Sentenza 5 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/05/2025, n. 2717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2717 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
così composta:
dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2658 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies terzo comma c.p.c, all'udienza del giorno 2/5/2025 e vertente
TRA
(P. IVA. ), con gli avvocati Carlo Parte_1 P.IVA_1
Arnulfo, Maurizio d'Albora e Vincenzo Ussani d'Escobar, nello cui studio di quest'ultimo in Roma Via Pieve di Cadore 30 elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLANTE
E
(C.F. , con Controparte_1 C.F._1 gli avvocati Domenico Colella, Fabrizio Sanna, Giuseppe Mazzaglia e
Pietro Masi, nel studio del primo in Roma Foro Traiano 1/A elettivamente domiciliato;
PARTE APPELLATA
E
(C.F. ); Controparte_2 C.F._2
pag. 1 di 36
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 4677 pubblicata il
24/3/2022 del Tribunale di Roma.
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “Con ricorso introduttivo del procedimento n. 68715/2019 RG , nato a [...] e residente a Malta, chiedeva al Tribunale di Roma l'emissione di decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo per € 448.269,68 oltre interessi legali ex art. 1284 comma 1° cod. civ. dal 30.7.2019 (data in cui secondo l'art.
5.2 del contratto il deposito cauzionale doveva essere restituito al ed CP_1 interessi legali ex art. 1284 comma 4° cod. civ. dalla domanda giudiziale al soddisfo e spese processuali a carico della società con sede legale in Parte_1 Roma, che si occupava di compravendita ed amministrazione di beni immobili ed era proprietaria di un unico complesso immobiliare sito nel Comune di
LI (MO), largo Ettore UG, che sorgeva su un'area di circa 73600 mq ed era noto come stabilimento ex UG.
Esponeva il noto scrittore ed imprenditore di origini argentine, CP_1 nel ricorso introduttivo, che nella primavera del 2019 aveva manifestato alla l'intenzione di valutare, previa verifica dei relativi aspetti tecnici, Parte_1 giuridici ed economici, l'opportunità di acquistare lo stabilimento ex UG per realizzare un polo museale;
che il 25.6.2019 il e la CP_1 Parte_1 avevano quindi stipulato mediante scambio di corrispondenza un contratto
(indicato anche come NDA Non Disclosure Agreement) denominato “accordo di riservatezza e di negoziazione in esclusiva” soggetto alla legge italiana;
che alla proposta sottoscritta dalla in persona del suo legale rappresentante Parte_1 (doc. 3) aveva fatto seguito l'accettazione sottoscritta dal Persona_1
(doc. 4), che era stata inviata ad un ausiliario del proponente (sig. CP_1
tramite un messaggio whatsapp proveniente da un collaboratore Persona_2 del (il sig. ), incaricato di trasmettere alla controparte l'atto di CP_1 Per_3 accoglimento della proposta;
che in particolare il sig. aveva inviato Per_3 all'ausiliario di oltre al contratto firmato dal la Parte_1 CP_1 comunicazione “Ecco l'NDA sottoscritto da ”; che nel contratto le parti CP_1 avevano manifestato l'intenzione di avviare delle negoziazioni volte a permettere al quale potenziale acquirente di valutare l'opportunità di formulare una CP_1 proposta di acquisto del Complesso Immobiliare;
che la aveva Parte_1 autorizzato il ad effettuare tramite i propri consulenti una due diligence CP_1 volta a verificare “senza alcun obbligo di risultato” la sussistenza delle condizioni per la formulazione di un'eventuale proposta;
che all'art.
3.3 seconda parte del contratto era precisato che “Nel caso in cui il Potenziale Acquirente ritenesse che (la) fase di valutazione abbia avuto esito negativo, le parti cesseranno ogni ulteriore negoziazione senza nulla a pretendere l'una dall'altra”; che la Pt_1 aveva concesso al un limitato periodo di esclusiva di 15 giorni
[...] CP_1 dalla data della sottoscrizione del contratto per la negoziazione dei termini e delle condizioni di una possibile compravendita dello stabilimento ex UG, a fronte pag. 2 di 36 del versamento da parte del potenziale acquirente del controvalore di 500.000 dollari a titolo di deposito cauzionale;
che all'art.
5.2 del contratto era previsto che “il predetto importo sarà restituito al Potenziale Acquirente entro 4 giorni lavorativi dalla conclusione del Periodo di Esclusiva (eventualmente su richiesta dello stesso Potenziale Acquirente previo cambio in Dollari USA) ove, al termine dello stesso Periodo di Esclusiva e ad insindacabile giudizio del Potenziale
Acquirente, questi non fosse più interessato all'acquisto dell'immobile”; che il giorno stesso della conclusione del contratto (25.6.2019) la tramite Parte_1 messaggio di aveva ringraziato per la sottoscrizione del contratto e Persona_2 sollecitato immediatamente il versamento da parte del del controvalore CP_1 di 500.000 dollari a titolo di deposito cauzionale ai sensi dell'art.
5.2 del contratto;
che il aveva provveduto al versamento del deposito cauzionale con CP_1 bonifico del complessivo importo di 500.051 dollari con valuta 28.6.2019 sul conto corrente indicato dalla all'art.
5.2 del contratto;
che sempre in Parte_1 esecuzione del contratto il Lead Lawyer di nella due diligence, Parte_1
, aveva fornito ai consulenti professionali del le Persona_4 CP_1 informazioni e la documentazione inerente allo stabilimento ex UG ed alla predisposizione di bozze di documenti ai sensi del contratto;
che il 12.7.2019 ad integrazione del NDA le parti avevano stipulato un accordo denominato
“Addendum of amendment of the non-discolure and esclusivity agreement signed by on 25 june 2019” (di seguito per brevità Addendum), col quale avevano pattuito l'estensione del periodo di negoziazione in esclusiva fino al 26.7.2019; che durante lo svolgimento della due diligence il oltre a verificare l'inaffidabilità CP_1 economico-finanziaria della si era avveduto che al contrario di Parte_1 quanto era stato indotto a ritenere, lo stato dell'ex stabilimento UG era incompatibile con la finalità di costruirvi un polo museale in quanto la destinazione attuale del piano regolatore regionale non era compatibile con la realizzazione di un tale intervento;
che pertanto il 26.7.2019 il tramite i CP_1 suoi consulenti e procuratori aveva comunicato a mezzo pec alla di Parte_1 non essere ulteriormente interessato alla prosecuzione delle trattative in quanto attraverso la due diligence aveva riscontrato l'inidoneità del complesso immobiliare alla destinazione d'uso che si era originariamente prefissata ed aveva chiesto la restituzione del deposito cauzionale in misura pari al controvalore di 500.000 dollari, che secondo l'art.
5.2 del contratto doveva avvenire entro quattro giorni lavorativi dalla conclusione del periodo di esclusiva sul conto corrente indicato dal potenziale acquirente;
che dato il preoccupante silenzio della Pt_1
l'1.8.2019 uno dei legali del aveva sollecitato la stessa a
[...] CP_1 restituire il deposito cauzionale, comunicando anche le coordinate del conto corrente intestato al sul quale doveva essere disposto il bonifico, ma CP_1 anche in questo caso senza esito alcuno;
che l'11.9.2019 il legale della Pt_1 aveva trasmesso ai legali del una lettera nella quale aveva
[...] CP_1 indicato che la in conformità a quanto condiviso per le vie brevi tra il Parte_1 ed il prof. aveva avviato la verifica dei maggiori oneri in cui CP_1 Per_1 era incorsa in dipendenza delle diverse istanze pervenute, verifica che sarebbe terminata entro 15 giorni dalla data della lettera;
che consultato il per CP_1 avere notizia dei presunti accordi per le vie brevi sugli asseriti ed inesistenti oneri aggiuntivi della lo stesso aveva recisamente negato l'esistenza di Parte_1 accordi di tal genere e stupefatto e sconvolto dalle inveritiere illazioni della Pt_1
pag. 3 di 36 aveva iniziato a maturare il sospetto che quest'ultima intendesse Pt_1 appropriarsi indebitamente e con dolo dell'importo versatole a titolo di deposito cauzionale, importo che secondo l'art.
5.2 del contratto doveva essergli restituito entro il 30.7.2019; che i legali del in riscontro alla missiva CP_1 dell'11.9.2019 della avevano comunicato alla stessa che nessuna Parte_1 intesa era intercorsa tra il prof. ed il su oneri aggiuntivi su Per_1 CP_1 quest'ultimo gravanti, che la mancata restituzione del deposito cauzionale, indebitamente trattenuto dalla era particolarmente grave, e che in Parte_1 difetto di pagamento immediato della somma relativa con gli interessi che stavano maturando il avrebbe agito a tutela dei suoi diritti nelle opportune sedi;
CP_1 che neppure a seguito di tale ultima diffida la aveva provveduto alla Parte_1 restituzione del deposito cauzionale versatole dal che l'immediata CP_1 esecutività del decreto ingiuntivo opposto era giustificata sia dal fatto che vi era documentazione sottoscritta dal debitore comprovante il diritto fatto valere, sia dal pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, desumibile dallo stato di dissesto patrimoniale nel quale specie negli ultimi anni si trovava la dal cui Parte_1 bilancio 2018 emergevano debiti esigibili per oltre 11 milioni di euro, a fronte di un capitale sociale di soli € 10.000,00, di una disponibilità liquida di soli € 57,00, dell'assenza di crediti commerciali per mancato svolgimento di attività economico aziendale produttiva di reddito nel 2018, di una perdita al 31.12.2018 di
€346.220,00 e di un indice di redditività (ROE) pesantemente negativo, tanto più che sullo stabilimento ex UG, unico bene immobile della gravava Parte_1 un'ipoteca volontaria a favore della Controparte_3
€ 3.400.000,00 e che nella condotta della
[...] Parte_1 era ravvisabile il reato di appropriazione indebita ex art. 646 cod. pen. (in tal senso Cass. 16.11.2017 n. 54945; Cass. 20.2.2018 n. 20117).
Avverso il decreto ingiuntivo n. 23210/2019 del 26.11.2019 del Tribunale di Roma, emesso in conformità alla richiesta (con liquidazione di € 634,00 per spese vive ed € 3.000,00 per compenso, oltre spese generali, IVA e CPA), ma senza la clausola di immediata esecutività, notificatole il 28.11.2019, proponeva opposizione a questo Giudice col patrocinio dell'avv. Valentina Ambrosio la Pt_1 con atto di citazione notificato al il 7.1.2020, invocando anzitutto
[...] CP_1 l'art.
6.2 della copia del NDA da essa prodotta come documento 3, secondo il quale “Per ogni controversia che dovesse sorgere in relazione al presente Accordo sarà competente in via esclusiva Camera de arbitraje VR (e otra arbitraje international)”, sostenendo che dal documento sottoscritto tra le parti era stato appositamente cancellato ogni riferimento alla giurisdizione di un Tribunale in Italia per risolvere un'eventuale controversia in virtù di detto accordo, per demandarla ad una camera arbitrale, di VR o internazionale, ed eccependo quindi che in forza della suddetta clausola di arbitrato estero il decreto ingiuntivo opposto doveva essere dichiarato nullo, rimettendo la controversia al giudizio degli arbitri (in tal senso si richiamava Cass. 28.7.1999 n. 8166 relativa ad un'ipotesi di clausola compromissoria); che alla stessa conclusione della nullità del decreto ingiuntivo opposto, ma per difetto di giurisdizione per l'esistenza di una clausola compromissoria internazionale, era giunta la sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione n. 21550 dl 18.9.2017; che nel merito il CP_1 apparteneva ad una famiglia argentina proprietaria dei laboratori farmaceutici e figurava tra i cinque uomini più ricchi del Sud America, essendo CP_1
pag. 4 di 36 proprietario di numerose lussuose proprietà sparse per il mondo ed aveva intenzione di trasformare il complesso immobiliare ex UG in abitazione privata con annesso museo personale, in cui riporre le sue 180 automobili di lusso;
che per verificare la fattibilità di tale imponente progetto di ristrutturazione aveva incaricato verbalmente l'arch. unitamente all'ing. Controparte_2 CP_4 del medesimo studio, di eseguire tutti gli accertamenti, i rilievi e le
[...] verifiche, sia presso la Regione Emilia Romagna, che presso il Comune di competenza, sulla fattibilità di una tale trasformazione;
che nonostante la frenetica attività posta in essere dai suddetti professionisti per soddisfare tutte le richieste del (tra esse anche quella bizzarra di un impianto di allarme tramite CP_1 droni che sorvolassero le auto lussuose parcheggiate nel padiglione adiacente la villa), del tutto inspiegabilmente e senza alcun preavviso il aveva CP_1 comunicato il 26.7.2019 alla che, nonostante non fosse stata Parte_1 completata l'analisi di tutta la documentazione, non era più interessato all'acquisto del compendio immobiliare, senza fornire alcun altro chiarimento e senza corrispondere alcunché ai predetti professionisti, che si erano rivolti per le loro spettanze alla che ovviamente doveva essere manlevata dal Parte_1 medesimo;
che il non voleva fare un polo museale per il CP_1 CP_1 pubblico, intendendo realizzare piuttosto una villa privata con museo personale delle proprie automobili di lusso ed aveva rinunciato all'acquisto dell'ex stabilimento UG solo per i costi burocratici relativi al mantenimento di dette automobili di lusso sul suolo italiano;
che andava poi sanzionato ex art. 96 c.p.c. il fatto che il dopo avere concordato di devolvere eventuali controversie CP_1 ad una camera arbitrale, avesse richiesto al Tribunale di Roma l'emissione di un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo;
che andava analizzata la validità della clausola apposta nel NDA relativa al versamento della somma di 500.0000 dollari per garantire un periodo di esclusiva, dal momento che non era dato comprendere se quella somma dovesse essere interpretata come caparra confirmatoria, o penitenziale, validità che comunque doveva essere valutata in sede arbitrale.
Per tali ragioni la concludeva per la nullità, o l'annullamento Parte_1 del decreto ingiuntivo opposto in ragione della clausola di arbitrato internazionale e per la condanna del al risarcimento danni ex art. 96 c.p.c.. CP_1 Differita con decreto del 10.4.2020 l'udienza di prima trattazione dal
28.4.2020 al 22.10.2020 a causa del protrarsi della sospensione delle udienze in presenza per l'epidemia di Covid 19, si costituiva il 29.9.2020, e quindi tempestivamente, il che anzitutto disconosceva ai sensi dell'art. 2719 CP_1 cod. civ. il documento 3 prodotto da parte opponente denominato “copia accordo di riservatezza e di negoziazione in esclusiva sottoscritto tra le parti” contenente all'art.
