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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 03/07/2025, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBU N AL E DI CIV IT AV ECCHIA
SEZ ION E L AV ORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del giudice, dott.ssa EL BERTILLO all'udienza del 3 luglio 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, 1° comma, c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 592 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2022, vertente
T R A
, rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio LE ROSE e dall'avv. Chiara Parte_1
FERRAUTI
RICORRENTE
E
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 23 marzo 2022 il ricorrente in epigrafe indicato, premesso di aver presentato in data 8 marzo 2021 domanda amministrativa per il riconoscimento del diritto all'assegno sociale ex art. 3, l. n. 335/1995 e di aver ottenuto risposta negativa, ha chiesto il riconoscimento giudiziale di tale diritto dalla data della domanda amministrativa e la conseguente condanna dell'Istituto al pagamento.
1.1. Regolarmente intimato, non si è costituito ed è stato dichiarato contumace. CP_2
1.2. Lette le note depositate da parte ricorrente, la causa è stata decisa come da dispositivo.
2. L'art. 3 della legge n. 335/1995 stabilisce che «Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale".
Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno e' attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge
1 di 4 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile, Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima
e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale». L'età anagrafica è stata innalzata a 67 anni a partire dal
2019.
3. E' onere della ricorrente allegare il possesso dei requisiti necessari per ottenere la prestazione richiesta.
4. Nella specie, la ricorrente ha dichiarato che, al momento della presentazione della domanda, aveva superato i 65 anni e dedotto di non possedere alcun reddito.
5. Deve allora, innanzitutto, rilevarsi che il ricorrente ha presentato la domanda in difetto del requisito anagrafico richiesto dalla legge per fruire della prestazione richiesta: ed invero, il ricorrente, nato il [...], non aveva ancora compiuto 67 anni alla data di presentazione della domanda.
6. Inoltre, rammentando che ai sensi dell'art. 35, commi 8 e 9, del d.l. n. 207 del 2008, convertito nella legge n. 14 del 2009, che «Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente», non può non essere rilevato che parte attrice – sulla quale incombeva l'onere di allegare puntualmente e, successivamente, dimostrare i fatti costitutivi della pretesa avanzata in giudizio – ha del tutto omesso di precisare i redditi relativi all'anno 2020 (rilevante quanto alla domanda di pagamento dell'assegno sociale per l'anno 2021). E invero il ricorrente si è limitato ad affermare di non aver percepito redditi dalle società di cui è amministratore unico, senza peraltro puntualmente fare riferimento all'anno 2020.
6.1. In ogni caso, deve evidenziarsi come non prova la sussistenza del requisito reddituale la mancata percezione del reddito da parte delle suddette società, ed in particolare dalla
2 di 4 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
USO s.r.l. che secondo la stessa allegazione attorea ha maturato nell'anno 2020 un reddito pari ad euro 89.706,00.
Deve infatti ricordarsi che la normativa che disciplina l'istituto dell'assegno sociale deve essere letta in senso costituzionalmente orientato, trattandosi di una prestazione prevista in attuazione dell'art. 38 della Costituzione, secondo cui «Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale». Come tale l'assegno sociale prescinde da qualsiasi requisito contributivo, quindi si tratta di una prestazione a carattere sussidiario, che cioè necessariamente presuppone la sostanziale ed effettiva insussistenza di qualsivoglia altro reddito in capo al beneficiario e con conseguente necessità che tale insussistenza debba essere intesa in senso particolarmente rigoroso.
Ebbene, nella specie, i redditi di impresa devono essere imputati al ricorrente in quanto socio di maggioranza (come emerge dalla visura della società – doc. n. 5) e amministratore unico, seppur formalmente non siano stati distribuiti dalla società USO s.r.l. Infatti, la decisione di non distribuire gli utili della società e quindi la formale “non effettività del reddito”, reddito pacificamente prodotto dalla società e quindi dall'attività imprenditoriale svolta in prima persona dal ricorrente, è dipendente e conseguente alla consapevole sua determinazione, quale amministratore unico e socio di maggioranza.
La formale non “percezione” di quei redditi è dipesa esclusivamente da una libera scelta del ricorrente, quindi si tratta di un caso del tutto differente da quelli esaminati con la sentenza della
Corte di cassazione n. 6570 del 18 marzo 2010 citata da parte ricorrente, ove i redditi non effettivamente percepiti, erano solo in effetti potenziali ed il non percepirli non dipendeva da una libera scelta dell'interessato, anzi quest'ultimo si era anche attivato a richiederli, trattandosi di potenziali obblighi di mantenimento di ex coniugi, ma per ragioni non dipendenti dallo stesso potenziale titolare di tali assegni di mantenimento, non era riuscito effettivamente a percepirli.
Non può che ritenersi, pertanto, carente anche il requisito reddituale richiesto dalla disposizione per ottenere la prestazione richiesta.
7. Alla luce delle svolte considerazioni, la domanda attorea deve essere respinta.
8. Nulla per le spese attesa la contumacia della parte vittoriosa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta così provvede:
1. - rigetta il ricorso;
2. - nulla per le spese.
