Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 1433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1433 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01433/2026 REG.PROV.COLL.
N. 16323/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16323 del 2022, proposto da
IU NG, rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Barbero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agea - Agenzia per le erogazioni in Agricoltura, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
a) della comunicazione Agea 5.10.2022, prot. n. AGEA.AGA.2022.35419, avente ad oggetto: “Regime quote latte – esecuzione sentenza/e dell'Autorità Giudiziaria. Ricalcolo del prelievo supplementare imputato” , con i relativi allegati, riferita ai periodi 1995/1996 e 1996/1997, inviata al ricorrente a mezzo pec il 7.10.2022 (doc. 1);
b) di tutti gli altri atti antecedenti, presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi con quelli impugnati, anche se allo stato non conosciuti, ivi compresi gli atti amministrativi assunti dall'Agea per il conteggio dei quantitativi di latte assoggettati a prelievo, per la compensazione e la riassegnazione dei quantitativi inutilizzati, così come riepilogati nella “Relazione illustrativa sull'esito dei calcoli di fine periodo 1995/1996” e nella “Relazione illustrativa sull'esito dei calcoli di fine periodo 1996/1997” (entrambe indicate come “Allegato 1” del provvedimento impugnato).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 9 gennaio 2026 il dott. Andrea Gana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che con atto depositato in data 1° dicembre 2025 la parte ricorrente, per il tramite del suo difensore, ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del gravame;
Considerato che al Collegio non resta che prendere atto di tale circostanza e, in ossequio al principio dispositivo, provvedere in conformità, dichiarando il ricorso improcedibile a termini dell’articolo 35, comma 1, lett. c) del codice di rito;
Ritenuto che l’esito del contenzioso giustifichi l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CC SA, Presidente
Oscar Marongiu, Consigliere
Andrea Gana, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Gana | CC SA |
IL SEGRETARIO