6.2 l'apparente clausola compromissoria sulla quale la Parte_1 fondava la sua eccezione di nullità del decreto ingiuntivo, e sosteneva che quella copia non era il documento finale il cui contenuto era stato congiuntamente approvato dalle parti con la contestuale apposizione delle reciproche Cont sottoscrizioni;
che era pacifico che l' non era stato un contratto a stipulazione simultanea tra persone presenti, essendo stato concluso tramite lo scambio di una proposta formulata dalla (doc. 3 del fascicolo monitorio) e di una Parte_1 successiva accettazione manifestata mediante l'invio di un messaggio whatsapp dal
(doc. 4 del fascicolo monitorio); che l'ipotesi formulata da parte CP_1
pag. 5 di 36 opponente della pattuizione di una clausola di arbitrato internazionale presupponeva l'esistenza di un originale conforme alla copia prodotta (doc. 3 di parte opponente) recante le sottoscrizioni del sig. quale legale Per_1 rappresentante della e del sig. ma in realtà non esisteva Parte_1 CP_1 alcun originale con data certa;
che nella copia prodotta da parte opponente come documento 3 alla lettera b) vi era la cancellazione tramite l'uso del bianchetto del prezzo (€ 15.000.000,00 oltre oneri di legge) al quale il potenziale acquirente in caso di esito positivo delle trattative sarebbe stato originariamente disposto ad acquistare l'immobile, cancellazione frutto di una manipolazione unilaterale ed arbitraria da parte di che la in realtà aveva solo Parte_1 Parte_1 sottoscritto un testo corrispondente alla sua proposta contrattuale, nel quale all'art.
6.2 era prevista la competenza esclusiva del Tribunale di Roma (doc. 3 del fascicolo monitorio), mentre non aveva mai sottoscritto, né portato a conoscenza del ex art. 1326 comma 2° cod. civ. e nel rispetto delle modalità in CP_1 seguito precisate previste dall'art. 807 comma 2° c.p.c. l'accettazione da parte sua del testo modificato dal con l'inserimento all'art.
6.2 della proposta di CP_1 clausola compromissoria sostitutiva della previsione della competenza esclusiva del Tribunale di Roma;
che il non aveva mai autorizzato la CP_1 sbianchettatura del prezzo della premessa operata sul documento 3 di parte opponente, alterazione documentale effettuata unilateralmente dalla Parte_1 che per effetto dei disconoscimenti compiuti dal il documento 3 di parte CP_1 opponente era privo di qualsiasi efficacia probatoria e non era validamente utilizzabile come prova dell'esistenza della clausola compromissoria, per la quale la legge italiana agli articoli 808 comma 1° ed 807 c.p.c. prevedeva la forma scritta ad substantiam a pena di nullità oltre alla determinazione dell'oggetto della controversia (in tal senso venivano richiamate Cass. 30.9.2010 n. 20504; Cass. n.
11529/2009; Cass. 24.7.2007 n. 16332) per l'importanza che aveva la sottrazione della giurisdizione al giudice dello Stato a favore di quella di arbitri privati;
che il requisito della forma scritta sotto pena di nullità doveva essere rispettato anche in ipotesi di perfezionamento del patto compromissorio mediante scambio di proposta e accettazione e l'art. 807 comma 2° c.p.c. consentiva di ritenere rispettata la forma scritta anche quando la volontà delle parti era espressa per telegrafo o telescrivente telefacsimile o messaggio telematico nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti teletrasmessi;
che la proposta di convenzione arbitrale formulata dal CP_1 essendo stata trasmessa solo in formato fotografico per il tramite di un messaggio whatsapp il 25.6.2019 (doc. 4 del fascicolo monitorio) non era stata indirizzata alla attraverso una delle modalità previste dall'art. 807 comma 2° Parte_1
c.p.c. ed era priva della necessaria forma scritta;
che ove poi il messaggio whatsapp fosse ritenuto equiparabile al messaggio telematico previsto dall'art. 807 comma 2° c.p.c., occorreva comunque che rispettasse la normativa anche regolamentare concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti teletrasmessi e bisognava fare quindi riferimento in proposito al Codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. n. 82/2005), che all'art. 1 comma 2° attribuiva al documento informatico dotato di firma elettronica avanzata, qualificata o digitale l'efficacia della scrittura privata ex art. 2702 cod. civ., mentre all'art. 48 comma 2° chiariva che la trasmissione del documento informatico tramite posta elettronica certificata equivaleva alla notifica a mezzo pag. 6 di 36 posta, per cui un messaggio telematico non trasmesso tramite p.e.c. e privo di firma elettronica che riportava al suo interno la fotografia di un documento contenente una proposta di compromesso quale il messaggio whatsapp inviato dall'ausiliario del sig. , all'ausiliario della CP_1 Per_3 Parte_1 Per_2
, non era equiparabile alla forma scritta;
che in ogni caso era mancata la
[...] comunicazione di accettazione della proposta di clausola compromissoria del da parte della con l'indispensabile forma scritta;
che CP_1 Parte_1 peraltro la ricevuto il messaggio whatsapp inviato dall'ausiliario del Parte_1
sig. , contenente l'autonoma proposta di clausola CP_1 Per_3 compromissoria, aveva a sua volta risposto mediante whatsapp sempre del
25.6.2019 ringraziando il per la sottoscrizione del NDA ed CP_1 evidenziando solo la necessità dell'effettuazione da parte del del CP_1 pagamento del deposito cauzionale di 500.000 dollari sul conto indicato nel documento (vedi doc. 4 del fascicolo monitorio), senza fare menzione alcuna all'accettazione della proposta di clausola compromissoria;
che ove poi a tale ultimo whatsapp si volesse attribuire il significato di un'accettazione del NDA come modificato dal esso non rispettava la forma scritta richiesta CP_1 dall'art. 807 comma 2° c.p.c. e proveniva comunque da un soggetto, , Persona_2 che non era il legale rappresentante della né aveva ricevuto una Parte_1 Cont procura a compromettere in forma scritta;
che l' e l'addendum erano accordi precontrattuali, o preparatori, per i quali non era richiesta la forma scritta e valeva il principio della libertà delle forme, mentre in base all'art. 808 comma 2° c.p.c. la validità della clausola compromissoria doveva essere valutata in modo autonomo rispetto al contratto al quale si riferiva, come peraltro più volte riconosciuto dalla giurisprudenza della Suprema Corte che considerava la clausola compromissoria inserita nel testo di un contratto come un patto a sé stante e non accessorio con effetti processuali (Cass. sez. un. n.10704/1993; Cass.
n. 25024/2013; Cass. n.4842/2000); che l'autonomia della clausola compromissoria rispetto al contratto comportava che una parte poteva accettare la proposta avente ad oggetto la stipulazione di un contratto e nel contempo con un unico atto formulare una proposta di stipulazione di una clausola compromissoria senza che ciò implicasse l'applicazione della regola per cui un'accettazione non conforme alla proposta equivaleva a controproposta, ben potendosi perfezionare il contratto senza che fosse validamente concordata la clausola compromissoria;
che nella specie il contratto si era perfezionato in Roma il 25.6.2019 allorché
l'accettazione da parte del della proposta contrattuale sottoscritta dalla CP_1 era stata comunicata dall'ausiliario del sig. , a Parte_1 CP_1 Per_3 quest'ultima, tramite l'ausiliario , come del resto confermato dal Persona_2 whatsapp che la tramite aveva subito dopo inviato il Parte_1 Persona_2 25.6.2019 all'ausiliario del che perfino nell'ipotesi in cui il whatsapp CP_1 inviato il 25.6.2019 dal sig. per conto del all'ausiliario della Per_3 CP_1
, non fosse considerato come accettazione della Parte_1 Persona_2 proposta della ma come controproposta, il contratto tra le parti si Parte_1 doveva comunque ritenere concluso per comportamento concludente per i comportamenti esecutivi assunti dalle parti, posto che il giorno stesso della ricezione di tale whatsapp la aveva chiesto in base al contratto il Parte_1 pagamento del deposito cauzionale di 500.000 dollari specificando che doveva avvenire sul conto corrente indicato nel contratto ed il aveva CP_1
pag. 7 di 36 provveduto in conformità al contratto a versare tramite bonifico con valuta
28.6.2019 il deposito cauzionale sul conto corrente indicato dalla Parte_1 all'art.
5.2 del contratto, e posto che le parti in esecuzione dell'NDA avevano organizzato le attività di due diligence per consentire al di valutare la CP_1 convenienza dell'affare, che il Lead Lawyer aveva fornito Persona_4 ai consulenti professionali del informazioni e documentazione inerenti CP_1 all'ex stabilimento UG ed aveva predisposto bozze di documenti ai sensi del contratto, e dato che entrambe le parti il 12.7.2019 avevano concluso un accordo integrativo, l'addendum, col quale avevano esteso il periodo di negoziazione in esclusiva fino al 26.7.2019; che la non aveva disconosciuto il proprio Parte_1 obbligo di restituzione del deposito cauzionale trincerandosi dietro difese fumose ed inconsistenti per giustificare l'indebita ritenzione dei 500.000 dollari;
che infondata era la tesi della controparte dell'interruzione ingiustificata delle trattative da parte del prima che fosse analizzata tutta la CP_1 documentazione raccolta perché non più interessato all'acquisto del compendio immobiliare;
che l'art.
3.3 dell'NDA prevedeva infatti che nel caso in cui il potenziale acquirente ritenesse conclusa negativamente la fase di valutazione, le parti avrebbero cessato ogni ulteriore negoziazione senza nulla a pretendere l'una dall'altra, che nella premessa del contratto le parti avevano puntualizzato che desideravano verificare la sussistenza delle condizioni per realizzare l'operazione senza alcun obbligo di risultato, che all'art.
5.2 del contratto era previsto che ove al termine del periodo di esclusiva e ad insindacabile giudizio del potenziale acquirente questi non fosse più interessato all'acquisto dell'immobile, la Pt_1 avrebbe dovuto provvedere alla restituzione del deposito cauzionale, sicché
[...] erano state pattuite delle clausole di esonero da responsabilità precontrattuale per l'ipotesi in cui il avesse deciso di interrompere le trattative;
che non CP_1 c'era stato alcun recesso del dalle trattative con la comunicazione del CP_1
26.7.2019, in quanto per espressa pattuizione contrattuale il reciproco impegno a trattare sarebbe cessato il 26.7.2019; che comunque una responsabilità precontrattuale era configurabile solo in caso di rottura ingiustificata delle trattative che fossero state condotte ad un punto tale da indurre l'altra parte a confidare ragionevolmente nella conclusione del contratto;
che nella specie alla data del 26.7.2019 le parti non avevano neppure iniziato a predisporre una bozza del futuro eventuale contratto di compravendita immobiliare, per cui la Pt_1 non poteva ragionevolmente confidare nella conclusione del suddetto
[...] contratto;
che nella primavera del 2019 il aveva manifestato la volontà CP_1 di valutare previa verifica degli aspetti tecnici, giuridici ed economici l'opportunità di acquistare l'immobile per realizzare un polo museale e non per convertire un immobile industriale in abitazione privata, ma il progetto era naufragato perché dalla due diligence e da quanto riferito dai professionisti di fiducia del era emerso che la destinazione attuale del PRG era CP_1 incompatibile con la realizzazione di un polo museale nell'ex stabilimento UG, per cui non vi era stata alcuna interruzione ingiustificata delle trattative da parte del che parte opponente da un lato sosteneva che il avrebbe CP_1 CP_1 incaricato verbalmente l'arch. e l'ing. per Controparte_2 Controparte_4 eseguire rilievi e verifiche sia presso la Regione Emilia Romagna, che presso il
Comune di competenza, e dall'altro aveva prodotto una comunicazione dell'avv.
Valentina Grillo Spina, dello stesso studio associato dell'avv. Valentina Ambrosio
pag. 8 di 36 (difensore della , dalla quale risultava che quei due professionisti Parte_1 erano stati nominati dalla per supportarla nell'attività di due Parte_1 diligence;
che il non aveva mai incaricato l'arch. e l'ing. CP_1 CP_2
né aveva richiesto la loro assistenza professionale per supportarlo nella CP_4 valutazione della fattibilità dell'operazione, essendosi avvalso di professionisti di propria fiducia;
che l'arch. aveva indirizzato la propria richiesta di CP_2 pagamento alla a conferma che nessun incarico aveva ricevuto dal Parte_1
per cui l'ipotesi di manleva adombrata dalla verso CP_1 Parte_1 quest'ultimo rispetto ad eventuali compensi pretesi dall'arch. era infondata;
CP_2 che la somma versata di 500.000 dollari non era una caparra confirmatoria, né penitenziale, ma un semplice deposito cauzionale da restituire nel caso in cui alla scadenza del periodo di esclusiva il non risultasse interessato CP_1 all'acquisto; che l'opposizione non era fondata su prova scritta, o di pronta soluzione, per cui andava concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
Per tali ragioni il concludeva nei termini in epigrafe trascritti CP_1
(salvo che per la richiesta di cancellazione di frasi offensive aggiunta successivamente).
Differita il 10.4.2020 l'udienza di prima trattazione del 27.4.2020 al 22.10.2020 per la sospensione delle udienze civili a fini di contenimento del contagio da Covid 19 disposta dall'art. 36 del D.L. n.23 dell'8.4.2020, si costituiva per la l'avv. Carlo Arnulfo a seguito di rinuncia al mandato per Parte_1 conflitto di interessi dell'avv. Valentina Ambrosio, chiedendo la verificazione di scrittura privata in ordine al documento disconosciuto del 25.6.2019, recante la clausola compromissoria aggiunta a penna dal barrando all'art.
6.2 la CP_1 clausola sulla competenza esclusiva del Tribunale di Roma, (doc. 3 di parte opponente), sostenendo che l'opposta era in possesso dell'originale avendolo prodotto come documento 3 in fase monitoria, e chiedendone l'esibizione, ed all'udienza del 22.10.2020 l'opposta faceva presente che non esisteva un originale cartaceo del contratto prodotto come documento 3 in fase monitoria, né del documento 4 della fase monitoria recante la modifica della competenza arbitrale, essendo stati tali documenti fotografati e spediti per whatsapp, mentre l'opponente sosteneva che il doveva detenere gli originali cartacei dei documenti 3 e CP_1 4 del fascicolo monitorio, entrambe le parti chiedevano i termini ex art. 183 comma 6° c.p.c. ed il sottoscritto si riservava sull'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto con termine per note di giorni sette e successivo termine per repliche di giorni cinque. Nelle note autorizzate il eccepiva l'inammissibilità dell'istanza CP_1 di verificazione di scrittura privata avanzata dalla evidenziando che Parte_1 il nella sua comparsa di costituzione non aveva disconosciuto la sua CP_1 sottoscrizione, né la sua aggiunta manoscritta sul documento inviato a mezzo whatsapp alla controparte recante la proposta di clausola arbitrale, avendo invece disconosciuto la conformità all'originale della copia prodotta come documento 3 dalla parte opponente ex art. 2719 cod. civ. e la conformità di tale copia ai fatti come effettivamente verificatisi ex art. 2712 cod. civ., per cui era onere della produrre l'originale in realtà inesistente della copia da essa prodotta Parte_1 come documento 3 e tale onere non poteva essere aggirato formulando nei confronti della controparte istanza di esibizione, istanza che presupponeva anche pag. 9 di 36 il possesso dell'originale da parte del per cui non esisteva alcun CP_1 accordo tra le parti sulla clausola di arbitrato internazionale, in ogni caso priva della forma scritta richiesta a pena di nullità e l'unico accordo contrattuale raggiunto con lo scambio di proposta ed accettazione prevedeva all'art.