Civitavecchia, 3 luglio 2025
3 di 4 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
GIUDICE
EL TI
4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBU N AL E DI CIV IT AV ECCHIA
SEZ ION E L AV ORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del giudice, dott.ssa EL BERTILLO all'udienza del 3 luglio 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, 1° comma, c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 592 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2022, vertente
T R A
, rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio LE ROSE e dall'avv. Chiara Parte_1
FERRAUTI
RICORRENTE
E
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 23 marzo 2022 il ricorrente in epigrafe indicato, premesso di aver presentato in data 8 marzo 2021 domanda amministrativa per il riconoscimento del diritto all'assegno sociale ex art. 3, l. n. 335/1995 e di aver ottenuto risposta negativa, ha chiesto il riconoscimento giudiziale di tale diritto dalla data della domanda amministrativa e la conseguente condanna dell'Istituto al pagamento.
1.1. Regolarmente intimato, non si è costituito ed è stato dichiarato contumace. CP_2
1.2. Lette le note depositate da parte ricorrente, la causa è stata decisa come da dispositivo.
2. L'art. 3 della legge n. 335/1995 stabilisce che «Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale".
Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno e' attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge
1 di 4 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile, Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima
e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale». L'età anagrafica è stata innalzata a 67 anni a partire dal
2019.
3. E' onere della ricorrente allegare il possesso dei requisiti necessari per ottenere la prestazione richiesta.
4. Nella specie, la ricorrente ha dichiarato che, al momento della presentazione della domanda, aveva superato i 65 anni e dedotto di non possedere alcun reddito.
5. Deve allora, innanzitutto, rilevarsi che il ricorrente ha presentato la domanda in difetto del requisito anagrafico richiesto dalla legge per fruire della prestazione richiesta: ed invero, il ricorrente, nato il [...], non aveva ancora compiuto 67 anni alla data di presentazione della domanda.
6. Inoltre, rammentando che ai sensi dell'art. 35, commi 8 e 9, del d.l. n. 207 del 2008, convertito nella legge n. 14 del 2009, che «Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente», non può non essere rilevato che parte attrice – sulla quale incombeva l'onere di allegare puntualmente e, successivamente, dimostrare i fatti costitutivi della pretesa avanzata in giudizio – ha del tutto omesso di precisare i redditi relativi all'anno 2020 (rilevante quanto alla domanda di pagamento dell'assegno sociale per l'anno 2021). E invero il ricorrente si è limitato ad affermare di non aver percepito redditi dalle società di cui è amministratore unico, senza peraltro puntualmente fare riferimento all'anno 2020.
6.1. In ogni caso, deve evidenziarsi come non prova la sussistenza del requisito reddituale la mancata percezione del reddito da parte delle suddette società, ed in particolare dalla
2 di 4 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
USO s.r.l. che secondo la stessa allegazione attorea ha maturato nell'anno 2020 un reddito pari ad euro 89.706,00.
Deve infatti ricordarsi che la normativa che disciplina l'istituto dell'assegno sociale deve essere letta in senso costituzionalmente orientato, trattandosi di una prestazione prevista in attuazione dell'art. 38 della Costituzione, secondo cui «Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale». Come tale l'assegno sociale prescinde da qualsiasi requisito contributivo, quindi si tratta di una prestazione a carattere sussidiario, che cioè necessariamente presuppone la sostanziale ed effettiva insussistenza di qualsivoglia altro reddito in capo al beneficiario e con conseguente necessità che tale insussistenza debba essere intesa in senso particolarmente rigoroso.
Ebbene, nella specie, i redditi di impresa devono essere imputati al ricorrente in quanto socio di maggioranza (come emerge dalla visura della società – doc. n. 5) e amministratore unico, seppur formalmente non siano stati distribuiti dalla società USO s.r.l. Infatti, la decisione di non distribuire gli utili della società e quindi la formale “non effettività del reddito”, reddito pacificamente prodotto dalla società e quindi dall'attività imprenditoriale svolta in prima persona dal ricorrente, è dipendente e conseguente alla consapevole sua determinazione, quale amministratore unico e socio di maggioranza.
La formale non “percezione” di quei redditi è dipesa esclusivamente da una libera scelta del ricorrente, quindi si tratta di un caso del tutto differente da quelli esaminati con la sentenza della
Corte di cassazione n. 6570 del 18 marzo 2010 citata da parte ricorrente, ove i redditi non effettivamente percepiti, erano solo in effetti potenziali ed il non percepirli non dipendeva da una libera scelta dell'interessato, anzi quest'ultimo si era anche attivato a richiederli, trattandosi di potenziali obblighi di mantenimento di ex coniugi, ma per ragioni non dipendenti dallo stesso potenziale titolare di tali assegni di mantenimento, non era riuscito effettivamente a percepirli.
Non può che ritenersi, pertanto, carente anche il requisito reddituale richiesto dalla disposizione per ottenere la prestazione richiesta.
7. Alla luce delle svolte considerazioni, la domanda attorea deve essere respinta.
8. Nulla per le spese attesa la contumacia della parte vittoriosa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta così provvede:
1. - rigetta il ricorso;
2. - nulla per le spese.
Civitavecchia, 3 luglio 2025
3 di 4 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
GIUDICE
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