Sentenza 28 luglio 1999
Massime • 1
L'esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l'emissione di provvedimenti "inaudita altera parte"), ma impone a quest'ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull'esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri.
Commentario • 1
- 1. L'eccezione di arbitrato nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivoRedazione · https://www.diritto.it/ · 26 giugno 2019
1. Premessa L'eccezione di arbitrato (tradizionalmente definita anche “exceptio compromissi”) è oggetto di un dibattito in dottrina e giurisprudenza che, muovendo dalla ricostruzione della sua natura e dell'inquadramento giuridico, si è concentrato sui rapporti tra giudizio arbitrale e procedimento monitorio in presenza di una clausola compromissoria. L'art. 808 c.p.c., rubricato “Clausola compromissoria” dispone che “Le parti, nel contratto che stipulano o in un atto separato, possono stabilire che le controversie nascenti dal contratto medesimo siano decise da arbitri, purché si tratti di controversie che possono formare oggetto di convenzione d'arbitrato. La clausola compromissoria …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 28/07/1999, n. 8166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8166 |
| Data del deposito : | 28 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati
Dott. Pasquale REALE - Presidente -
Dott. Giovanni OLLA, relatore - Consigliere -
Dott. Donato PLENTEDA - Consigliere -
Dott. Giulio GRAZIADEI - Consigliere -
Dott. Antonio GISOTTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 10823 del Ruolo Affari Civili per l'anno 1997, proposto da
NE AL, elettivamente domiciliato in Roma, Via R.R. Pereira n. 202, presso lo studio dell'avvocato Franco Bossa che lo rappresenta in virtù di procura speciale a margine del ricorso per cassazione e lo difende,
ricorrente contro
CONSORZIO MARINA DI TOR SAN LORENZO, con sede in Roma, in persona del suo Presidente in carica, elettivamente domiciliato in Roma, Via Fabio Massimo n. 60, presso lo studio dell'avvocato Mario Pistolese che lo rappresenta in virtù di procura speciale in calce al controricorso e lo difende,
controricorrente avverso la sentenza del giudice di pace di Roma, n. 3027 del 19 luglio 1997. Udita, nella pubblica udienza del 10 febbraio 1999, la relazione del Consigliere dottor Giovanni Olla;
udito, per il ricorrente, l'avvocato Boffa;
udito, per il controricorrente, l'avvocato Pistolese;
udito, per il Pubblico Ministero, il Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di cassazione dottor Vincenzo Gambardella, il quale ha concluso per l'inammissibilità dei primi cinque motivi, l'accoglimento del nono, l'assorbimento degli altri. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 633 Cod. proc. civ. e depositato il 18 maggio 1995, il Consorzio di Marina di Tor San Lorenzo chiese al giudice di pace di Roma di ingiungere al socio ER ZZ di pagare la somma di L.
1.577.075 dovuta per spese consortili e forniture idriche sino all'anno 1993.
Il ricorso fu accolto con decreto, provvisoriamente esecutivo, depositato il 18 luglio 1995.
Il debitore ingiunto propose opposizione avverso il provvedimento monitorio, convenendo, a tale fine, il Consorzio davanti al Giudice di pace di Roma con atto di citazione notificato il 29 agosto 1995.
Con l'opposizione il ZZ: a) negò che il Consorzio fosse un soggetto giuridico già sotto il profilo processuale ma, prima ancora, sotto quello sostanziale, trattandosi di un quid non riconducibile ad alcun istituto giuridico;
b) negò d'essere socio di detto Consorzio, e in funzione della eventuale reiezione di questa difesa, eccepì pregiudizialmente la carenza della competenza del giudice ordinario atteso che lo statuto del Consorzio stesso contiene una clausola compromissoria che devolve ad arbitri le controversie quali quella per cui è controversia;
d) in subordine, sostenne di non essere in alcun modo vincolato alle determinazioni del Consorzio ed obbligato, nei suoi confronti, al rimborso delle spese dallo stesso sostenute;
e) in ulteriore subordine eccepì che il Consorzio potesse pretendere nei propri confronti il rimborso delle spese sostenute in relazione a prestazioni che non riguardavano ne' lui personalmente, ne' il condominio nel quale era inserito il lotto di sua proprietà.