6.2 la clausola di competenza esclusiva del Tribunale di Roma. Con ordinanza riservata del 5.11.2020 il sottoscritto Giudice rilevava che la proposta di accordo di riservatezza inviata dalla al e dal Parte_1 CP_1 medesimo accettata il 25.6.2019 (documenti 3 e 4 del fascicolo monitorio) prevedeva al punto 6.2 la competenza esclusiva del Tribunale di Roma, che la variazione relativa al patto compromissorio unilateralmente apportata dal secondo la quale “per ogni controversia che dovesse sorgere in CP_1 relazione al presente Accordo sarà competente in via esclusiva Camera de arbitraje VR e otra arbitraje international” non risultava essere stata accettata con la necessaria forma scritta dalla e che il credito Parte_1 azionato in sede monitoria risultava dall'accordo di riservatezza del 25.6.2019, dall'addendum del 12.7.2019, dal bonifico effettuato dall'opposto (doc. 5 del fascicolo monitorio) e dalla richiesta di restituzione documentata inutilmente avanzata dal e pertanto concedeva la provvisoria esecutività del CP_1 decreto ingiuntivo n. 23210/2019 del 26.11.2019 del Tribunale di Roma, concedeva alle parti i termini ex art. 183 comma 6° c.p.c. e rinviava per la pronuncia sulle richieste istruttorie al 2.3.2021.
Nella memoria ex art. 183 comma 6° n. 1) c.p.c. la osservava Parte_1 che nell'indice del fascicolo monitorio la difesa del aveva parlato di CP_1 contratto concluso dalle parti, mentre nel costituirsi nel giudizio di opposizione aveva corretto il tiro parlando di proposta contrattuale e di accettazione e che in realtà esisteva un'unica accettazione a firma del che era stata CP_1 Pt_2 con whatsapp dall'ausiliario dello stesso di nome all'ausiliario della Per_5 Pt_1
, nella quale era stata inserita la clausola compromissoria
[...] Persona_2 barrando l'art.
6.2 contenente la competenza esclusiva del Tribunale di Roma, e sottolineava che il aveva taciuto che nell'addendum oltre a prorogare il CP_1 termine di scadenza delle trattative era stato abbassato il prezzo previsto per l'eventuale conclusione dell'affare da € 15.000.000,00 della proposta iniziale della ad € 14.000.000,00. Parte_1 In data 5.12.2020 interveniva volontariamente nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo chiedendo di condannare chi di ragione tra Controparte_2 le parti originarie al pagamento dei compensi a lei spettanti (quantificati in € 424.887,00) per l'attività professionale progettuale svolta a beneficio del (rilievo degli immobili, predisposizione di una proposta di variante al CP_1
PRG), per il quale aveva dovuto seguire il progetto in Italia in quanto i tecnici dello stesso risiedevano tutti all'estero, ed aveva partecipato a riunioni, dopo le verifiche edilizio-urbanistiche e catastali iniziali già retribuite inerenti allo stabilimento ex UG che le erano state commissionate dalla Parte_1 nell'ambito della trattativa in corso tra questa ed il attività poi messa a CP_1 disposizione dei tecnici da quest'ultimo incaricati per la valutazione della fattibilità dell'operazione commerciale, evidenziando che il aveva CP_1 negato di averle conferito incarichi e che la aveva chiesto di essere Parte_1 manlevata rispetto alle sue eventuali pretese e di essere quindi autorizzata a pag. 10 di 36 trattenere a tal fine la somma ricevuta dal a titolo di deposito CP_1 cauzionale della quale le era stata chiesta da quest'ultimo la restituzione. Nella comparsa di costituzione di nuovi difensori del 21.12.2020 la Pt_1 osservava che l'accordo compromissorio era in base all'art. 808 comma 2°
[...]
c.p.c. un patto autonomo a sé stante ad effetti processuali, che poteva essere regolato anche da una legge diversa da quella che governava il contratto principale;
che avendo le parti individuato come competente la camera arbitrale di
VR (Svizzera), la legge in base alla quale valutare la validità della clausola compromissoria era la legge svizzera sul diritto internazionale privato (LDIP) ed in particolare l'art. 176 primo capoverso LDIP e non la legge italiana;
che l'art. 178 del LDIP prevedeva che “Il patto di arbitrato deve essere fatto per scritto, per telegramma, telex, facsimile o altro mezzo di trasmissione che ne consenta la prova per testi” e l'art. 186 del LDIP precisava che “il tribunale arbitrale decide da sé sulla propria competenza anche quando un'azione concernente lo stesso oggetto é già pendente tra le stesse parti dinanzi a un tribunale statale o un altro tribunale arbitrale, salvo che seri motivi non richiedano una sospensione della procedura”; che pertanto nella specie non era richiesta alcuna accettazione scritta della proposta di variazione relativa alla clausola compromissoria da parte della Pt_1
e non era consentita alcuna ingerenza del giudice italiano;
che comunque
[...] l'accettazione della modifica relativa alla clausola compromissoria era desumibile dalla sottoscrizione dell'addendum del 12.7.2020, che salvo la proroga del termine non aveva modificato le condizioni dell'accordo raggiunto il 25.6.2019, per cui era intervenuta un'accettazione per comportamento concludente da parte della Pt_1 della proposta di variazione della clausola sulla competenza esclusiva del
[...]
Tribunale di Roma con la clausola di arbitrato internazionale formulata dal che non essendo previsto un termine entro il quale la CP_1 Parte_1 poteva accettare la proposta di clausola di arbitrato internazionale formulata dal la aveva incardinato nei confronti del il CP_1 Parte_1 CP_1 giudizio arbitrale n. 300520-2020 davanti alla Camera arbitrale di VR, in tal modo manifestando in modo inequivoco la volontà di accettare quella proposta, avendo tempestivamente sollevato nella citazione in opposizione l'eccezione di compromesso di arbitrato internazionale;
che per effetto della clausola di arbitrato internazionale accettata il decreto ingiuntivo doveva essere dichiarato nullo (in tal senso si richiamava Cass. sez. un. 18.9.2017 n. 21550) ed il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma doveva essere sospeso in attesa della definizione del procedimento arbitrale con sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo, tanto più che la camera arbitrale di VR disponeva di poteri cautelari che eventualmente il avrebbe potuto invocare;
che in CP_1 base all'art. 819 ter c.p.c. la competenza arbitrale non era esclusa dalla pendenza della stessa causa davanti al Giudice Ordinario e neppure in caso di connessione,
e secondo l'ultimo comma di tale articolo in pendenza della procedura arbitrale non potevano essere trattate domande giudiziali davanti al Giudice Ordinario che involgessero la validità, o l'efficacia della clausola arbitrale, per cui il Tribunale di Roma non poteva superare il necessario vaglio del collegio arbitrale sulla validità della clausola compromissoria. Per tali ragioni la chiedeva al sottoscritto Giudice di rilevare Parte_1 la nullità del decreto ingiuntivo opposto e di disporre la sospensione del giudizio pag. 11 di 36 fino alla conclusione del procedimento arbitrale coi necessari provvedimenti in ordine all'esecutività del decreto ingiuntivo opposto. In data 5.1.2021 la depositava telematicamente istanza di Parte_1 revoca, o sospensione dell'ordinanza del 5.11.2020 che aveva concesso la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto disattendendo la sua richiesta di nullità del medesimo per l'asserita esistenza di una clausola di arbitrato internazionale, deducendo che l'8.12.2020 aveva incardinato contro il il procedimento arbitrale davanti alla Camera Arbitrale di VR, nel CP_1 quale verosimilmente il soggetto di difficile rintracciabilità, non si CP_1 sarebbe costituito;
che il 28.12.2020 il aveva notificato alla CP_1 Parte_1 atto di precetto invocando quale titolo esecutivo il decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma dichiarato provvisoriamente esecutivo;
che il pagamento della relativa somma da parte della difficilmente sarebbe risultato recuperabile nei Parte_1 confronti di un soggetto che viveva all'estero e non era facilmente rintracciabile agli indirizzi forniti.
Con decreto del 7.1.2021 il sottoscritto Giudice fissava per la trattazione in contraddittorio dell'istanza del 5.1.2021 della l'udienza del Parte_1 2.3.2021, dando termine per la notifica dell'istanza e del decreto al fino CP_1 al 10.2.2021. Nelle note difensive sull'istanza del 5.1.2021 il rappresentava CP_1 che si era costituito nel procedimento arbitrale davanti alla Camera Arbitrale di
VR promosso l'8.12.2020 dalla eccependo preliminarmente Parte_1 l'inesistenza per difetto di accordo e comunque la nullità della clausola di arbitrato internazionale e l'incompetenza del collegio arbitrale adito, per cui non aveva certo accettato la giurisdizione di quel collegio arbitrale;
che la forma scritta ad substantiam per la clausola compromissoria risultava richiesta dall'art. 808 comma 1 c.p.c. e dalla giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. 30.9.2010
n. 20504; Cass. n.11529/2009; Cass. 24.7.2007 n. 16332), per cui non si poteva sostenere che la clausola di arbitrato internazionale fosse stata accettata per comportamento concludente;
che la clausola predisposta dal ma non CP_1 accettata era una clausola di arbitrato rituale, in quanto prevedeva che gli arbitri avrebbero dovuto giudicare su ogni controversia derivante dal contratto, per cui era inconferente il richiamo della alla giurisprudenza della Suprema Parte_1 Corte in tema di arbitrato irrituale formatasi prima della riforma dell'arbitrato irrituale;
che per la qualificazione della clausola come arbitrato irrituale ai sensi dell'art. 808 ter c.p.c. mancavano la forma scritta ed il rinvio ad una determinazione contrattuale;
che l'ordinanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto era espressamente indicata dall'art. 648
c.p.c. come non impugnabile e pertanto secondo la previsione dell'art. 177 comma 3° n. 3) c.p.c. non era revocabile se non con la sentenza conclusiva del giudizio di opposizione;
che inammissibile era l'avversa istanza di sospensione dell'esecutività del decreto ingiuntivo ex art. 649 c.p.c., essendo quella consentita solo nel caso di decreto ingiuntivo dichiarato immediatamente esecutivo in sede di emissione ex art. 642 c.p.c. e non nel caso di concessione della provvisoria esecutività in sede di opposizione ex art. 648 c.p.c., e comunque mancavano i gravi motivi, in quanto il legale rappresentante della era indagato per appropriazione indebita Parte_1 ed il era tutt'altro che irreperibile, tanto che il 26.2.2021 si era CP_1 costituito nel procedimento arbitrale davanti alla Camera Arbitrale di VR ed pag. 12 di 36 era semmai la ad essere inaffidabile, in quanto dopo la notifica Parte_1 ricevuta del precetto da parte del aveva svuotato il conto corrente sul CP_1 quale era stato versato dal predetto il deposito cauzionale per evitare che la somma relativa fosse appresa tramite la procedura di esecuzione presso terzi preannunciata dal che andava esclusa la sospensione del presente CP_1 giudizio ex art. 819 ter c.p.c. a seguito della pendenza sopravvenuta del procedimento di arbitrato internazionale ed il secondo comma di tale norma escludeva l'applicabilità dell'art. 295 c.p.c. al rapporto tra giudizio ordinario e giudizio arbitrale, sospensione che secondo la Suprema Corte non doveva essere disposta neppure quando la questione sottoposta agli arbitri avesse carattere pregiudiziale (in tal senso Cass. n.783/2016); che inoltre il terzo comma dell'art. 819 ter c.p.c. inibiva la proposizione di domande davanti al Giudice Ordinario sull'invalidità, o sull'inefficacia della clausola arbitrale quando già il giudizio arbitrale era pendente e non nei casi, come quello di specie, in cui ad essere sopravvenuto rispetto al giudizio ordinario era proprio il procedimento arbitrale, nei quali valeva il principio di indipendenza dei due procedimenti previsto dal primo comma dello stesso articolo;
che la Suprema Corte riconosceva all'attore la facoltà di sollevare una controeccezione di nullità, o inefficacia della clausola compromissoria quando era la controparte ad eccepire la clausola compromissoria invocando la competenza arbitrale (in tal senso Cass. n.
