Cass. civ., sez. I, sentenza 28/07/1999, n. 8166
CASS
Sentenza 28 luglio 1999

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Massime1

L'esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l'emissione di provvedimenti "inaudita altera parte"), ma impone a quest'ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull'esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri.

Commentario1

  • 1L'eccezione di arbitrato nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo
    Redazione · https://www.diritto.it/ · 26 giugno 2019

    1. Premessa L'eccezione di arbitrato (tradizionalmente definita anche “exceptio compromissi”) è oggetto di un dibattito in dottrina e giurisprudenza che, muovendo dalla ricostruzione della sua natura e dell'inquadramento giuridico, si è concentrato sui rapporti tra giudizio arbitrale e procedimento monitorio in presenza di una clausola compromissoria. L'art. 808 c.p.c., rubricato “Clausola compromissoria” dispone che “Le parti, nel contratto che stipulano o in un atto separato, possono stabilire che le controversie nascenti dal contratto medesimo siano decise da arbitri, purché si tratti di controversie che possono formare oggetto di convenzione d'arbitrato. La clausola compromissoria …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 28/07/1999, n. 8166
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8166
Data del deposito : 28 luglio 1999

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