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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 22/12/2025, n. 1522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1522 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Componente dott. Eugenio Bolondi Relatore ed Estensore pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 5682 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno
2022 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
AR ON
ATTORE contro
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avvocato Controparte_1 C.F._2
BUONTEMPI SIMONETTA
CONVENUTA
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in verbale di udienza del 06/05/2025 e quindi come in fogli depositati da ambo i contendenti in data 09/12/2024
RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1 1. Si richiamano preliminarmente i contenuti e le statuizioni della sentenza parziale di questo
Tribunale n. 1842/2023, pubblicata il 09/11/2023, con cui è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 28/06/1956 dai contendenti.
2. La causa è stata quindi rimessa sul ruolo con separata ordinanza per la decisione delle ulteriori questioni pendenti tra le parti, di natura squisitamente economica.
3. A tal proposito va, in primo luogo, confermata la revoca (dal 20/09/2022, data della relativa domanda proposta da con il ricorso divorzile), dell'assegno a carico del padre per Parte_1 il mantenimento della figlia nata il [...], dunque di anni 60, pattuito dai genitori Per_1 all'epoca della lontana separazione consensuale (06/07/1987).
4. Passando, poi, all'esame della sola questione in concreto dibattuta, ossia l'assegno divorzile (art. 5, sesto comma, legge 898/1970) a favore della convenuta, si rileva come domandi Parte_1 di non essere onerato di alcunché a tale titolo o, in via subordinata, di importo non superiore a euro
500,00 mensili. al contrario, chiede confermarsi le condizioni separative. Controparte_1
Queste ultime prevedono la corresponsione da parte del marito alla moglie dei seguenti importi: lire
1.500.000 (ossia euro 774,69) a titolo di mantenimento mensile della stessa e, in aggiunta, lire
2.500.000 (ossia 1.291,14) a titolo di contributo trimestrale per le spese di casa. L'importo dell'assegno di mantenimento (art. 156, primo e secondo comma, c.c.), rivalutato secondo ISTAT come per legge, ammonta allo stato a euro 1.984,76.
In forza degli accordi riportati, risulta, dunque, gravato dell'obbligo di versare ad Parte_1 euro mensili 2.415,14, ossia euro 1.984,76 + 480,38 (1.291,14 : 3). Controparte_1
Ciò premesso, occorre quindi considerare le seguenti circostanze:
a) percepisce una pensione di circa euro 3.500,00 netti mensili, importo calcolato Parte_1 sulla base dell'ultima dichiarazione dei redditi in atti, modello 2021 per l'anno di imposta 2020, detraendo dal reddito complessivo ivi esposto (euro 53.776,00), l'imposta netta (euro 11.538,00), le addizionali regionali (euro 213,00) e comunali (euro 84,00) e dividendo il risultato così ottenuto (euro
41.941,00) per dodici mensilità;
b) che non risulta titolare di pensione, durante gli oltre 30 anni lungo cui si è Controparte_1 estrinsecata la vita matrimoniale (dal 1956 al 1987), non ha mai lavorato, all'evidenza per accordo, quanto meno tacito, con il marito;
c) la convenuta gode dell'usufrutto vitalizio concessole dall'ex marito sull'abitazione in cui vive, sita in Modena, via Paolo Ruffini n. 54, e non è quindi gravata da oneri locativi;
risulta, inoltre, proprietaria, sempre grazie al, pacifico e decisivo, contributo dell'attore, come detto solo titolare di reddito e quindi unico nelle condizioni per procedere ai relativi acquisti, di due appartamenti siti rispettivamente in Sestola (MO), Corso Umberto Primo, e in Sirmione (BS), via Salvo D'acquisto 23;
2 è infine usufruttuaria di altro appartamento in Modena (MO), via Pascal n. 46; si tratta, da un lato, di immobili che ben possono essere messi a reddito e, al bisogno, venduti e, dall'altro, va considerato che la componente compensativa dell'assegno divorzile è soddisfatta non solo dal pagamento, da parte dell'onerato, di somme periodiche, ma anche da qualsiasi altra elargizione al coniuge economicamente più debole di parte delle ricchezze accumulate durante il matrimonio;
d) il non risulta a sua volta gravato di oneri locativi (vive con la nuova compagna Parte_1 nell'abitazione di quest'ultima a Formigine) ed è proprietario di altro appartamento nella palazzina ove vive la ex moglie (Modena, via Paolo Ruffini n. 54);
e) nessuno dei due dispone di liquidità o risparmi degni di nota.
La valutazione complessiva degli elementi riportati conduce il Tribunale a ritenere equo onerare l'attore della corresponsione di un assegno divorzile di euro 1.200,00 mensili a favore della convenuta, pari a circa 1/3 della pensione da egli percepita. Di tale contributo il viene Parte_1 onerato dal 09/11/2023, momento in cui è intervenuto il divorzio tra le parti, e deve ritenersi onnicomprensivo per cui, da quella data, cessa l'obbligo dell'attore di pagare alla convenuta l'ulteriore somma trimestrale di euro 1.291,14 per le spese di casa.
5. La reciproca soccombenza risultante dall'esito complessivo della lite giustifica, ai sensi dell'art. 92, secondo comma, c.p.c., la compensazione integrale delle relative spese.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ferme le statuizioni della sentenza parziale di questo Tribunale n. 1842/2023, pubblicata il 09/11/2023, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
1. revoca, a far data dal 20/09/2022, il contributo del padre per il mantenimento della figlia maggiorenne pattuito in sede di separazione;
Per_1
2. obbliga a versare ad euro 1.300,00 mensili, con decorrenza Parte_1 Controparte_1 dal 09/11/2023, a titolo di assegno divorzile, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai e impiegati;
3. revoca, a far data dal 09/11/2023, ogni ulteriore contributo economico previsto in sede separativa a carico di e a favore di Parte_1 Controparte_1
4. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 03/12/2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Eugenio Bolondi
3 IL PRESIDENTE dott. Riccardo Di Pasquale
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