17019/2011) e nel caso in esame il nel costituirsi nel giudizio di CP_1 opposizione a decreto ingiuntivo introdotto dalla che aveva eccepito Parte_1 la nullità del decreto ingiuntivo invocando la competenza arbitrale aveva sollevato una controeccezione di inesistenza e nullità della clausola compromissoria invocata dalla controparte prima ancora che la introducesse il Parte_1 procedimento arbitrale all'evidente scopo di sottrarsi alla giurisdizione del
Giudice Ordinario;
che del tutto inammissibile era la richiesta della Parte_1 al Giudice istruttore di disporre la correzione di errore materiale dell'ordinanza del 5.11.2020 con la quale era stata concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, in quanto il Giudice istruttore non era incorso in alcun errore materiale ed aveva congruamente e logicamente motivato tale concessione sia in relazione alla sussistenza della prova scritta del credito, sia in relazione al fatto che l'opposizione non era fondata su prova scritta, o di pronta soluzione. Con ordinanza riservata del 3.3.2021 il sottoscritto Giudice respingeva l'istanza di correzione dell'ordinanza del 5.11.2020 che aveva concesso la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto osservando che non era stato commesso alcun errore materiale emendabile attraverso la procedura di correzione, non dovendosi confondere l'errore materiale con la valutazione di fatto e giuridica eventualmente non condivisa espressa nel provvedimento in base agli atti prodotti, e rilevava che l'ordinanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, espressamente indicata dall'art. 648 comma 1° c.p.c. come non impugnabile, non poteva essere revocata, o modificata con ordinanza per il disposto dell'art. 177 comma 3° n. 2) c.p.c., potendo essere se del caso revocata solo con la sentenza conclusiva del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che la sospensione per gravi motivi prevista dall'art. 649 c.p.c. poteva riguardare solo i casi in cui il decreto ingiuntivo fosse stato emesso immediatamente esecutivo ex art. 642 c.p.c. e non quelli in cui, come nel caso di specie, la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo era stata concessa dal Giudice istruttore in sede pag. 13 di 36 di opposizione ai sensi dell'art. 648 comma 1° c.p.c.. Con la stessa ordinanza veniva respinta l'istanza della di sospensione del giudizio di Parte_1 opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 819 ter c.p.c. per il fatto che tale società dopo che l'ordinanza del 5.11.2020 aveva disatteso la sua eccezione di nullità del decreto ingiuntivo n.23210/2019 del 26.11.2019 del Tribunale di Roma per mancata prova scritta della pattuizione tra la ed il di una Parte_1 CP_1 clausola di arbitrato internazionale e concesso la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, aveva deciso nel dicembre 2020 di promuovere il procedimento arbitrale davanti alla Camera Arbitrale di VR, in quanto l'art. 819 ter ultimo comma c.p.c. stabiliva che non potevano essere proposte domande giudiziali aventi ad oggetto l'invalidità, o l'inefficacia della convenzione di arbitrato quando già era pendente un procedimento arbitrale, allo scopo di evitare che le parti promuovessero un giudizio ordinario vertente sulla validità della clausola arbitrale per sottrarsi al potere arbitrale, ma non era applicabile quando, come nella specie, al momento della proposizione davanti al Giudice Ordinario della domanda inerente all'invalidità, o l'inefficacia della clausola di arbitrato internazionale il procedimento arbitrale non era ancora pendente, tanto più che l'art. 819 ter comma 2° c.p.c. stabiliva che nei rapporti tra giudizio arbitrale e giudizio ordinario non si applicavano le regole corrispondenti all'art. 295 c.p.c., per cui neppure era invocabile la sospensione del giudizio in attesa che la camera arbitrale di VR si pronunciasse sulla questione preliminare dell'esistenza e della validità della clausola di compromesso arbitrale internazionale sollevata dal anche nel procedimento arbitrale. Con la stessa ordinanza veniva CP_1 respinta l'istanza della di esibizione dell'originale dell'accordo di Parte_1 riservatezza e negoziazione in esclusiva sottoscritto dalle parti prodotto in copia come documento 3 da parte opponente e recante la sostituzione al punto 6.2 della previsione della competenza esclusiva della camera arbitrale di VR (o di altro arbitro internazionale) alla competenza esclusiva del Tribunale di Roma risultante dai documenti 3 e 4 del fascicolo monitorio e dall'addendum parzialmente modificativo del 12.7.2019 (addendum che aveva modificato il termine di durata delle trattative ed il prezzo lasciando immutate le altre condizioni compresa quella sulla competenza esclusiva del Tribunale di Roma), in quanto la non Parte_1 aveva mai prodotto tale originale ed il aveva contestato sia la CP_1 conformità di quella copia ad un originale per inesistenza dello stesso, sia la conformità della stessa allo svolgersi dei fatti per essersi concluso l'accordo con lo scambio di proposta ed accettazione e non tra persone presenti, per cui non vi era prova che il avesse l'originale come richiesto per l'esibizione dall'art. CP_1 94 disp. att. c.p.c., essendo pacifico che la proposta di variazione dell'accordo che contemplava la competenza arbitrale unilateralmente elaborata dal in CP_1 assenza dei suoi legali, non era mai stata formalmente accettata dalla Parte_1 e che quest'ultima non aveva mai inviato al l'accettazione della sua CP_1 proposta relativa alla competenza arbitrale, e non potendosi ipotizzare un'accettazione della clausola di arbitrato internazionale unileralmente predisposta dal per comportamento concludente della per CP_1 Parte_1 avere introdotto il procedimento arbitrale davanti alla Camera Arbitrale di VR solo a dicembre 2020, quando era ormai abbondantemente scaduto il termine prorogato di validità dell'accordo di riservatezza e di negoziazione in esclusiva sottoscritto dalle parti. Con la medesima ordinanza il sottoscritto pag. 14 di 36 Giudice pur riconoscendo in base alla giurisprudenza consolidata della Suprema
Corte (Cass. 17.2.2015 n.3116; Cass. 26.5.2014 n. 11681; Cass. 11.7.2011 n.15208; Cass. 16.10.2008 n. 25264) che l'intervento volontario di
[...]
del 5.12.2020, avvenuto in coincidenza con la scadenza del termine CP_2 concesso ex art. 183 comma 6° n. 1) c.p.c., doveva ritenersi tempestivo in quanto l'art. 268 c.p.c. consentiva al terzo di costituirsi in giudizio e quindi di proporre le sue domande costituenti l'essenza dell'intervento fino alla precisazione delle conclusioni anche se erano già maturate le preclusioni per le parti originarie per la proposizione di domande ed eccezioni, incorrendo invece l'intervenuto nelle preclusioni istruttorie valevoli per le parti originarie, rilevava che ai sensi dell'art. 105 c.p.c., al di fuori delle ipotesi di intervento litisconsortile (non invocate nella specie), i terzi potevano intervenire nel processo tra altre persone per far valere nei confronti di tutte le parti, o di alcune di esse, un diritto relativo all'oggetto, o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo, condizione quest'ultima che non sembrava ricorrere nel caso in esame, in quanto era Controparte_2 estranea sia all'accordo di riservatezza e negoziazione in esclusiva del 25.6.2019 ed all'addendum parzialmente modificativo del 12.7.2019 conclusi dal CP_1 con la sia alla clausola di arbitrato internazionale dalla cui asserita Parte_1 pattuizione quest'ultima pretendeva di far discendere la nullità del decreto ingiuntivo opposto, e pretendeva di svolgere attività istruttoria inerente all'accertamento dell'esistenza dei suoi incarichi professionali ed in caso affermativo all'ammontare dei compensi a lei spettanti (materia peraltro estranea alla competenza tabellare della sezione decima), ritardando così la definizione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo pendente tra le parti originarie, e riteneva quindi opportuno fissare udienza di precisazione delle conclusioni per il 23.12.2021 anche sulla questione dell'ammissibilità dell'intervento di
[...]
, differendo all'esito l'eventuale pronuncia sulle di lei richieste CP_2 istruttorie. In data 24.3.2021 la avendo proposto regolamento di Parte_1 giurisdizione davanti alle sezioni unite della Corte di Cassazione per fare affermare la giurisdizione della Camera Arbitrale di VR in luogo della giurisdizione del Tribunale di Roma, chiedeva di disporre ai sensi dell'art. 367
c.p.c. la sospensione del giudizio in attesa del pronunciamento delle stesse, ed il sottoscritto Giudice con decreto del 25.3.2021 dava termine per la notifica dell'istanza e del decreto alle altre parti del giudizio fino al 20.4.2021, concedendo alle stesse termine per note difensive fino al 30.4.2021 e riservando all'esito di provvedere con ordinanza. In data 31.3.2021 , paventando gli effetti per lei negativi Controparte_2 della sospensione del giudizio conseguente alla proposizione del regolamento di giurisdizione da parte della che le avrebbe precluso di agire Parte_1 separatamente per ottenere il pagamento delle sue spettanze professionali, ed invocando il principio di ragionevole durata del processo, richiedeva la separazione delle domande da lei proposte rispetto a quelle avanzate dalle parti originarie del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Con decreto dell'1.4.2021 il sottoscritto Giudice respingeva l'istanza della di separazione, osservando che con l'ordinanza del 3.3.2021 era stato CP_2 disposto il rinvio per la precisazione delle conclusioni al 23.12.2021 anche per la per la necessità di decidere sull'ammissibilità del suo intervento volontario CP_2
pag. 15 di 36 prima della pronuncia sulle richieste istruttorie, per cui l'invocata separazione era superflua, dovendo peraltro ancora essere valutata la necessità, o meno della sospensione del giudizio conseguente al regolamento di giurisdizione proposto dalla Parte_1
Nelle note autorizzate sull'istanza di sospensione del giudizio formulata dalla il 24.3.2021 ai sensi dell'art. 367 c.p.c., il dopo Parte_1 CP_1 avere riferito di essersi costituito con controricorso davanti alle sezioni unite della
Corte di Cassazione replicava che a seguito della riforma del ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione la sospensione non era più un effetto automatico della proposizione del ricorso, in quanto presupponeva che il giudice del merito non ritenesse l'istanza di sospensione manifestamente inammissibile per motivi di ammissibilità e di procedibilità dell'istanza, né manifestamente infondata la contestazione della giurisdizione;
che nella specie il regolamento preventivo di giurisdizione chiesto dalla era inammissibile in quanto non indicava Parte_1 su quali documenti era basato e quando gli stessi erano stati prodotti nel giudizio di merito, limitandosi a richiamare una congerie di documenti allegati al ricorso alla Suprema Corte ed in quanto la aveva implicitamente accettato la Parte_1 giurisdizione italiana, dal momento che nella citazione in opposizione e nelle note autorizzate in prima udienza si era limitata ad eccepire l'incompetenza del Tribunale di Roma ex art. 819 ter c.p.c., prevista per l'arbitrato rituale, ed a richiamare poi la giurisprudenza in tema di arbitrato irrituale, mentre non aveva eccepito il difetto di giurisdizione previsto in caso di clausola di arbitrato estero e non aveva richiamato l'art. 37 c.p.c., né l'art. 11 della L.31.5.1995 n. 218, né la legge federale svizzera, che aveva posto a base del regolamento preventivo di giurisdizione ex art. 41 c.p.c.; che il ricorso suddetto era altresì manifestamente infondato in quanto il nel costituirsi nel giudizio arbitrale davanti alla CP_1 Camera Arbitrale di VR aveva in primo luogo eccepito l'inesistenza ed in subordine la nullità della clausola di arbitrato estero e solo in via subordinata e tenendo ferme le sue domande davanti al Tribunale di Roma, per l'ipotesi in cui la
Camera Arbitrale di VR avesse ritenuto esistente e valida la clausola arbitrale, aveva chiesto la condanna anche in quella sede della alla Parte_1 restituzione del deposito cauzionale. Aggiungeva il che la legge in base CP_1 alla quale doveva essere valutata la validità della clausola di arbitrato internazionale era la legge italiana, che per volontà delle parti regolava il contratto di riservatezza e di negoziazione in esclusiva (in tal senso si richiamava
Cass. n. 24153/2013 che aveva ritenuto applicabile in un caso analogo di clausola di arbitrato estero la legge scelta dalle parti per regolare il contratto al fine di valutare la validità e l'efficacia della clausola in base all'art. 57 della L. 31.5.1995
n. 218 ed all'art. 3 della Convenzione di Roma del 19.6.1980 sulla legge regolatrice delle obbligazioni contrattuali), non bastando certo a rendere applicabile la legge svizzera il fatto che oltre un anno dopo la notificazione del decreto ingiuntivo e della citazione in opposizione la avesse deciso di Parte_1 promuovere a VR il procedimento arbitrale, trattandosi di circostanza sopravvenuta ininfluente sulla giurisdizione ai sensi dell'art. 5 c.p.c., tanto più che nella clausola che parte opponente invocava non era indicata solo la Camera arbitrale di VR, ma in alternativa un altro arbitro internazionale;
che anche nell'ipotesi in cui fosse ritenuta applicabile sulla questione della validità ed efficacia della clausola compromissoria la legge svizzera sull'arbitrato pag. 16 di 36 internazionale (articoli 176-194 del LDIP), le parti non avevano raggiunto alcun accordo sulla clausola compromissoria essendo mancata l'accettazione della proposta di variazione da parte della e non era stata individuata la Parte_1 legge applicabile alla clausola compromissoria, per cui si doveva applicare la legge italiana alla quale le parti avevano fatto riferimento per la disciplina del contratto;
che in ogni caso l'art. 178 del LDIP richiedeva che il patto di arbitrato fosse redatto per iscritto o in altra forma che consentisse la prova testuale, per cui non era sufficiente ad integrare il requisito formale il mancato rifiuto espresso della proposta di arbitrato internazionale, né l'accordo verbale, e la presunta clausola di arbitrato internazionale non era mai stata accettata e non rivestiva i requisiti di forma neppure secondo la legge svizzera, per cui la questione di giurisdizione sollevata dalla controparte era manifestamente infondata e l'istanza della di sospensione del giudizio ex art. 367 c.p.c. doveva essere Parte_1 respinta. Con ordinanza riservata del 5.5.2021 il sottoscritto Giudice dopo avere rilevato che in base all'art. 367 c.p.c. nel testo introdotto dall'art. 61 della L.
26.11.1990 n. 353 il giudice davanti al quale pendeva la causa di merito dopo la notificazione del regolamento di giurisdizione alle altre parti doveva sospendere il processo davanti a lui pendente se non riteneva l'istanza manifestamente inammissibile, o la contestazione della giurisdizione manifestamente infondata, riteneva che la pur avendo impropriamente parlato nell'atto di Parte_1 citazione in opposizione di eccezione d'incompetenza, anziché di difetto di giurisdizione, e di nullità conseguente del decreto ingiuntivo opposto, avesse univocamente inteso far valere la clausola riportata nel documento da essa prodotto in copia come documento 3 secondo il cui art. 6.2 (“Per ogni controversia che dovesse sorgere in relazione al presente Accordo sarà competente in via esclusiva Camera de arbitraje VR (e/o otra arbitraie international”) la controversia sarebbe stata devoluta ad una camera arbitrale internazionale, e non avesse quindi implicitamente accettato la giurisdizione italiana, dovendosi riqualificare l'eccezione sollevata nell'atto di opposizione come eccezione di difetto di giurisdizione per arbitrato internazionale anziché come eccezione d'incompetenza. Con la stessa ordinanza veniva ritenuta più che dubbia l'ammissibilità del regolamento preventivo di giurisdizione della in Parte_1 quanto nel ricorso non era stato individuato specificamente il documento sul quale sarebbe stata fondata l'invocata cognizione della Camera arbitrale di VR e si era fatto riferimento ad una serie di documenti prodotti col ricorso senza individuare specificamente le modalità con le quali la competenza arbitrale sarebbe stata accettata dalle parti, e si sottolineava che nel presente giudizio la pur non avendo contestato che l'accordo col si era Parte_1 CP_1 perfezionato non tra persone presenti, ma con lo scambio a distanza di proposta ed accettazione, con perfezionamento confermato dall'addendum del 12.7.2019, e pur non avendo contestato che l'art.
