Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 11/02/2025, n. 636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 636 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
Segue verbale udienza dell'11.2.2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, ed in persona del g.o.p. Marino Pelosi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado iscritta al n. 8654/2016 R.G., avente ad oggetto: risarcimento danni;
TRA
, rapp.to e difeso dall'avv. Carla Santarsiese come da procura in atti;
Parte_1
Attore
E
, rapp.to e difeso dall'avv. Cosimo Iannone come da procura in atti;
Controparte_1
Convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato il sig. conveniva il sig. Parte_1 CP_1
dinnanzi al Tribunale di Salerno al fine di ivi sentirlo condannare al risarcimento (per
[...]
lesione dei beni costituzionalmente protetti, patrimoniali e morali, tutti nessuno escluso) a lui cagionati e conseguenti ai fatti di cui al procedimento penale svoltosi dinanzi al Tribunale di
Salerno e conclusosi con l'emissione della sentenza emessa il 6.7.2012 con cui CP_1
era ritenuto colpevole del delitto di cui all'art 326, co. I c.p., in esso assorbito il delitto
[...]
dell'art 323 c.p. ed esclusa la continuazione e l'aggravate dell'art.61 n.2 c.p. concesse le attenuanti generiche, era condannato alla pena di mesi otto di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali;
pena sospesa a termini e condizioni di legge ed era condannato, altresì, al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede nei confronti dell'odierno attore, costituito parte civile nel processo penale ed alla rifusione delle spese processuali.
La detta sentenza veniva confermata, in sede di appello proposto dall'imputato CP_1
dalla Corte d'Appello di Salerno con sentenza n. 2745/2014 e confermata, quanto
[...]
A sostegno della proposta domanda l'attore deduceva di aver rivestito in passato e, rivestiva al momento della proposizione della domanda giudiziale, la carica di consigliere comunale di
Battipaglia; che nella mattina del giorno 27.2.2007 riceveva una telefonata, da un amico, tale
, il quale lo informava che il sig. , imprenditore con azienda Persona_1 Parte_2
sita in Battipaglia, gli aveva rappresentato tutto il suo rincrescimento per il fatto che il sig.
avrebbe indirizzato al Comando della Polizia Municipale di Battipaglia un non Parte_1
meglio precisato ”esposto” (in data 21.2.2007) circa vicende legate alla attività del Parte_2
nella zona industriale di Battipaglia e riferite, in particolare, a supposte irregolarità circa la destinazione urbanistica dell'opificio industriale nel quale era esercitata la sua attività; che lo stesso nel corso della telefonata, dichiarava che la notizia relativa all'esposto gli Parte_2
era stata data dal sig. , in servizio presso il comando dei VV.UU. di Controparte_1
Battipaglia – distaccato, al tempo dei fatti, presso il cimitero di Battipaglia, con mansioni di polizia mortuaria - il quale gli avrebbe riferito testualmente “quell'infame di ti ha fatto Pt_1
un esposto alla Procura della Repubblica per la tua attività in zona industriale. Ti farò avere una copia”; che avuta tale informazione l'attore, nella stessa mattina del 27.2.2007, si recava presso gli Uffici della Polizia Municipale per dichiarare che mai aveva inoltrato esposti nei confronti del e che lo stesso esposto era da riferire ad altri che avevano abusato del proprio Parte_2
nome e della propria firma;
che egli, inoltre, sporgeva denuncia-querela nei confronti del sig.
, il quale, a seguito degli accertamenti compiuti dagli organi inquirenti, Controparte_1
veniva rinviato a giudizio per i reati di cui agli artt. 323 co. 1, c.p. e 326 co. 1 e 2, c.p., in concorso ex art. 81 c.p.; che nel corso del procedimento a carico del emergeva che lo stesso, CP_1
avendo motivi di rancore nei confronti del per pregresse vicende legate alla politica Pt_1
cittadina, venuto a conoscenza, attraverso illecite modalità e canali di informazione non individuati, che presso il comando di P.M. di Battipaglia era pervenuto un esposto anonimo solo apparentemente riferibile al non si rinveniva nel documento alcuna sottoscrizione Pt_1
autografa, ma vi era l'indicazione con gli stessi caratteri tipografici del testo), Parte_1
violando il dovere di segretezza connaturato alla funzione svolta, rivelava, a mezzo telefono, a l'esistenza di un esposto (rilevatosi falso ed a firma apocrifa) nei suoi Parte_2
confronti; che sulla vicenda il Tribunale di Salerno con sentenza, confermata in grado di appello, riconosceva la sussistenza della penale responsabilità dell'imputato per il reato di rivelazione di segreti d'ufficio di cui all'art. 326 c.p., alla quale faceva seguito la condanna del alla CP_1
pena della reclusione di mesi otto di reclusione, con pena sospesa a termini e condizioni di legge, ed al risarcimento del danno, da liquidarsi in sede civile, nei confronti della parte civile, odierno attore, che successivamente, sulla vicenda de qua veniva a Parte_1
pronunciarsi anche la Suprema Corte adita da , la quale, dichiarato il reato estinto per CP_1
prescrizione, annullava senza rinvio la sentenza impugnata, confermando le statuizioni civili in essa contenute, ovvero la condanna del reo al risarcimento del danno, da liquidarsi nella presente sede, cagionato a . Parte_1
Si costituiva il sig. contestando la domanda in quanto improcedibile, per carenza della CP_1
fase di conciliazione, inammissibile per erronea causa petendi, infondata sia in fatto, sia in diritto;
nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, chiedeva rendersi pronuncia equitativa alla luce della situazione patrimoniale e reddituale riferita al convenuto.