Il giudice adito, pronunciando con sentenza depositata il 19 luglio 1997, ha respinto l'opposizione. Il giudice del merito ha così spiegato le ragioni alla cui stregua ha respinto le richiamate eccezioni e difese dell'opponente:
- il Consorzio è un'associazione di persone ed, in quanto tale, titolare di diritti sostanziali e di capacità processuale. In ogni caso, e questo valeva soprattutto in ordine alla pretesa relativa al rimborso delle spese sostenute per la manutenzione delle strade ricomprese nel perimetro di sua pertinenza, la circostanza che il lotto del ZZ rientri in detto perimetro gli attribuisce per ciò solo il diritto al rimborso stesso;
tanto anche perché, nell'atto di acquisto del proprio lotto, il ZZ si era impegnato a partecipare al Consorzio ed a consentire che su una fascia del proprio terreno potesse essere esercitato il passaggio comune;
- il ZZ è socio del Consorzio Marina di Tor San Lorenzo come risulta da univoci elementi probatori: ha partecipato alle sue assemblee e di una, addirittura, era stato segretario;
ha pagato i contributi previsti in bilancio perlomeno sino all'anno 1986; ha approvato l'esecuzione di molte opere realizzate dal Consorzio;
- l'eccezione circa la competenza degli arbitri non può essere accolta in quanto "la questione in esame davanti al giudice di pace non può considerarsi una vera e propria controversia, ma solo un'azione diretta al recupero delle somme dovute dal ZZ";
- ne discende la sussistenza della obbligazione del ZZ alla rifusione delle spese sostenute dal Consorzio;
- in ogni caso, l'opponente rimane obbligato quanto meno a titolo di arricchimento indebito ex art. 2041 Cod. civ. ER ZZ ha proposto ricorso per cassazione affidato a dieci motivi di annullamento.
L'intimato Consorzio Marina di Tor San Lorenzo resiste con controricorso.
Le parti hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 378 Cod. proc. civ.. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I primi sei motivi del ricorso investono la sentenza impugnata nei punti in cui ha affermato che il Consorzio Marina di Tor San Lorenzo è un soggetto giuridico titolare di diritti sostanziali e di capacità processuale;
che ER ZZ è socio di quel Consorzio;
e che, in quanto tale, è titolare dei diritti, doveri ed obblighi connessi a siffatta posizione giuridica. I motivi - in parte ripetitivi e per più versi tra loro connessi ed intersecanti - denunciano, nella sostanza, che le conclusioni del giudice del merito inerenti gli anzidetti punti sono sorrette da una motivazione invalida e realizzano la violazione e falsa applicazione di plurime norme.
Sennonché - stante il valore della causa - la sentenza impugnata è stata pronunciata secondo equità ai sensi dell'art. 113 comma 2 Cod. proc. civ. nel testo introdotto dall'art. 21 L. 21 novembre 1991 n. 374, e tanto determina l'inammissibilità dei richiamati motivi:
- quanto ai loro profili che prospettano il vizio di cui all'art. 360 n. 5 Cod. proc. civ., atteso che nelle sentenze del giudice di pace secondo equità per ragioni di valore il vizio di motivazione rilevante per il ricorso per cassazione è circoscritto all'inesistenza o all'apparenza di essa, ovvero al contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili tale da precludere la identificazione della ratio decidendi, o infine alla perplessità della medesima, sì che sia impossibile stabilire la giustificazione del rapporto posto a base della decisione (v. da ultimo, Cass., 3 febbraio 1999 n. 881, 21 aprile 1998 n. 4033, 3 aprile 1998 n. 3463);
e che, manifestamente, la sentenza impugnata non presenta alcuno dei predetti vizi;
- quanto ai loro profili che denunciano la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto, stante l'inconfigurabilità di un siffatto vizio nell'ambito dei giudizi di equità ex art. 113 comma 2 Cod. proc. civ.. 2.- La declaratoria di inammissibilità dei predetti motivi determina la definitività delle statuizioni da essi investite. 3.- In questa prospettiva assume portata assorbente (il che ne impone l'esame prioritario) il nono motivo del ricorso che censura - anche sotto il profilo della violazione delle norme processuali - la statuizione di rigetto sia della eccezione di compromesso formulata dal ZZ, che della denunciata nullità del decreto ingiuntivo opposto.