6.2 dell'accordo prevedeva la competenza esclusiva del Tribunale di Roma, aveva dapprima prodotto in copia come documento 3 con la citazione in opposizione un atto con la firma sullo stesso foglio delle parti senza luogo di sottoscrizione e senza data nel quale sarebbe stata approvata la clausola sopra testualmente riportata, e poi a seguito dell'immediata contestazione da parte del della conformità di quella copia ad un CP_1 originale inesistente ed all'effettivo svolgersi dei fatti, caratterizzati dall'invio a pag. 17 di 36 mezzo whatsapp da parte del collaboratore del , al collaboratore CP_1 Per_3 della , della foto rappresentante l'accordo sottoscritto Parte_1 Persona_2 dal con la proposta manoscritta dello stesso di variazione con CP_1 l'inserimento della clausola di arbitrato internazionale, non seguito dall'invio dell'accettazione di tale clausola da parte della al o al Parte_1 CP_1 suo collaboratore, non disponendo dell'originale aveva chiesto inammissibilmente la verificazione di scrittura privata su una copia e l'esibizione di un originale del quale il non risultava in possesso, e con la costituzione di nuovi legali CP_1 in data 21.12.2020 aveva per la prima volta sostenuto che la clausola di arbitrato internazionale predisposta dal sarebbe stata da essa accettata per CP_1 comportamento concludente proponendo l'8.12.2020 domanda di arbitrato alla Camera arbitrale di VR ed ottenendo l'accettazione della cognizione arbitrale da parte del che si sarebbe costituito nel procedimento arbitrale così CP_1 instaurato presso la sede di VR chiedendo in via riconvenzionale anche agli arbitri la restituzione del deposito cauzionale versato. Il sottoscritto evidenziava poi che la aveva intrapreso il procedimento davanti alla Camera Parte_1 arbitrale di VR dopo la notifica del decreto ingiuntivo, l'opposizione al medesimo e la comunicazione dell'avvenuta concessione della provvisoria esecutività nel giudizio di opposizione del 5.11.2020, con l'evidente finalità di sottrarsi alla giurisdizione italiana ed al titolo esecutivo del e che in CP_1 realtà quest'ultimo nel costituirsi nel procedimento arbitrale aveva anzitutto contestato la competenza arbitrale per mancanza di una clausola di arbitrato internazionale accettata per iscritto dalle parti tenendo ferma la domanda accolta nel decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma, e solo in via subordinata, per l'ipotesi di conferma della competenza arbitrale da parte del collegio arbitrale adito dalla controparte, aveva riproposto cautelativamente anche in quella sede la domanda già avanzata in fase monitoria di restituzione del deposito cauzionale da parte della per cui tale comportamento, ampiamente successivo alla Parte_1 richiesta al Tribunale di Roma del decreto ingiuntivo ed alla sua notificazione, in base all'art. 5 c.p.c. non poteva certo essere considerato ai fini della giurisdizione e non era comunque indicativo della volontà comune delle parti di abbandonare la giurisdizione italiana e la competenza esclusiva del Tribunale di Roma a favore della competenza arbitrale internazionale, tanto più che le parti pacificamente al punto 6.3 dell'accordo di riservatezza e negoziazione in esclusiva, confermato dall'addendum del 12.7.2019, avevano previsto l'applicazione al contratto della legge italiana e secondo la giurisprudenza della Suprema Corte la validità e l'efficacia della clausola per arbitrato estero era regolata dalla legge scelta dalle parti per regolare il contratto (in tal senso Cass. n. 24153/2013; Cass. n.
8360/2006). Da ultimo dovendo il sottoscritto Giudice in base all'art. 2 comma 3 della Convenzione di New York effettuare una delibazione sommaria della validità della clausola di arbitrato internazionale alla stregua della legge che le parti avevano ritenuto applicabile al contratto concluso, ossia in base al punto 6.3, dell'accordo alla stregua della legge italiana, sulla base degli articoli 807 e 808
c.p.c. relativi all'arbitrato rituale, ma applicabili analogicamente anche alle clausole di arbitrato internazionale, che a loro volta derogavano alla giurisdizione italiana, e sulla base dell'art. 2 della Convenzione di New York del 10.6.1958, ratificata in Italia con la L. 19.1.1968 n. 62 (in tal senso si richiamava Cass. Sez. un. 28.10.1993 n. 10704), e dovendo quindi la clausola compromissoria risultare a pag. 18 di 36 pena di nullità da un documento sottoscritto da entrambe le parti, o da uno scambio di lettere e telegrammi (in tal senso si richiamavano Cass. 16.11.1992 n. 12268 e Cass. Sez. un. 20.11.1992 n. 12386), con esclusione quindi della ratifica di una proposta di clausola di arbitrato internazionale accettata per comportamento concludente, riteneva la contestazione della giurisdizione italiana manifestamente infondata sia in quanto la clausola di arbitrato internazionale non era mai stata accettata dalla sia in quanto tale accettazione non poteva essere Parte_1 sopravvenuta per comportamento concludente peraltro dopo che era stato adito il giudice italiano e veniva confermata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 23.12.2021.
Con istanza depositata telematicamente il 15.5.2021 la Parte_1 chiedeva pervicacemente la revoca dell'ordinanza del 5.5.2021 e ribadiva l'istanza di sospensione del giudizio in attesa della pronuncia delle sezioni unite della Corte di Cassazione sul proposto regolamento preventivo di giurisdizione, lamentando che sull'istanza di sospensione fosse stato instaurato il contraddittorio con le altre parti prima di provvedere in assenza di una previsione normativa in tal senso dell'art. 367 c.p.c. ed in violazione del principio di ragionevole durata del processo, e sostenendo che l'ordinanza del 5.5.2021 sarebbe andata al di là della valutazione della manifesta inammissibilità del ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione e della manifesta infondatezza della contestazione della giurisdizione operata dalla ricorrente.
Con decreto del 18.5.2021 il sottoscritto Giudice non potendo provvedere su un'istanza di revoca di ordinanza inaudita altera parte, concedeva termine per la notifica dell'istanza di revoca e del decreto alle altre parti fino al 28.5.2021 e termine alle controparti per note difensive fino all'8.6.2021, riservando all'esito di provvedere.
Nelle note difensive autorizzate il evidenziava che provvedere CP_1 sull'istanza di sospensione ex art. 367 c.p.c. previa instaurazione del contraddittorio era doveroso per il necessario rispetto del principio del giusto processo e del diritto di difesa delle altre parti, che non vi era stata alcuna lesione del principio della ragionevole durata del processo, e che nessuna critica sostanziale era mossa dalla alle motivazioni dell'ordinanza della Parte_1 quale si chiedeva la revoca, che non aveva affatto ecceduto rispetto ai limiti di cognizione previsti ai fini della decisione sulla sospensione o meno del processo dall'art. 367 c.p.c..
Con ordinanza riservata del 10.6.2021 il sottoscritto Giudice respingeva l'istanza della di revoca dell'ordinanza del 5/6.5.2021 con la quale Parte_1 era stata rigettata l'istanza di sospensione ex art. 367 c.p.c. del presente giudizio presentata il 24.3.2021 dalla medesima società a seguito della proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione alle sezioni unite della Corte di
Cassazione, evidenziando che del tutto infondata era la doglianza della Pt_1 relativa all'avvenuta instaurazione del contraddittorio prima della
[...] pronuncia del provvedimento sull'istanza ed alla violazione del principio della ragionevole durata del processo, in quanto l'art. 367 comma 1° c.p.c. nella formulazione vigente dall'1.1.1993 prevedeva che sull'istanza di sospensione il giudice istruttore provvedesse con ordinanza e quindi con un provvedimento conseguente all'assicurazione del contraddittorio e non con un decreto emesso inaudita altera parte in violazione del diritto di difesa della controparte, tanto più
pag. 19 di 36 che il provvedimento di sospensione invocato dalla aveva Parte_1 palesemente un contenuto contrario all'ordinanza emessa nel contraddittorio delle parti del 3.3.2021, che aveva fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 23.12.2021, essendo noto che un'ordinanza non poteva essere modificata per decreto, ma se del caso solo con altra ordinanza ex art. 177 c.p.c., o con la sentenza. Con la stessa ordinanza si sottolineava che l'instaurazione del contraddittorio non aveva affatto inciso sulla ragionevole durata del processo, posto che a fronte di un'istanza di sospensione ex art. 367 c.p.c. del 23.4.2021 (rectius 24.3.2021) l'ordinanza di rigetto era intervenuta il 5.5.2021, ben prima che si pronunciassero le sezioni unite della Corte di Cassazione sul regolamento preventivo di giurisdizione e senza che nulla fosse cambiato sui tempi di definizione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, per il quale era già fissata dal 3.3.2021 ed era stata mantenuta l'udienza di precisazione delle conclusioni del 23.12.2021, e si negava il superamento dei limiti di cognizione imposti al giudice del merito dall'art. 367 c.p.c. rappresentati dalla valutazione della manifesta inammissibilità del ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione e della manifesta infondatezza della contestazione della giurisdizione italiana, in quanto l'ordinanza del 5/6.5.2021 si era limitata a motivare su tali due profili, con motivazioni peraltro non censurate in modo specifico nell'istanza di revoca, spettando poi una valutazione più approfondita dell'ammissibilità del ricorso e della contestazione della giurisdizione italiana alle sezioni unite della
Corte di Cassazione, ancora non pronunciatesi. Con decreto ex D.L. 14.1.2021 n. 2 e successive modificazioni emesso il
4.11.2021, non essendo necessaria la presenza di persone fisiche diverse dai difensori delle parti, veniva autorizzata la trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 23.12.2021, con concessione alle parti di termine fino al 17.12.2021 per il deposito di note di precisazione delle conclusioni.
Disattesa con decreto del 10.11.2021 l'istanza del 9.11.2021 dell'intervenuta di fissazione dell'udienza del 23.12.2021 in Controparte_2 presenza, motivata con la volontà di effettuare la discussione orale, atteso che competeva al Giudice istruttore la scelta se pervenire alla decisione attraverso la discussione orale e la pronuncia di sentenza in udienza ex art. 281 sexies c.p.c., o attraverso la precisazione delle conclusioni col successivo deposito nei termini concessi delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, come ritenuto nel caso di specie in ragione della complessità della controversia, e col fatto che l'udienza era fissata in prossimità delle festività natalizie e quindi in un periodo di intenso affollamento delle vie di comunicazione e dei mezzi di trasporto nel quale era opportuno adottare per le conclusioni la modalità della trattazione scritta per evitare il rischio di contagi da Covid 19, avendo le parti concluso telematicamente nei termini in epigrafe trascritti, la causa veniva trattenuta in decisione il
23.12.2021, con concessione di termini di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali e di successivo termine di giorni 20 per il deposito di memorie di replica.”
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha così provveduto: “1) Riconosciuta l'esistenza della giurisdizione italiana per inesistenza e comunque nullità della clausola di arbitrato internazionale invocata dalla e Parte_1 respinta la conseguente eccezione di nullità del decreto ingiuntivo n. 23210/2019
pag. 20 di 36 del 26.11.2019 del Tribunale di Roma, rigetta l'opposizione proposta dalla Pt_1 nei confronti di avverso il suddetto decreto,
[...] Controparte_1 dichiarato provvisoriamente esecutivo con ordinanza del 5.11.2020 e confermato anche per la liquidazione delle spese processuali della fase monitoria;
2) Rigetta la domanda della di condanna di al Parte_1 Controparte_1 risarcimento danni ex art. 96 c.p.c.; 3) Visto l'art. 89 c.p.c. ordina la cancellazione in quanto offensive delle frasi “Il Sig. é soggetto che evidentemente non CP_1 ha fra le sue preoccupazioni quella di offrire dati veritieri al Tribunale di Roma” e
“(condotta quest'ultima per certo esemplificativa della consuetudine di tale personaggio alla manipolazione dei fatti e della realtà processuale e non)” contenute nell'istanza depositata il 5.1.2021 dagli avvocati Maurizio d'Albora e Vincenzo Ussani d'Escobar per la rispettivamente a pagina 4 punto 1 Parte_1 ed a pagina 11 punto (iii), respingendo le altre istanze di cancellazione di frasi offensive avanzate da nei confronti della Controparte_1 Pt_1
4) Dichiara inammissibile l'intervento principale autonomo di
[...] [...]
; 5) Dichiara compensate le spese processuali relativamente ai rapporti CP_2 processuali intercorsi tra e le parti originarie, e Controparte_2 Parte_1 ; 6) Condanna la al pagamento in Controparte_1 Parte_1 favore di delle spese processuali del giudizio di Controparte_1 opposizione, liquidate in € 40.480,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%”.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “Preliminarmente occorre rilevare che irritualmente sono stati allegati documenti alle memorie conclusive delle parti, dei quali non si terrà conto, essendo stati depositati dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni senza una rituale richiesta di rimessione in termini. Quanto alla richiesta di sospensione del giudizio a seguito della pendenza del giudizio arbitrale davanti alla Camera arbitrale di VR e del giudizio davanti alle sezioni unite della Corte di Cassazione sul regolamento preventivo di giurisdizione, si richiamano qui per brevità le motivazioni del rigetto della richiesta già espresse nelle ordinanze del 3.3.2021 e del 5.5.2021, non essendo stati addotti nuovi argomenti che debbano indurre ad una diversa valutazione. Quanto alla reiterata richiesta di separazione delle domande da lei proposte rispetto alle domande delle parti originarie avanzata da
[...]
, non può essere accolta, in quanto, come vedremo, il suo intervento in CP_2 causa è inammissibile per ragioni processuali e quindi ostativo allo svolgimento di attività istruttoria anche a seguito di eventuale separazione di cause, non potendosi consentire la forzatura dell'istituto dell'intervento in causa e la violazione del principio di ragionevole durata del processo e del diritto di difesa dei destinatari delle pretese della per ovviare ad asserite difficoltà di CP_2 notificazione della citazione al perché residente all'estero. CP_1 Va anzitutto esaminata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla a favore della Camera arbitrale di VR, così riqualificando Parte_1
l'eccezione impropriamente qualificata nell'atto di citazione in opposizione come eccezione d'incompetenza (come se si trattasse di un arbitrato rituale anziché di un arbitrato internazionale) ma comunque basata sulla clausola di arbitrato internazionale inizialmente individuata nell'art.
6.2 del documento 3 prodotto in pag. 21 di 36 copia da parte opponente, privo di data e di luogo ed apparentemente sottoscritto dall'amministratore unico della e da Controparte_6 [...]
recante all'art.
6.2 le parole scritte al computer “Per ogni Controparte_1 controversia che dovesse sorgere in relazione al presente Accordo sarà competente in via esclusiva” e le parole scritte a mano “ e/o otre Parte_3 arbitraje international” con le parole scritte al computer “il Tribunale di Roma” cancellate con un tratto di penna.
Il nel costituirsi nel giudizio di opposizione ha immediatamente CP_1 contestato il documento 3 prodotto in copia dalla controparte sostenendo che non esisteva un originale conforme a quella copia approvato congiuntamente dalle parti con la contestuale apposizione delle loro firme, in quanto il contratto di riservatezza e negoziazione in esclusiva era stato concluso in Roma il 25.6.2019, come emergente dai documenti 3 e 4 da lui prodotti in fase monitoria e non contestati, mediante l'invio della proposta contrattuale da parte della Pt_1
avente sede legale a Roma, firmata da che all'art. 6.2
[...] Persona_1 prevedeva la competenza esclusiva del Tribunale di Roma, e mediante l'accettazione di tale proposta con la sottoscrizione di Controparte_1 con la proposta di variazione manoscritta dell'art.
6.2 sopra indicata,
[...] fotografata ed inviata per whatsapp dal collaboratore del , al CP_1 Per_5 collaboratore della , come confermato dal messaggio Parte_1 Persona_2 whatsapp dello stesso 25.6.2019 di al collaboratore del Persona_2 CP_1 di nome nel quale si indicava “Grazie molte per il NDA sottoscritto. E' ora Per_5 necessario il deposito cauzionale di 500.000$ da accreditare sul conto indicato nel documento” (doc. 4 del fascicolo monitorio), e come confermato dall'Addendum del 12.7.2019 (doc. 10 del fascicolo monitorio), col quale le parti avevano riepilogato le intese per le quali avevano siglato l'accordo, non richiamando però
l'art.
