Art. 1042. Commissione ordinaria di avanzamento dell'Esercito italiano 1. La commissione ordinaria di avanzamento dell'Esercito italiano e' composta:
a) da un generale di corpo d'armata, che la presiede; b) da un generale di divisione; c) da cinque ((generali di brigata o)) colonnelli del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni; d) da un ((brigadier generale o)) colonnello dell'Arma dei trasporti e dei materiali o dei Corpi, se la valutazione riguarda ufficiali della predetta Arma o dei Corpi; e) da un colonnello dei ruoli speciali delle Armi o dei Corpi, se la valutazione riguarda ufficiali dei predetti ruoli. 2. In caso di assenza o di impedimento del presidente assume la presidenza l'ufficiale piu' elevato in grado e, a parita' di grado, il piu' anziano.
a) da un generale di corpo d'armata, che la presiede; b) da un generale di divisione; c) da cinque ((generali di brigata o)) colonnelli del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni; d) da un ((brigadier generale o)) colonnello dell'Arma dei trasporti e dei materiali o dei Corpi, se la valutazione riguarda ufficiali della predetta Arma o dei Corpi; e) da un colonnello dei ruoli speciali delle Armi o dei Corpi, se la valutazione riguarda ufficiali dei predetti ruoli. 2. In caso di assenza o di impedimento del presidente assume la presidenza l'ufficiale piu' elevato in grado e, a parita' di grado, il piu' anziano.