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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 10/06/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Rovigo riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco - Presidente relatore - dott.ssa Federica Abiuso - Giudice - dott. Nicola Del Vecchio - Giudice - ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa civile 1832 2025 R.G. promossa da ( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) il primo rappresentato e difeso dall'avv. Angelica C.F._2
Previato, la seconda dall'avv. Gabriella Maltarello ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei rispettivi difensori, giusta procure allegate al ricorso;
ricorrenti
atti comunicati al PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: modifica delle condizioni ex art. 473-bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI Per i ricorrenti CHIEDONO che l'Intestato Tribunale Voglia omologare il presente accordo di modifica delle condizioni di divorzio stabilite dalla sentenza di divorzio n. 198/2021 emessa il 24/03/2021 (R.G. 2482/2020 Tribunale di Rovigo), statuendo così le seguenti nuove condizioni di divorzio:
- in sostituzione dell'assegno periodico, il sig. corrisponderà alla sig.ra Parte_1
la somma di € 20.000,00 (ventimila/00) a titolo di assegno divorzile una Pt_2 tantum, verso la rinuncia da parte della beneficiaria alla corresponsione dell'assegno periodico. La somma sarà corrisposta a mezzo bonifico bancario entro e non oltre 10 giorni dall'omologazione del presente ricorso, su conto corrente intestato alla sig.ra , alle coordinate bancarie già note al sig. Pt_2 Pt_1
in dipendenza del versamento mensile dell'assegno divorzile;
[...]
- la sig.ra non avrà null'altro a pretendere nei confronti dell'ex coniuge a Pt_2 titolo di mantenimento.
- con efficacia delle rimanenti statuizioni, contenute nella sentenza di divorzio n. 198/2021 emessa il 24/03/2021 (R.G. 2482/2020 Tribunale di Rovigo) concernenti l'attribuzione in via esclusiva alla sig.ra del canone di locazione Pt_2 relativo all'affitto del negozio di parrucchiera, precedentemente in comproprietà tra le parti ed attualmente interamente in proprietà della sig.ra . Parte_2
- a tacitazione di ogni ulteriore e reciproca pretesa.
1 - con compensazione delle spese in ragione della natura congiunta del ricorso.
Ragioni della decisione
1. Con ricorso depositato il 30-5-2025, e hanno Parte_1 Parte_2 proposto domanda congiunta ex art. 473-bis. 51 c.p.c., avente ad oggetto la modifica delle condizioni stabilite nella sentenza di divorzio n. 198/2021, pronunciata dal Tribunale di Rovigo in data 24-3-2023, in relazione all'obbligo del di contribuire al mantenimento della . Parte_1 Pt_2
I ricorrenti hanno dedotto che il è stato onerato della corresponsione Parte_1 alla della somma mensile di 350,00 euro a titolo di contributo al di lei Pt_2 mantenimento, oltre all'intero importo del canone di locazione relativo all'unità immobiliare di comune proprietà delle parti. I ricorrenti hanno esposto altresì che le rispettive condizioni economico-patrimoniali e familiari sono cambiate, e che tale mutamento giustifica la modifica della regolamentazione degli aspetti economici.
2. Con decreto depositato il 3-6-2025, la Presidente ha designato sé stessa giudice relatore, riservandosi di riferire al Collegio per la decisione.
3. Ricorrono i sopravvenuti giustificati motivi di cui all'art. 473bis.29 c.p.c. per dichiarare cessato l'obbligo del ricorrente, , di contribuire al Parte_1 mantenimento dell'ex coniuge, , dal momento che le parti intendono Parte_2 definire i loro rapporti patrimoniali mediante la sostituzione del contributo periodico fisso con un assegno una tantum, concordemente quantificato nella somma di 20.000,00 euro.
4. Come richiesto dalle parti, le spese di lite si dichiarano interamente compensate.
p.q.m.