6.2 sulla competenza del Tribunale di Roma, né la clausola di arbitrato internazionale proposta in variante dal per la quale non era mai CP_1 intervenuta alcuna formale accettazione da parte della come Parte_1 peraltro finalmente ammesso da quest'ultima all'ultimo capoverso di pagina 5 dell'istanza poi depositata il 5.1.2021. A fronte di tale presa di posizione del la per CP_1 Parte_1 dimostrare la sussistenza del requisito della forma scritta della clausola compromissoria e della determinazione dell'oggetto della controversia richiesto dal combinato disposto degli articoli 808 e 807 c.p.c. ha inizialmente chiesto la verificazione di scrittura privata e l'esibizione dell'originale della copia che aveva prodotto come documento 3, ma le istanze sono state disattese, quella di esibizione in quanto non vi era alcuna prova che il fosse in possesso dell'originale CP_1 di quel documento, peraltro prodotto in una copia priva di data e di luogo, ed in contrasto coi documenti 3, 4 e 10 del fascicolo monitorio che la non Parte_1 aveva in alcun modo contestato, e quella di verificazione di scrittura privata in quanto la stessa non poteva certo essere effettuata su una copia documentale motivatamente contestata, e l'eccezione di difetto di giurisdizione per arbitrato internazionale é stata disattesa in sede di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto per la mancata prova dell'accettazione della clausola di arbitrato internazionale con la necessaria forma scritta, occorrente secondo il combinato disposto degli articoli 808 e 807 c.p.c..
pag. 22 di 36 A quel punto la mutando il collegio difensivo, nella Parte_1 comparsa del 21.12.2020 ha per la prima volta sostenuto che la validità ed efficacia della clausola di arbitrato internazionale doveva essere valutata secondo la legge svizzera (come poi sostenuto nel regolamento preventivo di giurisdizione),
e non più secondo la legge italiana, in quanto le parti avevano previsto la competenza esclusiva della Camera arbitrale di VR, che investita ad opera della del procedimento arbitrale aveva fissato a VR la sua sede, Parte_1
e che pertanto non era richiesta dalla legge svizzera la forma scritta della clausola di arbitrato internazionale, che risultava non più dal documento 3 di parte opponente, ma dalla proposta di variazione contrattuale con previsione di una clausola di arbitrato internazionale formulata dal ammessa dalla CP_1 controparte e dall'accettazione per comportamento concludente emergente dal whatsapp inviato da per la all'ausiliario del Persona_2 Parte_1 CP_7
il 25.6.2019 col quale era stato espresso il ringraziamento per la
[...] Cont sottoscrizione dell' dall'addendum del 12.7.2019 che aveva confermato l'accordo raggiunto, dall'instaurazione del procedimento arbitrale in Svizzera
l'8.12.2020 da parte della e poi dal fatto che lo stesso si Parte_1 CP_1 era costituito in quel procedimento riproponendo anche in quella sede la domanda di restituzione del deposito cauzionale per la quale aveva chiesto il decreto ingiuntivo al Tribunale di Roma.
Anche la tesi sostenuta dal nuovo collegio difensivo della Parte_1 peraltro apertamente contrastante con quanto sostenuto nella citazione in opposizione, é totalmente infondata, in quanto non risulta indicato alcun criterio di collegamento che giustifichi l'applicazione alla validità ed efficacia della clausola di arbitrato internazionale della legge svizzera sulla base del fatto che nella proposta di variazione della competenza con previsione di arbitrato internazionale manoscritta dal depennando la competenza esclusiva del Tribunale di CP_1
Roma sia stata individuata in alternativa a qualunque altra camera arbitrale internazionale la competenza esclusiva della Camera arbitrale di VR e che tali arbitri abbiano poi fissato in VR la sede del procedimento arbitrale intrapreso davanti alla Camera arbitrale di VR dalla Parte_1 l'8.12.2020, ben dopo la richiesta e la notificazione del decreto ingiuntivo n.
23210/2019 del 26.11.2019 del Tribunale di Roma avvenuta alla il Parte_1 28.11.2019 ed addirittura dopo la notificazione da parte della stessa al CP_1 della citazione in opposizione del 7.1.2020 e dopo la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto del 5.11.2020. Premesso che l'introduzione del procedimento arbitrale davanti alla Camera arbitrale di VR da parte della essendo sopravvenuta all'introduzione sia del giudizio Parte_1 monitorio, che del giudizio di opposizione, deve considerarsi ininfluente ai fini della giurisdizione, dal momento che secondo l'art. 5 c.p.c. (essendo applicabile in materia processuale la legge italiana) e l'art. 8 della L. 31.5.1995 n. 218 la giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo, e premesso che nel costituirsi nel procedimento arbitrale il CP_1 come documentato, ha avuto cura di eccepire in via preliminare l'inesistenza e comunque la nullità della clausola di arbitrato internazionale invocata dalla perché mai accettata per iscritto dalle parti tenendo ferme le Parte_1
pag. 23 di 36 domande avanzate davanti al giudice italiano, e solo in via subordinata a scopo cautelativo ha proposto anche in quella sede la domanda di restituzione del deposito cauzionale nei confronti della per cui non é configurabile Parte_1 un'accettazione della giurisdizione arbitrale da parte del con rinuncia CP_1 implicita alla giurisdizione italiana, va detto che anzitutto compete a questo Giudice del merito davanti al quale la questione di giurisdizione é stata sollevata in base all'art. 2 comma 3 della Convenzione di New York del 10.6.1958, ratificata dall'Italia con la L. 19.1.1968 n. 62, la delibazione sommaria della validità della clausola di arbitrato internazionale, che é alla base dell'eccepito difetto di giurisdizione e della nullità del decreto ingiuntivo opposto che da esso la Pt_1 vorrebbe ricavare. Nel merito per il combinato disposto dell'art. 57 della L.
[...] 31.5.1995 n. 218, secondo il quale le obbligazioni contrattuali (nella specie si tratta di domanda di restituzione di un deposito cauzionale regolata dal contratto Cont di concluso dal con la sono in ogni caso regolate CP_1 Parte_1 dalla Convenzione di Roma del 19.6.1980, e dell'art. 3 comma 1 di detta Convenzione, secondo il quale “il contratto é regolato dalla legge scelta dalle parti, le quali possono designare la legge applicabile a tutto il contratto, ovvero a una parte soltanto di esso” (vedi in tal senso sull'applicabilità alla questione della validità della clausola di arbitrato internazionale delle legge che le parti hanno scelto per regolare il contratto al quale accede sia pure come autonomo patto la clausola di arbitrato internazionale quando per per esso non sia stata individuata una specifica legge regolatrice Cass. n. 24153/2013; Cass. n. 8360/2005), la validità della clausola di arbitrato internazionale va valutata secondo la legge italiana, in quanto il e la all'art.
6.3 dell'accordo di CP_1 Parte_1 riservatezza e di negoziazione in esclusiva del 25.6.2019, confermato sul punto specifico dall'Addendum del 12.7.2019 hanno espressamente indicato come applicabile al contratto concluso la legge italiana, con conseguente inapplicabilità della legge svizzera e peraltro anche nei loro atti di costituzione in questo giudizio hanno fatto riferimento alle norme del codice di procedura civile italiano per argomentare le proprie contrapposte tesi sull'esistenza e sulla validità della clausola di arbitrato internazionale. In base quindi agli articoli 808 comma 1° e 807 comma 1° cod. civ., dettati in materia di arbitrato rituale, e valevoli anche per le clausole di arbitrato internazionale, in quanto in entrambi i casi si ha una deroga alla giurisdizione che viene attribuita anziché al giudice ordinario ad arbitri, rituali, o internazionali che siano, mentre nel caso dell'arbitrato irrituale si ha una decisione della controversia sul piano negoziale e non giurisdizionale, la clausola compromissoria con la quale le controversie nascenti dal contratto vengono deferite ad arbitri internazionali, che secondo l'art. 808 comma 2° c.p.c. va valutata sotto il profilo della validità in modo autonomo rispetto al contratto, deve essere pattuita per iscritto e deve determinare l'oggetto della controversia. Relativamente al requisito della forma scritta ad substantiam la giurisprudenza della Suprema Corte ha affermato che tale forma non postula che la volontà negoziale sia indefettibilmente espressa in un unico documento recante la contestuale sottoscrizione di entrambe le parti, potendo realizzarsi anche con lo scambio delle missive contenenti rispettivamente la proposta e l'accettazione del deferimento della controversia ad arbitri (vedi in tal senso Cass. n. 2256/2007), ma nel caso in esame l'accettazione per iscritto della clausola di competenza esclusiva della Camera arbitrale di pag. 24 di 36 VR proposta in alternativa alla competenza di un'altra camera arbitrale internazionale dal in sede di accettazione dell'accordo in data CP_1 25.6.2019 depennando a mano la previsione dell'art.
6.2 dell'accordo stesso che prevedeva la competenza esclusiva del Tribunale di Roma non é in realtà mai intervenuta da parte della Ed invero il messaggio whatsapp inviato Parte_1 da all'ausiliario del , il 25.6.2019, subito dopo Persona_2 CP_1 Per_5 avere ricevuto per foto inviata con whatsapp la proposta contrattuale della
[...]
per accettazione dal col quale era stato espresso il Parte_4 CP_1Cont ringraziamento per la sottoscrizione dell' richiedendo nel contempo per l'operatività dell'accordo il versamento del deposito cauzionale sul conto indicato nel contratto, non contiene alcun riferimento alla modifica manoscritta proposta dal relativa alla sostituzione all'art.
6.2 della competenza esclusiva del CP_1
Tribunale di Roma con le clausole alternative di arbitrato internazionale, probabilmente neppure notata, e comunque non proveniva dal legale rappresentante della ma da , che neppure è risultato Parte_1 Persona_2 dotato di procura per la rappresentanza della l'Addendum del Parte_1
12.7.2019 firmato dal rappresentante legale della Parte_1 Persona_1
ed inviato a mezzo e.mail da per la società
[...] Persona_4 suddetta a per il e su foglio di identico contenuto Controparte_8 CP_1 inviato sempre per e.mail da a firmato Controparte_8 Persona_4 dal (doc. 10 di parte opposta) col quale le parti originarie di questo CP_1 giudizio hanno pattuito la riduzione del prezzo di eventuale acquisto dello stabilimento ex UG da €15.000.000,00 ad € 14.000.000,00 ed hanno allungato il periodo inizialmente di 15 giorni di svolgimento della due diligence e della trattativa riservata al 26.7.2019, richiamando espressamente le altre pattuizioni in precedenza concordate e non l'art.
6.2 relativo alla competenza esclusiva del
Tribunale di Roma, né la clausola di arbitrato internazionale alternativa sostitutiva ipotizzata dal non ha affatto fornito prova dell'accettazione CP_1 scritta espressa da parte della di una clausola di arbitrato Parte_1 internazionale che l'avrebbe sottratta alla competenza territoriale del Tribunale di
Roma (la ha sede legale in Roma e sempre nella capitale si é Parte_1 concluso il contratto di riservatezza e di negoziazione in esclusiva); l'instaurazione in data 8.12.2020 da parte della dopo l'emissione del decreto Parte_1 ingiuntivo, dopo la notifica della citazione in opposizione ed addirittura dopo la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, del procedimento arbitrale davanti alla Camera arbitrale di VR, in base all'art. 5
c.p.c. non può influire sulla giurisdizione ed é intervenuta quando ormai da tempo era cessato il periodo di riservatezza e negoziazione in esclusiva pattuito dalle parti, scaduto il 26.7.2019, con l'evidente scopo della di sottrarsi alla Parte_1 giurisdizione italiana per ritardare la restituzione del deposito cauzionale;
la costituzione nel procedimento arbitrale da parte del é avvenuta CP_1 contestando in via preliminare l'esistenza e la validità della clausola di arbitrato internazionale per mantenere ferme le domande avanzate davanti al Tribunale di
Roma e chiedendo solo in via subordinata cautelativa anche in quella sede la condanna della alla restituzione del deposito cauzionale, per cui non Parte_1 vi é stata alcuna accettazione tacita della giurisdizione arbitrale con conseguente rinuncia implicita alla giurisdizione italiana da parte del che peraltro CP_1 da quanto emerso pacificamente negli scritti conclusivi gli ha garantito il recupero pag. 25 di 36 del credito vantato in sede monitoria tramite esecuzione forzata sull'ex stabilimento UG e la conversione del pignoramento. Del resto la variazione manoscritta all'art.
6.2 dell'accordo proposta dal non solo non é mai stata seguita da un'accettazione scritta anche non CP_1 contestuale della ma risultava anche equivoca, perché da un lato Parte_1 indicava come competente in via esclusiva per ogni controversia che dovesse insorgere in relazione all'accordo di riservatezza e negoziazione in esclusiva la
Camera arbitrale di VR, e dall'altro indicava come alternativa un'altra camera arbitrale internazionale non identificata, sicché per rendere operativa la clausola di arbitrato internazionale unilateralmente predisposta dal CP_1 non sarebbe stata neppure necessaria un'accettazione pura e semplice scritta da parte della eventualmente surrogabile con una generica accettazione Parte_1 scritta dell'accordo complessivo raggiunto, ma una vera e propria scelta della tra le due opzioni proposte, e nel caso in cui non fosse scelta la Parte_1 Camera arbitrale di VR, anche la specificazione della camera arbitrale internazionale alternativa individuata, essendovi altrimenti un'indeterminabilità degli arbitri internazionali chiamati a dirimere le future controversie nascenti dall'accordo in questione determinante la nullità della clausola.
Infondata é poi la doglianza della sul comportamento Parte_1 contrario a buona fede che il avrebbe assunto, dapprima proponendo di CP_1 inserire nel contratto la clausola di arbitrato internazionale a favore della Camera arbitrale di VR e poi rinnegando la sua proposta a favore della giurisdizione italiana;
ed invero la proposta di variazione di un contratto, o di un patto, ai sensi dell'art. 1326 comma 1° cod. civ., solo se accettata nella forma richiesta dalla legge dalla controparte diviene vincolante per le parti, mentre se come nella specie l'accettazione nella forma richiesta non é intervenuta, colui che l'ha formulata é pienamente legittimato a tutelare le sue ragioni davanti al giudice competente, nella specie il giudice italiano. Va quindi respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla e la conseguente eccezione di nullità del decreto ingiuntivo opposto. Parte_1
Sempre in via preliminare va rilevata l'inammissibilità dell'intervento in causa di , avvenuto il 5.12.2020, nel giorno in cui scadevano i Controparte_2 termini ex art. 183 comma 6° n. 1) c.p.c. concessi con l'ordinanza del 5.11.2020. Con detto intervento la pretenderebbe di ottenere in questo giudizio di CP_2 opposizione a decreto ingiuntivo riguardante la restituzione del deposito cauzionale versato dal in favore della in base all'accordo CP_1 Parte_1 di riservatezza e negoziazione in esclusiva tra essi concluso il 25.6.2019 e confermato con l'Addendum del 12.7.2019 e riguardante l'esistenza e la validità, o meno della clausola di arbitrato internazionale sopra diffusamente esaminata e la connessa eccepita nullità del decreto ingiuntivo opposto, per far valere verso le parti originarie suoi pretesi crediti professionali per attività di progettazione e di reperimento documenti e per la partecipazione a riunioni che avrebbe svolto su incarico verbale del col consenso della CP_1 Parte_1 In linea con l'orientamento consolidato della Suprema Corte (vedi Cass.
