danno R.G.N. 30213/01 - Presidente VITTORIA Consigliere Dott. Pa Lo Cron.Consigliere 17328 LUPO Dott. Ernesto - Consigliere Rep. Dott. Francesco TRIFONE Ud. 05/03/03Rel. Con sigliere Dott. Gianfranco MANZO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: domiciliato in ROMA VIA IBISCO MARIO, elettivamente ANICIO GALLO 102, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO ALFONSI, difeso dall'avvocato TOMMASO AMABILE, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
COMUNE DI SALERNO, in persona del Sindaco pro tempore Dott. MA Pasquale De Biase, elettivamente domiciliato in ROMA VLE TIZIANO 70, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO CERRACCHIO, giusta delega in 2003 atti;
602 controricorrente - avversO la sentenza n. 2290/00 del Giudice di pace di SALERNO, emessa il 30/10/00 e depositata il 29/12/00 (R.G. 3079/99); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 05/03/03 dal Consigliere Dott. Gianfranco MANZO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI, confermate in Camera di Consiglio dal P.M. Dott. Domenico IANNELLI, che ha chiesto, visto l'art. 375, si dichiari il ricorso manifestamente inammissibile. FATTO E DIRITTO Rilevato che MA CO propone ricorso per cas- sazione avverso la sentenza con la quale il Giudice di pace di Salerno ha rigettato la domanda da lui proposta nei confronti del Comune di Salerno per ottenere i dan- ni, nella misura di lire 513.000, conseguenti ad un in- cidente stradale, consistito nella caduta da un motoci- clo per macchie d'olio presenti sull'asfalto per lavori di rifacimento stradale;
considerato che
con i tre motivi di ricorso, trat- tati congiuntamente, il ricorrente lamenta l'insufficiente motivazione circa un punto della con- dalle parti, la violazione di troversia prospettato di diritto in particolare, dell'art. 2043 c.c. norme - 2 r - e la violazione dell'art. 112 c.p.c. i rilevato che il Comune di Salerno resiste con con- troricorso;
Viste le conclusioni del P.M. che ha chiesto a questa Corte di dichiarare inammissibile il ricorso, con pronunzia in camera di consiglio;
considerato che
la sentenza emessa dal giudice di pace secondo equità, ai sensi dell'art. 113 c.p.c. -qual è quella di specie è impugnabile per cassazione per violazione delle norme processuali ai sensi dell'art. 360 primo comma numeri 1, 2 e 4 cod. proc. civ. (in quest'ultimo caso anche con riferimento alle ipotesi di inesistenza della motivazione), nonché ai sensi del n. 5 dell'art. 360 citato, quando l'enunciazione del criterio di equità adottato sia in- ficiata da un vizio che, attenendo ad un punto decisivo della controversia, si risolva in un'ipotesi di mera apparenza, ovvero di radicale ed insanabile contraddit- torietà della motivazione, mentre la censura di viola- zione della legge sostanziale ai sensi del n. 3 del ci- tato art. 360 è consentita soltanto in caso di inosser- vanza о falsa applicazione della costituzione e delle norme comunitarie (se di rango superiore a quelle ordi- narie) >> (Cass. S.U. 15 ottobre 1999, n. 716); ritenuto che le doglianze contenuti nei motivi del 3 r ricorso non rientrano tra le dette violazioni e che la motivazione della sentenza impugnata non appare né ine- sistente né apparente, essendo chiaramente comprensibi- le la ratio decidendi adottata, mentre, per altro ver- SO, le censure si risolvono in una critica al convinci- mento espresso dal giudice di pace;
che non è dato ri- scontrare alcuna violazione dell'art 112 c.p.c., pe- raltro non specificata nel ricorso;
ritenuto, in conclusione, che il ricorso appare ma- nifestamente infondato e, conseguentemente, va rigetta- to con sentenza pronunziata in camera di consiglio a norma dell'art. 375 c.p.c.; che le spese liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza. visti gli artt. 113, 339 e 375 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione che liquida in euro 500,00 (cinquecento/00) per onorari e in euro 100,00 (cento/00) per spese, ol- tre spese generali e accessori come per legge. Così deciso in Roma il 5 marzo 2003. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. Правивше IA ELLER 2003 C N A PL CANCELLIERE C1 C 1 IN C MAG E SITATO ttista R LLIE 0 attista Innocenzole 2 PO E C DE B N Innocenzo A Oggi C IL