In assenza di attività istruttoria la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni sino a pervenire alla odierna udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.pc.
In via del tutto preliminare è necessario verificare quale sia l'ampiezza dell'accertamento contenuto nella sentenza di condanna che nel presente giudizio la parte attrice pone a fondamento della richiesta di condanna al risarcimento dei danni e pertanto su cosa sia caduto il giudicato penale di cui alla sentenza emessa dal Tribunale di Salerno.
Occorre evidentemente partire dal disposto dell'art.651 c.p.p. secondo il quale la sentenza penale di condanna pronunciata ha efficacia di giudicato nei confronti del condannato “quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale ed all'affermazione che l'imputato lo ha commesso.” Il fatto accertato dal giudice penale va inteso come nucleo oggettivo del reato nella sua materialità fenomenica denotato dalla condotta, dall'evento, comprensivi questi delle circostanze di tempo, luogo e dei modi di svolgimento del reato, e dal nesso di causalità che intercorre tra la prima e l'evento stesso. Ciò significa che al giudice civile
è preclusa la possibilità di sostituire la ricostruzione storica effettuata in precedenza dal giudice penale, provvedendo ad un nuovo accertamento dell'episodio in maniera difforme, restando però salva la possibilità di apprezzare e valutare gli elementi emergenti dalla sentenza, nonché di analizzare ogni altro ulteriore dato o modalità del fatto non considerati dal giudice penale, quali, per esempio, il comportamento dello stesso soggetto leso;
inoltre giova ricordare che secondo la consolidata interpretazione del giudice di legittimità, la 'nozione' di “illiceità penale” riguarda esclusivamente gli elementi obiettivi del fatto, essendo comunque rimessa al giudice civile l'accertamento della sussistenza, del grado e dell'intensità dell'elemento soggettivo (cfr.
Cass. n.19387 del 2004; Trib. Milano n.1158 del 2007).
Tanto postula evidentemente che la condanna che caratterizza il dispositivo della statuizione adottata in sede penale, non potrà che 'combinarsi' ed essere letta alla luce della motivazione della pronuncia.
Orbene, se si esamina la motivazione del Tribunale, e poi la sentenza della Corte d'Appello – la quale confermava le disposizioni dell'impugnata sentenza concernente gli interessi civili - si ricava che, deve essere certamente data per acclarata la sussistenza della condotta dell'imputato per il reato di rivelazione di segreti d'ufficio di cui all'art. 326 c.p. che, secondo l'accertamento in sede penale, è consistita, in una indebita intromissione nei rapporti interpersonali altrui direttamente conseguente alla rivelazione ivi contestata per il fatto di aver addebitato al specificatamente la paternità della denuncia in quanto tale circostanza era Pt_1
causalmente idonea a determinare la rottura o, quantomeno, il peggioramento dei rapporti personali intercorrenti tra il ed il sig. con immediata ripercussione anche sui Pt_1 Parte_2
rapporti patrimoniali, già controversi, esistenti tra i due.
Orbene, la prova dell'attività illecita svolta in danno dell'attore è stata raggiunta, e con essa si
è concretizzata l'oggettività di una attività idonea ad incidere negativamente sulla sfera personale dell'attore creando nocumento alla sua reputazione personale, con immediata ripercussione nei rapporti con i consociati, tenendo presente la qualità di imprenditore e di cittadino noto alla compagine locale per il suo pregresso impegno politico sul territorio.
Esiste dunque il danno non patrimoniale che in assenza di una esatta prova dell'ammontare dello stesso può essere liquidato in via equitativa in € 10.000,00 in favore dell'attore
Nulla in ordine alla richiesta di risarcimento per i danni patrimoniali solo genericamente allegati e, comunque, non provati.
Per ciò che attiene alla liquidazione, in considerazione della condotta illecita posta in essere dal convenutosi ritiene equo che il convenuto corrisponda all'attore la complessiva Parte_1
somma di € 10.000,00.
Sulla somma complessiva così liquidata andranno poi calcolati sia gli interessi legali che la rivalutazione monetaria, con decorrenza dal mese di febbraio 2007, in cui ebbe inizio la consumazione delle condotte da parte del convenuto, trattandosi di debito di valore;
oltre interessi al saggio legale dalla data della sentenza sino al dì dell'effettiva corresponsione.
Le spese di lite seguono la soccombenza del convenuto e vengono liquidate ex D.M. n.55/2014 come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica ed in persona del g.o.p. Marino Pelosi definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 8654/2016 R.G. così provvede:
1) Accoglie per quanto di ragione la domanda e, per l'effetto, condanna CP_1
al pagamento, in favore di , della complessiva somma di €
[...] Parte_1
10.000,00; oltre interessi da calcolare come indicato nella parte motiva;
2) Condanna alla refusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 [...]
che liquida in complessivi € 550,00 per esborsi ed € 3.397,00 per compensi Pt_1
professionali, oltre rimborso spese generali, c.p.a ed iva se dovuta.
Così deciso in Salerno l'11.2.2025
Il g.o.p.
Dr. Marino Pelosi