17.9.2020 n. 19422; Cass.
6.12.2019 n. 31939; Cass. 22.8.2018 n. 20882; Cass. 17.2.2015 n. 3116; Cass. 26.5.2014 n. 11681; Cass. 11.7.2011 n. 15208; Cass.
16.10.2008 n. 25264) poiché l'art. 268 comma 1° c.p.c. consente l'intervento fino all'udienza di precisazione delle conclusioni ed al secondo comma stabilisce che il pag. 26 di 36 terzo non può compiere atti che al momento dell'intervento non siano più consentiti ad alcuna altra parte (a meno che non si tratti di intervento litisconsortile), e poiché la proposizione della domanda, specie in caso di intervento autonomo, costituisce l'essenza stessa dell'intervento, l'art. 105 c.p.c. che stabilisce che al di fuori dell'ipotesi di un intervento litisconsortile (che nella specie palesemente non ricorre trattandosi di intervento principale autonomo) i terzi possono intervenire in un processo tra altre persone per far valere, in confronto di tutte le parti, o di alcune di esse, un diritto relativo all'oggetto, o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo, deve essere letto in coerenza con l'art. 268 c.p.c. e con la funzione propria dell'intervento, nel senso che il terzo possa anche intervenire in giudizio quando siano scaduti per le parti originarie i termini per la proposizione delle domande riconvenzionali per la produzione della documentazione relativa alla legittimazione ed allo ius postulandi, mentre per quanto riguarda le prove costituende il terzo incorre nelle stesse preclusioni che sono previste per le parti dall'art. 183 comma 6° n. 2) e 3) c.p.c., per cui é infondata l'eccezione di tardività dell'intervento di sollevata dal sulla base di Controparte_2 CP_1 giurisprudenza di merito minoritaria che estende le preclusioni nelle quali incorre l'intervenuto anche al necessario rispetto dei termini fissati per le parti originarie per la proposizione delle domande, in tal modo riducendo irragionevolmente i tempi di effettuazione dell'intervento del terzo, che invece l'art. 268 comma 1°
c.p.c. ancora dispone che possa avvenire fino all'udienza di precisazione delle conclusioni. La tempestività dell'intervento spiegato da non significa Controparte_2 però che tale intervento possa essere considerato ammissibile in relazione alle specifiche condizioni richieste per la sua effettuazione dall'art. 105 comma 1° c.p.c., che vanno esaminate con attenzione allo scopo di evitare che l'intervento di terzi incida negativamente sulla ragionevole durata del processo nel quale l'intervento viene ad essere spiegato e sul diritto di difesa delle parti originarie di quel processo rispetto alle domande dell'intervenuto. L'intervenuto, infatti, quando il suo ingresso in causa non serva a sanare una nullità per difetto d'integrità del contraddittorio, può far valere nei confronti di tutte le parti, o di alcune di esse, solo diritti relativi all'oggetto, o dipendenti dal titolo dedotto dalle parti originarie nel processo in cui interviene, in quanto altrimenti la materia del contendere risulterebbe stravolta dalla sua iniziativa giudiziale, le parti originarie non sarebbero messe in condizione di sollevare tempestive eccezioni alle domande dell'intervenuto salvo il forzato ricorso all'istituto della rimessione in termini, e verrebbero a porsi delle esigenze di prova del tutto nuove ed estranee alla causa originaria, che inevitabilmente appesantirebbero il processo originario ritardandone di molto la definizione. Nel caso di specie la ed il Parte_1 hanno dedotto come titolo giustificativo delle contrapposte richieste il CP_1 contratto di riservatezza e negoziazione in esclusiva da essi concluso il 25.6.2019, parzialmente modificato con l'Addendum del 12.7.2019, che non é sfociato nella conclusione dell'auspicata operazione commerciale di vendita dalla Parte_1 al dell'ex stabilimento UG sito nel Comune di LI (MO), CP_1
e la clausola aggiuntiva di arbitrato internazionale asseritamente da loro pattuita secondo l'opponente ed invece inesistente e nulla per vizio di forma secondo l'opposto, ed hanno fatto oggetto delle loro domande il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo emesso a carico della ed a favore del Parte_1
pag. 27 di 36 per la restituzione del deposito cauzionale, e la nullità di tale decreto CP_1 per difetto di giurisdizione, per cui le domande di pagamento delle prestazioni d'opera intellettuale svolte dall'arch. a favore del col Controparte_2 CP_1 benestare della sulla base di un distinto incarico verbale non sono Parte_1 relative all'oggetto, né dipendenti dai titoli dedotti dalle parti originarie. La sostiene che la nell'atto di opposizione ha CP_2 Parte_1 affermato che il ha affidato verbalmente incarico all'arch. CP_1 CP_2 ed all'ing. per eseguire accertamenti, rilievi e verifiche sia
[...] Controparte_4 presso la Regione Emilia Romagna, sia presso il Comune di LI (MO), circa la trasformazione dell'ex stabilimento UG in abitazione privata con annesso museo personale, che i predetti professionisti per un mese hanno svolto attività frenetica ma non sono stati poi pagati dal allorché il 26.7.2019 CP_1 senza preavviso ha comunicato alla che non era più interessato Parte_1 all'acquisto e che doveva essere manlevata dal in quanto i suddetti CP_1 professionisti si erano rivolti per il saldo delle loro spettanze alla stessa Pt_1
ma nelle conclusioni quest'ultima non ha chiesto di accertare che il
[...] non aveva diritto alla restituzione del deposito cauzionale in quanto la CP_1 doveva trattenere le somme dovute ai professionisti e Parte_1 CP_2 CP_4 per l'attività svolta e del resto se la non avesse incaricato come da Parte_1 essa affermato i suddetti professionisti dell'attività svolta non vi sarebbe ragione alcuna per la quale dovrebbe farsi carico dei loro compensi professionali, né ha sostenuto di avere già pagato quei compensi al posto del soggetto CP_1 obbligato, e di doversi quindi rivalere nei suoi confronti per quanto versato in sua vece, per cui va ribadito che le domande di pagamento dei compensi professionali per l'opera intellettuale svolta, peraltro neppure rientranti nella competenza tabellare della sezione decima, non sono relative all'oggetto, né dipendenti dai titoli dedotti dalle parti originarie e l'intervento della è inammissibile, il CP_2 che preclude anche l'adozione di un provvedimento di separazione, che finirebbe per legittimare interventi eccentrici rispetto al petitum ed alla causa petendi dei giudizi pendenti in cui l'intervento viene spiegato. Essendo risultate in parte infondate ed in parte fondate le eccezioni sollevate dal nei confronti della e non avendo assunto la CP_1 CP_2 Pt_1 una posizione contrapposta rispetto alle richieste dell'intervenuta, va
[...] disposta la compensazione delle spese processuali tra la e le parti CP_2 originarie. Venendo finalmente all'esame del merito, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla è infondata e dev'essere respinta, in quanto Parte_1 è pacifico e documentato che le parti originarie hanno concluso il 25.6.2019 il contratto di riservatezza e di negoziazione in esclusiva (vedi documenti 3 e 4 del fascicolo monitorio), poi confermato dall'Addendum del 12.7.2019 (vedi doc. 10 del fascicolo monitorio) allo scopo di consentire al per un periodo di CP_1 tempo di 15 giorni di effettuare una due diligence volta ad acquisire in esclusiva e riservatamente le informazioni necessarie per valutare se alla scadenza del periodo (poi prorogato al 26.7.2019 con l'Addendum) proporre o meno l'acquisto dell'ex stabilimento UG di LI (MO) di proprietà della Pt_1 al prezzo di €15.000,000,00 poi abbassato ad € 14.000.000,00, prevedendo
[...] il versamento da parte del in favore della del deposito CP_1 Parte_1 cauzionale di importo equivalente a 500.000 dollari, con l'obbligo della Pt_1
pag. 28 di 36 di restituire tale somma al entro quattro giorni lavorativi dalla Pt_1 CP_1 scadenza del periodo nel caso in cui il a suo insindacabile giudizio CP_1 avesse deciso di non procedere all'acquisto dello stabilimento ex UG di LI (vedi art.
5.2 dell'accordo), è documentato (vedi doc. 5 del fascicolo monitorio) e pacifico che il ha versato con bonifico a favore CP_1 della il 28.6.2019 il deposito cauzionale, è documentato e pacifico Parte_1 che il 26.7.2019, giorno di scadenza del periodo di trattative riservate concordato, il tramite i propri consulenti e procuratori ha comunicato a mezzo pec CP_1 alla che non era più interessato alla prosecuzione delle trattative ed Parte_1 all'acquisto dello stabilimento ex UG di LI (vedi doc. 13 del fascicolo monitorio) ed ha quindi richiesto la restituzione del deposito cauzionale versato, equivalente ad € 448.269,68 oltre interessi. La ha sostenuto che il non le avrebbe dato Parte_1 CP_1 preavviso della richiesta di restituzione, ma in realtà nell'accordo il preavviso non era previsto, mentre si prevedeva che alla fine del periodo di trattative riservate concordato, scadente il 26.7.2019, il a suo insindacabile giudizio CP_1 avrebbe potuto decidere se acquistare, o meno lo stabilimento ex UG di LI al prezzo indicato di € 14.000.000,00, come in effetti avvenuto, trovando quindi applicazione la previsione dell'art.
5.2 dell'accordo sull'obbligo di restituzione entro quattro giorni lavorativi del deposito cauzionale al
CP_1
La ha poi in modo vago avanzato dubbi sulla qualificazione Parte_1 della somma equivalente a 500.000 dollari versatale da parte del come CP_1 caparra confirmatoria, o come caparra penitenziale, ma in realtà la somma è stata chiaramente indicata come deposito cauzionale e non è stata collegata ad un vincolo obbligatorio relativo all'acquisto già raggiunto, per cui non è qualificabile come caparra, essendo stato stabilito in modo chiaro che ove alla fine del periodo delle trattative riservate ed in esclusiva il a suo insindacabile giudizio CP_1 avesse deciso di non procedere all'acquisto dello stabilimento ex UG di LI la gli avrebbe dovuto restituire il deposito cauzionale Parte_1 entro quattro giorni lavorativi, non avendo evidentemente le trattative già raggiunto uno stadio tale da giustificare il legittimo affidamento della Parte_1 nella sottoscrizione dell'accordo per l'acquisto da parte del dello CP_1 stabilimento ex UG.
Gli interessi legali sono stati correttamente richiesti e concessi nel decreto ingiuntivo dal 30.7.2019 (quarto giorno lavorativo successivo alla cessazione del periodo di esclusiva del 26.7.2019) ed ex art. 1284 comma 4° cod. civ. dalla domanda giudiziale fino al soddisfo.
Quanto alla domanda di cancellazione di frasi offensive contenute nell'istanza di del 5 gennaio 2021, avanzata dal nelle Parte_1 CP_1 conclusioni, non qualificabile come vera e propria domanda soggetta alle ordinarie preclusioni, ritiene questo Giudice che non possa essere ordinata la cancellazione per la frase “in alveo di procedura arbitrale ritualmente incardinata da , il Sig. – che si ricorda essere soggetto internazionale, con Pt_1 CP_1 dichiarata residenza in Malta e dimora in Panama, ovvero in paesi cd. grey list (Malta per profilo antiriclicaggio) e black list (Panama per carenza di cooperazione internazionale) – sarà verosimilmente ritenuto contumace in quanto non risultante rinvenibile (o meglio risulterebbe sconosciuto) all'indirizzo da lui pag. 29 di 36 stesso indicato in procura alle liti allegata agli atti del presente giudizio”, che si trova a pagina 4 lettera k dell'istanza, né per la frase “Il Sig. non nutre CP_1 identica preoccupazione neppure verso le sue controparti negoziali (come accaduto a )”, che si trova a pagina 4 punto 2 dell'istanza, in quanto nella Pt_1 prima frase si è espressa solo una previsione sulla contumacia del nel CP_1 procedimento arbitrale poi rivelatasi infondata e gli apprezzamenti negativi, peraltro confermati oggettivamente dalle cronache, sono stati espressi sui paesi di
Malta e di Panama e non sul personalmente, e nella seconda frase si è CP_1 espresso un apprezzamento sulla condotta del non avente un CP_1 significativo contenuto denigratorio e comunque connesso ad una prospettazione difensiva anche se errata, basata su una forzata interpretazione degli atti. Di contro va ordinata la cancellazione delle frasi “Il Sig. é CP_1 soggetto che evidentemente non ha fra le sue preoccupazioni quella di offrire dati veritieri al Tribunale di Roma” e “(condotta quest'ultima per certo esemplificativa della consuetudine di tale personaggio alla manipolazione dei fatti e della realtà processuale e non)” usate dagli avvocati Maurizio d'Albora e Vincenzo Ussani d'Escobar per la rispettivamente a pagina 4 punto 1 ed a pagina 11 Parte_1 punto (iii) della menzionata istanza del 5.1.2021. Con tali frasi, infatti, la difesa della ha dato al gratuitamente la patente di mentitore e di Parte_1 CP_1 manipolatore dei fatti e della realtà processuale senza alcuna connessione con fatti oggettivi ascrivibili al e senza che i termini usati assolvessero una CP_1 funzione difensiva, peraltro dopo avere cercato di sostenere per parte sua l'eccezione di difetto di giurisdizione sulla base di una copia manipolata dell'accordo (doc. 3 di parte opposta). Del tutto infondata e da respingere è la domanda della di Parte_1 condanna del al risarcimento danni ex art. 96 c.p.c., essendo risultata CP_1 la sua opposizione totalmente infondata e non essendo stato dimostrato dalla con la produzione dell'originale della copia prodotta come Parte_1 documento 3 con l'opposizione che il abbia richiesto il decreto CP_1 ingiuntivo opposto pur sapendo che le parti originarie avevano pattuito una clausola di arbitrato internazionale che sottraeva la giurisdizione al giudice italiano.