decidendo nel procedimento n. 1832/2025 R.V.G., promosso da Parte_1
e da ,
[...] Parte_2
- a parziale modifica della sentenza del Tribunale di Rovigo n. 198/2021, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da , Parte_1 Parte_2
- dichiara cessato l'obbligo di di contribuire al Parte_1 mantenimento di mediante la corresponsione di un assegno Parte_2 mensile di 350,00 euro;
- dichiara tenuto a corrispondere a , a titolo Parte_1 Parte_2 di assegno divorzile una tantum, la somma di 20.000,00 euro;
2 - dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso a Rovigo, il 9 giugno 2025
la Presidente estensore
Paola Di Francesco
3
nella causa civile 1832 2025 R.G. promossa da ( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) il primo rappresentato e difeso dall'avv. Angelica C.F._2
Previato, la seconda dall'avv. Gabriella Maltarello ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei rispettivi difensori, giusta procure allegate al ricorso;
ricorrenti
atti comunicati al PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: modifica delle condizioni ex art. 473-bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI Per i ricorrenti CHIEDONO che l'Intestato Tribunale Voglia omologare il presente accordo di modifica delle condizioni di divorzio stabilite dalla sentenza di divorzio n. 198/2021 emessa il 24/03/2021 (R.G. 2482/2020 Tribunale di Rovigo), statuendo così le seguenti nuove condizioni di divorzio:
- in sostituzione dell'assegno periodico, il sig. corrisponderà alla sig.ra Parte_1
la somma di € 20.000,00 (ventimila/00) a titolo di assegno divorzile una Pt_2 tantum, verso la rinuncia da parte della beneficiaria alla corresponsione dell'assegno periodico. La somma sarà corrisposta a mezzo bonifico bancario entro e non oltre 10 giorni dall'omologazione del presente ricorso, su conto corrente intestato alla sig.ra , alle coordinate bancarie già note al sig. Pt_2 Pt_1
in dipendenza del versamento mensile dell'assegno divorzile;
[...]
- la sig.ra non avrà null'altro a pretendere nei confronti dell'ex coniuge a Pt_2 titolo di mantenimento.
- con efficacia delle rimanenti statuizioni, contenute nella sentenza di divorzio n. 198/2021 emessa il 24/03/2021 (R.G. 2482/2020 Tribunale di Rovigo) concernenti l'attribuzione in via esclusiva alla sig.ra del canone di locazione Pt_2 relativo all'affitto del negozio di parrucchiera, precedentemente in comproprietà tra le parti ed attualmente interamente in proprietà della sig.ra . Parte_2
- a tacitazione di ogni ulteriore e reciproca pretesa.
1 - con compensazione delle spese in ragione della natura congiunta del ricorso.
Ragioni della decisione
1. Con ricorso depositato il 30-5-2025, e hanno Parte_1 Parte_2 proposto domanda congiunta ex art. 473-bis. 51 c.p.c., avente ad oggetto la modifica delle condizioni stabilite nella sentenza di divorzio n. 198/2021, pronunciata dal Tribunale di Rovigo in data 24-3-2023, in relazione all'obbligo del di contribuire al mantenimento della . Parte_1 Pt_2
I ricorrenti hanno dedotto che il è stato onerato della corresponsione Parte_1 alla della somma mensile di 350,00 euro a titolo di contributo al di lei Pt_2 mantenimento, oltre all'intero importo del canone di locazione relativo all'unità immobiliare di comune proprietà delle parti. I ricorrenti hanno esposto altresì che le rispettive condizioni economico-patrimoniali e familiari sono cambiate, e che tale mutamento giustifica la modifica della regolamentazione degli aspetti economici.
2. Con decreto depositato il 3-6-2025, la Presidente ha designato sé stessa giudice relatore, riservandosi di riferire al Collegio per la decisione.
3. Ricorrono i sopravvenuti giustificati motivi di cui all'art. 473bis.29 c.p.c. per dichiarare cessato l'obbligo del ricorrente, , di contribuire al Parte_1 mantenimento dell'ex coniuge, , dal momento che le parti intendono Parte_2 definire i loro rapporti patrimoniali mediante la sostituzione del contributo periodico fisso con un assegno una tantum, concordemente quantificato nella somma di 20.000,00 euro.
4. Come richiesto dalle parti, le spese di lite si dichiarano interamente compensate.
p.q.m.
decidendo nel procedimento n. 1832/2025 R.V.G., promosso da Parte_1
e da ,
[...] Parte_2
- a parziale modifica della sentenza del Tribunale di Rovigo n. 198/2021, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da , Parte_1 Parte_2
- dichiara cessato l'obbligo di di contribuire al Parte_1 mantenimento di mediante la corresponsione di un assegno Parte_2 mensile di 350,00 euro;
- dichiara tenuto a corrispondere a , a titolo Parte_1 Parte_2 di assegno divorzile una tantum, la somma di 20.000,00 euro;
2 - dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso a Rovigo, il 9 giugno 2025
la Presidente estensore
Paola Di Francesco
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