Ora, dall'esame degli atti processuali - che questo giudice di legittimità può apprezzare direttamente dovendo pronunciare sulla denuncia di errores in procedendo - emerge che la clausola di cui all'art 23 dell'atto costitutivo del Consorzio Marina di Tor San Lorenzo demanda ad un collegio di tre arbitri la decisione sulle controversie che dovessero insorgere tra il Consorzio ed i soci. Ebbene, stante l'ampiezza e la genericità del suo contenuto, quella clausola attribuisce alla competenza del collegio arbitrale anche le controversie che, come quella che ne occupa, abbiano ad oggetto la contestazione della pretesa del Consorzio nei confronti di un socio al rimborso dei tantundem di prestazioni effettuate o nell'interesse sociale od in suo favore.
Quindi - una volta che, come si è accertato, il ZZ è socio del Consorzio del Consorzio di Tor San Lorenzo, e che la controversia che ne occupa verte sulla sussistenza dell'obbligazione del ZZ di rimborsare le spese consortili e di pagare le forniture idriche in suo favore - in forza di detta clausola la cognizione della controversia medesima rimane devoluta al collegio arbitrale, con la conseguente incompetenza dell'autorità giudiziaria ordinaria.
Nè in contrario può valere il principio che la presenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo, atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l'emissione di provvedimenti inaudita altera parte.
Infatti, il contemperamento di tale principio con il regime di cui alla clausola compromissoria comporta che - sussistendo i presupposti di cui agli artt. 633 e ss. Cod. proc. civ. e tenuto conto della non rilevabilità d'ufficio del difetto di competenza per essere la controversia devoluta agli arbitri - il giudice ordinario deve emettere il decreto ingiuntivo richiesto da una delle parti. Ma che, quando sia proposta opposizione ed il debitore ingiunto abbia eccepito la competenza arbitrale, per un verso si verifichino a seguito della contestazione del credito, i presupposti fissati nel compromesso;
e per altro verso, viene a cessare la competenza del giudice ordinario, con la conseguenza che quest'ultimo, una volta che rilevi la esistenza della valida clausola compromissoria, deve dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo e rimettere la controversia al giudizio degli arbitri (v. Cass. 29 ottobre 1991 n. 11460, 21 luglio 1988 n. 4723, 6 marzo 1961 n. 692), Il motivo, pertanto, è fondato.
Il suo accoglimento importa, in una con la declaratoria della incompetenza del giudice ordinario a conoscere della controversia introdotta dal Consorzio di Tor San Lorenzo per essere la stessa controversia devoluta agli arbitri, la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata e la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo opposto.
3.- Ne consegue l'assorbimento degli altri motivi del ricorso dato che gli stessi ineriscono alle statuizioni sul merito delle pretese del Consorzio Marina di Tor San Lorenzo nei confronti del ZZ e dunque al thema devoluto agli arbitri.
4.- In sintesi, dunque, occorre: dichiarare inammissibili i primi sei motivi del ricorso;
accogliere il nono motivo;
dichiarare assorbiti i restanti motivi;
cassare senza rinvio la sentenza impugnata;
dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto. Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese dell'intero giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE SUPREMA Di CASSAZIONE - dichiara inammissibili i primi sei motivi del ricorso per cassazione proposto da ER ZZ avverso la sentenza del giudice di pace di Roma n. 3027 del 19 luglio 1996; accoglie il nono motivo dello stesso ricorso;
e dichiara assorbiti gli altri motivi;
- dichiara la competenza del collegio arbitrale previsto dall'art. 23 dell'atto costitutivo del Consorzio di Tor San Lorenzo;
cassa senza rinvio la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto;
e pronunciando nel merito, dichiara la nullità del decreto n. 2709 del 18 luglio 1995 con il quale il giudice di pace di Roma ha ingiunto a ER ZZ di pagare, in favore del Consorzio Marina di Tor San Lorenzo la somma di L.
1.577.075 oltre gli accessori;
- compensa integralmente tra le parti le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 1^ Sezione civile della Corte di cassazione, il 10 febbraio 1999. Depositato in Cancelleria il 28 luglio 1999