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1 gennaio 1992
1 gennaio 1992
Art. 61. (Sospensione del processo di merito) 1. Il primo comma dell'articolo 367 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Una copia del ricorso per cassazione proposto a norma dell'articolo 41, primo comma, e' depositata, dopo la notificazione alle altre parti, nella cancelleria del giudice davanti a cui pende la causa, il quale sospende il processo non ritiene l'istanza manifestamente inammissibile o la contestazione della giurisdizione manifestamente infondata. Il giudice istruttore o il collegio provvede con ordinanza".
Nota all'art. 61:
- Il testo dell' art. 367 del codice di procedura civile , gia' modificato dalla legge 14 luglio 1950, n. 581 , come ulteriormente modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 367 (Sospensione del processo di merito). - Una copia del ricorso per cassazione proposto a norma dell'art. 41, primo comma, e' depositata, dopo la notificazione alle altre parti, nella cancelleria del giudice davanti a cui pende la causa, il quale sospende il processo se non ritiene l'istanza manifestamente inammissibile o la contestazione della giurisdizione manifestamente infondata.
Il giudice istruttore o il collegio provvede con l'ordinanza.
Se la corte di cassazione dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, le parti devono riassumere il processo entro il termine perentorio di sei mesi dalla comunicazione della sentenza".
"Una copia del ricorso per cassazione proposto a norma dell'articolo 41, primo comma, e' depositata, dopo la notificazione alle altre parti, nella cancelleria del giudice davanti a cui pende la causa, il quale sospende il processo non ritiene l'istanza manifestamente inammissibile o la contestazione della giurisdizione manifestamente infondata. Il giudice istruttore o il collegio provvede con ordinanza".
Nota all'art. 61:
- Il testo dell' art. 367 del codice di procedura civile , gia' modificato dalla legge 14 luglio 1950, n. 581 , come ulteriormente modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 367 (Sospensione del processo di merito). - Una copia del ricorso per cassazione proposto a norma dell'art. 41, primo comma, e' depositata, dopo la notificazione alle altre parti, nella cancelleria del giudice davanti a cui pende la causa, il quale sospende il processo se non ritiene l'istanza manifestamente inammissibile o la contestazione della giurisdizione manifestamente infondata.
Il giudice istruttore o il collegio provvede con l'ordinanza.
Se la corte di cassazione dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, le parti devono riassumere il processo entro il termine perentorio di sei mesi dalla comunicazione della sentenza".
Commentario • 1
- 1. Cassazione civile n. 6595/1995https://www.brocardi.it/ · 1
(massima n. 1) In tema di domanda di reintegrazione nel possesso ex art. 703 c.p.c. ed avverso il provvedimento con cui il pretore dichiara che il giudice difetta di giurisdizione, così definendo l'intero giudizio, è inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione. Infatti, il nuovo testo dell'art. 367, primo comma, c.p.c., come modificato dall'art. 61 della L. 26 novembre 1990, n. 353 il quale consente al giudice di non sospendere il processo quando ritenga l'istanza manifestamente inammissibile la contestazione della giurisdizione manifestamente infondata comporta che il regolamento di giurisdizione non possa essere ammesso dopo che il giudizio di primo grado si sia …
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Giurisprudenza • 26
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/03/2004, n. 5173Provvedimento: […] In effetti, la proposizione della detta istanza, a norma dell'art. 367 cod. proc. civ. nel testo modificato dall'art. 61 legge n. 353 del 1990, non produce più la sospensione del processo pendente, […]Leggi di più...
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