Le spese processuali della fase monitoria restano a carico della Pt_1 nella misura già liquidata nel decreto ingiuntivo in base al principio della
[...] soccombenza, e per lo stesso principio la va condannata al Parte_1 pagamento delle spese processuali in favore del che tenendo conto del CP_1 valore della causa e delle tariffe forensi del D.M. n. 55/2014, come modificate dal D.M. n. 37/2018, si liquidano in € 40.480,00 per compensi (di cui € 6.075,00 per fase di studio, € 4.009,00 per fase introduttiva, € 19.830,00 per fase istruttoria/trattazione ed € 10.566,00 per fase decisoria, calcolati nella misura massima per la complessità della controversia, per l'entità dei documenti prodotti e per le ripetute istanze fuori udienza anche con mutamento di prospettazione avanzate dalla che hanno costretto il collegio difensivo del Parte_1 a svolgere un'intensa, pregevole e complessa attività difensiva, andata CP_1 ben al di là di quella comunemente connessa alla celebrazione di un normale giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo con concessione dei termini ex art. 183 comma 6° c.p.c.), oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%.”.
pag. 30 di 36 § 3. – Ha proposto appello rassegnando le seguenti Parte_1 conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma adita, contrariis reiectis, in accoglimento delle suesposte argomentazioni ed in riforma della Sentenza impugnata, in accoglimento dei motivi di cui in narrativa, - in via principale, revocare la statuizione di primo grado, ovvero dichiarare valida la clausola compromissoria, annullando il provvedimento di primo grado (anche alla luce dell'abbandono dell'eccezione di incompetenza di Camera Arbitrale, da parte della difesa del in costanza di pendenza del procedimento di prime cure CP_1
e per cui è presente gravame;
ovvero di sostanziale confessione di consapevolezza di controparte di aver adito erroneamente il Giudice di decreto ingiuntivo la cui pronuncia è ora gravata); - in via principale e gradata, revocare la statuizione di primo grado per intervenuta estinzione del procedimento, stante il già eseguito versamento delle somme di cui al credito azionato (ndr. anche in esubero) - salvo ogni diritto, anche quello di ripetizione in ragione di procedimenti di merito pendenti - effettuato dalla in favore del Sig. e per ammontare Pt_1 CP_1 come precisato dallo stesso creditore innanzi alla procedura esecutiva immobiliare definita innanzi al Tribunale di Modena (cfr. doc. all. 3); per tale ragione, è venuto, infatti, meno l'interesse alla definizione del presente procedimento avendo il nelle more, ricevuto, con ogni riserva di ripetizione, il saldo del CP_1 credito come, ingiustificatamente, azionato nei confronti della;
- In ogni Pt_1 caso, con vittoria di spese di lite del doppio grado e spese ex art. 96 c.p.c.; - In via subordinata, nel denegato e non creduto caso di rigetto delle precedenti istanze, compensare integralmente le spese di lite, stante l'emissione del lodo parziale (cfr. doc. all. 2) che ha attestato validità della clausola arbitrale (anche in dipendenza di dichiarazione di validità e/o non opposizione ivi stigmatizzata dalla stessa difesa del Sig. – cfr. all. 2, nota 5 - e, conseguentemente, nullità del titolo per CP_1 cui si procede;
- in via ulteriormente subordinata, riformare la sentenza in punto di condanna alle spese compensandole tra le parti ovvero riducendole ai minimi tabellari (integralmente o comunque per la fase istruttoria e di decisione) come richiesto in narrativa”.
Ha resistito Controparte_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, previa ogni opportuna declaratoria: in preliminare: - dichiarare inammissibile, ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c., l'appello proposto da per le ragioni Parte_1 meglio esposte in atti;
nel merito: - rigettare l'appello di in quanto Parte_1 inammissibile e comunque infondato e, conseguentemente, confermare la Sentenza di primo grado;
in subordine: - accertata l'inesistenza o invalidità della clausola compromissoria eccepita da - accertare e dichiarare che il Signor Parte_1 è titolare di un diritto di credito nei confronti di pari e Euro CP_1 Parte_1 448.249,68 e, per l'effetto, condannare in persona del suo legale Parte_1 rappresentante, alla restituzione della somma di Euro 448.249,68 o di quella diversa somma (anche maggiore) che verrà accertata in corso di causa, oltre gli interessi legali al saggio previsto dall'art. 1284, primo comma, c.c. dalla data del 30 luglio 2019, e gli interessi legali ex art. 1284, quarto comma, c.c. dalla domanda di introduzione del giudizio monitorio sino al soddisfo (come da domanda proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo); in via ulteriormente pag. 31 di 36 subordinata: - accertare e dichiarare che il Signor ha eseguito in favore CP_1 di un pagamento non dovuto per un controvalore pari a complessivi Parte_1 Euro 448.249,68 e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 2033 c.c., condannare Pt_1
in persona del suo legale rappresentante, a restituire al Signor la
[...] CP_1 somma di Euro 448.249,68, o quella diversa somma (anche maggiore) che verrà accertata in corso di causa, con rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del pagamento o, in subordine, dalla domanda sino al soddisfo;
in via ulteriormente subordinata: - accertare e dichiarare che si è arricchita Parte_1 senza giusta causa a danno del Signor per una somma per un Pt_5 controvalore pari a Euro 448.249,68 e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 2041 c.c., condannare in persona del suo legale rappresentante, a indennizzare Parte_1 il Signor con il pagamento in suo favore di Euro 448.249,68 o di quella CP_1 diversa somma (anche maggiore) che verrà accertata in corso di causa, con rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del pagamento o, in subordine, dalla domanda sino al soddisfo;
in ogni caso: - respingere la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da - respingere integralmente le domande Parte_1 proposte dall'Arch. con la comparsa di intervento volontario del Controparte_2 4 dicembre 2020, in quanto inammissibili e comunque infondate;
in via istruttoria:
- ammettere le istanze istruttorie proposte in primo grado, sia a prova diretta sia a prova contraria. In ogni caso: - con vittoria di spese e riconoscimento dei compensi professionali, oltre spese generali, oneri ed accessori di legge, sia per il presente giudizio d'appello, sia per il giudizio di cassazione ex art. 41 c.p.c. introdotto da ”. Pt_1
Dichiarata la contumacia di , dopo il Controparte_2 mutamento del rito che ha disposto la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c. e concesso termine per note, la causa è stata discussa oralmente all'udienza odierna e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c. (comma aggiunto dall'art.3 d.lgs.n.149/2022 e reso applicabile ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023 dall'art.7 comma 3 d.lgs.n.164/2024).
§ 4. – Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellato a mente dell'art. 348 bis c.p.c., secondo cui il giudice dichiara inammissibile l'appello quando verifica, in limine litis, che l'impugnazione non ha “una ragionevole probabilità” di essere accolta, meritando le argomentate ragioni contenute nell'atto di appello un approfondimento motivazionale incompatibile con una pronuncia di mero rito.
§ 5. – L'appello proposto da ontiene due motivi. Parte_1
§ 5.1 – Il primo è intitolato: “Carenza di giurisdizione del Tribunale di Roma”.
Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente affermato la giurisdizione italiana, trascurando che CP_1
pag. 32 di 36 avrebbe rinunciato ad essa coltivando l'identica domanda di restituzione in sede arbitrale internazionale, come ebbe a rilevare la stessa Camera
Arbitrale di VR nel lodo parziale del 17/2/2022, la quale avrebbe preso atto dell'abbandono da parte del delle eccezioni di invalidità CP_1 della clausola arbitrale secondo la legge italiana. Il Tribunale avrebbe trascurato che la decisione su chi abbia potere di decidere in base alla convenzione di arbitrato, e non al contratto che dovesse contenerla, stante la sua autonomia, spetterebbe agli stessi arbitri internazionali, che nella specie avrebbero dovuto decidere la questione della giurisdizione secondo la legge svizzera più favorevole alla vincolatività dell'accordo compromissorio. Il Tribunale avrebbe violato la Convenzione di New York del 10.6.1958, ratificata in Italia con la L. 19.1.1968 n. 62, che riterrebbe soddisfatto il requisito della forma scritta nel semplice scambio di lettere, e trascurato il contesto in cui la negoziazione era intervenuta e gli scambi di messaggi intervenuti tra le parti con WhatsApp. Il Tribunale avrebbe violato l'art. 808 c.p.c. che consente la stipulazione di convenzione di arbitrato anche mediante scambio di messaggio telematico. Sotto altro profilo l'appellante invoca la condanna del ai CP_1 danni da temerarietà della lite ex art 96 secondo comma c.p.c. per avere agito in sede esecutiva senza la normale prudenza, che le stesse ragioni di critica della prima sentenza avrebbero dovuto consigliare.
Il motivo è inammissibile.
Le critiche qui formulate alla sentenza del Tribunale non possono essere neppure vagliate da questa Corte perché è sopravvenuta l'ordinanza n. 15713 pubblicata il 17 maggio 2022, con cui le Sezioni Unite della Cassazione, investite in via incidentale dalla stessa del regolamento Pt_1 di giurisdizione ex art. 41 c.p.c., hanno stabilito, con efficacia definitiva e vincolante nel presente giudizio, la giurisdizione del giudice italiano, ad onta di qualsivoglia contrario argomento speso, o che avrebbe dovuto essere speso, nel ricorso. Non vale neppure obiettare che la decisione sulla giurisdizione assunta dalla Camera Arbitrale di VR sarebbe passata in giudicato, perché, in disparte del rilievo per cui senza recepimento la pronuncia non ha effetti nell'ordinamento italiano, prevale sulla giurisdizione l'ordinanza delle Sezioni Unite della Cassazione, cui deve riconoscersi, a motivo della non impugnabilità, l'efficacia di giudicato sostanziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 2909 c.c., oltretutto intervenuto il 17/5/2022 prima della pronuncia del lodo definivo del 4/9/2024, che avrebbe consentito l'impugnazione della decisione arbitrale sulla giurisdizione, pure intervenuta il 22/3/2022. Non è neppure invocabile il danno da temerarietà dell'esecuzione intrapresa da in difetto di normale prudenza, sul presupposto che CP_1 le ragioni di critica al titolo esecutivo avrebbero dovuto sconsigliarla, perché
pag. 33 di 36 tali ragioni di critica, che pure avrebbero potuto dare luogo a nullità del decreto ingiuntivo in ipotesi di pronuncia da parte di giudice privo di giurisdizione, non possono essere neppure apprezzate alla luce della affermata giurisdizione italiana con valore definitivo e vincolante da parte delle le Sezioni Unite della Cassazione.
§ 5.2 – Il secondo motivo è intitolato: “Carenza di motivazione e illegittimità della condanna alle spese”.
Con tale motivo l'appellante lamenta l'illegittimità della condanna alle spese di lite, liquidate nel massimo senza motivazione, in misura irragionevole e punitiva in relazione al valore della causa, con sproporzionato aggravio del ricorso alla giustizia e vanificazione del diritto di agire per la tutela dei propri diritti, senza tenere conto dell'incasso delle somme da parte di in sede di conversione del pignoramento, né CP_1 della natura documentale della causa che avrebbe dovuto indurre a ridimensionare quanto meno la fase di trattazione/istruttoria. Il Tribunale avrebbe dovuto compensare le spese per la complessità e novità della questione, nonché atteso il pronunciamento della Camera Arbitrale di
VR.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale ha adeguatamente motivato l'applicazione dei parametri massimi facendo espresso riferimento alla complessità della controversia, all'entità dei documenti prodotti, alle ripetute istanze fuori udienza anche con mutamento di prospettazione avanzate dalla , che hanno costretto Pt_1 il collegio difensivo del a svolgere un'intensa, pregevole e CP_1 complessa attività difensiva, andata ben al di là di quella comunemente connessa alla celebrazione di un normale giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo nel quale le difese si fossero sviluppate con la mera elaborazione di memorie ex art. 183 comma 6° c.p.c.
Non è, pertanto, vero che la decisione non sia sul punto motivata, né
(ad eccezione della complessità della controversia, neppure contestata ma ritenuta motivo di compensazione) l'appellante ha mosso censure specifiche a tali argomenti spesi dal primo giudice. D'altra parte, il valore della causa è stato correttamente individuato nell'ambito dello scaglione da € 260.001 a 520.000, ad esso risultando parametrato il corrispettivo delle spese, senza che l'incasso delle somme da parte di in sede di conversione del pignoramento abbia avuto CP_1 effetti sull'importanza delle questioni trattate e sul complessivo impegno difensivo richiesto in primo grado, non valendo neppure la natura documentale della causa a ridimensionare la voce trattazione/istruttoria, avuto riguardo alla mole di documenti, già indicata dal Tribunale, che ha richiesto studio e articolazione di difese.
pag. 34 di 36 La complessità della causa, valorizzata dal Tribunale, è stata anche l'effetto delle numerose istanze e dalla mutevole linea difensiva assunta dalla stessa , che ha, ad esempio, dapprima argomentato la propria Pt_1 adesione alla clausola compromissoria con una condotta in executivis, in seguito con l'opposizione al decreto ingiuntivo, poi ancora con la domanda di arbitrato, indi con la stipulazione dell'Addendum e infine con l'invio di messaggistica Whatsapp.
In tal senso, alla moltiplicazione degli incidenti così ingenerata hanno corrisposto altrettante attività difensive, con l'effetto che l'esito sempre sfavorevole per la parte che li ha provocati, non solo non integra motivi di compensazione, ma semmai di aggravio delle spese. Non è, infine, invocabile ai fini della compensazione l'assoluta novità delle questioni trattate.
§ 6. – Le spese del grado, e del giudizio di cassazione, per effetto dell'espresso rinvio della relativa liquidazione a questo giudice (ordinanza n. 15713 pubblicata il 17 maggio 2022 delle Sezioni Unite) seguono la soccombenza e vanno liquidate, ex decreto n. 147 del 13/8/2022, in rapporto allo scaglione di riferimento da € 260.001 a 520.000 in relazione all'effettivo valore della causa, secondo parametri medi ad eccezione della fase di trattazione del presente giudizio che ha avuto minimo sviluppo. Non sussiste neppure la ragione di compensazione invocata con riguardo al pronunciamento della Camera Arbitrale di VR perché la soccombenza sia nel giudizio in cassazione che nel presente appello è piena e non condizionata dall'applicazione di legge straniera alla questione di giurisdizione, circostanza disattesa dalla Cassazione, da cui discende il diverso pronunciamento.
§ 7. – Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12 a carico dell'appellante.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1 nei confronti di , nella
[...] Controparte_1 contumacia di , contro la sentenza n. 4677 Controparte_2 pubblicata il 24/3/2022 resa tra le parti dal Tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. – rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2. – condanna al pagamento delle spese di lite, in Parte_1 favore di , liquidate, Controparte_1
pag. 35 di 36 per il presente grado di appello, in complessivi € 17.179,00, di cui € 4.389,00 per la fase di studio, € 2.552,00 per la fase introduttiva, € 2.940,00 per la fase di trattazione, € 7.298,00 per la fase decisoria, e, per il giudizio di cassazione, in complessivi
€ 10.773,00, di cui 4.961,00 per la fase di studio, € 3.260,00 per la fase introduttiva, € 2.552,00 per la fase decisoria, oltre spese forfettarie, nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge;
3. – dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma il giorno 2/5/2025.
L'estensore Il presidente
Marco Emilio Luigi Cirillo Antonella Izzo
pag. 36 di 36